TAR Lazio, Roma, Sez. III, 24 luglio 2026, n. 13585

ASN: la positiva valutazione di singoli profili non esclude il diniego di abilitazione

Data Documento: 2026-07-24
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Nell’ambito dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, la positiva valutazione di alcuni profili della produzione scientifica del candidato non rende di per sé contraddittorio il giudizio finale di non abilitazione, qualora la Commissione ritenga, con motivazione congrua, che le pubblicazioni non presentino una sufficiente pertinenza e maturità rispetto al settore concorsuale. I criteri di valutazione previsti dal d.m. n. 120/2016 sono autonomi e non ammettono compensazioni tra elementi favorevoli ed elementi ostativi.

Contenuto sentenza

Pubblicato il 24/07/2026

R E P U B B L I C A      I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9200 del 2025, proposto da

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca in persona Ministro pro tempore rappresentato edifeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare,

  • del provvedimento pubblicato in data 9/07/2025 contenente il giudizio di non abilitazione scientifica per l’acceso al ruolo dei professori universitari di seconda fascia per il settoreconcorsuale 10/G1 “Glottologia e Linguistica” di cui al Decreto

 

Direttoriale 1211 del 28 luglio 2023 emesso a norma dell’art.16 della L.240/2010, nonché a norma del D.p.r. del 14 settembre 2011, n. 222 per come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari; del DPR 120-2016; del Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 7 giugno 2016 n. 120; del Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e ricerca n. 589 del 8 agosto 2018 nonché del Decreto direttoriale n. 1211/2023;

  • di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo delricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione;
  • ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione del ricorrente del Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222,; Decreto del Miur n. 602 del 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120;
  • delle note prot. n. 3364 del 25 luglio 2023 e prot. n. 5652 del 26 luglio 2023, rispettivamente rese dall’ANVUR e dal CUN, con le quali viene rappresentata l’opportunità di confermare i criteri, i parametri, gli indicatori e i valori soglia di cui ai decreti del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, 120 e 8 agosto 2018, n. 589.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

  1. Con ricorso ritualmente notificato, il prof. OMISSIS espone di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 10/G1 “Glottologia e Linguistica”, nell’ambito della tornata 2023-2025 ed impugna gli atti in epigrafe, con i quali l’abilitazione è stata negata.

Più precisamente, premette che la procedura veniva indetta con Decreto Direttoriale MIURn. 1796 del 27 ottobre 2023; il ricorrente presentava la propria domanda per la II fascia nelSC 10/G1 “Glottologia e Linguistica”, allegando i titoli e le pubblicazioni scientifiche necessari.

Una volta insediatasi, la Commissione individuava i criteri di valutazione ai sensi del

D.M. 120/2016 e dell’art. 16 L. 240/2010 (e succ. modd.); con specifico riguardo all’odierno ricorrente, la Commissione riteneva sussistente il possesso di 4 titoli tra i 9 prescelti nella seduta di insediamento, nonché pubblicazioni attestanti il profilo di uno studioso di socio-pragmatica interazionale attento ai contesti comunicativi plurilingui.

Ciononostante, la Commissione, all’unanimità, concludeva nel senso dell’inidoneità dellaprof. OMISSIS a conseguire l’abilitazione scientifica, essenzialmente impiegando formule generiche che si appuntavano sulla non congruenza della produzione scientifica con le tematiche del SC 10/G1 “Glottologia e Linguistica” e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti, di per sé insufficienti a fondare il diniego all’abilitazione in contestazione, anchetenuto conto che il Consiglio Universitario

 

Nazionale (CUN) aveva precedentemente espresso parere favorevole sulla pertinenza delle pubblicazioni del prof. OMISSIS rispetto alla declaratoria dei settori S.S.D. GLOT-01/A – Glottologia e linguistica e G.S.D. 10/GLOT-01 – Glottologia e Linguistica –

  1. Avverso tale esito ed a sostegno del gravame, il ricorrente formula i seguenti motivi di censura.
  • “Violazione e falsa applicazione dell’impianto normativo di riferimento di cui al Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ; Violazione del Decreto Direttoriale 1796/2023 del Ministero dell’Università e della Ricerca avente per oggetto “procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima eseconda fascia; violazione del Verbale 1 nonché degli altri verbali della Commissione; del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n.222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’art.16 della legge 30 dicembre 2010, n.240”; del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 giugno 2016 n. 120 concernente “regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b), c) della legge 30dicembre 2010, n.240 e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decretodel Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n.95”; del Decreto del Ministrodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 agosto 2018 n. 589 recante “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del

D.M. 7 giugno 2016, n.120”; Violazione e falsa applicazione dell’art 3 della l. 241/90

e successive modifiche e del d.p.r. 497/1994 e disciplina normativa del pubblico

 

concorso ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA’, CONTRADDITTORIETA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA..

La Commissione ha negato al ricorrente l’abilitazione scientifica nazionale, avendo essenzialmente giudicato “non congruenti” le pubblicazioni scientifiche presentate in valutazione, nonostante si trattasse di opere rientranti nella definizione del settore scientifico data dai D.M. menzionati anche alla luce del parere di relativa pertinenza reso dal CUN (prot. 5985 del 5 giugno 2025). Il ricorrente lamenta altresì che l’esito del giudizio sia affetto da contraddittorietà manifesta, tenuto conto che le pubblicazioni presentate in valutazione hanno ricevuto una valutazione positiva nel relativo commento mentre la valutazione complessiva finale, immotivatamente, è di segno negativo.

  • Violazione e falsa applicazione dell’impianto normativo di riferimento di cui al Legge 30 dicembre 2010, n. 240; Violazione del Decreto Direttoriale 1796/2023 del Ministero dell’Università e della Ricerca avente per oggetto “procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima eseconda fascia; violazione del Verbale 1 nonché degli altri verbali della Commissione; del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n.222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’art.16 della legge 30 dicembre 2010, n.240”; del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 giugno 2016 n. 120 concernente “regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b), c) della

 

legge 30 dicembre 2010, n.240 e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, deldecreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n.95”; del Decreto del Ministrodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 agosto 2018 n. 589 recante “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del

D.M. 7 giugno 2016, n.120”; Violazione e falsa applicazione dell’art 3 della l. 241/90 e successive modifiche e del d.p.r. 497/1994 e disciplina normativa del pubblico concorso ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA’ CONTRADDITTORIETA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA”.

Il giudizio di mancata abilitazione è inadeguato ed appare avvenuto senza l’espressione di una motivata valutazione formata a seguito di un’analisi delle sue pubblicazioni e complessiva del profilo del ricorrente. Più precisamente, secondo prospettazione attorea, il concetto di maturità scientifica non potrebbe giustificarsi esclusivamente sulla base della(ritenuta erroneamente) parziale attinenza dei lavori al settore concorsuale, ma dovrebbe esprimere un “giudizio qualitativo” basato sulla rilevanza delle pubblicazioni, sulle esperienze professionali maturate e sulla caratura scientifica del candidato nel suo complesso.

  • Violazione e falsa applicazione dell’impianto normativo di riferimento di cui al Legge 30 dicembre 2010, n. 240; Violazione del Decreto Direttoriale 1796/2023 del Ministero dell’Università e della Ricerca avente per oggetto “procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima eseconda fascia; violazione del Verbale 1 nonché degli altri verbali della Commissione; del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n.222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell’art.16 della  legge  30  dicembre  2010,  n.240”;  del  Decreto  del  Ministro

 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7 giugno 2016 n. 120 concernente “regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b), c) della legge 30dicembre 2010, n.240 e successive modifiche, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decretodel Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n.95”; del Decreto del Ministrodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 agosto 2018 n. 589 recante “Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del

D.M. 7 giugno 2016, n.120”; Violazione e falsa applicazione dell’art 3 della l. 241/90 e successive modifiche e del d.p.r. 497/1994 e disciplina normativa del pubblico concorso ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA’ CONTRADDITTORIETA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA”.

Il Giudizio della Commissione appare oltremodo carente in quanto non consente di verificare il confronto avvenuto tra i Commissari richiesto dalla normativa di settore ai fini del giudizio di idoneità.

I giudizi individuali, inoltre, appaiono praticamente sovrapponibili al di là di minime differenze, in misura che va al di là del semplice riferimento ai parametri rimessi all’apprezzamento di ciascun Commissario.

Conclude per l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento degli atti impugnati ed ogni consequenziale statuizione.

  1. In data 9 ottobre 2025 si è costituito il Ministero intimato per resistere al ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
  2. Con ordinanza del 15 ottobre 2025 n. 5646, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelareproposta dal ricorrente rappresentando la necessità di un approfondimento

 

della disamina delle questioni dibattute incompatibile con la sommaria delibazione propria della relativa fase di giudizio.

  1. Alla pubblica udienza del 15 luglio 2026 la causa è stata discusa e trattenuta in
  2. il ricorso va respinto per le ragioni di seguito
  3. La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
    • Il quadro normativo di riferimento va ricostruito, in primo luogo, richiamando la legge 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) che ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.

La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento in discorso.

Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate lemodalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione. L’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università, sentiti il CUN e l’ANVUR, di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci,distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun

 

candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione;

  • le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazionescientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidatiall’abilitazione per la prima fascia dei professori Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”.

L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “Nelle procedure diabilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione  formula  un  motivato  giudizio  di  merito  sulla qualificazione scientificadel candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo ariferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…”.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati dirilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturitàscientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualitàe originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche

 

affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca (comma 2, art. 3 cit.).

Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “a) la coerenza con letematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b)l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica,valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla basedell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale ointernazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo  delle  pubblicazioni  presentate  nonché  la  continuità  della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

Il successivo art. 5 indica i criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2”.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), laCommissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.

 

Infine, l’art. 6 (dalla rubrica: “Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale”) prevedeche la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfanoentrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B.

  1. Nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato la ritenuta non pertinenza delle proprie pubblicazioni rispetto al settore concorsuale prescelto, anche facendo riferimento al parere favorevole espresso dal CUN sopra menzionato (prot. 5985 del 5 giugno 2025) che gli ha consentito, “Visti il curriculum e l’elenco delle pubblicazioni” di passare in qualità di RTD b) al settore S.S.D. GLOT-01/A – Glottologia e linguistica et G.S.D. 10/GLOT-01 – Glottologia e Linguistica – ed in base al quale ha anche presentato domanda di abilitazione aprofessore di II fascia per il SC 10/G1 “Glottologia e Linguistica”.

A fronte di ciò, nel provvedimento impugnato, in punto di coerenza, si legge che: “Le pubblicazioni presentate attestano il profilo di uno studioso di socio-pragmatica interazionale attento ai contesti comunicativi plurilingui. Gli ambiti d’indagine sono ristrettie può essere riscontrata qualche ripetitività di contenuti. Prevale un interesse di linguistica ‘esterna’: il dato linguistico è considerato solo in quanto indicatore di atteggiamentivalutativi, che caratterizzano le tendenze di una comunità, e rivelatore di mutamenti dell’assetto socio-culturale sia individuali sia sociali. il candidato appare impegnato in unaseria ricerca relativa all’esperienza della migrazione in cui però il fuoco di interesse da lui mostrato verte più sulla concettualizzazione da parte dei partecipanti delle proprieautobiografie, in cui si inserisce il loro rapporto con le lingue e su aspetti di tiponarratologico, con concentrazione sull’analisi dei loro

 

racconti svolta per lo più sul testo inglese. Per queste ragioni la Commissione all’unanimità ritiene che i suoi interessi siano poco pertinenti con il settore concorsuale, nemmeno nella prospettiva della linguistica applicata, e che non sia pertanto meritevole dell’abilitazione alla seconda fascia nel settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica”.

Vero è, quindi, che la Commissione, nel giudizio collegiale, non manca di evidenziare punti di forza della presentazione del candidato (rispetto alle pubblicazioni viene comunque evidenziato “il profilo di uno studioso di socio-pragmatica interazionale attento ai contesti comunicativi plurilingui”; secondo alcuni commissari nella produzione scientifica “i metodi impiegati peraltro sono solidi e la ricerca è ben documentata”); ma è parimenti vero che, afronte di elementi favorevoli e sfavorevoli, la Commissione, non ha dato “meramente”preferenza a questi ultimi in quanto, dopo ampia e dettagliata analisi delle opere portate in valutazione, ha ritenuto ostativa (e dunque dirimente) la circostanza che la produzione scientifica analizzata non contenesse risultati sufficientemente originali e maturi per il SC prescelto, tali da consentire un giudizio di maturità del ricorrente per l’insegnamento di II fascia, non limitandosi ad esprimere, come ritenuto in ricorso, un giudizio basatoesclusivamente sul rilievo della “non coerenza” di tali opere.

Tale articolata motivazione sugli interessi e gli approdi della ricerca del candidato reputati non strettamente pertinenti e maturi per il settore scientifico prescelto rappresenta una valutazione che può essere condivisibile o meno nel merito (aspetto che attiene alla discrezionalità in quanto tale ed è dunque non fungibile), ma certamente è chiara edinequivoca (così non verificandosi alcun difetto di motivazione sul punto).

In tal senso soccorrono anche i giudizi individuali, rispettivamente, del prof. OMISSIS (“Pur riconoscendo al candidato rigore nel metodo scientifico si osserva come il dato linguisticosia prevalentemente marginale o secondario, utilizzato

 

sostanzialmente per indicare atteggiamenti, tendenze o cambiamenti all’interno di unadeterminata comunità. Considerando anche una certa ripetitività in alcuni ambiti di indagine si ritiene che al momento il candidato non sia idoneo all’abilitazione a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/G1”) e del prof. OMISSIS (“Prevale un interesse di linguistica ‘esterna’: il dato linguistico è considerato solo in quando indicatore di atteggiamenti valutativi, che caratterizzano le tendenze di una comunità, e rivelatore dimutamenti dell’assetto socio-culturale sia individuali sia sociali. Con queste riserve, si ritieneche al candidato non possa essere riconosciuta l’abilitazione alla posizione di professore diseconda fascia per il settore concorsuale 10/G1 Glottologia e linguistica”) e del prof. OMISSIS (“Le aspirazioni teoriche del candidato si indirizzano in massima parte su questioni di ampio respiro, sicuramente interessanti e non banali, ma in cui il dato linguistico è totalmente assente o collocato in un ruolo ancillare. Ad avviso di chi scrive,pertanto, OMISSIS non ha acquisito ancora una fisionomia delineata che gli conferisca unaposizione riconoscibile nell’ambito del panorama nazionale della ricerca nel SC 10/G1, e pertanto non è possibile riconoscergli l’abilitazione come professore di seconda fascia”), che sottolineano in senso concorde come il dato linguistico appaia non avere un ruolo preminente e focale nelle pubblicazioni proposte dal ricorrente.

Inoltre, con riferimento all’asserito carattere dei giudizi individuali espressi da ciascun

Commissario, occorre precisare che gli stessi non appaiono completamente sovrapponibili ma permettono di conoscere il personale apprezzamento di ciascuno: ogni giudizio è dotato di una propria motivazione che ha trovato sintesi nel giudizio collegiale.

Si osserva, dunque, che il giudizio della Commissione, letto alla luce dei singoli pareri individuali include ogni aspetto di fatto rilevante ai fini del giudizio di non idoneità e non consente di riconoscere alcun difetto formale o testuale di motivazione. Va, sul punto,rammentato che la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste

 

nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni cheimpongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impedisconol’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).

Il giudizio in questione giustifica le ragioni che hanno spinto a una data conclusione e vieneindicato l’iter logico secondo il quale le pubblicazioni sono state ritenute carenti sotto il profilo qualitativo sopra evidenziato. La motivazione del giudizio appare idonea a descrivere le ragioni che hanno spinto la Commissione a pervenire all’esito del giudizio negativo e,pertanto, il giudizio impugnato deve considerarsi formulato in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 120/2016, se ne deve escludere l’insufficienza e la mancanza di adeguata motivazione.

Del resto come ha già avuto modo di chiarire la giurisprudenza di questo Tribunale, “l’art. 4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinché la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri” (TARLazio, Roma, IIIB, nr. 5633 del 2019 e nr. 5667 del 2021).

  1. Ne deriva pertanto che il ricorso va
  2. La particolarità della fattispecie, connotata dalla presenza di elementi comunque favorevoli al candidato nel giudizio collegiale, comporta giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Primo Referendario

OMISSIS Referendario, Estensore