Cons. Stato, Sez. VII, 7 marzo 2024, n. 2236

La Legge n. 240/2010 non impone dei criteri direttivi alla regolazione sub-primaria delle procedure di chiamata dei professori universitari

Data Documento: 2024-03-07
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Il comma 1 dell’art. 18 della L. n.240 del 2010 prevede che le Università debbano adottare un proprio regolamento per regolare la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia. Il comma 6 dell’art. 24 della medesima legge n.40 prevede poi che la chiamata debba avvenire “nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione”. Nessuna delle due disposizioni impone tuttavia criteri direttivi alla regolazione sub-primaria, che pertanto deve ritenersi libera nell’individuazione della specifica procedura.

Contenuto sentenza

02236/2024 REG.PROV.COLL.

08357/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8357 del 2022, proposto da -OMISSIS–OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia [#OMISSIS#] (Sezione Prima) n. -OMISSIS-

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Sissa Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2023 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti l’avvocato OMISSIS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso con cui la parte appellante aveva chiesto l’annullamento della deliberazione del Consiglio della Scuola Internazionale di Studi Avanzati (cd. “SISSA”) in composizione ristretta ai docenti di prima fascia assunta alla seduta di data 16-17 dicembre 2021, prot. n. -OMISSIS- che si è espresso negativamente sulla proposta di chiamata del prof. -OMISSIS- per il settore concorsuale 02/C1 Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti presso l’Area Fisica.

A supporto del gravame la parte appellante, già professore di seconda fascia nel settore scientifico disciplinare FIS/05 – Astronomia e Astrofisica presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste – espone le seguenti circostanze:

– ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore di prima fascia nel settore concorsuale (SC) 02/C1 – Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti – cui afferisce anche il Settore Scientifico Disciplinare FIS/05;

– l’abilitazione gli consente di accedere alle procedure indette per il reclutamento di professori di prima fascia nel predetto settore concorsuale;

– la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste è un istituto di ricerca e istruzione superiore, a ordinamento speciale, di assoluta e notoria eccellenza, facente parte del sistema universitario italiano;

– l’Attività scientifica e formativa della Scuola è organizzata in tre Aree Scientifiche: Fisica, Matematica e Neuroscienze;

– l’8 aprile del 2021 il Consiglio di Area Fisica, in composizione ristretta ai soli professori ordinari, ha deliberato di chiedere l’attivazione di una procedura di certificazione di qualità, per sostenere la linea strategica di sviluppo in Teoria e Scienza dei dati, nell’ambito di ricerca sui metodi bayesiani e Machine Learning in cosmologia e di chiedere l’attivazione, in caso di esito positivo, della procedura concorsuale ex art. 24 comma 6 della legge 240/2010 per una posizione di professore ordinario per il Settore Scientifico Disciplinare FIS/05 Settore Concorsuale 02/C1 Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti- Area 02 Scienze Fisiche, con previsione, nel bando, che il numero massimo di pubblicazioni da presentare da parte dei candidati fosse pari a 16;

– il Consiglio di Area Fisica, ai sensi dell’art.21 dello Statuto della Scuola, ha quindi richiesto l’indizione di una procedura valutativa per il reclutamento di un professore di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6 legge 240 del 2010, nel settore concorsuale e settore scientifico disciplinare di afferenza dell’odierno appellante;

– l’attivazione è stata richiesta subordinatamente al buon esito della procedura di certificazione di qualità, volta a sostenere e rafforzare la nuova linea strategica di sviluppo in Teoria e Scienza dei Dati;

– con Decreto del Direttore della S.I.S.S.A. n.713/2021 prot. -OMISSIS-, è stata indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art.24 comma 6 legge 240 del 2010;

– nel decreto si è dato atto che la posizione veniva messa a bando, in coerenza con il piano di sviluppo SISSA e della strategia di potenziamento della ricerca, per sostenere e rafforzare la nuova linea strategica di sviluppo in Teoria e scienza dei Dati, in particolare nell’ambito di ricerca sui metodi bayesiani e Machine Learning;

– oltre alla parte appellante, si candidava per il posto anche il professor -OMISSIS- -OMISSIS-, già in servizio quale professore associato presso la Scuola;

– con decreto del Direttore della Scuola n.825/2021 era nominata la Commissione Giudicatrice che si riuniva il 22 novembre del 2021 in prima seduta;

– in quest’occasione – dopo aver preso atto che il Bando imponeva di scrutinare i candidati tenendo conto del profilo richiesto in base alle pubblicazioni scientifiche e al curriculum dell’attività scientifica e didattica, sulla base dei criteri e parametri di cui all’art.12 del Regolamento in materia di chiamate dei professori della Scuola – predeterminava i criteri di valutazione;

– tra i criteri veniva individuato quello della congruità tra profilo scientifico per cui il candidato ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale e la rilevanza per le esigenze di ricerca della Scuola;

– il 9 dicembre del 2021 la Commissione giudicatrice, all’esito della valutazione, attribuiva il punteggio di 96/100 al prof. -OMISSIS- e quello di 94/100 al prof. -OMISSIS-, individuando dunque il primo quale candidato comparativamente migliore;

– con decreto del Direttore della Scuola n.-OMISSIS- venivano approvati gli atti della procedura selettiva;

– il 16-17 dicembre del 2021 si teneva il Consiglio della Scuola nella composizione ristretta ai professori di prima fascia chiamato a deliberare – ai sensi di regolamento – sulla proposta di chiamata del Prof. -OMISSIS- che le era stata trasmessa;

– la seduta, che si svolgeva in modalità telematica, prevedeva che l’espressione di voto avvenisse mediante e-mail da trasmettere in una prestabilita fascia temporale;

– a quanto constava alla parte, la seduta ufficiale era stata preceduta da una riunione istruttoria informale su piattaforma telematica, tenutasi alle ore 11,00 del 16 dicembre del 2021, della quale però non risultava documentazione ostensibile;

– la seduta del 16-17- dicembre del 2021, aperta alle ore 13,00 dal Responsabile dell’Ufficio Supporto Organi di Governo, proseguiva con l’espressione di voto contrario del -OMISSIS-, appartenente a settore scientifico disciplinare diverso da quello oggetto di procedura, non avente competenze specifiche in tale settore;

– il componente, nel motivare il suo dissenso, premetteva che:

1. la posizione messa a bando avrebbe dovuto essere coerente col piano di sviluppo SISSA e, specificamente, sarebbe servita a sostenere la nuova linea strategica di sviluppo in Teoria e Scienza dei dati, nell’ambito di ricerca sui metodi bayesiani e Machine Learning;

2. ricordava che nell’attuale ordinamento non esiste un settore scientifico disciplinare dedicato alla Teoria e Scienza dei Dati;

3. evidenziava che le pubblicazioni del prof. -OMISSIS-, risultavano allineate con il settore disciplinare FIS05 e, sebbene evidenziassero un track recorddi alto livello, non presentavano un profilo adeguato rispetto alle funzioni menzionate nel bando;

– 4. concludeva, conseguentemente, che la chiamata proposta non era in sintonia con la linea strategica della Scuola.

-La successiva votazione terminava alle ore 13,00 del 17 dicembre del 2021 con la partecipazione di n.37 componenti; riportando quattro voti favorevoli, dieci voti contrari e dodici astensioni – in questi due ultimi casi in adesione alle argomentazioni del -OMISSIS- – e undici astensioni senza motivazione. La proposta era quindi bocciata.

– il 24 gennaio del 2022 la parte appellante chiedeva informazioni sul prosieguo della procedura al Direttore della Scuola senza ricevere riscontro;

– l’1 febbraio del 2022 si celebrava la seduta del Consiglio di Amministrazione che non discuteva della procedura selettiva di cui alla controversia;

– la parte appellante proponeva ricorso, notificato il 10 febbraio del 2022, dinanzi al TAR per il Friuli Venezia [#OMISSIS#], per l’annullamento degli atti indicati;

il 18 febbraio del 2022 anche il prof. -OMISSIS- -OMISSIS- notificava un ricorso avverso gli atti della medesima procedura selettiva, che veniva rigettato dal suddetto TAR con sentenza del 24 marzo del 2022.

Anche il ricorso del Prof. -OMISSIS- è stato rigettato con la sentenza impugnata, emessa in pari data.

Avverso quest’ultima la parte deduce i seguenti motivi d’appello:

I Motivo d’appello. Error in iudicando per violazione ed errata applicazione artt. 6 e 7 dello Statuto della Scuola, degli artt. 12-14 del Regolamento sulle chiamate e dell’art. 7-9 del decreto di indizione della procedura. Erroneità e contraddittorietà della motivazione. Travisamento.

II Motivo d’appello. Error in iudicando per carenza, erroneità e illogicità della motivazione, contraddittorietà e omesso esame delle censure sollevate in primo grado.

2. Si è costituita in giudizio la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

DIRITTO

3. Il primo motivo d’appello contesta alla sentenza gravata, e, per essa, alla delibera impugnata, di avere sopravvalutato il ruolo del Consiglio della Scuola nella procedura di chiamata dei professori ex art.24, comma 6 della L. n.240 del 2010.

In particolare, secondo il motivo, il ridetto organo non sarebbe titolare di un autonomo potere valutativo della chiamata, trattandosi di collegio che, diversamente dalla Commissione giudicatrice, non ha competenze specialistiche omogenee, e dunque non può pronunciarsi nel merito tecnico di ciascuna delle chiamate proposte.

Nel caso di specie ciò sarebbe dimostrato dalla circostanza che la delibera di non approvazione si sarebbe basata sulla posizione espressa da un professore appartenente ad un settore disciplinare del tutto diverso dalla materia e dalla specializzazione oggetto di delibera. Dalla carenza di competenze tecniche discenderebbe, secondo la parte appellante, il necessario ridimensionamento delle stesse competenze amministrative del Consiglio che gli consentirebbero di rigettare la proposta nei soli casi eccezionali di macroscopiche difformità – non sussistenti in questo caso – tra curriculum del proposto e progetto di ricerca deliberato dal Consiglio di Area.

In buona sostanza, le competenze nell’ambito della ridetta procedura andrebbero così ripartite: al Consiglio d’Area (in questo caso quello di Fisica) spetterebbe l’individuazione dell’area di ricerca da attivare e/o implementare con la chiamata ed alla Commissione Giudicatrice la valutazione dei candidati; al Consiglio della Scuola sarebbe invece attribuito un modesto ruolo di controllo, da esercitarsi ab extrinseco, avente ad oggetto la verifica di conformità logico-discorsiva tra progetto e cd. “chiamata”.

Questa redistribuzione di competenze sarebbe evincibile, secondo la parte appellante, dall’articolo 12 del Regolamento sulle chiamate della Scuola, nella parte in cui precisa che l’oggetto della valutazione della Commissione giudicatrice è la congruità del profilo scientifico del candidato con le esigenze della scuola, conferendole l’esclusivo potere di scelta in questo senso.

Nella procedura di cui alla controversia, le esigenze della Scuola erano peraltro chiaramente indicate nel decreto di indizione della procedura n.713/2021 in quelle del sostegno e del rafforzamento della nuova linea strategica di sviluppo in Teoria e Scienza dei Dati, in particolare, l’art.7 del decreto attribuiva alla Commissione il potere di scegliere il candidato ritenuto maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e di ricerca sulle quali (e per le quali) il posto era stato bandito.

Tutto questo avrebbe, secondo il motivo in analisi, due effetti in termini di attribuzioni, primo dei quali è quello della, naturale, esclusiva competenza della Commissione in merito.

In secondo luogo ciò vincolerebbe quel collegio di alta specializzazione tecnico-scientifica, ad una valutazione con percorso obbligato, espressamente funzionalizzata alla verifica della rispondenza tra profilo del candidato e esigenze connesse al progetto di ricerca che, nel caso di specie era relativo alla “Data Science” e che, come detto, vedeva coinvolto in primo piano, il Dipartimento di Eccellenza dell’Area di Fisica, ma coinvolgeva anche le Aree di Matematica e Neuroscienze. Non a caso, secondo la parte, era anche prevista l’attivazione di una procedura di certificazione di qualità, al fine di sostenere e rafforzare la nuova linea strategica di sviluppo in Teoria e Scienza dei Dati, nell’ambito di ricerca sui metodi bayesiani e Machine Learning in cosmologia.

In questo quadro tecnico-discrezionale la Commissione giudicatrice – ritenendo il CV del prof. -OMISSIS- comparativamente migliore – aveva espresso una valutazione non sindacabile dal Consiglio della Scuola, al quale spettava un mero potere di supervisione che, nell’occorso, sarebbe stato invece ampiamente travalicato, tanto da sovvertire in radice il giudizio favorevole già espresso dal competente organo scientifico.

4. Il motivo è infondato.

4.1. Il comma 1 dell’art.18 della L. n.240 del 2010 prevede che le Università debbano adottare un proprio regolamento per regolare la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia. Il comma 6 dell’art.24 della medesima legge n.40 prevede poi che la chiamata debba avvenire “nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione”. Nessuna delle due disposizioni impone tuttavia criteri direttivi alla regolazione sub-primaria, che pertanto deve ritenersi libera nell’individuazione della specifica procedura.

4.2. Nel caso della Scuola Internazionale di Studi Avanzati, il detto regolamento, emanato il 30 aprile del 2021, all’art.12, dopo aver precisato i criteri con cui la Commissione di concorso valuta i candidati, prevede testualmente che “al termine della valutazione, la Commissione redige una motivata relazione sulle domande pervenute, così da offrire al Consiglio della Scuola ogni elemento conoscitivo utile per la proposta di chiamata, ed individua il candidato meritevole di chiamata.”

4.2.1. Dalla disposizione emergono due dati, primo dei quali è che la Commissione giudicatrice è titolare del potere di proporre, ma non di decidere, appartenendo quest’ultimo al Consiglio della Scuola.

Tanto si evince, oltre che da ragioni testuali –se avesse voluto il Regolamento avrebbe espressamente qualificato come vincolante la proposta della Commissione – anche da ragioni sistematiche.

Infatti, la Commissione, ai sensi dell’art.11 del Regolamento è composta, in maggioranza, da professori non dell’Ateneo, dunque sarebbe distonico attribuire ad un organo esterno, e per di più provvisorio, un potere vincolante nel delicato settore delle chiamate dei professori abilitati già in servizio. Ossia in una delicata attività che, se non la più importante, rientra tra le più importanti competenze istituzionali (didattiche e scientifiche) del Consiglio della Scuola (Consiglio di Dipartimento, nelle Università generaliste).

4.2.2. Il secondo dato che emerge dal suddetto testo regolamentare è che alla Commissione è delegata la gestione della sola fase istruttoria, che infatti termina con la trasmissione al Consiglio di una relazione documentata, che è funzionale a fornire a quest’ultimo “ogni conoscenza utile ai fini della decisione”, (leggasi piena e discrezionale NdR).

4.3. Non può dirsi dunque che, nel caso di specie, con la delibera impugnata l’organo consiliare abbia debordato dalle sue prerogative perché si tratta dell’organo, al quale, ragionevolmente per quello che si diceva, il Regolamento ha voluto lasciare per così dire “l’ultima parola” in ordine alla chiamata di un docente interno di ateneo.

4.3.1. A voler diversamente opinare, oltre alla discrasia dis-funzionale appena indicata – a decidere in merito sarebbe un organo temporaneo e, a maggioranza, “esterno” all’Ateneo – non si comprenderebbe quale sia la funzione affidata dal Regolamento al Consiglio della Scuola, dal momento che la presa d’atto della nomina, dal punto di vista amministrativo e finanziario, spetta al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art.14, che limita sensibilmente, nei suoi confini esterni, il potere della Scuola.

4.3.2. Né si comprenderebbe perché lo stesso art.14 esiga la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto del Consiglio per deliberare la chiamata; infatti, se il Regolamento avesse voluto attribuire a quest’organo una funzione meramente notarile, come implicitamente sostenuto dalla parte appellante, si sarebbe limitato a richiedere, se non la maggioranza dei voti espressi, al più la maggioranza relativa degli aventi diritto al voto. La circostanza che esiga quella assoluta, conferma, per contro, l’importanza del ruolo di quest’organo nell’ambito della procedura.

Dalle considerazioni che precedono emerge in modo inequivoco che, nella valutazione delle proposte di chiamata, anche nella loro componente tecnica, della Commissione, il Consiglio può discostarsi dalla posizione espressa, a condizione che motivi sulle ragioni del suo dissenso. Che è quanto accaduto nel caso di specie, dove quel consesso, richiamandosi a maggioranza alla motivazione del professor -OMISSIS-, ha disatteso la proposta dell’organo ausiliario, ritenendo il profilo della parte appellante non congruo rispetto alle esigenze di ricerca.

5. Il secondo motivo di appello, evidenzia che, pur a voler ammettere in tesi che il Consiglio della Scuola fosse titolare di un potere discrezionale, nel caso di specie lo avrebbe comunque esercitato in modo scorretto, incorrendo nel vizio di eccesso di potere per travisamento dei presupposti.

In particolare, la parte appellante – dopo aver ricordato che il diniego, motivato per relationem sulla posizione del -OMISSIS-, ha ritenuto incongruo il profilo del candidato con le finalità connesse all’attività di ricerca nello sviluppo di data science e machine learning – evidenzia che la delibera avrebbe del tutto omesso di valutare la sua specifica esperienza nell’applicazione e nello studio delle suddette metodologie, così esprimendo una motivazione contraddittoria con quanto risultava negli atti.

5.1. Il motivo è fondato.

La valutazione del Consiglio della Scuola ha omesso invero di scrutinare significative esperienze professionali che emergevano dal curriculum del prof. -OMISSIS-, soprattutto con riferimento alle attività di collaborazione a progetti ed alla didattica ed al tutoraggio da lui svolti, nel corso della sua carriera, proprio nel settore considerato.

Se ne ricordano le principali: egli è Co-Principal Investigator di un Finanziamento Europeo (2020-2024 H2020- MSCA-ITN-2019, Grant Agreement 860744; finanziamento complessivo di circa 3.5 M€) su tematiche relative allo studio di grandi sistemi di dati ed informazioni e sul loro sfruttamento scientifico nell’Astrofisica e Cosmologia (BiD4BEST: Big Data Applications for Black Hole Evolution Studies); dal 2016 al 2021 ha tenuto il corso di Statistical Methods in Astrophysics and Cosmology, che include le tematiche indicate nel profilo oggetto del bando, in particolare le lezioni da lui tenute hanno avuto ad oggetto l’inferenza statistica bayesiana e i metodi di Machine learning, oltre che i metodi Markov Chain Montecarlo e Hamiltonian Montecarlo e le loro applicazioni in astronomia e cosmologia; nell’ambito dell’attività didattica ha periodicamente supervisionato studenti sulla tematica “Data Science Techniques for SED fitting of high-redshift dusty star-forming galaxies”. La ricerca su “Data Science Techniques for SED fitting of high-redshift starforming galaxies” include l’“implementazione, testing e benchmarking di software”; è Board member dell’International Ph.D BiD4BEST; è Head of outreach activity nell’ambito dell’International Ph.D BiD4BEST; è titolare di un progetto presso il CINECA denominato SIS_21 che ammonta a 100000 ore standard di calcolo su Marconi3. Questo tempo macchina viene utilizzato per l’implementazione numerica parallela e vettorizzata dalle tecniche di Data Science; sta lavorando anche ad altri quattro progetti che includono metodologie e tecniche di Data Science.

Oltre ad essere richiamata nel CV, la sua esperienza in tema di teoria e scienza dei dati (Data science, ossia il settore specifico del bando per la chiamata), era stata oggetto anche di auto-dichiarazione della parte appellante, dunque a maggior ragione essa non poteva non essere oggetto di scrutinio.

5.2. Tanto premesso, questi elementi – dimostrando una specifica competenza della parte appellante nella materia della data science e delle big data applications – sono in netta contraddittorietà col giudizio di incongruità con le linee di ricerca richiamate nel Bando, contenuto nella delibera impugnata. D’altro canto quest’ultima sembra aver esclusivamente valutato (almeno, in base a quanto è dato evincere dalle posizioni verbalizzate) le pubblicazioni del candidato, mentre invece avrebbe dovuto scrutinare il complessivo profilo professionale, comprese le esperienze didattiche e la partecipazione a gruppi di ricerca e di lavoro sui settori di cui al Bando, soprattutto alla luce dei contenuti e dell’importanza di queste ultime attività che dimostrano che il candidato aveva una preparazione specifica in quelle materie.

5.3. Il secondo motivo di appello va conclusivamente accolto e per l’effetto, va annullata la deliberazione impugnata, con conseguente obbligo del Consiglio della Scuola della SISSA a rideterminarsi sulla proposta, tenendo conto delle precisazioni che precedono sulla necessità di esprimere una valutazione complessiva del profilo professionale del candidato rispetto alle esigenze di ricerca poste a base del Bando.

Le ragioni della controversia rappresentano un giustificato motivo per compensare le spese di giudizio del doppio grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il primo ricorso e annulla la delibera impugnata, salvo l’onere di rivalutazione richiamato in parte motiva.

Compensa le spese del doppio grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:

Omissis, Presidente

Omissis, Consigliere

Omissis, Consigliere

Omissis, Consigliere

Omissis, Consigliere, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 7 marzo 2024