TAR Campania, Sez. II, 2 aprile 2024, n. 2126

La mancata indicazione dei punteggi riferiti ai singoli sotto-criteri selettivi non inficia la trasparenza della valutazione

Data Documento: 2024-04-02
Autorità Emanante: TAR Campania
Area: Giurisprudenza
Massima

La mancata indicazione, all’interno dei macro-criteri di valutazione indicati dal bando o dalla commissione, dei punteggi riferiti ai singoli sotto-criteri selettivi, non inficia di per sé la trasparenza della valutazione, e quindi la legittimità degli atti impugnati, purché emerga il percorso logico seguito dalla Commissione nell’attribuzione del giudizio complessivo sul parametro considerato.

Contenuto sentenza

02126/2024 REG.PROV.COLL.

03369/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3369 del 2023, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II, in persona del Rettore in carica, e Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege, nella sede di Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

a) del decreto rettorale prot. n. DR/2023/1936 del 23.05.2023 di approvazione degli atti della Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa, ai sensi dell’art.18, comma 1, della Legge 240/2010, per la chiamata di n.1 posto di professore universitario di ruolo-prima fascia-per il settore concorsuale 02/B1-Fisica Sperimentale della Materia-settore scientifico disciplinare FIS/01- Fisica sperimentale-per le esigenze del Dipartimento di Fisica “[#OMISSIS#] Pancini” codice procedura 1_PO_2023_18C1_20, nella parte in cui indica, quale candidato maggiormente qualificato, nel settore concorsuale in questione, il prof. OMISSIS;

b) del decreto rettorale prot. n. DR 131 del 19.01.2023 di indizione della procedura comparativa, ai sensi dell’art.18, comma 1, della Legge 240/2010, per la chiamata di n.1 posto di professore universitario di ruolo-prima fascia per il settore concorsuale 02/B1-Fisica Sperimentale della Materia-settore scientifico disciplinare FIS/01- Fisica sperimentale-per le esigenze del Dipartimento di Fisica “[#OMISSIS#] Pancini” codice procedura 1_PO_2023_18C1_20;

c) di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi e per quanto di ragione, tutti i verbali ed in particolare quelli n.1 del 4.4.2023, n.2 del 14.4.2023, n.3 del 21.4.23, n.4 del 11.05.23, n.5 del 12.5.23, n.6 del 15.05.23, della Commissione di valutazione nominata, con DR n.954 del 17.3.2023, rispettivamente di fissazione dei criteri di valutazione e dei pesi percentuali da attribuire nel rispetto di quanto previsto dal bando, le schede di valutazione e gli allegati nonché i giudizi complessivi della Commissione.

d) le singole schede di valutazione del candidato ritenuto maggiormente qualificato, nella parte in cui non tengono conto dei criteri, dei pesi e delle valutazioni comparative assegnando giudizi e punteggi completamente avulsi dalla corretta valutazione dei titoli dei candidati.

e) della delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica “ Pancini” del 3 luglio 2023 ad oggetto la ratifica della chiamata in servizio del prof. OMISSIS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Napoli [#OMISSIS#] II e di OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha partecipato alla procedura comparativa, bandita dall’Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli, ai sensi dell’art.18, comma 1, della Legge 240/2010, per la chiamata ad n.1 posto di professore universitario di ruolo – prima fascia – per il settore concorsuale 02/B1-Fisica Sperimentale della Materia – settore scientifico disciplinare FIS/01- Fisica sperimentale – per le esigenze del Dipartimento di Fisica “[#OMISSIS#] Pancini” codice procedura 1_PO_2023_18C1_20.

All’esito del procedimento, la Commissione, dopo aver espresso i giudizi sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sulla prova didattica, sull’attività di ricerca scientifica compreso il seminario, sulle attività gestionali, organizzative e di servizio, ha tradotto i relativi giudizi in punteggi e, all’esito delle operazioni, all’unanimità ha ritenuto che il prof. OMISSIS fosse il candidato maggiormente qualificato nel settore concorsuale e nei settori scientifico disciplinari per i quali è stata bandita la procedura, sulla scorta del seguente giudizio finale: “Il candidato che ha raggiunto il punteggio più elevato, come dettagliato nelle tabelle sopra riportate è il Prof. OMISSIS in virtù della combinazione dei livelli raggiunti nell’attività scientifica, nell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e nelle attività gestionali, organizzative e di servizio. Nel dettaglio, il Prof. OMISSIS prevale leggermente sull’attività didattica per le attività di didattica integrativa, tuttavia in merito alle attività di ricerca scientifica il Prof. OMISSIS prevale in modo significativo sul Prof. OMISSIS, come documentati dagli indicatori bibliometrici (fattore di Hirsh e dal numero totale delle citazioni), raggiungendo anche un livello di eccellenza per l’attività gestionale.”.

Con il ricorso in trattazione, il prof. OMISSIS impugna il decreto rettorale prot.n.DR/2023/1936 del 23.05.2023 di approvazione degli atti del concorso formulano il seguente articolato motivo:

1) violazione e falsa applicazione della Legge .30.12.2010 n.240, violazione del regolamento per la chiamata dei professori di prima fascia approvato con D.R. n.3663 del 2/10/2019, violazione del bando, violazione della L. 241/90, violazione dei principi generali in materia di procedure comparative, violazione dei criteri predeterminati dalla commissione, eccesso di potere, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, erroneità. Il ricorrente lamenta che la commissione, nell’attribuire i giudizi/punteggi per l’attività di ricerca scientifica (8,50 al prof. OMISSIS e 9,50 al prof. OMISSIS) avrebbe: 1. omesso di effettuare la dovuta distinzione tra la valutazione della produzione scientifica nel suo complesso e la valutazione delle singole pubblicazioni scelte; 2. omesso di applicare, nella valutazione delle singole pubblicazioni, i criteri predeterminati nell’allegato 1 al verbale n.1 del 4 aprile 2023 (vale a dire, a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; b. congruenza con il SSD; c. rilevanza scientifica della rivista; d. apporto individuale), 3. omesso di esprimere un giudizio per ciascuna delle dodici pubblicazioni sottoposte a valutazione analitica. In particolare, la Commissione, in merito alla valutazione analitica delle pubblicazioni, avrebbe “dovuto riportare per ognuna di esse il punteggio complessivo finale”, mentre ha espresso un giudizio complessivo relativo alla produzione scientifica generale.

Afferma il ricorrente che, se la commissione avesse applicato correttamente i criteri, il giudizio relativo alle singole pubblicazioni del prof. OMISSIS sarebbe risultato superiore a quello del vincitore. Utilizzando la tabella di corrispondenza tra giudizi e voti numerici stilata dalla Commissione (eccellente -> 10; quasi eccellente -> 9,5; ottimo -> 9; più che buono -> 8,5; buono -> 8; più che discreto > 7,5; discreto -> 7; e così via), il totale dei punti delle singole pubblicazioni del prof. OMISSIS sarebbe di 447,50, mentre quello del prof. OMISSIS di 444, valori che, normalizzato al numero delle pubblicazioni, condurrebbe ad un punteggio di 9,32 per il prof. OMISSIS e di 9,25 per il prof. OMISSIS.

Il prof. OMISSIS, pur essendo il migliore nella valutazione analitica delle 12 pubblicazioni, ha ottenuto il giudizio di buono, mentre il controinteressato ha ottenuto il giudizio di eccellente.

Inoltre, la Commissione avrebbe dovuto esprimere un distinto giudizio per la produzione scientifica nel suo complesso (in base ai criteri di consistenza complessiva, intensità e continuità temporale di cui alla lettera e dei criteri), considerando l’impatto numericamente superiore, la maggiore costanza e intensità delle pubblicazioni del prof. OMISSIS rispetto a quelle del prof. OMISSIS. Al contrario, senza esprimere un giudizio distinto sulla consistenza, continuità ed intensità della produzione scientifica generale, si è limitata ad esprimere un giudizio fondato sui soli parametri bibliometrici, che non possono tuttavia alterare in maniera significativa le altre voci (lettere (a)-(d)).

In conclusione, la Commissione si sarebbe limitata ad esprimere un giudizio complessivo, nella sezione n.2, della “Attività di ricerca scientifica” azzerando sia le valutazioni delle singole sotto voci (a-f) (autonomia, finanziamenti, coordinamento, etc.) sia le valutazioni delle singole pubblicazioni. Ciò sarebbe causa del ridotto punteggio assegnato al ricorrente le cui ragioni non si evincono dai verbali.

Inoltre la Commissione avrebbe errato nell’attribuzione dei giudizi relativi alle singole voci di cui si compone il giudizio relativo all’attività scientifica, non valutando il conseguimento di un premio internazionale e attribuendo ai candidati un giudizio non proporzionato alla diversa intensità dell’attività di partecipazione a congressi di rilievo internazionale (avendo valutato con “ottimo” l’attività del ricorrente come relatore in 20 congressi e “più che sufficiente”, la ben più ridotta attività del prof. OMISSIS, che ha dichiarato la partecipazione a due soli congressi). Priva di motivazione sarebbe, inoltre, l’attribuzione del giudizio di “quasi eccellente” ad entrambi i concorrenti per il parametro relativo alla “capacità di attrarre finanziamenti”, avendo il ricorrente ottenuto l’approvazione di 16 progetti finanziati in qualità di responsabile scientifico per un ammontale complessivo di oltre 3 milioni di euro attribuiti al solo Dipartimento di Fisica, a fronte del finanziamento di soli 5 progetti ottenuto dal controinteressato per un importo di un milione e mezzo di euro. Sarebbero, infine, state valutate in modo differente senza adeguata motivazione attività svolte dai ricorrenti in modo equivalente e riconducibili alla voce “attività gestionali, organizzative e di servizio”.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli Studi [#OMISSIS#] II di Napoli e il controinteressato prof. OMISSIS. Il Ministero ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva. Tutte le parti resistenti hanno controdedotto nel merito alle avverse censure.

All’udienza pubblica del 15 febbraio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università, poiché gli atti impugnati sono imputabili in via esclusiva all’Ateneo resistente.

2. Le censure in cui si articola il ricorso, per come formulate, non sono fondate.

2.1 Vanno, anzitutto, richiamati i consolidati principi giurisprudenziali espressi nella materia de qua, con riguardo alla natura ed al sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalle commissioni di concorso per il reclutamento dei professori universitari. Per consolidato insegnamento “le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598).

Con specifico riguardo alla valutazione ed alla motivazione delle scelte operate dalle commissioni di concorso in ambito universitario si afferma, inoltre, che: “il giudizio finale della commissione di concorso per la copertura di posti di professore ovvero di ricercatore universitario rappresenta il risultato di una valutazione comparativa complessiva tra i candidati – effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica – incompatibile non soltanto con l’attribuzione di punteggi globali ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri: il giudizio finale della Commissione, infatti, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, apparendo evidente che in questo tipo di procedure – in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli – la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di evidente disparità di trattamento (in termini, cfr. ex multis, Cons. St., sez. VI, sent. 4 marzo 2019, n. 1496).

In tale prospettiva, è stato evidenziato come “la finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consista in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione” (in tal senso, cfr. Cons. St., sez. VI, sent. 13 dicembre 2017, n. 5865).” (così T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 18/01/2023, n.878).

“Si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. (…). Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all’arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro.” (così, Consiglio di Stato, Sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7586).

2.2. Alla luce delle considerazioni esposte emerge l’infondatezza dei vizi motivazionali dedotti con riguardo alla valutazione della produzione scientifica dei candidati, ossia, in particolare, all’omessa distinzione tra la valutazione della produzione scientifica nel suo complesso e la valutazione delle pubblicazioni sottoposte a giudizio analitico, nonché all’omessa indicazione, per ciascuna delle suddette pubblicazioni del giudizio espresso.

In primo luogo, né il bando, né i criteri di valutazione racchiusi nel verbale n. 1 del 4 aprile 2023 imponevano alla Commissione di attribuire uno specifico giudizio per la produzione scientifica complessiva dei candidati. L’art. 11 del bando prevede, infatti, che “Fatto salvo l’eventuale limite numerico delle pubblicazioni scientifiche indicato nelle schede allegate al presente bando per la valutazione analitica, la Commissione deve tenere in considerazione la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l’intensità e la continuità temporale della stessa, esclusi i periodi di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio, se dichiarati dal candidato nella propria domanda di partecipazione al presente bando.”. Il punto 2.2. del verbale n. 1, invece, dopo aver specificato i criteri di valutazione delle pubblicazioni presentate dai candidati, afferma “2.2. la Commissione valuterà, altresì, la consistenza complessiva della produzione scientifica, l’intensità e la continuità temporale della stessa”.

In secondo luogo, proprio sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, la giurisprudenza ha affermato che la mancata indicazione, all’interno dei macro-criteri di valutazione indicati dal bando o dalla commissione, dei punteggi riferiti ai singoli sotto-criteri selettivi, non inficia di per sè la trasparenza della valutazione, e quindi la legittimità degli atti impugnati (Consiglio di Stato sez. VI, 26/04/2021, n. 3319), purchè emerga il percorso logico seguito dalla Commissione nell’attribuzione del giudizio complessivo sul parametro considerato.

Dunque è irrilevante cha la commissione non abbia espresso un giudizio distinto con riguardo alla produzione scientifica globale dei candidati, risultando, comunque, dai giudizi complessivi relativi all’attività di ricerca scientifica che essa ha valutato anche tale aspetto. Come si è detto, l’art. 11 del bando e il punto 2.2. del verbale n. 1 imponevano alla Commissione di “tenere in considerazione” la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato e la sua continuità ed intensità e di “valutarla”, senza imporre anche l’obbligo di formulare un giudizio autonomo di tale aspetto. La Commissione nel formulare il giudizio complessivo relativo all’attività di ricerca scientifica dei candidati ha tenuto conto dei suddetti aspetti, indicando anche i dati relativi alla consistenza, continuità e intensità della produzione e valutandola anche attraverso gli indici bibliometrici.

Con riferimento al curriculum del prof. OMISSIS la Commissione si è così espressa: “La Commissione esprime il seguente giudizio motivato in ordine alla consistenza complessiva della produzione scientifica, all’intensità e alla continuità temporale della stessa, tenuto conto di quanto dichiarato dal candidato a corredo della propria domanda di partecipazione. Il prof. OMISSIS ha svolto la propria attività di ricerca principalmente nel campo della fisica della materia su dispositivi e materiali superconduttivi, metamateriali elettromagnetici, cristalli fotonici, spettroscopia a micro-onde e al THz. Il candidato ha una produzione scientifica complessiva costituita da 146 articoli scientifici peer reviewed distribuita in maniera continua temporalmente, 15 contributi in volume, 2 curatele di volumi, 48 contributi a convegno, 4 prefazioni, come dichiarato nel CV. L’interesse suscitato dalla produzione complessiva del candidato è evidenziato dal numero di citazioni ottenute dai suoi lavori che è di circa 1450 e da un indice Hisch pari a 19, come rilevato da Scopus. Il candidato in 10 delle pubblicazioni presentate ha ruolo di group leader (ultimo autore assoluto o ultimo autore tra i coautori di stessa affiliazione), e in generale in tutta la produzione è chiara la sua impronta scientifica. Dal curriculum si evince una rilevante autonomia scientifica. Sulla base dei giudizi espressi in ordine agli aspetti di cui all’articolo 11 (voci a-f) e alla consistenza della produzione scientifica (analitica e complessiva), l’intensità e la continuità temporale della stessa, tenuto conto della rilevanza all’interno della comunità scientifica di riferimento degli indicatori scientifici indicati nei criteri di valutazione, e considerando infine che si tratta di una valutazione comparativa per la chiamata di un professore universitario di ruolo di I fascia, il giudizio espresso dalla Commissione sull’attività di ricerca scientifica è: buono”.

Ugualmente la Commissione ha fatto con riguardo al curriculum del prof. OMISSIS, esprimendo il seguente giudizio: “La Commissione esprime il seguente giudizio motivato in ordine alla consistenza complessiva della produzione scientifica, all’intensità e alla continuità temporale della stessa, tenuto conto di quanto dichiarato dal candidato a corredo della propria domanda di partecipazione. Il Prof. OMISSIS ha svolto la propria attività di ricerca principalmente nel campo della fisica della materia su problemi di magnetismo con attività sulla caratterizzazione magnetica e strutturale di materiali innovativi e nanostrutture. Il candidato ha una produzione scientifica complessiva costituita da 126 articoli scientifici peer reviews distribuita in maniera continuativa temporalmente, 5 contributi in libri su invito dotati di ISBN, 6 contributi ad atti di convegno dotati di ISBN. L’interesse suscitato dalla produzione complessiva del candidato è evidenziato dal numero di citazioni ottenute dai suoi lavori che è leggermente superiore a 2600 e da un indice di Hirsch pari a 29, come rilevato da Scopus. In generale in tutta la produzione è chiara l’impronta del candidato, così come il forte impatto di vari prodotti della ricerca. Sulla base dei giudizi espressi in ordine agli aspetti di cui all’articolo 11 (voci a-f) e alla consistenza della produzione scientifica (analitica e complessiva), l’intensità e la continuità temporale della stessa, tenuto conto della rilevanza all’interno della comunità scientifica di riferimento degli indicatori scientifici indicati nei criteri di valutazione, e considerando infine che si tratta di una valutazione comparativa per la chiamata di un professore universitario di ruolo di I fascia, il giudizio espresso dalla Commissione sull’attività di ricerca scientifica è: quasi eccellente”.

2.3. In punto di fatto è, invece, errata l’affermazione di parte ricorrente secondo cui la Commissione non avrebbe espresso un giudizio su ciascuna delle pubblicazioni scientifiche sottoposte a valutazione analitica. Al contrario, a Commissione, pur non avendo indicato per ciascuna pubblicazione il giudizio o voto complessivo, ha espresso un giudizio analitico per ciascuno dei singoli parametri (a. originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; b. congruenza con il SSD; c. rilevanza scientifica della rivista; d. apporto individuale) che, in base ai criteri di valutazione indicati nel verbale n. 1 del 4 aprile 2023, dovevano essere presi in considerazione per la “valutazione delle pubblicazioni scientifiche” sottoposte ad esame analitico (cfr. punto 2.1 del verbale n. 1).

Avendo la Commissione espressamente indicato, nel verbale n.1, i voti numerici ai quali corrispondono i singoli giudizi sintetici (a loro volta graduati secondo una scala predefinita: 4 scarso, 5 insufficiente, 6 sufficiente, 6,5 più che sufficiente, 7 discreto; 7,5 più che discreto; 8 bono; 8,5 più che buono; 9 ottimo, 9,5 quasi eccellente; 10 eccellente), sia il voto complessivo per ciascuna pubblicazione che il corrispondente giudizio complessivo sono facilmente enucleabili.

2.4. Neppure risulta fondata la censura di palese irragionevolezza del giudizio complessivo espresso dalla Commissione sui due candidati in relazione all’attività di ricerca scientifica. Il ricorrente afferma che egli, sulla base dei giudizi sintetici resi dalla commissione sui singoli sottocriteri con i quali ha proceduto alla valutazione delle pubblicazioni sottoposte a giudizio analitico, ha ottenuto un punteggio complessivo superiore a quello conseguito dal controinteressato (447, 50 contro 444). Inoltre la produzione scientifica complessiva sarebbe numericamente più ampia, nonché maggiormente intensa e continuativa di quella del prof. OMISSIS. Sarebbe, dunque, illogico il giudizio complessivo espresso sui due candidati, poiché la sua attività di ricerca ha ottenuto il giudizio di “buono”, mentre il controinteressato, il giudizio di “quasi eccellente”.

Il motivo non è fondato ove si ponga mente al contenuto dei giudizi complessivi espressi su tale parametro (riportati per esteso al punto 1.3.), dai quali emerge che, a fronte di una produzione scientifica sostanzialmente equivalente – anche quanto a continuità e intensità, dovendosi rapportare il numero di pubblicazioni anche agli anni di attività dei candidati, che è maggiore per il ricorrente – quella del candidato OMISSIS risulta aver avuto un impatto nel settore scientifico di riferimento di gran lunga superiore. Risulta, infatti, incontestato che la sua produzione scientifica ha ottenuto un numero di citazioni leggermente superiore a 2600 e un indice di Hirsch pari a 29, mentre il ricorrente può vantare un numero di citazioni di circa 1450 e un indice Hisch pari a 19.

Sebbene agli indicatori bibliometrici sia riconosciuta una [#OMISSIS#] meramente integrativa nelle valutazioni relative alla produzione scientifica dei candidati – poiché idonei a disvelare la diffusione della produzione scientifica, ma non a stabilirne la originalità – essi costituiscono, nondimeno un parametro significativo di tipo oggettivo per la valutazione della produzione scientifica, che, in condizioni di sostanziale equivalenza quanto a originalità, riferibilità al settore di riferimento e all’apporto individuale nella produzione scientifica, non irragionevolmente può assumere rilievo decisivo nella scelta del candidato maggiormente qualificato per la posizione.

In conclusione, considerando la sostanziale omogeneità delle valutazioni relative alle pubblicazioni sottoposte a valutazione analitica, nonché delle ulteriori voci di cui si compone il giudizio relative all’attività di ricerca scientifica (Autonomia scientifica, capacità di attrarre finanziamenti, organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca, conseguimento della titolarità di brevetti, conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di interesse, partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni) e l’assenza di prova di una effettiva prevalenza della produzione del ricorrente quanto a consistenza, continuità ed intensità della produzione scientifica – specie ove rapportata alla durata dell’attività accademica -, il non contestato divario degli indicatori bibliometrici relativi alla produzione scientifica complessiva dei due candidati appare sufficiente a giustificare il differente giudizio complessivo finale dell’attività di ricerca dei due candidati.

Si tratta, dunque, di un giudizio non palesemente irragionevole e la cui esplicitazione nella motivazione è sufficiente.

2.5. Il ricorrente contesta, altresì, le valutazioni espresse dalla commissione in relazione alle voci e) “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”, f) “partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale” e b) “capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile del progetto”, del punto 2 del verbale n.1. Con riguardo alle prime due, deduce il vizio di eccesso di potere per irragionevolezza e le altre quello di difetto di motivazione.

Le censure, per come formulate, non evidenziano vizi di palese inattendibilità delle valutazioni operate, né il dedotto vizio motivazionale.

2.5.1. Con riguardo al primo gruppo di censure, vanno richiamati i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni di concorso in ambito universitario. Secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, infatti, in tale contesto, “in cui l’oggetto del potere di accertamento della Commissione ‒ la caratura scientifica e professionale dei candidati ‒ viene preso in considerazione dalla norma attributiva del potere, non nella dimensione oggettiva di “fatto storico” (accertabile in via diretta dal giudice), bensì di fatto “mediato” e “valutato” dalla pubblica amministrazione.

In questi casi, tenuto peraltro conto dello specifico contesto dell’autonomia universitaria, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a sostituire la sua decisione a quella dell’Amministrazione, dovendo invece verificare se l’opzione prescelta da quest’ultima rientri o meno nella ristretta gamma di risposte plausibili che possono essere date alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli elementi di fatto.

L’intangibilità del nucleo “intimo” della decisione discrezionale consegue alla stessa mancanza di un parametro giuridico di valutazione, essendosi al cospetto di attività, sì giuridicamente rilevante, ma non disciplinata da norme di diritto oggettivo (in tal senso, va letto l’art. 31, comma 3, c.p.a.);

È ben possibile per l’interessato ‒ oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedimentali “strumentali” e gli indici di eccesso di potere ‒ contestare il contenuto della decisione pubblica, ma in tal caso deve accollarsi l’onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall’Amministrazione sia scientificamente del tutto inaccettabile.

Fino a quando invece si fronteggiano soltanto “opinioni” divergenti, il giudice, per le ragioni anzidette, deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo statale appositamente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla posizione “individuale” dell’interessato.” (così Consiglio di Stato, Sez. VI, 14/01/2021, n.454).

Su queste basi, la valutazione della Commissione è esente dai vizi dedotti.

2.5.2. Con riguardo al punto e) l’Università nelle proprie difese ha chiarito che la mancata valutazione dei premi dichiarati dal ricorrente discende dal fatto che sono stati conferiti da una singola Università o da una commissione di conferenza e che, per tale ragione, sono stati ritenuti di scarsa [#OMISSIS#] in relazione alla natura della selezione di un professore di prima fascia “ove ci si confronta su livelli di competitività ed internazionalizzazione decisamente di livello superiore, per di più riferibili a singoli prodotti di ricerca e non alla carriera scientifica complessiva”. A fronte di tali rilievi il ricorrente si è limitato a replicare che i criteri di valutazione enucleati dalla Commissione e dal bando non escludevano i premi attribuiti da una singola università o da una commissione di conferenza, e che, dunque, tutti i premi conseguiti dai candidati avrebbero dovuto essere valutati. Tale affermazione, tuttavia, contrasta con il [#OMISSIS#] insegnamento (Consiglio di Stato, Sez. VII, 27 ottobre 2022 n. 9226) secondo cui “nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni non occorre la valutazione di ogni singolo titolo o pubblicazione, ma solo di quelli costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di piena maturità scientifica del candidato. Infatti, il senso della prescrizione del carattere analitico della valutazione da compiere dalla commissione non può che essere quello di imporre alla stessa di tenere, bensì, conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma di sceverare – ovviamente, secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico – i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati […] da quelli non significativi […] e di esprimere il giudizio sui dati così (motivatamente) enucleati” (Cons. Stato, Sez. VI, 7 giugno 2016, n. 2423; id. 10 settembre 2015, n. 4219), dovendosi riconoscere in capo alla Commissione un margine di apprezzamento anche in relazione alla significatività dei titoli esibiti in relazione all’importanza della competizione per la quale vengono in rilievo. Dunque la valutazione espressa dalla Commissione in parte qua non appare implausibile sul piano logico, né si pone in contrasto con i criteri previsti dal bando, che non escludono la possibilità di una selezione dei titoli valutabili in base alla rilevanza scientifica che essi assumono in relazione alla tipologia di competizione per cui sono presentati.

2.5.3. In merito al criterio f) “partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse internazionale” il ricorrente lamenta una inadeguatezza del divario tra i giudizi assegnati ai due candidati (“ottimo” per il prof. OMISSIS e “più che sufficiente” per il prof. OMISSIS) a rappresentare l’effettivo scarto tra le esperienze documentate (20 congressi di carattere internazionale per il prof. OMISSIS a fronte di 2 soli congressi per il prof. OMISSIS). Si tratta, tuttavia, di una censura impingente nel merito della valutazione, non essendo evidenziate palesi incongruità a fronte dell’ampio divario tra i giudizi espressi e [#OMISSIS#] ad un giudizio sostitutivo, come tale inammissibile.

2.5.4. In merito al criterio b) “capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile del progetto” il ricorrente lamenta il difetto di motivazione della scelta della commissione di attribuire ad entrambi i concorrenti il medesimo giudizio di “quasi eccellente”, nonostante il prof. OMISSIS possa vantare al proprio attivo ruoli di responsabilità o coordinamento in 16 progetti per un valore complessivo di tre milioni di euro, a fronte di soli 5 progetti dichiarati dal vincitore per un totale di 1,5 milioni di euro. Nel giudizio reso nei confronti del prof. OMISSIS la Commissione ha così motivato il giudizio di “quasi eccellente”: “il candidato è stato coordinatore locale di numerosi progetti europei e nazionali universitari e dell’INFN per le attività delle quali si è occupato”. Con riguardo al prof. OMISSIS, relativamente al medesimo criterio, la Commissione ha dato il seguente giudizio: “quasi eccellente, in quanto il candidato è stato coordinatore nazionale di un progetto PRIN e di un progetto Europeo HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01 e come coordinatore locale di vari progetti europei e nazionali per le attività delle quali si è occupato”. Dalla lettura dei due giudizi emergono gli elementi che hanno condotto la commissione a valutare come equivalenti le esperienze curriculari dei candidati. La commissione, nel motivare il giudizio di “quasi eccellente” del controinteressato, ha messo in rilievo sia gli incarichi di coordinatore nazionale del progetto PRIN e del progetto europeo HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01 dallo stesso ricoperti, che il ruolo di coordinatore locale di altri progetti, mentre con riguardo al ricorrente, il medesimo giudizio di “quasi eccellente” è stato motivato richiamando la rilevante attività di coordinatore locale svolta per numerosi progetti. Non appare implausibile una valutazione uniforme dei due curricula, dato che, benchè da essi emerga lo svolgimento di incarichi di coordinamento in misura diversa trai candidati, il candidato con minore esperienza, può vantare al proprio attivo anche la presenza di incarichi di coordinamento nazionale. Le ulteriori doglianze contenute nella memoria di replica sono tardive e inammissibili poiché non ritualmente e tempestivamente proposte. Il ricorrente, infatti, nella memoria di replica ha osservato che anche lui, come il controinteressato, può vantare di aver ricoperto l’incarico di responsabile nazionale di progetto (con riguardo al Progetto dell’Agenzia Spaziale Italiana “Development of tunable microwave superconducting devices for space-based applications (2000-2002)” e che il Progetto Europeo HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01. “Science, technology and research for ethical engagement translate in society (STREETS)”, pure valorizzato nella valutazione del controinteressato, riguarda attività di divulgazione e non sarebbe valutabile come progetto di ricerca. Le deduzioni sono da ritenersi inammissibili, poiché evidenziato, con memoria non notificata, un vizio nuovo (difetto di istruttoria e irragionevolezza) con riguardo a circostanze diverse da quelle poste a fondamento delle censure articolate nel ricorso introduttivo, nelle quali si lamentava esclusivamente il difetto motivazionale della valutazione operata dalla commissione.

La deduzione del vizio è, altresì, tardiva, poiché dedotta oltre il termine di impugnazione, decorrente dalla data di conoscenza dei verbali contenenti il giudizio contestato, nei quali le ragioni della scelta operata erano già chiaramente espresse.

2.5.5. Infondata è, altresì, la doglianza relativa alla valutazione delle attività gestionali, organizzative e di servizio, rispetto alle quali il ricorrente si limita a lamentare un’assenza di motivazione sulle ragioni per le quali la Commissione “non abbia inteso attribuire al ricorrente la stessa dignità del vincitore per ruoli equivalenti e ricoperti in atti diversi (Delegato del Direttore, Membro di Giunta, etc. etc.).”. I giudizi riportati dai concorrenti sono i seguenti: “ottimo” per il prof. OMISSIS, poiché “il candidato ha garantito negli anni una ampia e diversificata attività gestionale, organizzative e di servizio sia in ambito dipartimentale che a livello di Ateneo”. Il giudizio riportato dal prof. OMISSIS è, invece, di “eccellente” in quanto “il candidato ha garantito negli anni una ampia e diversificata attività gestionale, organizzativa e di servizio sia in ambito dipartimentale che a livello di Ateneo. Pregevole attività di terza missione.”. Emerge chiaramente dai giudizi che la migliore valutazione del curriculum del controinteressato è incentrata sull’attività di terza missione (alla quale la Commissione nella relazione depositata in giudizio assegna particolare rilievo trattandosi di incarico attribuito a livello di Ateneo e non di Dipartimento) che il ricorrente non può vantare. La censura formulata, dunque, che s’incentra su un presunto difetto motivazionale del giudizio espresso è, dunque, infondata. Non sono valutabili le ulteriori censure contenute nella memoria di replica, nella quale per la prima volta il ricorrente evidenzia di aver svolto attività di coordinamento di dottorato per quattro anni che, del pari dell’attività di terza missione, costituirebbe un incarico conferito a livello di Ateneo. La doglianza svolta nella memoria di replica, solleva un vizio nuovo e diverso da quello dedotto con il ricorso introduttivo (difetto di istruttoria e irragionevolezza della valutazione), che, tuttavia, non è ammissibile, essendo contenuto in una memoria non notificata e comunque tardiva rispetto al momento in cui è maturata la piena conoscenza del provvedimento impugnato.

3. In conclusione, il ricorso non è fondato.

4. Stante la complessità delle questioni esaminate, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Omissis, Presidente

Omissis, Consigliere

Omissis, Primo Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 2 aprile 2024