Con riguardo ai professori e ricercatori universitari la trasformazione della progressione economica per classi e scatti biennali in quella per classi triennali è stata sancita dall’art. 2 del D.P.R. 232/2011, in base al quale essa “avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della Legge” n. 240/2010 (art. 2, comma 2, del D.P.R. 232/2011).
TAR Lazio, Sez. III ter, 9 aprile 2024, n. 6855
Sul meccanismo di progressione economica dei professori e ricercatori universitari
06855/2024 REG.PROV.COLL.
08300/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8300 del 2020, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento della nota del 4 agosto 2020, n. 55155, nella parte in cui l’Ateneo ha opposto il diniego alla richiesta del Prof. OMISSIS di riconoscimento della progressione economica ex artt. 36 del D.P.R. D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 come modificato ai sensi dell’art. 8 della l. n. 30 dicembre 2010, n. 240 s.m.i., nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, e ove occorrer possa della nota dell’Ateneo del 28 luglio 2020, n. 53639 e relativi allegati e/o la declaratoria di nullità dei medesimi atti per elusione del giudicato della sentenze del TAR Lazio Roma n. 25 novembre 2013, n. 10051 (conf., Cons. St., 1 dicembre 2014, n. 5924); 13 aprile 2015, n. 5340 e 11 giugno 2019, n. 7568; e, in ogni caso, per l’accertamento del diritto del Prof. OMISSIS al riconoscimento della progressione economica e delle relative classi e scatti a decorrere dalla conferma in ruolo a decorrere dal 1 novembre 2014 (e, quindi, dal 1 gennaio 2016 ex art. 9 del d.l. n. 78/2010 s.m.i.); e per la condanna al risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato riconoscimento della progressione economica e delle relative classi e scatti dalla conferma in ruolo a decorrere dal 1 novembre 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’attuale ricorrente è stato nominato professore straordinario di Urbanistica, con decorrenza giuridica dal 1° novembre 2011 ed economica dal 30 aprile 2015, a conclusione di un contenzioso giurisdizionale articolato nei due gradi di giudizio (TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 10051/2013, confermata da Cons. Stato, sez. VI, n. 5924/2014) e in un procedimento per l’ottemperanza (TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 5340/2015).
2. A seguito dei tre anni di straordinariato previsti dall’art. 78 del R.D. n. 1592/1933 e di un’ulteriore vertenza, è stato nominato professore ordinario. La nomina ad ordinario fissava la decorrenza degli effetti giuridici al 1° novembre 2014, quella degli effetti economici al 30 aprile 2018, con inquadramento nella classe di stipendio “zero” (doc. 3 prodotto dal ricorrente).
3. Il provvedimento, nella parte in cui circoscriveva la nomina a professore ordinario “a decorrere dal 01.11.2014, ai soli effetti giuridici, e dal 30.04.2018 agli effetti economici” veniva impugnato dinanzi a questo TAR dal Prof. OMISSIS con domanda, in via principale, di retrodatazione anche agli effetti economici della nomina a professore straordinario a far data dal 1 novembre 2011 e a professore ordinario a far data dal 1 novembre 2014 e, in via subordinata, di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
4. La sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 7568/2019, accoglieva la domanda risarcitoria proposta in subordine del prof. OMISSIS, dopo aver stabilito che “non può essere riconosciuta la retrodatazione anche agli effetti economici della nomina a Professore Straordinario a far data dal 1 novembre 2011 e a Professore Ordinario a far data dal 1 novembre 2014, invocata dal ricorrente” (doc. B prod. ric.; punto 7 della sent. n. 7568/2019, non appellata). L’impossibilità di riconoscere la retrodatazione della nomina anche agli effetti economici è motivata sulla base del fatto che “la regola generale applicabile in tema di conferma dei professori associati (che è quella della decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dalla scadenza del triennio d’effettivo servizio nella qualifica di associato) non può trovare applicazione nella vicenda in esame, attesi i suoi peculiari profili, in quanto la nomina in ruolo, avvenuta dopo l’annullamento in sede giurisdizionale dell’originario diniego di ammissione ai giudizi di idoneità, è stata retrodatata al fine di adeguare, per quanto possibile, lo stato di fatto e di diritto alla situazione antecedente alla emanazione dell’atto annullato (vale a dire il diniego di nomina a docente straordinario)”.
5. A seguito di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del servizio pre-ruolo veniva attribuita all’attuale ricorrente la quarta classe di stipendio (doc. 3.1. prod. ric.) in base al sistema di progressione economica biennale, essendogli stato riconosciuto il servizio massimo di otto anni di anzianità previsto dall’art. 103 del DPR 382/1980, corrispondente a quattro scatti biennali.
6. In data 4 giugno 2020 il prof. OMISSIS presentava istanza di riconoscimento della progressione economica ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 382/1980.
7. In data 28 luglio 2020 il ricorrente riceveva, quale destinatario per conoscenza, la comunicazione trasmessa dall’Ateneo all’INPS ai fini del suo collocamento in quiescenza dal 30 ottobre 2020.
8. Con nota prot. n. 55155 in data 4 agosto 2020, l’Ateneo esprimeva il diniego dell’istanza relativa alla progressione economica, rappresentando che: “da una verifica demandata agli stessi Uffici risulta che la S.V, maturerà l’anzianità utile all’invio dell’istanza di attribuzione scatti stipendiali in data 30.04.2022”, poiché “alla lettura dei dati relativi alla Sua carriera, infatti, la S.V., confermata nel ruolo di Professore ordinario il 30.04.2018, è stata reinquadrata nella progressione triennale disciplinata dall’art. 2 del D.P.R. n. 232/2011 nella classe stipendiale 3 – tempo pieno, a decorrere dal 30.04.2020” e che “l’anzianità nell’attuale inquadramento è di un anno, un mese e cinque giorni, quindi non sufficiente per completare il triennio richiesto dalla legge 240/2010” (doc. 5).
9. Il provvedimento veniva impugnato dal prof. OMISSIS con il presente ricorso, affidato ad un unico motivo, con cui si censurano: Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell’art. 8 della l. n. 30 dicembre 2010, n. 240 s.m.i. – Falsa applicazione dell’art. 2 del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232; e/o – Elusione del giudicato delle sentenze del TAR Lazio Roma n. 25 novembre 2013, n. 10051 (conf. Cons. St., 1 dicembre 2014, n. 5924), 13 aprile 2015, n. 5340 e 11 giugno 2019, n. 7568. – Accertamento del diritto alla progressione economica per classi ex art. 2, co. 2 del Regolamento a decorrere dalla conferma in ruolo 1.11.2014 (e, quindi, dal 1 gennaio 2016 ex art. 9 del d.l. n. 78/2010 s.m.i.).
Parte ricorrente sostiene che la progressione economica sarebbe dovuta decorrere dal 1° gennaio 2016 ai fini del riconoscimento delle classi stipendiali. Inoltre, alla luce della sentenza di questo TAR, sez. III, n. 7568/2019 la nomina a professore ordinario dovrebbe avere decorrenza anche agli effetti economici dal 1° novembre 2014, con relativo riconoscimento del diritto alla progressione economica. L’Ateneo continuerebbe a negare l’effetto ripristinatorio conseguente all’annullamento disposto dalla sentenza n. 10051/2013, stabilendo la conferma in ruolo dal 30 aprile 2018 – anziché dal 1° novembre 2014 – e la data di re-inquadramento nella terza classe stipendiale secondo il D.P.R. 232/2011 al 30 aprile 2020, anziché al 1° gennaio 2017. Per effetto della retrodatazione della conferma al 1° novembre 2014, il ricorrente avrebbe maturato ulteriori due anni e 4 mesi di anzianità di servizio, dal 1° gennaio 2016 (data della cessazione del blocco stipendiale) al 30 aprile 2018 (data della nomina agli effetti economici). Con riguardo al reinquadramento dalla quarta classe stipendiale biennale alla terza classe triennale, quest’ultima avrebbe dovuto portare al riconoscimento del periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019 ai fini della maturazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 della quarta classe triennale. Infine, contesta profili di nullità dei provvedimenti dell’Ateneo per elusione del giudicato di cui alla citata sentenza n. 7568/2019.
Oltre all’annullamento degli atti impugnati, chiede l’accertamento del diritto al riconoscimento della progressione economica e delle relative classi e scatti a decorrere dalla conferma in ruolo e, in subordine, la condanna al risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato riconoscimento dello scatto stipendiale, quantificato in euro 14.342,40.
10. Il ricorrente depositava documenti e memoria difensiva.
11. L’Università “La Sapienza” si costituiva a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, depositava documenti e, infine, chiedeva il passaggio in decisione senza discussione.
12. All’udienza del 28 febbraio 2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
13. Il ricorso è infondato.
14. La questione nodale alla base del thema decidendum è costituita dalla corretta individuazione della decorrenza degli effetti economici della nomina a professore ordinario del ricorrente.
La fissazione dell’anzidetta decorrenza è coperta dal giudicato di cui alla sentenza di questo TAR, sez. III, n. 7568/2019. La pronuncia in parola ha affermato che “la regola generale applicabile in tema di conferma dei professori associati (che è quella della decorrenza, ai fini giuridici ed economici, dalla scadenza del triennio d’effettivo servizio nella qualifica di associato) non può trovare applicazione nella vicenda in esame, attesi i suoi peculiari profili, in quanto la nomina in ruolo, avvenuta dopo l’annullamento in sede giurisdizionale dell’originario diniego di ammissione ai giudizi di idoneità, è stata retrodatata al fine di adeguare, per quanto possibile, lo stato di fatto e di diritto alla situazione antecedente alla emanazione dell’atto annullato (vale a dire il diniego di nomina a docente straordinario). Alla luce di tali considerazioni ha stabilito che “non può essere riconosciuta la retrodatazione anche agli effetti economici della nomina (…) a Professore Ordinario a far data dal 1 novembre 2014, invocata dal ricorrente” (punto 7 della sent. n. 7568/2019, non appellata). Dal decisum di questo TAR deriva che l’Università ha legittimamente individuato il 30 aprile 2018 quale data di decorrenza degli effetti economici della nomina ad ordinario.
Si osserva che i provvedimenti amministrativi dell’Università “La Sapienza” successivi a quello di nomina ad ordinario sono pienamente conformi alla pronuncia di questo TAR, in quanto si basano sulla decorrenza giuridica fissata a decorrere dal 1 novembre 2014 e su quella economica dal 30 aprile 2018.
Infondate sono le censure concernenti la decorrenza degli effetti economici della nomina ai fini della progressione economica che, ad avviso della parte ricorrente, sarebbe dovuta avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2016, ossia alla cessazione del blocco degli scatti stipendiali. Il congelamento delle progressioni economiche delle categorie di personale non contrattualizzato di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001 era stato introdotto inizialmente per gli anni 2011-2013 (art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010), per poi essere prorogato con riguardo al 2014 (dell’art. 1, n. 1, lett. a, del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, adottato sulla base dell’art. 16 del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011) e, infine, al 2015 (dell’art. 1, n. 256, della Legge n. 190/2014). Si osserva nuovamente che la data del 30 aprile 2018 non può essere messa in discussione in questa sede, a pena di violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla citata sentenza n. 7568/2019.
Inoltre, non si ravvisa alcuna violazione dell’effetto ripristinatorio conseguente all’annullamento disposto dalla sentenza n. 10051/2013, poiché la conferma in ruolo dal 30 aprile 2018, come detto, è diretta derivazione dell’effetto conformativo della sentenza n. 7568/2019 e la data di reinquadramento nella terza classe stipendiale, fissata ai sensi del sistema di progressione triennale di cui al D.P.R. 232/2011 il 30 aprile 2020, è la mera conseguenza logica derivante dalla somma tra i due anni decorsi e l’anzianità di servizio riconosciuta al prof. OMISSIS al 30 aprile 2018.
Con riguardo ai professori e ricercatori universitari la trasformazione della progressione economica per classi e scatti biennali in quella per classi triennali è stata sancita dall’art. 2 del D.P.R. 232/2011, in base al quale essa “avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe o scatto successivi a quella in godimento alla data di entrata in vigore della Legge” n. 240/2010 (art. 2, comma 2, del D.P.R. 232/2011).
L’art. 2 sopra citato richiama, al comma 1, le tabelle di corrispondenza contenute nell’allegato 1, ove sono riportate nel dettaglio le equivalenze tra il sistema per classi e scatti biennali e quello di progressione economica per classi triennali. La tabella “a” è dedicata alle progressioni dei professori ordinari.
L’inquadramento economico iniziale del prof. OMISSIS era nella classe zero a decorrere dal 30 aprile 2018; dopo il riconoscimento degli otto anni (quattro classi biennali) di servizio pre-ruolo, è stata attribuita all’attuale ricorrente la classe quarta, sempre a decorrere dal 30 aprile 2018. Decorsi due anni di anzianità, il 30 aprile 2020 ha completato i due scatti della classe quarta, cui è equivalente nella tabella di corrispondenza il primo scatto della terza classe previsto dal sistema di progressione per classi triennali. Avendo maturato ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 232/2011 il passaggio nella classe successiva a quella in godimento, il prof. OMISSIS è stato inquadrato al primo anno della terza classe del nuovo sistema di progressione triennale. Dato che la classe è composta per definizione da tre anni di anzianità, l’attuale ricorrente sarebbe potuto transitare nella quarta classe del nuovo sistema solo decorsi ulteriori due anni, ossia il 30 aprile 2022, come peraltro precisato nell’impugnata nota prot. n. 55155/2020 in data 4 agosto 2020. Tale nota rappresenta inoltre che, in base all’art. 6, comma 14, della L. 240/2010, la progressione non avviene de plano sulla base della domanda dell’interessato, ma è collegata anche alla valutazione da parte dell’Ateneo di “una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte”.
Quanto agli ulteriori due anni e quattro mesi di anzianità di servizio che il ricorrente sostiene di aver maturato dal 1° gennaio 2016 (data della cessazione del blocco stipendiale) al 30 aprile 2018 (data della nomina agli effetti economici), essi non possono essere riconosciuti, poiché la retrodatazione della conferma in ruolo quale professore ordinario al 1° novembre 2014 concerne i soli effetti giuridici e non, invece, quelli economici.
Con riguardo al reinquadramento dalla quarta classe stipendiale biennale alla terza classe triennale, ne deriva che quest’ultima non ha condotto al riconoscimento del periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2019 ai fini della maturazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 della quarta classe triennale, poiché la decorrenza ai fini economici è stata fissata dal 30 aprile 2018.
Alla luce delle considerazioni esposte, non si ravvisano i denunciati profili di nullità dei provvedimenti dell’Ateneo per elusione del giudicato di cui alla citata sentenza n. 7568/2019.
15. Dalla legittimità dei provvedimenti adottati dall’Università “La Sapienza” consegue che è infondata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mancato riconoscimento degli scatti stipendiali. Non è ravvisabile alcun comportamento contra ius da parte dell’Ateneo, che ha agito nel rispetto del quadro normativo di riferimento e delle pronunce di questo TAR riguardanti la carriera universitaria del ricorrente.
16. In conclusione, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Dall’infondatezza dei profili di illegittimità dedotti nell’impugnativa discende infine la reiezione della domanda di accertamento del diritto del Prof. OMISSIS al riconoscimento della progressione economica e delle relative classi e scatti a decorrere dalla conferma in ruolo.
17. Le spese devono essere compensate, stante il mancato apporto difensivo dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 9 aprile 2024