TAR Lazio, Roma, sez. III, 1 giugno 2026, n. 10087

Illegittima l'integrazione postuma di criteri di valutazione per il riconoscimento dei titoli scientifici

Data Documento: 2026-06-02
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

È viziato per difetto di istruttoria e di motivazione il giudizio che nega il riconoscimento di un titolo scientifico sul presupposto che il progetto di ricerca cui esso si riferisce non abbia ottenuto il finanziamento, qualora tale circostanza non sia espressamente prevista dai criteri di valutazione previamente fissati dalla Commissione. Quest’ultima, infatti, non può introdurre in sede applicativa requisiti ulteriori rispetto a quelli predeterminati né desumere automaticamente dalla mancata ammissione al finanziamento l’assenza di rilevanza scientifica del progetto, pena l’illegittima integrazione ex post dei parametri valutativi e la conseguente alterazione delle regole della procedura abilitativa.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2043 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale in atti;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

– del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/B3 “ingegneria economico – gestionale”, pubblicato sul sito istituzionale del ministero e conosciuto dal candidato in data 12 novembre 2024;

– del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione;

– del verbale n. 1 del 5 febbraio 2024 della commissione nella parte in cui fissa e determina le modalità ed i criteri di valutazione;

– dei verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda del ricorrente;

– del bando di concorso di cui alla D.D. n. 1796/2023 e relativi allegati, nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;

– del D.R. n. 589 dell’8 agosto 2018 nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;

– del D.M. n. 120/2016 nella parte in cui anche interpretata lege parte ricorrente;

– di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con il presente gravame, il ricorrente impugna l’esito negativo da costui riportato nella procedura di abilitazione scientifica nazionale di I^ fascia per il settore concorsuale “09/B3 – Ingegneria Economico Gestionale”, di cui all’art. 16 della l. n. 240 del 30 dicembre 2010 (recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) e disciplinata – oltre che dal bando di selezione, costituito dal decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito anche semplicemente MUR) n. 1796/2023 – dal relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati”, di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 120 del 7 giugno 2016.

Il ricorrente chiede, in particolare, l’annullamento del relativo giudizio – con cui la Commissione ha ritenuto all’unanimità che egli “NON possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia e, pertanto, sia NON IDONEO”, in relazione al mancato possesso di almeno tre titoli tra i nove individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 95/2016.

In particolare, il ricorrente si vedeva negare l’abilitazione “considerato che il candidato possiede solo 2 titoli” (quelli di cui alle lettere G e H) in ragione delle seguenti motivazioni:

Non è possibile attribuire il titolo A (Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero) perché il candidato ha evidenziato di essere chair di conferenze e workshop che non sono di alta e riconosciuta rilevanza per il SC e poiché due su tre attività si collocano in un periodo temporale molto antecedente a quello di maggiore interesse per l’attribuzione del titolo (10 anni, risalendo al 2009).

Parimenti non si può attribuire il titolo B (Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale) perché non emerge chiaramente, anche dagli allegati, la leadership del candidato in gruppi di ricerca.

Per quanto riguarda il titolo C (Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private), il candidato è stato responsabile della progettazione e sottomissione di un progetto a valere su una Cost Action del 7° programma quadro, per la quale non vi è evidenza di ottenimento del finanziamento. Il candidato è stato poi referente scientifico di progetti regionali per i quali non è possibile riconoscere l’alta rilevanza scientifica.

In merito al titolo D (Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari), il candidato ha ricoperto il ruolo di responsabile scientifico in un progetto Erasmus+, che come è noto non ha come focus principale la ricerca. Per questa ragione non è possibile attribuire il titolo D.

Non si riconosce il titolo E (Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio) in quanto il candidato è stato guest editor (due volte) e editor in chief (una volta) di riviste caratterizzate da impatto e, secondo il ranking AiIG, collocazione editoriale marginali per il SC.

Non si può attribuire il titolo I (Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti), in quanto il candidato non presenta alcuna attività in merito. 

Infine, per quanto concerne il titolo L (Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione), il candidato presenta attività quali docenze universitarie e incarichi universitari di advisor per il Rettore, che non rientrano nei criteri per l’attribuzione del titolo”.

1.1. Il candidato chiede, dunque, l’annullamento in parte qua del giudizio avversato in quanto asseritamente erroneo in relazione al non avergli la Commissione correttamente riconosciuto anche

il titolo “A: Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero”, il titolo “C: Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero”, il titolo “D: Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari” ed il titolo “E: Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”.

1.2. Deduce, poi, il candidato come la contestata valutazione dei titoli sarebbe, altresì, del tutto contraddittoria con la valutazione positiva delle pubblicazioni scientifiche da costui presentate.

  1. Il MUR si costituiva in giudizio, versando in atti specifica relazione dell’amministrazione e dettagliate controdeduzioni della Commissione alle censure formulate in ricorso.
  2. Parte ricorrente con successiva memoria replicava alle difese di parte resistente, insistendo per l’accoglimento di tutte le censure proposte.
  3. All’udienza pubblica del 15 aprile 2026, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
  4. L’impugnativa impone, innanzi tutto, alcune annotazioni preliminari circa i limiti di sindacabilità degli atti che siano, come quelli in esame, espressione di discrezionalità tecnica nella peculiare forma di giudizi di valore implicanti competenze specialistiche di alto profilo.

In rapporto a tali giudizi – resi, peraltro, nell’ambito di procedure di esame a carattere abilitativo e non concorrenziale – non può, infatti, non sottolinearsi l’estrema difficoltà di un sindacato giurisdizionale non debordante nel merito (di per sé insindacabile) delle scelte compiute dall’amministrazione, sussistendo, di norma, per siffatte valutazioni margini di discrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza nonché all’alta specializzazione dei docenti chiamati a far parte della commissione esaminatrice.

Non possono, tuttavia, essere trascurate ulteriori circostanze, attinenti sia allo sviluppo dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di giudizio di legittimità su atti che siano espressione di discrezionalità tecnica, sia alla peculiare disciplina in materia di abilitazione scientifica nazionale, istituita per attestare la qualificazione dei professori universitari di prima e di seconda fascia ai quali potranno essere successivamente affidati – con la procedura di cui all’art. 18 della citata l. n. 240/2010 – incarichi di docenza.

Sotto il primo profilo, infatti, la cognizione del giudice amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, fino a ritenere censurabile qualunque valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità ogni qual volta non appaiano rispettati i parametri tecnici di univoca lettura ovvero gli orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata o di dottrina dominante in materia (in termini, questa Sezione n. 9086/2016 nonché Consiglio di Stato, sezione IV, n. 6201/2003, n. 2138/2012, n. 3357/2014 e n. 2888/2015).

L’indagine deve, comunque, limitarsi all’attendibilità delle valutazioni effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale qualora l’indagine del giudice si estendesse all’opportunità o alla convenienza dell’atto o, ancora, al merito di scelte tecniche opinabili, con oggettiva sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’amministrazione competente in materia (Sezioni Unite 5 agosto 1994, n. 7261).

  1. Ciò premesso, il ricorso deve essere accolto sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria solo per quel che concerne il mancato riconoscimento del titolo “C: Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero”, ritenendo il Collegio che, come evidenziato in atti da parte ricorrente, la Commissione effettivamente abbia al riguardo introdotto, nel valutare il relativo criterio di valutazione, un parametro non previsto, interpretando quelli esistenti in modo irragionevolmente restrittivo nonchè incorrendo in palese contraddizione.

6.1. Occorre premettere come con riferimento a tale titolo C, la Commissione abbia specificato il seguente criterio di valutazione: “Responsabilità di attivazione, o progettazione, o gestione di studi e ricerche scientifiche rilevanti, anche attraverso progetti o convenzioni di ricerca, con particolare riferimento agli ultimi dieci anni, con qualificate istituzioni pubbliche o private, relative a tematiche proprie del settore concorsuale 09/B3” (in tal senso, il relativo verbale n. 1 del 5 febbraio 2024, in atti).

Il candidato rappresentava al riguardo, nella propria domanda, di essere stato “responsabile della progettazione e della sottomissione del progetto KNICE “Knowledge Network management for Innovation and Competitiveness across Europe” per l’azione COST del 7° Programma Quadro dell’Unione Europea, con una rete di 10 colleghi di altrettante sedi europee. Obiettivo del progetto: costituzione di una rete per lo studio e la condivisione di esperienze di ricerca nel campo delle reti interimpresa quali sistemi di scambio di conoscenza. Si allega copia della scheda di presentazione della domanda di progetto”, titolo che la Commissione riteneva di non riconoscere al ricorrente, nella considerazione che per tale progetto “non vi è evidenzia di ottenimento del finanziamento”.

Ebbene, appare evidente dalla motivazione contenuta nel giudizio collegiale avversato come la Commissione abbia ritenuto che la responsabilità di tale progetto non valesse ad integrare il titolo in questione facendo sostanzialmente applicazione di un parametro – quello dell’ottenimento del finanziamento da parte del progetto medesimo – che a ben vedere non è rintracciabile nel relativo criterio di valutazione individuato dalla stessa Commissione, con la conseguenza che essa, in mancanza di ogni ulteriore specificazione, appare pertanto fare applicazione di un nuovo ed ulteriore parametro di valutazione rispetto a quelli indicati nel citato verbale del 5 febbraio 2024.

Depone, peraltro, in tal senso, come laddove la Commissione abbia ritenuto attribuire rilievo, ai fini della valutazione dei titoli ammessi, a tale specifica circostanza lo abbia fatto in maniera chiara ed espressa, come avvenuto con riferimento al titolo che segue, quello di cui alla lettera D per l’appunto esplicitamente riferito a “progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra le parti”.

Né assumono rilievo in senso opposto le argomentazioni a tal proposito spese dalla Commissione nelle controdeduzioni versate in giudizio dal MUR, secondo cui un “progetto, non essendo stato finanziato, non può soddisfare il requisito di “ricerca scientifica rilevante”, atteso che non ha conseguito una valutazione idonea all’ottenimento del finanziamento”, introducendo esse un concetto di equivalenza tra finanziamento e rilevanza del progetto che – oltre che non condivisibile in assoluto – appare in ogni caso del tutto estraneo al contenuto del giudizio avversato e, dunque, sostanzialmente idoneo, sotto tale aspetto, ad integrare il fenomeno della c.d. “motivazione postuma” dell’atto impugnato, successivamente prospettata ad hoc dall’amministrazione resistente nel corso del giudizio mediante scritti difensivi o, in genere, atti processuali, nonché infine smentito dalla valutazione che la stessa Commissione esegue, con riferimento a tale medesimo titolo C, in relazione all’altro progetto al riguardo dichiarato dal ricorrente (il progetto “VI@Farerete – Modellizzazione”, che seppur “finanziato nell’ambito del FSE – POR 2007-2013 Ob. “Competitività regionale e Occupazione”, è stato comunque ritenuto non rilevante).

6.2. Diversamente, invece, è a dirsi per l’ulteriore referenza presentata dal candidato ai fini del riconoscimento (sempre) del titolo C (quello di “Responsabile Scientifico dell’Unità di Ricerca del proprio Dipartimento DTG, quale partner nel progetto FSE – POR 2007-2013 Ob. “Competitività regionale e Occupazione” Finanziato con DGR n. 448 del 04.04.2014 con fondi dell’Unione Europea, e dal titolo “VI@Farerete- Modellizazione”), ritenendo il Collegio che la Commissione ragionevolmente – alla luce della descrizione offerta dallo stesso candidato dell’oggetto della ricerca (“l’analisi e la ricostruzione dei flussi di informazione e conoscenza nel sistema delle relazioni tra i vari enti pubblici e privati che erogano servizi all’impiego, adottando le nuove prospettive tratte dalla recente letteratura; obiettivo finale dello studio costruire un modello utile a fornire indicazioni di riprogettazione del sistema dei servizi all’impiego”) – abbia ritenuto di non riconoscere a tale progetto regionale “l’alta [#OMISSIS#] scientifica”, intesa come attività volta a produrre un contributo significativo e riconoscibile in termini di innovatività e originalità dei contenuti, attesa la sua riconducibilità, piuttosto, ad un progetto metodologico di condivisione e trasferimento tecnologico di contenuti.

La carenza risulta, poi, ampiamente rilevata, oltre che nel giudizio collettivo, anche da i singoli membri della Commissione in taluni dei relativi giudizi individuali dove si legge che “dalla descrizione dell’attività non emergono significativi contenuti di ricerca”, in ragione di “un impatto di ricerca non sufficientemente rilevante”, così da “non risponde(re) al requisito di ricerca scientifica rilevante richiesto dal criterio”.

  1. Per quel che riguarda, poi, gli altri titoli pretesi dal ricorrente, il Collegio ritiene che le argomentazioni svolte in ricorso non valgano a dimostrare la pretesa manifesta erroneità dei relativi giudizi.

7.1. Quanto al titolo “A: Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero”, assume infatti rilievo dirimente come, a fronte di un criterio di valutazione riferito a “esperienze nella direzione organizzativa e/o scientifica di convegni di alta e riconosciuta rilevanza scientifica internazionale con particolare riferimento agli ultimi dieci anni in Italia o all’estero su tematiche proprie del settore concorsuale 09/B3 – Ingegneria Economico Gestionale”, il ricorrente vanti, in tale periodo, la partecipazione come chair ad una sola conferenza nel 2018, con riferimento alla quale, peraltro, egli nemmeno in sede di giudizio documenta la necessaria rilevanza scientifica.

Appare, pertanto, palese il mancato rispetto del requisito temporale di dieci anni con riferimento al quale la Commissione doveva preferibilmente eseguire la propria valutazione, con conseguente ragionevole omessa considerazione della partecipazione del ricorrente a quella stessa conferenza nel 2009, nonché in quello stesso anno ad un mero workshop.

7.2. Per quel che concerne, poi, il titolo “D: Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari” lamenta il candidato come la Commissione abbia erroneamente ritenuto non rilevante “un progetto Erasmus+ che come è noto non ha come focus principale la ricerca”, sull’assunto che essa avrebbe confuso “i progetti Erasmus (per la mobilità degli studenti) con i progetti Erasmus+ della Key Action 2 (qual quello presentato dal ricorrente) che sono progetti internazionali di ricerca con diversi obiettivi e risultati attesi secondo una vasta varietà di linee di priorità”.

Ebbene, anche tale prospettazione non può essere condivisa, atteso che – come ben evidenziato dal MUR nella propria relazione – la finalità del progetto vantato dal ricorrente, incentrata sulla cooperazione, sul trasferimento e sull’implementazione di buone pratiche, non coincide con la descrizione del titolo D, per l’appunto esplicitamente riferito a “rilevanti progetti di ricerca nazionali ed internazionali”, i quali presuppongono un avanzamento significativo della conoscenza scientifica.

Il carattere prevalentemente applicativo di tale attività è, peraltro, confermato dalla descrizione fornita dal candidato nella domanda, ove viene espressamente indicato “l’obiettivo di studiare, implementare, testare e mettere a disposizione uno strumento di auto-apprendimento per piccole e medie imprese di servizi alle imprese ad alta intensità di conoscenza ad acquisire competenze nel campo della gestione della propria conoscenza”.

La Commissione, quindi, legittimamente in ragione di tali rilievi ha negato il riconoscimento al candidato del titolo D, dando atto della circostanza che il progetto “Erasmus+ Key Action 2” non ha quale specifico obiettivo la ricerca come, invece, richiesto dal relativo criterio di valutazione fissato dalla stessa nel verbale n. 1 del 5 febbraio 2024 (in atti).

7.3. Quanto, infine, al titolo “E: Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”, la Commissione, in ragione del criterio di valutazione al riguardo da costei predefinito (“Direzione o partecipazione, con particolare riferimento agli ultimi dieci anni, a comitati editoriali, in qualità di Editor, Associate Editor o membro scientifico dell’Editorial Team di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio internazionale, valutate con riferimento alla classificazione delle riviste rilevanti dell’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale. Con riferimento alle stesse riviste di cui sopra, verranno anche considerate partecipazioni qualificate a Guest Editorial Team”), non lo riconosceva per essere stato il candidato “guest editor (due volte) e editor in chief (una volta) di riviste caratterizzate da impatto e, secondo il ranking AiIG, collocazione editoriale marginali per il SC”.

Parte ricorrente assume l’erroneità di un tale giudizio, sostanzialmente sostenendo che una valutazione più approfondita delle riviste, che fosse andata oltre l’automatica categorizzazione, avrebbe potuto portare a considerare diversamente la loro rilevanza.

Ebbene, il Collegio è dell’avviso che nemmeno tale doglianza possa essere accolta, ritenendo che ragionevolmente la Commissione abbia considerato, ai fini della positiva valutazione della rilevanza delle riviste e, dunque, per il riconoscimento del titolo, il ranking dell’Associazione Italiana di Ingegneria Gestionale (AiIG), in quanto espressamente richiamato nel relativo criterio valutativo, come noto articolato nelle seguenti cinque categorie qualitative, indicate in ordine decrescente: goldstar, gold, silver, bronze e copper.

Ciò posto, ben si comprende, pertanto, come, in linea con quanto evidenziato, la collana “Springer International Publishing” (con riferimento alla quale il candidato vanta di essere stato “dal 2013 … Series Co-editor”), non appartenendo alla classificazione – circostanza non contestata dal ricorrente -non sia stata coerentemente valutata dalla Commissione, come messo in evidenza da taluni dei commissari nei relativi giudizi individuali, ove ripetutamente si chiarisce che essa non fosse censita o inclusa nel ranking AiIG.

Per quanto concerne, invece, le riviste censite, di cui il candidato è stato guest editor, assume rilievo dirimente la classificazione di non elevata qualità delle stesse, atteso che, come evidenziato dal MUR nella propria relazione e non contestato da parte ricorrente:

  1. i) la “VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems”è stata censita come copper(ovvero di bassa qualità) nella classificazione 2012, non censita nelle classificazioni 2014 e 2016, classificata come bronze (penultimo quartile di merito) nella classificazione del 2018 e nuovamente copper nelle classificazioni del 2020, 2022 e 2025;
  2. ii) la “Knowledge Management Research and Practice”è stata censita come bronzenelle classificazioni del 2012, 2014, 2016, 2020, 2022 e 2025, mentre è stata censita come silver (di buona, ma non eccellente, qualità) solo nella classificazione del 2018.

Pertanto, coerentemente con la dimensione valutativa del criterio, la Commissione ha valutato che la collocazione editoriale delle riviste per cui il candidato è stato guest editor non fosse di sufficiente prestigio per il conseguimento dell’abilitazione di I^ fascia richiesta.

Quanto, infine, alla rivista “Electronic Journal of Knowledge Management” per cui il candidato ha svolto il ruolo più significativo di editor in chief, essa non risulta censita nelle edizioni 2012, 2014, 2016, 2018 e 2025 mentre è censita solo come copper nelle edizioni 2020 e 2022, circostanza anch’essa evidenziata in atti dal MUR e non contestata da parte ricorrente.

Tali valutazioni sono, peraltro, espresse in maniera chiara, oltre che in tutti i giudizi individuali, anche nel giudizio collegiale della Commissione, ove infatti si legge che “Non si riconosce il titolo E in quanto il candidato è stato guest editor (due volte) e editor in chief (una volta) di riviste caratterizzate da impatto e, secondo il ranking AiIG, collocazione editoriale marginali per il SC”.

  1. Non può, poi, essere accolta la seconda ed ultima doglianza, di pretesa incoerenza del giudizio espresso dalla Commissione relativamente ai titoli con la valutazione, resa dalla stessa Commissione, della produzione scientifica del candidato, ritenuta – sì – “sufficientemente originale, caratterizzata da sufficiente rigore metodologico ed innovatività” ma anche, comunque, “non … continua in quanto sono presenti delle discontinuità tra il 1996 e 1999, tra il 2000 e il 2008 e tra il 2010 e il 2012”.

Come noto, infatti, il citato regolamento di cui al d.m. n. 120/2016 stabilisce, in particolare, all’art. 6 che “1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

  1. a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
  2. b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B” al medesimo regolamento (“Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”)altresì chiarendo che l’elevata qualità dei lavori è determinata dalla Commissione in ragione dei seguenti criteri di valutazione fissati al precedente art. 4, quali “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

Il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale richiede, dunque, il possesso cumulativo di tutti tali requisiti previsti, potendo essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e delle proprie pubblicazioni in ragione dei criteri dettagliatamente specificati nelle su richiamate previsioni regolamentari (in tal senso, ex multis, questo T.A.R., sez. IV, 18/01/2022, n. 552).

Ben si comprende, dunque, come, trattandosi di requisiti che devono concorre e che la Commissione è chiamata ad accertare in ragione di distinti parametri oggettivi, non possa, di regola, rinvenirsi tra le relative valutazioni alcuna pretesa contraddizione, comunque nel caso di specie nemmeno in concreto ravvisabile.

  1. In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso deve accolto sotto il contestato aspetto del difetto di istruttoria e di motivazione soltanto per quel che riguarda il giudizio negativo espresso dalla Commissione in relazione al titolo “C: Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero”, con conseguente annullamento in parte quadegli atti avversati e ordine all’amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), cod. proc. amm., di procedere – in esecuzione della presente sentenza e pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che ne consegue – ad una nuova valutazione del candidato, sotto il solo profilo del possesso di detto titolo C, limitatamente alla considerazione a tal fine del ruolo svolto dal ricorrente di “responsabile della progettazione e della sottomissione del progetto KNICE “Knowledge Network management for Innovation and Competitiveness across Europe” per l’azione COST del 7° Programma Quadro dell’Unione Europea, con una rete di 10 colleghi di altrettante sedi europee. Obiettivo del progetto: costituzione di una rete per lo studio e la condivisione di esperienze di ricerca nel campo delle reti interimpresa quali sistemi di scambio di conoscenza. Si allega copia della scheda di presentazione della domanda di progetto”, avvalendosi di una Commissione in diversa composizione, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente pronuncia.

Sussistono, comunque, giusti motivi, atteso l’accoglimento solo parziale delle doglianze proposte, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Referendario

Pubblicato il 01/06/2026