Non è giustificato il ricorso al soccorso istruttorio nei casi in cui ciò confligga con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito all’integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito da parte del candidato che non abbia presentato nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando.
TAR Lazio, Sez. III bis, 15 aprile 2024, n. 7414
Nessun soccorso istruttorio per il candidato che non attesta l’argomento oggetto delle attività indicate e non allega alla domanda la necessaria documentazione
07414/2024 REG.PROV.COLL.
11718/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11718 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del giudizio collegiale di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (V quadrimestre) a Professore di seconda fascia espresso dalla Commissione giudicatrice per il settore concorsuale 01/A3 “Analisi Matematica, Probabilità e Statistica Matematica” pubblicato sul sito web del MIUR il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2024 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente espone di aver presentato la propria candidatura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 01/A3 “Analisi matematica, probabilità e statistica matematica”, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con Decreto Direttoriale n. 553/2021.
1.1 All’esito della procedura la Commissione giudicatrice ha ritenuto la non idoneità del ricorrente, il quale, ritenendone l’illegittimità, ha impugnato il giudizio collegiale, unitamente agli altri atti in epigrafe indicati, affidando il ricorso ai seguenti motivi:
“A) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120; dell’art. 1 della L. n. 241 del 7/8/1990; dell’art. 97 della Costituzione; del principio di trasparenza dell’attività amministrativa; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, perplessità, ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità, travisamento ed errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento; per difetto di motivazione;
B) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 ;dell’art. 1 della L. n. 241 del 7/8/1990; dell’art. 97 della Costituzione; del principio di trasparenza dell’attività amministrativa; del DD n. 553 del 26/2/2021; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, perplessità, ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità, travisamento ed errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento; per difetto di motivazione;
C) Ulteriori profili di violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120; dell’art. 1 della L. n. 241 del 7/8/1990; dell’art. 97 della Costituzione; del principio di trasparenza dell’attività amministrativa; del DD n. 553 del 26/2/2021; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, perplessità, ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità, travisamento ed errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento; per difetto di motivazione;
D) Ulteriori profili di violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120; dell’art. 1 della L. n. 241 del 7/8/1990; dell’art. 97 della Costituzione; del principio di trasparenza dell’attività amministrativa; del DD n. 553 del 26/2/2021; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, perplessità, ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità, travisamento ed errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento; per difetto di motivazione;
E) Ulteriori profili di violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 ;dell’art. 1 della L. n. 241 del 7/8/1990; dell’art. 97 della Costituzione; del principio di trasparenza dell’attività amministrativa; del DD n. 553 del 26/2/2021; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, perplessità, ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità, travisamento ed errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento; per difetto di motivazione;
F) Ulteriori profili di violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120; dell’art. 1 della L. n. 241 del 7/8/1990; dell’art. 97 della Costituzione; del principio di trasparenza dell’attività amministrativa; del DD n. 553 del 26/2/2021; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, perplessità, ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità, travisamento ed errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento; per difetto di motivazione;
G) Ulteriori profili di violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 ;dell’art. 1 della L. n. 241 del 7/8/1990; dell’art. 97 della Costituzione; del principio di trasparenza dell’attività amministrativa; del DD n. 553 del 26/2/2021; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, perplessità, ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità, travisamento ed errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento; per difetto di motivazione;
H) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 ed allegati del D.M. 7 giugno 2016, n. 120; dell’art. 1 della L. n. 241 del 7/8/1990; dell’art. 97 della Costituzione; del principio di trasparenza dell’attività amministrativa; del DD n. 553 del 26/2/2021; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, perplessità, ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità, travisamento ed errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento; per difetto di motivazione;
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120 ;dell’art. 1 della L. n. 241 del 7/8/1990; dell’art. 97 della Costituzione; del principio di trasparenza dell’attività amministrativa; del DD n. 553 del 26/2/2021; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, perplessità, ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità, travisamento ed errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento; per difetto di motivazione;
L) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 del D.M. 7 giugno 2016, n. 120; dell’art. 1 della L. n. 241 del 7/8/1990; dell’art. 97 della Costituzione; del principio di trasparenza dell’attività amministrativa; del DD n. 553 del 26/2/2021; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, perplessità, ingiustizia manifesta, illogicità, irrazionalità, travisamento ed errata valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, disparità di trattamento; per difetto di motivazione”.
1.2 In data 4.9.2023 si è costituito il Ministero resistente con atto di stile, chiedendo il rigetto del ricorso e successivamente depositando relazione e documenti.
1.3 In data 7.3.2024, parte ricorrente ha depositato scritto difensivo insistendo per l’accoglimento delle proprie domande.
1.4 All’udienza pubblica del 9 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente il Collegio ritiene necessario inquadrare normativamente la fattispecie.
2.1 La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati possiedono e il cui accertamento è svolto sulla base di parametri e indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità c.d. tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III, 4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l’abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della “piena maturità scientifica” (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla “importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca”, e quelli per l’accertamento della “maturità scientifica” (per la seconda fascia), la quale è data dal “riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”
2.2 Nel caso di specie, la Commissione ha riconosciuto al candidato il possesso di due soli titoli, numero non sufficiente ad ottenere l’abilitazione, ed ha valutato negativamente la sua produzione scientifica.
3. Con il primo motivo di diritto parte ricorrente afferma che il giudizio collegiale sarebbe identico, nella struttura e nell’ordine espositivo, alle valutazioni espresse dai singoli componenti, a loro volta identiche tra loro.
Da quanto sopra deriverebbe l’evidenza della mancata valutazione autonoma da parte dei Commissari e il giudizio finale risulterebbe preventivamente concordato.
3.1 L’Amministrazione replica evidenziando che la struttura dei giudizi corrisponde al modello fornito dall’Amministrazione e adottato per tutti i candidati.
I giudizi dei singoli Commissari, pur seguendo lo stesso ordine espositivo (come necessario), sarebbero manifestamente diversi nella sostanza.
3.2 Il motivo di ricorso non è fondato.
I giudizi dei singoli Commissari, prodromici alla redazione del giudizio conclusivo, risultano nella sostanza autonomi e distinguibili tra loro e il giudizio collegiale appare rappresentarne adeguata sintesi.
4. Con il secondo motivo di diritto, il ricorrente censura il mancato riconoscimento del titolo sub c) “Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private”, sostenendo che la Commissione avrebbe erroneamente negato rilevanza al ruolo svolto dal candidato quale “-OMISSIS-”, presso l’Università di Palermo, avente ad oggetto: “-OMISSIS-“.
4.1 L’Amministrazione replica che, con riferimento al titolo in questione, il candidato avrebbe completamente omesso di dichiarare – nei modi prescritti dalla normativa di settore – alcuna attività.
4.2 Il motivo di ricorso è infondato.
Dalla lettura della domanda di partecipazione prodotta agli atti di causa (doc. n. 32 depositato dal ricorrente) si evince che lo stesso, come affermato dalla resistente, non ha attestato alcuna attività con riferimento al titolo sub lettera c).
Quanto sopra risulta altresì dalla lettura del giudizio collegiale nella parte (non contestata dal ricorrente) in cui la Commissione afferma che il candidato “-OMISSIS-”.
5. Con il terzo motivo di diritto, il ricorrente censura il mancato riconoscimento del titolo di cui alla lettera e) “Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di -OMISSIS-“, in quanto il giudizio della Commissione sarebbe basato sulla immotivata considerazione che “-OMISSIS-“.
L’Organo di valutazione non avrebbe esplicato le ragioni della addotta “-OMISSIS-” e l’asserita natura “-OMISSIS-” non sarebbe sufficiente a soddisfare l’onere motivazionale.
5.1 L’Amministrazione replica che la Commissione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ha ritenuto la collana di cui alla voce -OMISSIS- di carattere prettamente divulgativo e, come tale, inidonea ad integrare il requisito del “-OMISSIS-” nell’ambito della comunità accademica.
5.2 Il motivo di ricorso non merita accoglimento.
Il mancato riconoscimento del titolo in questione risulta congruamente motivato, in quanto l’enunciazione delle ragioni che hanno giustificato l’esito negativo della valutazione consente la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).
Il giudizio di un Organo di valutazione come quello in esame costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge alla Commissione, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze, non possono essere sindacate nel merito dal Giudice della legittimità.
“L’esame rimesso al Giudice attiene alla coerenza logica del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice, sotto il profilo della relativa logicità/ragionevolezza, non potendo il medesimo Giudice sostituire alla valutazione già espressa una propria, differente valutazione (evidentemente frutto di diversi parametri di giudizio, che si tradurrebbero in una non consentita espressione di sindacato nel merito dell’attività amministrativa: in tal senso, Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2012, n. 5581)” (TAR Lazio, sez. III, n. 2712/2018).
A fronte di ciò:
– il ricorrente non formula argomentazioni a sostegno della addotta natura non meramente -OMISSIS- della collana e, anzi, egli stesso afferma che la rivista “è stata dedita alla divulgazione dei metodi”;
– con riferimento alla doglianza relativa al disconosciuto prestigio, il ricorrente si limita a indicare i nominativi di altri collaboratori e a genericamente asserire che “la casa editrice si occupava prevalentemente di letteratura scientifica, didattica, accademica e di pubblicazione di atti di convegno”, in tal modo non fornendo elementi idonei a far ritenere l’irragionevolezza del giudizio della Commissione, il quale, pertanto, deve essere ritenuto non inficiato dai vizi prospettati.
6. Con il quarto motivo di diritto, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del titolo di cui alla lettera g) “Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali“, censurando la motivazione formulata dalla Commissione (“non si evince la formale attribuzione dei corsi dichiarati alla voce 2714969; del primo non è dichiarato l’argomento del corso e il terzo non risulta essere stato svolto alla data di chiusura del bando”), in quanto l’assunto della mancata formale attribuzione sarebbe smentito dal provvedimento datato -OMISSIS- dell’Università di -OMISSIS- (prodotto in giudizio) da cui risulterebbe che il ricorrente è stato invitato a tenere una serie di lezioni sull’analisi reale nel semestre primaverile del 2022.
La mancata valutazione del terzo corso risulterebbe illegittima in quanto la Commissione avrebbe dovuto ritenere sufficiente il conferimento dell’incarico e non avrebbe dovuto attribuire rilievo al non ancora avvenuto svolgimento dello stesso alla data di chiusura del bando.
6.1 L’Amministrazione replica che, nella propria domanda, il ricorrente ha dichiarato l’attività di “-OMISSIS-”, senza tuttavia specificare l’argomento dell’attività di insegnamento.
Sarebbe pertanto legittimo il disconoscimento del titolo, non avendo potuto la Commissione valutarne la congruità e il livello.
Per quanto concerne l’attività di “-OMISSIS-”, in assenza del documento allegato dal ricorrente soltanto in sede processuale, la Commissione non ha potuto valutare l’attività realmente svolta.
Anche relativamente al terzo incarico, il ricorrente ha dichiarato soltanto: “-OMISSIS-”.
In ogni caso, l’attività non era stata ancora svolta alla data di scadenza del bando.
6.2 Il motivo di ricorso non è fondato.
L’art. 3 del D.M. n. 120 del 2016 è chiaro nel prevedere che la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione (delle pubblicazioni e) dei titoli presentati, “prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda” dei candidati.
Quanto sopra trova speculare conferma nell’art. 2, comma 4, lettera d) del bando di cui al D.D. 553 del 2021, secondo cui, a pena di esclusione, nella compilazione dell’elenco dei titoli posseduti, il candidato ha l’obbligo di indicare gli elementi che intende sottoporre a valutazione e “l’obbligo di dichiarare gli elementi essenziali per la valutazione del titolo, anche tenuto conto dei criteri eventualmente definiti dalla Commissione ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 120/2016”.
Peraltro, “la dichiarazione degli elementi che si sottopongo a valutazione, essenziali ai fini della corretta compilazione della domanda” in alcun modo può essere sostituita dalla documentazione allegata, che costituisce mero “corredo documentale” di quanto dichiarato.
Nel verbale di prima seduta (doc. n. 1 depositato dall’Amministrazione resistente), l’Organo di valutazione ha specificato con riferimento a tutti i titoli selezionati e, quindi, anche con riferimento al titolo g), quanto segue: “la Commissione valuterà positivamente solo i titoli pertinenti al settore concorsuale”.
Sotto questo profilo risulta pertanto dirimente la circostanza che il ricorrente non abbia attestato l’argomento oggetto delle attività indicate (e non abbia allegato alla domanda la necessaria documentazione), in quanto ciò ha impedito alla Commissione la valutazione, in primo luogo, dell’elemento essenziale costituito dalla necessaria pertinenza con il settore di riferimento.
Neppure si può ritenere che la Commissione avrebbe avuto l’onere di attivare il soccorso istruttorio, non giustificandosi il ricorso a tale strumento nei casi in cui ciò confligga con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito all’integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito da parte del candidato che non abbia presentato nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando (ex multis, Cons. Stato, III, 28 novembre 2018, n. 6752; III, 4 gennaio 2019, n. 96; V, 22 novembre 2019 n. 7975; V, 21 novembre 2022, n. 10241).
Oltre a ciò, il Collegio non ritiene irragionevole la mancata valutazione di un corso ancora da svolgere, venendo meno, in questo caso, la possibilità di valutare la sostanza del titolo e risultando, peraltro, il conferimento ancora suscettibile di revoca o modifica.
7. Il quinto motivo di diritto ha ad oggetto il titolo di cui alla lettera h) “Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di -OMISSIS- nel settore“, non riconosciuto “perché quanto dichiarato alla voce -OMISSIS-si riferisce ad attività di divulgazione e non rientra nella fattispecie del titolo“.
Il ricorrente sostiene che quanto dallo stesso attestato non sarebbe un premio sulla divulgazione ma un riconoscimento per l’impegno nella ricerca scientifica oltre che per l’attenzione alle problematiche scolastiche.
7.1 L’Amministrazione replica che in sede di domanda il candidato ha dichiarato “-OMISSIS-.”
La Commissione ha rilevato l’assenza di taglio scientifico del contesto di assegnazione del premio, ritenendo il difetto della competenza scientifica dell’ente assegnante e, conseguentemente, la prevalenza del carattere meramente divulgativo.
7.2 Il motivo di ricorso non è fondato.
Anche in questo caso, la valutazione negativa della Commissione risulta congruamente motivata.
A fronte di ciò, il ricorrente formula contestazioni che appaiono meramente tendenti ad ottenere la sostituzione del giudizio dei Commissari con la propria diversa convinzione, la quale, tuttavia, risulta ancorata a perni argomentativi generici, apodittici e non convincenti.
8. Conclusivamente, con riguardo alla valutazione dei titoli, il Collegio ritiene che gli atti impugnati non siano inficiati dai vizi prospettati dalla parte ricorrente in quanto adottati in conformità agli artt. 3 e 5 del D.M. n 120 del 2016, congruamente motivati e non irragionevoli, illogici o contraddittori.
9. Atteso il mancato accoglimento dei motivi di ricorso relativi al denegato riconoscimento di un numero di titoli necessario a conseguire l’abilitazione, gli ulteriori motivi di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l’erronea applicazione dei criteri relativi alla valutazione delle pubblicazioni, divengono improcedibili per carenza di interesse.
Il Collegio rileva, infatti, che la valutazione dei titoli è autonoma e separata da quella delle pubblicazioni e che ai fini del conseguimento dell’abilitazione è necessario che la parte abbia conseguito entrambe le valutazioni positive, sia per i titoli che per le pubblicazioni.
Il mancato riconoscimento di un numero sufficiente di titoli è di per sé ostativo al conseguimento dell’abilitazione.
10. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato e non meritevole di accoglimento.
11. In considerazione delle peculiarità del giudizio e della natura delle situazioni giuridiche interessate devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente, FF
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 15 aprile 2024