Ai sensi dell’art. 6 del d.m. n. 120/2016, il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale presuppone il soddisfacimento congiunto delle condizioni previste dalla norma, costituite dalla valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica unitamente al possesso del numero minimo di titoli individuati dalla Commissione e dalla valutazione complessivamente positiva delle pubblicazioni scientifiche. Ne consegue che il mancato soddisfacimento anche di uno soltanto degli elementi richiesti è sufficiente a giustificare il diniego dell’abilitazione, senza che ciò comporti un’illegittima prevalenza di uno dei profili valutativi sugli altri.
TAR Lazio, Roma, sez. III, 22 luglio 2026, n. 13452
Il mancato soddisfacimento di una delle condizioni previste dall'art. 6 del d.m. n. 120/2016 giustifica il diniego dell'abilitazione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5504 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Giambò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del provvedimento (pubblicato sul sito del Mur ASN Abilitazione Scientifica Nazionale in data 7 marzo 2025) di approvazione dell’elenco dei candidati al concorso per l’abilitazione scientifica nazionale ex art. 16 della legge n.
240/2010 di prima fascia (settore 12/D2 – Diritto tributario) indetto con DecretoDirettoriale n. 1796/2023, per la parte in cui nega l’abilitazione alla ricorrente;
- di tutti gli atti e verbali del procedimento concorsuale, nella sola
parte di interesse e con specifico riguardo ai giudizi collegiale nonché individuali relativi alla ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori e comunque connessi
ancorché non conosciuti, nella parte di interesse ed ove ritenuti lesivi della posizione della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
- La ricorrente, professore associato di Diritto tributario, ha partecipato alla procedura (2023, III quadrimestre) per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale allefunzioni di professore universitario di prima fascia – settore disciplinare 12/D2 Diritto tributario, all’esito della quale è stata dichiarata non idonea.
- Con il presente ricorso la ricorrente ha impugnato il giudizio di non abilitazione,sostenendo che esso sia viziato per i seguenti motivi:
- Violazione dell’art. 16 della n. 240 del 2010, del dpr n. 95/2016 (artt.3 6), del
d.m. n.120/2016 (artt.3-7), del d.d. 1796/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3della 1. n. 241 del 1990, dell’art. 97 Cost. Illegittimità dei giudizi espressi
sulla prof.ssa OMISSIS per difetto assoluto di motivazione, errore rilevante sui presupposti di fatto, irragionevolezza manifesta, illogicità, contraddittorietà”. Il giudizio impugnato, adottato a maggioranza, sarebbe anzitutto illegittimo in quanto dalla lettura del giudiziocollegiale emergerebbe una maggioranza solo apparente. Non vi sarebbe, infatti, alcuna evidenza, chiarezza e logica argomentativa che faccia desumere che si sia formato ungiudizio negativo della maggioranza dei Commissari. In esso si premette che la valutazione dei titoli è stata positiva e che la Commissione riconosce che la candidata è valutata positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016, poiché raggiunge tutti e tre i valori soglia previsti dal D.M. 589/2018. Dopodiché, si rileva che lacandidata dal 2009 ha svolto un’intensa attività didattica, quasi esclusivamente presso l’Università di Messina, con alcune esperienze internazionali, e si deduce che per queste ultime però non è indicato il numero di ore e/o il tipo di impegno. Questo sarebbe un primo passaggio illogico, in quanto il titolo relativo all’attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali (n. 8 dell’all. A, D.M. n. 120 del 2016) non è stato selezionato dai commissari e, pertanto, sarebbe contraddittorio farvi riferimento nel giudizio. Inoltre, quanto affermato non corrisponderebbe al vero, in quanto la candidata avrebbe prodotto documentazione checonsentiva di verificare le ore relative agli incarichi di insegnamento attribuiti. Si tratta, peraltro, di passaggio ripreso nel solo giudizio individuale del prof. OMISSIS, il quale, nel rilevare che il curriculum della candidata riporta sessantaquattro pubblicazioni, precisa che alcune sono scritte con uno o più coautori e in vari casi forniscono un apporto in materiatributaria solo marginali. Anche questa affermazione sarebbe illogica e contraddittoria,trattandosi di lavori non allegati e non presentati per la valutazione. Si tratterebbe, peraltro, diben 18 lavori internazionali in lingua inglese, tutti pubblicati in collane prestigiose e in ampia parte frutto di ricerche presentate in contesti internazionali, alcune delle quali anche contraddistinte da riconoscimenti. La
denunciata omissione di esame e contraddittorietà nel giudizio collegiale assumerebbe carattere viziante Sotto un secondo profilo di censura, il giudizio collegiale sarebbe illegittimo e inattendibile per avere fornito prevalenza, in maniera ingiustificata e immotivata, al requisito delle pubblicazioni rispetto agli altri;
- “Violazione dell’art. 16 della n. 240 del 2010, del dpr n. 95/2016 (artt.3 6), del
d.m. n.120/2016 (artt.3-7), del d.d. 1796/2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della 1. n. 241 del 1990, dell’art. 97 Cost. Illegittimità dei giudizi espressi sulla prof.ssaOMISSIS per difetto assoluto di motivazione, errore rilevante sui presupposti di fatto, irragionevolezza, contraddittorietà manifesta, illogicità manifesta”. La commissione ha stabilito di conferire una “particolare rilevanza” ai lavori monografici, criterio che, tuttavia, non troverebbe corrispondenza nella normativa e ciò determinerebbe l’inattendibilità del giudizio. Il giudizio collegiale, inoltre, costituirebbe una sorta di appiattimento su formuletautologiche e stereotipate utilizzate da alcuni dei commissari che hanno espresso giudizio negativo sulle pubblicazioni. Non corrispondente alla realtà e comunque illogica sarebbe, altresì, l’affermazione per cui l’attività scientifica della candidata non coprirebbe uno spettro di tematiche ampio. Si afferma, poi, che l’attività di ricerca non presenta un livello di approfondimento tale da consentire alla candidata di fornire un apporto scientifico originale, spesso lasciando prevalere esposizioni di tipo descrittivo e prive di solido rigore metodologico. Ma si aggiunge che i giudizi individuali forniscono un quadro motivazionalepiù puntuale di queste considerazioni secondo le valutazioni dei singoli commissari. Pertanto, il giudizio collegiale sarebbe carente di questa parte motivazionale per affermazione dei commissari stessi, senza considerare che la valutazione negativa dei lavori monografici non sarebbe, in realtà, riscontrabile dalla lettura della maggioranza dei giudizi individuali;
- “violazione dell’art. 16 della 1. 240 del 2010, del dpr n. 95/2016 (artt.3 6), del
d.m. n.120/2016 (artt.3-7), del d.d. 1796/2023. violazione e falsa applicazione degli
artt. 1 e 3 della 1. n. 241 del 1990, dell’art. 97 cost. 14 illegittimità dei giudizi espressi sulla prof.ssa OMISSIS per difetto assoluto di motivazione, errore rilevante sui presupposti di fatto, irragionevolezza, contraddittorietà manifesta, illogicità manifesta”. Con tale motivo sicensurano, in modo particolarmente analitico, i giudizi individuali, per profili di cui si darà conto nel prosieguo;
- “Violazione dell’articolo 8, comma 8, del dpr 95/2016; violazione dell’articolo 97 della costituzione dell’art. 1, comma 1, della legge 241/1990; violazione del principio dipubblicità degli atti dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici di cui all’articolo 16, comma 3, lett. e), della legge 240/2010, del principio di trasparenza dell’azione amministrativa quale canone del principio di imparzialità della pubblica amministrazione. incertezza assoluta sulle operazioni di valutazione della ricorrente. illegittimità derivata del giudizio della ricorrente”. I verbali pubblicati sul sito dell’ASN riguardanti le sedute della commissione non contengono né all’interno né in allegato i giudizi collegiali individuali espressi su ciascun candidato, con conseguente illegittimità derivata del giudizio negativo formulato a carico della ricorrente;
- “Violazione di norme regolamentari (art.5 comma 1 e art.8, comma 1, dpr 95/2016; art.5, comma 1, del bando)”. La procedura di abilitazione si svolge presso una precisa sede Nella specie, la sede per il settore 12/D2 era assegnata presso la Scuola Internazionale Superiore di studi avanzati di Trieste. Orbene, come emerge dai verbalipubblicati, risulterebbe non osservato il preciso disposto dell’art.8, comma 1, del DPR 95/2016 (richiamato anche nell’art.5, comma 1, del bando), che sancisce l’obbligo di insediamento presso l’Università sede della procedura. Infatti, dal verbale n.1 risulta che la commissione si è riunita per l’insediamento in via “telematica”, senza alcuna precisazione della sede dell’insediamento.
- L’Amministrazione si è costituita in resistenza, eccependo l’inammissibilità del ricorsoper quanto attiene alle doglianze con le quali la ricorrente contesta il merito
tecnico delle valutazioni compiute dai commissari e concludendo, per il resto, per la sua infondatezza.
- All’udienza pubblica del 24 giugno 2026 la causa è stata trattenuta in
DIRITTO
- In via preliminare, va rilevato che, come eccepito dalla parte ricorrente, le c.d. controdeduzioni del presidente della commissione si atteggiano come inammissibile integrazione postuma della motivazione di un provvedimento a carattere discrezionale. Esse, pertanto, non possono essere considerate ai fini della decisione e vanno stralciate dal fascicolo.
- Passando all’esame del ricorso, le censure ivi formulate sono in parte infondate e in parte inammissibili.
- Il primo motivo è
- Va, in primo luogo, escluso che la notazione, contenuta nel giudizio collegiale, relativa alla mancata specificazione del numero di ore di esperienza didattica internazionale, quand’anche erronea, possa inficiare il suddetto giudizio.
- Come rilevato dalla ricorrente, il titolo “formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali”(n. 8 dell’all. A, M. n. 120 del 2016) non è stato selezionato dai commissari e, pertanto, l’osservazione richiamata non incide direttamente sul giudizio. E’ anche da escludere che il suddetto rilievo abbia una qualche influenza indiretta, in quanto dalla lettura dei giudizi è palese che la mancata abilitazione discende dalla valutazione negativa che i commissari hanno fatto dell’attività di ricerca della candidata, quale emergente dalle pubblicazioni presentate.
- Quanto alle osservazioni del commissario OMISSIS circa le pubblicazioni non presentate per la valutazione, l’osservazione della ricorrente per cui “Appare alquanto stranoche [il commissario, d.r.] abbia pensato di reperirli e leggerli in autonomia
dovendo esaminare in quello stesso periodo 150 lavori dei candidati ordinari e associati” sottende una petizione di principio ed è priva di [#OMISSIS#] anche solo lontanamente probatoria.Sotto altro profilo, è anche evidente che il giudizio negativo del commissario deriva dalla valutazione delle pubblicazioni presentate per la pubblicazione, con conseguente irrilevanza di quanto affermato in relazione agli altri lavori.
- Manifestamente infondato è anche l’ulteriore argomento per cui la commissione avrebbe,illegittimamente, attribuito prevalenza al giudizio sulle pubblicazioni rispetto agli altri fattori oggetto di valutazione. Ai sensi dell’art. 6 del d.m. citato, infatti, l’abilitazione è concessa esclusivamente ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) ilriconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione; 3) lavalutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata. La valutazione negativa circa uno di questi tre oggetti di giudizio è, evidentemente, da sola sufficiente a giustificare il diniego di abilitazione, per cui non si tratta di attribuire prevalenza all’uno o all’altro profilo di valutazione, bensì di trarre le dovute conseguenze dal giudizio negativo su (anche solo) uno di essi.
- Passando all’esame del secondo motivo, è anzitutto infondato il primo profilo di censura con il quale si contesta la (in tesi generica e non prevista dalla disciplina di riferimento) rilevanza assegnata dalla commissione ai lavori monografici. Il suddetto criterio, in realtà, è coerente con quelli previsti dall’art. 4 del d.m. n. 120/2016, secondo cui (lett. e)) viene anchevalutato “il tipo” delle pubblicazioni presentate e la commissione ha in questo casocorrettamente specificato tale criterio sottolineando la particolare importanza dei lavori monografici. Ciò, d’altra parte, è del tutto ragionevole alla luce della natura di tali lavori,atteso il loro più ampio respiro rispetto
agli articoli. Né il criterio può ritenersi indeterminato, atteso che la notevole variabilità dei prodotti scientifici evidentemente avrebbe ostato a qualsivoglia e più puntuale specificazione.
- Neppure possono condividersi le critiche al giudizio collegiale, che sarebbe, secondo la parte ricorrente, affidato a formule generiche e stereotipate. In esso, al contrario, si legge che: “a giudizio della maggioranza (quattro su cinque) dei commissari, tale attività non copre uno spettro di tematiche ampio, non presenta un livello di approfondimento tale da consentire alla candidata di fornire un apporto scientifico originale, spesso lasciandoprevalere esposizioni di tipo descrittivo e prive di solido rigore metodologico. […] La maggioranza dei commissari concorda però nella valutazione negativa delle monografie: leprime due (quelle del 2011 e del 2018) si caratterizzano per un approccio descrittivo e non originale, ripercorrendo approfondimenti già ampiamente esplorati dalla dottrina. La terza verte su una tematica finora non analizzata in modo sistematico dalla dottrina. In ogni caso, a giudizio della maggioranza dei commissari (quattro su cinque), tale ultima monografia non presenta quelle caratteristiche di rigore metodologico e approfondimento sistematicorichieste ai fini del riconoscimento della piena maturità scientifica. Sempre a giudizio della maggioranza dei commissari, gli articoli sottoposti a valutazione confermano la valutazione complessivamente negativa dei risultati della ricerca, per ragioni che, come rilevabile dai giudizi individuali di tali commissari, attengono al carattere prevalentemente descrittivodelle indagini, spesso non assistite da risultati originali. A ciò si aggiungono le sovrapposizioni tematiche tra vari articoli e le prime due monografie (ossia quella del 2011 e del 2018). Alcuni giudizi individuali formulano valutazioni positive in merito a singole pubblicazioni, che però non modificano la valutazione complessivamente negativa dellaproduzione scientifica della candidata formulata dalla Commissione a maggioranza”.
- Dal giudizio collegiale emerge, pertanto, che la valutazione negativa condotta dalla maggioranza dei commissari è legata alla ritenuta assenza, nelle pubblicazioni, di quelle caratteristiche di rigore metodologico e originalità che il candidato deve dimostrare onde essergli riconosciuta la piena maturità scientifica e ciò si lega al prevalente carattere descrittivo di molte delle opere valutare. Tale valutazione negativa, inoltre, non è compensatadai pur sussistenti elementi di positività riscontrati in altra parte dei lavori.
- Nella valutazione collegiale sono riscontrabili, pertanto, sia l’enucleazione del giudizio tecnico-discrezionale sulle pubblicazioni, sia gli elementi fattuali cui tale giudizio si ricollega, mentre gli aspetti positivi dell’attività della candidata non scompaiono, ma sono espressamente reputati non sufficienti.
- Infondata è anche la censura con la quale si lamenta il riferimento, contenuto nel giudizio collegiale, alle sovrapposizioni tematiche tra taluni articoli e i lavori monografici. Come emerge dai giudizi individuali (compreso quello favorevole all’abilitazione), cui il giudizio collegiale rinvia, le sovrapposizioni tematiche non sono infatti rilevanti di per sé, quantopiuttosto in quanto si associano a risultati ritenuti di scarsa originalità. Né in alcuna parte del giudizio collegiale tale sovrapposizione è riferita alla generalità dei prodotti sottoposti alla valutazione.
- Il giudizio collegiale non può ritenersi carente di motivazione, laddove afferma la scarsa originalità della produzione scientifica della candidata, per fare integralmente rinvio, quanto a più puntuali motivazioni, ai giudizi individuali. L’affermata impossibilità di una sintesi di tali giudizi non è infatti riscontrabile. Quando il commissario [#OMISSIS#] giudica la secondamonografia “un lavoro diligente che alterna parti contraddistinte da rigore metodologico e da una ricognizione esaustiva delle fonti di riferimento ad altre lacunose” non formula una valutazione di piena maturità scientifica, ma esprime un giudizio complesso che non è riducibile alla sola aggettivazione come “diligente”. Inoltre, l’argomento della ricorrenteprova troppo, in
quanto “diligente” non è in alcun modo sinonimo di “pienamente maturo”, sicché non si comprende da quali elementi il ricorso tragga la convinzione che questo sia un giudizio positivo. Anche il giudizio del commissario [#OMISSIS#] per cui la terza monografia è “appena sufficiente” non denota piena maturità scientifica: il lavoro “appena sufficiente ai fini dellapresente procedura” è un lavoro che, per gli standard di valutazione della procedura, è appenasufficiente (e quindi certamente non di qualità elevata), non è un lavoro che è bastevole (in tal senso sufficiente) per l’abilitazione. Né l’affermazione per cui il lavoro sia quello “maggiormente maturo” (non maturo, non potendosi scindere l’aggettivazione dalla formulacomparativa, come invece fa il ricorrente) può essere declinata in termini di una valutazione positiva ai fini dell’abilitazione. Tali considerazioni consentono di prescindere dall’ulteriore rilievo formulato dalla parte ricorrente a proposito del giudizio sulla terza monografia del commissario [#OMISSIS#], in quanto anche a voler ritenere che si tratti di un giudizio positivo, comunque ciò non sarebbe sufficiente a sovvertire la valutazione negativa condotta a maggioranza dei commissari.
- Anche il terzo motivo è Seguendo l’ordine delle censure, si può
osservare quanto segue:
- in relazione alla prima monografia:
- l’osservazione da parte dei due commissari circa il fatto che la medesima non sia statasottoposta a doppio referaggio cieco è contestata dalla parte ricorrente ma non si comprende quale incidenza tale circostanza abbia avuto sul giudizio, che si basa invece sul contenuto della pubblicazione. La doglianza si risolve, in sostanza, in una sterile contestazione dicarattere formale, tant’è che la medesima notazione è espressa anche dal solo commissario che ha espresso giudizio favorevole all’abilitazione, a riprova della sua totale ininfluenza;
- che la suddetta monografia tratti essenzialmente, i profili processuali connessi al coinvolgimento di più soggetti nel rapporto giuridico d’imposta è dichiarato dalla
stessa candidata nell’introduzione al volume. Ella infatti afferma che “L’obiettivo del presente lavoro è quello di realizzare una trattazione organica della recente evoluzione di alcune problematiche procedimentali e processuali derivanti da fattispecie genericamente riconducibili al coinvolgimento di più soggetti nell’obbligazione tributaria e/o nel rapporto giuridico d’imposta”. I commissari, da parte loro, rilevano che il lavoro è privo “di approfondimenti teorici e sistematici di diritto civile, così come […] di un’analisi specifica riguardante i rapporti di adeguamento delle categorie generali, quali quella della solidarietà, al diritto tributario. Il lavoro difetta altresì dei necessari approfondimentiriguardanti specifici istituti di diritto tributario che possono avere implicazioni anche processuali assai rilevanti”, e che “il volume, per espressa scelta della candidata, “nasce” come “parziale” essendo incentrato, esclusivamente, sui profili processuali con quasi esclusivo riferimento al litisconsorzio” e ciò non sottende una visione “miope” come sostenuto nel ricorso, ma riflette il focus dello studio nei aspetti effettivamente rilevanti (per come peraltro dichiarati dalla stessa candidata), in quanto la mancanza “di un’analisi specifica” o la carenza “di approfondimenti” non riguarda tanto l’assenza di esame, quantopiuttosto la valutazione del merito della relativa trattazione, in relazione alla quale, d’altraparte, altro commissario ha potuto rilevare che essa non sviluppa “argomenti in grado di giustificarne una trattazione separata”. Manifestamente infondata è anche le censura rivolta al giudizio del commissario OMISSIS: è il candidato che sceglie quali pubblicazioni sottoporre alla valutazione per ottenere l’abilitazione, sicché è evidente che egli non può addebitare al commissario l’adozione di un metro di giudizio non consono per uno studio a inizio carriera, dovendo piuttosto il candidato preoccuparsi lui stesso di valutare se un simile studio sia idoneo a testimoniare il possesso della piena maturità scientifica richiesta per la prima fascia;
- sulla seconda monografia:
- la ricorrente continua ad attribuire alla rilevata “diligenza” del lavoro un’aggettivazione sufficiente ai fini dell’abilitazione, ma come sopra rilevato un lavoro diligente non è, anche, un lavoro che denota senz’altro piena maturità scientifica;
- nessuna rilevanza può avere la circostanza che la predetta monografia sia stata valutata positivamente nell’ambito della procedura abilitativa per la seconda fascia, che risponde a criteri diversi;
- la circostanza che due giudizi siano simili e che una frase possa essere uguale è del tutto insufficiente a disvelare un vizio di legittimità, come pure la circostanza che le opinioni di taluni commissari siano in contrasto con quelle di un altro;
- per il resto, le contestazioni sollevate attengono al merito del giudizio espresso dai commissari e sono, pertanto, inammissibili in sede di legittimità. La ricorrente afferma che questo Tribunale può valutare la tematica per competenza specifica, rientrando essa “certamente più nell’ambito della competenza degli studiosi di diritto amministrativo che di quelli di diritto tributario”, ma ciò è proprio quanto a questo Giudice non è consentito;
- sulla terza monografia:
- la circostanza che una data tematica non sia centrale per lo specifico settore-scientifico disciplinare è senz’altro rilevante, in quanto ai sensi del decreto ministeriale la valutazione delle pubblicazioni è valutata anche rispetto alla loro “rilevanza […] all’interno del settore concorsuale”;
- come già sopra precisato, un lavoro “appena sufficiente ai fini della presente procedura” èun lavoro che, per gli standard di valutazione della procedura, è appena sufficiente (e quindicertamente non di qualità elevata), non è un lavoro che è bastevole (in tal senso sufficiente) per l’abilitazione;
- il giudizio del commissario OMISSIS è inconfutabilmente negativo, venendo esposte lerelative ragioni in oltre una pagina e mezza di La conclusione della parte
ricorrente secondo cui non si sarebbe in presenza di un giudizio negativo non trova alcun aggancio nella lettura del giudizio;
- il fatto che un determinato tema (il c.d. terzo settore) non sia trattato per scelta del candidato non può impedire che i commissari ne traggano elementi per farne derivare l’insufficienza della pubblicazione;
- sugli articoli:
- per quanto riguarda il commissario OMISSIS, va rilevato che il giudizio è senz’altro negativo per le tre monografie, nonché per almeno cinque articoli di cui viene rilevato il carattere prevalentemente descritto. Si tratta di 8 delle 15 pubblicazioni presentate, per cui non è possibile in alcun modo affermare che il giudizio sia per lo più non negativo. Pretestuosa è l’argomentazione sull’individuazione dei “filoni” di ricerca, atteso che tutte le pubblicazioni vengono partitamente raggruppate in funzione di tematiche e/o giudizi valutativi che, ancorché sintetici, danno adeguatamente conto dell’esito della valutazione edelle relative Quanto al presunto pregiudizio che il commissario avrebbe neiconfronti della ricorrente, la ricorrente lo afferma ma non ne fornisce alcuna prova, né la sussistenza di eventuali sovrapposizioni di problematiche nei lavori di altri candidati puòservire a dimostrare eventuali diversità di trattamento, che presuppongono evidentemente laparità di tutte le altre condizioni
- il commissario OMISSIS, oltre al giudizio negativo sulle tre monografie, ritiene di carattere essenzialmente descrittivo cinque pubblicazioni (anche in questo caso, già solo con ciò siamo a 8 pubblicazioni su 15), mentre il carattere “appena sufficiente” dei saggi sul processo tributario non sembrano assumere, per le ragioni esplicitate supra, una connotazione positiva, allo stesso modo della notazione, a proposito dei residui tre saggi, percui essi trattano delle stesse tematiche affrontate nelle monografie (delle quali, si può dire per implicito, ripetono le caratteristiche di scarsa originalità);
- quanto al giudizio del commissario [#OMISSIS#], va rilevato in primo luogo che il commissario valuta negativamente la ristrettezza degli ambiti di ricerca, peraltro
associata alla mancanza di un metodo di ricerca rigoroso: quando si afferma che taluni articoli trattano gli stessi temi delle monografie (peraltro già valutati negativamente quanto a scarsa originalità), il giudizio (negativo) va rinvenuto nella formula riassuntiva finale. Per tre articoli è chiaramente espressa valutazione negativa in ragione del loro carattere descrittivo.Anche in questo caso, ritenere che il giudizio sia complessivamente non negativo costituisce una evidente forzatura.
- Anche il quarto motivo è infondato. Dalla lettura dei verbali emerge, infatti, che fino alla terza riunione i commissari non avevano ancora elaborato i propri giudizi individuali, sicché evidentemente essi non avrebbero potuto essere allegati. Solo in occasione della quarta e ultima riunione i commissari hanno inserito e pubblicato i propri giudizi individuali inpiattaforma rendendoli visibili agli altri Non vi sono, pertanto, candidati esaminati in alcune sedute, le cui valutazioni non sarebbero state allegate ai relativi verbali, e candidati esaminati in altre, avendo i commissari concluso le proprie attività valutative su tutti in candidati all’ultima riunione, in occasione della quale si è proceduto alla pubblicazione dei giudizi come si dà conto nel relativo verbale.
- Da rigettare, infine, è anche il quinto motivo. Il collegamento operato dalla parte ricorrente tra la mancata presenza fisica dei commissari presso l’Università e il mancato insediamento presso di essa si fonda su un’impostazione meramente formalistica, che sfida ogni prospettiva di ragionevolezza e non trova alcun appiglio nella normativa richiamata, atteso che l’insediamento va inteso in senso funzionale e non certo (tantomeno nella realtà attuale del lavoro) quale presenza fisica.
- In conclusione, il ricorso va in parte rigettato e in parte dichiarato
- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara inammissibile nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’università e della ricerca, quantificate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore

