Le valutazioni della commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile.
TAR Sicilia, Sez. II, 18 marzo 2024, n. 1003
Sulla sindacabilità dell’operato della Commissione nell'ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario
01003/2024 REG.PROV.COLL.
02425/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2425 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi Palermo, in persona del Rettore pro tempore e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
quanto al ricorso introduttivo:
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo n. 64586 del 13 settembre 2018, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia da ricoprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche – S.C. 13/B1 – Economia Aziendale – S.S.D. SECS-P/07 – Economia Aziendale – Concorso n. 5 – Priorità II;
– di ogni atto della suddetta procedura selettiva e, in particolare, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e della Relazione finale, nonché, ove già formalizzati, della domanda di chiamata del candidato individuato dalla Commissione e della relativa delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione dell’Università, ancorché non conosciuti;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
– della Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze economiche, Aziendali e Statistiche del 26 settembre 2018 (prot. n. 0071383 del 01/10/2018), nella parte in cui ha proposto la chiamata del Prof. OMISSIS, dichiarato, a seguito di procedura di selezione relativa alla copertura di n. 1 posto di professore universitario di prima fascia – S.C. 13/B1 Economia aziendale – S.S.D. SECS-P/07, qualificato a ricoprire il posto (Decreto Rettorale del 13/09/2018 di approvazione degli atti);
– della Delibera del Senato Accademico n. 6 del 9 ottobre 2018, nella parte in cui ha reso parere favorevole in merito alla suddetta proposta del Dipartimento;
– della Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 9 ottobre 2018, nella parte in cui ha autorizzato la nomina a professore ordinario del Prof. OMISSIS;
– nonché per l’annullamento del Decreto Rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva, della Relazione finale della Commissione e di tutti i verbali della Commissione di gara (verbale n. 1 del 03/08/2018, verbale n. 2 del 30/08/2018 e verbale n. 3 del 05/09/2018);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Palermo, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e di OMISSIS;
Vista la sentenza n. 1178/2019;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 2871/2023;
Visti i relativi adempimenti;
Visti i documenti e le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, integrato da motivi aggiunti, OMISSIS, avendo partecipato alla procedura bandita dall’Università di Palermo con decreto rettorale n. 2341 dell’8 agosto 2017, exart. 18, comma 1, della Legge 240/2010, per il reclutamento di un professore di prima fascia per il settore concorsuale 13/B1, Economia Aziendale, settore scientifico disciplinare SECS-P/07, ne ha contestato gli esiti nella parte in cui il controinteressato, OMISSIS, è stato dichiarato vincitore, chiedendo l’annullamento degli atti e dei provvedimenti in epigrafe indicati.
2. Premesso che alla procedura comparativa per cui è causa parteciparono soltanto il ricorrente e l’odierno controinteressato, che essa è stata avviata a mente dell’art. 18, comma 1, della legge n. 241/2010 e riguarda, perciò, soggetti già in possesso dell’abilitazione nazionale allo svolgimento delle funzioni di professore di prima fascia, parte ricorrente affida il ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, alle seguenti censure:
2.1. Illegittimità della valutazione della didattica: eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta – Violazione del principio di imparzialità ed eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento. Illegittimità del verbale n. 1 del 03/08/2018: violazione e falsa applicazione del regolamento di ateneo per la chiamata di professori di prima e seconda fascia e dell’art. 7 del bando – Irragionevolezza e illogicità manifesta – Violazione del principio di imparzialità ed eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento.
Con il primo ordine di censure il ricorrente lamenta la mancata valutazione dell’attività di insegnamento, dichiarata nel curriculum vitae e svolta presso l’Università di Oxford dal 2003 al 2009 prima in qualità di Lecturer (ovvero assistant professor e, dal 2007, come Tenured Lecturer, ovvero Associate Professor) e poi di Reader (equiparato in Italia al titolo di professore associato o ordinario).
Denunzia altresì il ricorrente, per un verso, l’illegittimità del verbale n. 1 del 3 agosto 2018, con il quale la Commissione ha stabilito di non valutare “…le attività didattiche non continue per un periodo di almeno tre anni…” e, per altro verso, la mancata valutazione dell’attività di insegnamento svolta presso l’Università di Edimburgo, non considerata anche perché tenuta nell’ambito di un Master, a differenza dell’attività di insegnamento svolta dal controinteressato, quando ricopriva il ruolo di ricercatore universitario, presso la scuola finalizzata alla formazione degli insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado regolarmente computata dalla commissione.
2.2. Illegittimità della valutazione delle pubblicazioni scientifiche: violazione dell’art. 6 del regolamento di Ateneo per la chiamata di professori di prima e seconda fascia – Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità manifesta – Violazione del principio di imparzialità ed eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 6 D.P.R. 117/2000. Illegittimità del verbale n. 1 del 03/08/2018: violazione e falsa applicazione del regolamento di ateneo per la chiamata di professori di prima e seconda fascia e dell’art. 7 del bando – Irragionevolezza e illogicità manifesta – Violazione del principio di imparzialità ed eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente contesta la valutazione delle proprie pubblicazioni scientifiche, atteso che la Commissione non avrebbe tenuto conto degli indicatori bibliometrici invalsi nella comunità scientifica internazionale. Sotto diverso profilo ci si duole dell’asserita disparità di trattamento dei candidati, in riferimento all’applicazione del criterio dell’attinenza delle pubblicazioni allo specifico settore scientifico afferente alla procedura selettiva. In particolare la Commissione, nel valutare le pubblicazioni scientifiche dei due candidati, non avrebbe dato conto della collocazione editoriale di esse secondo la graduazione dell’ANVUR, a cui si era autovincolata.
3. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione intimata ed il controinteressato.
In corso di causa parte ricorrente ha esperito un’azione ex art. 116 comma 2 c.p.a. tesa all’annullamento del silenzio – rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata il 6 novembre 2018. Con sentenza n. 1178 del 30 aprile 2019 il Tribunale, essendo stata ostesa la documentazione richiesta dal Prof. OMISSIS, dichiarava su tale specifico punto cessata la materia del contendere.
Successivamente, preso atto della documentazione depositata nel fascicolo di causa dalla resistente Amministrazione, parte ricorrente con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 24 maggio 2019 e depositato il 22 giugno successivo, ha impugnato la delibera del 26 settembre 2018, con cui il Consiglio del Dipartimento aveva proposto la chiamata del Prof. OMISSIS, nonché la delibera del Senato Accademico n. 6/2018 di approvazione di tale chiamata e quella del Consiglio di Amministrazione n. 67/2018 di autorizzazione alla nomina a professore ordinario del Prof. OMISSIS, assumendo l’illegittimità derivata degli atti impugnati che sarebbero affetti dagli stessi vizi di legittimità di quelli gravati con il ricorso introduttivo.
Con memoria del 17 luglio 2023, la difesa della resistente Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti eccependone preliminarmente l’inammissibilità per carenza di interesse, stante la mancata impugnazione del bando di concorso, quanto all’art. 7 che consente alla Commissione di specificare sub criteri di valutazione dell’attività didattica dei candidati.
Anche la difesa del controinteressato nel chiedere il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti ne ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità, attesa la mancata impugnazione delle disposizioni del bando che prevedevano l’accorpamento della procedura concorsuale oggetto di ricorso, con altra procedura selettiva cui era stata assegnata la priorità, e la cui definizione avrebbe eroso il budget assegnato alla selezione per cui è causa, rendendo di fatto impossibile l’assunzione del ricorrente.
4. Con ordinanza n. 2871 del 26 settembre 2023 la Sezione, “Richiamato l’art. 9 del Bando, a mente del quale le nomine per la copertura dei posti disponibili sarebbero avvenute…sino a copertura dei punti organico messi a bando, tenendo conto delle priorità indicate nel bando”, al fine di provvedere alla delibazione della citata eccezione preliminare, ha disposto che “la resistente Amministrazione provveda a depositare nel fascicolo di causa gli atti relativi agli esiti delle altre procedure bandite con il decreto rettorale n. 2341 dell’8 agosto 2017…” ed una relazione illustrativa sui fatti di causa.
5. In data 23 ottobre 2023 l’Università di Palermo ha ottemperato al disposto incombente istruttorio depositando copiosa documentazione e la relazione richiesta.
In vista della discussione il ricorrente ed il controinteressato hanno depositato le loro memorie conclusionali, il primo evidenziando l’infondatezza delle eccezioni preliminari sollevate dalle controparti, ed il secondo che il budget assunzionale disponibile avrebbe dovuto essere ripartito per ognuno dei cinque concorsi indetti, sicché quello residuo non avrebbe potuto essere comunque utilizzato per l’assunzione del ricorrente.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 22 febbraio 2024.
6. Dev’essere anzitutto scrutinata l’eccezione con cui la difesa dell’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse del ricorso e dei motivi aggiunti, in ragione della mancata impugnazione del bando.
Sostiene, in estrema sintesi, la resistente Amministrazione che parte ricorrente avrebbe dovuto impugnare l’art. 7 del bando in parola, che consente alla Commissione di specificare sub criteri di valutazione dell’attività didattica dei candidati.
La citata disposizione al secondo comma, primo periodo, stabilisce che “Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerate l’entità e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità”
Tanto premesso, il Collegio reputa l’eccezione infondata perché in effetti parte ricorrente non contesta la legittimità della riportata disposizione, ma lamenta che l’operato della Commissione avrebbe travalicato i limiti del predetto art. 7 del bando, di cui è quindi denunziata la violazione.
Coglie dunque nel segno la difesa del ricorrente nell’evidenziare sul punto (cfr. memoria di replica del 28 aprile 2023) che il Prof. OMISSIS invoca l’esatta applicazione del criterio indicato dal bando, censurando invece l’interpretazione che dello stesso ha dato la Commissione, negando ogni rilevanza alle attività didattiche di durata inferiore al triennio svolte nella stessa sede.
8. L’eccezione preliminare sollevata dalla difesa del controinteressato impone una disamina più articolata.
8.1. Va premesso che quella per cui è causa era inserita in un complesso di procedure selettive volte al reclutamento di personale docente, a ciascuna delle quali era attribuito un ordine di priorità. In pratica con il medesimo Bando l’Università di Palermo aveva indetto cinque concorsi per la nomina di professori universitari di prima fascia, interni o esterni all’Ateneo, attribuendo alle varie selezioni tre livelli decrescenti di priorità: I, II e III.
Ciascuno dei cinque concorsi accorpava più di una procedura selettiva ed a ciascuno di essi era attribuito un solo punto organico, corrispondente in sostanza al budget disponibile.
L’art. 9 del Bando, prevedeva poi che: “Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara il/i nominativo/i del/i candidato/i più qualificato/i a ricoprire il/i posto/i per cui è stata attivata la procedura selettiva sino a copertura dei punti organico messi a bando, tenendo conto delle priorità indicate nel bando”.
Il concorso per cui è causa era il n. 5 ed accorpava, oltre a quella di cui alla presente controversia, anche una procedura selettiva che riguardava la facoltà di Scienze Mediche, alla quale era stata assegnata la priorità I, e che era stata definita già alla data del 30 aprile 2018 con l’assunzione del Prof. OMISSIS, interno all’Università.
Tale circostanza, secondo il controinteressato, avrebbe eroso nella misura di 0,3 punti organico il budget assegnato al citato concorso n. 5, riducendolo a 0,7 punti organico e rendendo di fatto impossibile l’assunzione del Prof. OMISSIS che, essendo esterno all’Università, avrebbe richiesto la disponibilità dell’intero punto organico (rectius del budget) destinato al concorso.
In sostanza, il controinteressato ritiene che la mancata impugnazione del bando nelle parti (artt. 1 e 9) in cui, senza tenere in considerazione i candidati esterni, assegnava un solo punto organico per entrambe le selezioni di cui al concorso n. 5 priverebbe di interesse il ricorrente ad ottenere l’annullamento degli atti impugnati, atteso che egli, in ogni caso, alla luce delle citate disposizioni del bando, non avrebbe potuto essere assunto.
A tale eccezione il ricorrente replica evidenziando, anzitutto, l’insostenibilità di tale interpretazione, che condurrebbe alla conseguenza di dover escludere tutti gli esterni che avessero partecipato alle selezioni bandite dall’Università in priorità diverse dalla prima, e, sotto diverso profilo, che l’art. 9 del bando andrebbe letto con riferimento anche alla programmazione triennale delle assunzioni. In sintesi, secondo il ricorrente, la possibilità di procedere alle assunzioni sarebbe comunque legata alla disponibilità di punti organico, quindi di budget assunzionale, nel triennio oggetto di programmazione.
8.2. Come già rilevato, con ordinanza n. 2871 del 26 settembre 2023, la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico della resistente Amministrazione, che è stata incaricata di depositare nel fascicolo processuale gli atti relativi agli esiti delle altre procedure bandite ed una relazione illustrativa “…che chiarisca quanti “punti organico” dei cinque complessivamente disponibili sono stati effettivamente utilizzati per le conseguenti assunzioni, onde verificare la sussistenza del budget (rectius del punto organico) necessario per l’assunzione del ricorrente”.
L’Università di Palermo ha ottemperato al disposto incombente istruttorio, depositando la documentazione richiesta ed una relazione nella quale è stato evidenziato che “…in merito all’effettivo utilizzo dei cinque punti organico complessivamente disponibili per lo svolgimento delle procedure indette col suddetto D.R. n. 2341 dell’8 agosto 2017, si comunica che sono stati utilizzati 4,20 punti organico per l’assunzione di 14 professori di prima fascia, in relazione al fatto che tutti i vincitori delle procedure erano già professori di seconda fascia presso questo Ateneo. Per il raggruppamento di procedure, indicate come concorso 5, il bando ha previsto la disponibilità di 1 punto organico, lo 0.30 del quale impiegato per la nomina in ruolo del vincitore della procedura di cui al Concorso 5 – Priorità 1, con conseguente residuo di 0,70 punti organico”.
8.3. Sulla scorta di quanto relazionato dall’Amministrazione, osserva il Collegio che sottraendo ai 4,20 punti organico complessivamente utilizzati per i cinque concorsi indetti dall’Università i 0,3 punti relativi all’assunzione del controinteressato OMISSIS si ottiene 3,9 e che, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del controinteressato, il punto organico necessario all’assunzione del ricorrente in effetti fosse astrattamente disponibile.
8.4. Non coglie nel segno la tesi sostenuta dalla difesa del controinteressato, per cui il budget assunzionale avrebbe dovuto essere ripartito per ognuno dei cinque concorsi svolti, sicché il residuo di punto organico non avrebbe potuto essere utilizzato.
Osserva il Collegio che tale prospettazione confligge, per un verso, con l’art. 9 del bando che stabilisce che la nomina per la copertura del posto sarebbe avvenuta “sino a copertura dei punti organico messi a bando, tenendo conto delle priorità indicate” e, per altro verso e più in generale, con la considerazione che i Dipartimenti universitari a cui sono assegnate le risorse assunzionali sono comunque parte di un’unica Amministrazione, che è l’effettiva titolare delle risorse medesime.
Anche a non tener conto di quanto esposto, non può non evidenziarsi come il cumulo di tali risorse assunzionali, nel periodo triennale di validità del piano del fabbisogno del personale, sia previsto per legge anche per le Università.
Come sottolineato dalla difesa del ricorrente con la memoria di replica del 31 gennaio 2024, infatti, a mente dell’art. 1 comma 349 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Si applicano alle università le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”, a mente del quale “A decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile”.
8.5. In conclusione l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione degli artt. 1 e 9 del bando, che assegnavano un solo punto organico per entrambe le selezioni di cui al concorso n. 5 è infondata, stante che la possibilità di procedere all’assunzione anche di un “esterno” rimaneva comunque subordinata alla disponibilità delle necessarie risorse assunzionali (dei punti organico necessari cioè), nel triennio oggetto di programmazione, disponibilità in concreto sussistente, come emerso in sede di istruttoria.
9. Venendo al merito della vicenda contenziosa, il Collegio ritiene che il primo ordine di censure sia fondato nei termini di cui si dirà.
9.1. Va osservato preliminarmente che secondo il [#OMISSIS#] insegnamento della giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale, il giudizio finale della Commissione di concorso per la copertura di posti di professore (ovvero di ricercatore) universitario rappresenta il risultato di una valutazione complessiva tra i candidati – effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica – incompatibile non soltanto con l’attribuzione di punteggi globali ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri; il giudizio finale della Commissione, infatti, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, apparendo evidente che in questo tipo di procedure, in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli, la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di evidente disparità di trattamento (cfr. in termini T.A.R. Palermo, sez. I, 24 novembre 2023, n. 3527).
Sul piano della sindacabilità dell’operato della Commissione va osservato, poi, che la giurisprudenza del Giudice d’appello è [#OMISSIS#] nel ritenere che “…le valutazioni della commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche“. Si tratta “…di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico“. Ciò significa che “…il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo“. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano “…elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 8280/2020 e da ultimo Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598; Consiglio di Stato sez. VII 7 agosto 2023 n. 7586).
10. Tanto premesso il Collegio reputa infondata la doglianza, articolata in seno al primo ordine di censure, con la quale parte ricorrente lamenta la mancata valutazione dell’attività di insegnamento, dichiarata nel curriculum vitae, svolta presso l’Università di Oxford dal 2003 al 2008 in qualità di Lecturer.
In base alla tabella allegata al D.M. 1 settembre 2016, n. 662, che disciplina le corrispondenze tra posizioni accademiche italiane ed estere e che era vigente ratione temporis (essendo stato abrogato e sostituito dal corrispondente D.M. 10 maggio 2023), consta, in particolare, che la posizione accademica di Lecturer che il ricorrente riferisce di avere ricoperto nel periodo 2003-2008 è corrispondente a quella di ricercatore.
Il ricorrente però pur avendo indicato nel curriculum di aver svolto tali funzioni nella disciplina Management Studies (Accounting) ha omesso di specificare e comprovare se sia stato titolare o responsabile di insegnamenti, di moduli o di attività didattiche integrative e di servizio agli studenti, come richiesto dall’art. 7, comma 2, del bando (cfr. in termini, Consiglio di Stato, sez. VII, 2 gennaio 2024, n. 41).
11. È fondata, invece, la censura con la quale parte ricorrente lamenta l’irragionevolezza della scelta della Commissione di non dare alcun rilievo alle attività didattiche dei candidati svolte (nella stessa sede) per meno di tre anni.
Va osservato preliminarmente che l’art. 7, comma 2, del bando si limitava a stabilire che “Ai fini della valutazione dell’attività didattica sono considerate l’entità e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. Ai fini della valutazione dell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, possono essere considerate le attività di predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutorato degli studenti”.
La disposizione citata è identica all’art. 6, comma 2, del regolamento di Ateneo, per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia, approvato con decreto rettorale n. 2945 del 13.07.2016.
Nel verbale n. 1 del 3 agosto 2018 la Commissione ha però stabilito, senza rendere sul punto alcuna motivazione, che “Le attività didattiche non continue per un periodo di almeno tre anni non sono oggetto di valutazione”.
Tale parametro di valutazione, per come formulato, è di per sé indeterminato.
Come correttamente osservato dalla difesa del ricorrente (cfr. pag. 4 del ricorso introduttivo) non è dato infatti comprendere se il requisito della “continuità” sia riferito alla sede, all’attività ed al ruolo didattico ricoperto, o alla disciplina oggetto di insegnamento.
Soltanto in sede di valutazione dei candidati (cfr. verbale n. 3 del 5 settembre 2018) la Commissione ha chiarito che il requisito era in effetti riferito alla sede.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la scelta della Commissione di non attribuire alcun punteggio alle attività didattiche dei candidati svolte nella stessa sede per un periodo inferiore a tre anni, risolvendosi nel totale disconoscimento del valore (anche) di anni di attività, non possa essere considerata coerente rispetto al criterio generale e generico della “continuità” previsto dal bando, né che possa essere considerato un mero sub criterio di valutazione dei meriti didattici dei candidati, né tanto meno che possa essere ricondotta, come asserito dal controinteressato (cfr. par. 8 della memoria del 18 luglio 2023), all’insindacabile discrezionalità della Commissione medesima, che non può giungere a modificare surrettiziamente le regole cui l’Amministrazione si era autovincolata con il bando di concorso.
Ritiene in altri termini il Collegio che, in mancanza di una specifica legittimazione riveniente dal Bando o dal Regolamento di Ateneo, la Commissione fosse esclusivamente legittimata ad attribuire alla continuità delle attività didattiche svolte nella stessa sede un peso direttamente proporzionale alla loro durata e, entro questo limite, ad individuare eventuali sub criteri di valutazione dei candidati, ma non come detto a privare di ogni rilievo l’attività svolta dai candidati per un periodo di tempo sicuramente apprezzabile e determinato in sostanza arbitrariamente.
È appena il caso di rammentare che, per consolidata giurisprudenza, quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni (cfr. per tutte in materia di procedure concorsuali T.A.R. Roma, sez. I, 29 gennaio 2024, n.1746).
12. Per le medesime ragioni, afferenti all’impossibilità per la Commissione di disapplicare le disposizioni del bando è fondato il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui il ricorrente denunzia che, con il citato verbale n. 1 del 3 agosto 2018, la Commissione ha stabilito, ai fini della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, che non si sarebbe tenuto conto di quanto stabilito all’art. 7, comma 3, lett. e), del bando “…in quanto è prassi consolidata che nel SSD di riferimento, non si faccia ricorso per fini concorsuali a detti indicatori”.
Per quanto, come segnalato dalla difesa erariale (cfr. memoria del 12.07.2023) con quella che, però, si appalesa come un’inammissibile motivazione postuma dell’atto impugnato, il settore concorsuale interessato (13/B1-Economia Aziendale), a mente dell’allegato 3 al D.M. n. 120/2016, non sia compreso tra quelli a cui si applicano gli indicatori bibliometrici, l’art. 6 del regolamento di Ateneo e, come detto, l’art. 7, comma 3, lett. e), del bando, precisavano che la valutazione delle pubblicazioni dei candidati si sarebbe svolta sulla scorta di una serie di indicatori (numero totale e medio delle citazioni, impact factor medio e totale per pubblicazione costituiti scientifiche, combinazione dei precedenti parametri); è evidente quindi che non era nel potere della Commissione disapplicare tali indicatori, per di più riferendosi alla prassi italiana e non a quella internazionale richiamata dal bando.
13. In conclusione per le ragioni esposte e con assorbimento delle ulteriori censure il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono fondati e vanno pertanto accolti, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, affinché la Commissione in diversa composizione, conformandosi al presente provvedimento, proceda ad una nuova valutazione dei candidati in conformità ai criteri indicati dal bando e dal regolamento di Ateneo.
14. In ragione della complessità della vicenda contenziosa sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei termini esposti in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Omissis, Presidente
Omissis, Referendario, Estensore
Omissis, Referendario
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 18 marzo 2024