TAR Sicilia (Catania), Sez. I, 13 maggio 2024, n. 1784

Le anomalie nel sorteggio non sono sufficienti per provare l'illegittimità della composizione della Commissione

Data Documento: 2024-05-13
Autorità Emanante: TAR Sicilia
Area: Giurisprudenza
Massima

Le anomalie nel sorteggio, derivanti da rinunce a catena dei professori individuati, non sono sufficienti per provare l’illegittimità della composizione della Commissione occorrendo, a tal fine, elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l’influenza che un componente della commissione possa avere esercitato in favore di alcuni candidati per avere rivestito un ruolo decisivo o significativo.

Contenuto sentenza

01784/2024 REG.PROV.COLL.

00249/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

l’Università -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale di Catania, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

nei confronti

di-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– del Decreto Rettorale n. -OMISSIS-, di nomina del vincitore della pubblica selezione (“c.d. approvazione atti”) relativa alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240 del 2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso il Dipartimento di -OMISSIS- dell’Università -OMISSIS- (Settore concorsuale -OMISSIS- – -OMISSIS- – settore scientifico-disciplinare -OMISSIS- – -OMISSIS-);

– del verbale n. -OMISSIS- della Commissione giudicatrice della selezione contenente i criteri di valutazione e dei suoi allegati;

– del verbale n. -OMISSIS- della Commissione giudicatrice e dei suoi allegati;

– del verbale n. -OMISSIS- della Commissione giudicatrice della selezione e dei suoi allegati;

– della relazione riassuntiva del -OMISSIS-;

– del verbale del Consiglio di Dipartimento di -OMISSIS- del 20.01.2022 che ha approvato la proposta di chiamata del vincitore e del verbale del Consiglio di Amministrazione del -OMISSIS- nella parte in cui ha approvato la chiamata del Dott. -OMISSIS-;

– di ogni altro atto, non conosciuto o conoscibile dal ricorrente, presupposto, collegato o conseguente a quelli impugnati;

per l’accertamento

dell’inefficacia del contratto di ricerca eventualmente stipulato con il Dott.-OMISSIS- e/o dell’obbligo di recesso dal medesimo contratto;

conseguentemente, dell’obbligo dell’Università resistente di provvedere a rimodulare il punteggio assegnato ai candidati dichiarando vincitore della selezione il Dott. -OMISSIS- con contestuale attribuzione dell’incarico;

in subordine, per l’accertamento dell’obbligo,

dell’Università resistente di disporre la rivalutazione analitica dei candidati, tenendo conto delle censure formulate nel presente ricorso, da parte di una nuova commissione in diversa composizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università -OMISSIS- e di-OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso regolarmente notificato il 12 febbraio 2022 e depositato il successivo 17 febbraio 2022, il ricorrente ha premesso:

– di essere attualmente in servizio come ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 240/2010, settore concorsuale -OMISSIS- – -OMISSIS-; settore scientifico-disciplinare -OMISSIS- – -OMISSIS- presso l’Università -OMISSIS-, Dipartimento di giurisprudenza;

– di avere partecipato alla selezione pubblica – indetta con decreto rettorale n. -OMISSIS- – per la stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso l’Università -OMISSIS- nell’ambito del D.M. n. 83/2020, relativo al Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010, settore concorsuale -OMISSIS- – -OMISSIS-; settore scientifico-disciplinare -OMISSIS- – -OMISSIS-;

– di essersi collocato – all’esito della procedura selettiva – al terzo posto (con il punteggio totale di 73 punti) e quindi preceduto dai controinteressati -OMISSIS-e –OMISSIS- (cui sono stati attribuiti rispettivamente 80 e 83 punti), quest’ultimo dichiarato vincitore con decreto rettorale n.-OMISSIS-, gravato con il presente ricorso per i motivi di seguito indicati.

1) Violazione della L. n. 240/2010 e del D.M. n. 243/2011 – Violazione della lex specialis – Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio tra i candidati – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta illogicità e irragionevolezza, disparità di trattamento.

Con tale motivo, in sintesi, la parte ricorrente si duole della valutazione di pubblicazioni del dott. -OMISSIS- poiché del tutto estranee al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura o difficilmente collocabili e classificabili.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 – Violazione dell’art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Bando – Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e disparità di trattamento – Ingiustizia manifesta.

Con tale motivo, parte ricorrente lamenta la mancanza di imparzialità della Commissione giudicatrice stante la prospettata genericità, apoditticità e ambiguità dei giudizi espressi dai suoi componenti evidenziando, in particolare alle pag. 29-30 del ricorso, una discrasia, nella valutazione dei titoli dei candidati -OMISSIS—OMISSIS-, tra i giudizi espressi e la conseguente attribuzione dei conseguenti valori numerici.

Il motivo di doglianza si conclude con la seguente considerazione: “Nonostante [… il] palese divario, i due candidati sono stati valutati dalla Commissione con l’attribuzione, del tutto immotivata, di un punteggio finale caratterizzato da 10 punti di differenza a favore del -OMISSIS-”.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, lett. c) del D.M. n. 243/2011 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Bando sotto altro profilo – Eccesso di potere per contraddittorietà interna, per travisamento ed erronea valutazione dei presupposti di fatto, difetto assoluto di istruttoria, manifesta illogicità ed irragionevolezza.

Con tale censura – proposta in via subordinata – si è contestata in sede di predeterminazione dei punti da attribuire alle pubblicazioni: i) la mancata distinzione tra articoli pubblicati in riviste di fascia A e non; ii) la mancata considerazione della loro congruenza con il settore scientifico oggetto della procedura. Inoltre, l’illogica attribuzione dei punteggi con riferimento anche a pubblicazioni a cura dei commissari e le modalità di nomina della Commissione sarebbero indice di una sua sostanziale illegittimità.

In data 28 marzo 2022 si è costituito in giudizio il controinteressato –OMISSIS-

In data 5 agosto 2022 si è costituita l’Università di -OMISSIS- dopo avere contestato la ricostruzione dei fatti prospettata dalla parte ricorrente, ha eccepito

a) in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza originaria dell’interesse a ricorrere, poste che il ricorrente, classificatosi al terzo posto – non muovendo alcuna contestazione in ordine

alla valutazione, da parte della commissione giudicatrice, del dott. -OMISSIS-, secondo classificato –anche nel caso di positivo esito del presente gravame non potrebbe acquisire l’utilità sperata: ossia l’incarico di ricercatore;

b) l’infondatezza nel merito del ricorso.

Con successiva memoria depositata il 30 dicembre 2023, il controinteressato -OMISSIS- ha ribadito l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’amministrazione resistente, non avendo il ricorrente dimostrato la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, rilevando l’infondatezza del ricorso.

Con memoria depositata il 10 gennaio 2024, parte ricorrente ha, tra l’altro, replicato all’eccezione di inammissibilità per carenza originaria di interesse a ricorrere, essendo in re ipsa l’interesse del ricorrente a ottenere il rifacimento della procedura e la rivalutazione dei titoli e delle pubblicazioni da parte di una commissione in diversa composizione, poiché la procedura sarebbe viziata, tra l’altro, dalla presenza di due macroscopici errori che si collocano ben al di là dei poteri discrezionali riconosciuti alla Commissione.

All’udienza pubblica del 31 gennaio 2024, presenti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è in parte inammissibile per difetto d’interesse e in parte infondato.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, in tema di concorsi pubblici (con particolare riferimento a quelli universitari) ha evidenziato come la prova di resistenza – ossia l’effettiva e concreta possibilità di conseguire l’utilità sperata – sia necessariamente richiesta al fine di valutare la sussistenza dell’interesse a ricorrere ad esclusione del caso in cui il vizio denunciato sia funzionalmente diretto a consentire una completa riedizione dell’attività svolta dalla commissione di concorso (C.G.A.R.S., sez. giur., 25 maggio 2023, n. 365).

Costituisce, infatti, «ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui è necessario dare adeguata dimostrazione della c.d. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell’interesse al ricorso che, come è noto costituisce condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., rilevabile anche d’ufficio (…). In linea generale, la verifica della sussistenza dell’interesse all’impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità, con la conseguenza che – in disparte per i profili volti ad ottenere la rinnovazione della gara – dev’essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza utilmente graduata» (Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2020 n. 3376).

È pertanto dal tipo di vizio denunciato che il giudice amministrativo deve qualificare il tipo di utilità – direttamente tesa a conseguire l’utilità finale o ad ottenere una nuova chance di superamento della selezione – cui il ricorrente aspira.

Implica, pertanto, la potenziale riedizione della gara, la denuncia di vizi che hanno comportato i) l’esclusione del candidato dalla procedura; ii) l’assoluta mancanza di valutazione dei titoli; iii) l’illegittima composizione della commissione giudicatrice; iv) la radicale illegittimità dell’intero procedimento e non già delle singole valutazioni espresse dalla commissione d’esame.

Il ricorso in esame, invero, è contraddistinto da due tipologie di motivi: un insieme di censure (consistenti nel l primo, nel secondo e parte del terzo motivo) volte a prospettare l’illegittima di avere ricevuto un punteggio troppo basso rispetto a quello assegnato al candidato vincitore e da un’altra tipologia (parte del terzo motivo di ricorso) volta a delineare l’esistenza di incompatibilità e di [#OMISSIS#] d’interesse in capo ai componenti della commissione d’esame, con conseguenziale illegittimità dell’intera procedura.

Con riferimento alla prima tipologia di censure deve ritenersi la carenza della richiamata prova di resistenza. E invero, tali censure non hanno adeguatamente delineato come l’eventuale ricalcolo dei punteggi secondo le direttrici e le doglianze sollevate in seno al ricorso avrebbero consentito al ricorrente non solo di superare il primo classifico, dott. -OMISSIS-, ma anche il dott. -OMISSIS-, secondo classificato, che lo precede e nei confronti del quale il ricorso non prospetta alcuna specifica censura, citandolo in seno all’atto difensivo (ad esclusione dell’intestazione) solo due volte: a pag. 8 per indicare i partecipanti alla procedura e alle pagg. 35-36 (con riferimento al terzo motivo di ricorso) solo per indicare che “la Commissione ha attribuito ben 6 punti alla pubblicazione n. 12 (cfr. elenco pubblicazioni -OMISSIS- – allegato n. 15) Testo e tradizione.-OMISSIS- e l’interpretazione dei documenti normativi, di circa 20 pagine, edita nel volume curato dal Presidente della Commissione Prof. -OMISSIS-, unitamente a G.B. -OMISSIS-, L’arte della distinzione (-OMISSIS-). Da tali esempi è agevole capire che la Commissione applicando i criteri di valutazione, peraltro mal formulati, come già osservato, abbia agito in maniera difforme a seconda dei candidati e la loro eventuale appartenenza ad una determinata “scuola”, più o meno, vicina ai Commissari”.

E invero, pur volendo del tutto azzerare il punteggio attribuito al dott. -OMISSIS- per tale pubblicazione lo stesso conserverebbe la sua posizione in graduatoria con 74 punti e precedendo così il ricorrente a 73 punti, con conseguente mancato superamento della predetta prova di resistenza.

E invero, le argomentazioni spese nei primi due motivi ricorso e, in parte anche nel terzo, sono esclusivamente rivolte a far emergere l’illegittima valutazione del dott. -OMISSIS- da parte della Commissione poiché favorito in ragione: i) di punteggi irragionevolmente generosi; ii) del positivo esame di pubblicazioni in inglese ed estranee al settore scientifico oggetto della procedura; iii) del positiva considerazione di titoli accademici estranei al settore scientifico della procedura e, in alcuni casi, costituenti duplicazione; iv) dell’illogica trasformazione dei giudizi espressi nei punteggi numerici, così come riassunta nella tabella comparativa (-OMISSIS—OMISSIS-) di cui alle pag. 29-30 del ricorso; v) dell’erronea individuazione delle pubblicazioni del ricorrente valutabili (59 anziché 60).

Il complessivo tenore delle doglianze ut supra compendiate esclude la possibilità di rinvenire o configurare l’effettiva dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, il ricorrente sarebbe risultato con certezza utilmente graduato (Cons. Stato, sez. VI, 25 febbraio 2022, n. 1350).

In altre parole, i predetti motivi di ricorso si limitano a lamentare solo l’eccessivo punteggio attribuito al controinteressato dott. -OMISSIS- di cui si prospetta la “sopravalutazione” rispetto al ricorrente, che, però, non si duole – in maniera specifica e puntuale – di una sua “sottovalutazione” in termine assoluti e, pertanto, predicabili anche nei confronti del controinteressato dott. -OMISSIS-.

E invero, anche ove si volesse assecondare la prospettazione del ricorrente accogliendo il profilo di doglianza prospettato alle pagine 10-11 del ricorso – scomputando così 15,5 attribuiti per le pubblicazioni nn. 5, 11, e 12 – nonché l’ulteriore censura sulla trasformazione in punteggio numerico dei giudizi espressi con riferimento al “totale titoli” (come riportati nella tabella della pag. 29-30) nei confronti del ricorrente e del controinteressato -OMISSIS- – così riducendo il punteggio attribuito a quest’ultimo (33 punti) in misura inferiore a quello assegnato al ricorrente (29 punti) – rimarrebbe indimostrata e non prospettata l’effettiva utilità del ricorso, poiché le suddette operazioni, per quanto fin qui esposto, non essendo espressamente rivolte a una sopravalutazione del punteggio assegnato al ricorrente, non incidono, in modo determinante, sulla posizione e sul punteggio del dott. -OMISSIS-, il cui superamento in graduatoria non si prospetta con l’indicazione di un punteggio a questi superiore, che, pertanto, risulterebbe comunque vincitore della selezione.

Invero, se da un lato, i motivi di ricorso sono chiari e univoci nel censurare l’illegittimità dei punteggi attribuiti al controinteressato, dott. -OMISSIS-, dall’altro, si caratterizzano per la natura perplessa ed equivoca in ordine alla “sottovalutazione” del ricorrente, non emergendo, in alcun modo, una chiara e lineare ricostruzione del punteggio cui questi ambisce, non solo in termini meramente relazionali esclusivamente con il dott. -OMISSIS-, ma in termini assoluti, ossia in grado di attribuirgli un punteggio aggiuntivo e ulteriore cui riferirsi nel confronto anche nei confronti del dott. -OMISSIS- che, per altro, ha riportato il punteggio di 32 punti per titoli non contestato dal ricorrente.

Manca, quindi, il dato di raffronto con il secondo classificato.

Come già anticipato, con il terzo motivo di ricorso si espone un’ulteriore censura volta a prospettare l’esistenza di un conflitto d’interessi tra candidati e componenti della Commissione che, però, come più volte affermato dalla giurisprudenza, non sussiste nel caso della mera esistenza di rapporti scientifici (T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 11 dicembre 2023, n. 3668; Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3206), peraltro, nel caso che ci occupa, neppure così numerosi da supportare il convincimento dell’esistenza di intensi e stringenti legami tra i predetti.

Anche la prospettata illegittimità della composizione della Commissione per anomalie nel sorteggio derivanti da “rinunce a catena” dei professori individuati per la sua composizione appare infondata poiché del tutto generica, dovendosi ribadire, anche in questa sede, come – in mancanza di concreti elementi in grado di far emergere un concreto vulnus ai principi di imparzialità e trasparenza – non sussista un vizio d’illegittimità del procedimento di nomina della commissione, dovendosi fare applicazione, anche nella fattispecie in esame, della consolidata giurisprudenza che afferma il carattere non invalidante delle violazioni procedimentali non incidenti sul raggiungimento dello scopo che il procedimento persegue (tra le tante: Cons. Stato, sez. II, 7 gennaio 2022, n. 110; sez. V, 23 giugno 2014, n. 3151).

D’altra parte, le fattispecie di incompatibilità non possono trovare un’applicazione meramente formalistica, ma occorre altresì verificare se la situazione concreta dedotta in giudizio sia idonea ad incidere sul giudizio della commissione medesima nel senso di orientarlo a favore di un candidato (o di un gruppo di candidati) piuttosto che di un altro, sicché “devono sussistere elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare l’influenza che un componente della commissione possa avere esercitato in favore di alcuni candidati per avere rivestito un ruolo decisivo o significativo” (Cons. St., Sez. VI, 12 gennaio 2021 n. 395).

A tal riguardo, va osservato come parte ricorrente si sia limitata al mero rilievo formale della violazione delle regole procedimentali nell’individuazione dei docenti da sorteggiare, senza indicare in che modo tale individuazione abbia concretamente inciso sulle finalità di trasparenza, imparzialità e buon andamento che il procedimento persegue, né tantomeno indicando l’oggettivo pregiudizio dalla stessa subito per effetto della contestata violazione formale.

Oggettivo pregiudizio che non può rinvenirsi nella semplice sussistenza di rapporti accademici –anche confluiti in pubblicazioni scientifiche – o d’ufficio tra candidato e commissario che non costituiscono di per sé motivo di astensione (T.a.r. per il Lazio, sez. III, 18 gennaio 2023, n. 878; Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2021, n. 6341), fatte salve le ipotesi di tale assiduità e comunanza d’interessi (professionale) – non allegate e provate nel caso che ci occupa con particolare riferimento al dott. -OMISSIS- – tali incidere sull’imparzialità del commissario (Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3206).

Sotto tale profilo, pertanto, il motivo di ricorso non è meritevole di accoglimento.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato.

La natura della controversia legittima la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in parte infondato nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2024 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Primo Referendario

OMISSIS, Primo Referendario, Estensore

L’Estensore OMISSIS

Il Presidente OMISSIS

Pubblicato il 13 maggio 2024