Il voto numerico è sufficiente ad assolvere l’obbligo motivazionale nel caso in cui lo stesso sia stato preceduto dalla fissazione di criteri di massima e parametri cui raccordare il punteggio assegnato.
TAR Sicilia (Catania), Sez. I, 10 agosto 2026, n. 2325
Il voto numerico è sufficiente ad assolvere l’obbligo motivazionale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2488 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Commissione Nominata con Dr 23 Giugno 2025 Prot. N 118417, non costituito in giudizio;
l’Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Omissis, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione,
– del decreto del Rettore Università di Catania n. 3710, prot. 173116 del 22.09.2025 con il quale è stata accertata “la regolarità formale degli atti” della procedura di selezione indetta con D.R. n. 217 del 20 gennaio 2025, per la stipula di un contratto di lavoro subordinato di ricercatore in tenure track (RTT) a tempo determinato, per la durata di sei anni, ai sensi art 24 della legge n. 240/2010, per il gruppo scientifico disciplinare 05/BIOS-03 – ZOOLOGIA E ANTROPOLOGIA, settore scientifico-disciplinare BIOS-03/A – Zoologia, presso il dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali e, a seguito dei lavori della Commissione, è stato individuato il dott. Omissis “quale candidato migliore” della selezione predetta;
– i verbali tutti della Commissione ed in particolare: il verbale n. 1 del 04 luglio 2025 con il quale la Commissione esaminatrice ha stabilito i criteri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati alla procedura selettiva; il verbale n. 3 del 28 luglio 2025 nella parte in cui la Commissione, all esito della discussione dei titoli, delle pubblicazioni e della prova orale di inglese, ha attribuito al dott. Omissis il punteggio complessivo di 79/100 (35 titoli + 44 pubblicazioni) e al dott. Omissis il punteggio complessivo di 94,5/100 (50 titoli + 44,5 pubblicazioni), formando la graduatoria finale e dichiarando quest’ultimo quale candidato migliore della selezione, oltreché i relativi allegati.
– della relazione finale 28.07.2025 n. 145947 della Commissione esaminatrice all’esito della quale sono stati approvati i giudizi relativi a ciascuno dei candidati.
– e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui la delibera di chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione Università e quella del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali;
compresi – ove occorra – la presa di servizio del controinteressato presso Università di Catania e l’eventuale contratto stipulato e/o ogni altro atto e/o provvedimento idoneo a far sorgere il rapporto di lavoro con il controinteressato;
nonché per
– l’accertamento dell’erroneità della valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice in ordine ai titoli e alle attività del candidato Omissis, con conseguente rideterminazione del punteggio in graduatoria;
– ed il correlativo accertamento del diritto del ricorrente all’assegnazione del maggiore punteggio per i titoli posseduti e dichiarati nella domanda di partecipazione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Omissis e dell’Università degli Studi di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 19 dicembre 2025 e depositato il successivo 25 novembre 2025, il ricorrente ha esposto:
– di avere partecipato – unitamente al dott. Omissis e alla dott.ssa OMISSIS – alla selezione pubblica comparativa per titoli, pubblicazioni scientifiche e attività didattica volta al conferimento di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di sei anni (RTT) per il settore scientifico-disciplinare BIOS03/A – Zoologia, presso il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali, ai sensi dell’art. 24 della Legge n. 240/2010, indetta dall’Università degli Studi di Catania, con decreto rettorale n. 217 del 20 gennaio 2025;
– che la Commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 2666 del 23 giugno 2025 prot. n. 118443, si è insediata il 4 luglio 2025, redigendo il verbale n. 1 e, in apertura dei lavori, ha dichiarato di conformarsi a quanto previsto dal bando di selezione:
i) precisando che “a seguito della discussione, la commissione attribuirà per titoli fino a un massimo di punti 50/100; per pubblicazioni fino a un massimo di punti 50/100”;
ii) dettagliando i criteri e i punteggi massimi attribuibili alle singole voci dei titoli e delle pubblicazioni, suddividendo il punteggio di 50 punti per i titoli fra le categorie previste dal bando e dal D.M. 243/2011, e fissando analoghi criteri per le pubblicazioni (originalità, rigore metodologico, rilevanza, congruenza, collocazione editoriale, apporto individuale, indicatori bibliometrici), chiarendo i criteri di ripartizione dei punteggi massimi nei seguenti termini:
1) dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, fino a un massimo di 5 punti, valutando la congruenza con il settore scientifico-disciplinare e la durata di eventuali periodi trascorsi all’estero;
2) attività didattica a livello universitario in Italia o all’estero fino a 8 punti, considerando la durata, la congruenza e il tutoraggio per tesi di laurea;
3) attività di formazione (master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento non già considerati come dottorato) o di ricerca (assegni, contratti, borse post-doc, incarichi come ricercatore a tempo determinato) presso istituti qualificati italiani o stranieri, fino a 8 punti, valutando tipologia, durata, continuità, congruenza e prestigio dell’istituzione;
4) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi, fino a 8 punti 6 secondo funzione svolta, congruenza dei progetti, numero, dimensione e prestigio dei gruppi;
5) partecipazione come relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, fino a 6 punti, in base a congruenza, rilevanza della sede e numero di partecipazioni;
6) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, compresa l’abilitazione scientifica nazionale, fino a 5 punti, sulla base della congruenza e della rilevanza dell’istituzione conferente;
7) consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale della stessa fino a 10 punti, valutando la congruenza con il settore scientifico-disciplinare stabilito nel bando prevedendo punteggi differenziati per tipologia: a) fino a 5 punti per articolo indicizzato, b) 3 per monografie, c) 2 per tesi di dottorato, d) 1 per capitoli di libro, e) 0,5 per interventi a convegno con atti. La Commissione ha, inoltre, precisato che la valutazione di ciascun elemento sarebbe stata effettuata considerando la “significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato;
– che in data 8 luglio 2025, la Commissione ha preso atto della documentazione prodotta da ciascun candidato e ha fissato la data per la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, nonché per lo svolgimento della prova orale di lingua straniera, come previsto dal bando e dal regolamento di Ateneo;
– che il 28 luglio 2025, in seduta pubblica telematica, si è svolta la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e la prova orale di inglese, superata da tutti i candidati presenti;
– che, terminata la discussione, la Commissione, in sessione riservata, ha proceduto all’attribuzione dei punteggi per ciascun candidato sulla base dei criteri predeterminati e, segnatamente:
a) al dott. Omissis sono stati attribuiti 35/50 per i titoli e 44/50 per le pubblicazioni (totale 79/100);
b) alla dott.ssa OMISSIS 8/50 per i titoli e 11/50 per le pubblicazioni (totale 19/100);
c) al dott. Omissis 50/50 per i titoli e 44,5/50 per le pubblicazioni (totale 94,5/100). A conclusione delle operazioni, la Commissione ha redatto e sottoscritto la relazione finale, comprensiva della graduatoria definitiva, trasmettendo tutti gli atti all’Amministrazione. Con Decreto Rettorale del 22 settembre 2025, qui impugnato assieme agli atti presupposti, l’Università degli studi di Catania ha approvato gli atti della procedura ed ha individuato il dott. Omissis “quale candidato migliore della selezione pubblica”.
Avverso tale esito, parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DEL BANDO, DEL D.M. 243/2011, DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA E PAR CONDICIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990 PER DIFETTO E APPARENZA DELLA MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ MANIFESTA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
Con tale motivo, in estrema sintesi, richiamando l’art. 6 del bando ove si impone che la commissione giudicatrice “effettui una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale […] del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati”, e che la valutazione di ciascun titolo sia effettuata considerando “specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato”, assume parte ricorrente che la Commissione deve non solo attribuire un punteggio, ma “spiegare” il perché di ogni giudizio, rendendo trasparente e controllabile la ragione della valutazione attribuita a titoli, didattica e pubblicazioni.
In definitiva, per parte ricorrente la Commissione non avrebbe esplicitato il percorso logico seguito per l’attribuzione dei punteggi, né chiarito perché attività e pubblicazioni oggettivamente diverse siano state considerate equivalenti o livellate, limitandosi ad attribuire a ciascun candidato un punteggio numerico per ogni categoria di titoli e per ogni pubblicazione, alterarando, così, il processo decisionale, penalizzando qualche candidato; ha quindi omesso sostanzialmente l’onere motivazionale; inoltre avrebbe violato i principi di imparzialità, buon andamento, parità di trattamento e trasparenza, incorrendo nel vizio di eccesso di potere, perché l’esito adottato non realizza affatto l’interesse pubblico alla selezione del [#OMISSIS#] candidato.
2) ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER ECCESSO DI POTERE A CAUSA DELLA MANCATA COMPARAZIONE DEI CANDIDATI E DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO INTEGRATA NELL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DEL BANDO, DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL D.M. 243/2011 E DEI CRITERI PREDETERMINATI DALLA COMMISSIONE.
Con tale motivo, parte ricorrente prospetta che il bando impone che la Commissione effettui non solo una motivata valutazione di ciascun candidato, ma anche una valutazione comparativa tra i concorrenti.
3) ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI PER ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED ERRONEITÀ DEI PUNTEGGI PER OMESSA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ATTIVITÀ DEL RICORRENTE. SOPRAVALUTAZIONI E ATTRIBUZIONE ERRONEA DEI PUNTEGGI IN FAVORE DEL CONTROINTERESSATO DOTT. OMISSIS. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL D.M. 243/2011, DELL’ART. 6 DEL BANDO E DEI CRITERI PREDETERMINATI NELLA SEDUTA DEL 4 LUGLIO 2025.
Con tale motivo parte ricorrente evidenzia come la procedura sia viziata da un grave difetto di istruttoria e da errori materiali nell’attribuzione dei punteggi, che hanno inciso direttamente sulla graduatoria sottovalutando il ricorrente e sopravvalutando il coontrointeressato.
4. ANCORA SULL’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI. PROVA DI RESISTENZA.
Il ricorrente osserva, in via di prova di resistenza, che ove la Commissione avesse correttamente valutato la totalità dei titoli, delle attività didattiche e dei contratti di ricerca dallo stesso documentati, il punteggio complessivamente spettante sarebbe risultato ben superiore a quello in concreto riconosciuto, con conseguente idoneità della censura ad incidere sull’esito della procedura selettiva.
In particolare, per la Didattica: ai 3 punti attribuiti avrebbero dovuto aggiungersi almeno altri 3,6 punti per le ore di didattica non considerate; per l’attività di ricerca: ai punteggi assegnati avrebbero dovuto aggiungersi almeno altri 4,6 punti per i contratti e incarichi pluriennali omessi. Totale: il punteggio complessivo di Omissis sarebbe così passato da 79 a 87,2 punti (79 + 3,6 + 4,6). Questo incremento avrebbe sensibilmente ridotto la distanza rispetto al controinteressato Omissis (94,5 punti).
Si è costituita in giudizio l’Università intimata che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse poiché: i) considerato l’esito della procedura, anche l’eventuale accoglimento delle ragioni di parte avversa non farebbero maturare in capo al dott. Omissis un punteggio sufficiente a superare quello attribuito al controinteressato dott. Omissis. Infatti, i due concorrenti (i lori rispettivi punteggi) si distanziano di oltre 15 punti e nel ricorso non vengono offerti sufficienti elementi di prova che diano chiara evidenza di come il punteggio del dott. Omissis possa essere incrementato fino a colmare il suddetto divario, così come non si forniscono utili elementi per confermare l’idea che la Commissione abbia errato nell’attribuzione del punteggio al dott. Omissis in misura tale da recuperare il distacco tra i due contendenti; ii) non ha impugnato il Regolamento per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, emanato con d.R. 2761 del 3 luglio 2024 che disciplina le censurate modalità della selezione (la mancava valutazione comparativa, la scelta del punteggio numerico, o la stessa distribuzione dei punteggi o dei criteri). Nel merito, infine, ha rilevato l’infondatezza del gravame.
Di analogo tenore sono le difese spiegate dal controinteressato costituitosi in giudizio.
All’udienza pubblica indicata in epigrafe – in vista della quale le parti hanno depositato memorie – la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
I primi due motivi di ricorso sono infondati poiché la commissione, nel verbale n. 1 del 4 luglio 2025 ha puntualmente indicato i titoli oggetto di valutazione (per un massimo di cinquanta punti) indicando, per ciascuno di tali titoli, in modo specifico e puntuale anche i criteri di valutazione (dalla lett. a. alla lett. g. del verbale). Eadem ratio è stata applicata alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche.
I criteri così descritti soddisfano indubbiamente l’obbligo di motivazione delle valutazioni espresse poiché consentono a posteriori ai candidati di controllare se il punteggio numerico attribuito ai titoli e alle pubblicazioni non sia macroscopicamente illogico o irrazionale rispetto ai parametri predeterminati dalla commissione che costituiscono un auto-vincolo per la stessa.
Il voto numerico è, dunque, sufficiente ad assolvere l’obbligo motivazionale nel caso in cui lo stesso sia stato preceduto – come nel caso in esame – dalla fissazione di criteri di massima e parametri cui raccordare il punteggio assegnato (Cons. Stato, sez. I, parere 19 giugno 2023, n. 923)
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il procedimento di valutazione si articola: i) in una preliminare fase di valutazione dei singoli candidati; ii) in una successiva fase di valutazione comparativa dei più meritevoli (cfr. art. 6 del bando).
La valutazione comparativa, per [#OMISSIS#] e consolidato orientamento giurisprudenziale, non costituisce un momento procedimentale autonomo ed avulso dalle valutazioni individuali dei singoli candidati, ma ne rappresenta la naturale e logica conseguenza, imponendosi — con specifica ed autonoma motivazione — solo nella misura in cui le valutazioni assolute non consentano già di per sé di individuare con evidenza una scala di priorità tra i candidati (Cons. di Stato, sez. VI, 17 settembre 2021, n. 6341).
La tesi sostenuta dal ricorrente – secondo cui la legge di gara nel prefissarsi di “individuare il candidato migliore” imporrebbe il confronto tra i profili dei diversi candidati – non trova confronto nella giurisprudenza giacché il carattere comparativo delle procedure di reclutamento non implica che la valutazione della commissione possa ridursi ad un confronto a coppie fra singoli candidati (T.a.r per la Sicilia, sez. I, 19 agosto 2025, n. 2547)
Inoltre, come evidenziato dalla difesa dell’Università, nella procedura in esame deve applicarsi il “Regolamento per l’assunzione dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, 14 emanato con D.R. 2761 del 3 luglio 2024” – non impugnato dal ricorrente – che esclude la valutazione comparativa – applicandosi solo quella tramite attribuzione di singoli punteggi ai candidati – nel caso, come quello in esame, in cui le domande di partecipazione siano inferiori a sei.
Il terzo motivo di ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile poiché il ricorrente con tale censura si limita ad affermare che “Se la Commissione avesse correttamente valutato tutte le attività didattiche (inclusi le 60 ore svolte presso l’Università di Palermo e gli incarichi internazionali) e tutti i contratti di ricerca svolti dal ricorrente, il punteggio spettantegli avrebbe dovuto essere significativamente superiore a quello riconosciuto. In particolare: • Didattica: ai 3 punti attribuiti, avrebbero dovuto aggiungersi almeno altri 3,6 punti per le ore di didattica non considerate; • Attività di ricerca: ai punteggi assegnati avrebbero dovuto aggiungersi almeno altri 4,6 punti per i contratti e incarichi pluriennali non considerati; 16 • Totale: il punteggio complessivo del ricorrente sarebbe così passato dagli originari 79 punti ad almeno 87,2 punti (79 + 3.6 didattica + 4.6 contratti = 87.2 punti).” senza spiegare le modalità di calcolo di tale punteggio e dedurre, in modo puntuale e preciso eventuali macroscopici errori, illogicità, irragionevolezze o violazioni dei criteri predeterminati e senza puntualmente indicare, ed è quello che più conta, il percorso logico-giuridico e matematico di attribuzione del punteggio ulteriore tale da superare nel concreto la prova di resistenza.
Invero, il ricorso si limita a ipotizzare che il sopra auspicato incremento, “avrebbe sensibilmente ridotto la distanza rispetto al controinteressato Omissis (94,5 punti).
Inoltre, se la Commissione avesse correttamente ridotto i punteggi di Omissis per le ore di didattica non documentate, incarichi di breve durata e pubblicazioni indifferenziate, la posizione in graduatoria del ricorrente sarebbe stata ancora più favorevole e, in ipotesi, avrebbe potuto portare all’inversione del risultato finale”.
Sul punto anche la memoria depositata dal ricorrente il 13 dicembre 2025 non è volta a contestare in modo specifico e puntuale le valutazioni della commissione – che ritiene financo possibili – ma è volta esclusivamente a censurare l’astratta necessità di una più approfondita motivazione.
Alla luce di tali argomentazioni anche l’ultimo motivo di ricorso è infondato poiché – il rigetto delle precedenti doglianze – consolida il distacco tra il controinteressato e il ricorrente con la conseguente carenza della prova di resistenza.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e, per il resto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano, in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle controparti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 10 agosto 2026

