TAR Emilia Romagna, Sez. I, 12 marzo 2024, n. 183

La valutazione della Commissione esaminatrice può essere dichiarata illegittima solo ove si riscontrino macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione

Data Documento: 2024-03-12
Autorità Emanante: TAR Emilia Romagna
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure concorsuali di valutazione comparativa per un posto di professore universitario, il giudizio della Commissione esaminatrice, essendo essenzialmente un “giudizio qualitativo” sulla maturità scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, risulta essere censurabile unicamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della Commissione. La presenza, poi, di un elevato tasso di discrezionalità, nel senso della impossibilità di eliminare una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive, consente esclusivamente di verificare l’esistenza di un coerente sviluppo fra le fasi procedurali della selezione, nel senso che la scelta finale della Commissione non deve apparire in contraddizione con gli elementi emergenti dalle varie fasi in cui si è articolato il procedimento selettivo; di talché la valutazione della Commissione esaminatrice, in quanto inerente ad un giudizio qualitativo sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, può essere dichiarata illegittima solo ove si riscontrino macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità della decisione.

Contenuto sentenza

00183/2024 REG.PROV.COLL.

00102/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 102 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Bologna, via Santo [#OMISSIS#], 16;

contro

Università degli Studi di Ferrara, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensiva

– del D.R. 10 dicembre 2021, n. 2055 dell’Università degli Studi di Ferrara, comunicato al ricorrente con PEC del 13 dicembre 2021, con cui sono stati approvati i verbali della Commissione che si è determinata in merito all’esito della procedura concorsuale denominata “Procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010, Settore Concorsuale 08/D1 – Progettazione architettonica, Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana, Dipartimento di Architettura”, indetta con il Bando di cui al D.R. 5 ottobre 2020, n. 1226 (Albo Ufficiale di Ateneo Rep. n. 721/2020 Prot. n. 206176 del 26/10/2020), pubblicato in G.U. 23 ottobre 2020, n. 83;

– nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, anche non cognito e, tra questi, in particolare, dei verbali della Commissione n. 1 del 21 giugno 2021 con il relativo Allegato A che ne costituisce parte integrante, n. 2 del 22 giugno 2021 e n. 9 del 22 novembre 2021 con il relativo Allegato B che ne costituisce parte integrante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Ferrara, del Ministero dell’Università e della Ricerca e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.-Espone l’odierno ricorrente, professore associato, di aver partecipato alla selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010, Settore Concorsuale 08/D1 – Progettazione architettonica, Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana, Dipartimento di Architettura”, indetta dall’Università di Ferrara.

All’esito della selezione il ricorrente si è classificato al secondo posto con la valutazione di “ottimo” dietro il vincitore prof. -OMISSIS-con il giudizio di “eccellente” mentre al terzo ed al quarto posto si classificavano rispettivamente il prof. -OMISSIS- ed il prof. -OMISSIS-.

Con D.R. 10 dicembre 2021, n. 2055 il Rettore dell’Università approvava i verbali della Commissione.

Con il ricorso in esame il prof.-OMISSIS- ha impugnato il suindicato Decreto unitamente ai verbali della Commissione, deducendo motivi così riassumibili:

I)Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 1 L. 240/2010 nonché dell’art. 7 del Bando e dell’art. 7 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia. Mancata predeterminazione dei criteri di valutazione. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere. Arbitrarietà e perplessità dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Contraddittorietà. Violazione del legittimo affidamento. Vizio di motivazione: la Commissione non avrebbe predeterminato i criteri di valutazione per i curricula mentre i criteri per l’attività didattica, la ricerca scientifica e le pubblicazioni sarebbero del tutto generici mediante la mera trasposizione del D.M. n. 344/2011.

II)Falsa applicazione dell’art. 18, comma 1 L. 240/2010 nonché dell’art. 7 del Bando e dell’art. 7 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia. Genericità. Violazione dell’art. 97 Cost. Arbitrarietà e perplessità dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità. Violazione del legittimo affidamento. Vizio di motivazione: quanto all’attività didattica sarebbe stata valutata in favore del vincitore anche l’attività illecitamente prestata presso l’Università di Delft in Olanda poiché non autorizzata; quanto all’attività di ricerca scientifica la Commissione avrebbe del tutto erroneamente ritenuto equivalenti l’urbanistica e la progettazione architettonica, favorendo il vincitore; quanto alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche l’asserita prevalenza del vincitore appare del tutto smentita in particolare dalla titolarità in capo al prof.-OMISSIS- di ben 6 monografie congruenti con il settore scientifico disciplinare ICAR/14 a fronte di una sola prodotta dal prof. -OMISSIS-peraltro riguardante opera collettanea.

Si è costituita l’Università di Ferrara eccependo l’infondatezza di entrambi i motivi di gravame “ex adverso” proposti.

Si è costituito anche il controinteressato prof. -OMISSIS-. chiedendo il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio del 23 marzo 2022 parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta tutela cautelare.

Nelle more del giudizio, l’Università degli Studi di Ferrara (analogamente a quanto disposto in precedenza nei confronti del prof. -OMISSIS-con D.R. comunicato il 4 agosto 2022) ha adottato nei confronti del prof.-OMISSIS- il D.R. 6 ottobre 2002 di destituzione, ai sensi dell’art. 87 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, provvedimento che è stato impugnato dal prof.-OMISSIS- davanti a questo Tribunale Amministrativo con il ricorso R.G. -OMISSIS-.

Anche il prof -OMISSIS-con ricorso Rg. -OMISSIS- ha gravato innanzi a questo Tribunale Amministrativo la destituzione lui inflitta.

Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2023 con ordinanza n. -OMISSIS- il giudizio è stato sospeso in attesa della definizione del giudizio avente ad oggetto la legittimità della destituzione dell’odierno ricorrente atteso il rapporto di pregiudizialità logico giuridica.

Con sentenza n. -OMISSIS- passata in giudicato l’adito Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso del prof.-OMISSIS- ed annullato l’impugnata destituzione, sentenza ottemperata dall’Università di Ferrara con la reintegrazione in servizio. Con sentenza n. -OMISSIS- è stato invece respinto il ricorso proposto dal prof. -OMISSIS-che ha proposto appello al Consiglio di Stato tutt’ora pendente.

Inoltre con sentenza n. -OMISSIS- è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal quarto classificato prof. -OMISSIS-.

La difesa del prof.-OMISSIS- ha dunque depositato istanza di prosecuzione del giudizio insistendo per l’accoglimento del secondo motivo di gravame e rinunciando al primo motivo alla luce delle statuizioni di cui alla sentenza n. -OMISSIS- resa nei confronti del prof. -OMISSIS-.

In prossimità della trattazione nel merito le parti hanno depositato memorie e documentazione.

In particolare la difesa del controinteressato ha ribadito la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso evidenziando quanto al merito come alla luce dei criteri stabiliti dalla Commissione non vi era alcuna preferenza per le monografie rispetto alle altre pubblicazioni; inoltre dai verbali della Commissione non risulterebbe valutata l’attività didattica svolta presso l’università olandese di Delft.

Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2024, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.-E’ materia del contendere la legittimità del decreto rettorale dell’Università di Ferrara con cui sono stati approvati i verbali della Commissione per la selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010, Settore Concorsuale 08/D1 – Progettazione architettonica, Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana, Dipartimento di Architettura.

Lamenta il prof.-OMISSIS- classificatosi secondo con la valutazione di “ottimo” dietro il vincitore prof. -OMISSIS-con il voto di “eccellente” doglianze inerenti sia la fase di predeterminazione dei criteri di valutazione che il giudizio comparativo finale espresso dalla Commissione a suo dire viziato da manifesta illogicità.

Il concorso pubblico in esame, oggetto di varie impugnative da parte dei partecipanti, è stato altresì caratterizzato dalla singolare circostanza che sia il primo che il secondo classificato sono stati destituiti dall’Università di Ferrara e che, mentre il prof.-OMISSIS- è stato riammesso in servizio in seguito al favorevole giudicato, il prof. -OMISSIS-risulta allo stato ancora destituito per effetto della sentenza n. -OMISSIS- non definitiva ma non sospesa.

2.-Preliminarmente va comunque evidenziata la sicura permanenza dell’interesse del prof.-OMISSIS- alla decisione del gravame, essendo quest’ultimo stato appunto reintegrato in servizio per effetto del favorevole giudicato di annullamento inerente il provvedimento di destituzione.

3.- Va altresì preso atto della rinuncia al primo motivo di gravame effettuata dal ricorrente in seguito al deposito della sentenza n. -OMISSIS- di questo Tribunale, si che la causa verte unicamente sulle doglianze inerenti il giudizio finale comparativo espresso dalla Commissione.

4.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

5.- La selezione di cui qui si controverte è una procedura per la chiamata di un professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, co. 1 L. 240/2010 secondo cui “Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005 […]” e dei criteri in esso specificati.

L’art. 18, co. 1 lett. d) della Legge [#OMISSIS#] impone che la valutazione dei candidati sia condotta in forza dell’apprezzamento delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica.

Analogamente, secondo l’art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento “La Commissione effettua una valutazione comparativa fra i candidati, esaminandone e raffrontandone il curriculum, la produzione scientifica e l’attività didattica, nonché l’attività assistenziale (ove prevista).

La valutazione avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla Commissione nel corso della prima riunione, che deve svolgersi entro quindici giorni dalla nomina anche in via telematica. Tali criteri dovranno essere rispettosi dei parametri stabiliti dal D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e saranno pubblicati sul sito web dell’ateneo al termine della prima riunione”.

Simmetricamente, l’art. 7 del Bando ha disposto che: “La Commissione effettua una valutazione comparativa tra i candidati, esaminandone e raffrontandone il curriculum la produzione scientifica e l’attività didattica. Tale valutazione avviene tenendo conto di criteri predeterminati dalla Commissione nel rispetto dei parametri stabiliti D.M. 4 agosto 2011, n. 344”.

Nell’allegato A del verbale n. 1 la commissione in esecuzione dell’art. 7 del bando, ha predeterminato i criteri di massima per la valutazione del curriculum e dell’attività scientifica e didattica, fissando le specifiche voci, come sotto indicato:

“ATTIVITÀ DIDATTICA:

La Commissione terrà conto del numero di:

a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;

b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall’ateneo, dei moduli/corsi tenuti;

c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;

d) quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA:

Si terrà conto dei seguenti aspetti:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;

b) conseguimento della titolarità di brevetti;

c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

PUBBLICAZIONI:

Si valuta altresì la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Per quanto riguarda la valutazione delle pubblicazioni, la commissione si atterrà ai seguenti ulteriori criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di prima fascia da ricoprire nel settore concorsuale 08/D1, SSD ICAR 14, anche con tematiche interdisciplinari purché siano ad esso strettamente correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.”

6.- Come noto per giurisprudenza consolidata nelle procedure concorsuali di valutazione comparativa per un posto di professore universitario, il giudizio della Commissione esaminatrice, essendo essenzialmente un “giudizio qualitativo” sulla maturità scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, risulta essere censurabile unicamente sul piano della legittimità, per “evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, tale da configurare un evidente eccesso di potere”, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della Commissione. La presenza, poi, di un elevato tasso di discrezionalità, nel senso della impossibilità di eliminare una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive, consente esclusivamente di verificare l’esistenza di un coerente sviluppo fra le fasi procedurali della selezione, nel senso che la scelta finale della Commissione non deve apparire in contraddizione con gli elementi emergenti dalle varie fasi in cui si è articolato il procedimento selettivo; di talché la valutazione della Commissione esaminatrice, in quanto inerente ad un giudizio qualitativo sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati, può essere dichiarata illegittima solo ove si riscontrino “macroscopiche carenze nella motivazione o nei prestabiliti criteri di valutazione ovvero nei contenuti di ragionevolezza e proporzionalità della decisione” (ex multis T.A.R. Veneto sez. I, 30 maggio 2016, n.567; cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 10 giugno 2019, n. 1413; Consiglio di Stato sez. VI, 25 settembre 2006, n.5608; T.A.R. Emilia – Romagna Bologna. sez. I, 11 agosto 2020, n. 544).

In tali procedure la valutazione in ordine alla pertinenza ed alla rilevanza delle pubblicazioni, dei titoli e del curriculum, rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, soggetta al sindacato esterno di legittimità sotto il profilo della illogicità e della irrazionalità. In tale materia, a partire dal quadro normativo anteriore rispetto all’art. 4, comma 4, del d.P.R. n. 117 del 2000, si ritiene che la valutazione comparativa, consistente in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati – dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono – debba essere svolta senza necessità di operare in modo altamente dettagliato sulla valutazione comparativa di ciascun titolo, anche al fine di evitare di perdere la contestualità sintetica della valutazione globale. (T.A.R., Veneto, sez. I, 30 maggio 2016, n. 567).

Trattasi dunque, allo stato, di un tipico sindacato giurisdizionale di legittimità “ab externo” limitato dalla presenza di un ampio margine di apprezzamento tecnico in capo all’organo valutativo, ancor più ampio rispetto a quello pur ravvisabile in altre selezioni concorsuali, in considerazione dell’ineliminabilità di una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze ad elevato livello di complesse discipline cognitive (Consiglio di Stato sez. VI, 25 settembre 2006, n.5608; T.A.R. Emilia – Romagna Bologna. sez. I, 11 agosto 2020, n. 544).

7. – Tanto doverosamente premesso possono partitamente esaminarsi le doglianze dedotte dirette a contestare il giudizio comparativo con il prof. -OMISSIS-primo classificato.

8.- Quanto alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, limitata ad un massimo di 15 pubblicazioni, la Commissione ha ritenuto di valutare anche la “consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa”.

La Commissione ha indi valutato preminenti le pubblicazioni del prof. -OMISSIS-pur avendo il prof.-OMISSIS- allegato ben 6 monografie a firma propria tra le 15 pubblicazioni di riferimento nella propria complessiva produzione scientifica mentre il prof. -OMISSIS-soltanto una, a firma congiunta con altri autori ed apporto individuale di poche pagine, dal titolo “Frammenti per un codice del riciclo urbano”.

Va poi considerato che la suindicata monografia attiene non già direttamente al settore scientifico disciplinare ICAR/14 – a nulla rilevando l’inserimento o meno in un PRIN – ma a materia giuridico amministrativa.

Se è vero che tra i criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione è prevista la congruenza anche con tematiche interdisciplinari purché correlate e che le attività giuridiche possono dirsi, secondo un criterio di interdisciplinarità, connesse a quelle proprie del settore scientifico disciplinare ICAR/14, soltanto le monografie del prof.-OMISSIS- sono direttamente congruenti.

Se è innegabile che né il bando né la Commissione hanno assegnato nei criteri di valutazione delle pubblicazioni un ruolo preminente alle monografie, è altrettanto vero che esse presentano intrinsecamente secondo la comunità scientifica un valore superiore all’interno delle pubblicazioni in quanto contributi scientifici connotati da organicità e completezza.

Appare pertanto viziato da evidente illogicità e comunque del tutto immotivato l’affermato giudizio di complessiva prevalenza delle pubblicazioni indicate dal vincitore non potendosi ignorare né il dato quantitativo della manifesta prevalenza delle monografie del prof.-OMISSIS- né quello qualitativo della maggior congruenza con il settore scientifico disciplinare di appartenenza.

9.- Quanto poi all’attività didattica la lettura del verbale n. 9 del 22 novembre 2021 conferma come la Commissione abbia tenuto in considerazione anche l’attività prestata dal prof. -OMISSIS-quale “assistant professor” presso l’Università olandese di Delf, attività del tutto illecita perché non autorizzata né autorizzabile (al di fuori di convenzione di cui all’art. 6 c. 11, legge 240 del 2010) come accertato dall’adito Tribunale Amministrativo con la citata sentenza n. 357/23 appellata ma non sospesa resa nei confronti dell’Ateneo di Ferrara.

A pag. 9 del verbale si indica che il -OMISSIS-ha seguito n. 114 tesi come “mentor” e nel giudizio finale della Commissione (pag. 18) si opera ancora riferimento all’attività didattica ivi svolta, si che l’assunto del controinteressato circa l’irrilevanza di tale attività nel giudizio finale appare smentita “per tabulas”.

Trattasi all’evidenza di attività prestate quale vero e proprio docente di Ateneo straniero che non dovevano essere dichiarate dal -OMISSIS-secondo il principio di autoresponsabilità del concorrente valevole nei procedimenti concorsuali (ex multis Consiglio di Stato sez. V, 21 novembre 2022, n.10241) né tantomeno valutate “sic et simpliciter” dalla Commissione ed approvate dal Rettore.

Dette attività, come detto, sono da ritenersi “ab origine” illecite secondo l’effetto retroattivo proprio delle sentenze di annullamento del g.a.

11.- Le esaminate incongruenze ed illogicità sono sufficienti, ad avviso del Collegio, ad inficiare la validità del giudizio finale comparativo espresso dalla Commissione.

12.- Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del Decreto impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la peculiarità della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 12 marzo 2024