L’art. 1, comma 9, Legge n. 230/2005 affida al Rettore la determinazione della classe stipendiale sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.
TAR Sicilia (Catania), Sez. I, 19 giugno 2026, n. 1781
L’art. 1, comma 9, Legge n. 230/2005 affida al Rettore la determinazione della classe stipendiale
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2245 del 2024, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Pescara, via [#OMISSIS#] Sanzio n.219;
contro Università degli Studi Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
– del Decreto Rettorale dell’Università degli Studi di Messina n.2713/2024 del 3.10.2024, prot.n.122985, nella parte in cui ha disposto che a decorrere dalla data del 1° ottobre 2024 al ricorrente “compete il trattamento economico a.l. spettante al professore di prima fascia, classe 0 …”;
– nonché degli atti allo stesso connessi, prodromici e/o conseguenti e, in particolare, della nota rettorale prot.n.125230 del 7.10.2024, avente ad oggetto “Chiamata diretta per chiara fama ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 230/2005 – Riscontro richiesta attribuzione classe stipendiale”;
e per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi attribuita con decorrenza del 1° ottobre 2024 la classe stipendiale massima prevista per i professori di prima fascia e, comunque, superiore a quella attribuita con il Decreto Rettorale impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Con Delibera del 17.5.2023, prot.n.7073, il Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell’Università degli Studi di Messina proponeva all’unanimità la chiamata diretta del prof. [#OMISSIS#], quale studioso di chiara fama, ai sensi dell’art.1, co.9 della legge n.230/2005. Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, con deliberazione del 30 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Messina approvava la proposta di chiamata diretta.
L’Università provvedeva, pertanto, come previsto dalla vigente normativa, a richiedere il nulla osta alla nomina al Ministero dell’Università e della Ricerca che lo concedeva con provvedimento dell’8 gennaio 2024, sulla scorta del parere favorevole della competente commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale per il SC 06/C1 – chirurgia generale.
Con deliberazione del 31 gennaio 2024 il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Sudi di Messina, previo parere favorevole del Senato Accademico, “individuava” la data del 1° ottobre 2024 ai fini dell’inquadramento nel ruolo di professore di prima fascia del ricorrente, chiamato ai sensi dell’art. 1, comma 9, legge 230/2005, con l’attribuzione della classe stipendiale 0.
Con nota del 15 settembre 2024 il ricorrente comunicava la propria intenzione di optare per il regime di impegno a tempo definito e chiedeva, ai fini dell’attribuzione della classe stipendiale, di tener conto della propria anzianità di servizio e delle valutazioni di merito in rapporto alla specificità della chiamata, evidenziando che “il trattamento previsto per l’attribuzione della classe stipendiale massima per incarico a tempo definito sarebbe, comunque, risultato inferiore a quello riservato al Professore Ordinario Legge ex L. 240/2010 – Tempo Pieno- classe 0”.
Con Decreto Rettorale n.2713 del 3.10.2024, prot.n.122985, la Rettrice dell’Università degli Studi di Messina decretava la nomina del prof. [#OMISSIS#] nel ruolo di Professore di prima fascia in regime di tempo definito nel GSD 06/MEDS-06 (già SC 06/C1), SSD MEDS-06/A – Chirurgia Generale (già SSD MED/18) presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell’Ateneo messinese, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della L. n. 230/2005, con effetti giuridici ed economici decorrenti dal 1°ottobre 2024, e trattamento economico spettante al professore di prima fascia, classe 0.
Successivamente, con nota prot. n. 125230 del 7 ottobre 2024, la Rettrice riscontrava la richiesta del ricorrente del 15 settembre 2024 (assunta al prot. n. 112043 del 16 settembre 2024) precisando che l’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, nella parte in cui prevedeva per i docenti nominati per chiara fama, “il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari”, è stato modificato dalla legge n. 240/2010 e, nel testo attualmente vigente, rimette l’inquadramento stipendiale alle scelte dei singoli Atenei. La Rettrice precisava, inoltre, che «… è prassi consolidata in questo Ateneo l’attribuzione di una classe stipendiale iniziale per l’inquadramento dei docenti nei ruoli universitari. Inoltre, l’eventuale attribuzione di una classe stipendiale diversa da quella già determinata, comporterebbe, stante la necessità di incremento delle risorse economiche necessarie, delle refluenze sulle programmazioni assunzionali effettuate, già approvate ed in corso di approvazione».
Con istanza dell’11 novembre 2024 il ricorrente chiedeva alla Rettrice di “riesaminare la questione” riconoscendogli il trattamento economico previsto per la classe stipendiale 11 o, in subordine, per la classe stipendiale 8.
L’istanza è rimasta priva di riscontro.
2. Con ricorso notificato il 2 dicembre 2024 il ricorrente ha impugnato il decreto rettorale del 3 ottobre 2024 in parte qua ed ha chiesto che sia accertato e dichiarato il suo diritto all’attribuzione, con decorrenza dal 1° ottobre 2024, della classe stipendiale massima prevista per i professori di prima fascia e, comunque, superiore a quella attribuita con il Decreto Rettorale impugnato.
Parte ricorrente lamenta la illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto i seguenti profili:
I. Violazione ed erronea applicazione dell’art.1, comma 9 della legge n.230 del 2005 e ss. mm. e ii. “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al governo per il riordino del reclutamento dei professori”; violazione ed erronea applicazione del D.M. Università e Ricerca Scientifica 25 luglio 1997 recante “Criteri disciplinanti la chiamata diretta, da parte di facoltà universitarie, di studiosi italiani o stranieri di chiara fama”; violazione ed erronea applicazione del “Regolamento relativo alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia” dell’Ateneo resistente, da ultimo modificato con Decreto Rettorale Rep. n. 550 del 25 Febbraio 2022, al Titolo IV “Chiamata diretta ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005”, art. 10 “Procedimento e requisiti soggettivi dei destinatari”. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifeste, perplessità e contraddittorietà, erroneità dei presupposti, carenza di motivazione, travisamento dei fatti. Violazione del principio di ragionevolezza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione sotto il profilo della violazione dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed imparzialità dell’azione amministrativa.
II) Violazione dell’art. 3 legge 241/1990 difetto di motivazione e di istruttoria. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e contraddittorietà.
A) Richiamata la normativa vigente, il ricorrente rileva che “l’inquadramento stipendiale rimesso alle determinazioni del Rettore” avrebbe dovuto essere effettuato sulla base di parametri oggettivi, quali l’anzianità di servizio e le valutazioni di merito. Tali parametri avrebbero dovuto essere desunti dall’istruttoria che ha condotto alla nomina per chiara fama e, in particolare, dalla argomentata e documentata proposta formulata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell’Università degli Studi di Messina.
Di nessun pregio e non conforme alle previsioni normative sarebbe, invece, il riferimento alla prassi consolidate dell’Ateneo.
Non rileverebbe nemmeno la richiamata necessità di incrementare le risorse economiche atteso che gli impegni finanziari assunti a monte erano riferiti ad un incarico a tempo pieno e non definito e che, invece, con la nota del 15 settembre 2024, il ricorrente ha dichiarato di voler optare per un impegno a tempo definito con la conseguenza che il trattamento economico previsto, pur inquadrato nella massima classe stipendiale, sarebbe comunque inferiore a quello previsto per il trattamento economico previsto per il tempo indefinito, classe 0.
L’attribuzione della classe stipendiale minima, riservata a professori di “prima nomina”, mal si concilierebbe con la nomina per “chiara fama” che presuppone che il destinatario sia stato chiamato per essersi distinto per particolari meriti scientifici ed accademici o che abbia ricoperto incarichi dirigenziali o di docenza universitaria per almeno un triennio all’estero.
Sarebbe, pertanto, evidente l’eccesso di potere sotto i profili della illogicità, ingiustizia manifesta, perplessità, contraddittorietà, carenza di motivazione e travisamento dei fatti, in cui è incorsa l’amministrazione universitaria.
B) Il Decreto Rettorale impugnato ha attribuito al ricorrente la classe stipendiale “0” senza addurre motivazione alcuna in relazione ai parametri tenuti presenti ed applicati in conformità a quanto previsto dalla specifica norma di riferimento.
3. Si è costituita l’Università degli Studi di Messina eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’azione impugnatoria del D.R. n. 2713 del 3 ottobre 2024 per omessa impugnazione dei provvedimenti presupposti quali le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2024.
Ha insistito altresì per il rigetto del ricorso dovendosi tener conto, come espressamente previsto, dall’art. 1 comma 9 della legge n. 230/2005 delle disponibilità di bilancio.
Del tutto errato sarebbe, inoltre, l’assunto secondo cui al ricorrente spetterebbe la classe stipendiale più elevata in quanto fondato sul testo non più in vigore dell’art. 1 comma 9 della legge n. 230/2005.
4. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Università resistente, atteso che, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005, la nomina mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama è disposta con decreto del rettore che determina, altresì, la relativa classe di stipendio.
Le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2024 costituiscono, pertanto, atti endoprocedimentali e, come tali, non autonomamente impugnabili in quanto non immediatamente lesivi.
6. Tanto premesso in [#OMISSIS#], ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato sotto il dedotto profilo del difetto di motivazione e di istruttoria.
Sebbene, invero, non possa essere riconosciuto tout court al ricorrente il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari – fondandosi la relativa pretesa su una versione dell’art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005 non più vigente a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1 bis del D.L. n. 180/2008, come introdotto in sede di conversione dalla legge n. 1/2009 – non può parimenti tenersi conto di una prassi, sia pure asseritamente consolidata, che preveda l’attribuzione di una classe stipendiale iniziale per l’inquadramento dei docenti nei ruoli universitari.
Ed invero il richiamato art. 1, comma 9, della legge n. 230/2005, nella versione applicabile ratione temporis, prevede che la classe stipendiale sia determinata “sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito”, che costituiscono, dunque, gli unici dati di cui il Rettore deve tener conto ai fini della determinazione della classe di stipendio, senza che rilevi, come evidenziato, una diversa prassi consolidata o, ancora, non meglio precisate “refluenze sulle programmazioni assunzionali effettuate” (v. nota della Rettrice del 7 ottobre 2024).
Nel caso in esame, tuttavia, non risulta che il Rettore, né a monte il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, abbiano effettuato alcuna di tali valutazioni afferenti all’anzianità di servizio e al merito delle attività espletate, ai fini della attribuzione della classe di stipendio 0 (iniziale).
Né rileva, ancora, che il richiamato comma 9 dell’art. 1 faccia riferimento alle “disponibilità di bilancio”, di cui evidentemente l’Ateneo deve tener conto, a monte, ai fini della scelta di coprire i posti di professore ordinario mediante chiamata diretta.
di studiosi di chiara fama e non, a valle, ai fini dell’attribuzione della classe di stipendio al docente così nominato.
7. In ragione di quanto rilevato, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui attribuisce al ricorrente la classe di stipendio iniziale, fatte salve le ulteriori determinazioni che l’amministrazione dovrà adottare ai fini della determinazione della classe di stipendio con decorrenza dal 1° ottobre 2024.
Non può essere accolta, invece, alla luce di quanto rilevato, la domanda di accertamento del diritto del ricorrente all’attribuzione della classe stipendiale massima prevista per i professori di prima fascia, spettando al Rettore l’assunzione delle relative determinazioni “sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito”.
8. La parziale reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui attribuisce al ricorrente la classe di stipendio iniziale, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 19 giugno 2026

