TAR Lombardia, Sez. V, 11 agosto 2026, n. 4088

La composizione della Commissione giudicatrice mediante sorteggio da una rosa proposta dal Dipartimento è legittima anche se la verifica dei requisiti dei nominativi avviene dopo l’approvazione della lista

Data Documento: 2026-08-11
Autorità Emanante: TAR Lombardia
Area: Giurisprudenza
Massima

La composizione della Commissione giudicatrice mediante sorteggio da una rosa proposta dal Dipartimento è legittima anche se la verifica dei requisiti dei nominativi avviene dopo l’approvazione della lista.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2026, proposto da
Omissis, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Milano Bicocca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Omissis, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– del Decreto Rettorale n. 96 del 15/01/2026 di approvazione degli atti della procedura valutativa
per la copertura di un posto di professore di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art.
24, comma 6, della Legge 240/2010 per il Gruppo Scientifico Disciplinare Gruppo Scientifico
Disciplinare 13/ECON-06 – Economia Aziendale (ssd ECON-06/A – Economia Aziendale)
presso il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (Cod. 2025-PO24-032)
– di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ivi inclusi il D.R. n.rep. 3189/2025, prot. 0415630/25 del 18.09.2025 e il D.R. n. rep. 3555/2025, prot. 0445106/25 del 17.10.2025 con cui è stata costituita la Commissione Giudicatrice della suddetta procedura, i verbali tutti relativi all’espletamento della procedura e la relazione riassuntiva prot. n. 0513970/2025 del 17.12.2025, con i quali la Commissione giudicatrice individua nella Prof.ssa Omissis la candidata meritevole di svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stato bandito il posto, nonché la deliberazione del Consiglio di Dipartimento 26/2025 che ha designato la rosa di possibili commissari sulla cui base formare la Commissione e il verbale di sorteggio n. 8/COM/2025 del 04.09.2025, nonché, il decreto di nomina della prof.ssa Omissis a professore ordinario e le presupposte delibere di chiamata del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di amministrazione.
Nonché, per quanto di interesse, gli artt. 8 e 9 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato (prot. n. 19133/25), nella parte in cui non prevede un’estrazione dei commissari in conformità alle prescrizioni ANAC e ministeriali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Università degli Studi Milano Bicocca e della dott.ssa. Omissis;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
L’università degli Studi Milano Bicocca ha indetto con bando del 12.6.2025 la procedura ex art. 24, co. 6, l. 240/2010 per la selezione di un professore di prima fascia, per il Gruppo scientifico disciplinare 13/ECON-06, Settore scientifico disciplinare ECON-06/A presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Diritto dell’Economia.
La selezione si è svolta secondo le seguenti fasi.
La Commissione (costituita con D.R. n. 3189/2025, prot. 0415630/25 del 18.09.2025 e il D.R. n. rep. 3555/2025, prot. 0445106/25 del 17.10.2025), si è riunita il 17-11-2025, per via telematica in videoconferenza, per la nomina del Presidente e del Segretario.
Nella medesima seduta, la Commissione ha predeterminato i criteri per la valutazione della produzione scientifica, dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e per la successiva valutazione del curriculum e, in generale, dell’attività di ricerca scientifica.
Quindi nelle successive sedute del 26.11.2025 e 9.12.2025, ha effettuato la valutazione dei candidati, esprimendo un giudizio collegiale su ciascuno; seguiva la valutazione comparativa tra i candidati, con deliberazione assunta all’unanimità, all’esito della quale è stata individuava la Professoressa Omissis il candidato comparativamente più meritevole di svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stato bandito il posto.
Avverso gli atti della selezione con il presente ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, sono stati articolati i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione del metodo collegiale nella formazione della commissione. Violazione del principio di imparzialità: parte ricorrente contesta le modalità di scelta e designazione dei nominativi dei commissari, facenti parte della rosa da cui effettuare il sorteggio.
Al momento della nomina non erano disponibili i curricula e l’attestazione dei requisiti dei professori indicati nella rosa.
2) Violazione dell’atto di indirizzo del Ministero dell’Università e della Ricerca del 15 maggio 2018, n. 39, di recepimento dell’aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione tramite la delibera ANAC del 22 novembre 2017, n. 1208, con Addendum al PCPCT 2018-2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2018. Violazione di autovincolo e del principio di imparzialità. Difetto di motivazione: la nomina della Commissione ha violato le direttive ANAC e MIUR a tutela della trasparenza e imparzialità nella formazione delle commissioni, al cui rispetto l’Ateneo si era autovincolato.
3) Carenza assoluta dell’elemento comparativo. Difetto di motivazione. Contraddittorietà e illogicità manifesta: la Commissione ha operato secondo criteri di valutazione generici e senza alcuna predeterminazione del peso relativo di ciascun criterio.
4) Eccesso di potere per illogicità manifesta quanto al giudizio di non congruità delle pubblicazioni della ricorrente rispetto al settore didattico disciplinare economia aziendale. Difetto dei presupposti di fatto e difetto di istruttoria. Difetto di motivazione e violazione del principio di imparzialità. Violazione del decreto ministeriale n. 639 del 02-05-2024. Violazione della lex specialis: la ricorrente contesta la valutazione delle proprie pubblicazioni come “non completamente congruenti con il settore scientifico Economia Aziendale”, ma riconducibili a quello Organizzazione Aziendale.
5) Eccesso di potere, sviamento e carenza assoluta dei presupposti. Violazione dei principi di logicità, ragionevolezza e coerenza. Motivazione insufficiente e contraddittoria; ingiustizia manifesta: oltre all’assenza di criteri, i singoli giudizi risultano illogici e la Commissione ha completamente pretermesso il momento comparativo.
Si è costituita in giudizio l’Università intimata, sollevando eccezioni di tardività e inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto.
Si è altresì costituita la controinteressata, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 9 giugno 2026 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Con il presente ricorso la prof. OMISSIS ha impugnato gli atti della selezione indetta dall’Università Bicocca, per un posto di professore di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 per il Gruppo Scientifico Disciplinare 13/ECON-06 – Economia Aziendale (ssd ECON-06/A – Economia Aziendale) presso il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia.
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni in [#OMISSIS#] sollevate dalle controparti, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
2) I primi due motivi vertono sulla composizione della Commissione e possono essere esaminati congiuntamente.
Secondo l’articolata tesi di parte ricorrente l’Università avrebbe errato nell’ordine temporale con cui è ha individuato la rosa di nominativi da cui estrarre a sorte i membri della Commissione esaminatrice, per cui prima è stato svolto il sorteggio e dopo sono stati verificati i requisiti dei commissari estratti.
La Commissione sarebbe stata designata nella seduta del 23 luglio 2025 da un ristretto numero di professori del Dipartimento di Economia aziendale, in assenza al momento della delibera, dei curricula e dell’attestazione dei requisiti dei professori interessati. Si sarebbe poi effettuato un “sorteggino”, così definito dalla ricorrente, in quanto solo apparente, per il numero ridotto dei componenti della rosa dei nomi, per cui i componenti sarebbero stati predeterminati. L’assenza di trasparenza verrebbe confermata dalla circostanza che uno dei commissari (il presidente) era già, contemporaneamente, commissario in altre due procedure.
Tale modus operandi avrebbe comportato la violazione dell’atto di indirizzo del Ministero dell’Università e della Ricerca del 15 maggio 2018, n. 39, di recepimento dell’aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione tramite la delibera ANAC del 22 novembre 2017, n. 1208, con Addendum al PCPCT 2018-2020, che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2018: l’Ateneo ha infatti dichiarato di volersi conformare all’atto di indirizzo MIUR, ma non lo ha poi applicato, in quanto nel Regolamento ha previsto solo il c.d. sorteggino. Per tale ragione con la seconda censura l’impugnazione si estende agli artt. 8 e 9 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori e per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, nella parte in cui non prevede un’estrazione dei commissari in conformità alle prescrizioni ANAC e ministeriali.
I motivi non sono fondati.
2.1 In base all’art. 8 del Regolamento d’Ateneo, “1. La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto”. Omissis “3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Dipartimento nella proposta individua il componente interno ai ruoli di Ateneo, se presente, e una rosa di professori esterni all’Ateneo, doppia rispetto ai componenti effettivi da nominare. I componenti esterni, salvo casi di assoluta impossibilità,
devono appartenere ad Atenei o istituzioni di ricerca nazionali o internazionali diversi tra loro. La
determinazione del numero effettivo dei commissari è rimessa al Dipartimento proponente anche in
funzione della specificità dell’ambito disciplinare. Ai sensi della normativa vigente, nella costituzione
della Commissione deve essere garantito, di norma, un adeguato equilibrio di genere.
4. La scelta dei componenti esterni è effettuata tramite sorteggio, secondo le modalità di cui al
successivo art. 9”.
Il comma 10 prevede poi che “La verifica circa il possesso dei requisiti e l’assenza di situazioni ostative di cui ai precedenti commi 8 e 9 è a cura del Dipartimento proponente”.
Quanto al sorteggio, l’art. 9 prevede “Modalità di sorteggio della commissione
1. Per ogni procedura concorsuale il Consiglio di Dipartimento indica una lista di professori da
sorteggiare individuando il componente interno ai ruoli dell’Ateneo, se presente, e una rosa di
professori esterni all’Ateneo, doppia rispetto ai commissari effettivi da nominare.
2. La rosa dei professori esterni viene ordinata secondo l’ordine alfabetico per cognome e nome e a
ciascun nominativo è assegnato un numero cardinale progressivo.
3. Il sorteggio è effettuato da una Commissione di sorteggio composta da: – un componente del Senato accademico scelto tra i rappresentanti degli studenti; – un componente del Senato accademico scelto tra i docenti di ruolo o tra i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; – un funzionario amministrativo appartenente alla Struttura dell’Amministrazione Centrale competente alla gestione del personale docente o un funzionario amministrativo appartenente alla Struttura dell’Amministrazione Centrale competente al supporto alle sedute del Senato accademico.
Per ogni componente effettivo viene individuato, all’interno della medesima categoria, un
componente supplente. La predetta Commissione di sorteggio è nominata con Decreto Rettorale e
resta in carica un anno, ferma restando la necessità di sostituire il singolo componente che, nel corso
di detto periodo, cessi dalla rispettiva qualifica”.
Dall’esame dei verbali non si riscontrano le violazioni lamentate dalla ricorrente.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia nella seduta del 23.7.2025 nel suo plenum ha approvato la rosa dei componenti della Commissione giudicatrice (cfr. doc. 8 allegato al ricorso); la Commissione sorteggi di Ateneo ha operato il sorteggio, (cfr. verbale n. 8 del 04.09.2025), il sorteggio è stato poi ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 10.09.2025, verificando i requisiti.
Il Regolamento, contrariamente alla tesi di parte ricorrente, non impone che la verifica dei requisiti dei nominativi da inserire nella rosa ai fini dell’estrazione debba temporalmente essere effettuata dal Consiglio di Dipartimento prima dell’approvazione della lista.
Anzi così come formulata la disposizione permette che la verifica dei requisiti dopo l’approvazione della proposta dei nominativi da sottoporre a sorteggio: la verifica dei requisiti dei soli componenti che fanno parte della rosa dei nomi da estrarre risponde ad una logica di semplificazione e di celerità delle operazioni della selezione, al fin di non estendere la verifica a professori che non faranno neppure parte della rosa e quindi non avranno la possibilità di comporre la Commissione.
2.3 Anche la seconda censura è infondata, non sussistendo alcun profilo di illegittimità delle disposizioni regolamentari, né la violazione della delibera del 2018 di recepimento dell’atto di indirizzo del MIUR, violando così l’autovincolo.
In giurisprudenza si è osservato che l’atto di indirizzo n. 39/2018 del MIUR individua i c.d. “fattori di rischio” per le istituzioni universitarie, cioè i segmenti della loro attività amministrativa ove più frequentemente può ravvisarsi il rischio di un disallineamento fra i generali principi di imparzialità e trasparenza e gli atti concretamente adottati.
In tale categoria viene inclusa “la composizione irregolare delle commissioni o la presenza di soggetti che siano in conflitto di interessi con i candidati”.
Pertanto qualifica l’indicazione relativa alla composizione della commissione mediante sorteggio quale raccomandazione (cfr. pag. 11 “si raccomanda alle Università di prevedere nei propri regolamenti …”), e pertanto è sfornita di immediata prescrittività (TAR Umbria, I, 12.7.2021, n. 549).
Le misure ivi contenute sono indicate come “suggerite e non imposte”, ragione per cui “Rimane pertanto nella piena responsabilità delle amministrazioni individuare e declinare queste ed altre misure nel modo che più si attagli allo specifico contesto organizzativo, per prevenire i rischi corruttivi come identificati nel processo di analisi e gestione del rischio necessari per l’elaborazione dei PTPC”. Le varie misure indicate sono proposte come un elenco esemplificativo, e non tassativo, di “possibili” soluzioni alle problematiche rilevate ed analizzate dall’ANAC nel PNA, la cui adozione viene “raccomandata” (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7867/2022).
La procedura del sorteggio fra una rosa di candidati è stata, invero, raccomandata alle Università, e non imposta (cfr. Cons. Stato, VI, 14 dicembre 2021, n. 8336), anche dall’ANAC, con il piano nazionale anticorruzione, fra le varie misure suggerite al fine di contrastare fenomeni di distorsione delle procedure selettive» (cfr. TAR Lombardia, Milano, V, 18.7.2025, n. 2724, che ha affermato «Deve, infatti, osservarsi che la previsione del decreto rettorale citata non si pone in contrasto con alcuna delle norme contenute nell’art. 18 della legge n.240/2010, il quale non impone il sorteggio, con ciò consentendo la massima libertà nella nomina dei membri della commissione”).
L’Università con l’addendum al PTPCT 2018-2020 si è limitata a rilevare come, per eliminare il rischio di una “composizione irregolare delle commissioni” o alla “presenza di soggetti che siano in conflitto di interessi con i candidati”, risultassero sufficienti le misure già adottate nel proprio Regolamento interno, tra cui in primis il sorteggio,
Parte ricorrente qualifica questo sistema come “sorteggino” in quanto la lista dei componenti esterni sarebbe solo doppio rispetto a quelli dei commissari da nominare, con la conseguenza che i non estratti andranno a ricoprire il ruolo di supplenti in base all’art. 8 comma 13 del Regolamento.
Rileva quindi l’illegittimità del sistema adottato, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 8980/2022, in cui si afferma che “un Ateneo non può prima dichiarare di voler ottemperare a tale prescrizione (autovincolandosi) e poi invece prevedere liste di commissari assolutamente ristrette, dalle quali derivare i commissari effettivi e supplenti; liste per di più redatte dal Dipartimento interessato”, caso che sarebbe “perfettamente trasponibile alla Università Bicocca e, a fortiori, al concorso qui in questione, ove il carattere “domestico” della lista dei commissari è stato “massimizzato”.
Tuttavia rileva il Collegio come non sussiste questa sovrapponibilità, poiché in quel caso l’Ateneo si era autovincolato alla delibera Anac nel PTPCT, ma soprattutto la Commissione non è stata composta a seguito di sorteggio, avendo scelto come presidente un professore in servizio presso l’Università, contrariamente a quanto avvenuto nel caso in esame dove i professori sono tutti esterni e scelti a seguito di sorteggio.
3) Nel terzo motivo la ricorrente lamenta la mancata valutazione comparativa dei candidati: la Commissione si sarebbe limitata ad affermare che la prof. Omissis è “comparativamente più meritevole”, senza tuttavia indicare in base a quali elementi sarebbe più meritevole.
Mancherebbe un giudizio finale e sintetico che spieghi perché la vincitrice sarebbe la più idonea, limitandosi la Commissione a riproporre il giudizio sulla candidata, senza effettuare la comparazione dei giudizi sui singoli candidati.
Anche questa censura non è fondata.
La Commissione ha predeterminato i criteri e i sotto criteri nella prima seduta, valutato le pubblicazioni, i curricula, l’attività di ricerca e l’attività didattica di ciascun candidato nella seduta successiva e quindi dato il giudizio comparativo al fine di individuare il prescelto.
Si legge nella relazione riassuntiva: “La Commissione ha preso in esame la documentazione pervenuta dal/dalla candidato/a e, tenendo conto dei criteri indicati nella prima riunione, ha effettuato una prima valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica dei candidati.
Nella terza riunione, che ha avuto luogo in data 09 dicembre alle ore 15:00 per via telematica in videoconferenza, la Commissione dopo approfondita discussione, sulla base delle valutazioni collegiali formulate e ad esito della valutazione comparativa tra i candidati, con deliberazione assunta all’unanimità, ha individuato nella Professoressa Omissis il candidato comparativamente più meritevole di svolgere le funzioni didattiche e di ricerca per le quali è stato bandito il posto di Professore di Prima fascia per il Gruppo scientifico disciplinare 13/ECON-06, Settore scientifico-disciplinare ECON-06/A presso il Dipartimento di Scienze Aziendali e Diritto dell’Economia con la seguente motivazione: La candidata Omissis ha conseguito un giudizio più che buono nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica.
Sulla base delle pubblicazioni presentate, la candidata mostra capacità di affrontare in modo analitico tematiche coerenti con il bando e di offrire contributi significativi alla comunità scientifica del settore di appartenenza”.
Il giudizio complessivo è la sintesi e il risultato delle singole valutazioni delle diverse voci, dove la controinteressata è stata l’unica ad ottenere la valutazione “superiore al buono”: il giudizio complessivo finale deve essere svolto non con un dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe in tal modo la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando sufficiente che sia il risultato non incoerente né illogico rispetto a quello analitico delle singole voci, in quanto nel caso di valutazione comparativa è sufficiente il raffronto sui giudizi già espressi sui singoli candidati.
4) Nella quarta censura viene dedotta l’illegittimità della valutazione delle pubblicazioni della ricorrente, sotto il profilo della pertinenza al Gruppo scientifica disciplinare e al settore scientifico della procedura in oggetto: afferma infatti la Commissione sul punto che “Tra i contributi presentati dalla candidata, non pochi si ritengono non sufficientemente congruenti al settore scientifico disciplinare afferente alla procedura, trattando i temi più propriamente afferenti al settore di organizzazione aziendale. Nello specifico, ad esempio, facciamo riferimento alle seguenti
pubblicazioni: “Sustainable HRM, training for employability and organizational outcomes: the
moderating role of competitive intensity”; “Exploring types, drivers and outcomes of social e-HRM”;
“Enhancing the employability of temporary agency workers: the interplay between agency support
and client company investments”; “A case of employment services in Italy: From a tentative quasi
market to focused partnership programmes”. Le altre pubblicazioni presentano una buona collocazione editoriale e trattano temi di strategia che presentano una buona originalità e interdisciplinarietà, seppur in vari casi più vicini a studi organizzativi. In riferimento al lavoro monografico, la candidata affronta il complesso tema della crescita esterna con buona sistematizzazione.
Il contributo analitico è apprezzabile e non si rilevano lavori prodotti con un numero eccessivo di
autori secondo le prassi della Comunità scientifica.
La valutazione analitica delle pubblicazioni risulta nel complesso sufficiente”.
Secondo la tesi di parte ricorrente le produzioni scientifiche dovevano essere considerate come afferenti al Gruppo scientifico disciplinare e al settore scientifico disciplinare in relazione ai quali era stata bandita la procedura di reclutamento (ECON-06/A-Economia Aziendale), in quanto la materia di Organizzazione aziendale è riconducibile all’Economia aziendale, materia che studia il fenomeno economico dell’azienda a tutto tondo, come sistema, cioè le condizioni di esistenza, le manifestazioni di vita e le modalità di governo delle aziende, essa non può che analizzare in modo unitario e sistemico la gestione, l’organizzazione e la rilevazione (ragioneria).
Anche questo motivo non può essere accolto.
Il sistema introdotto dal DM 639/2024 ha istituito i nuovi Gruppi Scientifico-Disciplinari (GSD);
aggiornato e razionalizzato i Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) e disposto la riconduzione dei SSD ai GSD.
La SSD è una articolazione specialistica interna al GSD, che individua il settore scientifico specifico del docente o dell’attività didattica e di ricerca.
Pertanto la valutazione della competenza scientifica, della congruenza delle pubblicazioni o dell’affinità disciplinare non può arrestarsi al solo livello del GSD, ma deve considerare anche il SSD concretamente interessato.
Rispetto all’attività didattica, integrativa e di servizio agli studenti, svolta dalla ricorrente, questa è stata ritenuta “pienamente coerente con il S.S.D. ECON-06/A Economia aziendale” a dimostrazione che la stessa Commissione ha ben distinto i due settori scientifici, giungendo però a valutare come non congruente la produzione scientifica, perché verte prevalentemente sull’Organizzazione aziendale.
Si tratta di due settori con un differente oggetto scientifico, in quanto il primo studia l’azienda nella sua unitarietà, mentre l’Organizzazione aziendale esamina il funzionamento delle organizzazioni e il comportamento degli individui al loro interno.
Proprio verificando il contenuto effettivo delle pubblicazioni e la coerenza con le tematiche organizzative, la Commissione ha ritenuto più attinenti al gruppo scientifico “Organizzazione aziendale” dal momento che consistono in articoli relativi alla ricerca e gestione sostenibile del capitale umano, alla gestione delle persone, alla professionalità, cioè maggiormente al comportamento degli individui all’interno dell’azienda.
Anche la declaratoria dell’attività che il professore è chiamato a svolgere riportata nel Bando conferma la prevalenza della materia di Economia aziendale (“II/La professore/professoressa dovrà soddisfare le esigenze didattiche e scientifiche nel campo dell’Economia aziendale. In particolare, per quanto riguarda la tipologia di impegno didattico, il/la professore/professoressa, sarà chiamato/a a svolgere attività nell’ambito degli insegnamenti dei corsi di studio erogati dall’Ateneo compresi nel GSD 13/ECON-06 Economia aziendale, SSD ECON-06/A Economia aziendale, anche in lingua inglese. Per quanto attiene alla tipologia di impegno scientifico, il/la professore/professoressa dovrà svolgere attività di ricerca scientifica in tutti gli ambiti del settore con riferimento ai caratteri, ai processi costitutivi e alla funzionalità economica duratura delle aziende di qualsiasi tipo, ivi comprese quelle familiari, e delle amministrazioni nei diversi settori dell’economia, profit e non profit, private e pubbliche, dei loro sottosistemi (attività e processi) e dei loro sovra-sistemi (aggregazioni aziendali). Il settore si articola in campi di ricerca strettamente integrati e complementari che vanno dai principi istituzionali dell’economia aziendale, all’amministrazione e al governo aziendale, alla ragioneria. Il/La professore/professoressa potrà essere chiamato/a ad assolvere ad incarichi istituzionali e/o di coordinamento all’interno dell’Ateneo”), quindi anche l’attività che il docente è chiamato a svolgere attiene ad un settore diverso rispetto a quello dell’Organizzazione aziendale e anche ad un differente gruppo scientifico.
5) L’ultimo motivo è rivolto a censurare la mancata predeterminazione del peso dei criteri e le singole valutazioni.
5.1 Secondo parte ricorrente la Commissione si sarebbe limitata ad approvare criteri generici, sia per l’attività scientifica, sia per il curriculum e la ricerca, senza alcun riferimento al posto messo a concorso e omettendo di indicare il peso specifico per il posto messo a concorso o quanto meno per il settore didattico/disciplinare.
Queste omissioni e la genericità dei criteri avrebbe consentito alla Commissione di operare in modo incomprensibile e illogico, per le singole voci.
In particolare la ricorrente si sofferma ad esaminare la valutazione dell’attività didattica, dei titoli scientifici e del curriculum, sia suoi sia della controinteressata, per dimostrare l’inattendibilità delle valutazioni e del giudizio finale, in mancanza del parametro numerico.
Non si comprende sempre secondo la tesi della ricorrente, quali elementi abbiano avuto maggiore incidenza nella valutazione comparativa dei candidati e come la Commissione sia giunta al giudizio finale.
5.2 Prima di esaminare le censure rivolte alle singole valutazioni, deve essere ricordato come secondo il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, il giudizio tecnico sull’attività scientifica, didattica e sui diversi titoli da parte della Commissione non comporta l’applicazione di scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma in tale sede la Commissione formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. La parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell’idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A., il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A. (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2023, n. 7262; Sez. III, 18 maggio 2023, n. 4962; C.G.A. 9 maggio 2022, n. 541; T.A.R. Sicilia – Catania, sez. I, 8 maggio 2023, n. 1492).
La giurisprudenza è [#OMISSIS#] nel ritenere che i giudizi espressi dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari, essendo essenzialmente giudizi qualitativi sulle esperienze e sulla preparazione scientifica dei candidati ed attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, sono censurabili esclusivamente sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergente dalla stessa documentazione, senza con ciò entrare nel merito della valutazione della Commissione (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, VII, 7 novembre 2022, n. 9768).
5.3 Facendo applicazione di questi principi, si può passare ad esaminare i profili di illegittimità sollevati rispetto ai criteri.
La Commissione nella prima seduta ha predeterminato i criteri, in conformità al Regolamento di Ateneo, esprimendo per ciascuna voce un giudizio espressione della valutazione: a titolo di esempio per l’attività didattica la Commissione ha stabilito come criteri di valutazione:
“a) volume, intensità e continuità dell’attività didattica svolta, anche a livello internazionale,
nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master
e di alta formazione.
b) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle
attività dell’ateneo posti a servizio degli studenti.
c) quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata al tutoraggio nelle tesi di
laurea, di laurea magistrale, delle tesi di dottorato”.
In applicazione a questi criteri per la ricorrente ha elencato l’attività (Ha svolto un’attività didattica sufficientemente intensa rapportata ai ruoli rivestiti nel tempo e coerente con il settore oggetto del bando, assumendo titolarità di insegnamenti, principalmente afferenti all’università Bocconi e Bicocca, che spaziano su numerose tematiche orientate principalmente a temi strategici e di management, talvolta molto vicini anche a tematiche organizzative. Ha svolto un’intensa attività didattica anche nei corsi post-universitari, sia in corsi di dottorato, che in master e corsi di alta formazione. Negli anni ha svolto attività di docenza, tutoraggio e partecipazione ad attività di Dottorato”), per concludere con la valutazione “buona, evidenziando anche il ruolo di tutor in 5 tesi di dottorato”.
Il giudizio, in questo caso come negli altri, è quindi il risultato dell’esame dei singoli titoli condotto applicando i criteri prestabiliti e giungendo ad un giudizio complessivo, motivato con riferimento alle singole attività.
L’assenza della pesatura non costituisce un vizio del procedimento di valutazione proprio perché la procedura selettiva in esame – in quanto basata sulla valutazione comparativa dei candidati rispetto al profilo individuato dal bando mediante l’uso di motivati giudizi analitici – non necessitava della preventiva creazione di griglie di punteggi numerici, né della previsione di un “peso” specifico per ogni parametro.
Invero, non è prescritto da alcuna disposizione della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che disciplina la materia, l’obbligo per l’organo di valutazione di prevedere un peso specifico per ogni criterio di valutazione (Cons. Stato, Sez. VII, 10 novembre 2025, n. 8698).
Pertanto il motivo è infondato.
5.4. Nella seconda parte del motivo, sulla base di un quadro sinottico delle valutazioni, viene contestato il giudizio finale di sufficiente riportato dalla ricorrente, a fronte del giudizio dell’attività didattica “buona”; ritiene illogico anche la valutazione dell’attività didattica “più che buona” della controinteressata, pur in assenza di insegnamenti in lingua inglese.
La censura non è condivisibile.
Il giudizio complessivo è la sintesi delle valutazioni delle tre voci – didattica, ricerca e produzione scientifica – in cui la ricorrente ha ottenuto due valutazioni di sufficienza e un buono, a differenza della controinteressata, che ha ottenuto giudizi superiori (più che buona, molto buona, molto buona/ottima).
Seppure la motivazione sia “descrittiva”, senza pesatura, la Commissione ha valutato tutte le attività indicate e ha applicato i criteri predeterminati.
5.5 Ugualmente per la valutazione dei titoli scientifici parte ricorrente afferma l’assenza di motivazione che permetta di comprendere il giudizio migliore della dott.ssa Omissis rispetto alla sua valutazione: la commissione si sarebbe limitata ad esprimere giudizi elogiativi sulla prof.ssa Omissis (“rigore”, “originalità”, “equilibrio”, “maturità scientifica”), senza spiegare concretamente le ragioni del giudizio.
Anche questo profilo non è fondato: i giudizi sono applicazione dei criteri predeterminati, per cui non su ogni voce la Commissione doveva spiegare e motivare la ragione della valutazione.
Inoltre dal raffronto delle valutazioni contenute nel verbale non emergono profili di illogicità o errori manifesti di valutazione: le pubblicazioni della controinteressata presentano piena coerenza con il settore disciplinare, oltre che un apporto individuale “pienamente identificato” e la collocazione editoriale molto buona.
Anche rispetto alla mancata valutazione della partecipazione a convegni e ad attività di gruppo di ricerca non emergono profili di illegittimità, in quanto la Commissione ha considerato come “più che buona” l’attività della ricorrente, anche per la partecipazione a gruppi di ricerca internazionale, ma questo giudizio non automaticamente poteva implicare una valutazione buona del giudizio complessivo, in cui subentrano anche le valutazioni delle altre voci.
Medesima conclusione rispetto all’attività didattica, dove nella valutazione ha sicuramente inciso la tipologia degli insegnamenti più vicina a tematiche organizzative che non a tematiche del Settore.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza [#OMISSIS#], ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6) Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in € 4.000,00 (quattromila,00), oltre oneri di legge da ripartirsi in parte uguale a favore dell‘Università e della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere

Pubblicato l’11 agosto 2026