TAR Lazio, Roma, Sez. III, 22 luglio 2026, n. 13458

ASN: l'istanza di autotutela non consente la riapertura del giudizio definitivo di non abilitazione

Data Documento: 2026-07-22
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il candidato che abbia omesso di impugnare nei termini il giudizio di non conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale non può ottenere la riapertura della procedura mediante un’istanza di annullamento d’ufficio fondata sul sopravvenuto accertamento dell’illegittimità della nomina di uno dei componenti della Commissione esaminatrice. La successiva impugnazione del diniego di autotutela non consente di rimettere in discussione il giudizio ormai definitivo, ove l’Amministrazione si sia limitata a confermarne gli esiti senza procedere a una nuova istruttoria o a una rinnovata valutazione della posizione del candidato.

Contenuto sentenza

Pubblicato il 22/07/2026

R E P U B B L I C A      I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6550 del 2025, proposto da

OMISSIS, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur-Agenzia Nazionale di Valutazione delSistema Universitario e della Ricerca in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

-del provvedimento Prot. n. 3720 del 20.03.2025 AOODGFIS-DG del Ministero dell’Università e della Ricerca;

-del preavviso di diniego trasmesso a mezzo nota prot. 2909 del 3.3.2025;

-del D.D. 1582/2021 Ministero dell’Università e della Ricerca di designazione della Commissione d’esame per l’ASN;

-del D.D. 29 gennaio 2021, n. 251, con il quale è stata avviata la procedura per la formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;

-del decreto direttoriale 26 febbraio 2021, n. 553 come rettificato dal decreto direttoriale n. 589 del 5 marzo 2021, con il quale è stata avviata la procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;

  • delle Delibere del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 12 maggio 2021, n. 104 e del 21 giugno 2021, n. 136, con la quale l’Agenzia ha proceduto, relativamente agli aspiranticommissari che hanno presentato domanda per il settore concorsuale 12/F1-DIRITTOPROCESSUALE CIVILE all’accertamento della qualificazione scientifica di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del decreto direttoriale 29 gennaio 2021, n. 251 Giudizio di non idoneità del candidato [#OMISSIS#] OMISSIS pubblicato in data 2.2.2022;
  • della la lista degli aspiranti commissari per il settore concorsuale 12/F1-DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto direttoriale 29 gennaio2021, 251, pubblicata sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca dedicato alle procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale;
  • del provvedimento ANVUR ignoto numero e data di accertamento della idoneità del prof. OMISSIS alla qualifica di Commissario d’esame per l’ASN;
  • di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli di cui sopra ignoti numero e data.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Anvur-Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2026 la dott.ssa Benedetta Bazuro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

  1. Nell’odierno giudizio, parte ricorrente espone di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 12/F1 “Diritto Processuale Civile”, nell’ambito della tornata indetta con D. n. 553/2021, presentando la propria domanda per la II fascia della docenza universitaria.

In data 2 febbraio 2022, venivano pubblicati gli esiti del primo quadrimestre di valutazione, nell’ambito del quale l’avv. OMISSIS era destinatario di un giudizio di inidoneità espresso all’unanimità dei componenti della Commissione.

  1. Tale giudizio, all’epoca, non veniva impugnato dal
  2. In tale contesto si inseriva la vicenda giudiziaria relativa ai titoli posseduti da uno dei componenti della Commissione, prof. OMISSIS e, che aveva giudicato sulla domanda di abilitazione del ricorrente.
    • In sintesi: con sentenza 1139, pubblicata in data 15 novembre 2022, il TAR per laLombardia, Sezione distaccata di Brescia, in accoglimento del ricorso promosso da altro docente, prof. OMISSIS, aveva annullato gli atti relativi alla procedura valutativa che aveva condotto il prof. OMISSIS ad assumere il ruolo di docente di prima fascia, con ordineall’Ateneo di Brescia di rideterminarsi sul relativo punteggio; la pronuncia di primo grado veniva confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5860 del 14 giugno 2023;a seguito del rinnovo delle operazioni valutative, con decreto del Rettore del 17 ottobre2023, l’Università degli Studi di Brescia

 

disponeva nuovamente la chiamata del prof. OMISSIS a professore di prima fascia con conferma degli effetti giuridico/economici del servizio pregresso (cfr. sentenza ottemperanza TAR, per la Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, sez. I, n. 9 gennaio 2024, n. 10);avverso gli esiti della rinnovazione, veniva promosso ricorso per ottemperanza dal prof. OMISSIS al medesimo TAR per la Lombardia che, con sentenza n. 10 del 9 gennaio 2024, annullava gli atti posti in essere dall’Ateneo in esecuzione del giudicato e rideterminava i punteggi dei candidati, ordinando all’Università degli Studi di Brescia di adottare “tutti gli atti conseguenti alla nuova graduatoria per la chiamata del prof. OMISSIS a professore di prima fascia, completando l’intero procedimento”.

  1. Anche in tal caso, l’avv. OMISSIS non riteneva di promuovere impugnazione avverso il giudizio negativo ricevuto nella procedura abilitativa – in tesi viziato da illegittimacomposizione della Commissione – ma, in data 17 marzo 2024, invitava il Ministero, odiernoresistente, ad esercitare in autotutela i propri poteri adottando ogni provvedimento utileaffinché venisse rivalutata la propria domanda di abilitazione da parte di Collegio compostonuovamente ed in conformità alle disposizioni di legge “al fine di ricostruire la piena legittimità del procedimento di abilitazione”.
  2. L’Amministrazione non riteneva di offrire riscontro all’invito.
  3. Sicché il ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio innanzi codesto TAR del Lazioche, con sentenza 18992 del 29 ottobre 2024, ordinava al Ministero di offrire riscontro all’istanza dell’avv. OMISSIS a mezzo di un provvedimento espresso.
  4. In ottemperanza a detta pronuncia seguivano il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis 241/1990, prot. n. 2909 del 3 marzo 2025, ed il provvedimento di rigetto definitivo, prot. n. 3720 del 20 marzo 2025, motivato per relationem alla luce di quanto già esposto nel precedente preavviso.
    • In particolare, a giustificazione del diniego opposto sull’istanza di riesame l’Amministrazione ha argomentato diffusamente che: “il giudizio di cui si chiede

 

l’annullamento, è stato reso pubblico in data 2.02.2022 e, pertanto, già all’epoca in cui è stata presentata l’istanza di annullamento, era ampiamente decorso il termine massimo di 12 mesi previsto dall’art. 21 novies, l. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio. A ciò deve aggiungersi che avverso il giudizio negativo formulato dalla Commissione, il dott. OMISSIS non risulta aver proposto impugnazione, né successivamente alla pubblicazione degli esiti della valutazione, né successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 10 del 9.01.2024, con cui il TAR Lombardia ha rideterminato gli esiti del concorso bandito dall’Universitàdegli Studi di Brescia per la copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore disciplinare IUS/15. L’omessa impugnativa del giudizio, se da un lato lascia presumere che ildott. OMISSIS abbia ritenuto plausibili e non suscettibili di contestazione le valutazioni espresse dalla Commissione, peraltro all’unanimità dei suoi componenti, dall’altro ha certamente determinato il consolidarsi del giudizio che, pertanto, è divenuto inoppugnabile.Si deve inoltre considerare che, di norma, l’illegittimità della nomina di un organo esercentepubbliche funzioni non ha alcun riflesso sugli atti emessi dallo stesso prima dell’eventuale annullamento o revoca della sua nomina, in quanto la situazione dell’organo emanante è riconducibile alla nota figura del “funzionario di fatto”, i cui atti medio tempore adottati sono da considerarsi senz’altro validi e produttivi di effetti, in omaggio al fondamentale principio di continuità dell’azione amministrativa (ex multis, C.d.S. Ad. Plenaria, n. 6 del 1993) Ancora, si deve osservare che l’istanza risulta fondata unicamente sull’intervenuto annullamento della nomina del prof. OMISSIS quale docente di prima fascia ma nella stessa non si ravvisano elementi utili a comprovare che la presenza in Commissione dello stesso abbia inciso, in maniera determinante e negativa, sulla formazione del giudizio, né elementi in grado di rendere probabile che una diversa composizione della Commissione avrebbe condotto ad una valutazione di carattere positivo. Da ultimo, non può sottacersi cheattualmente è in corso di svolgimento la nuova tornata

 

abilitativa 2023/2025, nell’ambito della quale il dott. OMISSIS avrebbe potuto e potrebbe ripresentare la propria candidatura sottoponendola ad una differente Commissione, così da ottenere il medesimo fine cui aspira con la presente istanza. E invero, benché la nuova tornata abilitativa abbia avuto avvio nel lontano novembre 2023, non risulta che il OMISSISsi sia fino ad oggi adoperato per sottoporre la propria candidatura alla nuova Commissione a tale scopo designata.

  1. Avverso tali provvedimenti è stato proposto l’odierno gravame – esteso al giudizio di inidoneità e relativi atti presupposti – affidato ai seguenti motivi di doglianza.
    • Violazione e/o falsa applicazione 97 Cost. –Violazione e/o falsa applicazione art. 16l. 30.12.2010 n. 240 – Violazione e/o falsa applicazione art. 6 commi 2 e 4

D.P.R. 04.04.20216 n. 95 Violazione e/o falsa applicazione art. 21-nonie l. 241/1990 Eccesso di potere- Incompetenza”.

In primo luogo, sul piano della ammissibilità del ricorso, il ricorrente sostiene che il provvedimento di rigetto del 20 marzo 2025 in quanto atto di conferma in senso stretto rispetto al giudizio di inidoneità espresso nei confronti del ricorrente, nonostante la rilevata sopravvenuta illegittima composizione della Commissione, è da ritenersi autonomamentelesivo unitamente agli atti ad esso presupposti o di esso conseguenza, pertanto il ricorrenterisulterebbe pienamente in termini per la relativa impugnazione. Inoltre, il ricorrente contesta che il provvedimento di rigetto non terrebbe conto della circostanza che, operando laCommissione come “Collegio perfetto”, ogni vizio della relativa composizione andrebbe ad inficiare automaticamente l’operato dell’intero Organo e, significativamente, il giudizio negativo di inidoneità espresso nei suoi confronti.

Ancora, non rileverebbe nel caso specifico il richiamo operato dall’Amministrazione alla figura del c.d. funzionario di fatto, in quanto dal provvedimento adottato con il contributo delcommissario successivamente spogliato dei titoli legittimanti sarebbero

 

derivati solo effetti sfavorevoli per il ricorrente e non sussisterebbe alcuna esigenza di tutela del relativo affidamento ingenerato dalla situazione di apparenza.

Né, secondo prospettazione attorea, sussisterebbe nel caso di specie alcuna esigenza di tuteladella stabilità degli atti giuridici in assenza di controinterressati, in ogni caso tutelati quali terzi di buona fede proprio dall’istituto menzionato del c.d. funzionario di fatto.

  • Violazione e/o falsa applicazione 21-nonies l 241/1990 – eccesso di potere-illogicità manifesta”.

Con tale censura il ricorrente contesta il corretto esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione reputando erronea la motivazione del provvedimento nella parte in cuiafferma l’inoppugnabilità del giudizio originario di inidoneità, atteso che il riesame dellavicenda risulterebbe sganciato da qualsiasi decorso dei termini per impugnare il provvedimento in questione e sarebbe, diversamente, ancorato ad una valutazione di ragionevolezza sul tempo trascorso rispetto all’adozione del provvedimento da rivalutare.

Infine, il ricorrente contesta il provvedimento di rigetto poiché in alcun modo, come risulta affermarsi nell’atto, si potrebbe sostenere che “ripresentare la propria candidatura” nella nuova tornata abilitativa porterebbe di per sé al raggiungimento del medesimo risultato di un accoglimento positivo dell’istanza formulata.

Ha concluso, dunque, per l’annullamento degli atti gravati con ogni consequenziale statuizione.

  1. Si sono costituite le Amministrazioni resistenti eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità/inammissibilità del ricorso in quanto diretto ad aggirare il termine decadenziale di impugnazione dell’originario giudizio di inidoneità ricevuto dal ricorrente; nel merito hanno chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
  2. Alla pubblica udienza del giorno 8 luglio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

 

  1. Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito
  2. Va premesso che il provvedimento di rigetto impugnato, adottato dall’Amministrazione all’esito dell’esercizio del potere di autotutela riconosciuto dall’art. 21-nonies della L. 241/1990, rappresenta un atto amministrativo c.d. plurimotivato ovverosia non suscettibile, di norma, di annullamento da parte del giudice qualora anche uno solo dei motivi posti a fondamento dello stesso fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata; difatti in presenza di provvedimenti con motivazione plurima, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui essi risultano incentrati può comportare l’illegittimità ed il conseguente annullamento dei medesimi (cfr. per tutte quanto affermato in merito da Cons. Stato, n. 4866/2020, “in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons. Stato, V, 14giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045)”.
  3. Nel caso specifico il rigetto della istanza di rivalutazione in contestazione si basa,

in sintesi, sui seguenti motivi: (i) già all’epoca in cui è stata presentata l’istanza di annullamento del giudizio di inidoneità (reso pubblico il 2 febbraio 2022) il termine massimo di 12 mesi (allora vigente) per procedere con l’annullamento di ufficio dell’atto era ampiamente decorso; (ii) il ricorrente non ha mai proposto tempestiva impugnazione avverso il giudizio negativo formulato dalla Commissione nei suoi confronti, né successivamente alla pubblicazione degli esiti della valutazione (2 febbraio 2022), né successivamente allapubblicazione della sentenza n. 10/2024, con la quale il TAR Lombardia ha rideterminato gli esiti del concorso bandito dall’Università degli Studi di Brescia per la copertura di unposto di professore di

 

prima fascia per il settore disciplinare IUS/15 (9 gennaio 2024), con la conseguenza che il predetto giudizio di inidoneità è divenuto definitivamente inoppugnabile; (iii) l’illegittimità della nomina di un organo esercente pubbliche funzioni non ha alcun riflesso sugli atti emessidallo stesso prima dell’eventuale annullamento o revoca della sua nomina, in quanto la situazione dell’organo emanante è riconducibile alla nota figura del “funzionario di fatto”, icui atti medio tempore adottati sono da considerarsi senz’altro validi e produttivi di effetti, in omaggio al fondamentale principio di continuità dell’azione amministrativa; (iv) l’istanza del ricorrente risulta fondata unicamente sull’intervenuto annullamento della nomina di un commissario, prof. [#OMISSIS#], quale docente di prima fascia ma nella stessa non si ravvisano elementi utili a comprovare che la presenza in Commissione dello stesso abbia inciso, in maniera determinante e negativa, sulla formazione del giudizio, né elementi in grado di rendere probabile che una diversa composizione della Commissione avrebbe condotto ad una valutazione di carattere positivo; (v) il ricorrente avrebbe potuto ripresentare la propria candidatura sottoponendola ad una differente Commissione nelle tornate abilitative successive, così da ottenere il medesimo bene cui aspira con la presentata istanza.

  1. Orbene, ragioni di logica impongono di analizzare preliminarmente la seconda

delle motivazioni appena riportate, in quanto la fondatezza della stessa esclude in radice l’illegittimità dell’atto qui gravato invocata dal ricorrente.

Difatti, reputa il Collegio che la ritenuta definitiva inoppugnabilità del giudizio di inidoneità legata alla effettiva conoscenza da parte del ricorrente del vizio di incompetenza costituisca motivazione pienamente idonea ed autosufficiente a sostenere il rigetto dell’istanza di rivalutazione opposto dall’Amministrazione.

Ed invero, come emerso dagli atti di causa, non risulta che il ricorrente abbia impugnato il giudizio di inidoneità espresso nei suoi confronti all’unanimità dalla Commissioneesaminatrice nella tornata concorsuale indetta con D.D. n. 553/2021 né

 

successivamente alla relativa pubblicazione avvenuta in data 2 febbraio 2022, né successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 10/2024, emessa dal TAR per la Lombardia (Sez. dist. di Brescia) avvenuta il 9 gennaio 2024 a seguito della quale il vizio di incompetenza relativo ad uno dei componenti della Commissione era ormai da considerarsi noto.

Che poi il ricorrente avesse piena conoscenza del vizio indicato e del contenuto di detta sentenza lo si ricava dalla circostanza che lo stesso poteva procedere alla formulazione dell’istanza di intervento in autotutela sulla valutazione di inidoneità proprio in ragione della richiamata sentenza e dei precedenti sviluppi della relativa vicenda processuale, riepilogati dallo stesso nel corpo dell’invito a rideterminarsi formulato in data 17 marzo 2024 all’Amministrazione (cfr. doc. 8, ricorso).

Ne consegue che la proposizione di un’istanza di esercizio di poteri in autotutela non avrebbe potuto rimettere in termini il ricorrente per impugnare il giudizio di inidoneità reso nei suoi confronti nel 2022 ed ormai divenuto inoppugnabile decorso il termine ordinario diimpugnazione (sessanta giorni) anche dalla pubblicazione della sentenza

  1. 10 del 9 gennaio 2024 cit., come correttamente argomentato nel provvedimento impugnato.

Peraltro, va precisato che l’Amministrazione, in ottemperanza della sentenza emessa da codesto TAR Lazio n. 18992 del 29 ottobre 2024, ha dovuto riscontrare con un provvedimento espresso l’istanza avanzata dal ricorrente, confermando la volontà di tenerefermo il giudizio negativo già espresso in sede di procedura per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale, senza procedere a nuova istruttoria e rivalutazione sul merito di tale valutazione, in primis considerata la definitiva inoppugnabilità dello stesso. E, sotto tale profilo, è noto il principio secondo il quale il soggetto che non abbia tempestivamente impugnato un atto lesivo non può essere rimesso surrettiziamente in termini mediante il sollecito del potere di autotutela dell’amministrazione e la successivaimpugnazione dell’eventuale diniego, salvo che

 

l’Amministrazione abbia proceduto a nuova istruttoria sulla situazione originaria, come dettocircostanza non avvenuta nel caso di specie. Diversamente argomentando, con la richiesta di un intervento in autotutela, si finirebbe per eludere il sistema dei termini decadenziali el’esigenza di una celere definizione della lite (tra le tante si veda Consiglio di Stato, Sez. IV n.2554 del 4 maggio 2010; T.A.R. Lecce, sez. I, sent. 1682 del 29 settembre 2011).

Pertanto, la correttezza del motivo analizzato esclude la necessità di analizzare le ulteriori ragioni sopra indicate essendo di per sé sufficiente a giustificare il rigetto emesso dall’Amministrazione sulla istanza del ricorrente, trattandosi di provvedimento c.d. plurimotivato.

  1. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va integralmente
  2. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioniresistenti che si liquidano complessivamente in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Primo Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore