I criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l’unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi devono essere fissati prima dell’avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa.
TAR Lazio, Sez. III bis, 2 aprile 2024, n. 6319
Se rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, i criteri di valutazione delle prove di una selezione devono essere fissati prima dell’avvio delle operazioni valutative
06319/2024 REG.PROV.COLL.
02932/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2932 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Vitelleschi 26;
contro
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti 9;
per l’annullamento dei seguenti atti:
1) Decreto Rettorale n. 3761/2022 n. prot. 0067205 del 23/12/2022 dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con il quale sono stati approvati gli atti della commissione esaminatrice della procedura valutativa indetta ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art.1, comma 401, lett. b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Decreto ministeriale 28 aprile 2021 n. 561 per la chiamata di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il dipartimento di giurisprudenza, per il settore concorsuale 12/H1 Diritto Romano e diritti dell’antichità e settore scientifico disciplinare IUS/18 Diritto romano e diritti dell’antichità (Rif. 1995) e decretata la Dott.ssa OMISSIS come candidata maggiormente qualificata a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato emesso il bando, notificato/comunicato alla ricorrente in data 23/12/2022.
2) Relazione Finale della Procedura valutativa ai sensi dell’articolo 24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per il settore concorsuale 12/H1 e settore scientifico disciplinare IUS/18 (Riferimento 1955)” del 21.12.2022 contenente gli esiti della procedura valutativa suddetta.
3) Decreto Rettorale n. 1469 del 17 maggio 2022 (Rif. 1955), pubblicato in data 18 maggio 2022 (Bando) con il quale è s tata indetta la Procedura Valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010 n.240 e dell’art.1, comma 401, lettera b) della legge 30 dicembre 2018 n. 145 Decreto Ministeriale 28 aprile 2021 n. 561 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il settore concorsuale 12/H1 e Settore scientifico disciplinare IUS/18 (Riferimento 1955) relativamente all’art. 8, comma 5 , nella parte in cui prevede lo svolgimento di prova didattica, le cui modalità sono definite dalla Commissione nella medesima seduta in cui vengono definiti i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell’attività didattica dei candidati.
4) Verbale della commissione esaminatrice n.1 riunione preliminare della Procedura valutativa ai sensi dell’articolo 24 comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per il settore concorsuale 12/H1 e settore scientifico disciplinare IUS/18 (Riferimento 1955)” del 29 settembre 2022, pubblicato in data 03.10.2022, con il quale sono stati “determinati” i criteri valutati della procedura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma “Tor Vergata” e di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La prof.ssa OMISSIS, ricercatore universitario dal 2007, partecipava alla procedura, riservata ai ricercatori a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, per la chiamata di un professore universitario di seconda fascia di Diritto Romano e Diritti dell’Antichità presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
2. Il Bando di cui al Decreto Rettorale n. 1469/2022 in data 17 maggio 2022 prevedeva all’art. 8, comma 5, lo svolgimento di una prova didattica e, al successivo comma 7, la verifica dell’accertamento delle competenze linguistiche.
3. In data 19 ottobre 2022 l’Università di Tor Vergata adottava il Decreto Rettorale n. 2993/2022, con cui veniva modificato il Regolamento per la disciplina della chiamata di professori di prima e seconda fascia. Il D.R. in parola all’art. 1 escludeva dalla prova didattica, tra gli altri, i candidati che avessero già rivestito la qualifica di ricercatore universitario e che fossero stati titolari di corsi ufficiali in corsi di laurea, di laurea magistrale nonché di laurea a ciclo unico in discipline del settore concorsuale e del settore scientifico disciplinare oggetto della procedura per almeno tre anni negli ultimi cinque anni dalla pubblicazione del bando; all’art. 3 prevedeva con riguardo alle procedure in corso che la modifica regolamentare di cui all’art. 1 trova applicazione in tutti i casi in cui non si sia ancora svolta la prova di idoneità didattica. La predetta modifica si rendeva necessaria al fine di adeguare il Regolamento a quanto disposto dalla sentenza n. 5551/2022 della Sez. VII del Consiglio di Stato, pubblicata in data 4 luglio 2022. Nella pronuncia citata si affermava che, quantunque rientri certamente nella discrezionalità dell’Ateneo stabilire le regole di accesso alla docenza nel rispetto dei principi fissati ex lege, nel caso di specie l’esercizio del relativo potere dà adito a dubbi di illogicità laddove non è stato previsto che possano essere esonerati dalla prova didattica anche ricercatori che, pur non avendo superato il concorso (al pari dei professori di prima e di seconda fascia), abbiano tuttavia maturato sul campo una esperienza così significativa (la cui stima va, in ogni caso, rimessa all’Ateneo) da garantire ex sé l’idoneità all’insegnamento, senza necessità di sottoporre il candidato, aspirante alla chiamata a Professore universitario di ruolo di prima fascia, ad una preventiva prova didattica. Si concludeva che quale effetto conformativo l’Ateneo dovrà rideterminarsi in ordine alla previsione regolamentare e di bando censurata, tenendo conto, nell’esercizio della propria discrezionalità, dei surriportati rilievi e motivando compiutamente le ragioni della determinazione che sarà adottata.
4. L’attuale ricorrente trasmetteva all’Ateneo un primo atto di diffida finalizzato all’espunzione dal bando della previsione della prova didattica di cui all’art. 8, comma 5 (doc. 6 prodotto dalla ricorrente).
5. A riscontro della predetta nota, l’Ateneo rappresentava l’avvenuta modifica regolamentare e il carattere satisfattivo della disposizione transitoria nei confronti della pretesa dell’interessata, ritenendo superfluo un intervento in autotutela sul bando (doc 7 ric.).
6. La ricorrente inviava un secondo atto di diffida (doc. 8) con riguardo alla previsione della verifica linguistica, ritenuta collidente con il decisum del Consiglio di Stato, in quanto appendice della prova didattica. La diffida in argomento veniva poi rinnovata (doc. 9).
7. In tale periodo la prof.ssa OMISSIS era vittima di un incidente, cui faceva seguito il ricovero ospedaliero.
8. Informato dal legale dell’interessata in ordine all’anzidetto impedimento, l’Ateneo indicava una nuova data ai fini dell’accertamento delle competenze linguistiche e, nella stessa nota, a riscontro di precedente richiesta indicava l’indirizzo del sito istituzionale dove era pubblicato il verbale preliminare di predeterminazione dei criteri di valutazione (doc. 10 ric.).
9. La prova didattica veniva svolta solo dalla candidata OMISSIS, mentre le altre due candidate OMISSIS e OMISSIS venivano esonerate in quanto rientranti nelle ipotesi di esclusione previste dal Regolamento a seguito della modifica.
10. Con successive comunicazioni (doc. 11 e doc. 12 ric.) l’Università veniva aggiornata sulle condizioni di salute dell’attuale ricorrente; inoltre, il legale rappresentava la necessità di rivedere i criteri della riunione preliminare, in quanto adottati in un momento antecedente alla modifica regolamentare (doc. 11 ric.), e trasmetteva gli attestati di conoscenza linguistica della prof.ssa OMISSIS.
11. La prof.ssa OMISSIS non veniva sottoposta alla verifica linguistica, che la Commissione riteneva superata sulla base della produzione di certificati, mentre veniva sostenuta dalle altre candidate.
12. La Commissione concludeva i lavori in data 21 dicembre 2022 e nella relazione finale (doc. 2) individuava quale candidata maggiormente qualificata l’attuale controinteressata OMISSIS. Gli atti della procedura venivano approvati con Decreto Rettorale n. 3761 in data 23 dicembre 2022.
13. La prof.ssa OMISSIS impugnava il predetto Decreto Rettorale di approvazione degli atti, il verbale recante la relazione finale, l’art. 8, comma 5 del bando, nella parte in cui prevede lo svolgimento di prova didattica con modalità che saranno determinate dalla commissione, e il verbale della riunione preliminare con ricorso articolato nei due seguenti motivi:
I Illegittimità del procedimento concorsuale per eccesso di potere, incompetenza e per violazione di legge per omessa predeterminazione dei criteri di valutazione anche a seguito della intervenuta modifica del regolamento dell’Ateneo per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell’Università di Roma Tor Vergata.
I criteri di valutazione sarebbero stati definiti dalla Commissione esaminatrice prima della modifica regolamentare e si porrebbero in contrasto con essa. Inoltre, essi non rispetterebbero il principio di predeterminazione, mancando la specificazione delle modalità concrete di valutazione, anche con riguardo al punteggio. Non sarebbe stata valutata poi l’abilitazione scientifica nazionale.
II lIlegittimità della previsione di prova linguistica a carico della candidata prof.ssa OMISSIS per eccesso di potere, incompetenza e per violazione di legge per eccessiva gravosità. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. Violazione dei principi generali di trasparenza, par condicio ed imparzialità. Violazione della L. 240/2010.
Sarebbe irragionevole la previsione nel bando di un elevato livello di conoscenza della lingua tedesca senza definire le modalità di accertamento e la funzione e, inoltre, contrasterebbe con le Linee guida sulle procedure concorsuali, ove si sottolinea la corrispondenza tra le materie di esame da un lato e il profilo professionale e le competenze degli uffici dall’altro.
14. Si costituiva l’Università a mezzo della difesa erariale e depositava documenti.
15. Si costituiva la controinteressata prof.ssa OMISSIS.
16. La prof.ssa OMISSIS e la prof.ssa OMISSIS depositavano documenti. Dal verbale del Consiglio di Dipartimento prodotto dalla controinteressata (doc. 13) si evince che la stessa non ha preso servizio, essendo già entrata nei ruoli del Dipartimento quale vincitrice di altro concorso per professore associato a decorrere dal 22 dicembre 2022 e che, pertanto, l’Ateneo ha proceduto alla revoca della chiamata.
17. Seguiva lo scambio di memorie e repliche.
18. L’Università chiedeva il passaggio in decisione senza discussione.
19. All’udienza pubblica del 14 febbraio 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso in ragione della nullità della procura, sollevata dalla controinteressata.
L’eccezione deve essere rigettata.
La giurisprudenza ha chiarito che la qualificazione di una procura come generale o speciale è una questione di interpretazione della volontà del conferente da risolvere alla luce del suo contenuto. Una procura può dirsi speciale non solo qualora in essa la parte abbia indicato gli elementi essenziali del giudizio, quali le parti e l’autorità giudiziaria da adire, ma anche nel caso in cui, pur in assenza di specifico riferimento al giudizio da instaurare, essa sia apposta a margine o in calce al ricorso, come avvenuto nel caso specifico, poiché tale collegamento documentale è idoneo ad esprimere la volontà del conferente di adire il giudice stesso (Cons. Stato, sez. III, n. 2385/2011; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 1863/2024).
2. Si passa all’esame del ricorso, che è infondato.
2.1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta che i criteri di valutazione sarebbero stati definiti dalla Commissione esaminatrice prima della modifica regolamentare e che si porrebbero in contrasto con essa.
Secondo il principio del tempus regit actum, applicabile anche alle procedure di concorso, ogni atto è disciplinato dalla normativa in vigore nel tempo in cui esso viene posto in essere. il Consiglio di Stato ha affermato che “l’applicabilità dello jus superveniens presuppone che il procedimento sia ancora in itinere. Anche in questa ipotesi, peraltro, l’applicazione della normativa sopravvenuta non è ancora scontata, in specie quando la procedura si divida in varie fasi coordinate, ma dotate di una certa autonomia; in tali ipotesi, invero, la nuova norma può trovare applicazione per le fasi che all’atto della sua entrata in vigore non siano state ancora realizzate, non anche per fasi già espletate e compiute” (Consiglio di Stato, sez. II, n. 3789/2013; n. 440/2007).
Nel caso in esame i criteri sono stati definiti dalla Commissione in un momento antecedente alla modifica regolamentare, per cui l’applicabilità dello jus superveniens nell’ambito della procedura concorsuale in corso era preclusa dall’avvenuta definizione della fase di predeterminazione. L’applicazione della nuova norma è esclusa “per fasi già espletate e compiute, per il principio di irretroattività o per quello secondo cui tempus regit actum, nonché per esigenze di economia dell’azione amministrativa” (Cons. Stato, sez. VI, n. 2136/2010).
Inoltre, la modifica regolamentare riguarda l’obbligo di svolgimento della prova e, nel caso in cui tale obbligo sussista, non ha un’incidenza sulla valutazione della stessa nel contesto del giudizio comparativo, poiché tale giudizio non si svolge in termini quantitativi, ma si concreta in una valutazione globale delle qualità scientifiche del candidato.
2.1.1. Per quanto riguarda la mancata indicazione da parte del bando dei criteri di valutazione, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza, in base al quale “i criteri di valutazione delle prove di una selezione possono essere fissati direttamente dal bando oppure rimessi alla discrezionalità della Commissione esaminatrice, con l’unico vincolo tassativo costituito dal fatto che, in tale ultimo caso, essi devono essere fissati prima dell’avvio delle operazioni valutative, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 9994/2022).
Nel caso specifico, la Commissione ha proceduto alla specificazione dei criteri di valutazione nella riunione preliminare, come riportato nell’Allegato A del relativo verbale (doc. 3bis prodotto dalla ricorrente). Più precisamente, i criteri sono stati definiti prevedendo subcriteri in relazione alla categoria dei titoli e pubblicazioni, più voci di valutazione in relazione alla prova didattica e, infine, le modalità di accertamento delle competenze linguistiche. In relazione alla predetta predeterminazione non si ravvisano profili di manifesta incongruenza ovvero irragionevolezza e, pertanto, i parametri sono stati legittimamente utilizzati dalla Commissione al fine di esercitare il potere discrezionale tecnico di valutazione dei candidati.
2.1.2. Con riguardo poi all’asserita mancanza di specificazione delle modalità concrete di valutazione, anche con riguardo al punteggio, si osserva che la valutazione comparativa prevista nei concorsi per professori universitari si differenzia dalle altre tipologie di procedure selettive, poiché non si basa su criteri meramente quantitativi, ma su un raffronto globale e complessivo delle capacità dei candidati, alla luce dei profili curriculari, delle pubblicazioni e delle ulteriori abilità e conoscenze richieste dal bando. Pertanto, la Commissione ha correttamente espresso la propria valutazione sulle candidate alla luce dei criteri predeterminati nella riunione preliminare, per poi far confluire i giudizi specifici nella valutazione complessiva di ciascuna di esse e, quindi, sottoporre le valutazioni complessive a confronto globale al fine di individuare la candidata maggiormente adeguata alla funzione da svolgere.
2.1.3. Quanto alla mancata valutazione dell’abilitazione scientifica nazionale, l’art. 2 del bando richiede “l’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240 del 2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori”. Essendo prevista quale requisito di accesso, l’abilitazione non è stata inserita nell’elenco dei titoli valutabili del bando e, pertanto, non poteva essere presa in considerazione da parte della Commissione.
Il motivo è infondato.
2.2. Infondato è anche il secondo motivo, con cui si contesta l’illegittimità della previsione della prova linguistica a carico della candidata prof.ssa OMISSIS.
Non persuade la tesi della parte ricorrente, in base alla quale l’anzidetta prova debba essere considerata come un’appendice della prova didattica.
Il bando contiene due disposizioni differenti e separate, l’art. 8, comma 5, dedicato alla prova didattica, e l’art. 8, comma 7, riguardante l’accertamento delle conoscenze linguistiche.
Il comma 5 stabilisce che “È previsto lo svolgimento di una prova didattica, le cui modalità sono definite dalla commissione nella medesima seduta in cui vengono definiti i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell’attività didattica dei candidati”.
In base al successivo comma 7 “La verifica dell’accertamento delle competenze linguistiche si svolge preferibilmente nella stessa data della prova didattica.” L’unico dato comune alle due prove è che dovrebbero svolgersi preferibilmente nella stessa data, elemento che tuttavia non consente di affermare un rapporto di inclusione della verifica linguistica nella prova didattica, anche in considerazione del fatto che esse sono orientate a verificare capacità e competenze diverse.
Inoltre, l’accertamento delle competenze linguistiche non è venuto meno neppure a seguito della modifica regolamentare, che ha riguardato esclusivamente la prova didattica di cui al citato art. 8, comma 5 del bando, in piena conformità al profilo affrontato nel decisum del Consiglio di Stato.
2.2.1. La definizione delle modalità di accertamento del livello di conoscenza della lingua non devono essere necessariamente definite dal bando. Eventuali criteri di valutazione non previsti ovvero non specificati dal bando devono poi essere predeterminati dalla Commissione. In ordine alla predeterminazione dei criteri di valutazione il potere di cui dispone la Commissione è inversamente proporzionale al grado di dettaglio delle disposizioni del bando.
2.2.2. Ad avviso della ricorrente vi sarebbe un contrasto del bando con le Linee guida sulle procedure concorsuali, nelle quali viene evidenziata la corrispondenza tra le materie di esame da un lato e il profilo professionale e le competenze degli uffici dall’altro. Parte ricorrente lamenta in astratto l’irragionevolezza del requisito in relazione alle funzioni da svolgere, senza tuttavia fornire ulteriori specificazioni. Si osserva che la Commissione, tenuto conto della particolare situazione di salute in cui versava la candidata, ha ritenuto di poter valutare le attestazioni linguistiche prodotte come equipollenti all’espletamento della verifica in presenza, svolta invece con riguardo alle altre due candidate, e tale prova è stata ritenuta superata dall’attuale ricorrente con esito positivo.
Il motivo è infondato.
3. Si esamina la richiesta risarcitoria in via equitativa, formulata dalla ricorrente nella memoria ex art. 73 c.p.a. In tale atto difensivo vengono contestate, in primo luogo, l’ammissione della controinteressata alla procedura de qua, in quanto la prof.ssa OMISSIS era stata già immessa nei ruoli dell’Ateneo ad esito di altro concorso indetto con D.R. 630/2022, e, in secondo luogo, la decisione del Consiglio di Dipartimento in ordine alla revoca della chiamata.
Tuttavia, la nomina della prof.ssa OMISSIS ad esito del concorso di cui al D.R. 630/2022 – avente decorrenza dal 22 dicembre 2022 – si colloca in un momento successivo rispetto alla conclusione dei lavori della procedura di cui si discute – in data 19 dicembre 2022 – da parte della Commissione.
La prof.ssa OMISSIS è stata legittimamente ammessa alla procedura, avendo partecipato – con lo status di ricercatore – a due concorsi che sono stati caratterizzati da segmenti procedimentali parzialmente sovrapponibili. Si osserva che anche la ricorrente ha preso parte ad entrambi i concorsi indetti con D.R. 630/2022 e con D.R. 1469/2022, venendosi a trovare in una situazione analoga a quella della prof.ssa OMISSIS.
Inoltre, la chiamata ad esito di tale procedura è stata revocata dal Consiglio di Dipartimento e il provvedimento di revoca non è stato impugnato. Seguendo i principi codicistici (art. 30 c.p.a.) e giurisprudenziali (Cons. Stato, Ad. Plen. 3/2011), parte ricorrente si sarebbe dovuta attivare anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, al fine di evitare con l’ordinaria diligenza che si consolidassero eventuali effetti dannosi.
La legittimità della partecipazione della controinteressata e la mancata contestazione della revoca della chiamata rivelano l’infondatezza della richiesta risarcitoria, la quale presenta inoltre profili di genericità. Dall’esame complessivo della vicenda non si ravvisa un comportamento lesivo e contra ius idoneo a fondare la responsabilità dell’Ateneo.
4. In conclusione, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del differente impegno difensivo della controinteressata e dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della prof.ssa OMISSIS, liquidate nella somma di euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge, e nei confronti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, liquidate nella somma di euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente, FF
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 2 aprile 2024