La comparazione dei titoli nelle selezioni universitarie deve avvenire sulla base di una valutazione globale, nell’ambito della quale il richiamo al singolo criterio appare necessario solo se detta produzione risulti carente sotto lo specifico profilo da esso considerato, che l’organo collegiale, nella sua valutazione discrezionale, ritenga particolarmente significativo dell’attuale inidoneità del candidato. La valutazione specifica di tali titoli deve essere svolta non con un dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe, altrimenti, la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione. Pertanto, la Commissione giudicatrice, per accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, è tenuta ad effettuare solo una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, potendo validamente limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi.
TAR Sicilia, Sez. I, 11 marzo 2024, n. 952
La comparazione dei titoli nelle selezioni universitarie
00952/2024 REG.PROV.COLL.
00430/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Palermo, viale Libertà n. 171;
per l’annullamento
– del decreto rettorale n. 234 del 16 gennaio 2023 (doc. 01), con cui l’Università degli Studi di Palermo ha approvato gli atti della procedura selettiva indetta con d.r. n. 2765 del 16 giugno 2022 (doc.ti 02-03), relativa alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, co. 1, l. n. 240/2010, nel settore concorsuale 11/D1 (Pedagogia e Storia della Pedagogia) del settore scientifico disciplinare M-PED/01 (Pedagogia Generale e Sociale) – concorso 14, priorità I, presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (SPPEFF), indicando la Dott.ssa OMISSIS quale candidata “qualificata a ricoprire il posto”;
– del d.r. n. 4750 del 26 ottobre 2022 (doc. 04) e successivo d.r. n. 5858 del 16 dicembre 2022 (doc. 05), con i quali è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura di cui sopra;
– della delibera del 21 settembre 2022 con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienza Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione ha proposto i nomi dei professori che faranno parte della Commissione;
– del verbale delle operazioni di sorteggio della Commissione svolte in data 18 ottobre 2022;
– di tutti gli atti e i verbali, con relativi allegati, redatti dalla Commissione in seno alla procedura valutativa, contenenti le valutazioni dei titoli e pubblicazioni dei candidati e i rispettivi giudizi collegiale e comparativo, nonché degli altri eventuali atti trasmessi dalla Commissione all’Ateneo in data 13 gennaio 2023;
– del d.r. n. 2663 del 9 giugno 2022, recante il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato (doc. 15), nella parte in cui disciplina la nomina della Commissione di valutazione (art. 5), limitatamente all’ipotesi in cui tale articolo dovesse essere interpretato nel senso che il sorteggio dei commissari può avvenire anche in assenza di una seduta pubblica;
– di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo e di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 16/03/2023, la ricorrente chiede l’annullamento degli atti in epigrafe indicati relativi alla procedura selettiva indetta dall’Università d Palermo con d.r. n. 2765 del 16 giugno 2022 per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, co. 1, l. n. 240/2010, nel settore concorsuale 11/D1 (Pedagogia e Storia della Pedagogia) del settore scientifico disciplinare M-PED/01 (Pedagogia Generale e Sociale), concorso 14, priorità I, presso il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (SPPEFF), all’esito della quale è stata indicata la dott.ssa OMISSIS quale candidata “qualificata a ricoprire il posto”.
Deduce censure di:
1. Illegittimità delle modalità di sorteggio della commissione giudicatrice. Violazione dell’art. 6 del bando di gara, di cui al d.r. n. 2765 del 16 giugno 2022. Violazione dell’art. 5 del regolamento di cui al d.r. n. 2663 del 9 giugno 2022. Violazione dell’art. 1, co. 1 e 1-bis, della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. violazione dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione. violazione dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra pubblica amministrazione e amministrati”.
La ricorrente contesta la tardività del provvedimento con cui il Consiglio del Dipartimento SPPEFF avrebbe indicato la lista dei nomi dei commissari sorteggiabili (10 ottobre 2022, a fronte di un termine perentorio stabilito per il 22 settembre 2022 ai sensi dell’art. 5 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato”), nonché la circostanza che il sorteggio dei membri della Commissione valutatrice sarebbe avvenuto nell’ambito di una seduta non pubblica, senza preventiva né successiva informazione agli interessati circa le modalità del suo svolgimento, e omettendo persino di darne preavviso alla ricorrente che lo aveva espressamente richiesto via pec.
2. “Illegittimità della valutazione comparativa espletata dalla commissione giudicatrice. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della disparità di trattamento e del difetto, illogicità e irragionevolezza della motivazione”.
Secondo la ricorrente le valutazioni effettuate dalla Commissione costituirebbero una evidente violazione tanto dei parametri indicati all’art. 7 del Bando di concorso, quanto dei criteri di valutazione ai quali la Commissione stessa si sarebbe auto-vincolata in sede di riunione preliminare. La ricorrente lamenta la irragionevolezza e la contraddittorietà dei giudizi espressi dall’organo di valutazione. Deduce in particolare che ciascuno dei criteri preventivamente determinati, il pregio scientifico-accademico e il rilievo curriculare delle attività svolte dalla ricorrente, risulterebbero superiori a quelli della controinteressata. L’insieme dei parametri utilizzati per la valutazione di candidati nonché, più in generale, la valutazione complessivamente considerata dei loro curricula, evidenzierebbero in maniera inequivocabile che la ricorrente è maggiormente idonea, rispetto alla controinteressata, a ricoprire l’incarico previsto dal Bando.
Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità degli atti impugnati si sono costituiti l’Università di Palermo e la controintessata OMISSIS.
Alla camera di consiglio del 18 aprile 2023, la parte ricorrente ha rinunziato all’istanza cautelare.
Tutte le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza di merito all’esito della quale il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è infondato alla stregua di quanto appresso specificato.
Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che il procedimento di nomina della Commissione sarebbe viziato, avendo il Dipartimento indicato tardivamente la lista dei professori designati per il sorteggio che sarebbe poi avvenuto in una seduta ritenuta “non pubblica”.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art 5 del D.R. n. 2663 del 9 giugno 2022, il Consiglio di Dipartimento è tenuto ad indicare i componenti sorteggiabili delle Commissioni di concorso entro e non oltre 45 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al bando.
La norma con il termine “indica” si riferisce chiaramente alla scelta operata dal Dipartimento e non alla “trasmissione” della relativa delibera, modalità estranea al testo della disposizione. Peraltro è la stessa ricorrente ad ammettere che il termine non è stato infranto, dando atto nel ricorso introduttivo che la relativa deliberazione del Dipartimento è avvenuta nel 44° giorno dalla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al bando.
Quanto alla comunicazione della data del sorteggio, non trova alcun fondamento la pretesa della ricorrente di ricevere un avviso personale da parte dell’Università la quale, in data 14/10/2022, ha regolarmente pubblicato sul suo sito istituzionale l’avviso del sorteggio pubblico in questione.
L’Amministrazione ha infatti provveduto alla pubblicazione di apposito avviso relativo all’indicazione, del luogo, della data e dell’orario del sorteggio, svoltosi il 18/10/2022, che è stato affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo n. 2859 del 14/10/2022.
Deve pertanto ritenersi che tale pubblicazione abbia assolto pienamente agli obblighi di pubblicità prescritti, posto che delle operazioni di sorteggio è stata effettuata la relativa verbalizzazione come risulta dal verbale del 18 ottobre 2022 (depositato dalla predetta Università oltre i termini di cui all’art. 73 c.p.a. e al cui deposito la ricorrente non si è opposta).
Passando all’esame del secondo motivo, giova premettere che, nell’ambito delle valutazioni comparative rese nei concorsi universitari, il giudizio finale della commissione è frutto di una valutazione complessiva tra i candidati effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 30 settembre 2021, n. 2736) connotata da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo ove risulti inattendibile, illogica o manifestamente contraddittoria (Consiglio di Stato Sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4939; 23 marzo 2016, n. 1196; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 2 settembre 2020, n. 1069): il giudizio finale della commissione non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando.
Risulta del pari utile richiamare l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la comparazione dei titoli nelle selezioni universitarie deve avvenire “sulla base di una valutazione globale, nell’ambito della quale il richiamo al singolo criterio appare necessario solo se detta produzione risulti carente sotto lo specifico profilo da esso considerato, che l’organo collegiale, nella sua valutazione discrezionale, ritenga particolarmente significativo dell’attuale inidoneità del candidato. La valutazione specifica di tali titoli deve essere svolta non con un dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe, altrimenti, la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione” (cfr. TAR Sicilia, sez. I, 7 dicembre 2021, n. 3413). Pertanto, la Commissione giudicatrice, per accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, è tenuta ad effettuare solo una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, potendo validamente limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi.
Ciò premesso, il dedotto vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento e per difetto, illogicità e irragionevolezza della motivazione riceve smentita dalla lettura dei giudizi resi, nella relazione finale e nei relativi allegati A, B e C, dalla Commissione la quale ha valutato tutte le pubblicazioni, le esperienze professionali, i titoli e l’attività didattica delle candidate, per poi addivenire alla propria valutazione finale.
La Commissione – dopo aver precisato in sede di primo verbale che, ai sensi dell’art. 7 del bando, la valutazione comparativa dei candidati sarebbe avvenuta rispetto al profilo individuato dal bando, con riferimento esclusivamente al settore scientifico-disciplinare come previsto dall’art. 18, comma 1, lett. a della legge 240/2010, sulla base dell’attività didattica, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e delle attività istituzionali e organizzative – ha ritenuto, nei diversi profili di esame, maggiormente attinente al SSD M-PED/01 (Pedagogia Generale e Sociale) l’attività accademica della controinteressata.
In particolare, con riferimento alla controinteressata, la Commissione nel giudizio finale ha ritenuto che il suo profilo “risulta maggiorente coerente con il profilo di professore universitario da ricoprire perché presenta requisiti di maggiore organicità, solidità e piena maturità scientifica nei suoi percorsi di ricerca rispetto alla professoressa OMISSIS”.
Per contro, secondo il giudizio dell’organo di valutazione, l’esperienza scientifica e accademica della ricorrente “… pur meritevole di attenzione, non dimostra sempre adeguate capacità di approfondimento, in particolare in riferimento alle dimensioni teoretica della ricerca pedagogica”.
A fronte di ciò, le censure di parte ricorrente, incentrate sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, mirano a privilegiare a vantaggio della ricorrente – più avanti di età rispetto alla controinteressata – criteri meramente quantitativi, a scapito della qualità delle attività oggetto di valutazione e della congruenza rispetto SSD di riferimento.
Come dedotto sul punto dalla difesa delle parti resistenti e condiviso dal Collegio, dall’esame delle diverse sezioni dei curricula delle candidate emerge solo la parziale congruenza dell’attività didattica svolta dalla ricorrente rispetto al s.s.d. MPed/01 che evidenzia, come rilevato dalla stessa Commissione, una progressiva specializzazione nel settore di riferimento, aspetto che prescinde dalla naturale evoluzione della carriera accademica della ricorrente e riguarda piuttosto i diversi ambiti scientifici di indagine incentrati almeno inizialmente sulle questioni della filosofia dell’educazione e dell’epistemologia pedagogica (analoghe considerazioni riguardano le pubblicazioni della ricorrente).
Deve pertanto concludersi che non risulta inattendibile, né illogico né contraddittorio il giudizio espresso dalla Commissione la quale ha considerato che la ricorrente, seppure in possesso di una più vasta esperienza accademica dal punto di vista temporale rispetto alla controinteressata, solo nell’ultimo decennio si è specializzata nell’ambito del s.s.d. M-Ped/01 (Pedagogia Generale e Sociale), senza però raggiungere la “piena coerenza con il s.s.d. e il s.c. della procedura”; e, conseguentemente, ha ritenuto le sue pubblicazioni non “pienamente” congruenti con il Settore Concorsuale (Pedagogia e Storia della Pedagogia).
Non valgono a mettere in discussione tale esito le argomentazioni della ricorrente incentrate su un asserito mancato riconoscimento alla stessa di taluni elementi, ritenuti qualificanti, del suo curriculum, essendo palese che, anche per i titoli curriculari, la Commissione non ha omesso alcuna valutazione, limitandosi a non richiamare quei titoli ritenuti evidentemente non pertinenti rispetto al profilo richiesto dal bando.
In conclusione, sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese tra tutte le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Omissis, Presidente
Omissis, Primo Referendario
Omissis, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato giorno 11 marzo 2024