TAR Sicilia (Catania), Sez. I, 10 maggio 2024, n. 1747

Illegittima l'operazione di normalizzazione non contemplata né dal regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia né dalla lex specialis

Data Documento: 2024-05-10
Autorità Emanante: TAR Sicilia (Catania)
Area: Giurisprudenza
Massima

Risulta ilegittima l’operazione di normalizzazione non contemplata né dal regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia né dalla lex specialis.

Contenuto sentenza

01747/2024 REG.PROV.COLL.

01152/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1152 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC OMISSIS;

contro

Università degli Studi di -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS- presso i cui uffici domicilia in -OMISSIS- via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC OMISSIS;

-OMISSIS–OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensione,

– del Decreto Rettorale del-OMISSIS- con il quale è stata decretata quale destinataria dell’eventuale chiamata della procedura avviata ex art. 18, comma 1 della L. 240/2010 per un posto di professore di I fascia, S.C. -OMISSIS- -OMISSIS-, SSD -OMISSIS- “-OMISSIS-” la prof.ssa -OMISSIS-;

– del Decreto Rettorale del -OMISSIS-, con il quale, tra le altre, è stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura bandita ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010, per la chiamata ad un posto di professore di prima fascia, S.C -OMISSIS- -OMISSIS-, SSD -OMISSIS- “-OMISSIS-”;

– del verbale -OMISSIS- di individuazione dei criteri dell’-OMISSIS-; del verbale-OMISSIS-di valutazione dei candidati del -OMISSIS-, del verbale conclusivo e della relazione finale del -OMISSIS-, a seguito dei quali è stata individuata quale candidata destinataria dell’eventuale chiamata a professore di I fascia la prof.ssa -OMISSIS-;

– della deliberazione del -OMISSIS- dell’-OMISSIS- del -OMISSIS- con la quale, all’esito della procedura concorsuale, si è proceduto alla chiamata della prof.ssa -OMISSIS- nei ruoli di professore di prima fascia per il S.C. -OMISSIS- S.S.D. -OMISSIS-;

– della nota di riscontro Rettorale prot. -OMISSIS–OMISSIS-;

– ove occorra, e nei limiti dell’interesse, del Regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia, approvato con D.R.-OMISSIS-;

– della deliberazione del Consiglio di -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale sono stati individuati i componenti designati ed i nominativi dei docenti da inserire nella lista dei sorteggiabili per la costituzione della commissione giudicatrice, nonché dell’esito del sorteggio effettuato dalla “Commissione per i sorteggi” nella seduta del -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università-OMISSIS- e della prof.ssa -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato (ovvero spedito per la notifica) in data 29 maggio 2023 e depositato in data 21 giugno 2023 il deducente ha rappresentato quanto segue.

In data -OMISSIS- l’Università-OMISSIS- ha indetto, tra le altre, una procedura selettiva per la chiamata di professore di I fascia ex art. 18, comma 1, L. 240/2010, per il S.C. -OMISSIS- -OMISSIS- e moderno, SSD -OMISSIS- “-OMISSIS-”, alla quale ha partecipato, tra gli altri, anche il ricorrente.

Scaduti i termini per la presentazione delle domande, l’Università degli Studi di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 7 del regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia, ha avviato la procedura d’interpello tra tutti i professori ordinari del SSD -OMISSIS-, al fine di acquisire le disponibilità per la composizione della commissione di valutazione, all’esito della quale – preso atto delle disponibilità manifestate e della lista dei docenti utilmente presenti nella lista ASN – il Dipartimento “in considerazione dell’esigenza di assicurare una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione ammnistrativa, su indicazione del decano del settore scientifico disciplinare della procedura in oggetto”, ha selezionato i componenti della lista dei candidati commissari da sottoporre a sorteggio, individuando al contempo quale membro interno il prof. -OMISSIS-.

All’esito del sorteggio sono stati estratti i proff.ri -OMISSIS- -OMISSIS- e-OMISSIS–OMISSIS-; pertanto, con D.R. prot. n. -OMISSIS- è stata nominata la commissione giudicatrice per la procedura di chiamata per cui è causa, composta dai docenti estratti e dal membro designato dal Dipartimento.

La commissione si è insediata l’-OMISSIS- e, dopo aver reso le dichiarazioni di [#OMISSIS#] sulla insussistenza di cause di incompatibilità, quanto alla predeterminazione dei criteri di valutazione ha dichiarato che si sarebbe attenuta a quanto stabilito nel regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia; poi, in ossequio all’art. 11 del citato regolamento e agli artt. 2 e 6 del bando, ha individuato le modalità di svolgimento della selezione stabilendo che si sarebbe proceduto alla valutazione di ciascun candidato sulla base dei criteri predeterminati ed alla valutazione comparativa tra di essi sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica.

La commissione ha ripercorso i criteri individuati dal bando, senza formulare alcuna ulteriore specificazione rispetto a quanto non emergesse già dal regolamento, e non ha operato alcuna graduazione tra i parametri di valutazione comparativa, né per ciascuno dei tre ambiti di valutazione è stato assegnato un punteggio o peso.

Definiti i criteri di valutazione collegiale, la commissione giudicatrice si è riunita per procedere alla valutazione dell’attività didattica, dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni di ciascun candidato, esprimendo su ciascuno di essi il giudizio individuale e collegiale.

La successiva discussione collegiale è avvenuta, dunque, “attraverso la comparazione dei giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato all’esito” della precedente valutazione.

Conclusa la valutazione comparativa la commissione, all’unanimità, ha individuato quale candidata destinataria dell’eventuale chiamata la prof.ssa -OMISSIS-.

All’uopo, la commissione ha redatto la relazione finale contenente l’esito della valutazione, trasmessa all’Amministrazione il -OMISSIS-; gli atti della procedura sono stati, quindi, approvati con decreto rettorale del-OMISSIS- e pubblicati sull’albo online dell’Ateneo, ad eccezione del verbale-OMISSIS-contenente i giudizi espressi sui candidati, al quale il deducente ha avuto accesso a seguito di istanza soddisfatta in data -OMISSIS-.

Il ricorrente, preso atto dell’esito della procedura, in data -OMISSIS- ha invitato l’Ateneo a rivedere le proprie determinazioni; l’istanza è stata riscontrata dal Rettore con nota prot. -OMISSIS–OMISSIS-, evidenziando la riserva di valutazione al giudizio della commissione e la natura meramente formale del controllo effettuato in sede di approvazione degli atti.

Con deliberazione del -OMISSIS- il Consiglio di -OMISSIS-, preso atto dell’esito della procedura, ha disposto la chiamata della prof.ssa -OMISSIS- quale professore di I fascia, con immissione nel nuovo ruolo a decorrere dall’-OMISSIS-(data indicata nella nota del Rettore del -OMISSIS-).

Il prof. -OMISSIS- ha quindi proposto il ricorso in epigrafe, contestando gli esiti della procedura concorsuale, nonché tutti gli atti ad esso prodromici.

1.1. Si è costituita in giudizio l’Università-OMISSIS- chiedendo, previa valutazione di inammissibilità dell’istanza cautelare, di rigettare il ricorso.

Si è altresì costituita in giudizio la parte controinteressata, prof.ssa -OMISSIS-, chiedendo di respingere la formulata domanda di sospensione e, nel merito, il ricorso siccome infondato.

1.2. Alla camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, ai fini della fissazione a breve del merito della causa; le altre parti non si sono opposte.

Il Presidente si è dunque riservato di fissare la trattazione della causa nel merito.

1.3. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione la parte ricorrente ha depositato documenti, memoria e replica; le parti resistente e controinteressata hanno depositato memoria.

1.4. All’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024, in considerazione delle ragioni rappresentate nell’istanza depositata in data 8 gennaio 2024 dal difensore della parte controinteressata, la trattazione del ricorso è stata rinviata alla pubblica udienza del giorno 14 febbraio 2024.

1.5. All’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio rileva, in via preliminare, che la parte ricorrente ha espressamente articolato (cfr. pag. 46 dell’atto introduttivo del giudizio) istanza per il superamento dei limiti dimensionali del ricorso fondata sulla circostanza che l’esito della procedura concorsuale trova il suo momento genetico nel verbale-OMISSIS-di valutazione dei candidati, che consta di oltre 40 pagine ed è – nella prospettazione difensiva di parte – ricco di imprecisioni ed omissioni essenziali ai fini della decisione.

Pertanto, la parte ricorrente, al fine precipuo di fare valere le proprie ragioni, ha rappresentato di non aver potuto contenere il ricorso nei limiti di battute previsti e per tale ragione ha chiesto di essere autorizzata allo sforamento, con riserva di sintesi in caso di rigetto.

L’istanza deve essere disattesa.

L’art. 13-ter, comma 5, dell’allegato II – norme di attuazione al cod. proc. amm., dispone che “Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”.

E’ stato affermato dalla giurisprudenza che il superamento dei limiti dimensionali è questione di [#OMISSIS#] afferente all’ordine pubblico processuale, stabilito in funzione dell’interesse pubblico all’ordinato, efficiente e celere svolgimento dei giudizi, ed è rilevabile d’ufficio a prescindere da eccezioni di parte; il rigoroso rispetto dei limiti dimensionali costituisce attuazione del fondamentale principio di sinteticità (art. 3 cod. proc. amm.), a sua volta ispirato ai canoni di economia processuale e celerità (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 5 gennaio 2024, n. 219).

Premesso quanto sopra, il d.P.C.S. 22 dicembre 2016, -OMISSIS-67 consente deroghe ai limiti dimensionali, subordinate alla richiesta di una autorizzazione “preventiva”, ossia anteriore alla notificazione del ricorso (art. 6), autorizzazione che può essere espressa ovvero formarsi per silentium decorso un breve lasso temporale dalla richiesta (tre giorni); è eccezionalmente consentita una autorizzazione “successiva” – ossia dopo la notifica del ricorso – per “gravi e giustificati motivi” (art. 7).

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per accogliere l’istanza postuma avanzata dal deducente, atteso che non è stata fornita la prova dell’impossibilità di chiedere l’autorizzazione preventiva.

Ed invero, “i gravi e giustificati motivi che, ai sensi dell’articolo 7 del d.P.C.S. 22 dicembre 2016, -OMISSIS-67, consentono al giudice di autorizzare ex post il superamento dei limiti dimensionali devono riferirsi anche alle ragioni per cui l’autorizzazione non è stata chiesta in via preventiva” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 22 maggio 2023, n. 350 ed ivi precedenti giurisprudenziali) e, nell’istanza rivolta al Collegio, non viene indicata alcuna ragione che avrebbe reso impossibile (o solo gravoso) chiedere l’autorizzazione preventiva.

Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. cit. Cons. Stato, sez. V, 5 gennaio 2024, n. 219), il Collegio non può esaminare le parti di ricorso che si collocano dopo i 70.000 caratteri calcolati secondo il cit. d.P.C.S. -OMISSIS-67 del 22 dicembre 2016: nella fattispecie in esame la “parte eccedentaria” si identifica in quella parte del ricorso che si sviluppa dal punto “c.4.4.” di pag. 44 fino a pag. 46 (e cioè dopo il superamento dei 70.000 caratteri calcolati alla stregua del d.P.C.S. -OMISSIS-67 del 22 dicembre 2016 e con salvezza delle parti escluse dai limiti dimensionali ai sensi del cit. d.P.C.S. -OMISSIS-67 del 22 dicembre 2016).

In conclusione, il rigetto dell’istanza postuma vale a compromettere esclusivamente la disamina della parte eccedente il numero ordinario di caratteri consentiti ai sensi del d.P.C.S. -OMISSIS-67 del 22 dicembre 2016 (cfr., più di recente, Cons. Stato, sez. III, 3 gennaio 2024, -OMISSIS-20).

2. Con il primo motivo di ricorso sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento per la disciplina di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia dell’Università-OMISSIS-. Violazione e falsa applicazione delle Linee guida per la formazione della commissione per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 CEDU. Eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza manifesta, della violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, difetto di motivazione.

La parte ricorrente, in sintesi, dopo aver richiamato l’art. 5 del bando di concorso, l’art. 7 del regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia e l’art. 2 delle Linee guida d’Ateneo, ha osservato che il-OMISSIS- nella seduta del -OMISSIS-ha proceduto alla designazione del membro interno e a selezionare una lista di docenti per il successivo sorteggio.

Il membro designato all’unanimità dal Consiglio è stato il decano del settore scientifico disciplinare prof. -OMISSIS-; successivamente il Dipartimento è stato chiamato ad individuare la lista dei docenti per il sorteggio sulla base di una rosa di nominativi di aspiranti commissari ASN predisposta dagli uffici ed integrata da coloro i quali avevano dato la disponibilità su interpello rivolto ai professori di I fascia in servizio presso altri Atenei anche non ricompresi nella lista degli aspiranti commissari ASN.

A dare la propria disponibilità, pur non essendo ricompresi nella lista ASN, sono stati i proff.ri -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-; il Dipartimento, “in considerazione dell’esigenza di assicurare una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, su indicazione del decano del settore scientifico disciplinare della procedura in oggetto, seleziona sulla base della rosa dei nominativi fornita dagli uffici dell’area competente, la lista composta dai seguenti nominativi da sottoporre alla commissione sorteggi d’Ateneo”, proff.ri: -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-.

Per l’esponente, il Dipartimento, quindi, su indicazione del prof. -OMISSIS-, appena nominato quale membro designato della commissione, ha individuato i sei nomi di potenziali commissari da sottoporre a sorteggio: tutti coloro i quali avevano dato la propria disponibilità a fare parte della commissione ed ulteriori due docenti ricompresi nella lista ASN ed “indicati” dal prof. -OMISSIS-.

Per il deducente, dunque, la nomina della commissione, nei modi e nei termini di cui sopra, si pone in contrasto la disciplina pertinente, chiara nel definire la designazione come una scelta del Dipartimento, mentre, nel caso di specie essa è stata preceduta da una indicazione fornita da un componente della medesima commissione, divenendo in sostanza una ratifica dell’indicazione ricevuta, con una motivazione apodittica che impedisce di comprendere quali siano state le ragioni che abbiano condotto l’Amministrazione ad acquietarsi all’indicazione ricevuta dal docente, appena nominato membro di quella stessa commissione.

Sotto un differente profilo, osserva la parte ricorrente, l’indicazione effettuata dal Dipartimento su indicazione del prof. -OMISSIS- si palesa in contrasto con le regole sul conflitto d’interesse e con il principio di imparzialità atteso che i membri designati su indicazione del predetto prof. -OMISSIS- e quest’ultimo, nel torno di un paio di anni, hanno visto incrociarsi le proprie posizioni di commissari in numerose (tutte) le procedure di selezione inerenti al S.C. 12/h2 – SSD -OMISSIS-, bandite dagli Atenei di appartenenza, oltre ad aver fatto parte della commissione per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per il biennio 2018/2020 (conferendo in tale veste l’abilitazione anche alla parte controinteressata); segnatamente, alle pagg. 9 e ss. dell’atto introduttivo del giudizio il deducente ha richiamato, partitamente, i suddetti “incroci”.

Per l’esponente, in conclusione, tutti i nomi proposti dal prof. -OMISSIS- erano docenti che avevano già giudicato positivamente in altre procedure concorsuali la prof.ssa -OMISSIS-, poi vincitrice della procedura de qua; risulta, altresì, che, a fronte di sedici commissari potenzialmente individuabili ai fini del sorteggio, su indicazione di un membro stesso della commissione, si è determinato nel senso di individuare gli unici sei commissari che hanno nel tempo cementato il loro rapporto concorsuale.

2.1. Il motivo è infondato e ciò consente al Collegio di prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle eccezioni in [#OMISSIS#] frapposte dall’Università resistente e dalla parte controinteressata (che hanno altresì contrastato, nel merito, il motivo in esame).

2.1.1. In primo luogo, occorre osservare che dal verbale del -OMISSIS- (riunione del 16 novembre 2022) emerge (cfr. pagg. 31-32), sul piano diacronico, che l’organo collegiale, nella composizione ristretta ai professori di prima fascia, dapprima ha approvato all’unanimità – previa selezione su “indicazione del settore scientifico disciplinare della procedura in oggetto” e “sulla base della rosa dei nominativi fornita dagli Uffici dell’Area competente” – la lista di sei nominativi da sottoporre alla Commissione sorteggi dell’Ateneo e, poi, ha indicato, quale componente direttamente individuato dal Dipartimento, il prof. -OMISSIS-.

Non appare corretta, dunque, la ricostruzione operata dall’esponente secondo cui (pag. 8 del ricorso), il Dipartimento, su indicazione del prof. -OMISSIS-, “appena nominato quale membro designato della commissione”, ha individuato i nominativi dei potenziali commissari da sottoporre a sorteggio.

Inoltre, è priva di base la tesi del deducente (pagg. 8-9 del ricorso) secondo cui la scelta in questione, che è propria del Dipartimento, è stata preceduta da una indicazione fornita da un componente della medesima commissione “divenendo in sostanza una ratifica dell’indicazione ricevuta”, in quanto, da un lato, come già visto, il componente direttamente individuato dal Dipartimento è stato indicato solo dopo l’approvazione della detta lista e, soprattutto, dal verbale non si evincono elementi che consentono di affermare che la scelta de qua non sia stata, in definitiva, propria dell’organo collegiale.

2.1.2. Va poi osservato che l’impianto censorio della parte ricorrente non racchiude contestazioni riguardanti, in ipotesi, la carenza dei requisiti in capo ai componenti la commissione (né dei nominativi riportati nella lista dei sorteggiabili), rispetto ai quali, pertanto, non viene messa in dubbio la capacità, almeno in astratto, a comporre la commissione in questione.

2.1.3. Ciò chiarito, il Collegio rileva che i denunciati “incroci” dei commissari nelle diverse procedure di selezione inerenti il settore concorsuale/settore scientifico disciplinare di interesse nonché in relazione alla procedura di abilitazione scientifica della parte controinteressata non assumono rilevanza in quanto si sostanziano in rilievi non fondati su prove specifiche.

Le articolate censure in parte qua riposano su argomentazioni di tipo congetturale, non risultando corroborate da alcun supporto dimostrativo della incidenza sulle successive valutazioni e, in definitiva, sull’esito della procedura concorsuale in questione, né quanto al contestato “cementarsi del rapporto concorsuale” fra i commissari, né in ordine alla doglianza legata alla favorevole valutazione della candidata prof.ssa -OMISSIS- in pregresse procedure abilitative o concorsuali.

In conclusione, sul punto, per quanto quella sul conflitto di interessi (che si correla al principio generale dell’imparzialità) si sostanzi in una “normativa di pericolo”, che, come tale, opera anche dinanzi ad un semplice rischio di pregiudizio, e benché possano quindi assurgere a rilevanza anche situazioni di conflitto solo potenziali, è indubitabile, comunque, che l’ipotesi del conflitto d’interessi non possa essere predicata in via puramente astratta e congetturale, dovendo essere invece accertata in concreto sulla base di prove specifiche.

2.1.4. Peraltro, e conclusivamente sul punto, la parte ricorrente non ha neppure allegato l’esistenza di puntuali comunanze di interessi – ad es. di vita, di lavoro ovvero professionali, di natura economica et similia – fra uno o più componenti la commissione e la parte controinteressata di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che la valutazione della candidata non sia stata obiettiva e genuina, ma condizionata da siffatte cointeressenze.

3. Con il secondo motivo di ricorso sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del bando di concorso, degli artt. 3 e 4 del regolamento per la disciplina di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia dell’Università-OMISSIS-. Violazione del principio di trasparenza ed imparzialità. Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria, della violazione dell’autovincolo. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione.

La parte ricorrente, in sintesi, dopo aver richiamato le previsioni del bando di concorso con riferimento alla procedura d’interesse, nonché il contenuto del verbale -OMISSIS- della commissione circa lo svolgimento della procedura, ha evidenziato che il detto organo collegiale si è limitato a ripercorrere i criteri di valutazione previsti dal regolamento per ciascuno dei profili oggetto di valutazione salvo poi omettere la loro applicazione in sede di valutazione dei candidati e di comparazione tra di essi.

Lamenta il deducente che la commissione, nelle oltre quaranta pagine di verbale, si è limitata alla mera descrizione dell’attività didattica, di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche senza mai operare una valutazione puntuale sulla scorta dei criteri predeterminati, piuttosto inserendo sporadici e disorganici giudizi di valore tesi a sminuire e censurare la posizione del ricorrente e ad esaltare, di converso, la posizione della candidata vincitrice; il tutto, lamenta l’esponente, omettendo di utilizzare i criteri predeterminati quanto alla valutazione dell’attività didattica e scientifica ed operando un uso “parziale” e particolare di essi nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche.

(1) Quanto all’attività didattica e di didattica integrativa, il deducente, in sintesi, ha lamentato che la commissione, sia nei giudizi individuali sia nel giudizio collegiale, si è limitata ad elencare – in modo sommario e generico – l’attività didattica svolta in oltre vent’anni dallo stesso ricorrente, senza operare alcuna valutazione su di essa né quantitativa né qualitativa e così, parimenti, operando una mera ricognizione dell’attività didattica integrativa; il ricorrente lamenta, inoltre, l’omessa valutazione quantitativa e qualitativa dell’attività didattica e di didattica integrativa anche con riferimento alle altre due partecipanti alla procedura, le prof.sse -OMISSIS- e-OMISSIS-.

Evidenzia l’esponente che la “valutazione” espressa (rectius, non espressa) dalla commissione sul punto oltre a rieditare il vizio genetico già denunciato (omessa valutazione sulla base dei criteri predeterminati), manifesta il chiaro intento di dequotare quei profili, che sulla scorta dei criteri definiti nel regolamento e nel verbale -OMISSIS- avrebbero visto prevalere lo stesso ricorrente, valorizzando, per converso, anche attraverso travisamenti dei fatti ed omissioni, la posizione della candidata dichiarata vincitrice della selezione.

Ed invero, contesta il deducente, l’attività della prof.ssa -OMISSIS- non viene valutata né per entità, né per qualità; viene però più volte segnalata la sua continuità dalla data di immissione in ruolo sino ad oggi; invece, alla prof.ssa-OMISSIS- si “rimprovera” una pausa nell’a.a. 2018/2019; tuttavia, argomenta l’esponente, la medesima osservazione avrebbe potuto svolgersi con riferimento alla posizione della prof.ssa -OMISSIS-, la quale non dichiara alcuna titolarità d’insegnamento per gli a.a. 2013/2014 e 2014/2015.

Inoltre, per il ricorrente, l’omessa valutazione dell’attività didattica sulla base dei parametri predeterminati in sede di verbale -OMISSIS- dalla commissione si rivela funzionale ad una ulteriore violazione dell’autovincolo costituitosi con il predetto verbale – effettuare una valutazione comparativa tra i candidati “sulla base dell’attività didattica dei candidati” in base ai criteri predeterminati – mentre, per converso, nella valutazione comparativa, la commissione, dopo aver ricopiato i criteri dal verbale -OMISSIS- (senza effettuare alcun riferimento alle posizioni dei singoli), afferma che “Considerata la diversa anzianità di ruolo dei tre candidati la commissione non rileva differenze significative tra loro”.

Lamenta l’esponente che la commissione ha, pertanto, applicato un criterio, quello della c.d. normalizzazione, non predeterminato, ma creato nel corso delle operazioni di valutazione, dopo aver avuto contezza dell’identità dei candidati.

Peraltro, lamenta l’esponente: la continuità è sempre presente nella posizione dello stesso deducente, diversamente da quanto accade con riferimento alla posizione delle altre due concorrenti; quanto alla qualità, a prescindere dalla anzianità nel ruolo, avrebbe potuto e dovuto essere posta in comparazione tanto avuto riguardo alla tipologia di insegnamenti ricoperti, che per il ricorrente sono caratterizzanti (c.d. T.A.F. B) a differenza di quelli della prof.ssa -OMISSIS- spesso affini integrative o a scelta (c.d. T.A.F. C o D), tanto avuto riguardo alla valutazione positiva degli studenti, puntualmente dichiarata dal deducente e non dalle altre concorrenti.

Infine, osserva il ricorrente, la stessa affermazione della commissione per la quale “considerata la diversa anzianità in ruolo…non rileva differenze significative”, oltre ad essere illegittima per violazione del principio di predeterminazione dei criteri e dell’autovincolo è irragionevole oltre che frutto di travisamento dei fatti;

(2) Quanto all’attività di ricerca scientifica il ricorrente, in sintesi, dopo aver evidenziato che anche in questo caso il verbale -OMISSIS- si limita a ripercorrere le indicazioni contenute nel regolamento senza operare alcuna “pesatura” interna tra i differenti standard qualitativi indicati e dopo aver richiamato l’art. 4 del regolamento, e con esso il verbale -OMISSIS-, circa i singoli aspetti da considerare, ha lamentato che la tecnica utilizzata dalla commissione è quella descritta a proposito dell’attività didattica: tanto nei giudizi individuali che in quelli collegiali la commissione si è limitata ad elencare i titoli presi in considerazione (talvolta omettendone taluno nei giudizi collegiali a svantaggio del ricorrente) senza esprimere su di essi alcuna valutazione, né di ordine quantitativo né qualitativo, che possa essere utile in sede di comparazione.

Lamenta inoltre l’esponente che ancora una volta, attraverso l’uso del commento discorsivo, la commissione ha posto in evidenza elementi di presunto disvalore nel curriculum dello stesso ricorrente (pur non avendoli predeterminati) e di presunto valore con riferimento alla posizione della candidata.

In particolare, il deducente ha rivolto le proprie doglianze ai giudizi espressi quanto alla “organizzazione, direzione e coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca”, quanto alla “direzione di riviste”, al conseguimento di premi, alla “partecipazione in qualità di relatore a convegni nazionali ed internazionali” (riguardanti lo stesso deducente), nonché (quanto alla prof.ssa -OMISSIS-) in ordine ai giudizi in merito alla partecipazione a progetti di ricerca (valorizzando l’esperienza di ricerca svolta all’estero), alla voce organizzazione e partecipazione a convegni (valorizzando la connotazione internazionale ed il prestigio delle sedi), parametri – questi ultimi -, contesta l’esponente, non utilizzabili non solo perché mai posti ex ante, ma anche perché insuscettibili di tradursi in termini valutativi, mancando ogni riferimento ad elementi concreti ed obiettivi.

Per il deducente, inoltre, tanto l’elemento dell’esperienza di ricerca internazionale, tanto i sub criteri legati al prestigio della sede ed alla connotazione internazionale del convegno, individuati ex post, sono alla base della valutazione comparativa che ha visto prevalere la controinterssata con riferimento all’attività di ricerca scientifica, in violazione dell’autovincolo e delle regole di imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa.

Inoltre, per l’esponente, dalla lettura della valutazione comparativa contenuta nel verbale n. 2, la mera presa d’atto dei due premi internazionali vinti dal ricorrente non produce alcun effetto rispetto alla valutazione comparativa dell’attività scientifica, finendo per collocare, sui restanti criteri, tutti i candidati sullo stesso piano: nessuna rilevanza, dunque, viene riconosciuta alla quantità dei gruppi di ricerca, alle riviste dirette o ai convegni nei quali ciascun candidato è stato relatore.

Al contempo, lamenta il deducente, è stata determinante l’esperienza di ricerca svolta all’estero, ancorché il predetto criterio non sia stato predeterminato come standard valutativo della qualità della ricerca: quella svolta dal ricorrente nel 1990 e nel 1992 è, infatti, considerata “assai risalente” al cospetto di quella riferita dalla controinteressata, svoltasi tra il 1994 ed il 1995 (nella medesima sede e sotto la guida del medesimo docente); inoltre, osserva il ricorrente, a rilevare non è la natura internazionale dei convegni nei quali si è stati invitati a relazionare, ma le sedi extranazionali presso le quali sono state tenute le relazioni.

Ed ancora, osserva il deducente, quanto all’attività di docenza extra-nazionale, la commissione ha normalizzato i dati della produzione in modo approssimativo e non ha motivato sulle ragioni che rendono comparabili (trascurabili) le differenze che vedono lo stesso ricorrente prevalere del doppio rispetto alla controinteressata, che addirittura è posta in posizione di preminenza attraverso la valorizzazione di elementi inseriti in valutazione solo in sede di giudizio comparativo.

Osserva ancora il deducente che laddove si volesse attribuire rilievo agli elementi valorizzati dalla commissione in sede di valutazione comparativa, la lettura che di essi viene data si mostra del tutto distorta e fuorviante: e così i citati soggiorni all’estero; inoltre, per l’esponente non è dato comprendere da cosa la commissione abbia dedotto la solidità della collaborazione della controinteressata con l’Institute-OMISSIS-e quale rilievo assume nella sua attività scientifica; per il deducente, è sfornita di motivazione la ragione della prevalenza dell’attività convegnistica della controinteressata, ancorché questa sia discontinua nel tempo (buco di oltre 13 anni), quattro volte inferiore nel suo complesso a quella del deducente e dieci volte inferiore in ambito nazionale, non potendo valere a superare tale prevalenza numerica l’affermazione per la quale “le relazioni svolte su invito in sedi extranazionali sono significativamente differenti (soltanto 3 per il candidato Pace)”, frutto della valorizzazione non già della partecipazione a convegni internazionali, ma della partecipazione a convegni extra-nazionali svoltisi su terreno non italiano.

Infine, conclude l’esponente, sempre nell’ambito della valutazione dell’attività scientifica la commissione stima utile evidenziare l’attività didattica svolta all’estero dalla controinteressata (oltre quella svolta dal deducente), senza preoccuparsi di riferire in ordine all’incidenza di tale attività, appunto, didattica su quella scientifica in valutazione;

(3) Infine, quanto alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la parte ricorrente, in sintesi, dopo aver richiamato i criteri di valutazione previsti (precisando che la commissione non ha ritenuto di dover pesare le pubblicazioni attraverso un punteggio, né di dover pesare i singoli criteri individuati), ha argomentato che la disamina delle pubblicazioni quasi sempre si traduce nella mera descrizione del lavoro, omettendo la motivazione in ordine all’apprezzamento mentre altre volte si sostanzia in commenti tesi a mettere in evidenza elementi di presunto disvalore dello scritto, senza però esprimere mai valutazioni che tengano conto di tutti i criteri individuati nel verbale -OMISSIS- (ciò che rende impossibile la comprensione della valutazione espressa in ordine ai singoli criteri individuati e consente di appiattire le posizioni tra i vari candidati attraverso una omissione dell’attività di valutazione delle “singole pubblicazioni”).

Il ricorrente, inoltre, dopo aver richiamato il criterio secondo cui “la valutazione delle pubblicazioni scientifiche deve anche tenere conto della consistenza complessiva, dell’intensità e della continuità temporale” e dopo aver riportato i giudizi sulla posizione dello stesso e della controinteressata, ha lamentato, quanto alla continuità della produzione scientifica, che non sono state rilevate due interruzioni, rispettivamente tra il 2005 ed il 2009 e tra il 2014 ed il 2018, oltre 10 anni nella produzione scientifica della candidata controinteressata (mentre continua è la produzione dello stesso ricorrente dal 1990 sino ad oggi, il che non può essere privo di conseguenze, anche considerando che tra i due candidati la differenza d’età è di appena cinque anni ed è di appena quattro quella di conclusione del dottorato e di inizio dell’attività di ricerca).

Il ricorrente lamenta, inoltre, che nel riferire le pubblicazioni in rivista di fascia A), la commissione, quanto al medesimo deducente, ha individuato come di fascia A) solo otto pubblicazioni, escludendo sette edite dopo la creazione delle fasce di qualità della rivista da parte di ANVUR (prima del 2013), mentre per i lavori pubblicati su riviste di fascia A dalla controinterssata è stata tralasciata la data di pubblicazione.

L’esponente contesta, inoltre, che con riferimento alla quantità complessiva della produzione vengono esposti nel verbale n. 2, con toni di encomio, gli “orientamenti bibliografici”, ben 23 prodotti della controinteressata, che però si sostanziano in schede bibliografiche prive di valore scientifico per l’ANVUR.

Inoltre, lamenta l’esponente, in sede di valutazione comparativa la commissione, ripercorsi i criteri individuati in sede di verbale preliminare, afferma che “data la diversa anzianità di ruolo le differenze quantitative nella produzione scientifica dei tre candidati non sono apprezzabili. Registra per tutti i candidati analoghi intensità e continuità temporale”, pretendendo di normalizzare ex post il criterio della complessiva consistenza della produzione rapportandolo alla “diversa anzianità di ruolo”, in violazione del principio di predeterminazione dei criteri e di quello di imparzialità (per di più agganciando il criterio normalizzante agli anni di persistenza nei vari ruoli universitari; in particolare, secondo l’esponente, a fronte di soli quattro anni di differenza, la commissione ha ritenuto di normalizzare dati quantitativi enormemente differenti).

Inoltre, contesta il ricorrente, l’intento della commissione di screditare la produzione scientifica dello stesso è evidente nell’uso di termini come “ricognitivo”, “localistico”, “appare” e proprio dall’analisi delle critiche e delle lodi (rivolte alla produzione della controinteressata), così come da quella degli aggettivi utilizzati in comparazione ora con i dati obiettivi ed ora con le “risposte” espresse in contesti non competitivi dalla comunità accademica di riferimento, è possibile dimostrare come le scelte della commissione risultino sviate.

Per il deducente, un primo rilievo critico è costituito dai richiami alle c.d. autocopiature delle quali il ricorrente sarebbe responsabile; sennonché, osserva il deducente, la medesima meticolosità nella ricerca di parti presenti in più lavori non è utilizzata con riferimento ai lavori della controinteressata, nella cui produzione scientifica (di consistenza assai meno corposa) si riscontrano ipotesi di autocopiatura ben più evidenti e consistenti (anche in percentuale).

Una ulteriore critica singola, ma utilizzata in senso unidirezionale, lamenta il deducente, è quella legata alla lunghezza dei lavori: infatti la commissione ha rimproverato al deducente la produzione di lavori “brevi”, senza poi applicare il criterio dell’ampiezza dei contributi, con specifico e circostanziato riferimento al numero di pagine, nei giudizi individuali e collegiale sulla controinteressata.

Inoltre, l’esponente ha contestato alcune critiche mosse alla collocazione editoriale di talune opere (segnatamente: il secondo lavoro monografico dello stesso ricorrente; il lavoro monografico “Il -OMISSIS-”; le altre monografie in sede di concorso di prima fascia; le altre pubblicazioni e gli articoli).

Il Collegio, alla luce di quanto evidenziato supra, punto 1.1. in Diritto, omette di richiamare la parte “eccedentaria” del ricorso.

4. L’Università degli Studi resistente e la parte controinteressata hanno contrastato il secondo motivo di ricorso sopra richiamato.

5. Il secondo motivo di ricorso è fondato, nei sensi e nei limiti in appresso specificati.

5.1. In via preliminare occorre osservare che l’eccezione di inammissibilità frapposta dalla parte controinteressata – secondo cui sono inammissibili i profili della censura articolati dal deducente che pur criticando la valutazione della commissione non ha “a monte” ritenuto di formulare adeguata censura nell’ottica della illegittimità e/o mancanza di tali criteri – si rivela priva di base, avendo il ricorrente, nell’esplicazione del suo diritto di azione, constatato che la commissione si era limitata “a ripercorrere i criteri di valutazione previsti dal regolamento per ciascuno dei profili oggetto di valutazione”, lamentando poi che la stessa commissione aveva omesso “la loro applicazione in sede di valutazione dei candidati e di comparazione tra di essi” (cfr. pag. 13 del ricorso).

In definitiva, l’impianto censorio riposa nella contestata completa omissione dell’utilizzo dei “criteri predeterminati quanto alla valutazione dell’attività didattica e scientifica” e nell’“uso “parziale” e particolare di essi nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche” (cfr. sempre pag. 13 del ricorso).

Avendo il deducente contestato, in definitiva, la pretermissione (ovvero l’applicazione parziale e particolare) dei criteri fissati ex ante in sede di valutazione, lo stesso non era tenuto ad impugnare ovvero contestare l’illegittimità o la mancanza di siffatti criteri.

5.2. In termini generali, va premesso che per [#OMISSIS#] giurisprudenza le valutazioni della commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche; si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della P.A. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VII, 5 gennaio 2024, n. 223; Cons. Stato, sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7586; Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2023, n. 950).

5.3. Occorre osservare che la selezione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stato bandito il posto doveva avvenire “all’esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati” [e, per le discipline per le quali è prevista attività assistenziale, dell’esperienza professionale posseduta] (cfr. art. 6 del bando di concorso, decreto Rettorale -OMISSIS-, regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)).

Nel verbale -OMISSIS- del-OMISSIS-la commissione della procedura di selezione de qua ha specificato che oggetto di valutazione sarebbero state, per l’appunto:

– l’attività didattica e l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti;

– l’attività di ricerca scientifica;

– le pubblicazioni scientifiche.

La commissione non ha previsto alcuna differente incidenza (o “peso”) dei superiori aspetti (oggetto di valutazione) ai fini dell’esito finale della valutazione comparativa.

5.4. Ciò premesso, quanto al giudizio concernente l’attività didattica e l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, occorre rilevare che nel citato verbale -OMISSIS- del-OMISSIS-la commissione ha così stabilito (dopo aver premesso in generale che “La commissione dichiara che si atterrà a quanto stabilito dal “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)” dell’-OMISSIS-”):

– “Ai fini della valutazione dell’attività didattica, sono considerati l’entità, la continuità e la qualità dell’attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/corsi tenuti, con gli strumenti predisposti dall’Ateneo di appartenenza, e alla partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, in relazione al s.s.d. -OMISSIS- -OMISSIS-. Ai fini della valutazione dell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerati le attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti, in relazione al s.s.d. -OMISSIS- -OMISSIS-” (cfr. anche le corrispondenti previsioni racchiuse nell’art. 6 del bando di concorso, decreto Rettorale -OMISSIS- del -OMISSIS-, e nell’art. 3 del D.R. -OMISSIS-, regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)).

La commissione, nel verbale-OMISSIS–OMISSIS- -OMISSIS-, dopo i giudizi espressi dai singoli commissari sui candidati nonché dopo l’esternazione dei giudizi collegiali, ha così concluso sul punto: “Considerata la diversa anzianità di ruolo dei tre Candidati la Commissione non rileva differenze significative tra loro”.

Ritiene il Collegio che la valutazione espressa dalla commissione in parte qua sia inficiata dai vizi denunciati, nei termini di seguito precisati.

Ed invero, coglie innanzitutto nel segno la lamentata operazione di c.d. “normalizzazione” della valutazione in questione, avendo espressamente l’organo collegiale operato una valutazione dell’attività didattica e dell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti dei canditati tenendo conto della “diversa anzianità di ruolo” degli stessi; nondimeno, tale c.d. “normalizzazione” non era contemplata né dal regolamento, né dalla lex specialis né nel verbale -OMISSIS- del 1° -OMISSIS-.

Tale operazione ha finito, dunque, per determinare la modifica, dopo aver conosciuto i nominativi dei candidati, dei criteri in precedenza stabiliti che, appunto, non contemplavano la c.d. normalizzazione.

Ed invero, per [#OMISSIS#] orientamento giurisprudenziale, “la selezione dei candidati deve svolgersi sulla base di criteri valutativi predeterminati ed opportunamente pubblicizzati negli atti preparatori, i quali devono trovare puntuale attuazione nella fase di vera e propria valutazione dei concorrenti” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 26 ottobre 2020, n. 6524; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 19 dicembre 2022, n. 3663; T.A.R. Umbria, sez. I, 12 luglio 2021, n. 528).

E comunque, il richiamato esito valutativo, in disparte il contrasto con i criteri che in parte qua dovevano ispirare e sorreggere l’attività valutativa dell’organo collegiale, non fornisce adeguato supporto argomentativo al “livellamento” così predicato dalla commissione.

In altri termini, l’organo collegiale avrebbe dovuto specificare le ragioni della assenza di “differenze significative” (tenuto conto della detta c.d. normalizzazione), proprio perché non riferendosi più a valori per così dire “assoluti” – di chiara ed immediata evidenza – dovevano essere palesate le ragioni degli esiti del raffronto, tenuto conto della (differente, per “diversa anzianità di ruolo”) carriera dei candidati.

Ciò in quanto laddove i valori – fra i candidati – non appaiano significativamente differenziati, la scelta della commissione deve dare esaurientemente conto della avvenuta comparazione e degli esiti di questa.

In particolare, limitandosi alle sole posizioni del candidato ricorrente e della candidata controinteressata, non risultano dalla commissione motivati gli esiti della valutazione in parte qua, anche alla luce dei seguenti rilievi:

a) si rivelava necessario, quanto ai profili “quantitativi”, mettere in luce la titolarità degli insegnamenti rispetto agli anni accademici, sì da comprovare la postulata assenza di differenze significative;

b) nessuna particolare motivazione è stata esternata, sul piano “qualitativo”, per evidenziare (ai fini della concreta valutazione) gli insegnamenti, corsi o moduli in concreto curati dai candidati;

c) la “continuità” dell’attività didattica della prof.ssa -OMISSIS- è stata oggetto di puntale critica del deducente (segnatamente, quanto agli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015), senza che sia intervenuta contestazione specifica dalle altre parti (sul punto, “il principio di non contestazione, codificato dall’art. 115 c.p.c. e dall’art. 64, comma 2, c.p.a., implica che, nell’ambito del processo amministrativo, i fatti non contestati confluiscono nel concetto di prova, menzionato nel comma 1 del medesimo art. 64 c.p.a., con la conseguenza che una volta che la parte abbia adempiuto al suo onere di allegazione, la non contestazione fa assurgere a prova piena quanto dedotto dal ricorrente, senza che al riguardo al giudice sia consentito di fare ricorso ai suoi poteri acquisitivi per accertare quanto non oggetto di contestazione. La mancata contestazione, in particolare, esenta l’altra parte dal provare i fatti per i quali sarebbe gravata dall’onere della prova, dovendosi pertanto attribuire al comportamento non contestativo il valore di relevatio ab onere probandi”: cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 16 gennaio 2024, n. 9);

d) l’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, declinata dal solo candidato ricorrente, è stata di fatto tralasciata in sede di valutazione.

5.5. Quanto al giudizio concernente l’attività di ricerca scientifica, occorre premettere che nel più volte citato verbale -OMISSIS- del-OMISSIS-la commissione ha così stabilito:

– “Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti: organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione e la partecipazione a comitati editoriali di riviste, in relazione al s.s.d. -OMISSIS- -OMISSIS-; conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali o internazionali per attività di ricerca, in relazione al s.s.d. -OMISSIS- -OMISSIS-; partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di rilevanza nazionale o internazionale, in relazione ai s.s.d. -OMISSIS- -OMISSIS-” (cfr. anche le previsioni racchiuse nell’art. 6 del bando di concorso, decreto Rettorale -OMISSIS- del -OMISSIS-, e nell’art. 4 del D.R. -OMISSIS-, regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)).

Ciò premesso, alla luce del verbale-OMISSIS–OMISSIS- -OMISSIS-, mentre in relazione alla valutazione comparativa dei candidati quanto all’attività didattica e all’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti la commissione ha formulato espressamente un giudizio (cfr. supra), quanto all’attività di ricerca scientifica l’organo collegiale ha richiamato i titoli ed esperienze dei candidati senza giungere in modo espresso ad un giudizio comparativo, pur evidenziando il verbale (in misura prevalente, sebbene non esclusiva) i profili positivi o negativi delle esperienze maturate ovvero dei titoli spesi dai candidati in sede concorsuale.

Orbene, il giudizio in questione, come denuncia la parte ricorrente, si rivela parziale ed in alcuni punti non ragionevole; ed invero:

a) il verbale non lascia trasparire se il richiamo ai premi conseguiti dal deducente (gli altri candidati non hanno reso dichiarazioni in tal senso) abbia avuto un peso nella valutazione de qua;

b) non appare comprensibile la ragione della affermazione sul “carattere risalente” dell’esperienza di ricerca all’estero del ricorrente (1990 e 1992), tenuto conto che quella della parte controinteressata (nel 1994-1995) non appare così distante sul piano temporale;

c) nessuna particolare rilevanza sembra essere stata data ai titoli conseguiti dai candidati (significativamente differenti per ciascuno di essi): organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi; direzione o partecipazioni a comitati editoriali di riviste;

d) il giudizio in questione finisce per valorizzare in modo particolare alcuni profili presi in esame nella valutazione – rapporto istituzionale con le Istituzioni ospitanti; relazioni su invito in sedi extranazionali; collaborazioni con Istituzioni straniere; attività di docenza extranazionale – così perdendo di vista, tuttavia, la complessità dell’oggetto della valutazione. Per tale ragione il giudizio finisce per essere “parziale”, non lasciando trasparire il corredo motivazionale una valutazione esaustiva e, dunque, un “giudizio” completo sull’intero profilo dell’“attività di ricerca scientifica”.

Il Collegio rileva che è ben vero che nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie:

– non può pretendersi la formulazione di una motivazione analitica, titolo per titolo e pubblicazione per pubblicazione, essendo all’uopo sufficienti dei giudizi sintetici sui vari candidati che siano in grado di descrivere il complessivo profilo dello studioso, il suo grado di maturità, le sue principali o più ricorrenti tematiche di ricerca, la sua aderenza al profilo oggetto del bando (cfr., ex plurimis, TA.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 27 aprile 2023, n. 7237);

– il compito della commissione giudicatrice è accertare il grado di maturità scientifica dei candidati mediante una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica e didattica; tale valutazione non è necessariamente fondata sull’analitica disamina dei titoli stessi, sicché il giudizio finale della commissione non è il frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, i quali costituiscono linee-guida per la commissione, in sede di valutazione del livello qualitativo della produzione scientifica e dell’attività didattica del candidato; e tale livello qualitativo non va verificato sottoponendolo a separato raffronto con ciascuno dei parametri codificati, ma sulla base di una valutazione globale, nell’ambito della quale il richiamo al singolo criterio appare necessario solo se detta produzione risulti carente sotto lo specifico profilo da esso considerato (cfr., ex plurimis, T.A.R. Piemonte, sez. III, 23 febbraio 2024, -OMISSIS-90);

e tuttavia, i commissari, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, devono “giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 ottobre 2022, n. 8533; Cons. Stato, sez. VI, 17 maggio 2022, n. 3856; T.A.R. Liguria, sez. I, 18 dicembre 2023, n. 992; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21 novembre 2023, n. 3454), ciò che non è avvenuto nel caso in esame.

5.6. La fondatezza delle censure esaminate – riguardanti le valutazioni dei candidati quanto alla relativa attività didattica e attività didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché alla relativa attività di ricerca scientifica, anche in ragione di quanto di seguito disposto in riferimento al giudizio da compiere da diversa commissione – rendono superfluo l’esame delle censure articolate dal deducente quanto alle valutazioni espresse dalla commissione in merito alle pubblicazioni scientifiche, non potendo tali ultime valutazioni – ove in ipotesi infondato l’impianto censorio in parte qua – sorreggere da sole l’esito della procedura competitiva.

6. In conclusione, in accoglimento delle proposte domande, nei sensi e nei limiti precisati, va disposto l’annullamento degli atti avversati (esclusi solo: il decreto Rettorale del -OMISSIS-; il verbale -OMISSIS-; il regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia, approvato con D.R. -OMISSIS-).

L’Amministrazione universitaria resistente procederà ad una nuova valutazione a cura di una commissione in diversa composizione.

7. La complessità e la natura interpretativa delle questioni esaminate nonché gli interessi sottesi alla vicenda contenziosa giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti sopra precisati, e per l’effetto annulla gli atti impugnati (esclusi quelli indicati in motivazione).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-96, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, -OMISSIS-01, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private e tutte le persone menzionate.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Primo Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 10 maggio 2024