TAR Sardegna, Sez. I, 22 maggio 2026, n. 819

Nella locuzione incarichi di insegnamento di cui all'art. 23 Legge n. 240/2010 possono essere ricomprese solamente le attività di docenza svolte

Data Documento: 2026-05-22
Autorità Emanante: TAR Sardegna
Area: Giurisprudenza
Massima

Nella locuzione incarichi di insegnamento di cui all’art. 23 Legge n. 240/2010 possono essere ricomprese solamente le attività di docenza svolte: di conseguenza, non è possibile inquadrare in tale nozione attività solo connesse alla didattica e di mero supporto ad essa, quali tutoraggi o assistenza pratica a laboratori.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 913 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio fisico eletto presso lo studio OMISSIS in Cagliari, via San [#OMISSIS#] 56;
contro
Università degli Studi di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
nei confronti
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari n. repertorio 618/2025 del 08/07/2025, pubblicato sul sito d’Ateneo in data 8 luglio 2025, di approvazione degli atti della selezione pubblica per il reclutamento di un/una ricercatore/ricercatrice tenure track (RTT) presso il Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche per il GSD 03/CHEM-05 (profilo SSD CHEM-05/A), riservata a candidati/e che sono, o sono stati, per almeno un anno ricercatori a tempo determinato di tipologia a) o, per almeno tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca ex art.22 della L.240/2010 (D.R. 1772/2024) – cod. sel.: rttA_38D_1124_03/CHEM-05. e della relativa graduatoria e, per quanto occorresse, dei verbali della commissione giudicatrice della predetta procedura, del 7 maggio 2025 (verbale della prima seduta), unitamente ai suoi allegati, del 20 maggio 2025 (verbale della seconda seduta), unitamente ai suoi allegati, del 27 maggio 2025 (verbale della terza seduta), unitamente ai suoi allegati, del 27 maggio 2025 (verbale della quarta seduta), unitamente alla relazione finale.
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Cagliari; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente OMISSIS ha esposto di aver partecipato alla selezione pubblica per il reclutamento di un/una ricercatore/ricercatrice tenure track (RTT) presso il Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche per il GSD 03/CHEM-05 (profilo SSD CHEM-05/A), riservata a candidati/e che sono, o sono stati, per almeno un anno ricercatori a tempo determinato di tipologia a) o, per almeno tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca ex art. 22 della L.240/2010 (D.R. 1772/2024) – cod. sel.: rttA_38D_1124_03/CHEM-05, indetta dall’Università degli studi di Cagliari.
La Commissione ha formulato la graduatoria finale, che ha visto il controinteressato OMISSIS al primo posto con punti 87,16, di cui 25,16 per titoli e curriculum e 62 per le pubblicazioni, mentre la ricorrente si è classificata al secondo posto con punti 82,30, di cui 25 per i titoli e 57,30 per le pubblicazioni, con una differenza di punteggio di punti 4,86, come confermato dalla relazione finale.
Infine, con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari n. repertorio 618/2025 del 08/07/2025, pubblicato sul sito d’Ateneo in data 8 luglio 2025, sono stati approvati sia gli atti della suddetta selezione che il relativo esito così come sopra descritto.
2. Ritenendo illegittimo l’esito della selezione, la ricorrente propone l’odierno ricorso per i seguenti motivi di diritto:
• I Con riferimento alla valutazione del titolo “attribuzione di incarichi di insegnamento a livello universitario in Italia o all’Estero” del controinteressato: violazione dell’art. 9 del Regolamento per la stipula dei contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato tenure track (RTT) presso l’Università degli Studi di Cagliari, Repertorio 1155/2023, datato 11/10/2023, violazione dell’art. 8 del bando relativo alla selezione di cui sopra, emanato dall’Università degli Studi di Cagliari, approvato con Decreto del medesimo Rettore repertorio 1772/2024 datato 11 novembre 2024. Violazione dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243. Violazione dell’art. 23 della Legge 30/12/2010, n. 240. Violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento tra i candidati.
Con tale motivo di ricorso, la ricorrente deduce che:
a) la Commissione ha illegittimamente dedotto la sussistenza di un incarico di insegnamento dalla dichiarazione del controinteressato relativa ad una asserita “attività didattica di laboratorio di analisi dei farmaci I per il corso di laurea in farmacia (anno accademico 2020/2021) per un totale di 20 h, presso l’Università degli Studi di Messina”, chiaramente generica e non pertinente, posto che l’analisi dei farmaci non rientra nel profilo SSD CHEM-05/A chimica organica relativo alla selezione di cui trattasi, ma in quello CHIM/08 (ora CHEM-07/A, chimica farmaceutica) e trattandosi di mero supporto;
a1) d’altronde, nel predetto anno accademico 2020/2021, il controinteressato ha dichiarato di aver svolto un incarico di assegnista di Ricerca di Tipo B, dal gennaio 2021 al giugno 2021 all’Università di Modena e, dal giugno 2021, presso l’Università di Milano;
b) la Commissione ha illegittimamente dedotto la sussistenza di un altro incarico di insegnamento dalla dichiarazione del controinteressato di attività “nell’ambito del dottorato di ricerca in scienze della vita e biotecnologie, presso l’Università degli Studi dell’Insubria, organizzato dal candidato e dal Prof. OMISSIS. Titolo corso: “synthetic approaches to novel inhibitors targeting human d-aspartate oxidase” (0.5 CFU, 6 h), 15/05/2024”, trattandosi non di un insegnamento, ma di un seminario, ove il controinteressato ha svolto solo un intervento di un’ora (e non 6 ore);
c) altrettanto illegittima è, infine, la decisione della Commissione di ritenere incarichi di insegnamento la “codocenza di laboratorio di chimica organica, modulo 2 (corso di laurea in chimica industriale) docente: Prof. OMISSIS (turno A) – codocenti: Dr. OMISSIS, Dr. A. OMISSIS, per un totale di 28 h, presso il Dipartimento di chimica dell’Università degli Studi di Milano, anno accademico 2023/2024;” e la “codocenza di laboratorio di chimica organica, modulo 2 (corso di laurea in chimica industriale) docente: Prof. OMISSIS (turno B) codocente Dr. A. OMISSIS, per un totale di 32 h, presso il Dipartimento di chimica dell’Università degli Studi di Milano, anno accademico 2023/2024”, senza alcun elemento tale da far desumere l’esistenza di un incarico di insegnamento vero e proprio e con la chiara ammissione, da parte del controinteressato, di non essere stato lui il titolare dei corsi.
• II Con riferimento alla valutazione dei titoli dichiarati dal controinteressato per ”Documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri” e per l’”Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi”: violazione dell’art. 9 del Regolamento per la stipula dei contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato tenure track (RTT) presso l’Università degli Studi di Cagliari, Repertorio 1155/2023, datato 11/10/2023; violazione dell’art. 8 del bando relativo alla selezione di cui sopra, emanato dall’Università degli Studi di Cagliari, approvato con Decreto del medesimo Rettore repertorio 1772/2024 datato 11 novembre 2024; violazione dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243; violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento tra i candidati.
Con tale motivo di ricorso, la ricorrente deduce che:
a) la Commissione ha indebitamente valutato due volte le collaborazioni del controinteressato con il Prof. OMISSIS del Dipartimento di Scienze della vita, Università degli studi di Modena e Reggio-Emilia e con il Prof. OMISSIS del Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di Milano: esse infatti, inquadrate come assegni di ricerca, sono state valutate 3 punti (su 4) come “documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri” e non potevano perciò far conseguire al controinteressato anche ulteriori punti 2 per “Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi”, quale partecipazione a progetti di ricerca;
b) la Commissione non avrebbe dovuto assegnare alcun punto al controinteressato per partecipazioni a gruppi di ricerca, in quanto anche la dichiarata “collaborazione con il gruppo di ricerca della Dr.ssa OMISSIS (capo laboratorio presso il Dipartimento di ricerca oncologica sperimentale dell’istituto di ricerche farmacologiche OMISSIS (IRCCS) – Milano, Italia)”, non è altro che una collaborazione con un singolo docente, neppure essendo indicato uno specifico progetto di ricerca.
• III Con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni indicate sia dalla ricorrente che dal controinteressato: violazione dell’art. 9 del Regolamento per la stipula dei contratti da ricercatore/ricercatrice a tempo determinato tenure track (RTT) presso l’Università degli Studi di Cagliari, Repertorio 1155/2023, datato 11/10/2023; violazione dell’art. 8 del bando relativo alla selezione di cui sopra, emanato dall’Università degli Studi di Cagliari, approvato con Decreto del medesimo Rettore repertorio 1772/2024 datato 11 novembre 2024; violazione dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243; violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento tra i candidati.
Con tale motivo di ricorso, la ricorrente deduce:
a) l’assenza di punteggio numerico alla voce “Valutazione indici bibliometrici”, come si evince nella griglia allegato D al verbale del 27 maggio 2025, non avendo la Commissione previsto uno specifico punteggio per ogni pubblicazione sulla base degli indici di cui all’art. 8 del bando e 9 del regolamento;
b) difetto di motivazione con riguardo al criterio II – Apporto individuale del/della candidato/a, nel caso di partecipazione del/della medesimo/a lavori in collaborazione, per giudicare il quale la stessa Commissione si era autoimposta di determinare tale apporto “analiticamente, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento”, salvo poi non valutare tale apporto, stante il silenzio motivazionale sul punto nei verbali.
In merito, aggiunge la ricorrente che:
c) rispetto al punto sub. a), l’assenza di valutazione degli indici bibliometrici rimette in discussione tutti i 66 punti teoricamente assegnabili alle pubblicazioni, in quanto l’assegnazione di un punteggio per la “Valutazione indici bibliometrici” in base al criterio b5) previsto dall’art. 9 comma 1 del Regolamento dovrà comportare una diversa distribuzione dei punti previsti dalla Commissione nel verbale del 7 maggio 2025;
d) rispetto al punto sub. b), anche la sola rivalutazione, per tutte le pubblicazioni dei candidati, del criterio II apporto individuale nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione, per il quale era previsto il punteggio massimo di 2 per ogni pubblicazione (e, dunque, per un totale di 24 punti in palio, considerate le 12 pubblicazioni da valutare), comporta, in caso di accoglimento della censura, un riesame tale da poter incidere sull’esito della selezione.
3. Resiste in giudizio l’Università degli studi di Cagliari, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, mentre non si è costituito il controinteressato.
4. All’udienza pubblica del 19 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto in relazione al suo assorbente primo motivo, essendo stati illegittimamente attribuiti al controinteressato punti 5,16 – o quantomeno 4,92 – in relazione alle attività dichiarate di cui al superiore capo 2.I, punti a), b) e c), quali “incarichi di insegnamento”, che all’esito del giudizio e, in particolare, della documentazione depositata in relazione ad essi proveniente dalle Università presso cui le attività sono state svolte, ritiene il Collegio essere accertato che esse non siano inquadrabili tra le attività di insegnamento.
5.1. In termini generali, la difesa erariale insiste sulla formulazione letterale del bando (art. 8, lett. a2) “attribuzione di incarichi di insegnamento a livello universitario in Italia o all’Estero;”), quale “ampia definizione utilizzata dal bando, che come tale lasciava alla Commissione uno spazio di discrezionalità il cui esercizio non può essere sindacato in sede giurisdizionale”.
È chiaro tuttavia, ad avviso del Collegio, che il riferimento ad incarichi di insegnamento, pur ampio, contenuto nel bando, non può che essere limitato ad attività di docenza e, segnatamente, ritiene il Collegio che tale espressione menzionata dal bando debba essere interpretata al lume della disciplina primaria di riferimento.
Sul punto infatti, l’espresso “incarichi di insegnamento” è espressamente contenuta nell’art. 23 della l. n. 240 del 2010, rubricato “Contratti per attività di insegnamento”, che, al comma 1, fa riferimento a “Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale (…)”, mentre al comma 2 dispone che “Fermo restando l’affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali”.
Ora, anche volendo superare in astratto il dato formale della stipulazione di un contratto per docenza, è evidente che nella locuzione incarichi di insegnamento non possano che rientrare le attività di docenza svolte dal candidato, senza poter essere inquadrate in tale voce del bando (art. 8, a2) attività solo connesse alla didattica e di mero supporto ad essa, quali tutoraggi o assistenza pratica a laboratori.
5.2. Ciò posto, il controinteressato ha ottenuto punti 1,2 (0,06 per 20h) in relazione all’attività dichiarata “attività didattica di laboratorio di analisi dei farmaci I per il corso di laurea in farmacia (anno accademico 2020/2021) per un totale di 20 h, presso l’Università degli Studi di Messina”.
Per essa, l’Università di Messina, per il tramite del Prof. OMISSIS, ha attestato che “il Dott. OMISSIS, durante il terzo anno del suo corso di Dottorato in Scienze Chimiche (A.A. 2020/21), ha svolto attività di supporto alla didattica per il Corso di Studi in Farmacia per un totale di 20 ore, specificamente per la disciplina “Analisi dei Farmaci I” di cui il sottoscritto è titolare. La suddetta attività, svolta con assoluta efficienza e competenza, si è espressa in assistenza pratica nelle esercitazioni in laboratorio, sostegno didattico individuale agli studenti e preparazione di materiale didattico integrativo” (doc. 17 OMISSIS).
Dalla descrizione dell’attività svolta – oltre che dal mancato conferimento di alcun incarico di insegnamento ex art. 23 del d.lgs. n. 240 del 2010 – emerge chiaramente come il controinteressato non sia stato titolare di alcun incarico di insegnamento da parte dell’Università di Messina, ma abbia unicamente svolto attività di supporto di assistenza pratica in sede di esercitazione, di preparazione di materiale didattico e di assistenza individuale degli studenti nella preparazione dell’esame (c.d. turni di ricevimento), che non possono essere qualificati, in alcuna misura, come incarichi di insegnamento a lui attribuiti, neppure in forma di codocenza.
5.3. Proprio su tale ultimo profilo si controverte in relazione alle attività dichiarate dal controinteressato quali “codocenza di laboratorio di chimica organica, modulo 2 (corso di laurea in chimica industriale) docente: Prof. OMISSIS (turno A) – codocenti: Dr. OMISSIS, Dr. OMISSIS, per un totale di 28 h, presso il Dipartimento di chimica dell’Università degli Studi di Milano, anno accademico 2023/2024;” e “codocenza di laboratorio di chimica organica, modulo 2 (corso di laurea in chimica industriale) docente: Prof. OMISSIS (turno B) codocente Dr. A. OMISSIS, per un totale di 32 h, presso il Dipartimento di chimica dell’Università degli Studi di Milano, anno accademico 2023/2024”.
Il punto è ben rilevante poiché, per tali attività, il controinteressato ha ottenuto, per la prima, punti 1,68 (0,06 per 28h) e per la seconda punti 1,92 (0,06 per 32h), per un totale di 3,6 punti, i quali, sommati ai punti 1,2, determinano la perdita di punti 4,8 al controinteressato.
Ed invero, rispetto a tali attività, se appare ambigua l’attestazione che la documentazione proveniente dall’Università di Milano depositata in giudizio dall’Università di Cagliari resistente, in cui si fa riferimento ad attività di codocenza, è dirimente la ben più dettagliata documentazione, sempre proveniente dall’Università di Milano, depositata in giudizio dalla ricorrente.
In essa si legge che “Il dott. OMISSIS, nato a Messina il 15/05/1993, risulta assegnatario di due incarichi di collaborazione finalizzati allo svolgimento di attività integrative della didattica, orientamento e di tutorato per lo svolgimento di compiti sussidiari e complementari degli insegnamenti ufficiali, ai sensi dell’art. 45 Regolamento Generale d’Ateneo.
In particolare gli incarichi conferiti dal Dipartimento di Chimica, riguardavano: attività di Tutoraggio per esercitazioni nell’ambito del Corso di Studio in Chimica Industriale (LT) per l’Insegnamento di Laboratorio di Chimica Organica II A. Il periodo della collaborazione dal 26/02/2024 al 30/06/2024, per un totale di 28 ore. attività di Tutoraggio per esercitazioni nell’ambito del Corso di Studio in Chimica Industriale (LT) per l’Insegnamento di Laboratorio di Chimica Organica II B. Il periodo della collaborazione dal 26/02/2024 al 30/06/2024, per un totale di 32 ore.
Si comunica inoltre che il dott. OMISSIS non risulta essere o essere stato titolare di incarichi per docenza a contratto ai sensi dell’art 23 della Legge 240/2010” (doc. 19 OMISSIS).
L’Università resistente focalizza in memoria l’attenzione sul fatto che si tratti di attività svolte ai sensi dell’art. 45 del Regolamento generale d’ateneo dell’Università di Milano.
Ora però, già la norma in questione è riferita a “Attività didattiche integrative e compiti didattici extra‐curriculari”, quali “le attività di orientamento, di tutorato e dirette ad assicurare lo svolgimento di compiti integrativi, sussidiari e complementari degli insegnamenti ufficiali (cicli di sostegno, seminari, esercitazioni ecc.) e per le attività propedeutiche e di recupero” ed è ben distinta, anche a livello di normazione secondaria, dal precedente art. 42, relativo appunto ai contratti per “attività di insegnamento”, da stipularsi appunto ex art. 23 della l. n. 240 del 2010.
Ciò ben corrisponde, sul piano sostanziale, alle attività svolte dal controinteressato ed elencate nella dettagliata nota dell’Università di Milano che non possono, secondo il significato proprio delle parole, che guida l’interprete anche nell’attività ermeneutica dei documenti e atti amministrativi, essere qualificate come attività di codocenza e insegnamento, trattandosi di tutoraggio per attività di esercitazioni, infatti, come risulta dalla nota stessa, non conferite quali “incarichi per docenza” ai sensi dell’art. 23 della l. n. 240 del 2010.
A ben vedere tra l’altro, la stessa difesa erariale, nella memoria di costituzione, per tale profilo si era concentrata sull’irrilevanza, ai fini della valutazione, dell’esclusiva titolarità dell’incarico di insegnamento, essendo sufficiente la codocenza; tale profilo è senz’altro in astratto condivisibile, ma perde di rilevanza in concreto, poiché non viene in rilievo un numero di ore di insegnamento tenuto autonomamente dal controinteressato unitamente al titolare del corso di insegnamento, che ha svolto altre ore di insegnamento, ma emerge come il controinteressato abbia svolto “solo” attività di tutoraggio per esercitazioni, non già sia stato a lui attribuito un “incarico di insegnamento”, rilevante ex art. 8, a2) del bando.
5.4. Se così è, venendo all’ultimo profilo di cui al primo motivo, rileva in primo luogo il Collegio che, a prescindere dalla stessa possibilità di inquadrare l’attività di cui al capo 2.I, punto b) tra gli “incarichi di insegnamento” (“nell’ambito del dottorato di ricerca in scienze della vita e biotecnologie, presso l’Università degli Studi dell’Insubria, organizzato dal candidato e dal Prof. OMISSIS. Titolo corso: “synthetic approaches to novel inhibitors targeting human d-aspartate oxidase” (0.5 CFU, 6 h), 15/05/2024”), è comunque documentalmente provato che la stessa è stata svolta per 4 ore di attività seminariale e non per 6 ore (cfr. doc. 18b e 18c OMISSIS) – con circostanza che neppure l’Università ha contestato – discendendone la differenza di punti 0,12 da sottrarre al punteggio complessivo di 5,16 ottenuto dal controinteressato.
A differenza di quanto sostiene l’Università perciò tale differenza, non di per sé insufficiente a superare la prova di resistenza, divenendo rilevante unita alle precedenti considerazioni.
Infatti, in conseguenza di quanto sin qui esposto, emerge come il controinteressato abbia ottenuto illegittimamente punti 4,92, ciò essendo sufficiente all’accoglimento del primo motivo di ricorso, stante la differenza di punti 4,86 tra la ricorrente e il controinteressato, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
5.5. In ogni caso, alla luce di quanto esposto al superiore punto 5.1., anche tale attività non può essere sic et simpliciter considerata un incarico di insegnamento, così dovendo essere sottratti anche gli ulteriori punti per essa attribuiti e divenendo, in tal caso, ancor più ampio il divario tra i candidati.
6. In conclusione, il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, restando invece assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, siccome non idonei a mutare l’esito della controversia e, quanto al motivo sub. III, neppure comportanti per la ricorrente il conseguimento del bene della vita, che discende invece dall’accoglimento del primo motivo di ricorso.
Le spese del giudizio, stante la peculiarità e complessità delle questioni affrontate, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore

Pubblicato il 22 maggio 2026