Cons. Stato, sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3237

Il principio di autoresponsabilità rafforzata nelle procedure di chiamata dei professori universitari: la non veridicità delle autodichiarazioni quale causa di esclusione

Data Documento: 2026-04-24
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di chiamata dei professori universitari, nelle quali la valutazione comparativa è integralmente fondata sulle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato in ordine al possesso dei titoli, il principio di autoresponsabilità assume una particolare intensità applicativa. Infatti, la non veridicità di una delle dichiarazioni contenute nel curriculum, il quale costituisce una dichiarazione unitaria ai fini della valutazione comparativa, determina l’applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, con conseguente decadenza dal beneficio conseguito ed esclusione dalla procedura, senza che possa attribuirsi rilievo alla concreta incidenza del titolo non veritiero sull’esito della selezione o trovare applicazione il principio del falso innocuo.

Contenuto sentenza

R E P U B B L I C A      I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale OMISSIS, proposto da:

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;

contro

Ministero dell’università e della ricerca, Università degli studi di Salerno, in persona deirispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, sezione prima, n. 1825 del 2025.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni in epigrafe; Visto l’atto di costituzione in giudizio di OMISSIS;

Visto il ricorso incidentale; Visti tuttigli atti della causa;

Relatore il cons. OMISSIS;

Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026, gli avvocati OMISSIS e OMISSIS;

Vista l’istanza di decisione sugli scritti presentata dall’amministrazione.

FATTO e DIRITTO

  1. Il Prof. OMISSIS ha impugnato la sentenza del Tar Campania, sezione staccata di Salerno, 1825 in data 11 novembre 2025, con cui è stato accolto in parte il ricorso proposto dal prof. OMISSIS, con annullamento degli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto di professore di I fascia presso il Dipartimento di scienze umane, filosofiche e della formazione (Disuff) dell’Università degli studi di Salerno, per il settore scientificodisciplinare (ssd) GSPS-05/A, sociologia generale e con ordine di rinnovazione delle valutazioni dei due candidati ad opera di una commissione in diversa composizione.

Il Ministero dell’università e della ricerca e l’Università di Salerno si sono costituiti congiuntamente a ministero dell’Avvocatura generale dello Stato la quale, con successiva memoria, previa richiesta di estromissione del Ministero per estraneità ai fatti, hanno chiesto l’accoglimento dell’appello proposto con conseguente reiezione del ricorso introduttivo in riforma della sentenza appellata.

Il prof. OMISSIS si è costituito con memoria, depositando successivo appello incidentale con il quale ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento anche dei motivi respinti, non esaminati o dichiarati inammissibili.

Con ordinanza n. 169 in data 16 gennaio 2026 è stata sospesa l’esecutorietà della sentenza impugnata ed è stata fissata l’udienza per la trattazione del merito, in vista della quale il prof. OMISSIS ha depositato memoria conclusiva, cui l’appellante principale ha replicato con memoria depositata in data 30 marzo 2026.

Con istanza depositata in data 20 aprile 2026 l’amministrazione ha chiesto la decisione della causa sugli scritti.

All’udienza pubblica del 21 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

  1. L’università di Salerno ha indetto, con decreto del Rettore n. 1643 del 28 giugno 2024, una procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter, della legge 240 del2010, per il gruppo scientifico disciplinare 14/GSPS-05 – sociologia generale (già 14/C1-sociologia generale), settore scientifico disciplinare GSPS-05/A, sociologia generale (già SPS/07 – sociologia generale) presso il Dipartimento di scienze umane, filosofiche e della formazione.

Alla selezione hanno partecipato soltanto l’appellante principale e l’appellante incidentale, entrambi professori associati presso lo stesso ateneo.

Nel bando erano indicati i criteri generali di valutazione cui la commissione avrebbe dovuto attenersi, riferiti alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum, all’attività didattica, diricerca, di terza missione e agli incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale.

Il numero massimo di pubblicazioni valutabili è stato fissato in 15. Tra i criteri di valutazioneerano espressamente indicate la consistenza complessiva della produzione scientifica delcandidato, la intensità e continuità temporale della stessa, la congruenza e rilevanza scientifica delle pubblicazioni.

Con riferimento alle pubblicazioni, l’articolo 5 del bando ammetteva alla valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti.Per le pubblicazioni edite all’estero sarebbero dovuti risultare, possibilmente, i seguenti estremi: data, luogo di pubblicazione o, in alternativa, codice ISBN o altro equivalente.

L’articolo 7 del bando prevedeva che la commissione, nominata ai sensi dell’articolo 6 del regolamento per il reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia, sarebbe stata costituita da tre membri individuati tra professori di prima fascia o docenti stranieri di posizione corrispondente e di comprovato prestigio scientifico, in maggioranza esterni all’ateneo, appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o, in mancanza, a uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore.

In esito alla procedura di valutazione la commissione ha ritenuto il professor OMISSIS quale candidato maggiormente qualificato, anche in considerazione delle specificità del profilo di bando, ma, essendo risultato idoneo anche l’altro candidato, ha proposto una rosa di idonei, in ordine alfabetico, comprendente entrambi i candidati.

Approvati gli atti della commissione con decreto del Rettore numero 17 del 7 gennaio 2025, il Consiglio di dipartimento, con la delibera numero 19 del 27 gennaio 2025, approvata convoto unanime dei presenti, ha adottato, per la chiamata, il criterio della maggiore qualificazione del candidato come evidenziata dal giudizio collegiale della commissione di concorso.

Con la successiva delibera numero 20 del 27 gennaio 2025, anch’essa approvata con voto unanime dei presenti, il Consiglio di dipartimento, presa visione dei giudizi collegiali espressi dalla commissione, ha approvato la proposta di chiamata del prof. OMISSIS a professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare di sociologia generale.

  1. Il Tar Campania, sede di Salerno, dinanzi al quale tali atti sono stati impugnati dal prof. OMISSIS, dopo aver respinto il motivo concernente la composizione della commissione e aver escluso che il prof. OMISSIS avesse reso dichiarazioni non veritiere ritenendolemeramente incomplete, ha tuttavia ritenuto fondato il motivo con il quale il ricorrente aveva censurato come illegittime le valutazioni della commissione, la quale non si sarebbe avveduta che una delle tre monografie presentate in valutazione dal candidato non risultava, a suo dire, neanche accettata per la pubblicazione.

A seguire il Tar ha dichiarato inammissibili le ulteriori censure concernenti le valutazioni della commissione, sulla considerazione che l’intera valutazione sarebbe stata da rifare: infatti, quale effetto conformativo, il Tar ha ordinato la rivalutazione dei candidati ad opera di una diversa commissione.

  1. Il OMISSIS ha affidato l’appello principale ai motivi di seguito sintetizzati.
    • Con il primo motivo sostiene che il Tar avrebbe errato laddove ha ritenuto che la monografia “OMISSIS”, non rientrasse nella categoria «esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti» poiché, alla data del 15 agosto 2024, il processo di peer review non era ancora concluso e il contratto di edizione era sottoposto a condizione sospensiva.

Tale ricostruzione sarebbe fallace.

Fa presente che in data 29 maggio 2024, ben prima della scadenza fissata nel bando, egli aveva sottoscritto con la casa editrice “Vernon Press” un formale “Publishing Contract”, ovvero un contratto di pubblicazione.

Sostiene che la stipula di un contratto di edizione rappresenterebbe, secondo le prassi consolidate nel mondo accademico e editoriale, l’atto formale con cui un editore si impegna a pubblicare un’opera, manifestando così la propria volontà di accoglierla nel proprio catalogo.

In aggiunta a ciò, e a definitiva comprova dell’avvenuta accettazione, la casa editrice aveva già attribuito all’opera il codice ISBN OMISSIS, come indicato dall’appellante nella propria domanda di partecipazione e nel relativo elenco delle pubblicazioni. La presenzacongiunta di un formale contratto di pubblicazione e di un codice ISBN, che identifica in modo univoco e internazionale il prodotto editoriale, integrerebbe la fattispecie del “testo accettato per la pubblicazione” richiesta dal bando, come peraltro confermato dalla stessa casa editrice nel documento intitolato “Attestazione Vernon Press”.

Il processo di peer review, menzionato dal Tar come ostativo, non sarebbe una condizione sospensiva che paralizza l’efficacia dell’accettazione, ma una fase endoprocedimentale delpercorso editoriale, volta a garantire la qualità scientifica del prodotto finale. Interpretare tale prassi come una mancata accettazione fino alla conclusione formale della revisione paritaria significherebbe, di fatto, rendere inapplicabile la previsione del bando relativa ai “testi accettati”, equiparandola a quella dei “testi già pubblicati”, in palese contrasto con la chiara volontà dell’Università.

Evidenzia, in proposito, che nella sentenza vi sarebbe una palese contraddizione laddove ilTar, dopo aver affermato che «non si può ritenere, sotto questo profilo, che il candidato abbiareso una falsa dichiarazione nella domanda di partecipazione, non avendo egli mai dichiarato espressamente che la monografia fosse stata già pubblicata alla data dipresentazione della domanda, piuttosto che soltanto accettata per la pubblicazione», aseguire conclude per la sussistenza di una «dichiarazione non veritiera» basata sulla presunta non accettazione dell’opera.

Aggiunge che il Tar avrebbe errato nell’attribuire conseguenze invalidanti automatiche allapresunta dichiarazione non veritiera, senza alcuna indagine sulla sua effettiva portata e decisività, tenuto conto che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non ognidichiarazione non veritiera comporta l’invalidità degli atti o la decadenza dai benefici essendo invece necessario che la non veridicità sia causalmente e direttamente collegata all’ottenimento del beneficio.

  • Con il secondo motivo, in subordine, censura la sentenza perché avrebbe travalicato i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice laddove, dopo aver correttamente escluso l’applicazione della sanzione espulsiva, ha affermato, a suo dire apoditticamente, che la valutazione della commissione sarebbe “irrimediabilmente viziata” e ha annullato l’intera procedura senza compiere alcuna ulteriore analisi.

Tale conclusione costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera di merito riservata all’amministrazione atteso che il Tar non avrebbe verificato se l’asserito vizio (la valutazionedi un titolo su quindici) fosse effettivamente determinante ai fini del giudizio finale; avrebbe omesso di applicare la c.d. “prova di resistenza”, ossia di accertare se, espunta la valutazione della monografia contestata, il giudizio comparativo della commissione a favore dell’accademico proposto avrebbe potuto resistere.

Sostiene che il profilo di quest’ultimo sarebbe nettamente prevalente, declinandone le caratteristiche.

  • Con il terzo motivo ritiene la sentenza viziata anche nella parte in cui, all’esito dell’annullamento, ha disposto che l’amministrazione proceda alla rinnovazione della valutazione da parte di una nuova commissione, senza che il ricorrente avesse chiesto una simile rinnovazione e senza che siano stati rilevati vizi nella composizione della
  1. Il OMISSIS, dopo aver depositato memoria difensiva con cui ha chiesto il rigetto dell’appello ed ha riproposto il quarto motivo del ricorso introduttivo, non esaminato dal Tar, con l’appello incidentale ha censurato la sentenza per i motivi di seguito sintetizzati.
  • Con il primo motivo, dopo aver riportato una serie di dettagli dai quali inferire che la monografia del prof. OMISSIS, dal titolo OMISSIS, non sarebbe stata ancora accettata alla data di scadenza per la presentazione delle domande, fissata dal bando, ritiene erronea la motivazione, di seguito riportata, con la quale il Tar Campania ha negato che il proposto dovesse essere escluso: «il beneficio, consistente nel conferimento del posto di professore ordinario, non è direttamente conseguente alla dichiarazione non veritiera, trattandosi del risultato di una complessa valutazione di tutti i titoli allegati dal concorrente».

Sostiene che, nel caso di specie, sarebbero stati prodotti non solo una dichiarazione nonveritiera ma anche, tra le pubblicazioni, un documento “oggetto di alterazione”, e che nelle procedure concorsuali per la selezione di professori universitari di I e di II fascia il cd. falso innocuo non sarebbe configurabile.

  • Con il secondo subordinato motivo censura la sentenza nella parte in cui ha respinto ilterzo motivo, con cui lamentava che la competenza e, al contempo, l’onere di definire definito i “criteri di maggiore qualificazione in relazione alle specifiche esigenze didattiche,scientifiche e di ricerca e terza missione” in base ai quali scegliere il candidato vincitore frapiù idonei, spetti al Dipartimento ai sensi dell’art. 16, comma 2, del Regolamento di ateneo per il reclutamento di professori di prima e di seconda

Ribadisce che, nel caso di specie, non sarebbe stata seguita tale procedura atteso che il giudizio di “maggiore qualificazione in relazione alle specifiche esigenze” sarebbe stato reso dalla commissione, che avrebbe esorbitato dalle proprie competenze per di più senza indicare quali sarebbero state “le specificità del profilo” di bando che avrebbero indotto a preferire il prof. OMISSIS, e che a tale giudizio il Dipartimento si sarebbe supinamente attenuto.

Quindi ritiene erronea la motivazione della sentenza nella parte in cui afferma che

«l’art. 13 del regolamento … non può essere interpretato nel senso di impedire alla commissione una valutazione comparativa tra i candidati, limitando la procedura concorsuale  a  una  valutazione  di  idoneità»  atteso  che  tale  interpretazione

«confliggerebbe con i principi costituzionali di imparzialità e di accesso per concorso pubblico ai pubblici impieghi, rimettendo ad un organo non specificamente qualificato alla selezione dei candidati la scelta del vincitore».

Insiste nell’affermare che l’art. 13 del Regolamento di ateneo sarebbe chiaro e non si presterebbe ad interpretazioni diverse da quella letterale e logica, tanto più che la disciplina regolamentare non è stata impugnata e non potrebbe essere disapplicata dall’amministrazione o dal giudice amministrativo.

  • Con il terzo motivo, ancora più in subordine, censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso introduttivo, sostenendo che al più la pronuncia sarebbe stata di “assorbimento” e non già di “inammissibilità”. Quindi ha testualmente riproposto il suddetto quarto motivo, concernente l’erroneità delle valutazioni compiute dalla commissione con riferimento a tutti gli elementi da
  1. Preliminarmente va estromesso dal giudizio il Ministero, il quale è estraneo ai fatti di causa.

Ancora preliminarmente va rilevato che non è stata censurata la sentenza nella parte in cui harespinto il motivo relativo alla composizione della commissione, pertanto su tale capo di sentenza si è formato il cd. giudicato interno.

  1. Ragioni di ordine logico impongono di esaminare congiuntamente e con priorità il primo motivo di ciascun appello: in esso è infatti dibattuta la questione centrale e pregiudiziale della controversia.
    • Con il primo motivo l’appellante principale censura il percorso motivazionale dellasentenza relativo alle contestazioni mosse con riferimento alla monografia “OMISSIS”, e sostiene in sintesi: a) che la stipula di un contratto di edizione rappresenterebbe l’atto formale con cui un editore si impegna a pubblicare un’opera; b) che la comprova dell’avvenuta accettazione dellamonografia risiederebbe nell’attribuzione del codice ISBN da parte della casa editrice; c) il processo di peer review non sarebbe una condizione sospensiva che paralizza l’efficaciadell’accettazione; d) nella sentenza vi sarebbe una palese contraddizione laddove il Tar, dopo aver affermato che «non si può ritenere, sotto questo profilo, che il candidato abbia reso una falsa dichiarazione» a seguire conclude per la sussistenza di una «dichiarazione nonveritiera» basata sulla affermata non accettazione dell’opera; d) il Tar avrebbe errato nell’attribuire conseguenze invalidanti automatiche alla presunta dichiarazione non veritiera, senza alcuna indagine sulla sua effettiva portata e decisività.
  • L’appellante incidentale, specularmente, con il primo motivo contesta la sentenza nella parte in cui, pur avendo accertato che la monografia del prof. OMISSIS, dal titolo OMISSIS, non era stata ancora accettata alla data di scadenza per la presentazione delle domande, fissata dal bando, non ne ha tratto lalogica conseguenza secondo cui il controinteressato dovesse essere escluso per dichiarazione non veritiera.
  1. Va premesso che il Regolamento dell’ateneo di Salerno per il reclutamento di professori di prima e di seconda fascia, diversamente dagli omologhi regolamenti di altri atenei, non prevede oneri particolari a carico della commissione in ordine alla verifica della veridicità dei titoli presentati dai candidati.

Tuttavia l’art. 4 del bando della selezione per cui è causa, dopo aver previsto che «I titoli dichiarati nel curriculum devono essere posseduti alla data di scadenza del bando» (nellaspecie 15 agosto 2024), precisava all’ultimo comma che «L’Università procederà allaverifica delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445».

Stabilisce l’art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, al comma 1, che, ferme restando leconseguenze di natura penale, «qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la nonveridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera».

L’art. 71, infatti, stabilisce che «Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni»

Inoltre all’art. 5, il bando prevedeva che «saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti» e che «Per le pubblicazioni edite all’estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, illuogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente».

  1. Dalle riportate disposizioni emerge chiaramente che la selezione del vincitore avviene esclusivamente sulla base della valutazione del curriculum presentato da ciascun candidato: la procedura è, infatti, per legge (art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) affidata alla «valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi».

Come già osservato dalla sezione, «in procedure così strutturate le dichiarazioni dei candidati contenute nei curricula, che involgono tutti i profili indicati dalla disposizione normativa riportata, assumono rilevanza determinante in quanto costituiscono l’unico elemento su cui si fonda la valutazione, non essendo previste prove concorsuali dalle quali, anche, desumere la idoneità del candidato e stabilire la prevalenza dell’uno sull’altro» (Cons. Stato, sez. VII, 8 giugno 2022, n. 4680).

Ne discende che la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso di tutti i titoli riportati nelcurriculum vitae prescritta dal bando, nel caso di specie, assume valore dirimente, dovendo la commissione esaminatrice valutare ogni candidato esclusivamente “fidandosi” di quanto dallo stesso autodichiarato.

Né, diversamente da quanto avviene, di norma, sia nelle procedure concorsuali, sia nelle gare ad evidenza pubblica, è previsto che la proclamazione del vincitore e, quindi, l’affidamento dell’incarico (in questo caso di Professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di scienze umane, filosofiche e della formazione), sia subordinato alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti o dei titoli autodichiarati.

Ne discende l’essenzialità dell’autocertificazione.

  1. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la ratio del citato 75 è quella di semplificare l’azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante.

Da ciò discende che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con la dichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell’Amministrazione sull’elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco, ma solo la necessità di una spedita esecuzione della legge sottesa al sistema di semplificazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2020, n. 4303; sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5761).

Ne consegue, ulteriormente, che la disposizione non lascia margini di discrezionalità alleamministrazioni e non chiede alcuna valutazione circa il dolo o la colpa grave del dichiarante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 2017, n. 1172).

La giurisprudenza evidenzia ulteriormente che il richiamato art. 75 si riferisce ai

«benefici … conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sicché, per l’applicazione della previsione, deve sussistere una stretta correlazione causale tra la dichiarazione e il provvedimento attributivo dei benefici, nel senso che la dichiarazione deve essere necessaria ai fini dell’adozione del provvedimento favorevole alprivato e i suoi contenuti devono fondare, costituendone presupposti di legittimità, la determinazione provvedimentale dell’amministrazione, sicché la non veridicità rileva in quanto abbia determinato l’attribuzione di un beneficio, e non quale falsa rappresentazione in sé, irrilevante rispetto al conseguimento dello stesso» (n. 4303 del 2020 cit.).

Nello stesso senso si è espressa anche la Cassazione civile che ha affermato che «in tema di accesso al pubblico impiego, la decadenza del dichiarante “dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, si verifica ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l’impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l’inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio» (Cass. civ., sez.lav., sez. lav., 19 ottobre 2020, n. 22673).

  1. Come già osservato dalla giurisprudenza, la descritta struttura della procedura concorsuale per cui è causa postula che il principio generale dell’autoresponsabilità, secondo cui ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori contenuti nella propria domanda (Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9 in tema di procedure adevidenza pubblica), operi in modo rafforzato, «tenuto conto che il curriculum e quanto in esso dichiarato, rappresenta l’unico elemento su cui “fideisticamente” si fonda la valutazionedella Commissione» (n. 4680 del 2022 ). È stato più di recente osservato che «Il principiodell’autoresponsabilità costituisce il cardine fondamentale dell’intera disciplina in materia didichiarazioni sostitutive con la conseguenza che al privato è precluso di trarre qualsivoglia vantaggio da dichiarazioni obiettivamente non rispondenti al vero, e l’amministrazionepubblica è vincolata ad assumere le conseguenti determinazioni, senza alcun margine di discrezionalità, a prescindere dal profilo soggettivo del dolo o della colpa del dichiarante» (Cons. Stato, sez. IV, 19 aprile 2022, n. 2916 che richiama id., sez. III, 20 luglio 2020, n. 4634).

Alla luce dei principi riportati va dunque predicato il dovere rafforzato, dei partecipanti a procedure di conferimento di posti di professore universitario, di verificare   con   particolare   rigore   che   tutto   quanto   dichiarato nel curriculum autocertificato corrisponda al vero, che il contenuto sia chiaramente esposto e non possa indurre in errore la commissione.

  1. Nella procedura in esame, sebbene il bando prevedesse che l’amministrazione debba procedere a controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in realtà tale verifica non risulta effettuata.

A ciò ha supplito il ricorrente in primo grado, il quale ha documentato che la monografia«“OMISSIS, Vernon Press, Wilmington, USA», indicata fra le pubblicazioni dal prof. OMISSIS, senza specificazione e, quindi,implicitamente “pubblicata”, alla data di scadenza del bando (15 agosto 2024) non era pubblicata. Infatti:

  • sul database delle pubblicazioni dell’Università degli Studi di Salerno (IRIS) è presente una scheda, datata 1° gennaio 2024, relativa al lavoro, nella quale la monografia è indicata come pubblicata nell’anno 2024 con il codice ISBN OMISSIS;
  • utilizzando il codice ISBN utilizzando i motori di ricerca più diffusi del web, la pubblicazione non è reperibile;
  • sul sito web della casa editrice Vernon Press la ricerca effettuata in data 11 febbraio 2025 con il codice ISBN e con il nome dell’autore non ha portato ad alcun risultato: non risulta nessun titolo pubblicato a nome del prof. [#OMISSIS#] o con il codice ISBN OMISSIS;
  • nella risposta via mail della casa editrice Vernon Press ad una richiesta di chiarimenti al riguardo effettuata da altro docente, ancora alla data dell’8 gennaio 2025 la monografia “OMISSIS” non era né pubblicata né accettata per la pubblicazione, essendo ancora nella fase di peer review;
  • la ricerca effettuata (utilizzando l’ISBN, il titolo dell’opera ed il nome dell’autore) sulCatalog Library of Congress, catalogo nel quale la normativa statunitense prevede il deposito delle pubblicazioni, a fini legali, entro tre mesi dalla stampa, non ha dato esito: alla data del 17 gennaio 2025 l’opera non era ancora depositata ed era priva di Library of Congress Control Number (LCCN);
  • il 28 gennaio 2025, rispondendo ad un’ulteriore richiesta di chiarimenti in merito al codice ISBN OMISSIS, la casa editrice Vernon Press ha aggiornato le informazioni nel senso che «la peer review è andata bene e ora attendiamo la revisione del manoscritto da parte dell’autore. Non sappiamo ancora quando sarà pubblicato. L’ISBN appartiene a noi ed èstato assegnato così presto perché c’era un accordo speciale con l’autore. Naturalmente, se qualcosa dovesse andare storto durante la peer review e le revisioni, l’ISBN sarà semplicemente disattivato per la pubblicazione».
  1. Il Tar, dopo una serie di considerazioni sui fatti di causa, ha concluso ritenendo «che il candidato controinteressato abbia reso una dichiarazione non veritiera proponendo per la valutazione una pubblicazione oggettivamente non ancora accettata per la pubblicazione, come richiesto dal bando, indipendentemente dalla buona fede dell’interessato che avrebbe confidato nel buon esito della “peer review”».

Tale argomentazione, considerata singolarmente, merita condivisione atteso che, dalla lettura della domanda del prof. OMISSIS, risultano proposte per la valutazione, quindici pubblicazioni, tra cui la monografia in questione, senza alcuna specificazione se la stessa fosse pubblicata o accettata per la pubblicazione; analogamente nel curriculum la suddetta pubblicazione è indicata per ultima, senza (anche qui) alcuna specificazione sul suo stato di pubblicazione.

  1. La mancata specificazione non è irrilevante atteso che, al contrario, per altre pubblicazioni, che non a caso, non ha presentato per la valutazione, lo stesso professore si è premurato di indicare nel curriculum trattarsi di opere “in pubblicazione”: OMISSIS

Viceversa, per la monografia contestata, si legge nello stesso curriculum: OMISSIS

È quindi palese che, con riferimento alla suddetta monografia, il candidato ha reso una dichiarazione non veritiera, come rilevato dal Tar.

  1. Tuttavia il primo giudice non ha fatto seguire a tale constatazione la logicaconseguenza della obbligatorietà della sanzione espulsiva.

La sentenza, sul punto, è palesemente contraddittoria, come peraltro rilevato dallo stesso appellante principale.

Si legge ulteriormente in sentenza che «la valutazione della Commissione di concorso èirrimediabilmente viziata dalla presentazione di un titolo di cui il candidato non era in possesso».

Il Tar ha operato un salto logico: ad essere viziata non è soltanto la valutazione della commissione bensì, più a monte, la stessa ammissione alla procedura del candidato che ha reso la dichiarazione non veritiera.

Ne discende che è errata anche la statuizione con la quale è stata ordinata la rinnovazionedella valutazione ad opera di una commissione in diversa composizione.

  1. Nanche è applicabile in fattispecie quali quella per cui è causa il principio del cd. “falso innocuo”.

Osserva il Collegio che l’autocertificazione ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, richiesta  dal  bando  ai  candidati  nel  caso  di  specie,  riguarda l’intero curriculum,ossia una dichiarazione composita che rappresenta un unicum, nel quale la non rispondenza al vero anche di un solo titolo ivi indicato si propaga all’intero contenuto autodichiarato, non essendo predicabile l’individuazione di elementi “accidentali”, la cui nullità/falsità vitiatur sed non vitiat.

Diversamente opinando si finirebbe col predicare che nel curriculum si possano inserire edautocertificare anche elementi non veri, salvo poi, in caso di accertamento del mendacio, procedere chirurgicamente allo stralcio degli stessi facendo salvo il residuo e, con esso, il beneficio illegittimamente conseguito.

Si tratta, con tutta evidenza, di una ipotesi del tutto contraria non solo al dato normativo che, come si è visto, sanziona con la decadenza dal beneficio la falsità comunque emersa, ma oltre che al principio di autoresponsabilità di cui si è detto, anche ai principi di correttezza e buona fede il cui rispetto è esigibile in modo biunivoco, nel rapporto tra cittadino e amministrazione (cfr. n. 4680 del 2022 cit.).

Ne discende che, nel caso di specie, all’accertamento della non veridicità di alcune dichiarazioni contenute nel curriculum unitariamente autocertificato, non può che conseguire la definitiva esclusione del prof. OMISSIS dalla procedura per cui è causa (sulla sanzione espulsiva in caso di dichiarazioni non veritiere si è espresso anche Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 2023, n. 9112).

8.4. La tesi dell’appellante principale, invece, che fa leva anche sulla contraddittorietà intrinseca della sentenza, muove da un errore metodologico.

A fronte, infatti, dell’accertata non veridicità della dichiarazione, è del tutto irrilevante indagare se la monografia fosse stata “accettata” per la pubblicazione o se il processo di peer review sia una condizione sospensiva che paralizza l’efficacia dell’accettazione; né infine sarebbe utile stabilire se la dichiarazione non veritiera abbia avuto portata decisiva nella suavalutazione e nella conseguente individuazione come vincitore.

La dichiarazione non veritiera consistente nella mancata specificazione che la monografia fosse “in pubblicazione”, da una parte depone per l’erroneità della sentenza impugnata laddove, anziché limitarsi a tale dato, si è spinta a verificare se l’opera potesse ritenersi“accettata”, dal momento che tale precisazione è stata taciuta dal candidato; dall’altra esclude in radice l’utilità dei distinguo sulla natura del processo di peer review.

Alle considerazioni che precedono consegue l’accoglimento del primo motivo dell’appello incidentale e il contestuale rigetto del primo motivo dell’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso proposto dal prof. OMISSIS, con conseguente annullamento della proclamazione del vincitore e della nomina del prof. OMISSIS, il quale deve restare escluso dalla competizione.

A ciò consegue la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto conseguire all’annullamento degli atti l’onere per l’Università di rinnovare la valutazione dei candidati ad opera di una commissione in diversa composizione.

La statuizione che precede esime il Collegio dallo scrutinio degli ulteriori motivi, sostanzialmente subordinati ai primi, i quali si appuntano oltre che su presunte violazioni procedimentali, che risulterebbero comunque recessive rispetto al vizio accertato, anche su presunti errori valutativi del candidato che, al contrario, doveva essere escluso dalla competizione.

  1. In conclusione, per tutte le suesposte considerazioni, in accoglimento dell’appello incidentale, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata, in totale accoglimento del primo motivo del ricorso introduttivo e con assorbimento degli ulteriori motivi, deve essere parzialmente riformata, nella parte in cui ha disposto la rivalutazione dei candidati, mentre va confermata con diversa motivazione quanto alla statuizione di annullamento.

L’appello principale deve essere respinto.

  1. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così provvede:

  • estromette dal giudizio il Ministero dell’università e della ricerca;
  • accoglie l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, annulla nei sensi di cui in motivazione la proclamazione e la nomina del vincitore, impugnati in primo grado;
  • respinge l’appello principale;
  • condanna l’appellante principale in solido con l’Università di Salerno, alla rifusione, in favore dell’appellante incidentale di spese e competenze del doppio grado di giudizio, cheliquida in complessivi € 7000,00 (settemila) di cui € 3.000,00 (tremila) per il primo grado e € 4.000,00 (quattromila) per l’appello, nonché al rimborso del contributo unificato versato in ciascun grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026, con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente F/F

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

Pubblicato il 24/04/2026