A fronte di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non si ravvisa in capo ai candidati ammessi la qualità di controinteressati, non essendo essi portatori di un interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati
Cons. Stato, Sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4482
Non assumono la qualità di controinteressati gli esclusi da una procedura selettiva che impugnano il provvedimento sfavorevole prima della nomina dei vincitori
04482/2024 REG.PROV.COLL.
09018/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9018 del 2022, proposto dal dott.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti OMISSIS e OMISSIS e con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, viale Liegi, n. 32;
contro
Università degli Studi di -OMISSIS- “-OMISSIS-”, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti OMISSIS e OMISSIS e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. OMISSIS e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la-OMISSIS- del -OMISSIS-, resa tra le parti e notificata in data -OMISSIS-, con cui è stato accolto il ricorso R.G. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di -OMISSIS- “-OMISSIS-”;
Viste le memorie delle parti, la replica dell’appellante;
Vista l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del dott. -OMISSIS-;
Viste la memoria del -OMISSIS-, la memoria e la replica dell’appellante;
Vista l’istanza del -OMISSIS- di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati Aristide Police e Lucrezia Saracino;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con l’appello in epigrafe il dott. -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del T.A.R.-OMISSIS- del -OMISSIS-, chiedendone la riforma.
La sentenza appellata ha accolto il ricorso del dott. -OMISSIS- contro il provvedimento con il quale l’Università degli Studi di -OMISSIS- “-OMISSIS-” lo ha escluso dalla selezione per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato per il settore concorsuale 06/F1 (Malattie Odontostomatologiche) e il settore scientifico disciplinare (d’ora in poi S.S.D.) MED/28 (Malattie Odontostomatologiche) presso il Dipartimento interdisciplinare di Medicina, indetta dall’Ateneo con decreto rettorale (d.r.) n. -OMISSIS- del -OMISSIS-.
L’appellante espone, in fatto, di avere partecipato alla selezione pubblica in esame. Con nota del -OMISSIS- l’Ateneo comunicava l’esclusione dalla procedura del dott. -OMISSIS-, disposta dalla Commissione valutatrice nel verbale -OMISSIS–OMISSIS- per essere lo stesso “in possesso del SOLO titolo di Specialità in Chirurgia Odontostomatologica, non sufficiente ai sensi dell’art. 2 del bando (D.R. -OMISSIS-)”. Il suddetto candidato impugnava l’esclusione, formulando istanza cautelare e l’Università, sul presupposto di tale impugnativa, con decreto rettorale del -OMISSIS- decideva di revocare l’esclusione e di ammetterlo con riserva alla selezione nelle more della definizione della causa.
Espletata la procedura, con decreto del Rettore n. -OMISSIS- del -OMISSIS- l’Università approvava gli atti della selezione e la graduatoria di merito formulata dalla Commissione valutatrice, in cui al primo posto risultava il -OMISSIS- con punti 69,00, mentre il dott. -OMISSIS- si classificava al secondo posto con punti 67,00.
Il dott. -OMISSIS- (oltre a proporre distinta impugnativa contro gli esiti della procedura selettiva) interveniva ad opponendum nel giudizio promosso dal -OMISSIS- contro la propria esclusione. Senonché, come si è accennato, con la sentenza appellata il T.A.R, dopo aver dichiarato inammissibile il predetto intervento ad opponendum, accoglieva il ricorso e per l’effetto annullava il provvedimento di esclusione.
Nel gravame l’appellante contesta l’iter argomentativo e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:
1) error in procedendo, erroneità della motivazione sulla legittimazione e sull’interesse del dott. -OMISSIS-, ammissibilità dell’atto di intervento ad opponendum del controinteressato pretermesso, in quanto l’odierno appellante sarebbe titolare di una legittimazione e di un interesse ad intervenire nel giudizio, trattandosi del controinteressato pretermesso rispetto alla legittimità del provvedimento di esclusione. Sarebbe inoltre errata la motivazione con cui il Tribunale ha affermato l’inammissibilità dell’intervento, perché avrebbe allargato lo spazio formale e sostanziale delle questioni sollevate nel contenzioso tra il -OMISSIS- e l’Università: infatti l’unica questione posta avrebbe riguardato la legittimità dell’impugnata esclusione e perciò sarebbe stata in tutto analoga, quanto a formulazione e ad argomenti, alle difese svolte dall’Università;
2) errores in iudicando, erroneità della motivazione per violazione ed erronea applicazione dell’art. 24, della l. n. 240/2010, dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori (d.r. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-), dell’art. 2, comma 1, lett. a), del d.m. 25 maggio 2011, n. 243 e dell’art. 2 del bando di gara anche in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 368/1999, giacché, come dedotto in primo grado dall’odierno appellante, il -OMISSIS- non sarebbe stato in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dalla normativa primaria, dal Regolamento di Ateneo e del bando, essendo privo di una Specializzazione medica, intesa come specialità conseguita in area medica dal titolare di una Laurea in Medicina e Chirurgia: egli, infatti, sarebbe in possesso non di tale Laurea, ma di una Laurea in Odontoiatria (appartenente all’area sanitaria e non medica), il che non avrebbe permesso di qualificare la Specializzazione da lui conseguita come “medica”. Sarebbe affetta, perciò, da plurimi errori la motivazione addotta dall’adito Tribunale sulla questione, secondo cui l’art. 2 del bando non ha richiesto il possesso cumulativo del Dottorato di Ricerca e del Diploma di Specializzazione, ma di uno solo tra questi, e l’unico titolo di specialista in Chirurgia Orale posseduto dal -OMISSIS- è di per sé sufficiente ad integrare il possesso in capo a costui dei requisiti stabiliti dalla disciplina di settore per partecipare alla procedura di selezione.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di -OMISSIS- “-OMISSIS-”, depositando di seguito una memoria con cui ha eccepito l’infondatezza dei motivi dell’appello e concluso per la reiezione dello stesso.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, pur evocato, non si è costituito in giudizio.
L’appellante ha depositato una memoria e una replica, controdeducendo alle difese dell’Università e insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, essendo emersa l’esistenza, contro gli atti della procedura di selezione in questione, sia del ricorso promosso dallo stesso dott. -OMISSIS- (rubricato in appello al n. -OMISSIS- di R.G.), sia di un ulteriore ricorso promosso da altro concorrente (il dott. -OMISSIS- -OMISSIS-), rubricato in appello al n. -OMISSIS- di R.G. e tuttora pendente, ed attese le ragioni di connessione esistenti tra le cause promosse dal dott. -OMISSIS- e quella promossa dal dott. -OMISSIS-, tali da renderne opportuna la trattazione congiunta, la Sezione ha disposto il rinvio della discussione della causa all’udienza pubblica del 16 gennaio 2024, onde rendere possibile la suddetta trattazione congiunta dei ricorsi.
Successivamente si è costituito in giudizio il dott. -OMISSIS-, depositando memoria con cui ha eccepito l’infondatezza delle censure dell’appellante. In prossimità dell’udienza pubblica ha poi depositato istanza di passaggio della causa in decisione.
L’appellante, dal canto suo, ha depositato memoria e replica (comuni ai ricorsi R.G. n. -OMISSIS- e R.G. n. -OMISSIS-, chiamati anch’essi in decisione all’udienza del 16 gennaio 2024), insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
All’udienza pubblica del 16 gennaio 2024 sono comparsi i difensori dell’appellante e dell’Università appellata.
Il Presidente del Collegio, all’esito della discussione, ha disposto che la causa venisse trattenuta in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione l’appello proposto dal dott. -OMISSIS- contro la sentenza del T.A.R. –OMISSIS- che, previa declaratoria di inammissibilità dell’intervento ad opponendum dell’odierno appellante, ha accolto il ricorso del dott. -OMISSIS- contro il provvedimento con il quale l’Università di -OMISSIS- lo aveva escluso dalla procedura indetta per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato per il settore concorsuale 06/F1 e il S.S.D. MED/28 (Malattie Odontostomatologiche) presso il Dipartimento interdisciplinare di Medicina.
Di tale procedura, come detto, il -OMISSIS-, dopo la (ri)ammissione con riserva disposta nei suoi confronti dall’Università, è risultato vincitore, mentre il dott. -OMISSIS- si è classificato al secondo posto.
Con la sentenza appellata il T.A.R. ha dichiarato anzitutto inammissibile l’intervento ad opponendum spiegato dal dott. -OMISSIS- nel contenzioso instaurato dal -OMISSIS-, perché lo stesso ha ampliato il thema decidendum, allargando lo spazio formale e sostanziale delle questioni sollevate nel contenzioso tra il ricorrente e l’Università di -OMISSIS- e così introducendo contenuti che avrebbero potuto essere inseriti in un autonomo ricorso, come peraltro accaduto in concreto, visto che il dott. -OMISSIS- ha proposto distinta impugnativa contro gli esiti della selezione.
L’inammissibilità dell’intervento è stata pertanto dichiarata dal T.A.R. per mantenere fermo il thema decidendum così come impostato dalle parti originarie del giudizio.
Nel merito il primo giudice ha poi accolto il ricorso sulla base del criterio ermeneutico che privilegia l’interpretazione letterale del bando di concorso e che, ove residuino dubbi, impone, secondo il favor participationis, di scegliere l’interpretazione più favorevole all’ammissione del candidato.
Nel caso di specie il bando individuava come requisito di partecipazione principale in via alternativa ed equipollente il Dottorato di Ricerca (o titolo equivalente) “ovvero” il Diploma di Specializzazione medica in Chirurgia orale e unitamente a questo individuava ulteriori requisiti di partecipazione. La Commissione – precisa il T.A.R. – ha errato nel ritenere insufficiente il possesso del solo Diploma di Specializzazione da parte del -OMISSIS-, poiché la congiunzione disgiuntiva “ovvero” indica due possibilità alternative e il -OMISSIS- ha comprovato il possesso, oltre che del Diploma di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica con durata di tre anni (del tutto equipollente al Dottorato di Ricerca, sia per la durata degli studi, sia per la complessità dei temi affrontati), degli altri requisiti (assegni di ricerca e contratti “co.co.co.” di ricerca con l’Università di -OMISSIS-).
Né – aggiunge il T.A.R. – è condivisibile la distinzione tra specializzazione medica e sanitaria su cui hanno insistito le parti, perché, da un lato, negli attuali assetti della formazione e della pratica medico-sanitaria vi è un oggettivo spazio di possibile sovrapposizione di competenze tra plurimi settori e correlati ambiti specialistici; dall’altro lato, la distinzione tra specializzazioni ad accesso riservato ai non medici, definite di area sanitaria, e quelle mediche, riservate ai laureati in Medicina e Chirurgia, vale esclusivamente ai fini organizzativi in connessione con l’istituzione e gestione delle scuole di specializzazione e non ai diversi fini dell’attività di ricerca.
Dal punto di vista del reclutamento, osserva la sentenza, la logica della selezione non si conforma alla distinzione dei percorsi accademici per come disegnati a fini organizzativi, ma deve selezionare candidati in un ambito allargato di formazione ed educazione che, ferma la coerenza con gli specifici settori scientifico disciplinari, operi in modo più elastico, in una logica di interscambiabilità dei saperi e dei percorsi accademici.
Nel caso di specie – conclude il Tribunale – il Diploma di Specializzazione del -OMISSIS-, in Chirurgia Odontostomatologica, è stato valutato come afferente allo specifico S.S.D. per cui è stato bandito il concorso (MED/28 – Malattie Odontostomatologiche) e tale valutazione è immune da vizi di evidente irrazionalità o irragionevolezza.
Con il primo motivo dell’appello il dott. -OMISSIS- contesta la statuizione della sentenza di prime cure che ha dichiarato l’inammissibilità del suo intervento ad opponendum, sostenendo:
a) che l’intervento sarebbe stato certamente ammissibile, essendo egli controinteressato pretermesso rispetto al provvedimento di esclusione del -OMISSIS-, poiché all’epoca era già il candidato primo nella graduatoria ed è stato superato dal predetto -OMISSIS- solo dopo l’ammissione con riserva di cui ha beneficiato quest’ultimo a seguito della revoca della sua esclusione, disposta dalla medesima Università. Il rigetto del ricorso contro l’esclusione avrebbe, perciò, consentito al dott. -OMISSIS-, controinteressato pretermesso ed interventore nel giudizio, di ascendere al primo posto secondo l’originaria graduatoria del concorso e così conseguire le funzioni. Di qui il suo interesse al mantenimento del provvedimento di esclusione impugnato e quindi la piena legittimazione a spiegare l’intervento;
b) che nell’atto di intervento non vi sarebbe stato alcun ampliamento del thema decidendum, perché la questione dedotta avrebbe riguardato la legittimità dell’esclusione del -OMISSIS-, oggetto dell’impugnazione da parte di costui, cioè una questione del tutto analoga, quanto a formulazione ed argomenti, alle difese svolte dall’Università. Del resto, la sentenza non avrebbe indicato in che misura le questioni sollevate nell’atto di intervento ad opponendumavrebbero esteso il thema decidendumdella controversia. L’appellante precisa di aver presentato un autonomo ricorso contro gli esiti della procedura, nel cui ambito, trattandosi di impugnazione proposta in via principale, avrebbe svolto le proprie censure autonomamente, mentre nel giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza in questa sede gravata avrebbe limitato le contestazioni al thema decidendum della causa (l’esclusione del -OMISSIS-), per i limiti imposti dalla posizione processuale. Peraltro, le eccezioni difensive, pur se formulate nell’atto di intervento, dovrebbero comunque essere considerate espressione delle difese di un controinteressato pretermesso, questa essendo la posizione processuale su cui si fonderebbero la legittimazione e l’interesse del dott. -OMISSIS-.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, non può essere condiviso l’assunto dell’odierno appellante, sopra riportato sub a), secondo cui egli avrebbe rivestito, nel giudizio promosso dal -OMISSIS- contro l’esclusione dalla procedura, la posizione processuale di controinteressato pretermesso.
In realtà, il dott. -OMISSIS- non riveste la posizione di controinteressato nel giudizio in esame, avente ad oggetto l’impugnazione dell’esclusione del -OMISSIS- dalla procedura selettiva, in quanto all’atto dell’impugnazione, da parte di quest’ultimo, del provvedimento di esclusione, non vi era ancora nessuna graduatoria del concorso approvata, l’approvazione essendo intervenuta solo in un momento successivo. Infatti:
– in data -OMISSIS- la Commissione effettuava la verifica preliminare del possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai candidati e all’esito di tale verifica escludeva dalla procedura selettiva alcuni candidati, uno dei quali era il -OMISSIS-, ammettendo alla successiva fase della pubblica discussione gli altri candidati;
– il -OMISSIS- la Commissione procedeva all’attribuzione dei punteggi e alla predisposizione di una graduatoria di merito dei candidati, in cui al primo posto figurava l’appellante, con il punteggio complessivo di n. 67 punti su 100. Detta graduatoria, tuttavia, non risulta essere mai stata formalmente approvata dall’Università, né il dott. -OMISSIS- risulta essere mai stato dichiarato vincitore della procedura concorsuale;
– in data -OMISSIS- e dunque nelle more della procedura il -OMISSIS- notificava il ricorso avverso il provvedimento di esclusione, cui facevano seguito in data -OMISSIS- la notifica della domanda di misure cautelari e in data -OMISSIS- il decreto rettorale di revoca dell’esclusione e di contestuale ammissione del candidato con riserva;
– con decreto del -OMISSIS- l’Ateneo riconvocava la Commissione. Questa, reinsediatasi il -OMISSIS-, procedeva alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del -OMISSIS-, il quale, all’esito di tali operazioni, riportava n. 69 punti su 100, cioè un punteggio totale che gli consentiva di scavalcare il dott. -OMISSIS- e collocarsi al primo posto in graduatoria;
– sulla scorta di tale attività integrativa, con decreto rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- l’Ateneo approvava gli atti della procedura selettiva e in particolare la graduatoria di merito, come formulata dalla Commissione valutatrice, che vedeva al primo posto il -OMISSIS-, il quale, perciò, veniva dichiarato vincitore.
Dunque, all’epoca della proposizione del ricorso da parte del -OMISSIS- non vi erano né una graduatoria ormai formata, né tantomeno un atto di nomina del vincitore, risultando per conseguenza applicabile alla fattispecie l’indirizzo della giurisprudenza consolidata secondo cui, a fronte di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non si ravvisa in capo ai candidati ammessi la qualità di controinteressati, non essendo essi portatori di un interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati (cfr. C.d.S., Sez. II, 24 dicembre 2021, n. 8578; Sez. III, 14 febbraio 2014, n. 729; Sez. IV, 26 giugno 2012, n. 3774). Invero, quando le procedure concorsuali sono in corso di espletamento, non essendo stata stilata la graduatoria definitiva ed essendovi ancora incertezza in ordine ai nominativi dei vincitori, “non sono ravvisabili posizioni di controinteresse in senso tecnico giuridico in sede di impugnazione del provvedimento di esclusione di taluno dei candidati, posto che non risulta sufficientemente differenziata la posizione degli altri partecipanti, non ancora utilmente selezionati” (C.d.S., Sez. VI, 11 luglio 2013, n. 3747; id. 24 novembre 2011, n. 6206; id., 15 dicembre 2009, n. 7945; C.G.A.R.S., Sez. giur., 25 maggio 2009, n. 477).
Non rileva il fatto che successivamente alla proposizione del ricorso la graduatoria sia stata, in effetti, approvata, poiché in detta graduatoria il -OMISSIS- si è classificato al primo posto e dunque egli, ovviamente, non poteva avere alcun interesse a gravarla: perciò non si può neppure attribuire al dott. -OMISSIS- la posizione di controinteressato sopravvenuto, potendo egli tutelarsi avverso tale graduatoria tramite ricorso autonomo, com’è infatti avvenuto.
In conclusione, nel caso di specie al dott. -OMISSIS- va riconosciuta la posizione di interventore ad opponendum, che si differenzia dall’intervento del controinteressato perché il controinteressato è tale se l’atto impugnato gli attribuisce in via diretta una situazione giuridica di vantaggio (C.d.S., Sez. IV, 18 gennaio 2023, n. 622), mentre l’interventore ad opponendum è tale laddove la sua posizione sia incisa solo in via indiretta e riflessa dall’accoglimento del ricorso proposto nei confronti dell’atto gravato (com’è avvenuto nella fattispecie in esame).
L’inconfigurabilità in capo al dott. -OMISSIS- della posizione di controinteressato rileva in questa sede in una duplice direzione.
Sotto un primo profilo, si evidenzia che l’art. 102, comma 2, c.p.a. ammette che l’interventore nel giudizio di primo grado possa proporre appello solo se titolare di una posizione giuridica autonoma (C.d.S., Sez. V, 21 marzo 2018, n. 1811; Sez. IV, 28 febbraio 2017, n. 914; Sez. VI, 24 febbraio 2014, n. 867). L’autonomia deve essere riferita alla posizione dell’interventore in rapporto alla sentenza di primo grado e alle statuizioni che specificamente lo concernono (C.d.S., Sez. III, 8 giugno 2016, n. 2451) e va verificata con riguardo, sul piano sostanziale, alla natura dell’interesse sotteso all’atto di intervento e, sul piano processuale, alla posizione assunta dall’interventore nel processo inter alios pendente, nel senso che (cfr. C.d.S., Sez. VI, 21 settembre 2022, n. 8122):
– sul piano sostanziale, l’interesse è autonomo qualora l’interventore vanti una propria situazione soggettiva direttamente correlata al provvedimento impugnato: è il caso del cointeressato e del controinteressato rispetto all’azione proposta dal ricorrente principale (C.d.S., Sez. III, 27 aprile 2018, n. 2571), in quanto in tali casi la posizione sottesa all’intervento non è dipendente da quella ascrivibile alle parti originarie del giudizio, concorrendo a costituire direttamente il rapporto amministrativo litigioso. Infatti il cointeressato ha un interesse autonomo, coincidente rispetto a quello del ricorrente in primo grado, alla rimozione del provvedimento impugnato in via principale; il controinteressato ha invece un interesse al mantenimento della situazione esistente, messa in forse dal ricorso, fonte di una posizione qualificata meritevole di tutela conservativa, suscettibile di essere pregiudicata da una pronuncia di accoglimento (C.d.S., Sez. V, 6 giugno 2019, n. 3911);
– sul piano processuale, l’autonomia della posizione dell’interventore è apprezzabile in relazione a quei capi di sentenza che abbiano dichiarato l’inammissibilità dell’intervento, o abbiano condannato l’interventore al pagamento delle spese processuali (C.d.S, Sez. III, 22 maggio 2019, n. 3339; Sez. VI, 25 gennaio 2018, n. 507), poiché in tali ipotesi si verte in tema di statuizioni giudiziali riferibili direttamente ad una posizione autonoma dell’interventore, come tali suscettibili di essere censurate in appello ex art. 102, comma 2, c.p.a. (C.d.S., Sez. VI, n. 8122/2022, cit.).
Nel caso di specie, pertanto, rivestendo il dott. -OMISSIS- la qualità non di controinteressato, ma di interventore ad opponendum, l’autonomia della sua posizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 102, comma 2, c.p.a., è apprezzabile solo sotto il profilo processuale, in relazione al capo della sentenza di prime cure che ha dichiarato inammissibile il suo intervento: egli, cioè, era legittimato a proporre appello avverso detto capo della sentenza. Non poteva invece impugnare gli altri capi e, in particolare non era legittimato ad impugnare (in luogo dell’Università, che non ha proposto appello) i capi della sentenza di prime cure che hanno accolto le censure del -OMISSIS- basandosi sulla presenza, nell’art. 2 del bando, della disgiuntiva “ovvero”, e ritenendo irrilevante, ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva, la distinzione tra specializzazione medica e specializzazione sanitaria. Il che, in ultima analisi, induce fondatamente a dubitare della stessa ammissibilità dell’appello sotto il profilo della carenza di interesse alla sua proposizione, non potendo in questa sede, per i limiti posti dall’art. 102, comma 2, c.p.a., l’interventore contestare l’affermazione del T.A.R. relativa all’irrilevanza della distinzione tra specializzazione medica e specializzazione sanitaria.
Sotto un secondo profilo, la configurazione del dott. -OMISSIS- quale interventore ad opponendum impone di tener conto dei limiti previsti per tale posizione processuale e, in primis, dell’impossibilità per l’interventore ad opponendum (al pari di quello ad adiuvandum) di ampliare il thema decidendum (C.d.S., Sez. V, 30 agosto 2023, n. 8075; id. 25 settembre 2006, n. 5625; Sez. III, 12 giugno 2020, n. 3760; Sez. IV, 14 aprile 2014, n. 1810), non potendo egli svolgere altro che difese adesive a quelle proposte dalla parte resistente.
La questione dell’ampliamento del thema decidendum da parte del dott. -OMISSIS- – che, come si è visto, ha condotto il T.A.R. a dichiarare l’inammissibilità del suo intervento – forma oggetto della seconda doglianza dedotta con il primo motivo di appello, sopra rubricata sub b).
Sul punto l’Università di -OMISSIS- eccepisce nelle sue difese che in effetti l’interventore avrebbe ampliato il thema decidendum, in quanto la motivazione dell’esclusione del -OMISSIS- disposta dalla Commissione si baserebbe sul possesso da parte di quest’ultimo della sola Specializzazione e non anche, in via cumulativa, del Dottorato di Ricerca. Tale motivazione sarebbe stata frutto di un mero equivoco in cui la Commissione sarebbe incorsa, poiché l’art. 2 del bando non avrebbe richiesto il possesso cumulativo di entrambi i titoli e i Commissari avrebbero mal interpretato il significato della
congiunzione disgiuntiva “ovvero” ivi contenuta. Giammai – però – la Commissione avrebbe inteso fondare l’esclusione del -OMISSIS- sul fatto che il Diploma di Specializzazione di cui egli è in possesso non fosse sufficiente alla partecipazione al concorso perché in area sanitaria, come preteso dall’appellante: il bando, in realtà, non avrebbe presupposto il possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, in conformità al Regolamento di Ateneo, che del resto riprodurrebbe l’art. 24, comma 2, lett. b), della l. n. 240/2010.
Nello stesso senso argomenta anche il -OMISSIS- nelle sue difese, sostenendo che giustamente il primo giudice, nel giudizio da lui promosso avverso la sua esclusione dalla procedura, ha dichiarato inammissibile l’intervento ad opponendum del dott. -OMISSIS-, poiché costui avrebbe esposto nell’atto di intervento nuove argomentazioni rispetto al motivo dell’esclusione, poi dedotte anche nel ricorso autonomo definito dal T.A.R. –OMISSIS- con sentenza n. -OMISSIS- (oggetto dell’appello R.G. n. -OMISSIS-), relative alla pretesa necessità del possesso di una Specializzazione medica e, per l’effetto, alla riserva di partecipazione per i soli laureati in Medicina e Chirurgia.
Replica al riguardo l’appellante che non sarebbe per nulla vero che l’esclusione del -OMISSIS- dalla procedura sia dovuta alla carenza in capo allo stesso del possesso congiunto del Dottorato di Ricerca e del Diploma di Specializzazione: detta motivazione non sarebbe rinvenibile in alcuno degli atti della procedura, ma sarebbe stata introdotta dall’Ateneo nelle proprie difese e poi mutuata dal suo avversario nei propri scritti. In realtà, l’esclusione sarebbe motivata con il possesso, da parte del -OMISSIS-, del “solo titolo di specialità in chirurgia odontostomatologica non sufficiente ai sensi dell’art. 2 del Bando […]”: ma il citato art. 2 prevede, quale requisito di partecipazione, il possesso del Diploma di Specializzazione “medica” in Chirurgia Orale, e la motivazione dell’esclusione che il dott. -OMISSIS- ha evidenziato sarebbe proprio l’assenza in capo al vincitore del possesso di una Specializzazione in campo “medico”, cioè rilasciata sul presupposto del compimento di un ciclo di studi sfociato nel conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia. Dunque, l’atto di intervento non avrebbe ampliato il thema decidendum della controversia.
La doglianza dell’appellante non può essere condivisa, dovendo ritenersi – in accordo con quanto già rilevato dalla sentenza – che in effetti l’interventore abbia introdotto nella controversia una ragione di esclusione del -OMISSIS- dalla procedura diversa e ulteriore rispetto a quella contenuta nel provvedimento di esclusione adottato dall’Ateneo.
Invero, deve escludersi che la Commissione valutatrice abbia fondato l’originaria esclusione del -OMISSIS- dalla procedura per cui è causa sulla circostanza che egli fosse privo di un Diploma di Specializzazione dell’area medica, considerato quale requisito imprescindibile di partecipazione alla procedura stessa.
In realtà, si legge nel verbale -OMISSIS–OMISSIS- la seguente motivazione dell’esclusione del -OMISSIS- dalla selezione: “il candidato è in possesso del SOLO titolo di Specialità in Chirurgia Odontostomatologica, non sufficiente ai sensi dell’art. 2 del bando (D.R. -OMISSIS-)”. Una formulazione identica è presente nella nota del Rettore del -OMISSIS- recante comunicazione dell’esclusione al predetto candidato.
Correttamente, dunque, l’Università ha eccepito, già in primo grado, che l’effettiva motivazione del provvedimento di esclusione del candidato fosse da attribuire non alla mancanza in capo allo stesso del titolo di specializzazione nell’area medica, ma solo ad un errore di interpretazione dell’art. 2 del bando in cui è incorsa la Commissione con il ritenere che detta clausola avrebbe imposto il possesso di un duplice requisito principale, cioè sia il Dottorato, sia la Specializzazione.
In realtà l’art. 2 del bando, rubricato “requisiti per l’ammissione alla selezione”, non prevede in via cumulativa il possesso di entrambi i requisiti (Dottorato e Specializzazione), tant’è vero che utilizza in proposito congiunzioni disgiuntive (“o” ed “ovvero”) il cui significato è stato mal interpretato dalla Commissione. Questa, infatti, ha motivato l’esclusione del candidato con il possesso, da parte sua, del “solo” Diploma di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica, rivelando, con l’impiego del termine “solo”, di considerare necessario (erroneamente, come detto) anche il possesso del titolo di Dottore di Ricerca.
In altre parole, in nessuna parte dell’atto di esclusione si legge che la Commissione avrebbe fondato l’esclusione del -OMISSIS- sul fatto che il Diploma di Specializzazione da lui posseduto non fosse sufficiente alla partecipazione alla selezione perché in area sanitaria; del resto, in nessuna parte del bando si indica, quale requisito necessario ed esclusivo di partecipazione, il possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
Di conseguenza, il -OMISSIS-, nel ricorso avverso la sua esclusione dalla procedura selettiva, ha affermato di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dall’art. 2 del bando e, in particolare, del Diploma di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica (che ha precisato essere sinonimo di Chirurgia Orale), ma non si è preoccupato di censurare un’inesistente motivazione dell’esclusione basata sulla distinzione tra specializzazione medica e specializzazione sanitaria: tale distinzione è stata introdotta nella controversia dal dott. -OMISSIS-, il quale nell’atto di intervento ha sostenuto che requisito indefettibile di partecipazione fosse il Diploma di Specializzazione medica, cioè una specializzazione afferente alla Laurea in Medicina e Chirurgia (pag. 9 dell’atto di intervento ad opponendum).
Dunque, l’interventore ha effettivamente ampliato il thema decidendum della causa e per tal ragione correttamente il T.A.R. ha dichiarato inammissibile l’intervento. Ne consegue che il primo motivo di gravame è nel suo complesso privo di fondamento.
L’infondatezza del primo motivo d’appello ha valenza assorbente anche nei confronti del secondo motivo, che deve a sua volta essere respinto.
Infatti, con il secondo motivo l’appellante sostiene: a) che il possesso di una specializzazione medica e quindi della Laurea in Medicina fosse requisito indispensabile per la partecipazione alla procedura de qua; b) che il -OMISSIS- non fosse in possesso di tutti i requisiti di partecipazione, poiché il suo Diploma di Specializzazione è pertinente all’area sanitaria e non ai “settori di medicina”: c) che, del resto, il predetto candidato non è laureato in Medicina, bensì ha conseguito il proprio diploma nello specifico ambito dell’indirizzo tecnico attivato presso la Scuola di Specializzazione e non invece nell’indirizzo medico.
In altre parole, con il secondo motivo l’appellante reitera le stesse argomentazioni che costituiscono proprio quell’ampliamento del thema decidendum non consentito all’interventore e che, perciò, hanno determinato la declaratoria di inammissibilità dell’intervento da parte del giudice di prime cure: detta declaratoria, come si è appena visto, è corretta e da condividere. Ne segue che, come non era permesso all’interventore allargare il thema decidendum in primo grado, così tale ampliamento non può essergli consentito in secondo grado.
In conclusione, per tutte le ragioni esposte l’appello deve essere complessivamente respinto, dovendo la sentenza appellata essere confermata
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di questo grado del giudizio tra le parti costituite, mentre non si fa luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca, evocato in appello ma non costituitosi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di appello del giudizio tra le parti costituite, non facendo luogo a spese nei confronti del Ministero dell’Università e della Ricerca, non costituitosi in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l’identificazione delle persone fisiche menzionate in sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024, con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
L’Estensore OMISSIS
Il Presidente OMISSIS
Pubblicato il 20 maggio 2024