Le attività didattiche sono libere ove si traducano in lezioni e seminari di carattere occasionale mentre sono soggette ad autorizzazione ove si configurino come esercizio di funzioni didattiche.
TAR Sicilia (Palermo), Sez. I, 29 maggio 2026, n. 1562
Le attività didattiche sono soggette ad autorizzazione ove si configurino come esercizio di funzioni didattiche
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 883 del 2024, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con fisico eletto in Palermo, viale della Libertà, n. 171;
contro
l’Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
• della nota UNPA-CLE – prot. -OMISSIS- con la quale l’intimata Università ha onerato il ricorrente di versare i compensi ricevuti da un Ateneo estero per l’attività da questi svolta negli anni 2021-2023;
• ove necessario e per quanto di ragione, del “Regolamento in materia di regime delle incompatibilità per i Professori ed i Ricercatori dell’Università degli studi di Palermo e sui criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni e sulle modalità e le procedure per il conferimento di incarichi interni”, approvato con D.R. rep. n. 3493/2018 – prot. n. 101405 del 18/12/2018;
• di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimato Ateneo; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha impugnato la nota con la quale l’intimato Ateneo l’ha onerato di versare i compensi ricevuti da un Ateneo estero per l’attività svolta negli anni 2021/2023 (nota n. -OMISSIS- in tesi conosciuta il 21.5.2024).
Detta nota è stata così motivata:
• con nota n. -OMISSIS-, il ricorrente ha dichiarato: (i) di avere intrattenuto rapporti con il suddetto Ateneo estero per svolgere attività didattica, in qualità di visiting professor; (ii) di avere, in particolare, svolto lezioni frontali negli anni 2021 (n. 66 ore), 2022 (n. 144 ore) e 2023 (n. 66 ore); (iii) di aver regolarmente dichiarato i relativi compensi (pari ad euro 55 lordi ad ora) a fini fiscali; (iv) di non aver chiesto la preventiva autorizzazione, ai sensi dell’art. 6, c. 1, lett. f), del regolamento in questione;
• troverebbe dunque applicazione l’obbligo restitutorio di cui all’art. 53, c. 7, d.lgs. n. 165/2001, e dell’art. 11, c. 1, del regolamento sulle incompatibilità.
1.1. Il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
• di essere professore a tempo pieno presso l’intimata Università;
• che quest’ultimo, alla luce di notizie di stampa concernenti l’Ateneo estero con il quale egli ha collaborato, gli ha chiesto di produrre “una dettagliata relazione sull’eventuale ruolo ricoperto all’interno della suddetta Struttura, su eventuali incarichi extraistituzionali e/o attività didattiche svolte nei corsi di studio organizzati dal citato Dipartimento” (nota n. -OMISSIS-);
• di aver riscontrato tale nota con la vista comunicazione del 12.3.2024.
1.2. Ha quindi chiesto di annullare (o, comunque, di dichiarare nulli) gli atti impugnati sulla scorta di doglianze così rubricate:
• I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica. Difetto di presupposti e di istruttoria. Erronea motivazione;
• II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 10, l. n. 240/2010 e dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica. Difetto di presupposti e di istruttoria. Erronea motivazione;
• III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8, l. 07/08/1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Violazione del principio del contraddittorio procedimentale;
• IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento dalla causa tipica. Difetto di presupposti e di istruttoria. Erronea motivazione.
2. Si è costituito l’intimato Ateneo che, con memoria resa in prossimità dell’udienza, ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso, contestandone ad ogni modo l’infondatezza.
3. Ha fatto seguito una memoria di replica di parte ricorrente.
4. All’udienza pubblica indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’infondatezza del ricorso consente di prescindere dalla cennata eccezione di irricevibilità.
2. Può quindi dirsi delle ragioni che militano per il rigetto del ricorso.
3. Si prendano le mosse dal primo motivo di ricorso.
3.1. Il ricorrente ha ivi sostenuto l’inapplicabilità dell’obbligo di retroversione di cui all’art. 53, c. 7, d.lgs. n. 165/2001, invocando l’eccezione di cui al precedente c. 6, lett. f-bis), concernente (anche) lo svolgimento dell’attività di docenza, con conseguente nullità dell’atto impugnato. Ha poi soggiunto di aver sempre agito in buona fede.
3.2. La doglianza non merita condivisione.
Secondo l’art. 53, c. 7, d.lgs. n. 165/2001 “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. […] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.
Da tale disposizione discende che:
(i) gli incarichi retribuiti presuppongono in generale che l’amministrazione di appartenenza abbia rilasciato una previa autorizzazione […]; (ii) l’inosservanza del divieto comporta […] l’acquisizione del compenso nel bilancio dell’amministrazione di appartenenza.
Il perimetro di applicabilità del menzionato art. 53, c. 7, va delimitato tenendo conto della prescrizione di cui al precedente c. 6, lett. f-bis) […] “da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica”.
Secondo il ricorrente la succitata lett. f-bis) potrebbe trovare applicazione anche con riguardo alle attività di docenza dei professori universitari a tempo pieno.
Siffatta impostazione potrebbe trovare adesione solo laddove ci si limitasse a un’analisi strettamente letterale […] senza tuttavia considerare una serie di elementi […] che depongono in senso opposto.
[…] La comprova dell’infondatezza di un simile assunto si rinviene […] nella speciale disciplina che regolamenta le Università.
Secondo l’art. 6, c. 10, l. n. 240/2010, “I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, […] I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali […]”.
La legge sull’ordinamento universitario ha distinto:
(i) l’attività occasionale (anche comprendente lezioni e seminari), che è libera, anche se retribuita; (ii) lo svolgimento di funzioni didattiche e di ricerca, che richiede invece la previa autorizzazione del Rettore.
Le suddette conclusioni hanno trovato riscontro nella giurisprudenza contabile siciliana più recente (Corte dei conti, Sicilia, sez. giurisd., 28 aprile 2025, n. 121).
Quanto al profilo della pretesa buona fede del ricorrente, si rileva che tale contegno soggettivo è del tutto irrilevante ai fini dell’applicazione della misura in parola.
4. Può quindi passarsi all’analisi del secondo motivo di ricorso.
4.1. Il ricorrente ha sostenuto […] che la sua attività sarebbe sussumibile nella nozione di “attività occasionale” di cui all’art. 6, c. 10, l. n. 240/2010.
4.1.1. Tale doglianza non merita condivisione.
[…] Nel caso di specie, risulta per tabulas che il ricorrente non si sia limitato allo svolgimento di “lezioni” o “seminari”, ma abbia svolto vere e proprie “funzioni didattiche”.
Dai contratti prodotti emerge che egli non fosse tenuto al solo svolgimento di lezioni, ma anche alla predisposizione di programmi, allo svolgimento di esami e alla consegna di materiale didattico.
Secondo l’art. 6, c. 11, l. n. 240/2010, lo svolgimento di “attività didattica” vera e propria imporrebbe – oltre all’autorizzazione del Rettore – anche una previa convenzione tra Atenei.
Non per nulla l’impugnato provvedimento ha richiamato l’art. 6, c. 1, lett. f), del regolamento in materia di incompatibilità […]
Il ricorrente era ben consapevole di tale necessità, avendo egli stesso fatto menzione e promosso proposte di convenzione tra Atenei (note del 13.12.2021 e del 22.2.2023), nessuna delle quali è stata tuttavia stipulata.
4.2. […] Il secondo profilo concerne il regime di “comunicazione” al Rettore delle attività didattiche a carattere occasionale superiori alle 20 ore.
Tale doglianza non può trovare accoglimento, sia perché nel caso di specie non si discute di attività occasionali, sia perché un regime di mera comunicazione preventiva non comporta il venir meno della libertà di svolgimento delle attività occasionali.
5. Può quindi passarsi alle ragioni di infondatezza del terzo motivo di ricorso.
5.1. Quanto alla pretermissione della comunicazione di avvio del procedimento, è sufficiente rilevare la piana applicabilità dell’art. 21-octies, c. 2, secondo periodo, l. n. 241/1990, posto che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
5.2. Non merita [#OMISSIS#] sorte la tesi del mancato previo esperimento del beneficium excussionis nei confronti dell’Ateneo estero.
Il ricorrente ha percepito il compenso, come da lui stesso dichiarato, pertanto è tenuto al versamento ai sensi dell’art. 53, c. 7, d.lgs. n. 165/2001.
6. Stante quanto precede, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
La peculiarità della fattispecie, recante anche parziali profili di novità, consente di compensare le spese di tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 […] manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 29 maggio 2026

