Nei settori di Medicina il diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione viene considerato al pari del diploma di dottorato.
Consiglio di Stato, Sez. VII, 7 maggio 2024, n. 4110
Nei settori di Medicina il diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione viene considerato al pari del diploma di dottorato
04110/2024 REG.PROV.COLL.
08963/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8963 del 2022, proposto dal dott.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. OMISSIS e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di -OMISSIS-“-OMISSIS-”, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti OMISSIS e OMISSIS e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
nei confronti
dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. OMISSIS e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS e OMISSIS e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale Liegi, n. 32;
per la riforma,
previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-, -OMISSIS-, Sezione Seconda, n. -OMISSIS-/2022 del -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato respinto il ricorso principale R.G. n. -OMISSIS-/2022 e sono stati dichiarati improcedibili i relativi ricorsi incidentali.
Visti l’appello principale e i relativi allegati;
Vista l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata, presentata in via incidentale dall’appellante principale;
Visto l’atto costituzione in giudizio del dott. -OMISSIS-;
Visti la memoria, i documenti e l’appello incidentale del-OMISSIS-;
Vista la memoria di costituzione e difensiva dell’Università degli Studi di -OMISSIS-“-OMISSIS-”;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-/2022 del -OMISSIS-, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare dell’appellante principale;
Visto l’atto di costituzione in giudizio recante contestuale appello incidentale del dott. -OMISSIS-;
Visto l’ulteriore documento depositato dal-OMISSIS-;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/2023 del -OMISSIS-;
Viste le memorie e le repliche delle parti;
Vista l’istanza dell’appellante principale di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in epigrafe il dott. -OMISSIS- ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. -OMISSIS-, -OMISSIS-, Sez. II, n. -OMISSIS-/2022 del -OMISSIS-, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia.
La sentenza appellata ha respinto il ricorso principale presentato dal medesimo dr. -OMISSIS- avverso il decreto del Rettore dell’Università di -OMISSIS-“-OMISSIS-” di approvazione degli atti della selezione pubblica, indetta con decreto del medesimo Rettore n. -OMISSIS- del –OMISSIS- per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della l. n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno per il settore concorsuale 06/F1 (Malattie odontostomatologiche) e il settore scientifico disciplinare (d’ora in avanti: S.S.D.) MED/28 (Malattie odontostomatologiche) presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina della predetta Università, nonché avverso gli atti presupposti e connessi, compresi i verbali della Commissione valutatrice e, in specie, quelli in cui sono stati attribuiti i punteggi al ricorrente e ai candidati dott. -OMISSIS- e dott. -OMISSIS-.
L’appellante espone, in fatto, di avere partecipato alla selezione pubblica in esame. La Commissione valutatrice escludeva dalla procedura il dott. -OMISSIS-, giacché “in possesso del SOLO titolo di Specialità in Chirurgia Odontostomatologica, non sufficiente ai sensi dell’art. 2 del bando (D.R. -OMISSIS-)” (cfr. verbale n. 2 del-OMISSIS-), ma il predetto candidato impugnava l’esclusione formulando istanza cautelare e l’Università, sul presupposto di tale impugnativa, con decreto rettorale del –OMISSIS-decideva di revocare l’esclusione e di ammetterlo con riserva alla selezione nelle more della definizione della causa.
Espletata la procedura, con decreto del Rettore n. –OMISSIS- del -OMISSIS- l’Università approvava gli atti della selezione e la graduatoria di merito formulata dalla Commissione valutatrice, in cui al primo posto risultava il-OMISSIS- con punti 69,00, mentre il dott. -OMISSIS- si classificava al terzo posto con punti 65,00, preceduto dal dott. -OMISSIS- con punti 67,00.
Il ricorrente impugnava la suddetta graduatoria di merito, unitamente agli atti presupposti e connessi, chiedendo inoltre l’accertamento del diritto a essere dichiarato vincitore della procedura in discorso, previa rettifica della relativa graduatoria, ma, come si è visto, l’adito T.A.R. -OMISSIS-, con la sentenza appellata, respingeva il suo ricorso, dichiarando contestualmente improcedibili i ricorsi incidentali proposti, rispettivamente, dal-OMISSIS- e dal dott. -OMISSIS-.
Nel gravame l’appellante contesta l’iter argomentativo e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:
1) error in iudicando nella parte in cui la sentenza appellata perviene al rigetto del primo motivo di ricorso, eccesso di potere per vizio di motivazione, travisamento della normativa di riferimento, delle risultanze istruttorie ed illogicità manifesta, poiché il T.A.R. avrebbe errato nel disattendere il primo motivo di ricorso, con cui era stato lamentato che ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. b), della l. n. 240/2010 i candidati potrebbero accedere a una selezione di ricercatori a tempo determinato solo se in possesso del titolo di Dottore di Ricerca o del Diploma di Specializzazione medica, mentre il-OMISSIS-, non possedendo né il titolo di Dottore di Ricerca, né un Diploma di Specializzazione medica, ma il solo Diploma di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica, cioè un Diploma di Specializzazione in area sanitaria e non medica, non avrebbe potuto partecipare alla procedura di selezione per cui è causa;
2) error in iudicando nella parte in cui la sentenza perviene al rigetto del secondo motivo di ricorso, eccesso di potere per vizio di motivazione, travisamento delle risultanze istruttorie ed illogicità manifesta, in quanto il primo giudice avrebbe errato nel disattendere il secondo motivo di ricorso, a mezzo del quale era stata lamentata l’illegittimità dell’operato dell’Ateneo, che, con l’approvare la graduatoria di merito della selezione, avrebbe trascurato che l’ammissione del-OMISSIS- era sub judice e che il provvedimento di esclusione del predetto candidato dalla procedura selettiva era ancora giuridicamente esistente;
3) error in iudicando nella parte in cui la sentenza è pervenuta al rigetto del terzo motivo di ricorso, eccesso di potere per vizio di motivazione, travisamento delle risultanze istruttorie ed illogicità manifesta, giacché nel giudizio di primo grado il dott. -OMISSIS-, con il terzo motivo di ricorso, avrebbe dimostrato come la graduatoria di merito fosse frutto di valutazioni e giudizi ingiusti, contraddittorii ed erronei, che lo avrebbero penalizzato: il primo giudice ha disatteso il motivo, ma la motivazione addotta in proposito sarebbe errata, in quanto il ricorrente avrebbe dimostrato la sussistenza di plurimi profili di irragionevolezza tecnica nei giudizi e nelle attribuzioni dei punteggi, sindacabili dal giudice amministrativo e tali da capovolgere gli esiti della procedura, portandolo al primo posto della relativa graduatoria.
Si è costituito in giudizio il vincitore della selezione, dott. -OMISSIS-, depositando memoria difensiva con cui ha eccepito: 1) la preclusione derivante da giudicato esterno alla proposizione del primo motivo di appello e comunque la sua infondatezza; 2) la carenza di interesse alla proposizione del secondo motivo di appello e comunque la sua infondatezza; 3) l’infondatezza nel merito del terzo motivo di appello.
Con distinto ricorso il-OMISSIS- ha proposto appello incidentale, mediante cui ha riproposto i motivi del ricorso incidentale di primo grado non esaminati dal T.A.R. in ragione della pronuncia di improcedibilità del suddetto ricorso incidentale. Tali motivi sono rivolti a contestare l’attribuzione dei punteggi da parte della Commissione, nel senso della spettanza al ricorrente incidentale di un punteggio più elevato e al dott. -OMISSIS- di un punteggio minore, sì da vanificare del tutto le doglianze di quest’ultimo.
Si è altresì costituita in giudizio, con memoria di costituzione e difensiva, l’Università degli Studi di -OMISSIS-“-OMISSIS-”, eccependo in via preliminare l’omessa impugnazione da parte del ricorrente del contratto stipulato dall’Università stessa con il-OMISSIS- il -OMISSIS- e della sottostante delibera del Consiglio di Amministrazione del -OMISSIS-, di approvazione della chiamata del citato vincitore della procedura. Sempre in via preliminare, l’Ateneo ha poi riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza, essendo il ricorrente terzo classificato, a fronte della posizione in graduatoria del dott. -OMISSIS-, secondo classificato. Nel merito, infine, ha eccepito l’infondatezza dell’appello principale.
L’istanza cautelare dell’appellante principale è stata respinta con ordinanza n. -OMISSIS-/2022 del -OMISSIS-, in quanto non assistita dal fumus [#OMISSIS#] iuris, né dal periculum in mora.
Si è successivamente costituito in giudizio il dott. -OMISSIS-, proponendo a sua volta appello incidentale con cui ha contestato la declaratoria, da parte del T.A.R., dell’improcedibilità del ricorso incidentale da lui spiegato nel giudizio di primo grado. Detto ricorso era stato proposto al fine di dimostrare come allo stesso ricorrente incidentale avrebbe dovuto essere assegnato un maggior punteggio, a fronte di una riduzione di quello conseguito dal ricorrente principale.
Il dott. -OMISSIS- ha inoltre contestato l’affermazione della sentenza appellata, secondo cui il suo ricorso incidentale in primo grado sarebbe una mera duplicazione del distinto ricorso principale da lui proposto in relazione alla medesima vicenda amministrativa.
Successivamente le parti hanno depositato memorie difensive e repliche.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/2023 del -OMISSIS-, essendo emersa l’esistenza, contro gli atti della procedura in questione, di due ricorsi in appello (R.G. n. -OMISSIS-/2023 e R.G. n. -OMISSIS-/2023) promossi dal dott. -OMISSIS- ed attese le connessioni esistenti tra le cause promosse dal dott. -OMISSIS- e quella in oggetto, promossa dal dott. -OMISSIS-, tali da renderne opportuna la trattazione congiunta, è stato disposto il rinvio della trattazione del ricorso in epigrafe all’udienza pubblica del 16 gennaio 2024, per la quale era stata fissata la discussione dei ricorsi R.G. n. -OMISSIS-/2023 e R.G. n. -OMISSIS-/2023.
In vista della discussione della causa le parti private hanno depositato ulteriori memorie difensive e repliche. Il-OMISSIS- ha altresì presentato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi.
All’udienza pubblica del 16 gennaio 2024 sono comparsi i difensori dell’appellante principale, dott. -OMISSIS-, dell’Ateneo appellato e dell’appellante incidentale, dott. -OMISSIS-.
Il Presidente del Collegio, all’esito della discussione, ha disposto che la causa venisse trattenuta in decisione.
DIRITTO
Vengono in decisione l’appello principale promosso dal dott. -OMISSIS- contro la sentenza del T.A.R. -OMISSIS-, -OMISSIS-, che ha respinto il suo ricorso avverso gli atti della procedura di selezione di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università di -OMISSIS-per il settore concorsuale 06/F1 – S.S.D. MED/28 (Malattie odontostomatologiche), nonché gli appelli incidentali del dott. -OMISSIS- e del dott. -OMISSIS-.
Il Collegio ritiene di principiare la disamina dei ricorsi dall’appello principale, che risulta in massima parte infondato nel merito, salvo alcune doglianze formulate con il terzo motivo, che – come eccepito dalle controparti e come si vedrà infra – sono inammissibili. In ossequio al criterio della “ragione più liquida”, espressione dei principi di economia processuale che governano il processo amministrativo e che sono, a loro volta, espressione del canone costituzionale del giusto processo (C.d.S., A.P., 27 aprile 2015, n. 5; Sez. VII, 18 settembre 2023, n. 8398; id., 3 novembre 2022, n. 9596; Sez. III, 6 maggio 2021, n. 3534; Sez. IV, 27 agosto 2019, n. 5891), si prescinde dalle ulteriori eccezioni di [#OMISSIS#] sollevate avverso l’appello principale dalle difese delle controparti.
Invero, con il primo motivo l’appellante principale ha lamentato l’erroneità della sentenza di prime cure, in quanto, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. b), della l. 30 dicembre 2010, n. 240, potrebbero accedere ad una procedura pubblica di selezione di ricercatori a tempo determinato solo i candidati in possesso del titolo di Dottore di Ricerca o del Diploma di Specializzazione medica, nonché degli altri requisiti previsti dal Regolamento di Ateneo. Ma il-OMISSIS- non è in possesso né del titolo di Dottore di Ricerca, né del Diploma di Specializzazione medica e perciò non avrebbe potuto partecipare alla procedura selettiva, siccome privo dei requisiti minimi di partecipazione previsti dalla legge: egli, infatti, è in possesso del Diploma di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica, che però è un Diploma di Specializzazione in area sanitaria e non in area medica e, come tale, non sarebbe sufficiente a integrare alcuno dei requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, ciò che sarebbe stato rilevato dalla stessa Commissione valutatrice nel provvedimento di esclusione di cui al verbale n. 2 del-OMISSIS-.
In proposito l’appellante principale ha reiterato altresì la doglianza, già formulata in primo grado, di illegittimità dell’art. 2 del decreto rettorale di indizione della selezione (n. -OMISSIS-/2020), ove inteso nel senso che esso consenta l’ammissione alla procedura anche a candidati in possesso del solo Diploma di Specializzazione in area sanitaria e non anche in area medica, non potendo il citato art. 2 porsi in contrasto con la vincolante disciplina dell’art. 24, comma 2, lett. b), della l. n. 240/2010, nonché con quella, di tenore analogo, dell’art. 6 del Regolamento dell’Università di -OMISSIS-per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato (d.r. n. -OMISSIS-).
Lamenta ancora l’appellante che la sentenza avrebbe frainteso il precedente di questo Consiglio da essa richiamato (Sez. VI, 4 dicembre 2020, n. 7690), poiché in quest’ultimo si sarebbe esplicitamente affermata la non equiparabilità delle specializzazioni mediche e di quelle dell’area sanitaria sul rilievo che l’assimilabilità dei titoli sarebbe stata esclusa dal decreto interministeriale n. 716 del 16 settembre 2016, che ha definito le specializzazioni come di “area sanitaria” proprio per differenziarle da quelle mediche, riservate ai laureati in Medicina. Come emerge dal suo curriculum vitae, versato in atti, il-OMISSIS- è, invece, laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria e specializzato in Chirurgia Odontostomatologica: non è, dunque, laureato in Medicina e di conseguenza non è in possesso di una specializzazione medica.
Nessuna [#OMISSIS#] giuridica – conclude l’appellante principale – avrebbe l’argomentazione del T.A.R. secondo cui la distinzione tra specializzazione in area medica e specializzazione in area sanitaria è giustificata da finalità organizzative e non si applica all’attività di ricerca.
Il motivo non può essere condiviso in relazione a nessuno dei profili di doglianza che con lo stesso sono stati dedotti.
In primo luogo, deve escludersi che la Commissione valutatrice abbia fondato l’originaria esclusione del-OMISSIS- dalla procedura sulla circostanza che quest’ultimo fosse privo di un Diploma di Specializzazione dell’area medica, considerato quale requisito imprescindibile di partecipazione alla procedura stessa.
In realtà, si legge nel verbale n. 2 del-OMISSIS- la seguente motivazione dell’esclusione del-OMISSIS- dalla selezione: “il candidato è in possesso del SOLO titolo di Specialità in Chirurgia Odontostomatologica, non sufficiente ai sensi dell’art. 2 del bando (D.R. -OMISSIS-)”. Una formulazione identica è presente nella nota del Rettore del -OMISSIS- recante comunicazione dell’esclusione al predetto candidato.
Correttamente, dunque, l’Università ha eccepito, già in primo grado, che l’effettiva motivazione del provvedimento di esclusione del candidato fosse da attribuire non alla mancanza in capo allo stesso del titolo di specializzazione nell’area medica, ma solo ad un errore di interpretazione dell’art. 2 del bando in cui è incorsa la Commissione con il ritenere che detta clausola avrebbe imposto il possesso di un duplice requisito principale, cioè sia il Dottorato, sia la Specializzazione.
In realtà l’art. 2 del bando, rubricato “requisiti per l’ammissione alla selezione” non prevede in via cumulativa il possesso di entrambi i requisiti (Dottorato e Specializzazione), tant’è vero che utilizza in proposito congiunzioni disgiuntive (“o” ed “ovvero”) il cui significato è stato mal interpretato dalla Commissione. Questa, infatti, ha motivato l’esclusione del candidato con il possesso, da parte sua, del “solo” Diploma di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica, rivelando, con l’impiego del termine “solo”, di considerare necessario (erroneamente, come detto) anche il possesso del titolo di Dottore di Ricerca.
In altre parole, in nessuna parte dell’atto di esclusione si legge che la Commissione avrebbe fondato l’esclusione del-OMISSIS- sul fatto che il Diploma di Specializzazione da lui posseduto non fosse sufficiente alla partecipazione alla selezione perché in area sanitaria; del resto, in nessuna parte del bando si indica, quale requisito necessario ed esclusivo di partecipazione, il possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
In secondo luogo, la sentenza di prime cure ha rilevato che il Diploma di Specializzazione in possesso del-OMISSIS- (in Chirurgia Odontostomatologica) costituisce titolo equipollente al Dottorato di Ricerca, sia per la stessa durata degli studi (tre anni), sia per la complessità dei temi affrontati: esso soddisfa, pertanto, le previsioni dell’art. 2 del bando, ai sensi del quale avrebbero potuto partecipare alla procedura “coloro che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, ovvero, diploma di specializzazione medica in Chirurgia Orale […]”.
In altre parole, l’appellante incentra le proprie censure sull’espressione “diploma di specializzazione medica in Chirurgia Orale”, desumendone che il possesso della laurea in Medicina è un requisito di partecipazione alla procedura, in quanto presupposto necessario per poter definire la specializzazione come “medica”. Invece, la sentenza appellata assegna rilevanza all’espressione “titolo equivalente”, anch’essa contenuta nell’art. 2 del bando, affermando che il Diploma di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica è “titolo equipollente” al Dottorato di Ricerca: ma una simile affermazione fa sì che il candidato rientri appieno nelle previsioni dell’art. 2 pur senza essere in possesso della laurea in Medicina (perché la Specializzazione ora citata è sanitaria e non medica e quindi non presuppone detta laurea) e che, pertanto, il-OMISSIS- sia stato legittimamente ammesso alla procedura de qua pur essendo laureato in Odontoiatria e non in Medicina.
Orbene, l’appellante non ha contestato la valutazione del T.A.R. circa il carattere “equipollente” del titolo di specializzazione in possesso del-OMISSIS- rispetto al titolo di Dottore di Ricerca “sia per stessa durata degli studi che per la complessità dei temi affrontati”, cosicché tale valutazione di equipollenza, e gli elementi su cui essa si è basata, non possono essere più revocati in dubbio e tanto basta ai fini dell’infondatezza del motivo.
Ed infatti, l’appellante contesta la conformità delle previsioni dell’art. 2 del bando all’art. 24, comma 2, lett. b), della l. n. 240/2010, ma la doglianza non coglie nel segno, poiché la clausola del bando è coerente con il testo ratione temporis vigente dell’art. 24 cit. (anteriore alle modifiche apportate con il d.l. n. 36/2022, conv. con l. n. 79/2022), ai sensi del quale le procedure pubbliche di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato sono “disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
[…]:
b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo[…]”.
Anche l’art. 24, comma 2, lett. b), cit., pertanto, al pari dell’art. 2 del bando, prevede quale requisito di partecipazione il possesso di un “titolo equivalente” al Dottorato di Ricerca. Inoltre, l’equivalenza del titolo di specializzazione posseduto dal-OMISSIS- al titolo di Dottore di Ricerca è coerente con l’ordinamento universitario (d.m. 22 ottobre 2004, n. 270), che ricomprende tra i titoli di terzo ciclo sia i Dottorati di Ricerca sia i Diplomi di Specializzazione.
Quanto sinora detto è di per sé sufficiente alla reiezione della doglianza in esame: ad abundantiam, comunque, il Collegio ritiene di dover precisare che la tesi dell’appellante principale sulla necessità di distinguere, ai fini dell’attività di ricerca, tra i Diplomi di Specializzazione in area sanitaria e quelli in area medica – i quali soltanto, in tale prospettiva, consentirebbero di concorrere alle procedure di reclutamento di ricercatori universitari per il S.S.D. in discorso – non può essere condivisa, perché la stessa conduce ad approdi irragionevoli e illogici.
Al riguardo si osserva quanto segue.
La giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. VII, 18 aprile 2023, n. 3919; Sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 20) ha precisato la ratio della normativa che prevede che in taluni settori si possa tenere conto del Diploma di Specializzazione, in luogo del titolo di Dottore di Ricerca: si tratta, infatti, dei settori in cui l’attività post lauream si svolge attraverso non il Dottorato, ma la Scuola di Specializzazione, come appunto i settori di Medicina. “Per questi settori, la scuola di specializzazione tiene luogo del dottorato e per questa ragione il diploma viene considerato al pari del diploma di dottorato”.
Si è osservato, in specie, che la previsione legislativa del Diploma di Specializzazione quale titolo di accesso al concorso per ricercatore a tempo determinato nel settore medico “palesa la consapevolezza del legislatore del peculiare percorso formativo caratterizzante la carriera professionale del personale medico-sanitario in ragione della necessità che la teoria sia supportata da una concreta esperienza pratica nei reparti competenti delle strutture sanitarie. I docenti universitari delle discipline mediche, infatti, sono medici, prima ancora che accademici e, quindi, devono possedere una certificata esperienza professionale comprovante la loro competenza nella cura delle patologie cliniche, costituendo l’attitudine all’esatta individuazione della terapia da seguire per assicurare il corretto processo di guarigione del corpo umano una componente ineludibile della professione medico-sanitaria in qualunque settore di specializzazione. L’insegnamento della medicina, secondo il legislatore, non può, dunque, consistere soltanto in un’enunciazione di concetti teorici, a differenza di altri settori scientifici accademici, presupponendo anche un approccio pratico che ogni medico deve possedere e che l’esercizio della professione è in grado di garantire. Non a caso, infatti, i predetti docenti universitari specializzati in discipline medico-sanitarie possono essere chiamati a svolgere attività assistenziale presso le aziende ospedaliero universitarie e, pertanto, devono possedere un’adeguata esperienza pratica, oltre che teorica, che garantisca la corretta esecuzione delle attività assistenziali e, di conseguenza, il buon andamento del servizio pubblico erogato.
Per questa ragione l’accesso alla carriera accademica è, in via eccezionale, consentito nel settore medico anche a chi, pur non essendo in possesso del dottorato di ricerca, abbia conseguito il diploma di specializzazione, costituendo quest’ultimo un titolo comprovante il possesso di quelle conoscenze teorico-pratiche necessarie per l’esercizio della professione medico-sanitaria nel settore di interesse.
Donde, la conclusione secondo cui il diploma di dottore di ricerca e quello di specializzazione rientrano tra i titoli astrattamente legittimanti la partecipazione […] al concorso in questione” (così C.d.S., Sez. VII, n. 3919/2023, cit.).
Orbene, nel caso di specie la pretesa dell’appellante che il Diploma di Specializzazione posseduto dal-OMISSIS-, appartenendo all’area sanitaria, anziché medica, e pertanto non presupponendo il possesso in capo al predetto candidato della laurea in Medicina e Chirurgia, non gli consentirebbe di partecipare alla procedura, non è condivisibile né in linea generale, né con specifico riferimento alla fattispecie concreta per cui è causa.
In via generale, è illogica ed irragionevole la pretesa di riservare la partecipazione alla procedura di selezione nel settore concorsuale 06/F1 – S.S.D. MED/28 (Malattie odontostomatologiche) ai soli laureati in Medicina e Chirurgia, escludendone i laureati in Odontoiatria (come il-OMISSIS-), a meno che non abbiano anche la laurea in Medicina (come il dott. -OMISSIS-, dal cui curriculum si evince che è in possesso di ambedue le lauree): ciò, quando invece la declaratoria dei contenuti del S.S.D. MED/28, di cui all’Allegato B – Area 06 del d.m. 4 ottobre 2000 (recante “rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie”) mostra l’indubbia attinenza della Laurea in Odontoiatria a tale settore scientifico disciplinare.
Ed invero, in base all’Allegato B, il S.S.D. MED/28 “si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell’attività assistenziale a essa congrua nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie dell’apparato odontostomatologico in età pediatrica e adulta e dell’odontoiatria preventiva e di comunità; il settore ha specifica competenza nei campi della chirurgia orale, dell’odontoiatria restaurativa, ortognatodonzia, gnatologia clinica, pedodonzia, parodontologia e implantologia e nello studio delle protesi dentarie e della riabilitazione implantoprotesica ed odontostomatologica e dei materiali dentari”.
E un discorso analogo va fatto anche per la declaratoria dei contenuti del settore concorsuale 06/F1 (Malattie odontostomatologiche), stabilita dall’Allegato B (parte 1) al d.m. 30 ottobre 2015, n. 855 (recante “rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”) – invocato dall’appellato nelle sue difese – che reca la seguente formulazione, pressoché identica: “Il settore si interessa dell’attività scientifica e didattico-formativa, nonché dell’attività assistenziale a essa congrua nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie dell’apparato odontostomatologico in età pediatrica, adulta e geriatrica e dell’odontoiatria preventiva e di comunità. Il settore ha specifica competenza nei campi della chirurgia orale e speciale odontostomatologica, dell’odontoiatria restaurativa, endodonzia, ortognatodonzia, gnatologia clinica, odontoiatria pediatrica, parodontologia, implantologia, protesi dentaria, tecnologie protesiche e di laboratorio, materiali dentari”. Alla luce di tale declaratoria, non può seriamente dubitarsi dell’attinenza della Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’ora visto settore concorsuale.
Il restringimento della platea dei possibili partecipanti alla procedura ai soli laureati in Medicina e Chirurgia è dunque eccessivo e niente affatto coerente con le declaratorie ora viste dei contenuti del settore concorsuale 06/F1 e del S.S.D. MED/28: semmai, parrebbe più coerente con tali declaratorie un’opzione opposta, che limitasse la partecipazione ai soli laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria (ipotesi che, peraltro, fuoriesce dalla presente vicenda).
Con riguardo alla fattispecie concreta, poi, il-OMISSIS-, come più volte detto, è in possesso del titolo di specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica, senz’altro riconducibile ai contenuti dei predetti settore concorsuale 06/F1 e S.S.D. MED/28, e ciò rende vieppiù irragionevole e illogica la pretesa di escluderlo dalla procedura selettiva.
Sul punto occorre ricordare che nel precedente della Sezione poc’anzi richiamato (C.d.S., Sez. VII, n. 3919/2023, cit.) la scelta dell’Università di prevedere, nel proprio regolamento, sulla base dell’art. 24, comma 2, lett. b), della l. n. 240/2010, il Diploma di Specializzazione in area medica quale titolo di accesso al concorso di ricercatore a tempo determinato e quindi di limitare la partecipazione ai soli candidati in possesso di detto Diploma, è stata considerata legittima, trattandosi di titolo adeguato all’attività assistenziale da svolgere e tale da garantire la par condicio tra i concorrenti. Nondimeno, detto precedente ha avuto a oggetto la selezione a un posto di ricercatore per il settore concorsuale 06/D1 (Malattie dell’apparato cardiovascolare e Malattie dell’apparato respiratorio) – S.S.D. MED/11 (Malattie dell’apparato cardiovascolare), sicché è del tutto coerente con tale oggetto che l’Università abbia richiesto tra i requisiti di partecipazione il possesso del Diploma di Specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare, cioè di un titolo di specializzazione dell’area medica; ma è evidente la diversità di tale fattispecie rispetto a quella ora in esame, in cui il posto messo a concorso appartiene a un settore concorsuale (06/F1) e a un S.S.D. (MED/28) che, vista la declaratoria dei loro contenuti, non richiedono in via esclusiva il possesso di una specializzazione medica e anzi risultano coerenti con una specializzazione sanitaria quale quella posseduta dal-OMISSIS-.
Si osserva, ancora, che le tesi dell’appellante, a volerle seguire, conducono a una contraddizione da cui non è possibile districarsi.
Infatti, se si ritiene che l’indicazione, nell’art. 2 del bando, del Dottorato di Ricerca quale requisito di partecipazione alla procedura sia erronea, perché, come osserva la giurisprudenza prima richiamata, nel settore medico “la scuola di specializzazione tiene luogo del dottorato”, si dovrà ammettere che il bando sia stato mal formulato: ma, allora, dovrà negarsi qualsiasi valore alle argomentazioni di tipo testuale dell’appellante, basate sull’espressione “diploma di specializzazione medica in Chirurgia Orale” contenuta nel citato art. 2 del bando, essendo ben possibile che anche questa sia frutto della formulazione imprecisa del bando stesso (che ha ricalcato le previsioni legislative e regolamentari, senza tener conto della specificità della procedura).
Se invece si ritiene che vi fosse uno spazio applicativo anche per il titolo di Dottore di Ricerca (come risulta essere il caso del dott. -OMISSIS-, che nella domanda ha affermato di aver conseguito un Dottorato di Ricerca in “Biomateriali applicati alle scienze odontostomatologiche”), allora dovrebbe ricavarsi il seguente corollario: il candidato con Laurea in Odontoiatria e Dottorato di Ricerca avrebbe i titoli per partecipare alla procedura de qua, invece il candidato con Laurea in Odontoiatria e Diploma di Specializzazione in area sanitaria non potrebbe parteciparvi. Tuttavia, non è chi non veda l’illogicità e l’irragionevolezza di una simile conclusione, che oltretutto si porrebbe in insanabile contraddizione con la tesi dello stesso appellante secondo cui requisito indispensabile per partecipare alla procedura è il possesso della sola Laurea in Medicina e Chirurgia.
Da ultimo, l’appellante invoca a sostegno della non equiparabilità tra le specializzazioni mediche e le specializzazioni in area sanitaria la sentenza di questo Consiglio, Sez. VI, n. 7690 del 4 dicembre 2020, la quale avrebbe ribadito la differenza tra le due figure di specializzazioni proprio nell’ambito di una controversia relativa a una procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. b), della l. n. 240/2010, cioè a una fattispecie identica a quella per cui è causa. Si legge, infatti, in tale pronuncia che il decreto interministeriale n. 716 del 16 settembre 2016, di riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”, ha definito le specializzazioni da esso individuate come di “area sanitaria” per distinguerle da quelle “mediche in senso stretto”, riservate ai laureati in Medicina e Chirurgia.
Senonché, nel caso analizzato da detta sentenza la controversia concerneva un posto di ricercatore per il settore concorsuale 06/M1 – S.S.D. MED/42 (Igiene Generale e Applicata e Statistica Medica), cioè un settore concorsuale e un settore scientifico disciplinare strettamente medici, rispetto ai quali è stata accertata l’estraneità di ambedue i titoli posseduti dalla candidata risultata vincitrice della procedura selettiva contestata, cioè non solo del Diploma di Specializzazione (in Genetica Medica), ma anche dello stesso Diploma di Laurea (in Biotecnologie Mediche).
Per tutto quanto detto, in conclusione, il primo motivo dell’appello principale è nel suo complesso infondato.
Venendo al secondo motivo di gravame, con lo stesso l’appellante lamenta che il T.A.R. non avrebbe considerato il contenuto del decreto del Rettore del –OMISSIS-che ha disposto l’ammissione alla procedura del-OMISSIS-: in particolare, non avrebbe tenuto conto della circostanza che detta ammissione fosse sub judice e che il citato decreto rettorale stabiliva, per l’adozione degli ulteriori provvedimenti, che si sarebbero dovuti attendere gli effetti della definizione nel merito del giudizio pendente.
La sentenza inoltre non avrebbe considerato che il provvedimento di esclusione del-OMISSIS- dalla procedura di selezione era ancora giuridicamente esistente, siccome non ancora caducato in sede giurisdizionale.
Il motivo è palesemente infondato.
Ed invero, il T.A.R. ha specificamente analizzato questo profilo di doglianza, non condividendolo, perché “la pendenza di un giudizio dinanzi al Giudice Amministrativo non priva l’Amministrazione dei poteri di cura dell’interesse pubblico specifico di cui la medesima è titolare” e perciò – prosegue la sentenza – in caso di contestazione in giudizio degli esiti di una procedura selettiva, ove vi siano esigenze di reclutamento, la P.A. può soddisfarle procedendo alle assunzioni e alla stipula dei relativi contratti di lavoro e assumendosi i conseguenti rischi, nel senso che “tutta l’attività amministrativa successiva non potrà che essere inevitabilmente subordinata agli esiti del giudizio pendente, con correlata possibilità di una sua caducazione in conseguenza di un eventuale annullamento” (cfr. pag. 13 della sentenza appellata).
Tale motivazione è senz’altro condivisibile e non richiede la spendita di ulteriori argomentazioni, ma solo la seguente precisazione: il decreto del Rettore del –OMISSIS-, invocato dall’appellante principale, ha contestualmente revocato il provvedimento di esclusione del-OMISSIS- dalla procedura e lo ha ammesso con riserva a quest’ultima. Non è corretto, perciò, richiamarsi, come fa l’appellante principale, al citato provvedimento di esclusione e invocarne la “giuridica esistenza”, poiché lo stesso era stato revocato e, quindi, non era in più in grado di spiegare efficacia (v. art. 21-quinquies, comma 1, secondo periodo, della l. n. 241/1990, in base al quale “la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”; cfr. C.d.S., Sez. V, 8 settembre 2011, n. 5050; C.G.A.R.S., Sez. giur., 21 gennaio 2015, n. 49).
Da ultimo, con il terzo motivo di gravame il dott. -OMISSIS- sostiene di aver dimostrato nel giudizio di primo grado come la graduatoria di merito sia stata frutto di valutazioni e giudizi ingiusti, erronei e contraddittori, che lo avrebbero penalizzato, poiché egli avrebbe dovuto essere il primo classificato della procedura di selezione per cui è causa. Sul punto il primo giudice avrebbe errato nell’invocare l’apprezzamento tecnico-discrezionale che caratterizza le attività delle Commissioni di concorso, in quanto il ricorrente avrebbe dimostrato la sussistenza di plurimi profili di irragionevolezza tecnica sia nei giudizi, sia nelle attribuzioni dei punteggi, attinenti in particolare:
A) alla violazione da parte della Commissione valutatrice della regola dell’attribuzione di un massimo di n. 45 punti per la sottocategoria n. 1 (“Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, compresa l’eventuale tesi di dottorato”), che la medesima Commissione si era data nel verbale n. 1 del -OMISSIS-;
B) all’attribuzione al-OMISSIS-, di n. 5 punti (il massimo) per il Diploma di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica, vale a dire del medesimo punteggio attribuito al dott. -OMISSIS-, il quale, però, oltre a possedere la stessa Specializzazione del predetto vincitore, ha anche conseguito un Dottorato di Ricerca e dunque vanterebbe il doppio dei titoli dell’altro candidato;
C) all’attribuzione al predetto vincitore di n. 3 punti per la sottocategoria n. 4 (“Documentata attività in campo clinico”) poiché in realtà lo stesso non potrebbe vantare una frequentazione clinica dal 1997 (come da lui dichiarato), essendosi laureato nel 2002 e non avendo ottenuto autorizzazioni all’attività clinico-assistenziale, tantomeno come “medico frequentatore”;
D) al conteggio per il-OMISSIS- dell’attività di relatore a congressi internazionali per ben due volte, una delle quali, relativa alla sottocategoria n. 9, in modo erroneo, poiché detta sottocategoria sarebbe riservata alla valutazione dei soli premi;
E) all’ingiusta penalizzazione patita dal dott. -OMISSIS- per la produzione, tra le pubblicazioni, della tesi di dottorato, poiché la Commissione avrebbe equiparato detta tesi, frutto di un percorso triennale di lavoro connotato da elevate tecnicità, a una pubblicazione su rivista nazionale, con attribuzione ad ambedue dell’irrisorio punteggio tra 0,5 e 1, mentre alle pubblicazioni su riviste internazionali è stato attribuito il ben più alto punteggio da 1 a 3;
F) alle difformità di giudizio che sussisterebbero per i punteggi delle pubblicazioni scientifiche, in quanto: 1) solo il dott. -OMISSIS-, e non il-OMISSIS-, avrebbe indicato il contributo da lui fornito in ogni lavoro scientifico; 2) la Commissione, per i lavori in cui i candidati non comparivano come primo o secondo autore, avrebbe considerato quasi sempre rilevante l’apporto del-OMISSIS- e per lo più limitato quello dell’appellante, in modo del tutto arbitrario e senza fornire motivazioni su tale scelta.
In ragione di quanto argomentato, l’appellante sostiene che se i punteggi per la valutazione dei titoli fossero stati attribuiti correttamente, egli avrebbe ottenuto punti 21 su 40, il dott. -OMISSIS- 19 su 40 e il-OMISSIS- 15 su 40. Sommando a tali punteggi quelli per la produzione scientifica (pari a n. 45 punti per i tre candidati), egli sarebbe risultato primo in graduatoria con n. 66 punti, dinanzi al dott. -OMISSIS- (64), mentre il-OMISSIS- si sarebbe classificato al terzo posto con n. 60 punti.
Le suesposte doglianze non sono suscettibili di positivo apprezzamento.
Per quanto riguarda la doglianza riportata al punto A), il dott. -OMISSIS- lamenta che la Commissione, sebbene per le pubblicazioni fosse stato previsto il tetto massimo di n. 45 punti, abbia assegnato n. 47 punti al-OMISSIS- e n. 48 punti al dott. -OMISSIS-. Orbene, riportando il punteggio di questi candidati al tetto massimo di n. 45 punti, il dott. -OMISSIS- scenderebbe nel punteggio totale da 67 a 64, mentre il-OMISSIS- scenderebbe da 69 a 67, cosicché l’appellante principale, con il punteggio complessivo di 65, scavalcherebbe il dott. -OMISSIS- e in effetti si collocherebbe al primo posto, vista l’esclusione del-OMISSIS- dalla procedura.
È però evidente che la doglianza in esame muove da un presupposto fallace, quello dell’esclusione del-OMISSIS- dalla procedura: quest’ultimo, una volta rimosso tale erroneo presupposto, resta al primo posto in graduatoria pur accedendo alla tesi dell’appellante e quindi scendendo nel punteggio complessivo da 69 a 67, con una decurtazione di due punti. Ne segue che la doglianza non soddisfa la c.d. prova di resistenza, poiché, pur se fosse accolta, non procurerebbe all’appellante il bene della vista anelato e cioè il primo posto nella graduatoria (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, 17 aprile 2023, n. 3840; Sez. VI, 9 gennaio 2023, n. 219; id., 25 febbraio 2022, n. 1350; Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5837; Sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569; Sez. IV, 2 settembre 2011, n. 4963).
Già l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2022 aveva osservato che “relativamente all’erronea attribuzione di punteggi superiori al massimo previsto per le pubblicazioni, non sembra che tale erroneità sia suscettibile di determinare una concreta incidenza sugli esiti della procedura”.
La doglianza di cui al punto B) è infondata, atteso che il dott. -OMISSIS- ha comunque ottenuto, per la sottocategoria n. 1), il punteggio massimo previsto e non può pretendere che i punteggi attribuiti agli altri candidati siano decurtati in ragione del fatto che egli ha conseguito, in aggiunta al Diploma di Specializzazione, anche il Dottorato di Ricerca.
Nel caso del-OMISSIS-, poi, la pretesa si rivela palesemente priva di fondamento, giacché il verbale della Commissione n. 1 del -OMISSIS- ha stabilito che il punteggio per il titolo (Dottorato di Ricerca o Diploma di Specializzazione) fosse assegnato “tenendo conto della congruenza con il settore scientifico-disciplinare messo a concorso”: pertanto, il punteggio massimo assegnato al-OMISSIS- si spiega del tutto ragionevolmente con il fatto che il suo Diploma di Specializzazione è – come già visto – pienamente congruente con il S.S.D. MED/28.
La doglianza indicata al punto C) è confutata dalla documentazione prodotta dall’appellato, da cui si evince che a quest’ultimo è stato richiesto dall’Università, con nota dell’-OMISSIS-, di integrare la domanda di partecipazione con la produzione di documentazione attestante lo svolgimento delle seguenti attività: I) collaborazione all’attività didattica e di ricerca con il reparto di Protesi Dentaria presso l’Unità operativa complessa di Odontostomatologia dell’Università di -OMISSIS-dal –OMISSIS- all’-OMISSIS-; II) partecipazione alla didattica e tutoraggio per l’insegnamento di Patologia Speciale Odontostomatologica e Clinica Odontostomatologica dal -OMISSIS- al -OMISSIS-; III) partecipazione alla didattica per l’insegnamento di Malattie Odontostomatologiche del corso di [#OMISSIS#] in Medicina e Chirurgia presso l’Università di -OMISSIS-dal -OMISSIS- al -OMISSIS-; IV) medico frequentatore presso l’Unità operativa di Odontoiatria.
Il candidato ha riscontrato la richiesta con missiva dell’-OMISSIS-, allegando la documentazione richiestagli e in particolare producendo attestazioni e certificazioni dell’attività svolta rilasciategli dai docenti responsabili delle strutture pubbliche con cui ha collaborato, che devono ritenersi assistite da pubblica fede e quindi facenti prova fino a querela di falso (cfr. C.d.S., Sez. III, 11 novembre 2020, n. 6933; id., 5 giugno 2019, n. 3776; id. 18 ottobre 2018, n. 5970; Sez. V, 6 giugno 2016, n. 2357; Sez. IV, 15 dicembre 2014, n. 6157) la quale, però, non risulta proposta; né l’appellante ha formulato richiesta di termine per proporla.
Priva di pregio è la doglianza di cui al punto D), avendo il-OMISSIS- elencato a pag. 8 del suo curriculum i premi conseguiti, in relazione ai quali si giustifica, perciò, l’attribuzione di n. 1,2 punti per la sottocategoria n. 9 (“Premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, in base alla congruenza con il settore scientifico-disciplinare o con l’attività di ricerca prevista dal bando”).
Da ultimo, le doglianze riportate ai punti E) ed F) sono inammissibili, poiché impingono chiaramente nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione, il cui esame è precluso a questo giudice amministrativo (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, 1° marzo 2022, n. 1452; Sez. II, 14 giugno 2021, n. 4562; Sez. IV, 7 giugno 2021, n. 4332; id., 4 marzo 2021, n. 1846; Sez. VI, 20 giugno 2012, n. 3592; Sez. V, 11 maggio 2009, n. 2880; id., 11 luglio 2008, n. 3480).
In conclusione, l’appello principale è infondato in relazione al primo, al secondo e a parte del terzo motivo con esso dedotto e va dichiarato inammissibile in relazione alla restante parte del terzo motivo (v. doglianze E) ed F)). Ne consegue che gli appelli incidentali del-OMISSIS- e del dott. -OMISSIS- devono essere dichiarati ambedue improcedibili.
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del grado di appello del giudizio, attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, in parte respinge e in parte dichiara inammissibile l’appello principale e dichiara improcedibili gli appelli incidentali.
Compensa le spese del grado di appello del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l’identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024, con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 7 maggio 2024