TAR Sicilia (Palermo), Sez. I, 11 agosto 2026, n. 2435

Il regime a tempo definito è incompatibile con l'assunzione di cariche accademiche

Data Documento: 2026-08-11
Autorità Emanante: TAR Sicilia
Area: Giurisprudenza
Massima

L’incompatibilità tra regime a tempo definito e cariche accademiche trova fondamento nell’art. 6, comma 12, Legge n. 240/2010 e si estende a tutte le funzioni esercitate all’interno delle strutture di didattica e di ricerca (tra cui la Giunta di Dipartimento).

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Omissis, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
nei confronti
di OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
• del Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria prot. 13150 del 27.01.2025 con cui il ricorrente viene dichiarato decaduto dal diritto alla nomina a rappresentante dei professori di prima fascia nella Giunta del Dipartimento di Ingegneria per il triennio accademico 2024-2027;
• del Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria del 27.01.2025 con cui sono nominati i componenti elettivi della Giunta del Dipartimento di Ingegneria per il triennio accademico 2024-2027 nella sola parte in cui è omessa la nomina del ricorrente;
quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:
• del Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria prot. 43689 del 14.03.2025 rep. 3039 del 2025: a) nella parte in cui indice le elezioni per la nomina di un componente da trarre dai professori ordinari afferenti il Dipartimento; b) nella parte in cui dispone l’impossibilità della nomina per i professori a tempo definito;
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:
• del Decreto emesso dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria prot. n. 67476 del 23/04/2025 rep. 4649 del 2025 nella sola parte in cui proclama quale componente della Giunta del Dipartimento di Ingegneria il professore Omissis;
• ove occorra: del verbale della Commissione Elettorale del 16.04.2025 relativo all’esito delle elezioni;
quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti:
• del Decreto Rettorale del 7.08.2025 (pubbl. in Guri serie generale n. 194 del 22.10.2025) nella parte in cui è stato modificato l’art. 10 comma 2 dello Statuto dell’Università di Palermo;
• di tutti i seguenti atti presupposti:
o delibera del senato accademico del 27 maggio 2025, inviata al MUR con PEC n. 89988 del 30 maggio 2025, con la quale sono state approvate le modifiche dello statuto di cui al d.r. n. 2589/2022;
o nota del MUR n. 9680 del 31 luglio 2025 con oggetto «Modifiche dello statuto di Ateneo dell’Università degli studi di Palermo – controllo MUR ex art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168»;
o parere del consiglio di amministrazione di cui alla delibera 04.01 del 4 agosto 2025;
o delibera del senato accademico di cui alla delibera 02.01 del 4 agosto 2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Palermo e del Ministero dell’Università e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 28 gennaio 2025, il ricorrente – professore ordinario a tempo definito presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo – ha impugnato il Decreto prot. 13150 del 27.01.2025 del Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Palermo con cui il ricorrente è stato dichiarato decaduto dal diritto alla nomina a rappresentante dei professori di prima fascia nella Giunta del Dipartimento di Ingegneria per il triennio accademico 2024-2027 sul presupposto che l’opzione a tempo pieno sia condizione essenziale per potere esplicare tale carica; nonché il Decreto del Direttore del Dipartimento di Ingegneria di pari data con cui sono nominati i componenti elettivi della Giunta del Dipartimento di Ingegneria per il triennio accademico 2024-2027, nella parte in cui è omessa la nomina del ricorrente.
Deduce le censure di:
“Violazione del Bando del 15.11.2024 (art. 3) – Violazione del Regolamento interno del Dipartimento di Ingegneria (art. 10 comma 1) – Violazione dello Statuto dell’Università di Palermo (art. 29 comma 2) – Violazione del principio del Bando quale lex specialis”.
Le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato non sarebbero sufficienti per ritenere che un docente a tempo definito dell’Università di Palermo non possa svolgere la funzione di componente della Giunta del proprio Dipartimento. Tutte le fonti normative rilevanti concorderebbero invece nell’attribuire anche al professore a tempo definito l’elettorato passivo per la nomina all’interno della Giunta del Dipartimento.
2. Si è costituita l’Università degli Studi di Palermo la quale, con memoria, ha replicato a quanto dedotto in ricorso.
3. Con un primo ricorso per motivi aggiunti depositato il 10/04/2025, il ricorrente ha altresì impugnato il decreto in epigrafe indicato con il quale il Direttore del Dipartimento ha bandito nuovamente le elezioni per il posto che non è stato assegnato al ricorrente, articolando le censure di:
1) “Illegittimità derivata”.
2) “Illegittimità per eccesso di potere per difetto dei presupposti”: nel caso in cui il ricorso principale fosse accolto, ne deriverebbe il rientro del ricorrente quale componente della Giunta e la cessazione della vacanza del posto. A fronte di tale situazione, non avrebbe più legittimazione giuridica la nuova procedura elettorale né la nomina dell’eventuale nuovo professore eletto in esito alla stessa.
3) “Illegittimità del bando nella parte in cui dispone l’impossibilità di nomina per il professore a tempo definito” atteso che l’introduzione di tale clausola (assente nel bando originario) contrasterebbe con quanto previsto dallo Statuto dell’Università e con il Regolamento Interno del Dipartimento che non dispongono tale incompatibilità. Detta clausola sarebbe illegittima per le stesse ragioni esposte nel primo motivo.
4. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti depositato l’11/06/2025, il ricorrente ha impugnato, per gli stessi motivi di cui al ricorso principale come integrato dai motivi aggiunti, il Decreto Direttoriale n. 4649 del 23/04/2025 con il quale è stato proclamato componente della Giunta il Professore di I fascia Omissis.
5. Con un terzo ricorso per motivi aggiunti depositato il 31/10/2025, il ricorrente ha infine impugnato il Decreto Rettorale del 7 agosto 2025 nella parte in cui è stato modificato l’art. 10 comma 2 dello Statuto dell’Università di Palermo nonché gli atti presupposti indicati in epigrafe, tra cui la nota del MUR n. 9680 del 31 luglio 2025 con oggetto «Modifiche dello statuto di Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo – controllo MUR ex art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168».
Il ricorrente deduce le censure di: “1) Violazione dell’art. 50 del vigente Statuto. 2) Violazione dell’art. 6 comma 12 della L. 240/2010 – Eccesso di potere per sviamento. 3) Violazione dell’art. 6 comma 9 della L. 168/1989 – Violazione dell’art. 6 c. 12 L. 240/2010. 4) Violazione dello status di professore universitario a tempo definito (art. 6 comma 1 Legge 240/2010) – Violazione del principio di proporzionalità – Violazione dell’art. 6 comma 12 della L. 240/2010 – Violazione del principio della autonomia universitaria”.
6. In data 12/03/2026 si è costituito con memoria di mera forma il Ministero dell’Università e della Ricerca.
7. Il ricorrente e la resistente Università hanno depositato memorie in vista dell’udienza di merito, all’esito della quale il ricorso è stato posto in decisione; in particolare l’Università di Palermo ha chiesto che siano dichiarati irricevibili, inammissibili e/o improcedibili il ricorso principale ed i connessi motivi aggiunti e, comunque, che siano rigettati nel merito perché infondati in fatto e diritto; il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso come integrato dai motivi aggiunti, replicando a quanto ex adverso dedotto.
DIRITTO
1. Viene in decisione il ricorso con il quale il ricorrente ha impugnato il provvedimento di decadenza dal diritto alla nomina a rappresentante dei professori di prima fascia nella Giunta del Dipartimento di Ingegneria per il triennio accademico 2024-2027 (ricorso introduttivo) nonché i successivi atti con i quali sono stati nominati i componenti elettivi di detta Giunta del Dipartimento di Ingegneria per il triennio accademico 2024-2027 (primo e secondo ricorso per motivi aggiunti).
Detti ricorsi – che possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi – risultano infondati.
Il ricorrente muove dall’assunto secondo il quale l’elettorato passivo ai professori di prima fascia senza alcuna limitazione, a prescindere dall’esercizio dell’opzione per il tempo pieno richiesta, derivi direttamente dal Bando del 15.11.2024, dal Regolamento interno del Dipartimento di Ingegneria e dallo Statuto dell’Università di Palermo; in particolare risulterebbe dirimente il Bando – che attribuisce espressamente l’elettorato passivo “ai componenti del C.d.D.” senza alcuna limitazione – e l’elencazione delle cariche per le quali lo Statuto ha fissato l’incompatibilità con la posizione del professore a tempo definito: la dettagliata elencazione riportata nell’art. 10 comma 2 secondo periodo non riporta la Giunta del Dipartimento.
Il collegio ritiene di non condividere tale tesi la quale non tiene conto dello sbarramento costituito dalla norma contenuta nell’art. 6, comma 12 della l. 240/2010 secondo cui: «I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all’ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità».
Il Legislatore del 2010, con la suddetta disposizione, ha inteso rimettere agli Atenei soltanto la disciplina del regime a tempo pieno o a tempo definito, ovverossia le modalità e i tempi di esercizio di tale opzione con riferimento all’esercizio di cariche accademiche, prima espressamente disciplinate dall’art. 11 del DPR 382/1980 rubricato “Tempo pieno e tempo definito”.
Detta limitazione scaturisce dunque dalla norma primaria e solo in seconda battuta dall’art. 10, comma 2 dello Statuto nella parte in cui espressamente dispone che «Per l’elezione, la designazione e la nomina dei professori e dei ricercatori negli Organi di Governo e alle cariche nelle strutture didattiche e di ricerca è richiesta l’opzione per il regime a tempo pieno».
Tra tali cariche deve annoverarsi anche la carica di componente di Giunta di Dipartimento, carica esercitata all’interno del Dipartimento, qualificata espressamente struttura di didattica e ricerca, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto medesimo.
Come in maniera condivisibile dedotto sul punto dalla resistente Università, il Legislatore del 2010 ha ritenuto di rimettere tale analitica disciplina del regime dell’impegno del tempo pieno, richiesto per l’assunzione della carica, ai singoli Atenei, in ragione dell’ampliamento delle ipotesi di incompatibilità dal numero chiuso delle cariche originariamente contemplate alla totalità delle cariche accademiche, totalità sancita dalla riforma [#OMISSIS#] (cfr. art. 6, comma 12 L. 240/2010 cit.).
Il Collegio ritiene di aderire all’interpretazione del quadro normativo fornita dall’Università secondo la quale il secondo periodo dell’art. 10, comma 2 dello Statuto: a) non può derogare né alla norma primaria che risulta in ogni caso confermata dal primo periodo della stessa disposizione statutaria (che, conformemente alla norma primaria medesima, consente la nomina alle cariche di che trattasi solo a favore dei docenti a tempo pieno); b) contiene un’elencazione delle cariche la quale non può che ritenersi esemplificativa alla luce della formulazione omnicomprensiva di cui al primo periodo della medesima disposizione.
In definitiva non vi è alcuna valida ragione per ritenere che lo Statuto di Ateneo abbia disciplinato la fattispecie controversa in difformità rispetto alla norma primaria, il che vale a fortiori anche per l’interpretazione delle clausole del Bando e del Regolamento interno del Dipartimento di Ingegneria relative alle elezioni in parola.
Tale conclusione riceve conferma anche nei rilievi formulati dal Ministero competente per il controllo di legittimità degli Statuti universitari.
Ed invero, nella MUR n. 9680 del 31 luglio 2025 (impugnata con il terzo ricorso per motivi aggiunti), sul punto si legge: «Ad avviso di codesto Ateneo, la citata disposizione contenente la suddetta elencazione “determina possibili problemi interpretativi, non contenendo nell’elencazione tutte le possibili cariche che già il primo capoverso riserva a docenti a tempo pieno”. Al riguardo si segnala che, onde superare tali problemi interpretativi, sarebbe tuttavia preferibile aggiungere una disposizione che rinvii alle incompatibilità previste dalla normativa vigente».
Il Ministero, consapevole dell’incompatibilità sussistente tra le cariche accademiche tutte e l’opzione per il regime a tempo definito previsto dalla L. 240/2010, art. 6, comma 12, condividendo le ragioni delle modifiche proposte, invitava contestualmente l’Università a rinviare «alle incompatibilità previste dalla normativa vigente» e non ad individuarle in autonomia, come invece sostenuto dal ricorrente.
2. Da quanto fin qui esposto e rilevato consegue che del tutto correttamente l’Università ha proceduto a dichiarare decaduto il ricorrente dal diritto alla nomina a rappresentante dei professori di prima fascia nella Giunta del Dipartimento di Ingegneria per il triennio accademico 2024-2027 (ricorso introduttivo) e a nominare i componenti elettivi di detta Giunta.
3. A fronte di ciò nessuna utilità potrebbe avere per il ricorrente l’eventuale annullamento del sopravvenuto Decreto Rettorale del 7 agosto 2025 (nella parte in cui è stato modificato l’art. 10 comma 2 dello Statuto dell’Università di Palermo), dallo stesso ricorrente impugnato con il terzo ricorso per motivi aggiunti sul presupposto che tale modifica sia «correlata all’oggetto del giudizio in quanto incide proprio sulle norme di cui lo stesso aveva chiesto la corretta applicazione».
È invero lo stesso ricorrente, nel replicare alle deduzioni avversarie, a riconoscere che «vige il principio tempus regit actum. La legittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo – segnatamente il decreto di decadenza del 27.01.2025 – deve essere valutata alla stregua del quadro normativo e statutario vigente a quella data. La successiva modifica statutaria, avvenuta oltre sei mesi dopo, non può sanare retroattivamente un atto ab origine illegittimo».
Nel caso di specie la legittimità della disposta decadenza deriva direttamente dalla norma contenuta nell’art. 6, comma 12 della l. 240/2010, come correttamente interpretata dall’amministrazione, sicché la sopravvenuta modifica regolamentare non ha inteso sanare ex tunc i vizi dell’atto di decadenza dedotti con il ricorso introduttivo (peraltro le modifiche statutarie hanno riguardato diverse disposizioni statutarie tra le quali anche l’art. 10 dello Statuto, nel contesto quindi di un processo di revisione statutario ben più ampio) e nulla aggiunge rispetto a quanto ritenuto dall’Università con il provvedimento di decadenza impugnato con il ricorso introduttivo in ordine alla non spettanza anche al professore a tempo definito dell’elettorato passivo per la nomina all’interno della Giunta del Dipartimento.
3.1. – Il terzo ricorso per motivi aggiunti è comunque infondato per le seguenti ragioni.
3.1.1. – Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 50 dello Statuto (a mente del quale «Le modifiche del presente Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione approvato anch’esso a maggioranza assoluta, sentiti i Consigli di Dipartimento e le Scuole») atteso che la disposizione in parola prevede l’acquisizione del parere favorevole del solo Consiglio di Amministrazione mentre, con riferimento ai Dipartimenti e alle Scuole, utilizza il termine «sentiti», ciò che comporta una mera informazione o consultazione degli stessi.
3.1.2. – È del pari infondata la censura con cui si deduce la violazione dell’art. 6 comma 12 della L. 240/2010. La tesi parte ricorrente che enfatizza l’autonomia legislativamente riconosciuta alle Università, contrasta con il principio precedentemente posto secondo il quale la condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l’esercizio delle «cariche accademiche», senza possibilità dunque di stabilire in autonomia quali cariche possano essere esercitate a tempo pieno e quali a tempo definito.
3.1.3. – Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 6 comma 9 della L. 168/1989 a mente del quale «Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell’università a maggioranza assoluta dei competenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore»; il ricorrente lamenta in particolare che, alla data di emissione del parere del M.U.R., sarebbe già decorso il termine perentorio di 60 giorni previsto dalla norma.
Sulla portata di tale norma è stato rilevato in giurisprudenza che «Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è titolare di un potere di controllo della legittimità e del merito delle disposizioni statutarie dei singoli atenei, attribuito dall’art. 6, l. 9 maggio 1989 n. 168, e dall’art. 2 comma 7, l. 30 dicembre 2010 n. 240; ne consegue, sul piano processuale, l’esistenza di una posizione d’interesse che lo legittima a ricorrere avverso le disposizioni statutarie ritenute illegittime» (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 28.2.2013, n. 463).
In ordine a tale posizione – che per il vero l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha più di recente inquadrato nell’ambito della legittimazione processuale straordinaria (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26.4.2018, n. 4) – è stato altresì precisato in giurisprudenza che «La consumazione del potere di controllo, conseguente all’omesso suo esercizio nel previsto termine di sessanta giorni (termine qualificato “ex lege” come perentorio), ha determinato l’effetto di consolidare e rendere esecutivo l’atto soggetto al controllo» (T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 5.10.2009, n. 9755, § 2.3).
Ne consegue che – a prescindere da quanto dedotto dall’università in ordine al fatto che considerando quale dies a quo la data del 4 giugno 2025, così come attestata dal sistema di protocollazione del Ministero, il parere emesso dallo stesso Ministero in data 31 luglio 2025 sarebbe stato esitato entro il termine di 60 gg. previsto dalla norma – gli organi universitari, una volta decorso il suddetto termine, avrebbero potuto non tenere conto dei rilievi formulati dal Ministero ma non avevano alcun obbligo in tal senso potendo, nell’esercizio delle prerogative normativamente e statutariamente previste, conformarsi ai rilievi sopra riportati.
3.1.4. – Destituita di fondamento è infine la censura con cui si deduce la violazione del principio di proporzionalità, venendo in considerazione, ad avviso del ricorrente, una limitazione eccessiva e non giustificata da alcuna esigenza di interesse pubblico.
La scelta dell’Università di estendere – in ragione dell’ampliamento del numero e delle funzioni delle cariche accademiche nel sistema universitario evolutosi nel tempo – la causa di incompatibilità di che trattasi a tutte le cariche accademiche non [#OMISSIS#] il principio di proporzionalità che come è noto consiste in un canone legale di raffronto che, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario, non consente di controllare il merito dell’azione amministrativa.
Ed invero il sindacato giurisdizionale non può spingersi ad un punto tale da sostituire l’apprezzamento dell’organo competente con quello del giudice, valutando l’opportunità del provvedimento adottato ovvero individuando direttamente le misure ritenute idonee; ne discende che il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa non consente al giudice amministrativo di sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dall’amministrazione universitaria la quale, peraltro, si è limitata a recepire la norma di legge più volte richiamata (art. 6, comma 12 della l. 240/2010).
4. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso ed i connessi motivi aggiunti devono essere rigettati.
5. La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Primo Referendario

Pubblicato l’11 agosto 2026