Non è necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio collegiale, ma quantomeno occorre dar conto del percorso motivazionale seguito dalla commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali dei commissari, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione. Con la precisazione che la normativa non pretende una motivazione analitica, che si soffermi su ogni singola pubblicazione, invero di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell’odierna controversia, ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, è l’esame analitico delle pubblicazioni presentate nei giudizi individuali, essendo possibile, nella successiva formulazione della valutazione collegiale, che la commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi del candidato.
TAR Lazio, Sez. III bis, 20 marzo 2024, n. 5562
La motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza
05562/2024 REG.PROV.COLL.
05288/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5288 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Università e della Ricerca – Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il Settore, non costituito in giudizio;
per l’annullamento e la declaratoria di illegittimità, previa concessione di misure cautelari collegiali
i) del giudizio di non idoneità alle funzioni di professore universitario di prima fascia del settore concorsuale “11/D1” (“Pedagogia e Storia della Pedagogia”) reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca – Commissione Nazionale per l’abilitazione scientifica nazionale nominata con D.D. 1551/2021 relativamente all’abilitazione scientifica nazionale 2021/2023, quarto quadrimestre, di cui al bando D.D. 553/2021, rettificato con D.D. 589/2021, i cui esiti sono stati pubblicati sulla piattaforma digitale ministeriale, ai sensi dell’art. 8, comma 9, D.P.R. n. 95/2016, a far data dal 2 febbraio 2023 (doc. 1);
ii) dei verbali delle sedute della Commissione pubblicati sulla medesima piattaforma digitale ministeriale e, segnatamente, del verbale n. 1 del 6 settembre 2021 (doc. 2), del verbale n. 1 del 9 gennaio 2023 (doc. 3) e del verbale n. 2 del 25 gennaio 2023 (doc. 4);
iii) delle valutazioni e dei giudizi individuali e collegiali sulla candidatura del Prof. OMISSIS ivi formulati ed espressi (doc. 1);
iv) dell’eventuale conseguente provvedimento, di contenuto ignoto, di diniego all’abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima fascia del settore concorsuale “11/D1” nonché di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto e conseguente, ancorché incognito;
nonché per la condanna
ai sensi dell’art. 34 C.P.A., del Ministero dell’Università e della Ricerca, all’adozione di tutti i provvedimenti consequenziali e necessari ai fini della rivalutazione e/o rinnovazione degli esiti del giudizio sulla candidatura del Prof. OMISSIS da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale “11/D1” (“Pedagogia e Storia della Pedagogia”), nell’ambito della procedura bandita con D.D. MIUR n. 553/2021, in relazione al IV quadrimestre.
Nel giudizio in questa sede impugnato, la Commissione, dopo aver accertato il raggiungimento di 3/3 valori soglia relativi all’impatto della produzione scientifica e il possesso di almeno tre dei titoli richiesti, ha ritenuto, in merito alle pubblicazioni presentate che “la produzione scientifica del candidato risulta continua sotto il profilo temporale e caratterizzata da una buona collocazione editoriale. I temi affrontati pur essendo coerenti con le tematiche del settore concorsuale, nonché con tematiche interdisciplinari a esso pertinenti, sono analizzati attraverso un approccio descrittivo privo di originalità e carattere innovativo, non esprimendo una maturità compiuta tale da apportare un incremento alle conoscenze scientifiche nell’ambito della ricerca pedagogica. Complessivamente le pubblicazioni presentate non dimostrano un grado di originalità e di rigore metodologico tali da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati a livello nazionale ed internazionale; per tale motivo non offrono un contributo apprezzabile all’avanzamento della ricerca nell’ambito al settore concorsuale.” Conseguentemente, “la Commissione ritiene che il candidato non possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia e, pertanto, sia NON IDONEO” (doc. 1 al ricorso).
Tale giudizio è impugnato in questa sede con il seguente motivo di ricorso:
1) “VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DELL’ART. 16 L. N. 240/2010. VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 6 D.P.R. N. 95/2016. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 6 E 7 D.M.120/2016. VIOLAZIONE DEL D.D. 553/2021, RETTIFICATO CON D.D. 589/2021. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA O ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, TRAVISAMENTO E ILLOGICITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA”, in quanto il giudizio non favorevole espresso si fonderebbe su una motivazione generica e apodittica, senza una analisi del contenuto delle singole pubblicazioni, assente anche nei giudizi individuali dei singoli Commissari.
Si costituiva con atto formale in data 2.4.2023 l’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell’università e della ricerca. Successivamente, in data 5.5.2023 depositava tardivamente alcune controdeduzioni sul ricorso da parte della Commissione giudicatrice, su cui parte ricorrente replicava con memoria in data 30.1.2024.
All’udienza del 5.3.2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. – Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
2.1. La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il relativo accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi. 2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza.
Con riferimento alla prima fascia, la disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica”, la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca” (mentre, per le funzioni di seconda fascia, si prevede l’accertamento della semplice “maturità scientifica”, la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”).
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
Il D.P.R. n. 95/2016, con riferimento ai lavori delle commissioni, prevede la possibilità di definire, nella prima riunione di insediamento, “le modalità organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l’espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia”, nei limiti e secondo quanto previsto dal decreto ministeriale.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 D.M. n. 120/2016 ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”
2.2. – Venendo al caso oggetto del presente giudizio – ed esaminando il motivo di ricorso – al ricorrente sono stati riconosciuti il possesso dei titoli richiesti dalla Commissione e il raggiungimento di tre su tre dei valori soglia previsti dal D.M. n. 589/2018 per la valutazione dell’impatto della produzione scientifica.
Il ricorrente tuttavia è stato ritenuto non idoneo al conseguimento dell’abilitazione, all’unanimità, con il seguente giudizio: “la produzione scientifica del candidato risulta continua sotto il profilo temporale e caratterizzata da una buona collocazione editoriale. I temi affrontati pur essendo coerenti con le tematiche del settore concorsuale, nonché con tematiche interdisciplinari a esso pertinenti, sono analizzati attraverso un approccio descrittivo privo di originalità e carattere innovativo, non esprimendo una maturità compiuta tale da apportare un incremento alle conoscenze scientifiche nell’ambito della ricerca pedagogica. Complessivamente le pubblicazioni presentate non dimostrano un grado di originalità e di rigore metodologico tali da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati a livello nazionale ed internazionale; per tale motivo non offrono un contributo apprezzabile all’avanzamento della ricerca nell’ambito al settore concorsuale.” Conseguentemente, “la Commissione ritiene che il candidato non possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia e, pertanto, sia NON IDONEO” (doc. 1 al ricorso).
Il ricorrente ritiene che tale giudizio sia viziato, in quanto i giudizi individuali e collegiali sono inidonei a descrivere in senso compiuto l’iter argomentativo seguito e le ragioni che hanno spinto la commissione a qualificare come non adeguate le pubblicazioni, difettando sia una descrizione sommaria dei lavori, sia un giudizio puntuale sulla qualità.
La censura è fondata.
Il giudizio formulato dalla Commissione – ed anche dai singoli Commissari – appare privo di una adeguata motivazione, in quanto si riduce alla mera affermazione della non ricorrenza dei requisiti di legge, senza fornire una spiegazione del relativo accertamento, con specifico riferimento alla qualità delle pubblicazioni oggetto di esame.
Al riguardo meritano condivisione precedenti pronunce di questo Giudice, cui si ritiene di dare conferma in questa sede (cfr. da ultimo TAR Lazio, III-bis, n. 670/2024), per cui “la motivazione in ordine alla valutazione delle pubblicazioni non può risolversi in un’apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione” (cfr. ex pluribus T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza Bis, sent. n. 5894/2020). Sul punto, si evidenzia come – secondo tale giurisprudenza – non sia necessaria una valutazione analitica delle singole pubblicazioni effettuata nel giudizio collegiale, ma quantomeno occorre dar conto del percorso motivazionale seguito dalla commissione, potendo in tal senso soccorrere anche i giudizi individuali dei commissari, laddove questi siano formulati in modo tale da riuscire ad adempiere a tale funzione. Con la precisazione che la normativa non pretende una motivazione analitica, che si soffermi su ogni singola pubblicazione, invero di difficile se non impossibile attuazione in procedure come quella oggetto dell’odierna controversia, ove si richiede l’esame di un nutrito gruppo di candidati in un ristretto lasso di tempo. Ad essere necessario, tuttavia, “è l’esame analitico delle pubblicazioni presentate nei giudizi individuali, essendo possibile, nella successiva formulazione della valutazione collegiale, che la commissione possa legittimamente esprimersi anche con termini sintetici e sommari, purché il giudizio risulti essere sorretto da una motivazione che consenta di conoscere l’iter valutativo seguito, anche al fine di garantire la tutela giurisdizionale degli interessi del candidato” (TAR Lazio, III-bis, sentenza n. 12699/2021).
Tale rilievo vale anche nel caso in cui, come correttamente censura il ricorrente nel presente giudizio, a fronte di un giudizio collegiale che non richiama nessuna pubblicazione in particolare, solo alcuni dei singoli Commissari richiamano in maniera individuale le pubblicazioni presentate dal candidato, senza tuttavia fornire un’analisi critica delle stesse e limitandosi a richiamare le principali tematiche trattate.
È il caso, in particolare dei seguenti giudizi individuali:
– giudizio del prof. OMISSIS (“Le pubblicazioni trattano, in particolare, le seguenti tematiche: [#OMISSIS#] Dewey; Educazione interculturale; Pedagogia delle emozioni e dell’identità. Pur riconoscendo alle pubblicazioni presentate dal candidato una coerenza con le tematiche del settore concorsuale 11/D1, è opportuno sottolineare come esse appaiano scarsamente originali (in particolare l’unica monografia sottoposta a valutazione) e soprattutto carenti sul piano metodologico e sull’utilizzo della più aggiornata bibliografia internazionale.”);
– giudizio della prof.sa OMISSIS (“Ho esaminato le pubblicazioni scientifiche presentate che trattano, in particolare, i temi della famiglia, della dispersione scolastica, della povertà educativa, dell’educazione interculturale, della ricerca comparativa in educazione. Ho rilevato in tutte le pubblicazioni coerenza con le tematiche del settore concorsuale 11/D1 ma ho constatato che la produzione scientifica presentata dal candidato non evidenzia ancora consistenza e continuità di approfondimento e di riflessione tali da poterne apprezzare la maturità scientifica e l’apertura ad una dimensione internazionale della ricerca.”);
– giudizio del prof. OMISSIS (“Le pubblicazioni hanno per oggetto soprattutto le seguenti tematiche: autorità e libertà, Immigrazione e pandemia, l’abbandono scolastico, educazione e comparazione oggi, Il ruolo della scuola oggi tra tradizione e comparazione, La spettacolarizzazione del tragico come crisi d’identità. Ho potuto constatare che nelle pubblicazioni esaminate c’è sufficiente coerenza con le tematiche del settore concorsuale 11/D1. La qualità della produzione scientifica presentata dal candidato non risulta soddisfacente sul piano epistemologico né tantomeno su quello metodologico.”).
Come evidente, i giudizi esaminati seppur richiamano, elencandole, le pubblicazioni del candidato, non analizzano tuttavia le stesse e risultano essere redatti mediante l’utilizzo di formule prevalentemente generiche, che non consentendo di poter verificare il percorso logico seguito dalla commissione nel conclusivo giudizio di inidoneità.
Manca infatti – come richiede giurisprudenza [#OMISSIS#] (tra cui TAR Lazio, III-bis, n. 2799/2023 e 1871/2023) – una valutazione, almeno per le pubblicazioni più rilevanti, del loro impatto scientifico, sulla base di una analisi del loro contenuto e della formulazione di un giudizio critico ad esse specificamente riferito.
Al contrario, nel caso in questione il giudizio critico è espresso dalla Commissione in termini generici e complessivi, sì da risultare stereotipato e non idoneo a fornire una spiegazione delle ragioni che, in relazione alle pubblicazioni esaminate, hanno condotto a rivelarne l’assenza di qualità. Tale onere si rivela strumentale alla verifica del corretto esercizio della propria discrezionalità spettante alla Commissione e non può essere sostituito da una motivazione generale e apodittica, siccome riferita alle opere nel loro complesso esaminate (cfr. anche TAR Lazio, III-bis, n. 3629/2024, che censura un caso analogo in cui le pubblicazioni vengono richiamate ed “esaminate “alla rinfusa” con un giudizio generale che non può che risultare sommario ed insufficiente”).
3. – Conclusivamente, per le esposte ragioni, il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati e obbligo dell’Amministrazione di procedere ad una nuova valutazione del candidato, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a., a cura di una Commissione in diversa composizione.
4. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento degli atti gravati e, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a., la rivalutazione del ricorrente a cura di una Commissione in diversa composizione che dovrà essere compiuta entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla notifica della presente sentenza all’Amministrazione a cura di parte ricorrente.
Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2.000,00, oltre spese e accessori di legge, in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Referendario, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 20 marzo 2024