La valutazione dei titoli non deve essere svolta con un dettaglio tale da instaurare una comparazione puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe in tal modo la contestualità sintetica della valutazione globale, ma è sufficiente che i detti titoli siano stati considerati nel quadro della detta valutazione.
TAR Lazio, Sez. III-ter, 18 maggio 2026, n. 9252
La valutazione dei titoli non deve essere svolta con un dettaglio tale da instaurare una comparazione puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5591 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, nonché domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;
contro
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
di OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– degli atti della Procedura selettiva di chiamata per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di I fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 14/C2, settore scientifico disciplinare SPS/08 presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, bandita con D.R. n. 2539/2023 del 6.10.2023 (CODICE CONCORSO 2023POA015) e, in particolare:
i) del Decreto Rettorale n. 589/2024 del 7.3.2024, pubblicato nell’Albo Pretorio Concorsi on line dell’Università in pari data, con cui sono stati approvati gli atti della procedura e nominata vincitrice la Prof.ssa OMISSIS;
ii) della Relazione finale redatta dalla Commissione giudicatrice in data 5.3.2024, che ha individuato la Prof.ssa OMISSIS quale vincitrice della procedura, e dei relativi Allegati 1 e 2;
iii) del Verbale della Commissione giudicatrice n. 2 del 5.3.2024, di valutazione dei candidati alla procedura, e dei relativi Allegati 1 e 2;
iv) ove occorra, e nei limiti precisati nel presente ricorso, del Verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 19.2.2024, di definizione dei criteri di valutazione, e del relativo Allegato 1;
v) ove occorra, e nei limiti precisati nel presente ricorso, del Decreto Rettorale n. 2539/2023 del 6.10.2023, pubblicato in G.U. – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 81 del 24.10.2023, di indizione della procedura selettiva;
– nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, con particolare riferimento al Verbale del Consiglio del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale del 17.4.2024, con cui è stata formulata la proposta di chiamata della Prof.ssa OMISSIS nonché, ove adottati, alla relativa approvazione del Consiglio di Amministrazione e all’atto di nomina della Prof.ssa OMISSIS, e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la Prof.ssa OMISSIS e l’Università resistente;
PER LA CONSEGUENTE CONDANNA
dell’Università resistente a nominare una nuova Commissione in diversa composizione con il compito di rinnovare la valutazione di tutti i candidati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 il dott. [#OMISSIS#] Rossi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. La prof.ssa OMISSIS, odierna ricorrente, ha partecipato alla procedura selettiva, indetta dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con decreto rettorale n. 2539/2023 del 6 ottobre 2023, per la chiamata, ai sensi dell’art. 18, commi 1, L. 240/2010, di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione dell’Ateneo.
Unitamente alla ricorrente, hanno partecipato alla procedura altri tre candidati (il prof. OMISSIS, la prof.ssa OMISSIS e la prof.ssa OMISSIS).
I lavori della Commissione esaminatrice si sono così svolti:
– in una prima riunione del 19 febbraio 2024 sono stati fissati i criteri per la valutazione dei candidati (limitandosi a prendere atto di quelli fissati dal bando);
– in una seconda riunione del 5 marzo 2024 si è proceduto «a stendere, per ciascun candidato, un profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta ed una valutazione collegiale del profilo ed una valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca», si è preso atto che tutti i candidati, ricoprendo già la posizione di Professore universitario, erano esentati dalla prova didattica e che, afferendo gli stessi ad Atenei italiani, erano altresì esentati dall’accertamento della conoscenza della lingue italiana e si è conseguentemente proceduto al giudizio collegiale complessivo e all’individuazione del vincitore, con annessa redazione della relazione finale.
All’esito dei predetti lavori, la Commissione ha individuato la prof.ssa OMISSIS quale vincitrice della procedura.
Con decreto rettorale n. 589/2024 del 7 marzo 2024 sono stati approvati gli atti della Commissione.
I.1.1. Con ricorso notificato (all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, quale Amministrazione intimata, e alla prof.ssa OMISSIS, quale controinteressata) il 6 maggio 2024 e depositato il 20 maggio 2024, la prof.ssa OMISSIS ha impugnato in questa Sede il provvedimento da ultimo richiamato, unitamente a tutti gli atti del concorso, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
– «I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240 del 2010 e s.m.i.; dell’art. 10 del Regolamento di cui al D.R. n. 770 del 2023 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e s.m.i.; degli artt. 1 e 5, del Bando; del Verbale n. 1 del 19.2.2024; dell’art. 3, della l. n. 241 del 1990 e s.m.i. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria; difetto ed erroneità dei presupposti in fatto e in diritto; sviamento di potere; manifesta illogicità e contraddittorietà, irragionevolezza, arbitrarietà, perplessità, ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 3 e 97, Cost.»: la ricorrente denunzia che la Commissione avrebbe soltanto “dichiarato” di aver effettuato una valutazione comparativa dei candidati ma, a fronte dell’assoluta carenza motivazionale sul suo contenuto, tale valutazione risulterebbe in realtà mancante, con conseguente violazione del bando (nonché degli auto-vincoli che, in conformità alla lex specialis, la medesima Commissione si era posta) nella parte in cui la prescriveva(no); la ricorrente aggiunge che la superiorità della controinteressata non potrebbe neppure considerarsi “auto-evidente” (unica ipotesi in cui, secondo gli orientamenti giurisprudenziali, la Commissione potrebbe considerarsi esonerata dal fornire un’apposita motivazione, che nulla aggiungerebbe rispetto a quanto già risultante dalla valutazione dei candidati) posto che essa non emergerebbe affatto dai giudizi formulati sui profili dei candidati, dai quali piuttosto si desumerebbe che sotto alcuni rilevanti aspetti vi sarebbe stato un maggior apprezzamento della ricorrente stessa;
– «II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240 del 2010; dell’art. 10 del Regolamento di cui al D.R. n. 770 del 2023 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; degli artt. 1 e 5, del Bando; del Verbale n. 1 del 19.2.2024. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; manifesta contraddittorietà; sviamento; irrazionalità, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento. Violazione degli artt. 3 e 97, Cost.» in ogni caso, la ricorrente lamenta che la Commissione avrebbe immotivatamente e contraddittoriamente individuato la prof.ssa OMISSIS quale vincitrice della selezione, in quanto sarebbe invece oggettivamente evidente la sua superiorità sotto tutti gli elementi oggetto di valutazione (attività di ricerca, attività didattica e ulteriori attività universitarie, con particolare riferimento a quelle istituzionali, gestionali e di terza missione);
– «III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, della l. n. 240 del 2010; dell’art. 10 del Regolamento di cui al D.R. n. 770 del 2023 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; degli artt. 1 e 5, del Bando; del Verbale n. 1 del 19.2.2024. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; difetto ed erroneità dei presupposti in fatto e in diritto; sviamento di potere; manifesta contraddittorietà, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà; ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento. Violazione degli artt. 3 e 97, Cost. In via ulteriormente subordinata: illegittimità del Bando di concorso e, ove ritenuto, del Verbale n. 1 del 19.2.2024 e relativo allegato, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto i medesimi profili»: la ricorrente si duole altresì dell’immotivata sottovalutazione del suo profilo curriculare, che troverebbe giustificazione anche nell’illegittima valorizzazione dell’attività di ricerca della controinteressata nell’ambito Gender Studies, che si risolverebbe in una non consentita profilatura dei candidati (e impugna altresì il bando e il verbale n. 1 della Commissione nella parte in cui ciò avrebbero consentito o finanche imposto).
I.2. L’Ateneo intimato si è costituito in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato al fine di resistere al ricorso.
I.2.1. Si è costituita in resistenza anche la controinteressata, che ha innanzitutto eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, non avendo la ricorrente mosso alcuna censura contro la valutazione della prof.ssa Peruzzi (che, almeno sotto taluni aspetti, sarebbe stata giudicata migliore della ricorrente stessa), il che non le consentirebbe di risultare vincitrice della procedura in caso di sua rinnovazione.
Ha, poi, diffusamente contestato la fondatezza del ricorso, evidenziando l’incensurabilità, nei termini prospettati dalla ricorrente, dell’operato della Commissione in quanto afferente al merito dell’esercizio della discrezionalità tecnica ad essa spettante nonché, in ogni caso, la non condivisibilità delle doglianze, non emergendo affatto la manifesta superiorità della ricorrente nella misura da quest’ultima predicata.
Ha, inoltre, eccepito la (irricevibilità per) tardività dell’impugnazione degli atti concorsuali nella parte in cui contemplerebbero una profilatura, della quale ha comunque dedotto nel merito l’insussistenza.
I.3. Fissata l’udienza di discussione, la Difesa erariale ha depositato tutta la pertinente documentazione della procedura selettiva e una memoria con cui ha argomentato in ordine all’inammissibilità e/o all’infondatezza del ricorso.
La controinteressata ha depositato un’ulteriore memoria con cui ha insistito in ogni sua eccezione e difesa.
Anche la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha replicato all’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata in sede di costituzione in giudizio, nonché ribadito la fondatezza delle proprie doglianze, così insistendo per l’accoglimento della proposta impugnazione.
I.3.1. La ricorrente ha depositato, altresì, una replica per controdedurre alle difese dell’Avvocatura dello Stato.
I.4. All’udienza pubblica del 10 aprile 2026, il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Il Collegio ritiene di prescindere dall’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse formulata dalla controinteressata, potendosi respingere nel merito il ricorso in quanto destituito di giuridico fondamento.
II.2. Il primo motivo non è suscettibile di condivisione.
II.2.1. Va preliminarmente ricordato che, «nei concorsi per i posti di professore di prima fascia, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 26 giugno 2024, n. 5633).
A ciò consegue che la valutazione dei titoli non deve essere svolta con un dettaglio tale da instaurare una comparazione puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe in tal modo la contestualità sintetica della valutazione globale, ma è sufficiente che i detti titoli siano stati considerati nel quadro della detta valutazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 luglio 2015, n. 3561; id. 21 ottobre 2013, n. 5079)» (Cons. Stato, Sez. VII, 27 marzo 2026, n. 2582).
Il Consiglio di Stato ha altresì, recentemente, ritenuto priva di pregio la tesi «secondo cui non sarebbe sufficiente un’operazione descrittiva dei titoli posseduti né una motivazione generica, mentre è invece necessario esplicitare le ragioni della prevalenza dell’uno sull’altro, voce per voce, e in rapporto ai criteri predeterminati» (in termini Cons. Stato, Sez. VII, 31 marzo 2026, n. 2641).
II.2.2. In applicazione dei (pienamente condivisi) princìpi desumibili dai richiamati precedenti, va escluso che la valutazione comparativa sia, nel caso di specie, illegittima o addirittura del tutto carente.
La Commissione, difatti, ha illustrato il profilo curriculare di ogni candidato, esposto gli elementi da valutare per ciascuno di essi e formulato collegialmente le sue valutazioni, nei seguenti termini:
a) quanto al prof. OMISSIS:
a.1) «Considerata l’attività didattica, di ricerca, le attività istituzionali e di terza missione, complessivamente il profilo del candidato è valutato come buono»;
a.2) «La consistenza complessiva delle pubblicazioni, relativamente all’arco temporale e ai prodotti validi per la partecipazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, è adeguata»;
b) quanto all’odierna ricorrente:
b.1) «Considerata l’attività didattica, di ricerca, le attività istituzionali e di terza missione, complessivamente il profilo della candidata è valutato come più che buono»;
b.2) «La consistenza complessiva delle pubblicazioni, relativamente all’arco temporale e ai prodotti validi per la partecipazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, è molto elevata»;
c) quanto all’odierna controinteressata (vincitrice):
c.1) «Considerata l’attività didattica, di ricerca, le attività istituzionali e di terza missione, complessivamente il profilo della candidata è valutato come ottimo»;
c.2) «La consistenza complessiva delle pubblicazioni, relativamente all’arco temporale e ai prodotti validi per la partecipazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, è elevata»;
d) quanto alla prof.ssa Peruzzi:
d.1) «Considerata l’attività didattica, di ricerca, le attività istituzionali e di terza missione, complessivamente il profilo della candidata è valutato come molto buono»;
d.2) «La consistenza complessiva delle pubblicazioni, relativamente all’arco temporale e ai prodotti validi per la partecipazione alle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, è elevata».
II.2.3. Dai riportati giudizi emerge che l’attività di ricerca della ricorrente ha ricevuto un apprezzamento leggermente maggiore rispetto a quella della controinteressata e della prof.ssa Peruzzi (essendo stata ritenuta «molto elevata», mentre quella delle altre due candidate “soltanto” «elevata»), ma negli ulteriori aspetti curriculari, concorsualmente rilevanti, è stata ravvisata una più netta superiorità della controinteressata (profilo «ottimo») sulla prof.ssa Peruzzi (profilo «molto buono») e ancor di più sulla ricorrente (profilo «più che buono»).
Risulta perciò pienamente comprensibile, oltre che non manifestamente irragionevole, che, nell’effettuare quel «raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati», la controinteressata sia stata individuata come (nel complesso) maggiormente qualificata e conseguentemente vincitrice della procedura.
II.3. I motivi secondo e terzo, che possono trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono anch’essi insuscettibili di positivo apprezzamento.
II.3.1. In termini generali, va rammentato che, nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto gli esiti di concorsi universitari, «per giurisprudenza assolutamente consolidata le valutazioni della Commissione costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto nel momento, a monte, dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, quanto in quello, a valle, delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice. Da ciò discende che sia i criteri di giudizio che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione» (Cons. Stato, Sez. VII, 24 ottobre 2024, n. 8512).
In maniera più diffusa e analitica, il Consiglio di Stato ha avuto occasione di affermare (anche ribadendo e precisando gli indirizzi ermeneutici emersi in subiecta materia) quanto segue: «La valutazione dell’attività svolta dalla Commissione per giungere alla predeterminazione dei criteri deve essere operata non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l’eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un’inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva.
L’importante è che i criteri individuati siano né vaghi né generici, ma idonei ad oggettivizzare per quanto possibile l’ampiezza della discrezionalità valutativa tipica di questo genere di selezioni, nonché a consentirne ex post la ricostruzione dell’iter logico seguito (Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2021, n. 454).
Le Commissioni sono chiamate non solo a fissare criteri, parametri e indicatori, ma anche ad individuare la loro possibile incidenza ponderale. Questa operazione (che, ancora una volta, può essere disciplinata dai singoli regolamenti o prefigurata dalla stessa Commissione in sede di predisposizione delle modalità valutative) può avere contenuti diversi.
Si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. Ciò perché bisognerebbe stilare ex ante una “classifica” dei valori di ogni possibile titolo/pubblicazione che i candidati potrebbero in teoria produrre, il che non sarebbe, ovviamente, neanche ipotizzabile.
La previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all’arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato è [#OMISSIS#] nel ritenere che le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598)» (Cons. Stato, Sez. VII, 27 giugno 2024, n. 5685).
II.3.1.1. Tenuto conto dei (pienamente condivisi) princìpi poc’anzi richiamati, l’operato della Commissione non risulta censurabile: non se ne ravvisano, difatti, profili di irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o abnormità, alla luce della dirimente considerazione per cui i titoli e le pubblicazioni devono essere non solo (e non tanto) “contati” ma anche (e soprattutto) “pesati” e, in questa seconda attività, è da riconoscersi un ampio margine di apprezzamento nell’individuazione del candidato (reputato dall’organo tecnico) migliore.
In assenza di errori di fatto o di macroscopiche illogicità (che nella specie non è dato ravvisare), è configurabile esclusivamente una valutazione non condivisa a cui però non ne può essere sostituita una (eventualmente ed ipoteticamente) diversa di questo Giudice.
Al riguardo, dev’essere altresì richiamato il «consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale […] secondo cui nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l’Amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche ed opinabili, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (c.d. concetti giuridici indeterminati), per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. In altri termini, la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell’idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A. (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 803; T.A.R. Veneto, sez. III, 8 gennaio 2020, n. 24)» (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 3456).
II.3.2. Per quanto concerne quella parte del terzo motivo con cui la ricorrente adombra la violazione del principio del divieto di profilatura, si deve preliminarmente escludere ogni possibile (irricevibilità per) tardività della censura, disattendendo quanto sul punto eccepito dalla controinteressata: gli atti endoprocedimentali, difatti, «secondo regola del tutto pacifica […] non sono immediatamente lesivi: quando abbiano un contenuto illegittimo, sono impugnabili non invia autonoma – e ove lo si faccia l’impugnazione è inammissibile- ma solo congiuntamente al provvedimento finale che quel contenuto illegittimo recepisca» (in questi termini Cons. Stato, Sez. IV, 6 novembre 2024, n. 8886).
In applicazione di tale regola, il candidato a pubblici concorsi ha l’onere di impugnare immediatamente il bando soltanto ove una o più delle sue previsioni gli precludano la partecipazione alla procedura concorsuale, nonché gli atti procedimentali che lo escludano dalla procedura stessa; ogni altro vizio di legittimità degli atti concorsuali va invece fatto valere con l’impugnazione del provvedimento conclusivo del concorso.
II.3.2.1. Nel merito, la censura è infondata anche in parte qua, in adesione ai pertinenti approdi giurisprudenziali: «L’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stabilisce che le Università, con proprio regolamento, disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia attenendosi al criterio della “specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari”. Analogamente dispone l’art. 24 della stessa legge n. 240 del 2010, con riguardo all’assunzione di ricercatori a tempo determinato.
La specificazione dei settori concorsuali non è rimessa alla discrezionalità del singolo Ateneo bensì, ai sensi dell’art. 15 della stessa legge, ad un decreto ministeriale, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Gli stessi citati articoli 18 e 24 contemplano, tra i criteri delle procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università, anche l’indicazione di “informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale”.
[…] Secondo la giurisprudenza di questa Sezione, dovendo l’oggetto della procedura concorsuale trovare specifica rispondenza nei settori scientifico-disciplinari definiti a livello nazionale, se ne desume che la commissione giudicatrice è tenuta a valutare la congruenza dei profili curriculari dei candidati rispetto all’intero settore concorsuale oggetto della selezione, non potendo invece la stessa elevare a criterio preferenziale uno soltanto dei tanti sotto-ambiti di interesse scientifico e professionale nei quali tale materia può in astratto articolarsi. Non è cioè possibile l’adozione da parte della Commissione di requisiti valutativi diversi dalla inerenza del curriculum dei candidati al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando (Sezione sesta, sentenza 14 gennaio 2021, n. 454).
È stato pure statuito che “[l]e specifiche funzioni cui è eventualmente chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalità informativa […] e non coincidono con quelle del settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti», aggiungendo che tale opzione ermeneutica «attua un bilanciamento ragionevole dell’invocata autonomia universitaria con la necessità di garantire l’imparziale svolgimento della procedura di selezione dei candidati al posto di professore universitario, anch’essa costituzionalmente garantita già ai sensi degli artt. 3 e 97 Cost” (Sezione sesta, sentenza n. 5050 del 2018).
In altre parole, l’indirizzo giurisprudenziale è volto a scongiurare il rischio che la singola Università possa arrivare al punto di tarare il profilo del professore da reclutare sull’impronta dei percorsi scientifici o professionale di un certo candidato, restringendo irragionevolmente la platea dei possibili concorrenti» (così Cons. Stato, Sez. VI, 26 aprile 2021, n. 3319).
II.3.2.2. In linea con il precedente poc’anzi richiamato, va nella specie esclusa la sussistenza dell’invocato vizio di legittimità poiché:
> il bando di concorso ‒ dopo avere indicato il settore concorsuale di riferimento (14/C2 Sociologia dei processi culturali e comunicativi) e individuato il profilo del candidato esclusivamente tramite l’indicazione del settore scientifico-disciplinare del posto bandito (SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi) – ha semplicemente fornito (in applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. a), L. 240/2010), «informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni» attribuite al futuro Professore (in termini soprattutto di obiettivi e impegno didattico) nonché alcune tematiche dell’attività didattica, di ricerca e di terza missione tra quelle di ritenuto maggiore interesse per l’Ateneo;
> non sono emersi elementi che possano supportano finanche il dubbio di una “profilatura” dei candidati;
> i criteri selettivi adottati dalla Commissione non contemplano alcuna valutazione in ordine alla pertinenza dei titoli e delle pubblicazioni del candidato con l’oggetto dell’attività di ricerca a svolgersi in futuro, ma solo la loro congruenza con il settore concorsuale per il quale è stata bandita la procedura;
> anche i giudizi sintetici finali redatti per tutti i concorrenti non operano alcuna commistione tra oggetto della futura attività didattica, di ricerca e di terza missione e i criteri di valutazione dei singoli candidati.
II.3.2.2.1. D’altra parte, la stessa ricorrente dà atto di avere, «al pari della Prof.ssa OMISSIS, […] svolto una consistente attività di ricerca in ambito di Gender Studies, presentando pubblicazioni relative a tale ambito di indagine» (pag. 26 ricorso), il che intrinsecamente esclude che sotto tale aspetto vi fosse idoneità a “profilare” i candidati: il fatto che «tale filone di ricerca [sia stato enfatizzato] soltanto in favore dell’odierna controinteressata» (sempre pag. 26 ricorso) inerisce, invece, all’apprezzamento tecnico-discrezionale della Commissione, che tuttavia (come si è detto) non sfocia in quell’arbitrarietà o in quella manifesta illogicità necessarie per consentirne il sindacato giurisdizionale.
II.4. Conclusivamente, il ricorso dev’essere respinto alla luce dell’infondatezza delle censure che sono state proposte.
II.5. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione fra tutte le parti, avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e degli interessi ad esse sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
Pubblicato il 18 maggio 2026

