TAR Piemonte, Sez. III, 15 giugno 2026, n. 1383

La commissione di un concorso deve essere formata da professori appartenenti ai S.S.D. corrispondenti alla materia oggetto del bando

Data Documento: 2026-06-15
Autorità Emanante: TAR Piemonte
Area: Giurisprudenza
Massima

La commissione di un concorso deve essere formata da professori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari corrispondenti alla materia oggetto del bando.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2465 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– della Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche del -OMISSIS-, Punto 3.1.4 (Reg. delib. -OMISSIS-), di nomina della Commissione Giudicatrice per l’Avviso unico di selezione a.a. -OMISSIS-, quale atto presupposto, per la parte di interesse del ricorrente;
– del Verbale di determinazione dei criteri generali di valutazione comparativa datato -OMISSIS-, redatto dalla Commissione Giudicatrice in seduta preliminare, per la parte di interesse del ricorrente;
– del Verbale della Commissione Giudicatrice del -OMISSIS-, contenente la valutazione dei titoli dei candidati per il corso di laurea in Infermieristica, per la parte di interesse del ricorrente;
– del Verbale della Commissione Giudicatrice del 1-OMISSIS-, contenente l’elenco degli idonei anno accademico -OMISSIS-, relativamente alle graduatorie dei moduli Informatica – I Anno Canale A (ID Copertura -OMISSIS-) e Canale B (ID Copertura -OMISSIS-), sede di -OMISSIS-, per la parte di interesse del ricorrente;
– della Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche del -OMISSIS-, Punto 3.1.6 (Reg. delib. -OMISSIS-), di approvazione dell’esito dell’avviso unico di selezione n. -OMISSIS-, per la parte di interesse del ricorrente;
– nonché di tutti gli atti della procedura presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;
e per l’accertamento dell’illegittimità con conseguente declaratoria di nullità
– del Verbale di determinazione dei criteri generali di valutazione comparativa datato-OMISSIS-, redatto dalla Commissione Giudicatrice in seduta preliminare, per la parte di interesse del ricorrente;
– del Verbale della Commissione Giudicatrice del -OMISSIS-, contenente la valutazione dei titoli dei candidati per il corso di laurea in Infermieristica, per la parte di interesse del ricorrente;
– del Verbale della Commissione Giudicatrice del -OMISSIS-, contenente l’elenco degli idonei anno accademico -OMISSIS-, relativamente alle graduatorie dei moduli Informatica – I Anno Canale A (ID Copertura -OMISSIS-) e Canale B (ID Copertura -OMISSIS-), sede di -OMISSIS-, per la parte di interesse del ricorrente;
e per l’accertamento dell’illegittimità con conseguente declaratoria di invalidità e/o nullità e/o inefficacia
– dei contratti eventualmente stipulati tra l’Amministrazione e i controinteressati in dipendenza dell’approvazione delle due graduatorie di cui in premessa, a seguito della conclusione della procedura concorsuale de qua;
e per l’accertamento
del diritto in capo al ricorrente di essere valutato da una Commissione Giudicatrice munita delle competenze tecnico-scientifiche ad espletare la procedura valutativa in oggetto ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Regolamento di applicazione dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, con conseguente condanna alla riedizione della procedura concorsuale.
Con riserva di formulare, anche in corso di causa, domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
In data 12 giugno 2025 veniva pubblicato l’avviso unico n.-OMISSIS- per l’anno accademico -OMISSIS- per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento a contratto nei corsi di studio di I e di II livello presso la struttura didattica del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche per le sedi di -OMISSIS- e di -OMISSIS-.
Tra gli insegnamenti oggetto del bando vi erano due moduli di informatica da tenersi presso il Corso di Laurea in Infermieristica (abilitante alla professione di infermiere) per la sede di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, afferenti al S.S.D. “INF/01” (“Informatica”).
Alla procedura presentavano domanda cinque candidati, tra cui l’ing. -OMISSIS-, odierno ricorrente, nonché i dottori -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Con Delibera del Consiglio di Dipartimento del -OMISSIS- veniva ratificata la nomina della Commissione Giudicatrice così come individuata dal Consiglio del Corso di Laurea in Infermieristica nelle seguenti persone: Professor -OMISSIS- (SSD MED/09) – Presidente; Professoressa -OMISSIS- (SSD MED/04 – Componente ordinaria; Professoressa -OMISSIS- (SSD MED/45) – Componente ordinaria; Professoressa -OMISSIS- (SSD MED/01) – Componente supplente e con l’ausilio del dottor -OMISSIS- (-OMISSIS-, -OMISSIS–OMISSIS-) in qualità di esperto della materia di Informatica.
La Commissione si riuniva in data -OMISSIS-, procedendo alla definizione dei criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi, articolati in cinque parametri per un massimo di 100 punti e prevedendo in caso di parità la preferenza per la continuità didattica.
Nelle date del -OMISSIS- e del -OMISSIS- la Commissione si riuniva per la valutazione dei curriculum presentati dai candidati, all’esito della quale provvedeva ad attribuire i punteggi.
Al temine della procedura di valutazione per l’affidamento dei contratti oggetto di ricorso, risultava la seguente graduatoria per i moduli di Informatica, sede di -OMISSIS- (canale A e canale B): -OMISSIS- 70 punti; -OMISSIS- 65 punti; -OMISSIS- 60 punti; -OMISSIS- 39 punti -OMISSIS- 35 punti.
In data -OMISSIS- il Consiglio del Dipartimento procedeva alla ratifica degli esiti delle valutazioni pervenuti dalla Commissione competente per il conferimento di incarichi per attività di insegnamento nei corsi di studio I e II livello presso la struttura Didattica del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche anno accademico 2025/2026.
In data -OMISSIS-, l’ing. -OMISSIS- a mezzo del legale presentava istanza di accesso agli atti relativamente alla procedura.
In data -OMISSIS- l’Amministrazione riscontrava l’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente trasmettendo la documentazione da lui richiesta.
Con atto notificato in data in data 11 e 12 settembre 2025 rispettivamente all’Università degli Studi di -OMISSIS- e ai controinteressati -OMISSIS- e -OMISSIS-, il ricorrente ha impugnato la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche del -OMISSIS-, Punto 3.1.4, di nomina della Commissione Giudicatrice, nonché gli altri atti della procedura selettiva indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
1) “Violazione di legge per illegittima composizione della Commissione Giudicatrice del concorso. (Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge n. 241/1990 e del principio di efficacia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 5, del Regolamento di applicazione dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell’Università degli Studi di -OMISSIS-. Violazione del principio del collegio perfetto. Violazione del principio di maggioranza)”;
2) “Nullità dei verbali della Commissione Giudicatrice dei giorni -OMISSIS-. (Violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 2-ter, e dell’art 40 Codice dell’Amministrazione Digitale D.lgs. n. 82/2005)”;
3) “Violazione di legge in relazione al verbale di predeterminazione dei criteri e delle operazioni di valutazione. (Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e buon andamento; violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 1 L. 241/90. Violazione e falsa applicazione di legge art. 23, comma 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240. Violazione di lex specialis per inesatta e falsa applicazione dei criteri di valutazione comparativa indicati nel bando art. 4 dell’Avviso Unico Supplenze e Docenti a Contratto N. -OMISSIS-). Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, contraddittorietà, irragionevolezza e illogicità dell’azione amministrativa, eccesso di potere per disparità di trattamento, arbitrarietà – ingiustizia manifesta. (Violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. n. 198/2006)”;
4) “Grave difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ai sensi dell’art. 21-octies, comma 1, della Legge n. 241/1990 (segnatamente per illogicità, contraddittorietà manifesta, irragionevolezza – arbitrarietà – ingiustizia manifesta. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti – Manifesta erroneità. Disparità di trattamento). Violazione di legge (Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, Legge n. 241/1990)”;
5) “Sull’illogicità di assegnazione dei corsi di insegnamento. (Illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, arbitrarietà, ingiustizia e erroneità manifesta, difetto di istruttoria – eccesso di potere). Violazione di legge. (Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost.)”.
Il ricorrente ha, inoltre, dedotto che, qualora non fosse possibile eseguire l’incarico nemmeno parzialmente, “sussiste comunque l’interesse all’annullamento degli atti anche ai fini risarcitori, come riconosciuto dalla sentenza T.A.R. Piemonte n. 790/2025, che ha già accertato l’illegittimità di una procedura concorsuale analoga condotta dall’Amministrazione resistente con identici vizi” (cfr. pag. 13 del ricorso).
L’Università degli Studi di -OMISSIS- si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Ancorché ritualmente evocati in giudizio, i controinteressati non si sono costituiti.
Quindi, in data 6 dicembre 2025 il ricorrente ha depositato istanza di prelievo del ricorso al fine di una sollecita fissazione dell’udienza pubblica di discussione.
Le parti costituite hanno ulteriormente svolto e ribadito le rispettive difese; in particolare, l’Università ha evidenziato, tra l’altro, che le lezioni relative all’insegnamento di Informatica (Canale A e B) risultano regolarmente svolte e concluse, mentre il ricorrente ha domandato al Collegio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 3, e 30, comma 5, cod. proc. amm., di accertare l’illegittimità di tutti gli atti originariamente impugnati ai fini risarcitori.
Alla odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse evidenziata dal ricorrente con riferimento alla domanda di annullamento formale dei provvedimenti impugnati connessi alla procedura selettiva.
Pertanto, l’atto introduttivo del presente giudizio risulta, per la parte impugnatoria, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
È necessario tuttavia esaminare la domanda di accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati, tenuto conto che sussiste l’interesse ai fini risarcitori, come dichiarato dal ricorrente con memoria del 20 maggio 2026 (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 13 luglio 2022, n. 8).
Ciò posto, occorre muovere dall’esame del primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente deduce l’illegittima composizione della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione, in quanto la stessa risulta composta da tre membri effettivi più un supplente, in violazione dei principi sostanziali di competenza tecnico-scientifica come precisati dall’art. 4, comma 5, del “Regolamento di Applicazione dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 30/12/2010 n. 240” a mente del quale le commissioni devono essere “costituite per Aree/Settori scientifico-disciplinari”, posto che nessuno dei Commissari nominati (effettivi e supplente) appartiene al S.S.D. INF/01 oggetto di procedura concorsuale. I settori scientifico-disciplinari, cui appartengono i Commissari, risulterebbero manifestamente estranei alle tematiche informatiche, non sussistendo alcuna contiguità scientifica o didattica tra medicina interna, biochimica e informatica. Anche il tentativo dell’Amministrazione di sanare il vizio mediante la nomina del dott. -OMISSIS- quale “esperto della materia” risulterebbe inefficace, in quanto l’esperto nominato sarebbe carente dei requisiti necessari per la valutazione di competenze tecnico-scientifiche universitarie, non appartenendo ad alcun S.S.D. (non risulterebbe, infatti, né professore né ricercatore universitario). Dal fatto stesso che l’Università abbia nominato un esperto esterno sarebbe lecito inferire che i Commissari nominati non possedessero le adeguate competenze scientifiche a giudicare i candidati per l’insegnamento INF/01, sicché l’intervento dell’esperto esterno, lungi dal sanare i vizi di composizione del collegio, confermerebbe ulteriormente l’inadeguatezza della Commissione originariamente nominata e la consapevolezza dell’Amministrazione circa tale inadeguatezza.
Tale motivo di gravame deve essere scrutinato prioritariamente, atteso che, secondo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 27 aprile 2015, n. 5, nel giudizio amministrativo, se il provvedimento è affetto dai vizi di incompetenza o di erronea composizione dell’organo collegiale, tali vizi rivestono carattere assorbente rispetto alle residue censure, poiché in tutte le situazioni di incompetenza si versa nella fattispecie in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice, anche ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., non può fare altro che rilevare il relativo vizio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2471; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 10 giugno 2020, n. 439; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 7 settembre 2020, n. 252; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 2 luglio 2021, n. 2164; T.A.R. Piemonte, Sez. III, 15 marzo 2024, n. 281). Occorre precisare che l’eventuale accoglimento della censura in esame avrebbe comportato, previa nomina di una Commissione in diversa composizione, la riedizione della procedura valutativa comparativa per l’anno accademico 2025-2026, relativamente alle due graduatorie dei moduli di informatica, Canale A e Canale B, per la sede distaccata di -OMISSIS-.
Il motivo di ricorso coglie nel segno.
Il “Regolamento di Applicazione dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 30/12/2010 n. 240” – art. 23 che è a sua volta rubricato “Contratti per attività di insegnamento” – stabilisce espressamente all’art. 4, comma 5, che ai fini della valutazione dei candidati devono essere costituite “specifiche Commissioni, formate da almeno tre componenti, nominate dal Responsabile della Struttura didattica, costituite per Aree/Settori scientifico-disciplinari – come da Allegato A del D.M. 4 ottobre 2000 …”.
I commissari titolari e il commissario supplente appartengono ai settori MED/01, MED/04, MED/09 e MED/45, estranei al S.S.D. INF/01 proprio dell’insegnamento messo a bando.
L’Università degli Studi di -OMISSIS- ha costituito una Commissione formata da soggetti competenti per il corso di laurea, ma non per il settore scientifico-disciplinare dell’insegnamento messo a bando, in spregio al proprio Regolamento al cui rispetto l’Università si è autovincolata. Né vale a sanare il vizio la nomina di un esperto esterno limitatamente al solo insegnamento di informatica, che rivela semmai la consapevolezza dell’Ateneo circa la propria incompetenza valutativa, senza tuttavia rimediarvi nelle forme prescritte. Il dott. -OMISSIS- è un dirigente ICT dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria -OMISSIS- di -OMISSIS-; non è docente universitario strutturato e, pertanto, non appartiene ad alcun settore scientifico-disciplinare e tantomeno al S.S.D. INF/01.
Non rileva il fatto che il ricorrente, per l’anno accademico -OMISSIS- abbia preso parte con successo ad analoga selezione bandita per il corso di laurea in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie e Sportive, per l’insegnamento di Abilità informatiche presso la sede di Cuneo dell’Università, posto che, essendo risultato vincitore, difettava l’interesse a contestare il provvedimento favorevole. La carenza di interesse a impugnare un provvedimento favorevole non equivale a rinuncia all’impugnazione di un distinto provvedimento sfavorevole affetto dai medesimi vizi.
Né la conclusione raggiunta può essere revocata in dubbio osservando che nella fattispecie concorsuale in esame non si trattava di valutare “le conoscenze scientifiche proprie dell’informatica come disciplina accademica”, in quanto il soggetto selezionato non avrebbe certo tenuto un corso su “algoritmi, strutture dati, programmazione, basi di dati, ingegneria del software, intelligenza artificiale e teoria della computazione” come sostenuto dal ricorrente, bensì solamente di consentire agli studenti del primo anno del corso di Infermieristica l’uso appropriato di programmi informatici di base, utili alla professione. Tali argomentazioni rivelano una [#OMISSIS#] dell’oggetto della procedura concorsuale estranea alla ratio sottesa alle procedure pubbliche di selezione. Lo scopo di una procedura selettiva è quello di individuare il candidato migliore e più titolato, non già quello di assegnare comunque l’incarico a coloro che l’abbiano già ricoperto negli anni precedenti, adducendo che il corso è elementare. L’adozione del criterio della continuità didattica determinerebbe una palese disparità di trattamento a danno dei candidati che, pur dotati di un profilo maggiormente qualificato, non abbiano mai ricoperto quell’incarico in precedenza, in violazione dei principi di imparzialità, par condicio e buon andamento della pubblica amministrazione.
Quanto all’asserita saturazione dei docenti strutturati afferenti al S.S.D. INF/01 a causa dell’elevato numero di ore di didattica frontale, superiore al limite di 120 ore per docente che sarebbe fissato dall’art. 6, comma 4, L. n. 240/2010, giova osservare, innanzi tutto, che la partecipazione a commissioni esaminatrici non costituisce attività didattica frontale. In secondo luogo, il richiamo operato dall’Università all’art. 6, comma 4, della legge n. 240/2010 risulta inconferente, in quanto tale disposizione – rubricata “Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo” – non prevede affatto il limite di 120 ore. La norma stabilisce che i professori sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, mentre i ricercatori di ruolo sono tenuti a riservare a compiti di didattica integrativa fino a un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. Il limite di 120 ore evocato dalla parte resistente non trova dunque alcun fondamento nel testo dell’art. 6 della legge n. 240/2010.
In definitiva, come già statuito da questo Tribunale nell’ambito di un giudizio instaurato tra le stesse parti, “premesso che per settore scientifico disciplinare deve intendersi quello relativo alla disciplina oggetto di insegnamento messo a bando a prescindere dal Corso di Studi in cui si colloca la disciplina medesima, risulta provato come nessuno dei tre Commissari appartenga al SSD INF/01 (Informatica). Poiché il prof. -OMISSIS-appartiene al SSD MED/09 e le dottoresse-OMISSIS-e -OMISSIS- appartengono al SSD MED/45, ne discende che, afferendo a differenti settori scientifico disciplinari rispetto all’insegnamento di Informatica (SSD INF/01), la Commissione non era validamente costituita, in violazione del regolamento di Ateneo (Regolamento di applicazione dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell’Università degli Studi di -OMISSIS-), che specifica che le Commissioni Giudicatrici devono essere costituite per Aree/SSD” (T.A.R. Piemonte, Sez. III, 12 maggio 2025, n. 790).
Conclusivamente, per le ragioni sopra indicate, la domanda di annullamento deve essere dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre deve essere accertata l’illegittimità degli atti impugnati, sussistendo l’interesse ai fini risarcitori.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo dispositivo, nei confronti dell’Università, mentre sussistono giuste ragioni per dichiarare le stesse irripetibili nei confronti dei controinteressati non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
– dichiara improcedibile il ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente alla domanda di annullamento degli atti impugnati;
– accoglie il ricorso limitatamente a quanto previsto dall’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. e, per l’effetto, accerta, nei limiti e per le ragioni indicate in parte motiva, l’illegittimità degli atti impugnati;
– condanna l’Università degli Studi di -OMISSIS- a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente in misura di 4.000,00 (quattromila/00) euro, oltre accessori di legge;
– dichiara irripetibili le spese nei confronti dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore

Pubblicato il 15 giugno 2026