È illegittimo il giudizio di diniego dell’Abilitazione Scientifica Nazionale che, a fronte di una dichiarazione sostitutiva resa dal candidato ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e conforme alle prescrizioni della lex specialis, neghi il possesso di un titolo limitandosi ad affermare la mancanza di un’«adeguata evidenza», senza chiarire se il giudizio negativo dipenda dalla ritenuta non veridicità dei fatti dichiarati ovvero dalla loro inidoneità a integrare il requisito richiesto. Nel primo caso, la Commissione è tenuta ad attivare i poteri di verifica previsti dagli artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445/2000; nel secondo, deve esplicitare le ragioni tecnico-valutative poste a fondamento del diniego. Tali carenze motivazionali non possono essere sanate mediante successive controdeduzioni processuali che introducano, per la prima volta, le specifiche ragioni del mancato riconoscimento del titolo, risolvendosi in un’inammissibile integrazione postuma della motivazione.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 15 luglio 2026, n. 12955
Il mancato riconoscimento del titolo autocertificato non può fondarsi su formule generiche
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8442 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto in Roma, viale Regina Margherita 1;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del giudizio collegiale – inserito nella piattaforma telematica riservata alla procedura oggetto di controversia a seguito di quanto indicato nel verbale n. 20 del 3.7.2020 al comma 3 della pagina 2 – che ha negato al ricorrente il riconoscimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale delle funzioni di Professore Universitario di I fascia per il settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali nella procedura di cui al D.D. n. 1796 del 27.10.2023;
– nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto conseguente e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2026 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Il ricorrente, attualmente Professore Associato presso l’Università degli Studi di Milano, ha partecipato alla procedura per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di I fascia, Settore Concorsuale 02/A1 – Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali, indetta con Decreto Direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023.
- Con giudizio collegiale, la Commissione ha negato l’abilitazione, ritenendo che il candidato possedesse soltanto due dei tre titoli necessari ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 95/2016 e dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016. In particolare, la Commissione ha riconosciuto il possesso dei titoli di cui alle lettere b) ed e), mentre ha negato, tra gli altri, il titolo di cui alla lettera g) («Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali»).
- La Commissione ha motivato il mancato riconoscimento del titolo g) con la seguente formula: «in quanto non vi è adeguata evidenza in domanda del conferimento negli ultimi dieci anni di un incarico di insegnamento o ricerca presso qualificati atenei o istituti di ricerca esteri o sovranazionali della durata non inferiore a sei mesi».
- Il ricorrente ha impugnato il giudizio, deducendo il difetto di motivazione e l’eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta, sostenendo:
– di aver dichiarato, nell’elenco titoli allegato alla domanda, l’insegnamento di tre corsi presso l’Università di Glasgow tra il 2014 e il 2018, nell’ambito di incarichi che assume formalmente attribuiti;
– che né il giudizio collegiale né i giudizi individuali dei Commissari contengono alcun riferimento specifico a tali corsi, né spiegano le ragioni per cui essi non integrerebbero il titolo g);
– che il Decreto Direttoriale (doc. C) prevede l’obbligo del candidato di dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, gli elementi essenziali del titolo, configurando la produzione documentale come mera facoltà e non come obbligo;
– che l’Amministrazione aveva e ha il potere-dovere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, senza che l’assenza di documentazione supplementare potesse fondare ex se il mancato riconoscimento del titolo;
– che, in una precedente procedura ASN (D.D. n. 553 del 2021), i medesimi insegnamenti erano stati valutati come idonei a integrare il titolo g), circostanza che, pur non vincolando la Commissione attuale, rendeva ancor più doverosa una motivazione puntuale sulle ragioni del diverso esito.
- Si è costituito in giudizio il Ministero, resistendo al ricorso e richiamando la nota prot. n. 0001827 del 20 marzo 2026 e le controdeduzioni del Presidente della Commissione ASN, Prof. OMISSIS. Il Ministero ha sostenuto, in sintesi: che le attività dichiarate dal ricorrente non sarebbero idonee a dimostrare la formale attribuzione dell’incarico da parte dell’Università di Glasgow; che la Commissione opera nell’ambito della propria discrezionalità tecnica e non è vincolata dalle valutazioni di precedenti Commissioni; che la documentazione presentata non consentiva di evincere il possesso del titolo.
- Con memoria depositata il 10 aprile 2026, il ricorrente ha replicato alle difese del Ministero, denunciando l’inammissibilità dell’integrazione postuma della motivazione operata mediante gli atti difensivi, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dei principi consolidati in materia.
- All’udienza pubblica del 13 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
- L’art. 16 della legge n. 240/2010 ha istituito l’Abilitazione Scientifica Nazionale, prevedendo che la Commissione esprima un «motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche» (comma 3). L’art. 6 del D.M. n. 120/2016 dispone che l’abilitazione sia conferita esclusivamente ai candidati che ottengono una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione e presentano pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata.
- È pacifico che il giudizio della Commissione ASN costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto nei limiti del controllo estrinseco di logicità, congruità e adeguatezza della motivazione, nonché in presenza di macroscopici vizi di illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- Tuttavia, proprio perché viene in rilievo l’esercizio di poteri discrezionali, il giudizio negativo deve essere sorretto da una motivazione congrua, idonea a dare conto delle ragioni della decisione e a consentire al candidato la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito. Una motivazione meramente apodittica, che si limiti a formule di stile prive di reale contenuto esplicativo, non soddisfa l’obbligo motivazionale e determina l’illegittimità del provvedimento per difetto di motivazione e per eccesso di potere (TAR Lazio, Sez. III, sentenza n. 8271 del 2026; TAR Lazio, Sez. III-bis, sentenza n. 2080 del 2026).
- Il giudizio collegiale impugnato, in relazione al titolo g), si limita ad affermare: «in quanto non vi è adeguata evidenza in domanda del conferimento negli ultimi dieci anni di un incarico di insegnamento o ricerca presso qualificati atenei o istituti di ricerca esteri o sovranazionali della durata non inferiore a sei mesi».
- La formula impiegata è affetta da un’ambiguità di fondo. L’espressione «non vi è adeguata evidenza» può riferirsi, in astratto, a carenze tra loro molto diverse: la mancanza di documenti comprovanti l’incarico, l’assenza di un contratto formale, la natura stessa dell’attività dichiarata, la durata complessiva dei corsi, ovvero la riconducibilità di singoli moduli didattici a un incarico unitario di insegnamento o ricerca. Quale di queste carenze la Commissione abbia ritenuto sussistente, il giudizio non lo dice.
- La Commissione, in particolare, omette qualsiasi confronto con i tre incarichi di insegnamento specificamente dichiarati dal candidato e non chiarisce quale dei requisiti richiesti dal criterio g) — formale attribuzione, durata non inferiore a sei mesi, coerenza con il SC 02/A1 — sia stato ritenuto mancante. La motivazione non consente pertanto di comprendere se il diniego sia dipeso dalla ritenuta assenza di una formale attribuzione dell’incarico, dalla durata dello stesso ovvero da altro elemento richiesto dalla lex specialis.
- Neppure i giudizi individuali dei singoli Commissari contengono alcun riferimento specifico agli insegnamenti dichiarati dal ricorrente ai fini del titolo g). Essi si limitano a reiterare, con formule sostanzialmente identiche, che il candidato possiede due titoli (b ed e) e non tre.
- Questa carenza motivazionale assume rilievo determinante alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di questo Tribunale. La motivazione del giudizio negativo deve esplicitare in modo chiaro, completo ed esaustivo, ancorché in forma succinta, le ragioni per le quali ritenga di attribuire ovvero denegare l’abilitazione, non potendo il giudizio fondarsi su espressioni stereotipate, vaghe e generiche (TAR Lazio, Sez. III, sentenza n. 8271 del 2026). Nella medesima pronuncia si è precisato che il difetto di motivazione, sotto il profilo dell’inadeguatezza del giudizio a dare conto in modo soddisfacente, trasparente e verificabile del mancato possesso del titolo prescritto, incide sulla stessa intelligibilità del percorso logico-argomentativo seguito dall’organo valutatore e integra un vizio suscettibile di sindacato giurisdizionale.
- L’esigenza di una motivazione specifica era vieppiù rafforzata, nel caso concreto, dalla circostanza — pacifica in atti — che in una precedente procedura ASN (D.D. n. 553 del 2021) il titolo g) era stato riconosciuto al medesimo candidato in relazione ai medesimi incarichi di insegnamento. Pur non essendo questa Commissione vincolata da tale precedente, esso costituiva un indice significativo della necessità di una motivazione puntuale sulle ragioni del diverso esito, proprio perché, come affermato dalla difesa erariale, non è da escludere l’ipotesi che una Commissione giunga a conclusioni differenti: ma proprio perché conclusioni differenti sono possibili, esse devono essere motivate in modo da rendere intellegibile il percorso che ha condotto al diverso apprezzamento.
- Le controdeduzioni del Presidente della Commissione ASN e la nota ministeriale prot. n. 0001827/2026 introducono, in sede difensiva, valutazioni assenti nel giudizio collegiale e nei giudizi individuali.
- In particolare, la nota ministeriale afferma che «i commissari, dall’analisi della documentazione allegata in domanda dal candidato, non sono riusciti a evincere che le attività indicate ai fini del riconoscimento del titolo di cui alla lettera g), fossero o meno riconducibili ad incarichi di insegnamento o di ricerca affidati formalmente da atenei o istituti di ricerca esteri o sovranazionali». Le controdeduzioni del Presidente precisano che «tali dichiarazioni non comprovano tuttavia la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) di durata non inferiore a sei mesi presso l’Università di Glasgow negli ultimi dieci anni, titolo il cui possesso la Commissione non può peraltro desumere dalla documentazione presentata».
- Tali argomentazioni costituiscono un’evidente integrazione postuma della motivazione. Dal giudizio collegiale emergeva soltanto l’asserita insufficienza della «evidenza» documentale; dalle controdeduzioni emerge invece, per la prima volta, la specifica ragione del diniego: l’assenza, nella documentazione prodotta, di elementi idonei a dimostrare la «formale attribuzione» dell’incarico. Si tratta di una valutazione tecnica nuova che avrebbe dovuto costituire contenuto necessario della motivazione del giudizio finale, e non dei successivi scritti difensivi.
- Anche volendo attribuire alla locuzione «adeguata evidenza» il significato successivamente prospettato dalla difesa erariale — e cioè l’assenza di prova della formale attribuzione dell’incarico — il provvedimento originario non esplicita in alcun modo le ragioni per cui la documentazione prodotta dal candidato sia stata ritenuta insufficiente a integrare tale prova, limitandosi a una formula meramente conclusiva che non consente di ricostruire il percorso logico seguito dalla Commissione.
- In proposito, la giurisprudenza è pacifica nell’affermare che soprattutto laddove venga in rilievo l’esercizio di poteri discrezionali, il difetto di motivazione dell’atto negativo non può essere sanato mediante integrazione postuma in giudizio, pena la violazione del divieto di integrazione giudiziale della motivazione e del principio di separazione dei poteri (TAR Lazio, Sez. III, sentenza n. 8271 del 2026). L’integrazione postuma è tanto più inammissibile nel caso di specie, in quanto la difesa dell’Amministrazione non si limita a esplicitare ragioni già evincibili dalla motivazione originaria, ma introduce valutazioni tecnico-discrezionali del tutto nuove, che nel procedimento valutativo non erano state mai formulate.
- La genericità della motivazione sin qui riscontrata assume particolare rilievo alla luce della disciplina delle dichiarazioni sostitutive, che costituisce parametro normativo di riferimento per valutare la congruità del percorso motivazionale seguito dalla Commissione.
- Il Decreto Direttoriale n. 1796/2023, nel disciplinare la documentazione relativa ai titoli, prevede che il candidato debba «compilare l’elenco dei titoli posseduti […] avendo l’obbligo di dichiarare gli elementi essenziali per la valutazione del titolo […] Il candidato ha l’obbligo di indicare gli elementi che intende sottoporre a valutazione attraverso l’inserimento della propria dichiarazione nell’apposito campo di testo presente nella domanda». La medesima normativa afferma che le dichiarazioni rese dal candidato sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la conseguente applicabilità del relativo regime — ivi compresi i poteri di verifica dell’Amministrazione e l’efficacia probatoria delle autocertificazioni.
- Coerentemente, il medesimo D.D. prevede che è facoltà del candidato allegare documentazione integrativa, anche proveniente da soggetti terzi, che provi l’esistenza del titolo: la produzione documentale è dunque configurata come una mera facoltà, e non come un obbligo, la cui omissione non può legittimare ex se il mancato riconoscimento del titolo.
- Il ricorrente ha adempiuto all’obbligo su di lui gravante, dichiarando sotto la propria responsabilità, nell’apposita sezione dell’elenco titoli, l’insegnamento di tre corsi presso l’Università di Glasgow tra il 2014 e il 2018, con l’indicazione degli elementi essenziali (denominazione, periodo, numero di ore, livello del corso, ateneo). La dichiarazione, pertanto, non era omessa né generica, ma conteneva gli elementi che il bando richiedeva al candidato di rendere ai fini della valutazione del titolo.
- A fronte di una dichiarazione sostitutiva contenente gli elementi essenziali richiesti dal bando, la Commissione non poteva limitarsi ad affermare la mancanza di una «adeguata evidenza» del titolo senza chiarire se ritenesse: (a) non veritieri i fatti dichiarati dal candidato; ovvero (b) veritieri i fatti dichiarati ma giuridicamente inidonei ad integrare il requisito previsto dalla lettera g). La formula utilizzata dalla Commissione lascia infatti indeterminato il piano sul quale si colloca il giudizio negativo: non consente di comprendere se esso investa la veridicità dei fatti dichiarati ovvero la loro rilevanza ai fini del criterio valutativo. Tale indeterminatezza impedisce di verificare la correttezza dell’iter seguito dalla Commissione anche sotto il profilo del rispetto della disciplina delle dichiarazioni sostitutive.
- Nel primo caso, la disciplina delle dichiarazioni sostitutive imponeva all’Amministrazione di esercitare i poteri di verifica previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000; nel secondo caso, la Commissione avrebbe dovuto esplicitare le ragioni tecnico-valutative della ritenuta inidoneità del titolo.
- L’efficacia delle dichiarazioni sostitutive disciplinate dal D.P.R. n. 445/2000 implica, invero, che l’Amministrazione, ove dubiti della loro attendibilità, eserciti i poteri di controllo previsti dagli artt. 71 e 72 del medesimo decreto, non potendo limitarsi a ritenerle prive di adeguata efficacia dimostrativa senza chiarire le ragioni di tale valutazione.
- Nel caso di specie la Commissione ha, invece, arrestato il procedimento valutativo ad una formula meramente assertiva («non vi è adeguata evidenza»), senza chiarire se dubitasse della veridicità della dichiarazione resa dal candidato ovvero se ritenesse che gli incarichi dichiarati, pur effettivamente svolti, non integrassero il titolo previsto dalla lettera g). Tale omissione, valutata alla luce della disciplina delle dichiarazioni sostitutive, conferma e aggrava il vizio motivazionale già riscontrato, poiché la Commissione non ha né esercitato i poteri di verifica previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, né esplicitato le ragioni tecnico-discrezionali del giudizio negativo.
- In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti assorbenti ragioni:
– il giudizio collegiale e i giudizi individuali sono affetti da difetto di motivazione, in quanto la formula «non vi è adeguata evidenza» non consente di comprendere quale dei requisiti richiesti dal criterio g) la Commissione abbia ritenuto mancante, né le ragioni per cui la documentazione prodotta sia stata ritenuta insufficiente; tale vizio risulta aggravato — e non già sanato — dalla disciplina delle dichiarazioni sostitutive, poiché dinanzi a una dichiarazione completa e conforme al bando la Commissione non poteva arrestarsi a una formula apodittica, ma avrebbe dovuto chiarire se dubitasse della veridicità dei fatti dichiarati (nel qual caso avrebbe dovuto esercitare i poteri di verifica di cui al D.P.R. n. 445/2000) ovvero se li ritenesse veritieri ma inidonei (nel qual caso avrebbe dovuto esplicitare le ragioni tecnico-discrezionali del diniego);
– le argomentazioni sviluppate dalla difesa erariale nelle controdeduzioni e nella nota ministeriale costituiscono un’inammissibile integrazione postuma della motivazione, poiché introducono — per la prima volta in sede difensiva — la specifica ragione del diniego (mancata dimostrazione della «formale attribuzione» dell’incarico), in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
- Rimane impregiudicata ogni valutazione tecnico-discrezionale circa l’effettiva riconducibilità degli incarichi dichiarati al titolo previsto dalla lettera g), spettando tale apprezzamento esclusivamente alla Commissione in sede di riesame. Il presente annullamento discende non da una diversa valutazione di merito dei titoli del ricorrente — che non compete a questo Giudice — ma esclusivamente dalla carenza motivazionale che inficia il giudizio impugnato, anche alla luce della disciplina delle dichiarazioni sostitutive richiamata dalla lex specialisdella procedura.
- Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
- Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., l’Amministrazione dovrà procedere a una nuova valutazione della domanda del ricorrente, con specifico riferimento al titolo di cui alla lettera g), mediante una Commissione in diversa composizione, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
- La Commissione, in sede di rinnovazione del giudizio, dovrà:
– esaminare analiticamente i corsi dichiarati dal ricorrente nell’elenco titoli alla luce dei criteri stabiliti nel verbale di insediamento;
– ove ritenga che le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato non siano idonee a comprovare il possesso del titolo, procedere nel rispetto della disciplina di cui al D.P.R. n. 445/2000;
– esprimere, in caso di eventuale giudizio negativo, una motivazione specifica e intellegibile che dia conto, con riferimento a ciascuno degli elementi richiesti dal criterio g), delle ragioni per cui gli incarichi dichiarati non siano stati ritenuti idonei.
- Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, avuto riguardo alla natura dell’accoglimento, limitato all’annullamento per difetto di motivazione con conseguente obbligo di riesame, senza alcun accertamento giudiziale circa la spettanza del titolo controverso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 13 maggio 2026, 8 luglio 2026, con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
Pubblicato il 15/07/2026

