Deve essere annullata la delibera del consiglio di dipartimento che si pone in evidente e insuperabile contrasto sia con il giudizio del comitato hiring che con la disciplina interna di ateneo.
Cons. Stato, Sez. VII, 10 maggio 2024, n. 4254
Tenure track: l’annullamento della delibera del consiglio di dipartimento non comporta automaticamente la condanna dell’Ateneo alla chiamata del ricercatore
04254/2024 REG.PROV.COLL.
00534/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 534 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
contro
Università commerciale [#OMISSIS#] Bocconi, in persona del procuratore speciale indicato in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Bocca di Leone 78;
Consiglio di Dipartimento di studi giuridici “Angelo Sraffa” dell’Università commerciale [#OMISSIS#] Bocconi, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sede di Milano n. 2784/2023
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università Commerciale [#OMISSIS#] Bocconi;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 il consigliere OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS e OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicato in epigrafe, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale IUS/01 – Diritto Privato, agisce nel presente giudizio in qualità di ricercatore a tempo determinato presso l’Università Commerciale [#OMISSIS#] Bocconi contro la decisione del consiglio di dipartimento di studi giuridici dell’ateneo, assunta a maggioranza nella seduta del 5 dicembre 2022, di non proseguire la procedura di “tenure” per la sua chiamata nel ruolo dei professori associati, ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario).
2. All’esito di un «bilanciamento fra diversi aspetti», ricavati dagli atti della procedura – reportdel comitato hiring e lettere dei referees, acquisiti in conformità alla normativa interna d’ateneo – il diniego di progressione della carriera impugnato è stato motivato sulla base di «tre criticità relative alla ricerca del candidato», riferibili ad altrettante carenze sotto i seguenti profili: «originalità scientifica», «rilievo sul piano internazionale» e «approfondimento».
3. Contro il giudizio così formulato l’interessato ha dedotto plurime censure di legittimità, giudicate in primo grado in parte inammissibili, perché afferenti il merito amministrativo, e in parte infondate dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sede di Milano con la sentenza in epigrafe.
4. Le medesime censure, corredate da critiche nei confronti della decisione di primo grado, sono quindi riproposte a mezzo del presente appello, in resistenza del quale si è costituita l’Università Commerciale [#OMISSIS#] Bocconi.
5. Con l’appello si chiede non solo di annullare la delibera impugnata e per quanto di interesse gli atti presupposti, ma anche di ordinare all’ateneo resistente, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) e e), cod. proc. amm., di «procedere direttamente alla chiamata dell’odierno appellante nel ruolo dei professori associati ovvero, in subordine, procedere con le ulteriori fasi del procedimento volto alla chiamata(dell’appellante) nel ruolo dei professori associati».
DIRITTO
1. Con un primo ordine di censure nei confronti della statuizione di rigetto del ricorso si deduce l’erroneità della sentenza laddove questa ha attribuito al consiglio di dipartimento il ruolo di «decisore unico e incontestabile del procedimento di reclutamento a professore associato, dequotando il ruolo del Comitato Hiring», a scapito di quest’ultimo, che invece si assume essere l’«unico e solo organo tecnico, così come espressamente riconosciuto e qualificato dalle applicabili disposizioni universitarie, deputato alla valutazione e all’analisi della levatura scientifica e accademica dei candidati». L’errato inquadramento del rispettivo ruolo dei due organi accademici all’interno della procedura di nomina a professore associato sarebbe derivato da una non corretta interpretazione delle censure dedotte in ricorso, intese non già a negare in apice il potere del consiglio di dipartimento di valutazione degli apporti istruttori provenienti dal comitato hiringe dai referees, ma a criticarne l’esercizio in concreto, in presenza di un «valutazione positiva ed “eccellente”» del profilo accademico e scientifico del candidato, «resa sia nel Report Hiring(…) che nella maggioranza delle lettere dei referees». Si sottolinea a questo riguardo che per un verso il consiglio di dipartimento, nel trascendere la funzione ad essa assegnata dalla normativa interna di ateneo (linee guida Hiring, Tenure & Promotion, adottate dal consiglio di dipartimento di studi giuridici il 21 aprile 2016) di «“collettore dei giudizi” istruttori» e di «valutatore imparziale» dell’istruttoria, si sarebbe immotivatamente discostato dagli elementi acquisiti in quest’ultima fase; la sentenza di primo grado non si sarebbe per altro verso avveduta dell’insanabile contrasto della decisione finale rispetto ai giudizi precedentemente espressi dagli organi preposti alla valutazione del profilo accademico e scientifico dell’interessato.
2. Con un ulteriore ordine di censure si sostiene che la sentenza avrebbe errato nel ricondurre le contestazioni nei confronti del giudizio finale del consiglio di dipartimento in parte al merito amministrativo e per il resto inficiate da una non condivisibile [#OMISSIS#] riduttiva del potere decisionale del medesimo organo, la cui decisione di non dare seguito alla procedura di chiamata è stata nello specifico considerata legittimamente fondata sule «lettere dei referees ‘indipendenti’», ovvero non nominati da una lista presentata dal candidato, che la decisione di primo grado ha ritenuto «particolarmente pregnanti nel loro argomentare in modo univoco lo scarso impatto sul piano internazionale della produzione scientifica del ricorrente». In contrario si deduce che la motivazione a sostegno della decisione contestata sarebbe invece illegittimamente fondata su un non consentito bilanciamento delle risultanze valutative di tenore opposto, nell’ambito del quale non è stato considerato che «sia il report che la maggioranza delle lettere (sono) chiaramente favorevoli tout court al reclutamento del dott. OMISSIS a professore associato». Viene al riguardo ribadito che contrariamente a quanto affermato dalla sentenza di primo grado le censure dedotte si muovono entro i limiti del sindacato di legittimità esercitabile in sede giurisdizionale amministrativa, poiché dirette ad un giudizio conclusivo disallineato rispetto ai «dati fattuali e istruttori», e rispetto al quale la medesima sentenza ha integrato le relative ragioni, con il riferimento, non ricavabile dagli atti alla pretesa «maggiore importanza» delle «lettere dei referees ‘indipendenti’, ritenute particolarmente pregnanti nel loro argomentare in modo univoco lo scarso impatto sul piano internazionale della produzione scientifica del ricorrente». Peraltro, con specifico riferimento al profilo ora menzionato, si sottolinea che si sono espressi in termini di eccellenza sia il report del comitato hiring che le lettere di alcuni referees.
3. Sono poi riproposte le censure nei confronti dei criteri di valutazione applicati – originalità scientifica, internazionalità e capacità di approfondimento – enucleati sulla base delle sopra menzionate linee guida hiringelaborate a livello dipartimentale e delle politiche di gestione di facoltà (Faculty managment policy). Si sostiene che i menzionati criteri si porrebbero in violazione delle sovraordinate norme di legge (art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) e regolamentari dello stesso ateneo applicabili per la nomina a professore associato (Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento degli ASSISTANT PROFESSOR dell’Università Commerciale [#OMISSIS#] Bocconi; approvato con decreto rettorale n. 128 del 10 giugno 2011). Viene peraltro dedotto che in base agli stessi criteri applicati il ricorrente sarebbe comunque pienamente idoneo alla chiamata, come ancora una volta messo in rilievo dal comitato hiring nel più volte richiamato report relativo al ricorrente. Al medesimo riguardo la sentenza avrebbe errato nel ritenere applicabile alla procedura di chiamata il criterio della «eccellenza della ricerca», privo di base normativa e introdotto in epoca successiva alla costituzione del suo incarico di ricercatore, e che in ogni caso sarebbe stato anch’esso soddisfatto dal ricorrente.
4. Con il quarto motivo d’appello si contesta che nei confronti del ricorrente sia stato accertato un non elevato profilo scientifico internazionale, come invece statuito dalla sentenza. In contrario si sottolinea che in base alle più volte menzionate linee guida dipartimentali la valutazione del profilo in questione sarebbe di esclusiva competenza del comitato hiring, e non anche dei referees. Non si sarebbe inoltre considerato che il diritto privato è un settore «la cui natura poco si presta a profili di internazionalità»; e che in ogni caso i contributi in lingua inglese del ricorrente sono otto, di cui sei pubblicati in riviste di classe A; ed ancora che lo stesso comunque «ha svolto periodi di ricerca all’estero presso università prestigiose (Heidelberg, Hamburg, Oxford)» e i ivi discusso i relativi temi di ricerca, come peraltro rilevato dal comitato hiring; e infine che la chiamata in contestazione è comunque per la seconda fascia della docenza universitaria e non già per la prima.
5. Con un ulteriore motivo d’appello si deduce che quand’anche in sede valutativa siano emerse carenze con riguardo ai profili dell’originalità, dell’approfondimento e dell’internazionalità questi avrebbero dovuto essere ponderati con i «concorrenti profili, invece, ampiamente positivi (eccellenti) che emergono dal resto del materiale istruttorio». Il consiglio di dipartimento avrebbe quindi errato nel «dare prevalenza alle opinioni negative (tre su sette) espresse dai referee rispetto alle opinioni opposte» sulle altre quattro e sul rapporto del comitato hiring. Inoltre si deduce che in presenza di aspetti di incertezza del candidato nella ricerca scientifica si sarebbe dovuto valorizzare il profilo relativo all’attività di insegnamento e di servizio.
6. Viene ulteriormente dedotto che la sentenza avrebbe inoltre errato nel non essersi avveduta che gli incaricati del referaggio si sarebbero sovrapposti rispetto ad ambiti valutativi riservati al comitato hiring, unico deputato a formulare il giudizio sull’«impegno nella ricerca e la produzione scientifica del candidato», secondo i criteri fissati nel citato regolamento di ateneo sulla nomina a professore associato e nelle linee guida hiring.
7. Di seguito si censura ulteriormente la sentenza per avere considerato legittimo il giudizio finale malgrado la maggioranza delle lettere di referee siano positive (quattro su sette).
8. Viene poi ulteriormente ribadito che le valutazioni negative (della minoranza) degli incaricati del referaggio avrebbero ecceduto i limiti del loro margine di apprezzamento in base alla normativa d’ateneo, definito nel caso oggetto di controversia dall’art. 7.2 del menzionato regolamento d’ateneo concernente procedure di reclutamento dei professori associati, e nel caso di specie «circoscritto unicamente alla valutazione del candidato nella “comunità scientifica”».
9. Infine la sentenza viene censurata perché da essa emergerebbe una svalutazione del ruolo del comitato hiringnella procedura di chiamata.
10. Le censure così sintetizzate sono fondate nei termini che seguono.
11. Come sopra esposto, la decisione del consiglio di dipartimento di non dare seguito alla procedura di chiamata dell’odierno appellante nel ruolo dei professori associati è stata adottata in ragione di carenze dallo stesso evidenziate nell’attività di ricerca durante il suo incarico di ricercatore a tempo determinato, sotto i profili dell’«originalità scientifica», del «rilievo sul piano internazionale» e dell’«approfondimento».
12. Sennonché, il giudizio così sintetizzato si pone in evidente e insuperabile contrasto con quello del comitato hiring. Nel proprio rapporto quest’ultimo ricava innanzitutto dai lavori in italiano dell’appellante «indices of study, research and scientific maturity» ed esprime il seguente giudizio sulla produzione scientifica: «is certainly original». Di seguito, con riguardo ai temi trattati nei singoli lavori, il rapporto riferisce che la monografia Le trattative prenegoziali e i terzi«deals with an original and little studied profile of a classic theme, namely pre-contractual liability»; l’altra monografia Le clausole sulla non scarsa importanza dell’inadempimento«deals with the issue of the validity of clauses originating from English law and that are spreading out in our legal system»; si aggiunge che quest’ultimo argomento «it is the only monographic work present in Italian literature». Al medesimo riguardo viene precisato che la ricerca ha un respiro comparatistico ed è condotta con rigore metodologico, e inoltre perviene a risultati finali connotati da originalità: «first in the law of different Countries and then within the Italian legal system arriving at original outcomes». Più in generale, si attribuisce alla produzione scientifica «the analysis of the themes (…) conducted with methodological rigor» e il seguente esito «and arrives at original results». Si rileva infatti che negli ulteriori scritti sono esaminati: «rules of international derivation and arriving at solutions not previously proposed by other authors»; e il candidato «proposes an innovative solution to the issue within the Italian legal system». Un giudizio analogo è espresso nei confronti della produzione scientifica in inglese: «also characterized by methodological rigor and originality», della quale si riporta la collocazione editoriale: «published in several class A journals». Del pari si riferisce dell’attività di ricerca svolta dal candidato «within international research groups (European Society of Construction Law)»; ed inoltre dei «periods at prestigious universities as visiting researcher (Oxford Law Faculty; Institut für ausländisches und internationals Privat – und Wirtschaftsrecht in Heidelberg) and/or at research center (Max Planck Institut für ausländisches und internationals Privatrecht in Hamburg)». Viene ulteriormente specificato che i lavori in inglese «are related to issues of transnational interest and not dealt with by the candidate in his works in Italian», ovvero trattano temi non correlati a quelli sviluppati nella produzione scientifica in italiano; e che sulla base degli stessi «the international profile is largely satisfied with reference to the variety of themes, their editorial location and their originality». Questo infine il giudizio conclusivo sul profilo internazionale del candidato: «the international profile is largely satisfied with reference to the variety of themes, their editorial location and their originality»; questa è invece la valutazione finale («overall judgment») della sua produzione scientifica nel suo complesso: «excellence».
13. L’esame del rapporto del comitato hiring è sufficiente a connotare di illegittimità la delibera del consiglio di dipartimento che ha deciso sulla base di un non meglio precisato «bilanciamento» degli elementi istruttori acquisiti di non dare corso alla procedura di nomina a professore associato, sotto il profilo della carente motivazione e della contraddittorietà in atti, oltre che dell’errore sui presupposti. Come sopra accennato, risultano infatti platealmente smentite le pretese carenze quanto a «originalità scientifica», e a «rilievo sul piano internazionale» della complessiva produzione scientifica dell’appellante. Quanto invece all’assenza di «approfondimento», è sufficiente constatare che si tratta di un’affermazione generica e dunque priva di attitudine a selezionare l’idoneità del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.
14. L’insanabile contrasto tra il giudizio del comitato hiring e la decisione finale del consiglio di dipartimento di non dare corso alla procedura non è poi ricomposto dalle valutazioni svolte dagli incaricati del referaggio, che i cui contenuti sono partitamente sintetizzati dalla delibera dipartimentale impugnata. Come infatti deduce l’appello, la maggioranza degli stessi si è espressa a suo favore, mentre la medesima delibera non precisa in che termini dovrebbe invece attribuirsi prevalenza ai giudizi non positivi nei confronti dello stesso appellante, per cui anche sotto questo profilo sono ravvisabili i sintomi di eccesso di potere per contraddittorietà in atti e motivazione errata del provvedimento in precedenza rilevati. Al medesimo riguardo, l’assunto secondo cui una simile prevalenza dovrebbe trarsi sulla base del fatto che questi ultimi giudizi sono stati espressi dai referees indipendenti, ovvero non designati sulla base dell’elenco fornito dal candidato, non trova alcun appiglio nella lacunosa motivazione della delibera impugnata, che la sentenza di primo grado ha inammissibilmente integrato sotto questo profilo, come si sostiene nell’appello, e su cui invano l’ateneo resistente si diffonde nelle proprie difese. Deve sul punto precisarsi che una pretesa gerarchia tra incaricati del referaggio a seconda che questi siano stati nominati o meno sulla base della previa indicazione del candidato non trova alcun fondamento nella normativa interna di ateneo.
15. L’illegittimità della delibera in relazione ai medesimi indici sintomatici di eccesso di potere in precedenza esposti si palesa con ulteriore evidenza nel suo rapporto con la normativa di ateneo applicabile alla procedura di chiamata a professore associato. Come infatti deduce l’appello, l’art. 7.2 del citato regolamento concernente il reclutamento dei professori associati prevede, in relazione all’attività di ricerca del candidato, che la valutazione abbia dei «progetti di ricerca svolti» e «del numero delle pubblicazioni scientifiche prodotte»; per queste ultime richiede in particolare «un numero adeguato di pubblicazioni scientifiche in sedi di prestigio o giudicate equivalenti dall’Ateneo e positive valutazioni sull’attività didattica e di servizio agli studenti prestate nell’arco complessivo della durata contrattuale», con l’ulteriore precisazione che gli incaricati del referaggio sono tenuti a valutare «la posizione dell’Assistant Professor nella comunità scientifica di riferimento». Nella medesima direzione possono essere richiamate le parimenti menzionate linee guida hiring,che per quanto di interesse nel presente giudizio, ovvero in relazione alla produzione scientifica del candidato, imperniano la valutazione «per la posizione di professore Associato» sui seguenti criteri di valutazione: innanzitutto la «varietà dei temi affrontati», «varietà dei generi con i quali si è confrontato il candidato», con la precisazione che i contributi oggetto di valutazione «devono essere indice di studio e ricerca seria e dare prova di maturità scientifica a livello di sistema»; inoltre, la «valutazione dei contenuti», ricavati dai «giudizi espressi in sede di ASN», salvi gli ulteriori criteri che il dipartimento intenda indicare nel caso in cui i primi siano «forieri di dubbi».Le linee guida precisano inoltre che, in coerenza con la vocazione dell’ateneo, il candidato sarà valutato anche in relazione all’impatto della sua produzione scientifica sul piano internazionale; nondimeno si precisa sul punto che il «requisito» in questione «deve essere declinato in modi diversi in ragione dell’area disciplinare del candidato e della sua età e posizione accademica», e che a questo riguardo sono destinate ad essere valutate le esperienze di formazione e di ricerca svolte in istituzioni universitarie estere.
16. Tutto ciò precisato, la delibera del consiglio di dipartimento non motiva la propria decisione negativa con riguardo ad alcuno dei profili considerati dagli ora richiamati atti regolamentare e di indirizzo interni, su cui per giunta il comitato hiringaveva invece espresso un giudizio finale di eccellenza, all’esito di una compiuta analisi sulla produzione scientifica del candidato, sia in italiano che in inglese, e delle sue esperienze di ricerca in ambito internazionale. Pertanto, il giudizio finale di non dare seguito alla procedura di chiamata risulta contraddittorio e sfornito di motivazione anche rispetto alla sopra esaminata disciplina interna d’ateneo.
17. L’appello deve pertanto essere accolto con riguardo agli assorbenti profili finora esaminati.
18. Va più precisamente accolta la domanda di annullamento degli atti impugnati e non già quella ulteriore di condanna alla reintegrazione in forma specifica attraverso l’ordine nei confronti dell’ateneo resistente di provvedere in via diretta alla chiamata dell’odierno appellante. Osta ad una simile statuizione la residua discrezionalità che va riconosciuta al consiglio di dipartimento nella procedura di chiamata del ricorrente al ruolo dei professori associati, la quale dovrà essere riesercitata senza incorrere nei profili di illegittimità accertati nel presente giudizio. Pertanto, in riforma della sentenza di primo grado va accolto il ricorso e annullati gli atti con esso impugnati con riesercizio del potere amministrativo nei termini ora precisati. Le spese del doppio grado di giudizio sono regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso e annulla gli atti con esso impugnati.
Condanna l’Università commerciale [#OMISSIS#] Bocconi a rifondere a OMISSIS le spese del doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate in € 7.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 10 maggio 2024