TAR Lazio, Sez. III-ter, 19 giugno 2026, n. 11338

La mancata partecipazione alla discussione finale comporta l'esclusione del candidato dal percorso dottorale

Data Documento: 2026-06-19
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

La mancata partecipazione alla discussione finale da parte del dottorando è da considerarsi sintomatica di un disinteresse tale da implicare, giuridicamente, la rinuncia al percorso dottorale.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13896 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
– del provvedimento del 20.02.2025 della Commissione d’esame di decadenza dallo status di dottorando di ricerca per asserita rinuncia tacita del sig. -OMISSIS-, ad oggi ancora non notificato all’interessato e unicamente comunicato dall’Ateneo in data 07.08.2025 a mezzo nota via pec prot. n-OMISSIS-;
– del provvedimento del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Ingegneria strutturale e geotecnica del 03.10.2025 e comunicato dall’Ateneo all’interessato in data 06.10.2025 con nota via pec prot. n. -OMISSIS-con il quale il Collegio confermava la decadenza del ricorrente dallo status di dottorando e ne rigettava la richiesta di convocazione per la discussione nella prima sessione utile senza motivare e del certificato allegato alla medesima nota;
– nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto dal ricorrente, sia esso connesso, presupposto, intermedio, conseguente e/o applicativo con ogni conseguenza di legge;
e per l’accertamento
dell’obbligo per l’Amministrazione resistente di riammettere il ricorrente al corso di dottorato e riconvocarlo alla prima sessione di discussione utile;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
I.1. Il dott. -OMISSIS-, odierno ricorrente, a seguito del superamento del relativo pubblico concorso, si è iscritto al XXXVII ciclo del corso di Dottorato di ricerca in Ingegneria Strutturale e Geotecnica presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Al termine dell’anno accademico 2023/2024, è stato ammesso all’esame finale per il conseguimento del titolo (cfr. verbale del Collegio dei Docenti del 14 gennaio 2025): il 23 gennaio 2025 è stato perciò convocato per discutere la tesi «il giorno 20 febbraio 2025 presso l’Aula Magna della Facoltà di Architettura, via Gramsci 53, Roma»; la convocazione è stata rinnovata l’11 febbraio 2025 (con specificazione dell’orario).
In data 17 febbraio 2025 il dott. -OMISSIS-ha richiesto agli Uffici dell’Ateneo, dal momento che egli non si trovava più in Italia, di poter partecipare da remoto alla discussione della tesi; tale richiesta, il giorno successivo, è stata riscontrata negativamente, con contestuale conferma della convocazione a discutere in presenza.
Il dott. -OMISSIS-ha riscontrato tale comunicazione evidenziando che, non ricevendo più alcuna retribuzione (a seguito del termine del periodo di fruizione della borsa di studio) e non potendo sostenere il costo del viaggio, l’Ateneo avrebbe dovuto provvedere alle spese del biglietto aereo, dell’alloggio e altre necessarie per recarsi e soggiornare a Roma.
In assenza di ulteriori comunicazioni, il 20 febbraio 2025 si è celebrato l’esame finale conclusivo del ciclo dottorale: la Commissione ha rilevato che il dott. -OMISSIS-risultava assente e che non aveva giustificato l’assenza.
In data 15 luglio 2025 il dott. -OMISSIS-, per il tramite di un legale, ha formulato la richiesta di poter discutere, in modalità telematica, la propria tesi nella prima sessione utile; in mancanza di risposta, il successivo 25 luglio ha reiterato tale richiesta sotto forma di «diffida ad adempiere e messa in mora ex art. 328, comma 2, del codice penale».
Con nota del 30 luglio 2025 (spedita il 7 agosto 2025), l’Ateneo ha fornito riscontro rappresentando che il dott. -OMISSIS-«[era] stato convocato alla discussione e non si [era] presentato, rinunciando di fatto a discutere la sua tesi» e che, conseguentemente, «allo stato risulta[va] decaduto dallo status di dottorando per rinuncia».
Il legale del dott. -OMISSIS-, il 22 agosto 2025, ha inoltrato un’«istanza di annullamento in autotutela dell’illegittimo provvedimento di esclusione dal corso di dottorato», rinnovando la richiesta di discussione della tesi per conseguire il titolo.
La richiesta è stata sottoposta all’esame del Collegio dei Docenti che, nella seduta del 3 ottobre 2025, ha ritenuto di non accettarla in virtù del fatto che il dott. -OMISSIS-«era stato già regolarmente ammesso all’esame, svoltosi in data 20.02.2025, al quale poi era risultato “assente non giustificato”».
Con nota del 6 ottobre 2025, l’Ateneo ha comunicato quanto precede ed evidenziato, altresì, che il dott. -OMISSIS-risultava «“cessato per rinuncia” dalla data del 20/02/2025 e non oggetto di un provvedimento di esclusione».
I.1.1. Con ricorso notificato (all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e al Ministero dell’Università e della Ricerca, quali Amministrazioni intimate) il 30 ottobre 2025 e depositato il 12 novembre 2025, il dott. -OMISSIS-ha adito questo Tribunale al fine di denunziare l’illegittimità dell’operato dell’Ateneo, affidandosi ai seguenti motivi di censura:
– «1. Violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.M. del 14 dicembre 2021, n.226. Violazione e falsa applicazione delle norme di cui al Regolamento didattico di Ateneo adottato con decreto rettorale n. -OMISSIS-. Violazione e falsa applicazione delle norme di cui al Regolamento dei Dottorati di ricerca adottato con decreto rettorale n. -OMISSIS-del 20/05/2024»: il ricorrente denunzia che l’esclusione/decadenza sarebbe stata disposta al di fuori dei casi previsti e consentiti dal Regolamento di Ateneo, nonché illegittimamente ad opera della Commissione;
– «2. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche di falsità ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità manifesta. Contraddittorietà»: il ricorrente lamenta che l’Amministrazione lo avrebbe considerato rinunciatario senza che egli avesse mai manifestato alcuna volontà in tal senso e che, in ogni caso, avrebbe dovuto consentirgli di beneficiare del periodo di sospensione e proroga fino a un massimo di diciotto mesi;
– «3. Violazione dei principi generali di imparzialità, efficacia, pubblicità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1 della L. 241/1990. Violazione dei principi generali della collaborazione e della buona fede nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino. Violazione dell’art.3 della L.241/1990 per difetto di motivazione»: il ricorrente si duole della mancata notifica del provvedimento con cui sarebbe stata disposta la sua esclusione dal corso e del radicale difetto di motivazione della delibera del Collegio dei Docenti che non l’ha riammesso a sostenere la discussione;
– «4. Violazione dell’art.34 della Costituzione italiana. Violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza dell’agire amministrativo. Violazione del giusto procedimento, del principio di buona amministrazione e del canone di proporzionalità»: il ricorrente sostiene che le determinazioni assunte dall’Ateneo sarebbero in contrasto con il principio di proporzionalità, avendo eccessivamente sacrificato il suo interesse senza un corrispondente beneficio per l’interesse pubblico (ma, anzi, con indebito sacrificio anche di quest’ultimo).
I.1.1.1. Parte ricorrente ha avanzato altresì istanza cautelare.
I.2. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza.
I.2.1. In vista della camera di consiglio del 26 novembre 2025, fissata per la trattazione della domanda di misure cautelari, l’Università La Sapienza ha depositato la pertinente documentazione nonché una memoria a confutazione del ricorso, di cui ha invocato il rigetto.
L’Avvocatura dello Stato, dal canto suo, ha depositato una memoria con cui ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca.
I.3. Con ordinanza n. -OMISSIS- pubblicata il 27 novembre 2025, resa all’esito della menzionata camera di consiglio, questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare, ritenendo insussistenti sia il fumus [#OMISSIS#] juris sia il periculum in mora.
I.4. Per la trattazione del merito del ricorso è stata fissata (a seguito di istanza di prelievo depositata dal ricorrente) l’udienza pubblica del 5 maggio 2026, alla quale esso è stato discusso e spedito in decisione.
DIRITTO
II.1. Va preliminarmente dichiarato, in accoglimento dell’eccezione in tal senso spiegata dalla Difesa erariale, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca, che non ha adottato alcun provvedimento nella vicenda procedimentale oggetto del presente giudizio.
Difatti, ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., «qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato […] alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato […]»: se ne ricava univocamente che, nel processo amministrativo impugnatorio, la legittimazione passiva spetta in via esclusiva a tale soggetto pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 10 novembre 2021, n. 7482).
II.2. Nel merito, il Collegio reputa il ricorso destituito di giuridico fondamento e, pertanto, da respingere.
II.3. Lo scrutinio dei singoli motivi di gravame dev’essere preceduto dall’esame della questione (che costituisce il nucleo centrale dell’oggetto del contendere) relativa agli effetti giuridici dell’assenza del dottorando dall’esame finale cui sia stato ammesso.
Le posizioni delle parti relativamente a tale questione sono, in estrema sintesi, le seguenti:
– ad avviso del ricorrente, essa renderebbe doveroso il differimento della discussione ad una sessione successiva;
– per l’Ateneo resistente, essa implicherebbe rinuncia al corso di dottorato e a conseguire il relativo titolo.
Dev’essere condivisa, sia pure con talune precisazioni, questa seconda impostazione: ciò per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
II.4. Risulta opportuna una ricognizione diacronica della disciplina, legislativa e regolamentare, del conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
II.4.1. L’istituzione del Dottorato di ricerca nell’ordinamento giuridico italiano risale alla L. 28/1980 («Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica»), il cui art. 8 ha stabilito quanto segue:
– «Le norme delegate prevedono l’istituzione di corsi per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e determinano le caratteristiche e la finalizzazione dei corsi medesimi. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, riconosce quali facoltà e dipartimenti, ove esistano, sono abilitati all’istituzione dei corsi di cui al comma precedente, sulla base di criteri generali di programmazione e di una valutazione delle attrezzature scientifiche e didattiche e di quelle utilizzabili mediante convenzioni con enti pubblici nazionali di ricerca» (comma primo);
– «Il titolo di dottore di ricerca è conferito a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta e accertati da una commissione nazionale costituita annualmente per ogni gruppo di discipline e composta da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo stesso, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale» (comma quinto);
– «Alla valutazione di cui al comma precedente possono essere ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi relativi, purché siano in possesso di validi titoli di ricerca ed abbiano conseguito la laurea prescritta da un numero di anni almeno uguale alla durata del corso di dottorato di ricerca prescelto. Il numero dei titoli di dottore di ricerca conferibili aghi studiosi anzidetti è determinato annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale» (comma sesto);
– «Il rilascio del titolo di dottore di ricerca è subordinato al deposito di copie, anche non stampate, dei lavori sulla base dei quali il titolo è stato conseguito presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze, che ne devono assicurare la pubblica consultabilità per non meno di trent’anni. I testi di cui sopra devono essere corredati dalla relazione dei commissari, incluse le eventuali relazioni di minoranza» (comma settimo).
La delega legislativa di cui al richiamato art. 8 è stata attuata con il d.P.R. 382/1980, il cui art. 73 («Conseguimento del titolo»), che così disponeva: «[1.] Il titolo di dottore di ricerca è conferito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta o da un lavoro grafico.
[2.] I predetti risultati vengono accertati da una commissione nazionale costituita annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per ogni gruppo di discipline e composta da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo stesso, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale.
[3.] Alla valutazione di cui al comma precedente possono essere ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi relativi, purché siano in possesso di validi titoli di ricerca ed abbiano conseguito la laurea prescritta da un numero di anni superiore di uno alla durata del corso di dottorato di ricerca prescelto. Il numero complessivo dei titoli di dottore di ricerca conferibili agli studiosi anzidetti è determinato annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale. Tale numero non potrà superare in ciascun settore un quarto del numero dei posti attribuiti ai sensi del primo comma dell’art. 70, con arrotondamento all’unità per eccesso.
[4.] Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, vengono fissati annualmente il termine e le modalità di presentazione delle domande e dei titoli da parte degli studiosi di cui al comma precedente.
[5.] Al termine dei lavori la commissione redige una relazione generale sulle operazioni svolte, e, per ciascun candidato proposto per il rilascio del titolo, una relazione circostanziata, sui lavori originali in base ai quali è proposto il rilascio medesimo.
[6.] Il rilascio del titolo di dottore di ricerca è subordinato al deposito di copie, anche non stampate, dei lavori sulla base dei quali il titolo è stato conseguito presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze, che ne devono assicurare la pubblica consultabilità per non meno di trenta anni. I testi di cui sopra devono essere corredati dalla relazione dei commissari, incluse le eventuali relazioni di minoranza».
II.4.2. La materia è stata ulteriormente disciplinata dal d.P.R. 387/1997 («Regolamento recante disciplina delle procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca»), emanato in attuazione dell’art. 20, comma 8, lett. d), L. 59/1997 (a mente del quale: «In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all’allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie: […] d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 […]»), nei seguenti termini:
– art. 2: «1. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal rettore dell’università sede amministrativa del corso di dottorato, previo superamento dell’esame finale. La commissione giudicatrice, nominata dallo stesso rettore, è composta da tre professori, di cui due ordinari e un associato, che non siano componenti del collegio dei docenti, appartenenti ai settori scientificodisciplinari attinenti al dottorato. La commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi»;
– art. 3: «1. La tesi finale, redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti, è presentata all’università sede d’esame»;
– art. 4: «1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all’atto del superamento dell’esame finale; l’università sede d’esame, a richiesta degli interessati, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l’università medesima cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze»;
– art. 5: «1. Le commissioni giudicatrici sono convocate dal rettore non oltre il sessantesimo giorno successivo alla conclusione del corso di dottorato e sono tenute a concludere improrogabilmente le valutazioni entro i successivi due mesi. Le eventuali dimissioni dei componenti delle commissioni, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all’atto dell’accoglimento da parte del rettore.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che la commissione abbia concluso i suoi lavori, essa decade e il rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
3. Le università assicurano la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati»;
– art. 6: «1. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, ammette il candidato agli esami previsti per il ciclo successivo, anche in altra sede in caso di mancata attivazione del corso».
L’art. 8 ha, infine, parzialmente abrogato l’art. 73 d.P.R. 382/1980.
II.4.3. Una nuova regolamentazione della materia si è poi avuta a partire dalla L. 210/1998 («Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo»), il cui art. 4 («Dottorato di ricerca») originariamente così statuiva al comma 2: «Le università, con proprio regolamento, disciplinano l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4, in conformità ai criteri generali e ai requisiti di idoneità delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi di università».
Il regolamento attuativo contemplato dal citato comma 2 è stato emanato con D.M. 224/1999 («Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»), il cui art. 6 («Durata dei corsi e conseguimento del titolo») così stabiliva: «3. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all’atto del superamento dell’esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.
4. La tesi finale può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
5. La commissione giudicatrice è nominata dal rettore sentito il collegio dei docenti, ed è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
7. Gli atenei definiscono, le modalità e i tempi dei lavori delle commissioni, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro novanta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.
8. Decorso il termine di cui al comma 7, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
9. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il rettore, su proposta del collegio dei docenti, può ammettere il candidato all’esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
10. Le università assicurano la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
11. Il titolo è rilasciato dal rettore dell’università che, a richiesta dell’interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l’università medesima cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze».
L’art. 8 D.M. 224/1999 – come previsto dall’art. 6, comma 1, L. 210/1998 – ha inoltre abrogato, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo alla sua entrata in vigore, gli artt. 68-73 d.P.R. 382/1980, il D.P.R. 387/1997 «e ogni altra disposizione incompatibile con il regolamento».
II.4.4. L’art. 19, comma 1, lett. a), L. 240/2010 ha disposto che il comma 2 dell’art. 4 L. 210/1998 fosse sostituito dal seguente: «I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su conforme parere dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, fermo restando in tal caso il rilascio del relativo titolo accademico da parte delle istituzioni universitarie. Le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato, quale condizione necessaria ai fini dell’istituzione e dell’attivazione dei corsi, e le condizioni di eventuale revoca dell’accreditamento, nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta dell’ANVUR. Il medesimo decreto definisce altresì i criteri e i parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l’istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l’accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l’importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonché le convenzioni di cui al comma 4».
In attuazione del comma 2 così novellato è stato emanato il D.M. 45/2013 («Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati»), il cui art. 8 («Modalità di accesso ai corsi di dottorato e di conseguimento del titolo») così disponeva al comma 6: «Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: “Dott.Ric.” ovvero “Ph.D.”, viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita nel regolamento. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico».
L’art. 15, comma 1, D.M. 45/2013 ha abrogato il D.M. 224/1999, «fatta eccezione per gli articoli 2, 4, 5, 6, 7 che si applicano, in via transitoria e fino alla scadenza dei termini di cui al comma 2, ai corsi di dottorato di ricerca attivi nelle università alla data di entrata in vigore del presente regolamento».
II.4.4.1. Da ultimo, è stato emanato il D.M. 226/2021 («Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati») in sostituzione del D.M. 45/2013 (abrogato dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento: art. 17, comma 1, D.M. 226/2021).
L’art. 8 («Modalità di accesso ai corsi di dottorato e di conseguimento del titolo») del regolamento attualmente vigente così dispone: «6. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
7. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche, secondo modalità definite dai regolamenti di ateneo, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell’ateneo.
8. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o dai regolamenti di dottorato, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.
9. I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
10. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.
11. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all’ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un’esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente universitario. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
12. La discussione si svolge pubblicamente innanzi a una commissione, nominata con le modalità stabilite nel regolamento del dottorato, nel rispetto, ove possibile, dell’equilibrio di genere. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi dell’articolo 3, comma 2. In ogni caso la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica. Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e, quando ne riconosce all’unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la lode».
II.5. Dalla sopra riportata evoluzione della disciplina emerge, quale indubbio tratto [#OMISSIS#], un’assoluta e indiscutibile centralità dell’esame finale (consistente nella pubblica discussione di una tesi) ai fini del conseguimento del titolo di dottore di ricerca: ferma l’importanza di altre attività (che pure rientrano fra i doveri dei dottorandi), il percorso dottorale è caratterizzato da un impegno di studio e di ricerca destinato ad essere consacrato in una dissertazione scritta e discussa oralmente, da cui sia possibile evincere la piena maturazione scientifica di chi lo ha intrapreso.
La partecipazione all’esame è, quindi, da reputarsi il “momento più importante” della carriera di un dottorando: ciò trova conferma nell’art. 18, comma 1, primo periodo, del Regolamento in materia di Dottorato dell’Ateneo resistente laddove prevede che «i candidati, al termine della durata legale del Corso di Dottorato, devono sottoporsi alla valutazione e alla discussione della tesi per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca nella prima sessione d’esame finale utile».
L’ammissione all’esame, oltretutto, non avviene all’esito di meri adempimenti burocratico-formali, ma ad essa è prodromico uno specifico procedimento di valutazione (ad opera di due soggetti esterni all’ente presso cui è incardinato il corso: art. 8, comma 11, D.M. 226/2021, nonché art. 18, commi 4 e 5, del Regolamento di Ateneo): anche questo dato rafforza, sistematicamente, la massima “importanza” della discussione finale.
II.5.1. Da quanto poc’anzi osservato si ricava, sistematicamente, che la mancata partecipazione all’esame è da considerarsi (oggettivamente, non soggettivamente) sintomatica di un disinteresse tale da implicare, giuridicamente, la rinuncia al percorso dottorale: l’assenza dalla discussione, in questa prospettiva, dev’essere qualificata come un comportamento legalmente concludente (avente valore di atto giuridico in senso stretto, di guisa che ha rilevanza soltanto la volontà dell’atto e non anche degli effetti giuridici, che si producono a prescindere dalla – e anche contro la – volontà del suo autore).
La regola generale è, pertanto, nel senso che il dottorando assente dall’esame finale è ex lege (e indipendentemente da una sua eventuale volontà contraria) rinunciatario.
II.5.2. Dev’essere, a questo punto, precisato che tale regola generale è suscettibile, in armonia con i princìpi generali dell’ordinamento, di deroghe e di eccezioni: a fronte di un’impossibilità, oggettiva e assoluta (che può configurarsi, esemplificativamente, a fronte del c.d. factum principis oppure di gravi ragioni di salute), di presenziare, dev’essere senz’altro accordato il differimento della discussione (posto che ad impossibilia nemo tenetur).
Al ricorrere di una siffatta evenienza, il dottorando è tenuto a comunicare la sussistenza dell’impossibilità prima della data fissata per la discussione chiedendo che sia differita, salvo che la natura dell’impedimento intrinsecamente renda impossibile anche la previa comunicazione.
II.5.2.1. Va però rilevato che, nel caso di specie, nessuno di tali presupposti è ravvisabile: il ricorrente, sia nelle interlocuzioni con l’Amministrazione antecedenti alla data dell’esame sia in questa sede processuale, ha semplicemente affermato di essere impossibilitato a presenziare in quanto ragioni di carattere economico non gli avrebbero consentito di viaggiare dal Belgio all’Italia.
Tali ragioni, tuttavia, per come rappresentate, a livello giuridico non integrano affatto una impossibilità, ma una mera difficoltà organizzativa di per sé non insormontabile, essendo ipotizzabili soluzioni di viaggio e di pernottamento a costi contenuti: il ricorrente, d’altra parte, non ha provato (invero neppure allegato) di trovarsi in una situazione di indigenza tale da non poter fare, in alcun modo ragionevolmente esigibile, fronte allo spostamento.
II.5.2.2. In altra prospettiva, qualora il ricorrente avesse ritenuto di avere diritto a discutere da remoto e che illegittimamente l’Amministrazione glielo stesse negando, in disparte ogni considerazione sulla correttezza di una tale prospettazione (giacché esulante dal diretto thema decidendum), ciò non gli avrebbe comunque consentito di non presentarsi alla fissata discussione (non, quantomeno, senza andare incontro alla rinuncia ex lege) ma lo avrebbe, semmai, legittimato a richiedere il rimborso delle spese che era stato – in tesi – illegittimamente costretto a sopportare.
II.5.2.3. Il ricorrente, in ogni caso, a fronte della conferma della discussione in presenza e del mancato riscontro alla richiesta di ottenere il pagamento delle spese di trasporto e di soggiorno, ha ritenuto di non presentarsi, presupponendo di avere diritto a una nuova fissazione (da remoto) della data di esame: ciò, tuttavia, non trova alcun fondamento normativo, in quanto i tempi, i luoghi e le modalità di svolgimento delle prove di esame non sono nella disponibilità di chi deve sostenerle, ma esclusivamente dell’ente che le eroga.
In assenza di un previo differimento o di una giustificazione per l’assenza, va ribadito che quest’ultima implica rinuncia a sostenere la prova e, conseguentemente, a conseguire il titolo.
II.6. Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, i motivi di ricorso si rivelano insuscettibili di positivo apprezzamento.
II.7. In relazione al primo motivo, è sufficiente evidenziare nuovamente che dal complesso della disciplina sul conseguimento del titolo dottorale si evince che non sostenere ingiustificatamente (nel senso descritto al § II.5.2.) l’esame finale equivale giuridicamente a rinunciare a tale conseguimento.
I regolamenti universitari sono abilitati a stabilire cause di esclusione o di decadenza derivanti da specifiche violazioni dei doveri dei dottorandi, ma non è necessaria una specifica previsione che ribadisca quanto desumibile dalla normativa primaria e secondaria in punto di [#OMISSIS#] dell’esame.
II.7.1. Va altresì rilevato che la Commissione non ha adottato «dichiara[to] la decadenza dello status di dottorando» (pag. 17 ricorso), ma si è limitata a prendere atto dell’assenza del ricorrente e della mancata comunicazione di alcuna giustificazione: di ciò hanno preso, a loro volta, atto i competenti Uffici dell’Ateneo, legittimamente e doverosamente considerando rinunciatario il ricorrente.
II.8. Quanto invocato con il secondo motivo non ha specifica attinenza con il caso concreto.
II.8.1. Il fatto che il dottorando possa rinunciare volontariamente al corso non è incompatibile con le conseguenze che derivano ex lege dalla mancata presentazione all’esame.
II.8.2. Dalla disciplina del Regolamento di Ateneo (conforme a quella secondaria: art. 8, commi 6, 7, 8 e 9, D.M. 226/2021) emergono poi elementi a sfavore, anziché a favore, del ricorrente: i casi di sospensione e di proroga del corso di dottorato sono infatti tassativi e, fra essi, non vi è la discussione della tesi.
II.9. Il terzo motivo è intrinsecamente privo di fondamento nella parte in cui presuppone l’esistenza di un provvedimento di sospensione o di decadenza che l’Ateneo non ha mai affermato, anzi ha espressamente negato (anche in questa sede processuale: pag. 5 della sua memoria di costituzione), di aver adottato: la rinuncia, come più volte evidenziato, si è prodotta ex lege.
II.9.1. Non è, poi, illegittima neppure la deliberazione assunta dal Collegio dei docenti nella seduta del 3 ottobre 2025, che si è limitata a rilevare che il ricorrente non poteva essere (ri)ammesso a sostenere un esame che aveva volontariamente rinunciato a sostenere, con le conseguenze diffusamente esposte.
II.10. Anche il quarto (ed ultimo) motivo va disatteso, non risultando pertinente il richiamo al principio di proporzionalità, che «impone alla pubblica amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, evidenziandosi, altresì, che, definito lo scopo avuto di mira, il principio è rispettato se la scelta concreta dell’amministrazione è in potenza capace di conseguire l’obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza) (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 02/01/2024, n. 17); in altre parole, tale principio impone alla P.A. di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, in favore di quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi ‘inutili’ sacrifici» (così Cons. Stato, Sez. III, 17 aprile 2025, n. 3360).
Nella specie l’Ateneo non è stato chiamato a compiere alcuna scelta (ma soltanto a prendere atto di effetti giuridici autonomamente prodottisi), il che esclude in radice che possa ipotizzarsi la violazione del richiamato principio.
II.11. Conclusivamente, il ricorso dev’essere respinto alla luce dell’infondatezza delle censure che sono state proposte.
II.12. La regolamentazione delle spese di lite avviene, in deroga al criterio della soccombenza, disponendone l’integrale compensazione fra tutte le parti, avuto riguardo all’eccezionalità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando nel giudizio indicato in epigrafe:
– dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca;
– respinge il ricorso.
Spese compensate fra tutte le parti.
La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che ne darà comunicazione alle parti costituite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSI, Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore

Pubblicato il 19 giugno 2026