È illegittimo il giudizio di non abilitazione che si limiti ad affermare che le pubblicazioni del candidato non sono di «qualità elevata», senza indicare quale dei requisiti previsti dall’Allegato B al d.m. n. 120/2016 (originalità, rigore metodologico, contributo al progresso della ricerca e impatto nella comunità scientifica) sia stato ritenuto insussistente, né le ragioni della relativa valutazione. In presenza di un profilo scientifico che la stessa Commissione ha valutato positivamente sotto il profilo dei titoli, del superamento dei valori-soglia, della coerenza con il settore concorsuale, della collocazione editoriale e della continuità della produzione scientifica, il giudizio negativo richiede una motivazione puntuale e intellegibile, idonea a rendere comprensibile il percorso logico-valutativo seguito.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 15 luglio 2026, n. 12954
Il diniego dell'abilitazione richiede una motivazione rafforzata in presenza di un profilo scientifico qualificato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9404 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del provvedimento, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza in data 25.06.2024_ contenente il giudizio di non abilitazione scientifica per l’accesso al ruolo dei professori universitari di prima fascia per il settore concorsuale 06/D6 “Neurologia” relativa al Bando 1796/2023, di cui al Decreto Direttoriale 1211 del 28 luglio 2023 emesso a norma dell’art.16 della L.240/2010, nonché a norma del D.p.r. del 14 settembre 2011, n. 222 per come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari; del DPR 120-2016; del Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 7 giugno 2016 n. 120; del Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e ricerca n. 589 del 8 agosto 2018 nonché del Decreto direttoriale n. 1211/2023;
– di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione;
– ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione della ricorrente del Decreto Direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016 del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222,; Decreto del Miur n. 602 del 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120;
– le note prot. n. 3364 del 25 luglio 2023 e prot. n. 5652 del 26 luglio 2023, rispettivamente rese dall’ANVUR e dal CUN, con le quali viene rappresentata l’opportunità di confermare i criteri, i parametri, gli indicatori e i valori soglia di cui ai decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120 e 8 agosto 2018, n. 589;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente — dirigente medico di I livello presso l’IRCCS Fatebenefratelli S. [#OMISSIS#] di Dio di Brescia, specialista in Neurologia e dottore di ricerca in Neurofisiologia — impugnava il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/D6 “Neurologia”, reso dalla Commissione nominata ai sensi del D.D. 1211/2023 nell’ambito della procedura indetta con D.D. 1796/2023.
- Il ricorrente esponeva di aver presentato domanda allegando un curriculum di rilevante profilo scientifico e professionale: oltre venti anni di attività di ricerca nel settore neurologico, più di duecento pubblicazioni scientifiche complessive (di cui quasi cento lavori in extenso), la direzione dell’Unità Operativa di Riabilitazione Alzheimer presso l’IRCCS Fatebenefratelli di Brescia, la responsabilità di progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute e nell’ambito del PNRR, incarichi di insegnamento presso la LUDES University di Lugano, la Fellowship della European Academy of Neurology, l’affiliazione a numerose società scientifiche nazionali e internazionali, nonché ruoli editoriali in riviste peer-reviewed di riconosciuto prestigio.
- In sede di valutazione, la Commissione:
– riconosceva il possesso di 7 titoli su 8 tra quelli selezionati (A, B, C, D, E, G, H), a fronte del requisito minimo di 3;
– accertava il superamento di 2 indicatori su 3 dei valori-soglia previsti dal D.M. 589/2018;
– giudicava la produzione scientifica pienamente coerente con il SSD MED/26;
– rilevava che, con riferimento alle 6 pubblicazioni in cui il candidato figurava come primo o secondo autore, 4 risultavano pubblicate su riviste Q1 e 2 su riviste Q2, con una produzione continuativa dal 2014 al 2024.
- Ciononostante, la Commissione — sia in sede collegiale sia nei giudizi individuali — esprimeva giudizio di non abilitazione, con motivazione incentrata sulla seguente formula, pressoché identica in tutti i giudizi: «Le pubblicazioni presentate, valutate secondo i criteri fissati dall’art. 4, del D.M. 120/2016, NON possono essere ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale e alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione».
- Il ricorrente articolava plurime censure, deducendo: la violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e dell’art. 3 del D.M. 120/2016 per difetto assoluto di motivazione; la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. 120/2016 per omessa valutazione analitica dei criteri ivi previsti; l’illogicità e la contraddittorietà del giudizio, in quanto basato su formule apodittiche e generiche nonostante il riconoscimento pressoché integrale dei requisiti oggettivi; la sostanziale identità testuale dei giudizi individuali dei Commissari, sintomatica di difetto di istruttoria e di assenza di effettiva dialettica collegiale.
- L’Amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, si costituiva formalmente senza depositare memorie difensive né documenti a sostegno della legittimità del provvedimento impugnato.
- All’udienza pubblica del 13 maggio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
- Il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento con cui la Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale ha negato al ricorrente l’abilitazione alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 06/D6 “Neurologia”.
- Giova premettere, in punto di diritto, che le valutazioni delle Commissioni ASN costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, il cui esercizio è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e — per quanto qui specificamente rileva — difetto di motivazione.
- Il Collegio è consapevole del limite del proprio sindacato. Non spetta a questo giudice stabilire se il ricorrente possieda o meno la maturità scientifica richiesta per la seconda fascia, né sostituire la propria valutazione a quella della Commissione. Ciò che compete a questo giudice, ed è esattamente quanto viene in rilievo nel presente giudizio, è verificare se il giudizio negativo impugnato sia sorretto da una motivazione sufficiente, logicamente coerente e intellegibile, tale da consentire di comprendere l’iter logico-giuridico attraverso il quale la Commissione è pervenuta alla propria determinazione.
- L’art. 3 del D.M. 120/2016 dispone che la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati.
- L’art. 4 del medesimo decreto elenca i criteri per la valutazione delle pubblicazioni: a) coerenza con le tematiche del settore concorsuale; b) apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) qualità della produzione scientifica, valutata sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) collocazione editoriale; e) numero e tipo delle pubblicazioni e continuità temporale; f) rilevanza all’interno del settore concorsuale.
- L’art. 6 richiede, ai fini del conferimento dell’abilitazione, il soddisfacimento cumulativo di due condizioni: a) valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica (superamento di almeno due valori-soglia) e possesso di almeno tre titoli; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’Allegato B.
- L’Allegato B definisce la pubblicazione di qualità elevata come quella che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.
- La definizione dell’Allegato B individua, dunque, quattro distinti requisiti la cui sussistenza deve essere oggetto di verifica: (i) l’originalità; (ii) il rigore metodologico; (iii) il contributo al progresso della ricerca; (iv) l’impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, anche internazionale. Si tratta di requisiti autonomi, nessuno dei quali può ritenersi assorbito o implicitamente dimostrato dagli altri.
- Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini e per le ragioni che di seguito si espongono.
- Il profilo centrale che conduce all’annullamento del provvedimento impugnato risiede nel carattere apodittico e tautologico della motivazione del giudizio, che non consente in alcun modo di comprendere né quali pubblicazioni siano state ritenute carenti, né — vizio ancor più radicale — quale specifico requisito della «qualità elevata» definita dall’Allegato B sia stato ritenuto insussistente.
- Come già chiarito da questo Tribunale, la Commissione non può esprimere un giudizio negativo in modo tautologico mediante il mero richiamo ai criteri di valutazione indicati nell’art. 4 del D.M. n. 120/2016, ma deve, con maggiore impegno esplicativo, chiarire, ancorché sinteticamente, le ragioni per le quali le pubblicazioni — nel caso di specie neanche indicate — siano di qualità non elevata (TAR Lazio, Sez. IV-quater, n. 7112/2025, richiamata da TAR Lazio n. 1788/2026).
- Nel caso di specie, la Commissione non si è neppure confrontata con i quattro requisiti dell’Allegato B. Dal testo del giudizio — sia collegiale sia individuale — non è dato sapere se la ritenuta insufficienza attenga all’originalità dei contributi, al rigore metodologico, al contributo al progresso della ricerca, o piuttosto all’impatto nella comunità scientifica di riferimento. La formula «NON possono essere ritenute di qualità elevata» si risolve in una mera parafrasi del parametro normativo, senza alcuna indicazione di quale, tra i quattro elementi costitutivi della nozione di qualità elevata, sia stato ritenuto carente e per quali ragioni.
- La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito la differenza ontologica tra giudizio e motivazione: i criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 120/2016 sono elementi per la formulazione del giudizio mentre la motivazione ne costituisce il necessario e logico supporto argomentativo (TAR Lazio, n. 6378/2019). Il vizio che inficia il provvedimento impugnato è esattamente questo: la Commissione ha enunciato la conclusione del proprio giudizio (la qualità non è elevata) ma ha omesso di fornire il supporto argomentativo che dovrebbe sorreggerla, limitandosi a una formula che, nella sua lapidarietà, risulta del tutto inidonea a dare conto del percorso valutativo seguito. Non è sufficiente affermare genericamente che la produzione scientifica è caratterizzata da collocazione editoriale su riviste a basso impatto o da scarsa originalità, senza spiegare perché le pubblicazioni presentino tali caratteristiche (TAR Lazio, n. 1788/2026). A maggior ragione, è illegittimo il giudizio che, come nel caso di specie, non contenga neppure un’indicazione — per quanto generica — del profilo di carenza riscontrato, ma si arresti alla mera negazione tautologica del requisito.
- Il vizio motivazionale risulta aggravato — e assume carattere di particolare gravità — alla luce del quadro complessivamente positivo che la stessa Commissione ha riconosciuto al profilo del ricorrente.
- La giurisprudenza amministrativa è consolidata nell’affermare che, quando il candidato abbia superato la maggior parte dei parametri oggettivi previsti dalla disciplina di settore, la Commissione è tenuta a un onere motivazionale particolarmente rafforzato nel negare l’abilitazione. Il principio, enunciato da questo Tribunale già con la sentenza n. 3493 del 29 marzo 2018, è stato costantemente ribadito: la Commissione è tenuta a fornire una motivazione particolarmente accurata e puntuale per negare il titolo abilitante a soggetti che per titoli professionali e produzione pubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento.
- Nel caso in esame, la Commissione non ha in alcun modo ottemperato a tale onere rafforzato. Essa non ha spiegato perché, a fronte di un quadro di elementi ampiamente positivi dalla stessa riconosciuti (7 titoli su 8, 2 valori-soglia su 3, piena coerenza tematica con il SSD MED/26, collocazione editoriale in riviste Q1 e Q2, continuità temporale ultradecennale, apporto individuale documentato come primo o secondo autore in 6 pubblicazioni su 12), il giudizio complessivo dovesse comunque essere negativo. Né ha chiarito il peso attribuito a ciascuno dei criteri di cui all’art. 4 del D.M. 120/2016, e in particolare quale specifico parametro fosse ritenuto insufficiente e per quali ragioni tale insufficienza dovesse ritenersi assorbente rispetto alla pluralità di elementi favorevoli.
- Sul punto, il Consiglio di Stato ha recentemente affermato — con principio che il Collegio condivide e fa proprio — che quando le pubblicazioni risultano apparse su riviste di elevato prestigio scientifico, la Commissione che intenda esprimere un giudizio negativo è tenuta a un obbligo motivazionale rafforzato, poiché la collocazione editoriale su riviste di elevato prestigio scientifico costituisce un significativo indice del livello qualitativo dei lavori e la loro rilevanza nel settore disciplinare di riferimento (Cons. Stato, Sez. VII, n. 1349/2026). La Commissione, qualora intenda discostarsi da tale presunzione, deve fornire una motivazione adeguata e puntuale che giustifichi tale valutazione, non potendo limitarsi a formule generiche che mal si conciliano con l’alta specializzazione che caratterizza l’ordinaria produzione editoriale di quelle riviste.
- Nel caso del ricorrente, il giudizio collegiale dà atto che le pubblicazioni presentate sono collocate in riviste Q1 e Q2 — i quartili di eccellenza — e che il curriculum è pienamente coerente con il SSD MED/26. Eppure, da tali premesse la Commissione trae una conclusione di segno opposto senza spiegare il percorso logico che conduce dalla premessa alla conclusione. La motivazione così strutturata risulta non già sintetica — il che sarebbe legittimo — ma assente nella sua funzione essenziale di dare conto delle ragioni del decidere.
- La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che la Commissione deve dare conto della valutazione di tutti i criteri tassativamente elencati nell’art. 4 del D.M. 120/2016, esplicitando il peso concretamente attribuito a ciascun parametro normativo (TAR Lazio, Sez. III, n. 9941/2026). Ed ha altresì chiarito che costituisce vizio di contraddittorietà il giudizio che, pur avendo riconosciuto la coerenza con il settore, l’ottima collocazione editoriale e la rilevanza scientifica delle pubblicazioni, neghi la maturità scientifica del candidato in termini di qualità e originalità per il medesimo settore concorsuale (TAR Lazio, n. 3493/2018, cit.).
- Nel caso in esame, la Commissione ha riconosciuto: (a) la piena coerenza delle pubblicazioni con il SSD MED/26; (b) la collocazione editoriale in riviste Q1 e Q2; (c) l’apporto individuale del candidato come primo o secondo autore in 6 pubblicazioni; (d) la continuità della produzione scientifica per l’intero decennio 2014-2024; (e) il possesso di 7 titoli su 8; (f) il superamento di 2 valori-soglia su 3. Tuttavia, da questo quadro pressoché interamente positivo, la Commissione ha tratto la conclusione — del tutto apodittica — che le pubblicazioni non fossero di qualità elevata.
- Tale discrasia tra le premesse (ampiamente favorevoli) e la conclusione (totalmente negativa) non trova alcuna spiegazione nella motivazione del provvedimento. Il giudizio positivo della Commissione investe, in sostanza, tutti gli elementi descrittivi previsti dall’art. 4 del D.M. 120/2016 e dagli stessi criteri integrativi definiti nel Verbale n. 1: coerenza, apporto individuale, collocazione editoriale, numero e continuità delle pubblicazioni. L’unico elemento conclusivamente ritenuto negativo — la «qualità elevata» — non è spiegato mediante alcun percorso argomentativo che consenta di comprendere perché, in presenza di tutti gli altri indicatori favorevoli, questo specifico requisito debba ritenersi assente. La motivazione non chiarisce neppure quale peso la Commissione abbia attribuito ai diversi criteri di cui all’art. 4, né perché gli elementi positivamente accertati siano stati ritenuti recessivi rispetto al giudizio finale di non abilitazione.
- Il vizio è tanto più evidente se si considera che la Commissione ha utilizzato, in premessa, la locuzione «dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni», mentre il testo del giudizio — sia collegiale sia individuale — non contiene, in realtà, alcuna traccia di un esame analitico delle pubblicazioni. Non vi è, nei giudizi impugnati, una sola frase che descriva, anche sinteticamente, il contenuto di anche una sola pubblicazione, né un solo riferimento a uno specifico lavoro che consenta di comprendere quali profili di carenza siano stati rilevati e in quali pubblicazioni. L’affermazione di aver compiuto un «analitico esame» è, dunque, smentita dal contenuto stesso dell’atto, che di analitico non presenta nulla. Tale contraddizione — affermare di aver svolto un’analisi che il testo del provvedimento documentalmente non contiene — costituisce un profilo autonomo di difetto di motivazione, che si aggiunge ai vizi già illustrati.
- La giurisprudenza di questo Tribunale ha precisato che è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo (TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 1758/2020, richiamata da TAR Lazio n. 2080/2026; TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 6350/2024). Nel caso di specie, non è stata compiuta né l’una né l’altra operazione.
- Un ulteriore profilo che concorre a confermare la fondatezza del ricorso attiene alla sostanziale identità testuale dei giudizi individuali espressi dai cinque Commissari.
- Dall’esame degli atti di causa emerge che i giudizi individuali della Commissione — pur presentando minime variazioni lessicali — sono caratterizzati da una pressoché totale sovrapponibilità contenutistica: identica è la descrizione del profilo del candidato, identiche le formule valutative dei titoli, identica la conclusione sulla qualità delle pubblicazioni, identico il giudizio finale.
- Tale identità — che va oltre la mera convergenza di giudizi su un medesimo oggetto di valutazione — è stata costantemente ritenuta dalla giurisprudenza amministrativa come sintomo di vizio funzionale dell’atto conclusivo della procedura. Questo Tribunale ha affermato con chiarezza che i giudizi individuali identici, o quasi, in quanto indice di non reale pluralità di valutazioni (o di valutazioni non autonome) costituiscono sintomo di vizio funzionale dell’atto conclusivo della procedura, anche ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (TAR Lazio, Sez. III, n. 3493/2018; in senso conforme, TAR Lazio, Sez. III, n. 3818/2022; TAR Lazio, Sez. III, n. 5287/2020; TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 309/2017).
- Nel caso di specie, la sostanziale riproduzione delle medesime formule valutative nei giudizi individuali — che non presentano alcun apporto personale differenziato né alcuna specifica analisi delle pubblicazioni riconducibile al singolo Commissario — conferma che l’apprezzamento negativo non è stato accompagnato da un’autonoma esplicitazione delle ragioni che avrebbero condotto ciascun Commissario a ritenere non raggiunto il requisito della qualità elevata. Tale circostanza non costituisce, di per sé sola, un vizio autonomamente sufficiente a determinare l’annullamento, ma rappresenta un significativo indice sintomatico che corrobora il difetto di motivazione già ampiamente illustrato, confermando l’assenza di un’effettiva istruttoria individuale e di una reale dialettica collegiale.
- Il Collegio ritiene doveroso precisare che la presente decisione non afferma in alcun modo che il ricorrente possieda necessariamente la maturità scientifica richiesta per la seconda fascia, né che la Commissione avrebbe dovuto abilitarlo.
- Ciò che il Collegio rileva è, più limitatamente ma non meno decisamente, che il giudizio negativo espresso dalla Commissione non consente di comprendere attraverso quale percorso valutativo essa sia pervenuta a tale conclusione, risultando pertanto viziato sotto il profilo motivazionale e imponendo un rinnovato esercizio della discrezionalità tecnica.
- Parimenti, il Collegio è consapevole che né l’elevata collocazione editoriale delle riviste (Q1/Q2), né il superamento dei valori-soglia, né il possesso dei titoli dimostrano automaticamente il possesso del requisito della qualità elevata. Tuttavia, la contestuale presenza di tutti questi elementi rende ancora più necessario — non meno — che la Commissione espliciti con chiarezza le ragioni per cui, ciononostante, ritiene non raggiunto tale requisito. Ed è esattamente questa esplicitazione che, nel caso di specie, è mancata del tutto.
- Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del giudizio di non abilitazione impugnato, per i seguenti assorbenti vizi:
– difetto di motivazione, in violazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e degli artt. 3, 4 e 6 del D.M. 120/2016, per il carattere apodittico e tautologico della valutazione sulle pubblicazioni, che non indica né quali pubblicazioni siano state ritenute carenti né, soprattutto, quale requisito della «qualità elevata» di cui all’Allegato B sia stato ritenuto insussistente tra originalità, rigore metodologico, contributo al progresso della ricerca e impatto nella comunità scientifica;
– violazione dell’art. 4 del D.M. 120/2016 e del principio di completezza dell’istruttoria, per omessa valutazione analitica dei criteri normativamente previsti e per la contraddizione tra l’affermazione di aver compiuto un «analitico esame» e l’assenza, nel testo del provvedimento, di qualsiasi analisi delle pubblicazioni;
– contraddittorietà e illogicità manifesta del giudizio, in ragione dell’insanabile discrasia tra le premesse favorevoli (riconosciute dalla stessa Commissione) e le conclusioni negative;
– la sostanziale identità testuale dei giudizi individuali dei Commissari, che costituisce indice sintomatico dell’assenza di un’autonoma istruttoria individuale e di un’effettiva dialettica collegiale.
- L’Amministrazione dovrà pertanto procedere a una nuova valutazione della posizione del ricorrente, con una Commissione in diversa composizione, la quale — nel pieno esercizio della propria discrezionalità tecnica — dovrà formulare un giudizio assistito da motivazione sufficiente, logicamente coerente e non contraddittoria, tale da consentire di comprendere l’iter logico-giuridico seguito.
- Sussistono giusti motivi, in ragione della natura meramente conformativa della presente pronuncia, che non comporta il riconoscimento del diritto del ricorrente all’abilitazione scientifica nazionale ma soltanto l’obbligo dell’Amministrazione di procedere a un nuovo esercizio della propria discrezionalità tecnica, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 13 maggio 2026, 8 luglio 2026, con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
Pubblicato il 15/07/2026

