TAR Lombardia, Sez. V, 29 maggio 2026, n. 2746

L'art. 18 Legge n. 240/2010 non impone il sorteggio, con ciò consentendo la massima libertà nella nomina dei membri della commissione

Data Documento: 2026-05-29
Autorità Emanante: TAR Lombardia
Area: Giurisprudenza
Massima

L’art. 18 Legge n. 240/2010 non impone il sorteggio, con ciò consentendo la massima libertà nella nomina dei membri della commissione.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2289 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– del decreto rettorale prot. n. 665 del 29 novembre 2024 di approvazione degli atti della procedura di valutazione scientifico-didattica a n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 13/D1 STATISTICA (ora gruppo scientifico-disciplinare 13/STAT-01 STATISTICA), settore scientifico disciplinare SECS-S/01 STATISTICA (ora STAT-01/A STATISTICA) presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
– del verbale del Consiglio della Facoltà di Economia del 18 dicembre 2024 con cui è stata proposta la chiamata a professore di prima fascia di Statistica del Prof. OMISSIS;
– del verbale dell’adunanza del Senato Accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore del 20.01.2025 nella parte in cui dispone la chiamata del Prof. OMISSIS a professore di ruolo di prima fascia a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
– del verbale dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore del 29.01.2025 nella parte in cui approva le richieste della Facoltà in ordine alla chiamata del Prof. OMISSIS a professore di ruolo di prima fascia a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell’art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
– del decreto rettorale di chiamata del Prof. OMISSIS (non noto);
– del verbale n. 1;
– del verbale n. 2;
– del verbale n. 3;
– del verbale del Consiglio della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore tenuto il 10 luglio 2024 con cui è stata proposta la composizione della Commissione esaminatrice;
– del decreto rettorale n. 102 del 16.07.2024 avente ad oggetto: “Nomina della Commissione esaminatrice della procedura di valutazione scientifico-didattica a n. 1 posto di professore di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 13/D1 STATISTICA (ora gruppo scientifico disciplinare 13/STAT-01 STATISTICA), settore scientifico disciplinare SECS-S/01 STATISTICA (ora STAT-01/A STATISTICA) presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
– del D.R. rep. 11452 del 2 maggio 2024 di indizione della procedura di valutazione
in parte qua;
– del D.R. n. 10065 del 21.06.2023 avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato” in parte qua;
– di ogni atto preordinato, conseguente e connesso ancorché non noto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 maggio 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha indetto, con D.R. rep. 11452 del 2 maggio 2024, una procedura di valutazione scientifico-didattica a un professore di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 13/D1 STATISTICA (ora gruppo scientifico-disciplinare 13/STAT-01 STATISTICA), settore scientifico disciplinare SECS-S/01 STATISTICA (ora STAT-01/A STATISTICA) presso la Facoltà di Economia dell’Ateneo.
Il decreto rettorale prot. n. 665 del 29 novembre 2024, di approvazione degli atti della procedura, ha individuato due candidati (OMISSIS e OMISSIS) come qualificati a svolgere le funzioni. Indi, il Consiglio della Facoltà di Economia, nella seduta del 18 dicembre 2024, ha proposto la chiamata del Prof. OMISSIS, che è stata poi approvata dal Senato Accademico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore del 20.01.2025 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29.01.2025.
2. Con ricorso straordinario ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, il Prof. OMISSIS, che ha partecipato alla procedura de qua, ha impugnato i suddetti atti.
3. A seguito dell’opposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 proposta dall’Ateneo resistente, il Prof. OMISSIS ha ritualmente trasposto il ricorso in sede giurisdizionale, con atto depositato il 25 giugno 2025 e notificato il 1° luglio 2025.
3.1. Il ricorso è affidato a tre motivi di diritto:
I) Violazione dell’art. 18 della L. n. 240/2010. Violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994. Violazione del D.R. n. 10065 del 21.06.2023 avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento relativo alla disciplina delle Procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato”. Violazione dell’art. 6 del Bando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e difetto di motivazione. Sviamento di potere e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;
II) Violazione dell’art. 1 del Bando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento e difetto di motivazione. Sviamento di potere e violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.
III) Violazione di legge (articolo 1 comma 3 della legge 190 del 2012). Violazione dell’aggiornamento per il 2017 al Piano nazionale anticorruzione di ANAC e dell’atto di indirizzo adottato dal Miur il 14 maggio 2018. Eccesso di potere per travisamento e difetto di motivazione. Violazione della Carta Europea dei Ricercatori. Incompetenza.
4. Si è costituito in giudizio il controinteressato Prof. OMISSIS, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (dal momento che il ricorrente avrebbe ricevuto la valutazione più bassa nell’ambito della procedura in contestazione) e l’incompletezza del contraddittorio per mancata notifica al Prof. OMISSIS, nonché l’infondatezza del ricorso.
5. Si è costituita altresì all’intestato Tribunale l’Università resistente, deducendo l’infondatezza del ricorso.
6. All’udienza pubblica del 12 maggio 2026, la causa è passata in decisione.
7. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di parte controinteressata di difetto del contraddittorio, per ragioni di economia processuale e in virtù di quanto previsto dall’art. 49, co. 2, cod. proc. amm., in quanto il ricorso è manifestamente infondato.
8. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la Commissione non avrebbe predeterminato i criteri di valutazione relativi al curriculum e all’attività didattica, ciò che avrebbe reso le valutazioni discrezionali, non verificabili e apodittiche; per altro, i giudizi espressi sui candidati sarebbero eccessivamente generici.
8.1. Il motivo è infondato.
Nella prima seduta del 13 settembre 2024 la Commissione ha stabilito i criteri di valutazione dei candidati richiamando quanto previsto dall’art. 9 del “Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato”, come modificato dal D.R. n. 10065/2023.
Si legge, in particolare, nel pertinente verbale, che «per valutare la produzione scientifica, la Commissione tiene in considerazione i seguenti criteri previsti dall’art. 9 del regolamento (…):
a) dell’originalità, del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale e internazionale;
b) della congruità dell’attività del candidato con il settore concorsuale indicato nel bando e del settore scientifico disciplinare SECS-S/01 STATISTICA (ora STAT01/A STATISTICA);
c) dell’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
d) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all’interno della comunità scientifica nazionale e internazionale.
(…) Inoltre, (…) la valutazione per ciascun candidato avverrà mediante l’espressione di un motivato giudizio analitico e di un giudizio conclusivo (…)» (cfr. il Verbale n. 1, depositato in atti di causa da tutte le parti).
In applicazione di tali criteri, nelle successive sedute la Commissione ha proceduto all’esame dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, esprimendo, infine, un motivato giudizio analitico sintetizzabile come segue (cfr. il Verbale n. 2 del 28.11.2024, doc. 6 di parte ricorrente).
Per quanto riguarda il controinteressato OMISSIS, sulla base della descrizione analitica del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni (pagg. 14 ss.), l’attività didattica è stata giudicata adeguata al ruolo oggetto della procedura; l’esperienza professionale riferita alle attività scientifiche è stata valutata di livello “molto buono”; l’esperienza professionale riferita alle attività istituzionali di livello “più che buono”. È stato rilevato che il candidato ha presentato dodici pubblicazioni su riviste scientifiche, tutte in collaborazione, con apporto individuale desumibile sulla base delle competenze scientifiche del candidato rispetto a quelle dei suoi coautori. Tutte le pubblicazioni sono state ritenute congruenti con il settore scientifico disciplinare; l’originalità, il rilievo e il rigore metodologico in ambito nazionale e internazionale delle pubblicazioni, e la rilevanza della loro collocazione editoriale, sono stati valutati nel complesso di livello “ottimo”. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni nella loro diffusione all’interno della comunità scientifica nazionale e internazionale è stata ritenuta di livello “ottimo”, tenuto conto che due pubblicazioni appaiono su riviste di fascia massima, due su rivista di fascia elevata, sette su riviste di fascia più che apprezzabile e una su rivista di fascia apprezzabile. Infine, è stata ritenuta accertata la conoscenza della lingua inglese da parte del candidato.
Per quanto riguarda il ricorrente, in considerazione della descrizione analitica del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni (pagg. 11 ss.), l’attività didattica è stata giudicata adeguata al ruolo oggetto della procedura; l’esperienza professionale riferita alle attività scientifiche è stata valutata di livello “molto buono”; l’esperienza professionale riferita alle attività istituzionali di livello “buono”. È stato rilevato che il candidato ha presentato dodici pubblicazioni su riviste scientifiche, tutte (ad eccezione di una) a nome singolo. Tutte le pubblicazioni sono state ritenute congruenti con il settore scientifico disciplinare; l’originalità, il rilievo e il rigore metodologico in ambito nazionale e internazionale delle pubblicazioni, e la rilevanza della loro collocazione editoriale, sono stati valutati nel complesso di livello “più che buono”. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni nella loro diffusione all’interno della comunità scientifica nazionale e internazionale è stata ritenuta di livello “buono”, tenuto conto che tutte le pubblicazioni appaiono su riviste di fascia più che apprezzabile. È stata ritenuta accertata la conoscenza della lingua inglese da parte del candidato.
A ciò ha fatto seguito un giudizio complessivo, non incoerente né illogico rispetto a quello analitico, di «ottimo», nei confronti del controinteressato, e di «più che buono» nei confronti del ricorrente (cfr. il verbale n. 3).
Si tratta, ad avviso del Collegio, di valutazioni che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, presentano una motivazione idonea ad esternare, sulla base dei già citati criteri di valutazione, le ragioni dei giudizi stessi. Del resto, per consolidato orientamento pretorio “la contestazione relativa alla mancanza di criteri previamente stabiliti deve sempre essere esaminata, non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l’eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un’inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva” (Cons. Stato, VI, 29 agosto 2022, n. 7501; id., 17 maggio 2022, n. 3856).
Giova altresì rammentare che, secondo pacifica giurisprudenza, nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto gli esiti di concorsi universitari, “le valutazioni della Commissione costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto nel momento, a monte, dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, quanto in quello, a valle, delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice. Da ciò discende che sia i criteri di giudizio che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione” (così, Cons. Stato, VII, 24 ottobre 2024, n. 8512).
Ciò posto, nel caso di specie il Collegio non ravvisa, né nell’attività di predeterminazione dei criteri di valutazione né nell’applicazione in concreto degli stessi da parte della preposta Commissione, alcuno dei succitati vizi sintomatici di eccesso di potere. Vengono in rilievo, piuttosto, valutazioni non condivise da parte del ricorrente, che, tuttavia, non ha dimostrato la loro manifesta inattendibilità (cfr., sul punto, fra le tante, TAR Sicilia, Catania, I, 24 ottobre 2024, n. 3456, per cui: «In altri termini, la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell’idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A. (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 803; T.A.R. Veneto, sez. III, 8 gennaio 2020, n. 24)»).
Pertanto, va ribadita l’infondatezza del motivo in esame.
9. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce che la commissione non avrebbe applicato i criteri specifici contenuti nel documento denominato “Requisiti Statistica 2024-2028”, allegato al bando mediante link, ed in particolare quelli relativi alla correzione del punteggio in base al numero di coautori, e ciò avrebbe favorito candidati con molte pubblicazioni in collaborazione penalizzando il ricorrente, che aveva molte pubblicazioni a nome singolo (11 su 12), e quindi maggiore autonomia scientifica.
9.1. La doglianza è infondata.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta, infatti, che i “Requisiti Statistica” non rappresentavano criteri valutativi destinati a disciplinare l’attività comparativa della Commissione esaminatrice, bensì requisiti scientifici “soglia” richiesti dalla Facoltà ai fini del reclutamento del docente, e destinati ad operare in una fase successiva rispetto alla valutazione comparativa.
In tal senso depone anzitutto il contenuto stesso del documento richiamato dal bando, il quale (Doc. 14 di parte ricorrente) espressamente precisa che esso “presenta valori soglia del punteggio complessivo (…) richiesti per accedere al ruolo previsto dalla procedura concorsuale”. La formulazione utilizzata evidenzia che i parametri ivi previsti hanno la funzione non già di guidare il giudizio comparativo dei candidati, bensì di verificare il possesso di un livello minimo di qualificazione scientifica necessario per l’accesso al ruolo.
Tale interpretazione appare coerente con il sistema delineato dal Regolamento di Ateneo, che distingue la fase della valutazione comparativa, rimessa alla Commissione esaminatrice, dalla successiva verifica del possesso dei requisiti scientifici richiesti dalla Facoltà, demandata alla Commissione Interna sui Requisiti (CIR) (cfr. le “Regole di facoltà per il reclutamento dei docenti di ruolo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2026”, all. 23 di parte resistente).
La commissione esaminatrice era dunque chiamata a formulare un giudizio qualitativo complessivo sui candidati, sulla base dei criteri stabiliti dal bando e dal regolamento, tenendo conto dell’originalità, del rigore metodologico, della congruità della produzione scientifica e dell’apporto individuale nei lavori in collaborazione, senza che fosse imposto l’utilizzo dei coefficienti numerici previsti ai fini del superamento delle soglie scientifiche.
Solo in un momento successivo, una volta individuati i candidati maggiormente qualificati, è intervenuta la verifica tecnica demandata alla CIR circa il possesso dei requisiti scientifici “soglia”. Dagli atti di causa risulta che tale verifica sia stata effettivamente svolta, con esito positivo per i candidati OMISSIS e De [#OMISSIS#], come emerge dal verbale del Consiglio di Facoltà del 18 dicembre 2024 (Doc. 2 parte ricorrente, pag. 7) e dalla documentazione ivi richiamata.
Né può ritenersi che il richiamo ai “Requisiti Statistica” contenuto nel bando imponesse alla Commissione di applicare i relativi parametri nella fase comparativa, in quanto né il bando né il regolamento di Ateneo prevedevano che i coefficienti relativi alle opere collettanee dovessero essere applicati direttamente dalla Commissione nella formulazione del giudizio comparativo.
Ne consegue l’infondatezza del motivo.
10. Con il terzo motivo si contesta il metodo di formazione della Commissione giudicatrice, per mancato rispetto del Piano nazionale anticorruzione e dell’atto di indirizzo MIUR del 14 maggio 2018. L’Ateneo si sarebbe discostato da tali indicazioni, per altro in assenza di motivazione, con conseguente sviamento di potere.
10.1. Il motivo è infondato.
La nomina della Commissione è avvenuta con Decreto n. 102 del 2024, nel rispetto dell’art. 5 del Bando, il quale ripropone quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento universitario (di cui al D.R. n. 10065 del 21 giugno 2023), che disciplina detta nomina senza affidarsi al criterio del sorteggio, siccome non imposto da alcuna norma sovraordinata.
Giova anzitutto osservare come il ricorrente abbia omesso di allegare quale sarebbe, in concreto, il pregiudizio che gli sarebbe derivato dall’omessa applicazione del criterio del sorteggio, stante la genericità delle censure con cui si ipotizza l’assenza di imparzialità in capo a taluni dei commissari (cfr., sul punto, Cons. Stato, VII, 18 gennaio 2023, n. 615).
Ad ogni modo, vanno richiamati i condivisibili principi espressi da una recente sentenza resa della Sezione in un caso analogo (T.A.R. Lombardia, Milano, V, 14 gennaio 2026 n. 150).
Invero, il criterio del sorteggio non risulta imposto da alcuna norma sovraordinata al Regolamento universitario, che, di suo, non lo prevede, ben potendosi, del resto, neutralizzare i rischi di opacità attraverso altre misure, come, ad esempio, quella, qui seguita, di prevedere la nomina di un numero minimo di membri esterni all’Università Cattolica (cfr., sul punto, TAR Lombardia, Milano, V, 18.7.2025, n. 2724, per cui: «Deve, infatti, osservarsi che la previsione del decreto rettorale citata non si pone in contrasto con alcuna delle norme contenute nell’art. 18 della legge n.240/2010, il quale non impone il sorteggio, con ciò consentendo la massima libertà nella nomina dei membri della commissione. La procedura del sorteggio fra una rosa di candidati è stata, invero, raccomandata alle Università, e non imposta (cfr. Cons. Stato, VI, 14 dicembre 2021, n. 8336), dall’ANAC, con il piano nazionale anticorruzione, fra le varie misure suggerite al fine di contrastare fenomeni di distorsione delle procedure selettive»).
Nel medesimo senso, in giurisprudenza si è osservato che l’atto di indirizzo 14 maggio 2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, invocato nel caso di specie da parte ricorrente, espressamente qualifica l’indicazione relativa alla composizione della commissione mediante sorteggio quale raccomandazione (cfr. pag. 11 “si raccomanda alle Università di prevedere nei propri regolamenti …”), e pertanto sfornita di immediata prescrittività (TAR Umbria, I, 12.7.2021, n. 549).
Quanto al denunciato obbligo di motivazione, in casi analoghi si è già avuto modo di affermare in giurisprudenza che “siffatto obbligo deve ritenersi operante in relazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e non in ordine ad un regolamento, come quello di ateneo in questione, per il quale l’art. 13 L. n. 241/1990 esclude qualsivoglia dovere per l’Amministrazione di motivare le ragioni delle determinazioni assunte.
Ed invero, la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, di approvazione del PNA 2017, costituisce, in forza di quanto stabilito all’art. 1, comma 2 bis, della L. 190/2012, “atto di indirizzo” per tutte le amministrazioni pubbliche indicate all’art. 1, comma 2, del D. L.vo 165/2001, e quindi anche per le istituzioni universitarie, “ai fini dell’adozione dei propri piani triennali anticorruzione”. Le misure ivi contenute sono indicate come “suggerite e non imposte”, ragione per cui “Rimane pertanto nella piena responsabilità delle amministrazioni individuare e declinare queste ed altre misure nel modo che più si attagli allo specifico contesto organizzativo, per prevenire i rischi corruttivi come identificati nel processo di analisi e gestione del rischio necessari per l’elaborazione dei PTPC”. Le varie misure indicate sono proposte come un elenco esemplificativo, e non tassativo, di “possibili” soluzioni alle problematiche rilevate ed analizzate dall’ANAC nel PNA, la cui adozione viene “raccomandata” (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7867/2022. A dover, dunque, essere motivato, in ragione della deroga alle misure raccomandate dall’A.N.AC. non è il regolamento di ateneo, ma il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del quale non si discute in questa sede” (così Cons. Stato, VII, 31 agosto 2023, n. 8100)
Il motivo, pertanto, è destituito di fondamento.
11. Conclusivamente, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
12. Considerate le peculiarità della controversia, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese tra tutte le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Referendario, Estensore

Pubblicato il 29 maggio 2026