TAR Lazio, Roma, sez. III, 1 giugno 2026, n. 10158

L'erronea ricostruzione del profilo professionale del candidato vizia il giudizio di Abilitazione Scientifica Nazionale

Data Documento: 2026-06-01
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Illegittimo il diniego di ASN ove la Commissione, pur riconoscendo il superamento delle soglie bibliometriche e la qualità della produzione scientifica, abbia valutato i titoli del candidato sulla base di un’erronea ricostruzione del suo profilo professionale, qualificandolo come libero professionista anziché come soggetto stabilmente inserito nell’organizzazione universitaria. L’errore sul presupposto di fatto, infatti, incidendo sull’apprezzamento dei titoli curriculari, vizia l’istruttoria e l’intero giudizio di non abilitazione. Analoga valenza sintomatica assume la formulazione di giudizi individuali sostanzialmente sovrapponibili e stereotipati, incompatibili con l’esigenza di una valutazione effettivamente autonoma da parte dei singoli commissari.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 353 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS con domicilio digitale come in atti;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/M1 “igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica”, pubblicato sul sito istituzionale del ministero e conosciuto dal candidato in data 19 novembre 2024, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non;

– del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione;

– del verbale n. 1 del 6 febbraio 2024 della commissione nella parte in cui fissa e determina le modalità ed i criteri di valutazione;

– dei verbali, anche non conosciuti, della commissione e comunque di valutazione della domanda della ricorrente;

– del bando di concorso D.D. 1796/2023 e relativi allegati, nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;

– del D.R. 589 del 8.08.2018 nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;

– del D.M. 120 del 2016 nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;

– di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente e comunque depositato nell’indice degli atti da intendersi espressamente impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con ricorso notificato in data 15 gennaio 2025, la dott.ssa OMISSIS ha impugnato il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) per le funzioni di Professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale e applicata, Scienze infermieristiche e Statistica medica, reso dalla Commissione nominata nell’ambito della procedura indetta con D.D. n. 1796/2023.
  2. La ricorrente, dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’Università di Pisa dal 2001, inquadrata nell’area delle «elevate professionalità» del settore tecnico-scientifico dal 2009 e titolare di una convenzione ventennale con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, presentava domanda per l’abilitazione alla seconda fascia.
  3. All’esito della procedura, la Commissione accertava il superamento di tutti e tre i valori soglia relativi all’impatto della produzione scientifica (titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016) ed esprimeva valutazioni positive sulla qualità delle dodici pubblicazioni presentate dalla candidata ai sensi dell’art. 7 D.M. 120/2016: coerenza tematica con il settore concorsuale, apporto individuale preminente in 11 lavori su 12, originalità e rigore metodologico quasi sempre evidenti, collocazione editoriale di buon livello con 9 pubblicazioni in Q1, continuità temporale dal 2005 al 2024.
  4. Ciononostante, la Commissione dichiarava la ricorrente non abilitata, riconoscendole il possesso di soli due titoli (B e L) tra gli otto selezionati nella prima riunione, a fronte del requisito minimo di tre titoli previsto dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D.M. 120/2016. In particolare, non venivano riconosciuti: il titolo A («Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero»), per insufficienza numerica delle relazioni pertinenti; il titolo D («Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali»), ritenendo che la candidata figurasse come Co-investigator o referente matematico e non come responsabile scientifica; il titolo G («Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali»), per assenza di incarichi pertinenti in qualità di titolare.
  5. La ricorrente ha articolato due motivi di ricorso, lamentando: (I) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 L. 241/1990, del D.R. 589/2018 e del D.M. 120/2016, eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di istruttoria, errore manifesto, travisamento dei fatti, illogicità e irragionevolezza nella valutazione dei titoli; (II) violazione del D.M. 120/2016 e del D.R. 589/2018, omessa motivazione, irrazionalità e contraddittorietà del giudizio, per il contrasto tra le valutazioni positive sulle pubblicazioni e la conclusione di mancata maturità scientifica, nonché per la natura stereotipata dei giudizi individuali.
  6. Il Ministero resistente, costituitosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per insindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione e, nel merito, ha dedotto l’infondatezza delle censure, sostenendo la correttezza e l’adeguatezza motivazionale dell’operato commissariale.
  7. All’udienza pubblica del 15 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
  8. L’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso – fondata sul rilievo che le censure di parte ricorrente si risolverebbero in una contestazione del merito delle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione – è infondata e va respinta.
  9. È principio consolidato nella giurisprudenza di questo Tribunale che il giudizio delle Commissioni ASN costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità entro i limiti del riscontro di vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, errore sui presupposti, difetto di motivazione e carenza di istruttoria (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2021, n. 195; T.A.R. Lazio, Sez. IV-quater, n. 7025 del 2025).
  10. Nel caso di specie, la ricorrente non chiede al Collegio di sostituire una propria valutazione di merito a quella della Commissione, bensì di verificare la legittimità dell’esercizio del potere discrezionale alla luce di specifici vizi: l’errata ricostruzione del profilo professionale della candidata (profilo che emerge per tabulas dalla documentazione versata in atti), la conseguente incompletezza istruttoria e il difetto di motivazione in ordine ai titoli non riconosciuti. Tali censure attengono alla correttezza del procedimento valutativo e alla completezza dei suoi presupposti fattuali, e rientrano pienamente nel perimetro del sindacato di legittimità di questo Giudice (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, n. 9908 del 2021).
  11. Prima di esaminare le censure, il Collegio ritiene necessario precisare i limiti del proprio sindacato.
  1. Come già affermato da questa Sezione, il giudizio delle Commissioni ASN, in quanto volto a verificare e misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai candidati, costituisce espressione della discrezionalità tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità; il sindacato giurisdizionale non può spingersi fino al punto di sindacare le valutazioni dei Commissari afferenti a valutazioni tecniche dall’elevato contenuto scientifico, che non si caratterizzano per la presenza di evidenti e macroscopici profili di illogicità, irragionevolezza, sproporzione ed arbitrarietà (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. IV-quater, n. 7025 del 2025).
  2. È altresì pacifico, nella giurisprudenza amministrativa, che le valutazioni dei titoli e quelle delle pubblicazioni costituiscono requisiti autonomi e separati, che devono essere entrambi conseguiti positivamente ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione, senza possibilità di compensazione reciproca (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 195 del 2021).
  3. Tanto premesso, il Collegio non è chiamato – né potrebbe – a stabilire se, nel merito, i titoli A, D e G dovessero essere riconosciuti. È invece chiamato a verificare se la valutazione che ha condotto al loro mancato riconoscimento sia stata condotta sulla base di una corretta e completa ricostruzione del profilo curricolare della candidata e se sia sorretta da una motivazione sufficiente a dar conto delle ragioni del diniego.
  4. Dall’esame dei giudizi versati in atti emerge un dato obiettivo e documentale: la Commissione ha qualificato la dott.ssa OMISSIS in termini non corrispondenti alla sua reale posizione professionale. Il giudizio collegiale e i commissari OMISSIS , OMISSIS , OMISSIS e OMISSIS descrivono la candidata – con formulazioni che variano ma convergono nel significato – come «biostatistica con attività libero professionale, precedentemente borsista e contrattista», e nel caso del commissario OMISSIS come soggetta che «risulta fare attività libero professionale dedicata all’analisi statistica dei dati dopo aver usufruito di borse e contratti», con una locuzione che lascia intendere la cessazione del rapporto con l’Università. Il solo commissario OMISSIS menziona il ruolo di Dirigente nell’area delle elevate professionalità dal 2009, ma aggiunge che la candidata «attualmente svolge attività professionale di statistica», così equivocando sulla natura del rapporto in essere.
  5. In realtà, come risulta dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione e non smentita dalla difesa erariale, la ricorrente è dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’Università di Pisa dal 2001, inquadrata dal 2009 nell’area delle «elevate professionalità» del settore tecnico-scientifico (ex personale EP), titolare di una convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana da circa venti anni, e svolge attività extra-impiego solo previo nulla osta dell’Ateneo e fuori dall’orario di servizio, come attività accessoria e non principale.
  6. Tale divergenza tra la realtà professionale documentata e la rappresentazione che di essa ha dato la Commissione non costituisce una mera imprecisione descrittiva, ma integra un errore sul presupposto di fatto dell’azione amministrativa. Ed infatti, la corretta individuazione della posizione professionale del candidato – se egli sia un dipendente universitario strutturato con attività di ricerca accademica come occupazione prevalente, ovvero un libero professionista con un pregresso di borse e contratti ormai concluso – costituisce un presupposto fattuale idoneo a orientare la valutazione dei titoli curriculari, in particolare quando si tratti di apprezzare la natura, la continuità e la collocazione istituzionale delle attività dichiarate.
  7. L’errore, nel caso di specie, non è isolato ma sistematico: ricorre, con gradazioni diverse, nel giudizio collegiale e in tutti e cinque i giudizi individuali. Esso vizia a monte l’istruttoria, poiché la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli muovendo da una premessa fattuale errata – la candidata come libera professionista estranea al mondo accademico strutturato – che potrebbe aver condizionato in senso restrittivo l’apprezzamento dei titoli stessi, in particolare di quelli che presuppongono un inserimento stabile in attività di ricerca e didattica universitaria.
  8. Questa Sezione ha già avuto modo di affermare che, anche nella valutazione dei titoli – che pure gode di margini di discrezionalità tecnica – la Commissione è tenuta a motivare adeguatamente il mancato riconoscimento, non essendo sufficiente l’utilizzo di formule apodittiche, tautologiche o meramente ripetitive che non consentano di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni per cui, a fronte delle allegazioni del candidato, i titoli dichiarati non siano stati valutati positivamente (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, n. 9908 del 2021). A maggior ragione, il giudizio risulta viziato quando i presupposti di fatto medesimi siano erroneamente ricostruiti.
  9. Non sfugge al Collegio che l’Amministrazione resistente, nelle proprie difese, non ha specificamente contestato tale profilo, limitandosi a qualificare il giudizio della Commissione come «attento, analitico e ben motivato». Tuttavia, l’erronea premessa fattuale non risulta smentita né superata in alcuna delle deduzioni difensive svolte.
  10. Parimenti non può condividersi l’assunto – pure adombrato nelle controdeduzioni della Commissione – secondo cui la premessa secondo cui «la Dott.ssa OMISSIS è biostatistica» avrebbe comunque «inquadrato correttamente l’attività di ricerca» della candidata. La questione non è se la Commissione abbia colto la natura biostatistica dell’attività di ricerca, ma se abbia correttamente inteso la natura strutturale e continuativa del rapporto di lavoro con l’Ateneo – un dato che incide sulla valutazione complessiva del percorso curriculare e sulla riconducibilità delle attività dichiarate a un contesto istituzionale accademico piuttosto che libero-professionale.
  11. L’accoglimento del primo motivo, nei limiti sopra precisati, comporta l’annullamento del giudizio impugnato, atteso che l’erronea ricostruzione del presupposto fattuale incide sull’affidabilità complessiva della valutazione dei titoli, costituente il fondamento del diniego di abilitazione ex art. 5, comma 1, lett. b), D.M. 120/2016.
  12. Pur essendo il ricorso già accolto per le ragioni che precedono, il Collegio ritiene di formulare alcune considerazioni sulle residue censure, anche ai fini del riesame demandato all’Amministrazione.
  13. Quanto al titolo D («Responsabilità scientifica per progetti di ricerca»), la Commissione ha ritenuto che il ruolo di Co-investigator e responsabile dell’analisi statistica non equivalga a «responsabilità scientifica», identificando quest’ultima esclusivamente con la posizione di Principal Investigator, salva l’eccezione – per i soli progetti europei o di struttura complessa – della responsabilità di una Unità o Work-Package. La candidata ha documentato la propria partecipazione a progetti finanziati con bandi competitivi (AIFA, Biogen, PRA 2022-2023, progetto europeo sull’epigenetica FSHD) con ruoli di responsabilità dell’analisi biostatistica.
  14. Senza entrare nel merito della scelta definitoria operata dalla Commissione – che rientra nella sua discrezionalità tecnica, purché non manifestamente irragionevole – il Collegio osserva che, in sede di riesame, la Commissione dovrà valutare se la motivazione del diniego abbia adeguatamente considerato la documentazione prodotta dalla candidata, con particolare riferimento ai progetti in cui il ruolo di responsabile dell’analisi statistica risulti formalizzato e riconosciuto nella governance del progetto, e se l’interpretazione restrittiva del concetto di «responsabilità scientifica» sia stata applicata in modo coerente con la natura interdisciplinare dei progetti di ricerca in ambito biomedico, nei quali la responsabilità scientifica è per sua natura distribuita tra competenze cliniche e competenze biostatistiche.
  15. Quanto al titolo G («Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali»), il Collegio rileva che la formulazione letterale del titolo – quale definita dall’Allegato A al D.M. 120/2016 – circoscrive il riconoscimento agli incarichi presso atenei e istituti esteri o sovranazionali. La Commissione ha escluso il titolo ritenendo non dichiarati incarichi pertinenti quale titolare. In sede di riesame, la Commissione dovrà specificare quali degli incarichi dichiarati dalla candidata – tra cui la Summer School con l’Università di Hokkaido (Giappone), il Master presso l’Università Cattolica di Milano (Italia), e gli incarichi di insegnamento presso l’Università di Pisa – siano stati valutati e per quali ragioni siano stati ritenuti non rispondenti ai requisiti, tenendo presente che il dato testuale del titolo G richiede il carattere estero o sovranazionale dell’istituzione.
  16. Quanto al titolo A («Partecipazione come relatore a convegni»), il Collegio si limita a osservare che la valutazione della Commissione – che ha escluso alcuni contributi per ragioni temporali, per la natura di poster anziché di relazione orale, e per pretesa non pertinenza al settore concorsuale – dovrà in sede di riesame essere condotta sulla base di una compiuta istruttoria e di una motivazione che espliciti, per ciascun contributo escluso, le ragioni specifiche, evitando che valutazioni di pertinenza siano espresse in termini che appaiano apodittici o eccessivamente formalistici rispetto alla documentata natura interdisciplinare di taluni contributi.
  17. Il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui censura la contraddittorietà tra le valutazioni positive sulle pubblicazioni e il giudizio finale di non idoneità, deve essere scrutinato alla luce del quadro normativo e dei limiti del sindacato giurisdizionale sopra richiamati.
  18. È noto che, ai sensi dell’art. 6 D.M. 120/2016, le condizioni per il conferimento dell’abilitazione sono cumulative: il superamento dei valori soglia, il possesso di almeno tre titoli e una valutazione positiva delle pubblicazioni. I tre requisiti, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, sono autonomi e non compensabili tra loro, con la conseguenza che il mancato raggiungimento anche di uno solo di essi preclude il conseguimento dell’abilitazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 195 del 2021).
  19. Ne consegue che – in astratto – la presenza di valutazioni positive sulle pubblicazioni non è di per sé sufficiente a travolgere il giudizio di non idoneità fondato sul mancato raggiungimento del numero minimo di titoli, né integra di per sé un vizio di contraddittorietà. L’argomento difensivo del Ministero sul punto è pertanto fondato in linea di principio.
  20. Tuttavia, il giudizio impugnato presenta ulteriori profili di criticità motivazionale che, pur non assumendo portata assorbente rispetto al vizio già accertato sub § 3, meritano di essere segnalati anche in funzione conformativa del riesame.
  21. I cinque giudizi individuali versati in atti presentano un grado di omogeneità testuale che travalica la fisiologica convergenza di valutazioni autonomamente formate. Le conclusioni motivazionali dei commissari OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS ruotano intorno a una formula pressoché identica – «dopo analitico esame dei titoli, di cui la candidata ne possiede solo due, e delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016, ritengo che la candidata non possieda la maturità scientifica richiesta» (OMISSIS), con variazioni minime negli altri tre (OMISSIS e OMISSIS omettono il «solo»; OMISSIS aggiunge «piena»). Anche il giudizio della commissaria OMISSIS, pur con formulazione parzialmente diversa, si colloca nella medesima linea. I giudizi sono strutturati secondo una sequenza espositiva identica e impiegano locuzioni ricorrenti e pressoché sovrapponibili nella descrizione delle pubblicazioni.
  22. Questo Tribunale ha già avuto modo di osservare che l’identità testuale dei giudizi individuali, o una loro somiglianza che travalichi la fisiologica convergenza di valutazioni autonomamente formate, costituisce un elemento sintomatico che può denotare una motivazione non adeguatamente analitica (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, n. 9908 del 2021, che ha censurato giudizi individuali caratterizzati da «una formula identica e altrettanto apodittica e tautologica»).
  23. Nel caso di specie, l’omogeneità dei giudizi individuali – unita all’errore sul presupposto professionale già accertato – concorre a delineare un quadro valutativo nel quale la convergenza testuale delle motivazioni non consente di apprezzare in modo pieno l’autonomia valutativa dei singoli commissari, corroborando la necessità di una rinnovata istruttoria.
  24. In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
  25. L’accoglimento non consegue alla sostituzione del Collegio alla Commissione nel giudizio di merito sui singoli titoli – giudizio che resta riservato all’organo tecnico a ciò deputato – bensì al riscontro di un vizio del procedimento valutativo: la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli sulla base di una ricostruzione non corretta del profilo professionale della candidata, quale emerge per tabulas dalla documentazione versata in atti. Tale errore sul presupposto di fatto ha inficiato l’istruttoria e, di riflesso, il giudizio di non abilitazione, che sull’esito di quella istruttoria è integralmente fondato.
  26. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., l’Amministrazione dovrà procedere a una nuova valutazione della domanda della ricorrente, mediante una Commissione in diversa composizione, che operi sulla base di una corretta e completa ricostruzione del profilo curricolare della candidata e di una motivazione sufficiente e non apodittica in ordine al riconoscimento o al diniego di ciascun titolo.
  27. Il termine per il riesame è fissato in 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
  28. Quanto alle spese di lite, ricorrono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti, in considerazione della natura tecnico-discrezionale della controversia e dell’accoglimento del ricorso nei limiti di cui in motivazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il giudizio collegiale e i giudizi individuali di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di seconda fascia per il settore concorsuale 06/M1 resi nei confronti della dott.ssa OMISSIS

– ordina al Ministero dell’Università e della Ricerca di procedere alla rivalutazione della domanda della ricorrente, mediante una Commissione in diversa composizione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;

– compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Primo Referendario, Estensore

Pubblicato il 01/06/2026