TAR Puglia (Bari), Sez. I, 17 giugno 2026, n. 757

La Commissione di concorso deve predeterminare i criteri di valutazione prima di conoscere le generalità dei candidati

Data Documento: 2026-06-17
Autorità Emanante: TAR Puglia
Area: Giurisprudenza
Massima

La Commissione di concorso deve predeterminare i criteri di valutazione ai quali si atterrà nella valutazione prima che siano conosciute le generalità di concorrenti, onde scongiurare il rischio che la confezione dei criteri predetti avvenga su misura in modo da poter favorire taluno dei competitors, e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1129 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS–OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato OMISSIS in Bari, via A. Da Bari, n. 125;
contro
Politecnico -OMISSIS-, in persona del Rettore in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
Commissione Valutatrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS–OMISSIS-, -OMISSIS–OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da registri di giustizia;
per l’annullamento,
– per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a. del D.R. n. 765 del 13 luglio 2022 del Politecnico -OMISSIS-, di approvazione degli atti della “procedura pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze d-OMISSIS-, nel s.s.d.-OMISSIS- – codice -OMISSIS-”, indetta con D.R. n. 836/2021 ;
b. del verbale n. 1 della Commissione valutatrice, concernente la seduta del 16 maggio 2022 nell’ambito della quale detto Organo ha approvato i criteri valutativi;
c. del verbale n. 2 della Commissione valutatrice, concernente la seduta del 13 giugno 2022, nell’ambito della quale detto Organo ha attestato “di aver preso visione delle istanze e della documentazione ad esse allegata, prodotta dai candidati -OMISSIS–OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- (…); pertanto, ciascun Commissario dichiara di avere gli elementi necessari per procedere all’esame dei documenti, delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati, ai fini della valutazione e inizia i lavori”;
d. del verbale n. 3 della Commissione valutatrice, concernente la seduta nell’ambito della quale detto Organo ha effettuato la valutazione dei candidati;
e. del D.R. n. 836/2021 di indizione della “procedura pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze d-OMISSIS-, nel s.s.d.-OMISSIS- – codice -OMISSIS-”, in parte qua;
f. ove occorra, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, emanato con D.R. n. 475 del 8 agosto 2018;
g. della delibera n. 24867 del 26 luglio 2022, con cui il Consiglio di Dipartimento, ristretto ai professori di prima e seconda fascia, ha deliberato “di proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata del prof. -OMISSIS- -OMISSIS-a professore di prima fascia nel Settore Scientifico Disciplinare-OMISSIS-, presso il Dipartimento di Scienze d-OMISSIS-”, deliberando altresì che “Il Consiglio, inoltre, all’unanimità, tenuto conto delle ulteriori esigenze didattico-scientifiche del CdLM in Architettura auspica che si possa procedere alla chiamata del secondo idoneo collocato in graduatoria e chiede che gli Organi competenti accertino la disponibilità della relativa copertura finanziaria”;
h. della delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico -OMISSIS- n. 14 del 28 luglio 2022, con cui è stata approvata la chiamata del candidato -OMISSIS- -OMISSIS-;
i. del D.R. n. 951 del 13 settembre 2022, con cui il Rettore ha nominato il candidato -OMISSIS- -OMISSIS-professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare-OMISSIS- – settore concorsuale 08/D1 “-OMISSIS- -OMISSIS-;
j. della nota Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design del Politecnico -OMISSIS- prot. n. 31294 del 3 ottobre 2022, avente ad “Oggetto: Assunzione in servizio Professore di prima fascia – Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-”, con cui si attesta che il candidato -OMISSIS- -OMISSIS-ha preso servizio in data 1° ottobre 2022;
k. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché lesivo e non conosciuto dal ricorrente, con riserva di proporre motivi aggiunti;
– per l’effetto, di ordinare la rinnovazione della procedura ad opera di una Commissione in diversa composizione;
– per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS–OMISSIS- il 28 marzo 2023, per l’annullamento:
a. del D.R. n. 1419 del 28 dicembre 2022, con cui il Rettore del Politecnico -OMISSIS- ha nominato il candidato secondo in graduatoria, prof. -OMISSIS–OMISSIS-, professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare-OMISSIS- – settore concorsuale 08/D1 “-OMISSIS- -OMISSIS-, conosciuto in data 22 gennaio 2023 in seguito alla trasmissione a mezzo pec da parte dell’Ateneo;
b. della nota del Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design del Politecnico -OMISSIS- prot. n. 1 del 1° gennaio 2023, avente ad “Assunzione in servizio Professore di prima fascia nel SSD ICAR/14 – Prof. -OMISSIS–OMISSIS-”, con cui si attesta che il prof. -OMISSIS–OMISSIS-ha preso servizio in data 1° gennaio 2023, conosciuta in data 16 gennaio 2023 in seguito alla trasmissione da parte dell’Ateneo;
c. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché lesivo, ivi inclusi quelli richiamati nel D.R. n. 1419/2022, ossia: la delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° dicembre 2022 che ha autorizzato l’assegnazione, al Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design, delle risorse per la chiamata del secondo in graduatoria ; la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design del 14 dicembre 2022, nella parte in cui si propone la chiamata del prof. -OMISSIS-; le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del 20 e 23 dicembre 2022, in ordine alla predetta chiamata;
– nonché per l’annullamento (atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo):
a. del D.R. n. 765 del 13 luglio 2022 del Politecnico -OMISSIS-, di approvazione degli atti della “procedura pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze d-OMISSIS-, nel s.s.d.-OMISSIS- – codice -OMISSIS-”, indetta con D.R. n. 836/2021,
b. del verbale n. 1 della Commissione valutatrice, concernente la seduta del 16 maggio 2022 nell’ambito della quale detto Organo ha approvato i criteri valutativa;
c. del verbale n. 2 della Commissione valutatrice, concernente la seduta del 13 giugno 2022, nell’ambito della quale detto Organo ha attestato “di aver preso visione delle istanze e della documentazione ad esse allegata, prodotta dai candidati -OMISSIS–OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- (…); pertanto, ciascun Commissario dichiara di avere gli elementi necessari per procedere all’esame dei documenti, delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati, ai fini della valutazione e inizia i lavori”;
d. del verbale n. 3 della Commissione valutatrice, concernente la seduta nell’ambito della quale detto Organo ha effettuato la valutazione dei candidati;
e. del D.R. n. 836/2021, di indizione della “procedura pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze d-OMISSIS-, nel s.s.d.-OMISSIS- – codice -OMISSIS-”, in parte qua;
f. ove occorra, del “Regolamento di Ateneo per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia”, emanato con D.R. n. 475 del 8 agosto 2018;
g. della delibera n. 24867 del 26 luglio 2022, con cui il Consiglio di Dipartimento, ristretto ai professori di prima e seconda fascia, ha deliberato “di proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata del prof. -OMISSIS- -OMISSIS-a professore di prima fascia nel Settore Scientifico Disciplinare-OMISSIS-, presso il Dipartimento di Scienze d-OMISSIS-”, deliberando altresì che “Il Consiglio, inoltre, all’unanimità, tenuto conto delle ulteriori esigenze didattico-scientifiche del CdLM in Architettura auspica che si possa procedere alla chiamata del secondo idoneo collocato in graduatoria e chiede che gli Organi competenti accertino la disponibilità della relativa copertura finanziaria”;
h. della delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico -OMISSIS- n. 14 del 28 luglio 2022, con cui è stata approvata la chiamata del candidato -OMISSIS- -OMISSIS-;
i. del D.R. n. 951 del 13 settembre 2022, con cui il Rettore ha nominato il candidato -OMISSIS- -OMISSIS-professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare-OMISSIS- – settore concorsuale 08/D1 “-OMISSIS- -OMISSIS-;
j. della nota Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design del Politecnico -OMISSIS- prot. n. 31294 del 3 ottobre 2022, avente ad “Oggetto: Assunzione in servizio Professore di prima fascia – Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-”, con cui si attesta che il candidato -OMISSIS- -OMISSIS-ha preso servizio in data 1° ottobre 2022.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico -OMISSIS-, di -OMISSIS–OMISSIS- e -OMISSIS–OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente espone che, con decreto rettorale n. 836 del 18 ottobre 2021, il Politecnico -OMISSIS- indiceva una procedura pubblica di selezione per la chiamata di n. 1 posto di Professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura – S.S.D. ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana.
Il deducente presentava domanda di partecipazione, in uno ad altri tre candidati.
Con decreto rettorale n. 189 del 21 febbraio 2022, veniva nominata la Commissione valutatrice, che includeva – in particolare – il professore -OMISSIS–OMISSIS- del Politecnico -OMISSIS- come componente interno, designato dal Dipartimento.
In data 16 maggio 2022, la Commissione si riuniva per la prima volta (cfr. il verbale n. 1), stabilendo le singole successive fasi di attività (quattro, dalla lettera “a” alla lettera “d”) e predeterminava i criteri per la valutazione del curriculum, delle pubblicazioni (da presentare nel numero massimo di 15) e dell’attività didattica, stabilendo, per ciascuno dei tre ambiti, un punteggio massimo, pari a: 30 punti per il curriculum; 50 punti per le pubblicazioni presentate; 20 punti per l’attività didattica. In chiusura della prima riunione, veniva trasmesso alla Commissione l’elenco dei candidati, rispetto ai quali i Commissari dichiaravano l’insussistenza di cause di astensione e ricusazione di cui agli artt. 51 e 52 Cod. proc. civ..
Nella successiva seduta del 13 giugno 2022 (cfr. il verbale n. 2), la Commissione attestava preliminarmente di aver preso visione delle istanze e della documentazione ad esse allegata, prodotta dai candidati -OMISSIS–OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- (…); pertanto, ciascun Commissario dichiara di avere gli elementi necessari per procedere all’esame dei documenti, delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati, ai fini della valutazione e inizia i lavori; l’organo valutativo dichiarava di iniziare la valutazione dei candidati, proseguita – come attesta il verbale n. 2 – anche il giorno 14 giugno 2022.
In data 21 giugno 2022 (verbale n. 3, ultima seduta), la Commissione proseguiva la valutazione collegiale; Terminata la predetta attività, formulava la valutazione analitica allegata al presente verbale (All. A), stilando, quindi, Alla luce della predetta valutazione analitica allegata al verbale e sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato, la seguente graduatoria: 1. -OMISSIS- -OMISSIS-, con complessivi 83,8 punti, di cui 26 per il curriculum, 41,7 per le pubblicazioni e 16,1 per l’attività didattica; 2. -OMISSIS–OMISSIS-, con complessivi 80 punti, di cui 25,1 per il curriculum, 38,1 per le pubblicazioni e 16,8 per l’attività didattica; 3.-OMISSIS- -OMISSIS-, con complessivi 71 punti, di cui 21,4 per il curriculum, 36,7 per le pubblicazioni e 12,9 per l’attività didattica; 4. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, con complessivi 69,8 punti, di cui 22,4 per il curriculum, 35,7 per le pubblicazioni e 11,7 per l’attività didattica.
Con decreto n. 765 del 13 luglio 2022, il Rettore approvava gli atti della Commissione (art. 1) nonchè la graduatoria dei candidati selezionati a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata indetta la selezione (art. 2) e statuiva che il candidato dichiarato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata indetta la selezione è il prof. -OMISSIS- -OMISSIS- (art. 3).
Con atto prot. n. 24867 del 26 luglio 2022, il Consiglio di Dipartimento deliberava di proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata del prof. -OMISSIS- -OMISSIS-a professore di prima fascia nel Settore Scientifico Disciplinare-OMISSIS-, presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura e, contestualmente, all’unanimità, tenuto conto delle ulteriori esigenze didattico-scientifiche del CdLM in Architettura auspica che si possa procedere alla chiamata del secondo idoneo collocato in graduatoria e chiede che gli Organi competenti accertino la disponibilità della relativa copertura finanziaria.
La proposta di chiamata del prof. -OMISSIS-veniva approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 luglio 2022 e con decreto rettorale n. 951 del 13 settembre 2022 il succitato docente veniva nominato professore di I fascia per il S.S.D. ICAR/14 Composizione architettonica e urbana – Progettazione architettonica presso il Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design del Politecnico -OMISSIS-, ove prendeva servizio in data 1° ottobre 2022.
1.1 – Con il ricorso introduttivo, il deducente ha impugnato, domandandone l’annullamento, gli atti, di cui in epigrafe.
Ha chiesto, per l’effetto, di ordinare la rinnovazione della procedura ad opera di una Commissione in diversa composizione.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. d), della Legge n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, ottavo comma, del bando di concorso. Violazione delle previsioni di cui al verbale n. 1. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Manifesto arbitrio. Manifesta irragionevolezza ed illogicità. Sviamento di potere;
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. d), della Legge n. 240/2010. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Manifesta irragionevolezza. Manifesto arbitrio. Perplessità dell’operato pubblico. Sviamento di potere;
III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. d), della Legge n. 240/2010. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Erroneità della motivazione. Manifesta irragionevolezza ed illogicità. Manifesto arbitrio. Perplessità dell’operato pubblico. Sviamento di potere;
IV. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. Conflitto di interessi.
1.2 – Si è costituita in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale Erariale, l’Amministrazione intimata.
Ha contestato le avverse pretese e ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ha prodotto una relazione di controdeduzioni della Commissione del 1° novembre 2022 (deposito del 3 novembre 2022).
1.3 – Si sono costituiti in giudizio i controinteressati professori -OMISSIS–OMISSIS- e -OMISSIS–OMISSIS-.
Hanno contestato le avverse pretese e chiesto il rigetto del ricorso.
1.4 – Con motivi aggiunti del 28 marzo 2023, il ricorrente ha impugnato gli ulteriori atti, di cui in epigrafe, in particolare il decreto rettorale n. 1419/2022, con cui anche il prof. -OMISSIS–OMISSIS-, secondo in graduatoria, è stato nominato professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare ICAR/14 Composizione architettonica e urbana – settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica presso il Dipartimento di Architettura, Costruzione e Design del Politecnico -OMISSIS-.
Ha formulato le seguenti censure, così rubricate:
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. d), della Legge n. 240/2010. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, terzo comma, del bando di concorso. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Manifesto arbitrio. Manifesta irragionevolezza ed illogicità. Sviamento di potere.
Ha dedotto l’illegittimità in via derivata degli ulteriori atti gravati, ossia per gli stessi motivi già dedotti con il ricorso introduttivo e che, quindi, seguendo lo stesso ordine, si ripropongono.
1.5 – Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
1.6 – In particolare, con memoria del 14 novembre 2025, i controinteressati hanno eccepito in [#OMISSIS#] l’improcedibilità del gravame, per omessa impugnativa della relazione della Commissione giudicatrice del 1° novembre 2022, prodotta in giudizio dalla difesa del Politecnico -OMISSIS- il 3 novembre 2022.
1.7 – All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. – Va, innanzitutto, disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso spiegata dai controinteressati in relazione all’omessa impugnazione della relazione della Commissione esaminatrice del 1° novembre 2022.
Invero, si tratta della usuale relazione esplicativa dell’Amministrazione a fronte della proposizione di ricorso giurisdizionale, come evidenzia l’organo valutativo laddove testualmente premette che: La Commissione, in riscontro alla richiesta formulata dal Responsabile del procedimento -OMISSIS- -OMISSIS-con mail del 21 ottobre 2022, esaminato il ricorso giurisdizionale amministrativo, seguendo il medesimo ordine logico delle censure avanzate, rileva ed evidenzia quanto segue.
3. – Nel merito, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è fondato e deve essere accolto, nei sensi di seguito indicati.
4. – Fondate e assorbenti sono la prima e la seconda censura formulate con il ricorso introduttivo, ribadite per illegittimità derivata con i motivi aggiunti (e ciò dispensa il Collegio dall’esame nel merito delle ulteriori doglianze formulate).
5. – Il deducente lamenta, essenzialmente (prima censura del ricorso introduttivo – pagine da 8 a 14, reiterata in via derivata con i motivi aggiunti), la mancanza, per ciascun candidato, del motivato giudizio globale comparativo, che la Commissione avrebbe dovuto formulare in ossequio all’art. 9, ottavo comma, del bando di concorso e, comunque, alle modalità operative cui lo stesso Organo si era autovincolato nella prima seduta, in violazione del bando di concorso e delle ridette modalità operative; tanto con valore assorbente e richiesta di annullamento degli atti concorsuali nonché rinnovazione della procedura a opera di una Commissione in diversa composizione.
5.1 – La censura è fondata.
5.2 – Invero, come dedotto:
– il bando di concorso sancisce espressamente all’art. 9, comma 8, che: La Commissione esprime un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull’attività didattica e di ricerca svolta dal candidato. Qualora vi sia una pluralità di candidati, la procedura di valutazione dovrà essere svolta con modalità che assicurino la comparazione dei medesimi, esprimendo, inoltre, un giudizio complessivo su ogni candidato;
– coerentemente, la Commissione ha dettagliato le quattro fasi della valutazione (autovincolo) come segue (verbale n. 1 del 16 maggio 2022 – Riunione preliminare):
a) definizione dei criteri da utilizzare nella valutazione analitica del curriculum, delle pubblicazioni (presentate ai fini della partecipazione in numero massimo di 15) e dell’attività didattica relativi a ciascun candidato, per l’attribuzione di punteggi ai diversi elementi oggetto di valutazione svolta nel rispetto degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, ai sensi dei criteri fissati dal D.M. 4/08/2011 n.344 e del Titolo I del Regolamento del Politecnico -OMISSIS- per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 24 della legge n.240/2010 (D.R. n. 284 del 29/07/2014);
b) valutazione analitica, secondo i criteri di cui alla fase (a), dei diversi elementi oggetto di valutazione, per desumere la valutazione complessiva del curriculum, della produzione scientifica e dell’attività didattica di ogni candidato;
c) al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, per i candidati che non rivestano la qualifica di ricercatore universitario o ricercatore a tempo determinato di tipo A o di tipo B, ovvero che non siano professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il presente bando, inquadrati nel settore concorsuale indicato nel precedente articolo, o in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, è previsto lo svolgimento di una prova didattica idoneativa eventualmente in lingua inglese. Tale prova didattica sarà relativa a un’area tematica ricompresa nella declaratoria del settore scientifico disciplinare di cui al D.M. 4 ottobre 2000 ss.mm.ii., da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo;
d) formulazione di motivati giudizi sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull’attività didattica e di ricerca svolta da ciascun candidato; qualora vi sia una pluralità di candidati, la procedura di valutazione sarà svolta con modalità che assicurino la comparazione dei medesimi, esprimendo, inoltre, un giudizio complessivo su ogni candidato;
e) redazione della graduatoria dei candidati selezionati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stata bandita la selezione, in numero pari al massimo a cinque volte il numero dei posti messi a concorso.
La lex specialis e il verbale n. 1 – cfr. lettera d), sopra riportata – prescrivono la valutazione con modalità che assicurino la comparazione dei medesimi nel caso – come quello in esame – di pluralità di candidati, esprimendo, inoltre, un giudizio complessivo su ogni candidato. Invece, nessun motivato giudizio complessivo finale (qualitativo/illustrativo) è stato redatto, essendosi la Commissione limitata, come si evince dal verbale n. 3, a redigere mere tabelle di attribuzione dei punteggi e a operare le relative somme algebriche.
In proposito, la giurisprudenza amministrativa ha condivisibilmente avuto occasione di evidenziare che il giudizio finale della Commissione, infatti, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, apparendo evidente che in questo tipo di procedure – in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli – la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o disparità evidente di trattamento (in termini, cfr. ex multis, Cons. St., sez. VI, sent. 4 marzo 2019, n. 1496) (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 4 maggio 2022, n. 5583).
Si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. Per fare un esempio, non si può chiedere alle Commissioni di predeterminare il “peso” (in termini di punteggio) di un dottorato o il “peso” di un incarico di insegnamento al MIT. Sia perché bisognerebbe stilare ex ante una “classifica” dei valori di ogni possibile titolo/pubblicazione che i candidati potrebbero in teoria produrre, cosa che, ovviamente, non è neanche ipotizzabile. Sia perché è il buon senso (o meglio: i criteri e i parametri riconosciuti nelle comunità scientifiche di riferimento) a far concludere che aver tenuto un incarico di insegnamento in una delle più prestigiose università del pianeta “pesa” di più di più anni di insegnamento in Atenei molto meno prestigiosi.
La previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile fare in concreto questa operazione) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all’arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro (Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3445).
5.3 – Fermo e dirimente quanto innanzi, non può ritenersi – come ex adverso dedotto – che la Commissione fosse esonerata dalla formulazione di motivati giudizi complessivi finali (qualitativi/illustrativi) in ragione della previsione (invocata dalle controparti), di cui al verbale n. 1, secondo cui: A valle delle attività di valutazione, ossia della fase (b) dei lavori della Commissione, da svolgersi nella prossima riunione telematica, si formulerà il giudizio collegiale sintetico per ogni candidato, in accordo con i criteri dianzi definiti. Per l’espressione del giudizio sintetico, si considererà la seguente corrispondenza con la somma dei punteggi per i tre ambiti (punteggio totale): punteggio totale inferiore a 60 – insufficiente, tra 60 e 70 – sufficiente, tra 70 e 80 – buono, tra 80 e 90 – ottimo, tra 90 e 100 – eccellente.
Ciò perché si tratta di una previsione che si riferisce alla sola fase b) dei lavori della Commissione, ossia alla fase in cui detto Organo avrebbe provveduto alla valutazione analitica, secondo i criteri di cui alla fase (a), dei diversi elementi oggetto di valutazione, per desumere la valutazione complessiva del curriculum, della produzione scientifica e dell’attività didattica, e disciplina, quindi, una mera modalità operativa, strumentale – e preliminare rispetto – alla successiva formulazione dei motivati giudizi globali complessivi finali (qualitativi/illustrativi), ai fini dell’individuazione del candidato più qualificato per la chiamata, oggetto della differente fase d) dei lavori, ossia quella in cui – come detto – la Commissione aveva espressamente stabilito (autovincolo) di provvedere alla formulazione di motivati giudizi sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull’attività didattica e di ricerca svolta da ciascun candidato; qualora vi sia una pluralità di candidati, la procedura di valutazione sarà svolta con modalità che assicurino la comparazione dei medesimi, esprimendo, inoltre un giudizio complessivo su ogni candidato (cfr. verbale n. 1): fase, quest’ultima, del tutto omessa, nonostante l’espressa previsione (autovincolo).
6. – Con la seconda censura del ricorso introduttivo (pagine da 14 a 17 del ricorso introduttivo, reiterata per invalidità derivata con i motivi aggiunti), il deducente lamenta, essenzialmente, che la Commissione, in violazione ai principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, ha dettagliato in fase di valutazione – e, dunque, solo dopo esser venuta a conoscenza dei nominativi e delle domande dei candidati – i punteggi massimi definiti nella seduta preliminare (verbale n. 1) con riferimento alla valutazione del curriculum (massimo 30 punti), delle pubblicazioni (massimo 50 punti) e dell’attività didattica (massimo 20 punti); per l’effetto, chiede l’annullamento degli atti concorsuali e la rinnovazione della procedura a opera di una Commissione in diversa composizione.
6.1 – La doglianza è fondata.
6.2 – Invero, il verbale n. 1 si limita a riportare gli elementi oggetto di valutazione nei tre ambiti ed i punteggi massimi che la Commissione intende attribuire a ciascun ambito, senza dettagliare esplicitamente alcuna relativa suddivisione interna, segnatamente:
1) Curriculum – massimo 30 punti
1b) continuità temporale dell’attività scientifica e didattica con il S.S.D. ICAR/14;
1c) organizzazione, direzione, coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi nel S.S.D. ICAR/14;
1d) direzione e/o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste e collane nel S.S.D. ICAR/14;
1e) attività di ricerca progettuale nel S.S.D. ICAR/14;
1f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali nel S.S.D. ICAR/14;
1g) organizzazione o partecipazione come espositore a mostre di architettura, in ambito nazionale e internazionale nel S.S.D. ICAR/14;
1h) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca e per l’attività progettuale nel S.S.D. ICAR/14;
1i) servizi e incarichi istituzionali presso Atenei italiani ed esteri e/o enti pubblici e privati con finalità scientifiche, di trasferimento tecnologico e di terza missione;
1l) apporto alle attività di governance nell’ambito del contesto accademico.
1) Pubblicazioni presentate (in numero massimo di 15) – massimo 50 punti:
2a) qualità scientifica e rilevanza delle pubblicazioni presentate ai fini concorsuali, sulla base dell’originalità, della innovatività, del rigore metodologico;
2b) congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura concorsuale, ovvero con tematiche interdisciplinari a essa pertinenti;
2c) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
2d) rilevanza della collocazione editoriale e loro diffusione nella comunità scientifica;
2e) continuità temporale della produzione scientifica.
2) Attività didattica – massimo 20 punti:
3a) corsi/moduli di insegnamento di cui si è stati titolari, relativamente alle tematiche del S.S.D. ICAR/14;
3b) continuità dell’insegnamento nel S.S.D. ICAR/14;
3c) attività didattica all’estero;
3) docenza in corsi post-laurea, organizzazione o partecipazione a summer school, workshop, in ambito nazionale e internazionale nel S.S.D. ICAR/14;
3d) attività didattica presso corsi di dottorato e/o partecipazione a Collegi di Dottorato nel S.S.D. ICAR/14.
Per contro, il dettaglio/suddivisione interna dei succitati punteggi massimi nell’ambito dei tre ridetti ambiti di valutazione (e cioè, la definizione dei sub-criteri) è contenuto nell’Allegato “A” al verbale n. 3, da cui emerge – come censurato – che:
a) con riferimento al Curriculum, per il quale la Commissione aveva approvato nel verbale n. 1 l’attribuzione di un punteggio massimo di 30, è stata prevista, per ciascuno dei 9 criteri valutativi, la formula Max – punti 30/9, peraltro neppure chiara né esplicitata;
b) riguardo alle Pubblicazioni presentate (in numero massimo di 15), per le quali la Commissione aveva approvato nel verbale n. 1 l’attribuzione di un punteggio massimo di 50, è stata prevista:
– innanzitutto, una ripartizione di detto punteggio massimo tra Pubblicazioni (in numero massimo di 15), per le quali avrebbe potuto essere conseguito un punteggio massimo pari a 45, e 2e) Continuità temporale della produzione scientifica (costituente uno dei cinque criteri in base ai quali era stata prevista, nel verbale n. 1, la valutazione delle pubblicazioni presentate), per la quale avrebbe potuto essere conseguito un punteggio massimo pari a 5;
– quanto alle Pubblicazioni (in numero massimo di 15), per le quali avrebbe potuto essere conseguito un punteggio massimo pari a 45, l’attribuzione: per il criterio 2a) Qualità scientifica e rilevanza delle pubblicazioni presentate ai fini concorsuali, sulla base dell’originalità, della innovatività, del rigore metodologico” – Max 2,5 punti per ogni pubblicazione; per il criterio 2b) congruenza con le tematiche del settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura concorsuale, ovvero con tematiche interdisciplinari a essa pertinenti, la mera formula Riconoscibile =100%; per il criterio 2c) Apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione, la mera formula Riconoscibile =100%; per il criterio 2d) Rilevanza della collocazione editoriale e loro diffusione nella comunità scientifica – Max 0,5 punti per ogni pubblicazione; un punteggio massimo per pubblicazione pari a 3 (Max 3 punti per ogni pubblicazione);
c) con riferimento all’Attività didattica, per la quale la Commissione aveva approvato nel verbale n. 1 l’attribuzione di un punteggio massimo di 20, è stata prevista, per ciascuno dei succitati cinque criteri valutativi la formula Max – punti 20/5, peraltro neppure chiara né esplicitata.
La Commissione ha, pertanto, effettuato, come censurato, un’operazione di dettaglio dei punteggi massimi approvati non già nella prima seduta del 16 maggio 2022 (in cui non risulta espressamente stabilita alcuna ripartizione “interna” – cfr. verbale n. 1), ma solo dopo aver preso visione delle istanze e della documentazione ad esse allegata, prodotta dai candidati -OMISSIS–OMISSIS-,-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rese disponibili al link comunicato dall’Ufficio reclutamento con nota mail del 18/05/2022; pertanto, ciascun Commissario dichiara di avere gli elementi necessari per procedere all’esame dei documenti, delle pubblicazioni e dei titoli presentati dai candidati, ai fini della valutazione e inizia i lavori (verbale n. 2), e, pertanto, solo dopo essere venuta a conoscenza dei nominativi, delle istanze e della documentazione a essa allegata dei quattro candidati, con la conseguente violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.
In proposito, deve ribadirsi che la Commissione di concorso deve predeterminare i criteri di valutazione ai quali si atterrà nella valutazione prima che siano conosciute le generalità di concorrenti, onde scongiurare il rischio che la confezione dei criteri predetti avvenga su misura in modo da poter favorire taluno dei competitors (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 25 gennaio 2019, n. 999), e ciò a garanzia dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione amministrativa.
7. – Per le ragioni esposte, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere accolto, nei sensi innanzi illustrati, con il conseguente annullamento degli atti concorsuali impugnati, in parte qua e nei sensi sopra indicati.
In esecuzione della presente statuizione, il Politecnico -OMISSIS- dovrà nominare una nuova Commissione giudicatrice (il che rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse le censure inerenti alla dedotta incompatibilità di uno dei componenti della Commissione), che dovrà effettuare la rivalutazione dei candidati parti del presente giudizio, emendata dalle sopra esposte assorbenti illegittimità nell’attività di valutazione.
8. – Sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede -OMISSIS- (Sezione Prima), accoglie il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, di cui in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti in causa e i soggetti nominati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere

Pubblicato il 17 giugno 2026