Nell’esercizio dell’attività sanzionatoria demandatale dall’art. 10 D.lgs. 68/2012, l’Università non effettua scelte, espressione di discrezionalità amministrativa, ma prende prende atto dell’accertamento di presupposti di fatto tutti immancabilmente contenuti nella norma (fattispecie di illecito), id est la presentazione di dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare; trattasi di mera azione procedimentale volta alla individuazione concreta del soggetto responsabile della infrazione, alla contestazione degli addebiti, alla successiva irrogazione del quantum sanziontorio contemplato, consistente nella somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti; la regolazione degli interessi, invero, è contenuta nella norma, frutto della previa scelta, essa sì discrezionale, del legislatore; all’Autorità pertiene esclusivamente, dopo l’accertamento del carattere fallace delle dichiarazioni presentate, il concreto esercizio della potestas di applicazione delle sanzioni.
TAR Lombardia, Sez. V, 2 maggio 2024, n. 1327
False dichiarazioni per le borse di studio: decide il giudice ordinario sulle domande volte a censurare l’esercizio della potestà sanzionatoria dell’Università disciplinata dall’art. 10 D.Lgs. 68/2012
01327/2024 REG.PROV.COLL.
01851/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1851 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
C.I.Di.S Consorzio Pubblico Interuniversitario per la Gestione degli Interventi per il Diritto Allo Studio Universitario, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– della nota dell’Università degli Studi di Milano, a firma del Capo divisione segreterie studenti Dott.ssa OMISSIS, prot. gen. N. 49916/19 del 21/5/2019, ricevuta in data 1/6/2019, avente ad oggetto “decadenza dai benefici per il diritto allo studio universitario per gli aa.aa. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018”, nella parte in cui dispone l’applicazione della sanzione ex art. 10 del dlgs 68/2012 nella misura pari ad € 47.046,78, chiedendone “la restituzione” (rectius pagamento) e dispone che “il mancato pagamento anche di un solo rateo comporterà il blocco dell’emissione dei certificati di laurea”;
– di ogni altro atto precedente o conseguente comunque connesso o collegato, ivi compresi, per quanto occorrer possa, in parte qua:
– la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza dei benefici per il diritto allo studio universitario per gli aa.aa. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018”, prot. 91682/2018 del 12/11/2018;
– le ulteriori e successive comunicazioni pertinenti il medesimo procedimento di decadenza avviato e, segnatamente, nota prot. n. 100170/18 del 5/12/2018, nota prot. n. 20224/19 del 1/3/2019, nota prot. n. 34134/19 del 4/4/2019
nonché per l’accertamento negativo della pretesa sanzionatoria
e per la condanna dell’Ente alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto dalla ricorrente in ragione dei provvedimenti gravati e al rilascio dei certificati di Laurea;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
– della determina dirigenziale del Dirigente Divisione Segreterie Studenti Dott.ssa OMISSIS del 21.05.2019 rep. Reg. 17015/19 del 24.05.2019 depositato dall’Università degli Studi di Milano l’11.05.2023;
– in subordine, in parte qua, della medesima determina dirigenziale del Dirigente Divisione Segreterie Studenti Dott.ssa OMISSIS del 21.05.2019 rep. Reg. 17015/19 del 24.05.2019 depositato dall’Università degli Studi di Milano l’11.05.2023 nella parte in cui dispone a titolo di sanzione amministrativa la restituzione prevista dall’art. 10 D.Lgs. n. 68/2012;
– di ogni altro atto precedente o conseguente comunque connesso o collegato a quelli impugnati con il ricorso indicato in epigrafe dei quali ad ogni buon conto con il presente atto si rinnova l’impugnazione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Università degli Studi di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 marzo 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso oggetto dell’odierno scrutinio la persona fisica in epigrafe individuata impugnava la nota dell’Università degli Studi di Milano, prot. gen. n. 49916/2019 del 21.05.2019, ricevuta in data 1.6.2019 avente ad oggetto la conferma della decadenza dai benefici per il diritto allo studio universitario per gli a.a. 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, nella parte in cui disponeva l’applicazione della sanzione ex art. 10 del D.Lgs. 68/2012 nella misura pari ad euro 47.046,78, intimandone il pagamento e prevedendo, altresì, che il mancato pagamento anche di un solo rateo avrebbe comportato il blocco dell’emissione dei certificati di laurea; il ricorso veicolava anche la domanda di accertamento negativo della pretesa sanzionatoria, oltre alla condanna dell’Università alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto dalla ricorrente in esecuzione dei provvedimenti gravati e al rilascio del certificato di laurea.
Con successivo atto recante motivi aggiunti la ricorrente gravava altresì la determina della Università del 21.05.2019, conosciuta dopo il suo deposito in giudizio da parte dell’Ateneo.
A sostegno del gravame e dei motivi aggiunti la ricorrente deduceva plurimi profili di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, contestando anche il corretto iter procedurale seguito, ritenendo che la determina dirigenziale, che avrebbe dovuto precedere l’intimazione di pagamento, sarebbe di contro stata adottata in data successiva. Rimarcava, in particolare, la incolpevolezza delle erronee dichiarazioni rese ai fini della attestazione ISEE per le tre annualità oggetto di borsa di studio.
Si costituiva la intimata Amministrazione, instando per la inammissibilità e, in ogni caso per la reiezione del ricorso e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza del 15 marzo 2024, tenutasi da remoto, nel corso della quale il Collegio rilevava, ex art. 73 comma 3 c.p.a., una possibile causa di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, essendo la domanda rivolta a censurare sostanzialmente l’esercizio della potestà sanzionatoria della Università, dispiegatosi con la irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Il ricorso e l’atto recante motivi aggiunti, siccome prospettato dal Collegio, sono inammissibile per difetto di giurisdizione.
La domanda azionata dalla ricorrente, invero, è –siccome emerge per tabulas, ed expressis verbis rimarcato nel corpo del gravame e dei motivi aggiunti- volta a censurare l’esercizio del potere punitivo della Università, dispiegatosi pel tramite della applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 10 d.lgs. 68/2012, con la avvertenza, di poi, che il mancato pagamento della stessa avrebbe determinato il blocco del “rilascio dei certificati di laurea”.
Trattasi della sanzione contemplata dalla legge in caso di dichiarazioni fallaci in sede di presentazione della domanda per l’ottenimento di borse studio per la frequenza di corsi universitari.
In particolare, il comma 3 del ridetto art. 10, prescrive che “Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato”.
Orbene, nella fattispecie che ne occupa, i motivi posti a fondamento del ricorso:
– non sono diretti avverso l’accertamento della decadenza dalle borse di studio, bensì esclusivamente avverso la azione procedimentale e provvedimentale di natura squisitamente punitiva e sanzionatoria posta in essere dalla Università;
– sono funzionali ad incrinare, indi, l’agere procedimentale della Università in sede di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. d.lgs. 68/12.
La stessa ricorrente apertamente riconosce di non avere intenzione di “gravare in questa sede la comunicazione afferente alla decadenza dalle borse di studio. La stessa intende invece insorgere avverso gli atti indicati in epigrafe limitatamente alla parte in cui dispongono l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 10 del d.lgs. 68/2012, nonché della ulteriore sanzione intimata del blocco del rilascio dei certificati di laurea in ipotesi di mancato pagamento delle somme richieste” (pagg. 6-7-, ricorso introduttivo).
Si riespandono, indi, [#OMISSIS#] non trovano la benché menòma compressione, i principi generali che governano il sindacato giudiziale sulla potestas punitiva volta alla irrogazione di sanzioni pecuniarie.
Nell’esercizio dell’attività sanzionatoria ex lege demandatale, l’Autorità procedente:
– non effettua scelte, espressione di discrezionalità amministrativa;
– prende atto dell’accertamento di presupposti di fatto tutti immancabilmente contenuti nella norma (fattispecie di illecito), id est la presentazione di dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare; trattasi di mera azione procedimentale volta alla individuazione concreta del soggetto responsabile della infrazione, alla contestazione degli addebiti, alla successiva irrogazione del quantum sanzionatorio contemplato, consistente nella somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti; la regolazione degli interessi, invero, è contenuta nella norma, frutto della previa scelta, essa sì discrezionale, del legislatore; all’Autorità pertiene esclusivamente, dopo l’accertamento del carattere fallace delle dichiarazioni presentate, il concreto esercizio della potestas di applicazione delle sanzioni.
D’altra parte, in linea più generale, le sanzioni amministrative pecuniarie contemplate possono essere irrogate solo nei casi tassativamente ivi contemplati, in ossequio al principio stabilito in via generale dall’art. 1, legge 24 novembre 1981, n. 689, la lex generalis in tema di sanzioni pecuniarie.
La applicabilità, nella specie, della legge 689/81 dissipa ogni dubbio sul fatto che la concreta applicazione delle sanzioni de quibus deve avvenire sulla base di fattispecie tassativamente individuate dalle norme (art. 1, e il principio di legalità, tassatività ed irretroattività ivi foggiato, in conformità dell’art. 23 Cost.) e secondo regole procedurali (artt. 13, 14, 18, 19) che escludono la possibilità di valutazioni discrezionali.
A fronte dell’esercizio di poteri affatto vincolati in capo al privato è dato rinvenire situazioni di diritto soggettivo.
La cognizione della controversia che ci occupa è, dunque, riservata al Giudice ordinario proprio perché afferente esclusivamente a posizioni di diritto soggettivo regolate direttamente e tassativamente dalla legge: l’esercizio del potere sanzionatorio, infatti, concreta una vincolata attività di certazione, per ciò stessa priva di profili di discrezionalità amministrativa (per tutte, Corte costituzionale n. 162/12; Cass., SS.UU., 21 settembre 2018, n. 2246; Cass., SS.UU., 11388/16; CdS, VI, 19 luglio 2011, n. 10287; Cass., SS.UU., 22 luglio 2004, n. 13703).
Né, in senso contrario, può rilevare la impugnazione della azione provvedimentale della Università anche nella parte in cui prevede il “blocco del rilascio dei certificati”.
Trattasi, invero e all’evidenza, di un “effetto” ulteriore che la Università pretende far discendere dal mancato adempimento della obbligazione di pagamento, nascente con la adozione della sanzione.
Talchè, accessorium sequitur principale.
La cognitio anche di tale ultimo aspetto, comechè ancillare e succedaneo (ed eventuale) alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata, non può che essere demandata allo stesso Giudice cui pertiene la potestas iudicandi sull’esercizio in sé del potere sanzionatorio.
Ne discende:
– la inammissibilità del gravame e dell’atto recante motivi aggiunti per difetto di giurisdizione di questo TAR, afferendo la controversia al potere sanzionatorio della Università, in quanto tale devoluta alla potestas iudicandi del Giudice ordinario;
– la possibilità per la ricorrente di instaurare la controversia avanti il Giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a..
Sussistono gli estremi per procedere alla integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, tenuto altresì conto della pronunzia che quivi lo definisce.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto recante motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al Giudice ordinario dinanzi al quale la domanda potrà essere eventualmente riassunta, ex art. 11 c.p.a., ai fini della translatio iudicii.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2024, tenutasi da remoto, con l’intervento dei signori magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 2 maggio 2024