TAR Lazio, Sez. III-ter, 3 luglio 2026, n. 12201

Il commissario di concorso non può valutare il merito delle pubblicazioni di cui è coautore

Data Documento: 2026-07-03
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Corollario dell’imparzialità del commissario di concorso è che questi non si trovi a valutare il merito delle pubblicazioni di cui è coautore, per la stessa ratio espressa dal brocardo nemo iudex in causa sua: è legittimo pretendere che in una procedura concorsuale incentrata prevalentemente sulla produzione scientifica i commissari non siano coautori di numerose pubblicazioni in comune con uno dei candidati perché, in questa evenienza, si trovano nella posizione obiettivamente non imparziale di esprimere valutazioni sul merito intrinseco (originalità, congruenza, rigore metodologico) di lavori di cui sono coautori.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 343-OMISSIS-del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, via OMISSIS n. 46/6;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del verbale n. -OMISSIS-“Riunione preliminare”, redatto a seguito della riunione svoltasi il 10/2/2025 (doc. 1), concernente la “procedura valutativa di chiamata per la copertura di n. -OMISSIS-posto di professore universitario di ruolo di prima fascia ai sensi dell’art-24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010 per il gruppo scientifico disciplinare/settore concorsuale GSD 06/MEDS-15 (ex SC 06/E3) –SSD settore scientifico disciplinare MEDS-15/A (ex SSD MED/27) presso il dipartimento di neuroscienze umane –facoltà di medicina e odontoiatria bandita con D.R. n. 3354 del 05.12.2024”, in occasione della quale la commissione ha preso atto “che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo le norme del bando concorsuale”; “ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 5-OMISSIS- e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. 1172/1948, con gli altri membri della Commissione” e “presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente procedura valutativa e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia, prende atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal medesimo Decreto Rettorale, che vengono riportati nell’Allegato -OMISSIS-al presente verbale”;-dell’Allegato -OMISSIS-al verbale n. -OMISSIS-della “riunione preliminare”(doc. 2), dove sono stati “riportati” i criteri per la valutazione dei candidati definiti dalla commissione giudicatrice;-del D.R. n. 155 del 16/1/2025 di nomina della commissione, oltreché della delibera del Dipartimento di Neuroscienze Umane del 10/1/2025, pervenuta al Settore Reclutamento Professori I e II fascia in data 13/1/2025;-ove necessario, del regolamento unico per l’assegnazione delle risorse e per le procedure di chiamata dei professori di I e II fascia, dei ricercatori a tempo determinato e dei professori straordinari a tempo determinato presso Sapienza –Università di Roma Emanato con D.R. n. 770/2023 del 30.03.2023 e successive modifiche;
-e di tutti gli atti presupposti, successivi, collegati o comunque connessi; ed in ogni caso per il risarcimento del danno patito e patiendo da provarsi in corso di causa.
Quanto al primo ricorso per motivi aggiunti presentato dal ricorrente il 12 giugno 2025
per l’annullamento, previa sospensione cautelare,-del D.R. n. 1245/2025 del 17/04/2025(doc. 21) dell’Università La Sapienza con oggetto: “APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE N. 240/2010 PER N. -OMISSIS-POSTO DI PROFESSORE DI RUOLO DI I FASCIA –GSD 06/MEDS-15 (EX SC 06/E3) –SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MEDS-15/A (EX SSD MED/27) – PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE –FACOLTÀ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA”;
-della relazione finale del concorso con oggetto(doc. 17): “CODICE CONCORSO 2024POR047 PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N.-OMISSIS-POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE/SETTORE CONCORSUALE GSD 06/MEDS-15 (EX SC 06/E3) –SSD SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MEDS-15/A (EX SSD MED/27) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE UMANE –FACOLTA’ DI MEDICINA E ODONTOIATRIA BANDITA CON D.R. N. 3354 DEL 05.12.2024” e dei suoi allegati (docc. 18, 19e 20);
-dei verbali della procedura di concorso nn. -OMISSIS- e tutti i rispettivi allegati(doc. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15e 16);
-del contratto di presa di servizio che dovesse essere stipulato tra l’Università e il Prof. -OMISSIS-;
-del decreto rettorale di immissione in servizio del Prof. -OMISSIS-;
-e di tutti gli atti presupposti, successivi, collegati o comunque connessi; ed in ogni caso per il risarcimento del danno patito e patiendo da provarsi in corso di causa.
Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti presentato il 26 settembre 2025
Per l’annullamento
-della delibera n. -OMISSIS-del Consiglio di Amministrazione dell’Università Sapienza di Roma, seduta 21.05.2025, prot. n. -OMISSIS- del 18.06.2025di approvazione della chiamata del Prof. -OMISSIS-;
-della nota n. -OMISSIS- del 08 maggio 2025 del Preside Prof. -OMISSIS-, con cui si esprime parere favorevole alla proposta di chiamata in qualità di Professore di I fascia del Prof. -OMISSIS- -OMISSIS-, per il GSD 06/MEDS-15 e il SSD MEDS-15/A Neurochirurgia, presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane;-dell’estratto del verbale del consiglio del dipartimento di neuroscienze umane dell’Università Sapienza di Roma del 6.05.2025 prot. n. -OMISSIS–OMISSIS- del 08.05.2025;-e di tutti gli atti presupposti, successivi, collegati o comunque connessi; ed in ogni caso per il risarcimento del danno patito e patiendo da provarsi in corso di causa
Quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti presentato il 2 dicembre 2025
Per l’annullamento
-del decreto n. -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS–OMISSIS-del 26/9/2025, in forza del quale la Rettrice dell’Università Sapienza ha disposto che a decorrere dal 1° ottobre 2025 il prof. -OMISSIS- è nominato ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, Professore di ruolo di I fascia presso il Dipartimento di Neuroscienze Umane –Facoltà di medicina e Odontoiatria;
-e di tutti gli atti presupposti, successivi, collegati o comunque connessi; ed in ogni caso per il risarcimento del danno patito e patiendo da provarsi in corso di causa.
Quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti presentato il 25 marzo 2026
Per l’annullamento degli atti già gravati con primi, secondi e terzi motivi aggiunti
Quanto al ricorso incidentale presentato dal controinteressato -OMISSIS- il 17 aprile 2026
Per l’annullamento
degli atti della procedura valutativa di chiamata ai sensi dell’art. 24, commi 5 e 6, della legge n.240/2010 per n.-OMISSIS-posto di professore di ruolo di i fascia –gsd06/meds-15(ex sc06/e3)–settore scientifico-disciplinare meds-15/a (ex ssdmed/27) –presso il dipartimento di neuroscienze umane –facoltà di medicina e odontoiatria. codice concorso 2024por047, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dal concorso del prof. -OMISSIS- e nella parte in cui sono stati valutati indebitamente titoli e pubblicazioni del candidato, e in particolare:
-del verbale n.1e relativo all.1(doc.5,in atti);
-del verbale n.2e relativo all.1(doc.15,in atti);
-del verbale n.3e relativo all.1(doc.16,in atti);
-del verbale n.4(doc.17,in atti);
-del verbale n.5 e relativo all.1(doc.18,in atti);
-della relazione finale e dei relativi allegati (docc.20-22,in atti);
-del d.r. di approvazione degli atti della procedura n.1245/2025(doc.23,in atti);
-ove occorra, del bando 2024/por/047 (doc.1, in atti) in parte qua e nei limiti dell’interesse qui azionato, di tutti gli ulteriori atti impugnati ex adverso, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso avversario per difetto di interesse ed esclusione del prof. -OMISSIS- dalla procedura di concorso per cui è causa.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma La Sapienza, del Ministero dell’Università e della Ricerca e del prof. -OMISSIS-;
Visto il ricorso incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Con decreto rettorale 3354 del 5 dicembre 2024 l’Università La Sapienza di Roma ha messo a bando un posto di professore di ruolo di prima fascia presso il Dipartimento di neuroscienze umane della Facoltà di medicina e odontoiatria, per il settore scientifico-disciplinare MEDS-15/A (EX SSDMED/27) della neurochirurgia.
1.1. Il bando ha previsto all’art. -OMISSIS-i seguenti criteri di valutazione:
“Criteri selettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale:
Criteri di valutazione individuale:
Congruità delle pubblicazioni con il settore scientifico disciplinare;
Numero di pubblicazioni;
Numero di pubblicazioni degli ultimi 10 anni;
Indice H corretto per età accademica.
Criteri comparativi: Valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori: ci si avvarrà degli indicatori bibliometrici riconosciuti internazionalmente: Impact Factor complessivo e degli ultimi 10 anni, citazioni totali e citazioni degli ultimi 10 anni, H index degli ultimi 10 anni e H index corretto per età, numero di lavori complessivo e degli ultimi 10 anni;
Una significativa percentuale della produzione scientifica deve essere congrua con l’attività assistenziale e di ricerca traslazionale previste dal presente bando;
La posizione di primo, ultimo nome fra gli autori verrà ritenuta particolarmente significativa negli articoli pubblicati e valutata nella comparazione tra candidati di valore simile;
La riconoscibilità internazionale delle attività scientifiche (affiliazione a società scientifiche);
Attività assistenziale documentata.
Ulteriori criteri di valutazione:
Attrazione di finanziamenti compatibili nazionali e internazionali, la presenza in board editoriali delle migliori riviste del settore e in generale in riviste ad alto IF e rilevanza.
Periodi di studio e ricerca o insegnamento in qualificate istituzioni di ricerca internazionali. La riconoscibilità nazionale e internazionale delle attività scientifiche.
Titolarità di insegnamenti, corsi di laurea, dottorato e post lauream.
Seminario: prima della chiamata il candidato dovrà svolgere un seminario presso il Dipartimento sulle proprie attività di ricerca”.
Sempre l’art. -OMISSIS-ha individuato quale massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito il numero di sedici nell’arco temporale di dieci anni antecedenti, con l’obbligo di presentare a pena di esclusione anche pubblicazioni relative agli ultimi cinque anni.
L’art. 5 ha previsto gli adempimenti della commissione giudicatrice, fra cui la predeterminazione dei criteri di massima per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica; l’accertamento della qualificazione scientifica; l’accertamento delle competenze linguistiche; la valutazione dei titoli attestanti attività istituzionali ed altre attività.
L’art. 5 ha previsto inoltre lo svolgimento della valutazione comparativa, fra l’altro sulla base di criteri come la congruenza con il settore concorsuale; la rilevanza scientifica della collocazione editoriale e la diffusione all’interno della comunità scientifica; l’originalità, l’innovatività, il rigore metodologico e la rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica; la determinazione analitica dell’apporto individuale per i lavori in collaborazione.
1.2. Nel corso della procedura la Commissione giudicatrice ha operato come segue (doc. -OMISSIS-Ateneo del 3 luglio 2025):
-alla prima riunione ha preso atto dei criteri di valutazione, predeterminando cento punti attribuibili a vari criteri, come la produzione scientifica (50 punti), l’attività didattica (15 punti), l’attività in campo clinico (5 punti) ed altri. Ha inoltre riportato gli indici bibliometrici già fissati dal bando, come l’indice di Hirsch o l’IF totale e medio e ribadito i vari ulteriori elementi valutabili;
-nelle successive sessioni la Commissione ha accertato i presupposti per l’esenzione dei candidati dalla prova didattica, per la quale aveva predeterminato 5 punti, e ha svolto la valutazione individuale, collegiale e comparativa;
-è risultato vincitore il professor -OMISSIS-, con il punteggio di -OMISSIS- su 95 punti e il giudizio collegiale di ottimo.
2. Con ricorso notificato il 6 marzo e depositato il 14 marzo 2025 il professor -OMISSIS-, partecipante alla procedura poi valutato con il punteggio di -OMISSIS-su 95 punti e il giudizio collegiale di buono, ha gravato gli atti della riunione preliminare e il decreto di nomina della Commissione, per i seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.97 COSTITUZIONE. DIFETTO DI COMPETENZA ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
La Commissione avrebbe snaturato i criteri di valutazione già stabiliti dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 19 novembre 2024, così invadendo le competenze di quest’ultimo.
Nell’allegato -OMISSIS-al primo verbale risulterebbe scomparso ogni riferimento alla “terza missione”, il numero totale delle pubblicazioni selezionabili sarebbe stato eliminato; sarebbero stati indebitamente attribuiti solo 5 punti alla posizione di primo e ultimo autore e all’attività assistenziale.
II. VIOLAZIONE DELLA LEGGE 240/2010. VIOLAZIONE DELL’ATTO DI INDIRIZZO DEL MIUR N.39 DEL 14 MAGGIO 2018. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA SELEZIONE DEI PROFESSORI DI IE II FASCIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ.
ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E SVIAMENTO DI POTERE.
Il regolamento di Ateneo, 770/2023 del 30.03.2023 impugnato in parte qua, sarebbe illegittimo laddove dovesse essere interpretato nel senso di aver conferito al Consiglio di Dipartimento il potere discrezionale di designazione dei commissari senza alcun sorteggio e sussisterebbe violazione della parità di genere nella composizione della Commissione.
III.VIOLAZIONE DELL’ART.5-OMISSIS-C.P.C. E DELL’ART.6 BIS L.N.241/1990.VIOLAZIONE DELL’ART.9 DEL REGOLAMENTO SUI CONCORSI DELL’UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA.ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, SVIAMENTO DI POTERE,DIFETTO DI MOTIVAZIONE.
La presenza del Commissario professor -OMISSIS-sarebbe incompatibile per conflitto di interessi con il professor -OMISSIS-, per la medesima estrazione professionale e per pubblicazioni condivise.
3. Con primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 6 giugno e depositato il 12 giugno 2025 il professor -OMISSIS-ha impugnato il decreto di approvazione degli atti e la relazione finale del concorso, con i seguenti motivi:
I. SULLA C.D.“ATTIVITÀ ASSISTENZIALE”: IN VIA PROPRIA E DERIVATA.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.97 COST. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E NON DISCRIMINAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.24, L.240/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.R.77/2023(REGOLAMENTO DI ATENEO) E DEL BANDO DI CONCORSO.
Come in parte prospettato con il primo motivo del ricorso principale, nella valutazione comparativa delle domande dei candidati sarebbe scomparso ogni dovuto riferimento all’attività clinica, nel suo duplice aspetto di chirurgica e ambulatoriale e i punti attribuiti alla voce “clinica” (quattro punti a fronte dei due attribuiti al professor -OMISSIS-sui cinque totali) non terrebbero conto della maggiore casistica operatoria del ricorrente.
Dall’esame del cv del professor -OMISSIS- emergerebbero gravi incongruenze sul fronte della casistica operatoria e una rilevante differenza tra quanto documentabile e quanto dichiarato.
II. SULLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. IN VIA PROPRIA E DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.97 COST. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E NON DISCRIMINAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.24, L.240/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.R.77/2023 (REGOLAMENTO DI ATENEO) E DEL BANDODI CONCORSO.
Il ricorrente denuncia la pretermissione ed errata applicazione del criterio della posizione di primo e ultimo autore.
La Commissione avrebbe errato nell’attribuire dieci punti al numero totale delle pubblicazioni e al numero delle pubblicazioni negli ultimi dieci anni.
Non sarebbe possibile comprendere come le sedici pubblicazioni presentate per la valutazione di merito abbiano inciso sul giudizio e sul punteggio attribuito ai candidati.
Il professor -OMISSIS- avrebbe omesso di produrre le pubblicazioni dell’ultimo quinquennio e sarebbe pertanto dovuto incorrere nella relativa previsione di esclusione stabilita dal bando.
III. SUGLI ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE.IN VIA PROPRIA E DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEL FATTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.24, L.240/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.R.77/2023(REGOLAMENTO DI ATENEO)E DEL BANDO DI CONCORSO.
Non risulterebbe traccia di come siano stati applicati gli ulteriori criteri di valutazione come attrazione di finanziamenti, presenza in board editoriali, periodi di studio in qualificate istituzioni di ricerca internazionali.
IV. SULLA DEQUALIFICAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE/ACCADEMICO DEL PROF.-OMISSIS-.IN VIA PROPRIA E DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.97COST.ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEL FATTO.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.24,L.240/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.R.77/2023 (REGOLAMENTO DI ATENEO) E DEL BANDO DI CONCORSO.
La Commissione avrebbe omesso di valutare importanti titoli academici del professor -OMISSIS-conseguiti nel corso della carriera sia universitaria che clinica.
Parte ricorrente ripropone poi in via di illegittimità derivata il secondo motivo, relativo alla mancanza di sorteggio dei commissari, e il terzo motivo del ricorso, relativo al denunciato difetto di imparzialità.
4. Si sono costituiti l’Ateneo e il controinteressato professor -OMISSIS- e hanno sostenuto con memoria l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 7 luglio 2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare ai fini della trattazione del merito.
Parte ricorrente ha altresì gravato con un secondo e con un terzo ricorso per motivi aggiunti, depositati il 26 settembre e il 2 dicembre 2025, rispettivamente la delibera del Consiglio d’Amministrazione di approvazione della chiamata del vincitore e i relativi atti endoprocedimentali e il successivo di decreto di nomina quale professore di ruolo di prima fascia.
6. Sulla scorta di un accesso agli atti in corso di causa, con quarto ricorso per motivi aggiunti notificato il 13 marzo e depositato il 25 marzo 2026 il ricorrente ha ulteriormente impugnato gli atti già gravati, con le seguenti censure:
I. SULLA C.D.“ATTIVITÀ ASSISTENZIALE”: IN VIA PROPRIA E DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.97 COST. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. SVIAMENTO DI POTERE.VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E NON DISCRIMINAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLALEGGE N.240/2010E DEL D.P.R.N.382/1980.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.R.77/2023(REGOLAMENTO DI ATENEO)E DEL BANDODI CONCORSO.
Parte ricorrente sostiene, sulla base della documentazione dell’attività del professor -OMISSIS- ottenuta dal Policlinico [#OMISSIS#] I, la sua indebita carenza di attività ambulatoriale e di guardie notturne e l’anomalo inserimento come “secondo I operatore” in 52 interventi chirurgici, evenienza “incompatibile con la prassi universalmente riconosciuta dalle strutture sanitarie oltre che incompatibile con evidenti considerazioni di tipo contrattuale e assicurativo”.
L’attività operatoria del controinteressato sarebbe interessata da anomalie dichiarative, anche con differenze dei dati numerici degli interventi rispetto a dichiarazioni del precedente concorso da professore associato.
In particolare la casistica operatoria svolta presso la -OMISSIS- (1.163 interventi) non avrebbe potuto essere inclusa ai fini concorsuali dal professor -OMISSIS- e la Commissione non avrebbe dovuto tenerne conto, atteso che la citata struttura è una clinica privata non autorizzata dall’Azienda ospedaliera.
Il bando a pag. 5 richiedeva espressamente che l’attività assistenziale valutabile fosse unicamente quella prestata a livello “pubblico”: “Attività assistenziale prevista: Funzione assistenziale su Aziende di riferimento Sapienza previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera competente”.
II. SULLA PRODUZIONE SCIENTIFICA.IN VIA PROPRIA E DERIVATA.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E NON DISCRIMINAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.24, L.240/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.R.77/2023 (REGOLAMENTO DI ATENEO) E DEL BANDO DI CONCORSO.
Il ricorrente sarebbe venuto a conoscenza dell’incongruenza sotto il profilo dei codici etici e dei dati clinici di alcune produzioni scientifiche in cui il controinteressato compare come autore, con riferimento all’attribuzione di un numero di codice etico identico per studi non correlati, inteso come “uno dei principali marcatori diagnostici per identificare la produzione industriale di scienza fraudolenta”.
La pubblicazione di un altro studio sarebbe stata ottenuta sulla base di dichiarazioni non veritiere quanto alla casistica.
Ulteriori pubblicazioni sarebbero inattendibili, basate su dati sovvertiti e su casistiche non verificate, in ordine ad alcune delle quali si chiede verificazione in giudizio.
La Commissione avrebbe poi ignorato la distinzione tra l’IF totale come autore principale e come investigator/collaborator del controinteressato.
III. SUGLI ULTERIORI CRITERI DI VALUTAZIONE. IN VIA PROPRIA E DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEL FATTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.24, L. 240/2010.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.R.77/2023 (REGOLAMENTO DI ATENEO) E DEL BANDODI CONCORSO.
La dichiarazione relativa al periodo di congedo di studio alla -OMISSIS- di -OMISSIS-sarebbe oggetto di falsità.
IV. VIOLAZIONE DELLA LEGGE 240/2010.VIOLAZIONE DELL’ATTO DI INDIRIZZO DEL MIUR N.39DEL 14MAGGIO 2018VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA SELEZIONE DEI PROFESSORI DI IE II FASCIA.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ.ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E SVIAMENTO DI POTERE.VIOLAZIONE DELL’ART.51C.P.C.E DELL’ART.6BIS L.N.241/1990.VIOLAZIONE DELL’ART.9DEL REGOLAMENTO SUI CONCORSI DELL’UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA.ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA,ILLOGICITÀ,SVIAMENTO DI POTEREEDIFETTO DI MOTIVAZIONE.
Parte ricorrente argomenta ulteriormente sulla mancanza di imparzialità e trasparenza in ordine al mancato sorteggio, atteso che componenti del Dipartimento universitario di neuroscienze avrebbero rapporti professionali con una struttura sanitaria diretta da un parente del ricorrente.
7. A fronte di siffatte censure, l’Università si è difesa in giudizio nei propri atti difensivi fra l’altro come segue:
-le censure del quarto ricorso per motivi aggiunti sarebbero tardive, perché basate su dati allegati alla domanda di partecipazione;
-il fatto che in una distinta procedura comparativa sia risultato vincitore il medesimo controinteressato dimostrerebbe l’assenza di alcuna illogicità nell’operato della Commissione;
-le valutazioni della Commissione atterrebbero esclusivamente alla sfera del merito insindacabile, riservata alla P.A. e verrebbero in rilievo solo scelte tecniche motivate fondate su elementi obiettivi riscontrabili nei curricula e nelle pubblicazioni;
-l’incompatibilità tra commissario e candidato, per assumere rilievo in ambito universitario, dovrebbe corrispondere al sodalizio professionale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi, con esclusione della rilevanza di rapporti puramente intellettuali;
-le censure relative all’assenza di attività ambulatoriale e al numero di guardie notturne effettuate dal professor -OMISSIS- sarebbero inammissibili per un difetto di interesse processuale: né l’attività ambulatoriale né i turni di guardia figurano tra i titoli concorsuali dichiarati nella domanda di partecipazione, né sono stati oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione;
-in merito ai dati di attività chirurgica da primo operatore vi sarebbe solo una diversa lettura dei dati e l’indicazione di due chirurghi come primi operatori per il medesimo intervento è una prassi documentata e legittima in molte strutture ospedaliere;
-la produzione scientifica del controinteressato risultava allegata alla domanda di partecipazione;
-l’interruzione prematura del trial a -OMISSIS-non proverebbe la falsità della dichiarazione curriculare.
8. Il controinteressato ha sostenuto nei propri atti difensivi fra l’altro quanto segue:
-lo scarto fra i candidati di 17,7 punti determinerebbe la mancanza di superamento della prova di resistenza e l’inammissibilità del ricorso;
-sarebbe del tutto legittima la valutazione con rilievo subordinato dell’attività clinica in conformità all’articolo 10 del regolamento d’ateneo sulle procedure di chiamata;
-il professor -OMISSIS- avrebbe indicato gli interventi come primo operatore dal 2007 ad oggi mentre il professor -OMISSIS-indistintamente gli interventi come primo o secondo operatore e i suoi interventi come primo operatore sarebbero numericamente inferiori;
-legittima sarebbe la documentazione dell’attività clinica a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
-gli indici bibliometrici determinerebbero l’oggettiva superiorità del controinteressato sul fronte della produzione scientifica;
-il criterio del primo e ultimo nome è stato preso specificamente in considerazione dalla Commissione nelle valutazioni delle sedici pubblicazioni scelte dai candidati;
-infondati sarebbero i riferimenti alle attività di terza missione;
-la produzione scientifica dei candidati sarebbe stata valutata con ampiezza e rigore metodologico;
-i ventidue lavori in comune con il professor -OMISSIS-non sarebbero un numero elevato, trattandosi di lavori in collaborazione e non venendo in rilievo la condivisione di interessi economici;
-l’attribuzione di un rilievo maggiore alla casistica operatoria piuttosto che ai turni di guardia o all’attività ambulatoriale sarebbe oggetto di una scelta tecnico-discrezionale pienamente coerente e ragionevole in base all’oggetto del concorso, destinato alla prima fascia di neurochirurgia;
-non sussisterebbe alcuna falsità dichiarativa quanto alla casistica operatoria e nessuna querela di falso sui registri operatori risulta proposta;
-le censure su carenze delle pubblicazioni sarebbero tardive e inconsistenti.
9. Con atto notificato il 14 aprile e depositato il 17 aprile 2026 il professor -OMISSIS- propone ricorso incidentale per l’annullamento degli atti della procedura, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione dal concorso del professor -OMISSIS-e nella parte in cui sono stati valutati indebitamente titoli e pubblicazioni del predetto candidato, con conseguente inammissibilità per carenza d’interesse del ricorso principale, con le seguenti censure:
I. ESCLUSIONE DEL PROF. -OMISSIS-PER FALSE DICHIARAZIONI RELATIVE AL CURRICULUM OPERATORIO. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI NELLA PARTE IN CUI NON È STATA DISPOSTA L’ESCLUSIONE DEL PROF. -OMISSIS-PER VIOLAZIONE DEL BANDO (ARTT.3 E 5) E PER FALSA DICHIARAZIONE. IN OGNI CASO – DIFETTO DI INTERESSE ALL’ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE.
Il professor -OMISSIS- meriterebbe di essere escluso dal concorso in quanto tutta l’attività chirurgica dichiarata nel cv non è stata certificata né documentata, e dall’accesso agli atti eseguito dal professor -OMISSIS- presso il Policlinico [#OMISSIS#] I – docc. 59-65 – risulterebbe che il professor -OMISSIS-abbia dichiarato un numero grandemente superiore di interventi rispetto a quelli effettivamente eseguiti, e che in numerosi casi (146 interventi dal 200-OMISSIS-al 2024, doc. 87) il professor -OMISSIS-risulti primo operatore insieme ad altri primi operatori (in alcuni registri risultano anche tre primi operatori), mentre, in tre casi, risulterebbe secondo operatore con altri due secondi operatori (doc. 88, funzione che dai registri cartacei precompilati del Policlinico in uso fino al dicembre 2019 prevedeva un solo aiuto o secondo operatore e molteplici assistenti o terzi operatori).
In allegato alla propria domanda di partecipazione al concorso, il professor -OMISSIS-avrebbe inserito un elenco dei pazienti operati (con nome e cognome) nel periodo 29.11.2021-19.7.2024 (doc. 28); tuttavia, alcuni dei suddetti pazienti (indebitamente) indicati nominativamente nella documentazione prodotta dal professor -OMISSIS-come soggetti a interventi eseguiti da lui o sotto la sua responsabilità, non risulterebbero operati dal ricorrente, trattandosi di pazienti operati dal professor -OMISSIS-, o da altri neurochirurghi.
Risulterebbe inoltre un numero minore di interventi effettivamente eseguiti presso il Policlinico [#OMISSIS#] I, tenuto conto di discrepanze rispetto a registri operatori acquisiti.
II. ESCLUSIONE DEL PROF. -OMISSIS-PER FALSE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRODUZIONE SCIENTIFICA. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI NELLA PARTE IN CUI NON È STATA DISPOSTA L’ESCLUSIONE DEL PROF.-OMISSIS-. IN OGNI CASO –DIFETTO DI INTERESSE ALL’ESAME DEL RICORSO PRINCIPALE.
Dall’esame della produzione scientifica del ricorrente emergerebbero plurimi profili di grave criticità, tanto sotto il versante metodologico e scientifico, quanto sotto quello etico e normativo.
10. Con memoria del 28 aprile 2026 il professor -OMISSIS-ha sostenuto l’irricevibilità per tardività del ricorso incidentale, in quanto proposto a distanza di oltre tredici mesi dal ricorso principale in violazione dell’art. 42 c.p.a.
Sarebbe tardiva la documentazione prodotta dall’Università il 17 aprile 2026 e dal professor -OMISSIS- il 9 e 17 aprile 2026 per violazione dell’art. -OMISSIS-c.p.a.
Il professor -OMISSIS-afferma che avrebbe dichiarato le complessive “procedure chirurgiche” e non gli interventi chirurgici eseguiti.
11. All’udienza del 19 maggio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso incidentale è infondato; il terzo motivo del ricorso principale, poi ribadito nei successivi motivi aggiunti, inerente difetto di imparzialità di uno dei componenti della Commissione, è fondato; il secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, poi ribadito nei successivi gravami, è in parte fondato, quanto alla pretermissione ed errata applicazione del criterio di primo e ultimo autore e quanto all’impossibilità di determinare l’effettiva valutazione di merito delle sedici pubblicazioni presentate; tutte le restanti censure del ricorso principale e dei motivi aggiunti sono infondate.
2. In via preliminare si esaminano le questioni ed eccezioni preliminari di [#OMISSIS#].
2.1. Si autorizza a fronte dell’istanza ex art. 54, co. 1, c.p.a. il deposito tardivo della memoria del 28 aprile 2026 del professor -OMISSIS-stante che, in mancanza dei termini a difesa per l’udienza di merito del 19 maggio 2026, il controinteressato ha espressamente rinunciato a chiedere ulteriori rinvii d’udienza o a ulteriori termini a difesa, chiedendo dunque che la causa fosse decisa alla citata udienza di merito (pag. 6 della memoria del 17 aprile 2026 del controinteressato, secondo cui “si chiede al Collegio di impedire ulteriori iniziative dilatorie, e di decidere la causa all’udienza pubblica del 19 maggio p.v., senza disporre ulteriori rinvii. A tal fine il Prof. -OMISSIS- dichiara di rinunciare a qualunque termine a difesa”).
Si dà contestualmente atto che la parte intimata ha diritto a una difesa scritta a fronte della notifica del ricorso incidentale.
2.2. Va respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso incidentale, dato che la decorrenza del termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 42 c.p.a. può riferirsi alla notificazione del quarto ricorso per motivi aggiunti.
Segnatamente il ricorso incidentale presentato ha carattere di simmetria escludente rispetto alle censure avanzate con il quarto ricorso per motivi aggiunti e l’esigenza difensiva manifestata dal controinteressato, in particolare quanto all’argomentazione secondo cui anomalie dichiarative sugli interventi e incongruenze nella produzione scientifica fossero preliminarmente ascrivibili allo stesso ricorrente principale, risulta sorta in correlazione alla ricezione del citato quarto ricorso per motivi aggiunti.
Più nel dettaglio il professor -OMISSIS- ha proposto ricorso incidentale in data 14 aprile 2026, a seguito di accesso agli atti relativi all’attività chirurgica e assistenziale del professor -OMISSIS-presso il Policlinico [#OMISSIS#] I, eseguito dal professor -OMISSIS- dopo la ricezione dell’ulteriore ricorso del professor -OMISSIS-ed evaso dal Policlinico a partire dal 16.2.2026 (doc. 56 controinteressato) e formalmente concluso con l’acquisizione dei Registri Operatori in data 2.4.2026 (doc. 60 controinteressato).
In questo quadro la notifica al controinteressato del quarto ricorso per motivi aggiunti risale al 13 marzo 2026 per cui la notifica dell’incidentale in data 14 aprile 2026 è da ritenersi tempestiva.
Al riguardo si condivide l’orientamento giurisprudenziale che correla la tempestività dell’incidentale alla notifica del gravame, principale o aggiunto, da cui sorge l’interesse a ricorrere (“Come correttamente ritenuto dal primo giudice, solamente con la notificazione dei (primi) motivi aggiunti-OMISSIS-è divenuta controinteressata, in quanto titolare del bene della vita “messo in discussione”, mentre l’unico effettivo (e giuridicamente possibile) bersaglio del ricorso introduttivo era l’esclusione dalla gara di -OMISSIS-i.
Ne consegue che, a termini dell’art. 42 Cod. proc. amm., è in questo caso la data di notificazione dei motivi aggiunti parametro della tempestività del ricorso incidentale, in quanto solo con detti motivi è sorto l’interesse alla domanda “in dipendenza della domanda proposta in via principale”. Ciò in quanto il ricorso incidentale è uno strumento di difesa privo di autonomia rispetto alla domanda principale, ed è avvinto ad essa da un interesse, che ha una matrice esclusivamente processuale, in quanto sorgente e dipendente dall’iniziativa giudiziale altrui rispetto ad una situazione giuridica propria (Cons. Stato, III, 26 ottobre 2016, n. 4490).
Non può essere considerata ostativa a tale soluzione la circostanza per cui il predetto art. 42 Cod. proc. amm. individui come dies a quo per la proposizione del ricorso incidentale la “ricevuta notificazione del ricorso principale”, dovendosi, ad avviso del Collegio, intendere tale locuzione come “impugnazione principale”, inclusiva anche dei motivi aggiunti, in tutti quei casi in cui il ricorso introduttivo non è idoneo di per sé a generare una posizione di controinteresse, come nel caso di specie, riguardante l’esclusione della ricorrente principale”, cfr. Cons. Stato, V, 1676/2017).
2.3. Va accolta l’eccezione del difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’università e della ricerca, essendo il Ministero del tutto estraneo alla controversia.
2.4. Si respinge l’eccezione di improcedibilità dei quarti motivi aggiunti per effetto da ultimo dell’intervenuta presa di servizio del professor -OMISSIS-, come da D.R. 2676/2025, stante che in virtù del nesso sostanziale di presupposizione-consequenzialità intercorrente tra esito positivo della procedura selettiva e successivo provvedimento di nomina, nel caso che venga meno il presupposto necessario costituito dal decreto di approvazione degli esiti della procedura, anche gli effetti di questi ultimi verrebbero meno (cfr. da ultimo Cons. Stato, VII, 619/2026).
3. Si inizia l’esame del merito della controversia dalla prima censura del ricorso incidentale congiuntamente alla prima censura, contenuta nei primi e nei quarti motivi aggiunti del ricorrente principale, reiterata all’esito dell’accesso agli atti, inerente alle erronee o false attestazioni asseritamente inerenti alla casistica operatoria.
L’esame congiunto delle censure citate è reso possibile dall’analogia del motivo: tanto il ricorrente principale quanto il ricorrente incidentale si addebitano reciprocamente la sopravvalutazione numerica della rispettiva casistica operatoria che risulterebbe eccedente quanto effettivamente documentato. Le dichiarazioni di ciascun concorrente conterrebbero dati maggiori di quanto desumibile dai registri e dalle certificazioni.
Le censure risultano infondate.
In entrambi i casi le censure non identificano con estrema chiarezza e con sintesi concludente le fonti dai quali ciascuno trarrebbe la prova documentale, non indiziaria, della falsità o dell’erroneità dell’altrui dichiarazione.
Parimenti nessuno dei due ricorrenti principale e incidentale sembra fornire negli atti difensivi la individuazione netta e definitiva del differenziale tra operazioni chirurgiche senz’altro effettuate e operazioni chirurgiche in tesi non effettuate da parte dell’altro concorrente, senza aggiungere nel gravame o nei successivi atti difensivi precisazioni o ricostruzioni tali da porre in dubbio la stessa proposta individuazione numerica (ad esempio, nel ricorso incidentale del professor -OMISSIS-, a pagina 12 il ricorrente incidentale precisa che la sua stima della casistica operatoria del professor -OMISSIS-non sarebbe scalfita dal “fatto che il Policlinico [#OMISSIS#] I non è riuscito a reperire i registri della Neurotraumatologia dal 1994 al 2000 (ulteriore reparto in cui il Prof. -OMISSIS-avrebbe potuto operare)”; nel quarto ricorso per motivi aggiunti, a pagina 7, il ricorrente principale dubita dell’appropriatezza dell’inserimento della qualifica del professor -OMISSIS- in 52 interventi chirurgici come “secondo I operatore”, affermando di non potersi comprendere chi abbia svolto la parte più delicata della procedura, e tuttavia non negando che la controparte abbia contribuito all’intervento in una posizione qualificata come apicale).
Tanto sembra dipendere anche dalla circostanza, esposta da entrambe le parti, della notevole complessità di lettura in via derivata e della possibilità di aggregare e disaggregare in vario modo i dati, rispetto alle variabili possibili, dei numerosi interventi svolti da entrambi (ad esempio: come primo operatore, come “secondo” primo operatore o meno; limitato alla craniotomia o meno; risalente a periodi rispetto al quale non esistono registri o meno o ne esistono di meramente cartacei).
Non si ricava quindi un principio di prova chiara e oggettiva di un falso documentale, anche tenuto conto della complessità ricostruttiva di migliaia di interventi chirurgici reciprocamente allegata, né alcuna parte ha proposto querela di falso per dimostrare ritualmente la falsità dei registri operatori quali atti pubblici.
La prassi della condivisione del ruolo di primo operatore non sembra determinare illegittimità quanto alla dichiarazione del ruolo di primo operatore in capo a entrambi i contendenti ai fini del concorso o, quantomeno, le relative censure sull’irregolarità di tale prassi non sono adeguatamente supportate da allegazione e prova.
In assenza della prova chiara di una falsità o erroneità documentale suscettibile di emergere dagli atti la Commissione ha attribuito una lieve differenza di punteggio che non irragionevolmente pare ricondursi al maggior numero di operazioni come primo operatore effettuate dal professor -OMISSIS- tenendo conto di quanto da lui dichiarato.
L’espressione “attività clinica documentata” può essere interpretata in uno alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, d.P.R. 445/2000, e alla possibilità di produrre documentazione tramite le dichiarazioni sostitutive ivi previste, confermandosi che la prova inequivoca della falsa autodichiarazione può condurre all’esclusione del dichiarante dal concorso nei termini dell’art 75 del d.P.R. 445/2000.
3.1. Il secondo motivo del ricorso incidentale può essere esaminato congiuntamente al secondo motivo del quarto ricorso per motivi aggiunti, in quanto entrambi attengono ad asserite falsità e incongruenze inerenti alle pubblicazioni scientifiche.
Le censure sono infondate.
I ricorrenti principale e incidentale prospettano critiche sull’attendibilità, la correttezza professionale, la congruenza e la veridicità delle casistiche di pazienti nell’ambito di reciproche pubblicazioni.
Si tratta di censure che vengono svolte in sede giudiziale e che mirano a dimostrare la necessità di sovvertire il merito intrinseco delle pubblicazioni ma non risulta che le stesse siano state sottoposte alla Commissione né che questa ne avesse contezza.
Compete alla Commissione giudicatrice esaminare le pubblicazioni in base ai criteri di valutazione, tenendo conto degli elementi fissati dal bando e procedendo a un’istruttoria imparziale e approfondita, sulla base di elementi noti o notori ma non anche, a fronte di centinaia di pubblicazioni e in assenza di specifiche segnalazioni, approfondire obbligatoriamente lo scrutino della conformità del lavoro di ricerca a discipline tecniche come i codici etici in assenza di disposizioni puntuali del bando o dell’Ateneo al riguardo.
Siffatte censure avanzate in sede giudiziale circa il carattere asseritamente inattendibile dei contenuti delle pubblicazioni oppure difforme da codici etici o da corrette pratiche cliniche – in alcun modo introdotte nel corso del procedimento amministrativo concorsuale o interpretabili come note ai Commissari – non conducono a valutazioni di illegittimità dell’operato dei Commissari.
È senz’altro possibile proporre fra l’altro in ambito accademico, scientifico o editoriale critiche e censure anche dirette al lavoro di ricerca altrui e conseguire se del caso in tali ambiti la dimostrazione dell’inattendibilità dei contenuti della ricerca altrui ma un simile obiettivo, se non altro per il livello di complessità tecnica e di opinabilità delle critiche, esula dal presente giudizio amministrativo sulla legittimità dell’esito di una procedura concorsuale, perché richiede approfondimenti volti a smentire l’attendibilità del lavoro di ricerca che, per la qualità e appropriatezza tecnica inevitabilmente presupposta, sono propri dell’ambito scientifico, editoriale e universitario e non della giurisdizione generale di legittimità, per come ipotizzati.
4. Passando all’esame del ricorso principale (le cui censure sono state ribadite anche avverso il decreto di approvazione degli atti con i primi motivi aggiunti) il primo motivo, che sostiene che la Commissione non avrebbe tenuto conto dei criteri di valutazione, depotenziandoli con criteri aggiuntivi di cui al verbale n.1, è infondato.
4.1. Dal confronto tra l’allegato -OMISSIS-al verbale -OMISSIS-e il bando di concorso emerge che la Commissione non ha modificato ma attuato i criteri del bando.
Ad esempio fra i criteri comparativi risulta “altre attività universitarie” con la predeterminazione di un punteggio massimo di 15 punti e in esse sono ragionevolmente inquadrabili le attività di terza missione.
Il punteggio per le attività cliniche non è irragionevole, trattandosi di cinque punti su novantacinque a fronte di criteri complessi e diversificati, fra i quali spicca legittimamente l’importanza della produzione scientifica con cinquanta punti.
La valutazione del numero totale dei lavori è prevista dal bando e non vi è contraddizione rispetto alla prescrizione del bando di valutare, nel merito intrinseco, al massimo sedici lavori.
Non risulta alcuna invasione delle sfere di competenza del Consiglio di dipartimento, che ha enucleato una proposta di criteri poi fatta propria del bando ma senza sovrapposizioni con le competenze della Commissione.
4.2. Il secondo motivo del ricorso principale, che deduce omissione del sorteggio dei commissari e violazione della parità di genere, è infondato.
È in particolare infondata l’affermazione della presunta violazione della disciplina in tema di tutela del genere femminile nella composizione dei collegi, essendo le disposizioni in questione volte a ottenere tutela da un’effettiva discriminazione subita dal sesso femminile, qui insussistente e non oggetto di un interesse personale del ricorrente (cfr. Cons. Stato, V, 3959 del 20 agosto 2015). La Commissione comprende peraltro una componente femminile sul totale di tre.
È poi infondato il rilievo dell’omissione del sorteggio per la composizione della commissione, perché l’art. 18 della L. 240/2010 non prevede l’obbligo di sorteggiare la commissione, in linea con i due principi ispiratori della L. 240/2010, che sono, ex art. -OMISSIS-comma 2, la responsabilità e l’autonomia dei singoli atenei, né, come fondatamente eccepito, il regolamento d’ateneo impone il sorteggio per designare i commissari.
4.3. Il terzo motivo, inerente al difetto di imparzialità di un Commissario, è fondato.
Corollario dell’imparzialità del commissario di concorso è che questi non si trovi a valutare il merito delle pubblicazioni di cui è coautore, per la stessa ratio espressa dal brocardo nemo iudex in causa sua: è legittimo pretendere che in una procedura concorsuale incentrata prevalentemente sulla produzione scientifica i commissari non siano coautori di numerose pubblicazioni in comune con uno dei candidati perché, in questa evenienza, si trovano nella posizione obiettivamente non imparziale di esprimere valutazioni sul merito intrinseco (originalità, congruenza, rigore metodologico) di lavori di cui sono coautori.
È senz’altro vero che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nei concorsi universitari è di regola irrilevante, ai fini dell’obbligo di astensione, la circostanza che il commissario e uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, in quanto tale circostanza deve ritenersi, nella comunità scientifica, consueta o addirittura fisiologica e connessa alle esigenze di approfondimento di temi di ricerca articolati e complessi, dovendosi altresì ritenere che, in alcuni settori scientifico-disciplinari, sarebbe difficile la formazione di Commissioni esaminatrici in cui tali collaborazioni non siano presenti; tuttavia, questo principio non è assoluto e incondizionato, dovendo ritenersi sussistente l’obbligo di astensione anche in questo ambito, a salvaguardia di evidenti principi di imparzialità e di trasparenza dell’azione amministrativa, nelle ipotesi in cui tali rapporti di collaborazione abbiano rilievo e intensità speciali o in cui sussistano tra i soggetti coinvolti reciproci interessi di natura professionale ed economica.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene che sussista tale ipotesi derogatoria rispetto al principio generale.
Dalla documentazione in atti il Collegio rileva che:
-nell’ambito della sua complessiva produzione scientifica, il professor -OMISSIS- ha al suo attivo n. 19 pubblicazioni in comune con il Commissario professor -OMISSIS-(nell’arco temporale compreso tra il 2020 ed il momento della presentazione della domanda di partecipazione; n. 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 20, 25, 26, 30, 31, 36, 43, 45, 53, 82, 95);
-3 delle 16 pubblicazioni presentate dal professor -OMISSIS- (n. 6, 15, 16 dell’elenco) ai fini del vaglio specifico della qualità della propria produzione scientifica, nei termini richiesti dal bando, vedono la compartecipazione del professor -OMISSIS- e del predetto Commissario come co-autore.
I rapporti tra il professor -OMISSIS- e il professor -OMISSIS-si presentano connotati da tale frequenza e assiduità da non poter essere qualificati come un’ordinaria collaborazione accademica, dovendo essi essere considerati (per quantità e qualità) giuridicamente rilevanti ai fini dell’obbligo di astensione, espressamente codificato dall’art. 5-OMISSIS-del c.p.c., dall’art. 6 – bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. e dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013.
In un concorso per professore di prima fascia incentrato – per una gran parte del valore dei candidati -sull’esame delle pubblicazioni, un diffuso coautoraggio delle pubblicazioni oggetto di esame specifico osta ragionevolmente alla valutazione da parte del coautore, nel senso che difetta la necessaria distinzione fra valutatore e autore dell’oggetto della valutazione.
L’inosservanza di questo obbligo di astensione, emergente dalla sottoposizione delle pubblicazioni a valutazione di merito intrinseco, oltre che configurare violazione delle norme legislative e regolamentari sopra richiamate, si traduce in una violazione del principio di imparzialità costituzionalmente riconosciuto (art. 97 Cost.), incidendo conseguentemente sulla legittimità della procedura concorsuale (cfr. Cons. Stato, VII, 3417/2022).
L’orientamento giurisprudenziale che pure problematizza la questione del coautoraggio, individuando parametri come “intensità, continuità e prossimità rispetto alle operazioni concorsuali della collaborazione editoriale, che possono orientare l’operatore del diritto” nondimeno conferma il corollario della violazione dell’obbligo di astensione nel valutare le pubblicazioni di cui si è coautore: “la scelta di non valutare i lavori di cui egli era coautore rappresentava un inevitabile corollario, ed un doveroso accorgimento che, se non fosse stato adottato, avrebbe certamente inficiato il giudizio sui predetti lavori, con, probabilmente, un effetto di propagazione (rectius: di derivazione) più generale all’intero risultato valutativo cui il predetto membro è alla fine pervenuto” si legge nella recente Cons. Stato, VII, 588/2026, nel quadro di un’evoluzione giurisprudenziale che prende sempre più in considerazione un coautoraggio continuo e diffuso, a ridosso della procedura di selezione, quale impedimento alla valutazione da parte del coautore; cfr. anche TAR Campania, Napoli, II, 3985/2022 confermata da Cons. Stato, VII, 10211/2023.
In mancanza di astensione nella valutazione il motivo è fondato.
5. Passando all’esame del primo ricorso per motivi aggiunti, il primo motivo con cui si deducono vizi nella predeterminazione dei criteri e nella valutazione inerenti all’attività clinica dei candidati è infondato.
5.1. È infondata la critica alla mancata valorizzazione dell’attività assistenziale. Non sussiste un sovvertimento dell’importanza della valorizzazione dell’attività clinica. Trattandosi di concorso per una cattedra di professore universitario la Commissione ha valorizzato l’attività clinica documentata seppur scegliendo di attribuire maggiore importanza ad altri criteri, senza violare le inerenti disposizioni primarie e secondarie.
È infondato il riferimento alla mancata valutazione, in tesi obbligatoria, dell’attività ambulatoriale, competendo alla Commissione nell’ambito della sua discrezionalità valorizzare nel modo ritenuto opportuno i contenuti della clinica, quanto ad esempio ai profili chirurgici o a quelli ambulatoriali, anche in base alla disciplina oggetto del concorso.
In merito ai rilievi sulla casistica operatoria si rinvia a quanto in precedenza osservato.
5.2. Il secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti è parzialmente fondato.
5.2.1. Sostiene il professor -OMISSIS-che la Commissione avrebbe errato nel riconoscere dieci punti al numero totale delle pubblicazioni e al numero delle pubblicazioni degli ultimi dieci anni, senza fare riferimento al numero massimo di pubblicazioni selezionabili (sedici negli ultimi dieci anni).
La censura è infondata perché la sussistenza di uno spazio dei lavori della Commissione destinato alla valutazione di merito delle pubblicazioni non ne preclude una valutazione anche quantitativa nel modo così scelto dalla Commissione e ricavabile dall’articolo -OMISSIS-del bando.
Il ricorrente principale allega poi la necessità di escludere il controinteressato per mancata presentazione di pubblicazioni risalenti agli ultimi cinque anni come prescritto dal bando.
La censura è infondata: le pubblicazioni prodotte dal professor -OMISSIS- recano un DOI, digital object identifier, volto a consentire il download della pubblicazione dal sito della rivista. Le pubblicazioni risultano quindi disponibili nell’ambito della domanda.
5.2.2. È invece fondata la censura riguardante vizi nell’applicazione del criterio di primo e ultimo autore.
È persuasiva e basata sui curriculum dei candidati l’argomentazione del ricorrente principale secondo cui, in relazione ai cinque punti a tale titolo, il professor -OMISSIS- ha un numero di pubblicazioni come primo e come ultimo autore significativamente minore del professor -OMISSIS-.
Anche a riguardare il valore assoluto in termini numerici risulta ampiamente prevalente il professor -OMISSIS-.
Pur alla luce della notevole differenza -non solo per il numero di pubblicazioni, ma anche per la posizione di primo nome, che è il più coinvolto nel portare avanti il lavoro di ricerca -al candidato professor -OMISSIS- sono stati riconosciuti 4,7 punti, mentre al professor -OMISSIS-solamente 0,3 in più, avendo egli raggiunto il punteggio massimo di 5.
Pertanto non sono comprensibili le ragioni che hanno condotto ad un gap valutativo di soli 0,3 punti.
La sproporzione è dunque evidente a fronte di dati obiettivi.
Non è persuasiva, al contrario, la lettura del controinteressato secondo cui il criterio sarebbe stato applicato con riferimento alle 16 pubblicazioni, perché la stessa non è basata su un’espressa disposizione del bando che ha previsto all’articolo 1, nell’ambito della “valutazione qualitativa/quantitativa dei lavori” che “La posizione di primo, ultimo nome fra gli autori verrà ritenuta particolarmente significativa negli articoli pubblicati e valutata nella comparazione tra candidati di valore simile”.
Inoltre, all’allegato -OMISSIS-al verbale della riunione preliminare, la Commissione riporta la tabella riassuntiva dei parametri di valutazione “delle pubblicazioni scientifiche” ivi elencando i vari indici bibliometrici, come l’indice di Hirsch e l’IF, e comprendendo anche la “posizione prevalente dell’autore (primo o ultimo autore)”, che va quindi correttamente rapportata all’intera produzione scientifica.
5.2.3. È altresì fondata la censura della omessa valutazione del merito intrinseco delle valutazioni.
È mancato un confronto comparativo effettivo delle sedici pubblicazioni presentate dai candidati: pur apparentemente analizzate con esito corrispondente e lusinghiero per entrambi il ricorrente principale e incidentale, non risulta un’attribuzione di una specifica valutazione per i criteri previsti (come “originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica”, cfr. art. 5 del bando) né è possibile desumerla da altri atti o documenti, dal giudizio finale comparativo di ottimo (-OMISSIS-) e buono (-OMISSIS-) tanto più che l’espressione descrittiva del valore delle 16 pubblicazioni è, dal punto di vista testuale, largamente corrispondente per entrambi.
In particolare, esula dal corretto svolgimento del confronto comparativo la compilazione di valutazioni discorsive identiche per entrambi i candidati -OMISSIS- e -OMISSIS-e cumulative per la loro produzione scientifica sottoposta a valutazione di merito intrinseco, nonostante il bando richiedesse l’esame di ciascuna pubblicazione fra quelle presentate (cfr. allegato 2 alla relazione finale, con valutazione riprodotta per entrambi, “Le pubblicazioni sono appropriate in termini di rilevanza scientifica, originalità ed attinenza con il SSD oggetto del concorso. Le pubblicazioni scientifiche hanno carattere di innovatività, sono state condotte con rigore metodologico ed hanno una buona collocazione editoriale su riviste neurochirurgiche indicizzate”).
È in sintesi mancato un raffronto effettivo e approfondito delle sedici pubblicazioni dei candidati impostato sui criteri di valutazione esplicitamente previsti, da integrarsi secondo quanto previsto dal bando con la rilevazione degli indici bibliometrici dei candidati.
5.3. Il terzo e il quarto motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Con tali motivi il professor -OMISSIS-deduce in estrema sintesi mancata applicazione di alcuni criteri di valutazione, sottovalutazione dei propri titoli di merito, alcuni dei quali non sarebbero stati valutati, e sopravvalutazione dei titoli del professor -OMISSIS-.
5.3.1. Per [#OMISSIS#] orientamento giurisprudenziale, la Commissione di un concorso universitario non è tenuta a motivare analiticamente i giudizi con riferimento a tutti i titoli dei candidati, essendo sufficiente che i criteri di valutazione siano espressamente indicati e richiedendosi che la loro applicazione sia resa esplicita da una motivazione intellegibile e articolata, non essendo invece necessario che i singoli titoli siano interamente e analiticamente valutati (cfr. di recente Cons. Stato, VII, 3024/2026 nel confermare TAR Lazio, III-ter, 292/2025).
Va ribadito che nelle procedure di valutazione comparativa per i posti di ricercatore e professore universitario non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, occorrendo invece un accertamento globale e complessivo finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2013 n. 5079 e 29 aprile 2009 n. 2705; Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7917; TAR Lazio, III-ter, 11126/2025).
In materia di selezioni pubbliche per il reclutamento di docenti universitari, il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione degli atti relativi alla procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un candidato non può rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione esaminatrice, a meno che questi ultimi siano manifestamente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (Cons. Stato, VII, 423-OMISSIS-del 27 aprile 2023; TAR Lazio, III-ter, 7649 del 5 maggio 2023, 15177 del 16 novembre 2022).
Altrettanto consolidato e logico è l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il “non corretto accertamento dei fatti” e l’assenza di un “coerente sviluppo fra le fasi procedurali della selezione” in termini di contraddizione fra la scelta finale della Commissione e gli elementi che sono obiettivamente emersi nella fase della selezione può inficiare la legittimità dell’esito del concorso (TAR Lazio, III-ter, 7040/2025, nel richiamare Cons. di Stato, 5685/24).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, con riferimento alle censure in argomento, non risulta un omesso esame o un’omessa ponderazione nei termini sostenuti.
In particolare non sussiste obbligo legale o regolamentare di tracciare subcriteri oltre i criteri di valutazione già predeterminati.
La Commissione dà poi atto nei verbali di un esame diffuso dei titoli dei candidati senza che, come detto, occorra una dettagliata ricognizione e valutazione di ogni singola loro esperienza curricolare.
6. L’esame delle censure summenzionate vale anche per le censure riprodotte nel secondo e nel terzo ricorso per motivi aggiunti, osservato peraltro che gli atti di approvazione e di nomina successivi sono legati al decreto rettorale di approvazione degli atti del concorso da un nesso di illegittimità caducante (cfr. di recente Cons. Stato, 619/2026 a conferma di precedente orientamento).
7. Passando all’esame delle residue censure del quarto ricorso per motivi aggiunti, parte della prima, parte della seconda, la terza e la quarta, e prescindendo in generale dalla questione della tardività, le medesime sono infondate.
Con riferimento a parte della prima censura, è infondato il riferimento del ricorrente principale alla Funzione assistenziale su Aziende di riferimento dell’Università La Sapienza previa autorizzazione dell’Azienda Ospedaliera competente, indicato a pag. 5 del bando. Si tratta di un dato identificativo del posto messo a bando, nell’art. -OMISSIS-dedicato all’indizione della procedura, non anche di un criterio discretivo dell’attività clinica ammissibile a valutazione.
Con parte della seconda censura il professor -OMISSIS-sostiene che la Commissione avrebbe ignorato la distinzione tra l’IF totale come autore principale e come investigator/collaborator del controinteressato.
La censura è infondata in assenza di una prova della violazione dei criteri bibliometrici fissati dal bando e della mancanza di una corretta rilevazione dell’indice.
La censura che ha ad oggetto il congedo presso l’Università di -OMISSIS-non è tardiva, siccome introdotta solo con il quarto ricorso per motivi aggiunti, ma in effetti già avanzata ai punti III.2.2 e III.2.5. del primo ricorso per motivi aggiunti.
I contenuti della dichiarazione del controinteressato circa l’Università di -OMISSIS-non risultano falsi o erronei, attenendo gli esiti delle ricerche del ricorrente principale all’intervenuta conclusione del trial.
L’esito della ricerca effettuato in merito dal ricorrente principale circa l’interruzione del trial non sembra dimostrare la falsità della dichiarazione, stante anche il decreto rettorale che ha disposto il congedo per motivi di studio e ricerca (doc. 34 del controinteressato).
Il quarto motivo del quarto ricorso per motivi aggiunti, volto a corroborare le dedotte mancanze di trasparenza e la necessità del sorteggio, tenuto conto dei descritti rapporti professionali con una struttura sanitaria esterna, non dimostra a titolo ulteriore difetti di imparzialità o depone per una giustificazione normativa dell’obbligo di sorteggio dei commissari, non risultando integrata o chiaramente ricavabile una specifica causa di incompatibilità o di astensione.
8. La tipologia dei vizi accertati esclude la fondatezza dell’eccezione del difetto di prova di resistenza, osservato che viene in rilievo per un verso la legittima composizione della commissione e, per altro verso, che è risultata illegittima una parte significativa della valutazione dei lavori di ricerca scientifica, che costituiscono una parte importante della complessiva attività amministrativa in esame.
9. In conclusione sono fondati il terzo motivo del ricorso principale e, in parte, il secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti; le ulteriori censure del ricorrente principale sono infondate; il ricorso incidentale è infondato.
Sono quindi annullati il decreto di nomina della Commissione, i verbali, il decreto di approvazione degli atti e i conseguenti atti di approvazione della chiamata e di nomina del vincitore del concorso, con conseguente obbligo di rinnovazione del concorso da parte di una commissione in composizione integralmente diversa entro il complessivo termine di 120 giorni dalla comunicazione o notifica se anteriore della presente sentenza e – in ragione dei motivi accolti e in via conformativa rispetto alla presente sentenza – con i conseguenti obblighi di (i) evitare l’individuazione di commissari che abbiano coautoraggi con i candidati, quanto alle sedici pubblicazioni sottoposte alla valutazione di merito, (ii) applicare in modo intellegibile e basato sui presupposti di fatto il criterio di primo e ultimo autore e (iii) sottoporre ad un’effettiva ed esplicita valutazione di merito comparativa la produzione scientifica dei candidati composta dalle sedici pubblicazioni presentate, rilevante ai fini della valutazione globale.
10. La soccombenza reciproca e la complessità di alcune delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando:
-dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Università e della Ricerca;
-respinge il ricorso incidentale;
-accoglie il terzo motivo del ricorso principale e in parte il secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti e conseguentemente annulla gli atti indicati in motivazione, con obbligo di rinnovazione del concorso da parte di una commissione in composizione integralmente diversa entro il complessivo termine di 120 giorni dalla comunicazione o notifica se anteriore della presente sentenza, come in motivazione;
-respinge i restanti motivi del ricorso principale e dei ricorsi per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi -OMISSIS-e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle persone coinvolte, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle predette.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario

Pubblicato il 3 luglio 2026