Cons. giust. amm. reg. sic., Sez. giur., 17 agosto 2026, n. 575.

Il mancato tempestivo accesso al ruolo di professore associato e il danno da perdita di chance

Data Documento: 2026-08-17
Autorità Emanante: Cons. giust. amm. reg. sic
Area: Giurisprudenza
Massima

In materia di procedure di chiamata a professore associato, la condotta illegittima dell’Università che abbia privato l’interessato della concreta possibilità di conseguire il ruolo integra un danno da perdita di chance acquisitiva. Esso, provato nell’an, è liquidabile in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c., senza possibilità di frazionarne la quantificazione anno per anno.

Tuttavia, tale pregiudizio non può essere qualificato come danno curriculare ove il conseguimento del ruolo presupponga l’espletamento di una procedura dall’esito non certo, né può essere commisurato agli anni di attività che l’interessato assume che avrebbe svolto nel ruolo.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 400 del 2024, proposto dall’Università degli studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici distrettuali è per legge domiciliata, in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;

contro

OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

nei confronti

di OMISSIS OMISSIS, non costituiti in giudizio;

per la riforma

quanto all’appello principale e all’appello incidentale

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 58/2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale OMISSIS;

Viste le memorie delle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il cons. OMISSIS;

Uditi nell’udienza pubblica del 13 maggio 2026, per le parti, gli avvocati OMISSIS e OMISSIS;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- I fatti di causa possono essere così compendiati.

1.1.- La dottoressa OMISSIS, ricercatrice nel settore scientifico disciplinare SECS-P/04 «Storia del pensiero economico» del Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università degli Studi di Catania, abilitata quale professore di II fascia nel settore concorsuale 13/C1, impugnava, in origine (ricorso r.g. n. 882 del 2015 T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania), i provvedimenti con cui detta Università, in relazione alla chiamata di n. 3 professori di II fascia, anziché stilare una nuova graduatoria di priorità dei settori scientifici in base ai criteri definiti in sede di Ateneo, con conseguente collocazione in posizione utile della ricorrente nel SSD di appartenenza, aveva deliberato lo scorrimento della precedente graduatoria per sette posti, formulata dal Dipartimento con delibera del 20 maggio 2014.

1.2.- Il T.a.r., con sentenza sez. I n. 1498 del 2015 accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati, tra i quali il decreto rettorale n. 743/2015 di collocamento in quiescenza della ricorrente a partire dal 1° novembre 2015.

1.3.- La predetta pronuncia era confermata in grado d’appello con sentenza di questo CGARS n. 110 del 2016 con cui era rilevato, per quanto qui di interesse, che «l’effetto finale del presente giudizio, favorevole alla Dott. OMISSIS, comporterà la necessità di bandire un posto da professore associato per il settore concorsuale 13/C1».

1.4.- Successivamente, l’Ateneo, a distanza di oltre due anni, in data 24 giugno 2017, dava esecuzione a tale sentenza pubblicando il relativo bando.

1.5.- La ricorrente, con ulteriore ricorso – per l’ottemperanza – faceva valere l’elusione in suo danno del giudicato e la illegittimità del provvedimento di indizione della procedura. L’Università, infatti, aveva omesso di reintegrarla in servizio, ritenendola in quiescenza, e aveva previsto la partecipazione di ogni candidato in possesso di abilitazione conseguita successivamente alla data di proposizione del ricorso, non considerando l’obbligo di riportare ex tunc la situazione concorsuale e «vanificando il principio della retroattività dell’annullamento giurisdizionale e pregiudicando il principio dell’effettività della tutela».

1.6.- Con sentenza n. 289 del 2019 il T.a.r. annullava, quindi, l’impugnato provvedimento di indizione della procedura e, quanto alla domanda risarcitoria della ricorrente, non avendo provveduto l’Università alla sua reintegrazione, riconosceva «in favore della ricorrente la ricostruzione giuridica ed economica incluso il pagamento del trattamento stipendiale non percepito dalla data del collocamento in pensione in virtù dell’atto annullato con la sentenza n.1498/2015, oltre interessi, e con detrazione di quanto la ricorrente risulti avere percepito a qualsiasi titolo nel periodo in questione».

1.7.- Solo a seguito dell’insediamento del commissario ad acta, l’Università resistente provvedeva ad immettere in servizio la ricorrente (provvedimento prot. 264882 del 16 settembre 2019) e a corrispondere, quale misura risarcitoria, i ratei stipendiali con relativa ricostruzione previdenziale.

1.8.- In data 24 marzo 2020, dopo 5 anni dall’origine della vicenda, e ad un anno di distanza dalla citata sentenza n. 289 del 2019, con decreto n. 862 l’Università resistente avviava una procedura di valutazione ai fini della chiamata a professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale13/C1 «Storia economica», profilo «SSDSECS/P-04 – Storia del pensiero economico».

1.9.- Con deliberazione del Consiglio di Dipartimento di scienze politiche e sociali datata 15 giugno 2020 era attribuito alla interessata il carico didattico per l’anno accademico 2020-21 che riguardava l’insegnamento «Economia Politica», 6 crediti, nel corso di laurea «L-40 – Sociologia».

1.10.- Con d.r. del 4 agosto 2020, n. 2063 l’Università concludeva con esito positivo la valutazione della prof.ssa OMISSIS ai fini della chiamata a professore di seconda fascia la quale, con d.r. n. 2609 del 29 settembre 2020, era nominata docente di seconda fascia per il settore concorsuale «3/Cl Storia Economica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/04 “Storia del pensiero economico’’».

1.11.- Il 1° ottobre 2020 la ricorrente assumeva, quindi, servizio presso il Dipartimento di scienze politiche e sociali nel nuovo ruolo.

1.12.- In data 14 ottobre 2020, con decreto rettorale n.2835 prot. n. 339689, la docente era collocata in quiescenza.

1.13.- La ricorrente proponeva, dunque, nell’ambito dell’originario ricorso per l’ottemperanza, motivi aggiunti deducendo vari profili di nullità e annullabilità del decreto di collocamento in quiescenza, oltre che il mancato illegittimo svolgimento di oltre 5 anni di servizio decorrenti dalla data del 29 maggio 2015, fino alla data di collocamento in quiescenza del 1° novembre 2020, in (asserita) palese nuova elusione del giudicato; proponeva, ad un tempo, articolata domanda risarcitoria in forma specifica e per equivalente.

1.14. Con sentenza n. 58 del 2024, il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. I, rigettava la domanda di annullamento e la domanda di risarcimento in forma specifica e accoglieva, in parte, la domanda per equivalente nella misura di euro diecimila, in riferimento alla perdita di chances della ricorrente.

1.15.- Più precisamente, in relazione alla statuizione reiettiva, il T.a.r. evidenziava che:

– la parte ricorrente «non può vantare alcuna pretesa a vedersi riconosciuta la spettanza del “bene della vita” – il conseguimento del ruolo di professore di seconda fascia – a far data dall’anno 2015», considerato che la sentenza Cons. giust. amm. reg. sic., sez. giur., n. 110 del 2016 indicava «la necessità di bandire un posto da professore associato per il settore concorsuale 13/C1»: ciò avrebbe implicato «la possibilità per tutti gli interessati (ivi compresa la parte ricorrente) di “giocare le proprie chances di vittoria” nell’ambito di un procedimento che, tuttavia, non assicura (a nessuno dei concorrenti) un esito favorevole certo (c.d. risultato garantito)»;

– in ragione di quanto sopra, non sarebbe stato possibile riconoscere in capo alla ricorrente il «virtuale» conseguimento di tale posizione sin dal 2015;

– il pregresso collocamento a riposo della ricorrente era stato annullato (sentenza T.a.r. Sicilia, Catania, sez. I, 29 maggio 2015, n. 1498) e la stessa ricorrente aveva rappresentato di essere stata, sia pure anni dopo, immessa (nuovamente) in servizio e di aver ottenuto, «quale misura risarcitoria, i ratei stipendiali» nonché la ricostruzione della «carriera pensionistica» quale ricercatrice a tempo indeterminato;

– andava esclusa ogni applicazione analogica dell’art. 3, comma 57, della l. n. 350 del 2003.

1.16.- Aggiungeva il T.a.r. che:

– l’ottenimento del bene della vita (ruolo di professore di seconda fascia) nell’anno 2015 non poteva configurarsi quale risultato garantito e certo in suo favore;

– non sussistevano le reclamate differenze stipendiali poiché la ricorrente, nella qualifica di ricercatore confermato, grazie all’anzianità maturata, aveva percepito, anche nel 2015, una retribuzione assai più elevata di quella tabellare del professore associato di classe iniziale.

1.17.- Tali ragioni avrebbero escluso, al netto della perdita di chance, la riconoscibilità di pretese risarcitorie.

2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello (principale) l’Università degli studi di Catania la quale ne ha chiesto, in parte qua (ossia in relazione alla statuizione di accoglimento della domanda di risarcimento del danno), la riforma, sulla base di doglianze volte ad evidenziare la integrale carenza degli invocati presupposti risarcitori.

2.1.- Sostiene l’Università di Catania che la fattispecie dannosa – che secondo il T.a.r. sarebbe rinvenibile nel ritardo con cui la docente OMISSIS ha potuto conseguire la qualifica di professore di II fascia, circostanza che le avrebbe appunto fatto perdere la chance di sviluppare professionalità, personalità ed immagine scientifica – non potrebbe essere addebitata alla parte pubblica la quale, lungi dall’essere rimasta inerte, avrebbe agito sempre tempestivamente, anche in ragione della molteplicità dei ricorsi proposti dall’interessata.

2.2.- In tal senso evidenzia che gli effetti della sentenza n. 1498 del 2015, cit., furono sospesi in grado d’appello con ordinanza CGARS n. 641 del 2015 e che la procedura di chiamata ad un posto di professore associato nel settore di cui trattasi sarebbe stata bandita nell’aprile 2017, per poi subire un arresto nel giugno 2017 a causa – secondo quanto esposto – del ricorso per l’ottemperanza e correlati motivi aggiunti. La condotta dell’Amministrazione si sarebbe rivelata corretta, come sarebbe dimostrato dal rigetto dei rivendicati ulteriori profili risarcitori.

3.- L’originaria ricorrente, costituitasi in giudizio, ha, a sua volta, proposto appello incidentale per la riforma delle statuizioni risarcitorie (compresa, in melius, quella di accoglimento), sulla base delle seguenti doglianze:

– quanto all’affermazione del T.a.r. circa l’assenza di un esito certo e garantito, in suo favore, della procedura per il conseguimento del ruolo di professore di seconda fascia, essa si rivelerebbe errata sul rilievo che vi sarebbe stata la certezza del superamento del concorso sulla scorta della produzione scientifica e dei titoli posseduti nel 2015, trattandosi di un concorso solo per titoli e pubblicazioni, con conseguente asserito mutamento della natura del danno, il quale sarebbe divenuto un danno curriculare certo;

– con riferimento alla reiezione della domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle differenze retributive e contributive per il periodo 2015-2020, essa si rivelerebbe erronea con riferimento agli scatti stipendiali, in considerazione che la l. n. 240 del 2010 avrebbe abolito la vecchia attribuzione automatica biennale della classe/scatto, introducendo una progressione triennale, non più automatica ma subordinata all’esito positivo di apposita valutazione (art. 6, comma 14 e d.r. 2004/2017) a cui l’interessata non avrebbe, in tesi, potuto sottoporsi poiché illegittimamente collocata in quiescenza (illegittimo pensionamento, poi rimosso con la sentenza n. 289 del 2019); in tal senso avrebbe dovuto essere ricalcolato anche il TFR;

– in ordine alla risarcibilità della perdita di chance, premesso che il valore economico del pregiudizio debba essere calcolato sulla base delle probabilità che tale esito o chance si realizzi, e se è vero che l’interessata possedeva sin dal 2015 non solo una chance ma una elevata probabilità di divenire professore associato sulla scorta della produzione scientifica e dei titoli all’epoca posseduti, sarebbe da ritenere che il danno sarebbe divenuto un danno curriculare, certo.

– la misura individuata a titolo di perdita di chance non potrebbe essere, quindi, riconosciuta come sufficiente, andrebbe riferita non ad un solo anno ma a ciascuno dei cinque anni di attività da associato, poiché il danno curriculare aumenterebbe in ragione di ogni anno di attività;

– quanto alla affermata, dal T.a.r., esiguità – e non apprezzabilità sul piano risarcitorio – dello spazio temporale a disposizione della appellata (ossia il tempo che intercorreva tra il 2015 e il 2020) per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia, la tesi non sarebbe condivisibile: la corretta e legittima permanenza nel ruolo di associato per il tempo di anni cinque, dal 2015 al 2020, avrebbe consentito alla docente il conseguimento dell’abilitazione quale docente di I fascia e la sua successiva chiamata.

Sotto tale profilo, in favore della appellata, andrebbe, in tesi, riconosciuta una elevata chance – superiore al 50% – al conseguimento del ruolo di professore di I fascia nel periodo 2015-2020, con conseguente risarcimento del danno relativo al mancato raggiungimento del ruolo di docente di I fascia per effetto del comportamento colpevole dell’Amministrazione.

4.- I controinteressati OMISSIS e OMISSIS, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

5.1.- L’Università di Catania, quanto alle censure svolte in via incidentale, ha evidenziato che la prof.ssa OMISSIS ha conseguito la nomina ad associato partecipando, nel 2020, ad una nuova procedura che, pur sulla base dei titoli già posseduti nel 2015, aveva però carattere riservato e non aperta a candidati esterni come quelle illegittimamente bandite in origine per altri settori, e, quindi strutturalmente – secondo quanto esposto – non sovrapponibile a queste ultime. In sostanza, la procedura cui la docente ha partecipato nel 2020 avrebbe avuto la configurazione di una procedura riservata.

5.2.- Sotto il profilo economico, nessun danno avrebbe patito l’interessata poiché la sua retribuzione, considerata l’anzianità di servizio, sarebbe rimasta superiore a quella base prevista per l’immissione nel nuovo ruolo.

6.- In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie con cui hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

7.- All’udienza pubblica del 13 maggio 2026, presenti i procuratori delle parti, l’appello, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.

8.- L’appello principale e l’appello incidentale, alla stregua di quanto si dirà, sono entrambi infondati.

9.- In relazione all’an, a ben vedere, tutta la vicenda nasce da un errore dell’Amministrazione che essa ben poteva evitare agendo in modo conforme alla disciplina di riferimento, irrilevante la circostanza dedotta dalla parte pubblica circa i rallentamenti che sarebbero stati cagionati dai provvedimenti giurisdizionali.

Il T.a.r. ha correttamente accolto la domanda di risarcimento del danno per perdita di chance stante la illiceità della condotta dell’Amministrazione di cui hanno dato evidenza, in termini di illegittimità degli atti, le sentenze sopra citate, condotta che ha dato luogo alla perdita della chance c.d. acquisitiva e alla perdita della concreta possibilità di conseguire un risultato utile.

In relazione al quantum, il T.a.r. lo ha correttamente determinato con valutazione equitativa prevista dall’art. 1226 c.c., quale «parametro di valutazione […] alternativo e sussidiario rispetto ai criteri legali di quantificazione del danno risarcibile» (Corte cost. n. 139 del 2019, punto 9 «Considerato in diritto»), che non costituisce uno strumento idoneo a colmare la mancanza di prova dell’esistenza del danno, ma rappresenta esclusivamente un criterio di determinazione del suo ammontare («criterio di misurazione di qualcosa (il danno contrattuale o aquiliano) che esiste nell’an, ma che il danneggiato non riesce a provare come perdita subita e mancato [#OMISSIS#] secondo il canone legale degli artt. 1223 e 2056 cod. civ.» (Corte cost. n. 139 del 2019, cit., punto 9 «Considerato in diritto»).

Assetto questo che, ferma restando la correttezza dell’importo liquidato, esclude, in ogni caso, la praticabilità, per la natura stessa della riparabilità della perdita di chance, di un riconoscimento qui parcellizzato, nella sua quantificazione, anno per anno per cinque anni.

10.- Parimenti infondato è l’appello incidentale.

11.- La tesi della parte circa la presenza di un danno curriculare in ragione della ‘certezza’ in ordine al conseguimento del bene della vita è priva di giuridica fondatezza in considerazione del fatto – ben sottolineato dal T.a.r. (§ 2.1.1.) – che «la “necessità di bandire un posto da professore associato per il settore concorsuale 13/C1” implica la possibilità per tutti gli interessati (ivi compresa la parte ricorrente) di “giocare le proprie chances di vittoria” nell’ambito di un procedimento che, tuttavia, non assicura (a nessuno dei concorrenti) un esito favorevole certo (c.d. risultato garantito)».

A parte anche la carenza di prova per tale voce di pregiudizio (Cons. Stato, Ad. plen. n. 2 del 2017), nessun danno curriculare in termini di equivalenza, dunque, poteva essere riconosciuto.

12.- Parimenti infondata è la tesi dell’asserita spettanza di differenze retributive in ragione di una progressione triennale su valutazione alla quale non ha potuto partecipare. Emerge dagli atti di causa e risulta in punto di fatto incontestato, che la retribuzione in godimento della ricorrente è stata sempre superiore sicché, a tacer d’altro, nessun pregiudizio patrimoniale era (ed è) ravvisabile.

13.- Conclusivamente, l’appello principale e l’appello incidentale vanno respinti.

14.- In relazione alle spese di lite in ipotesi di reciproca soccombenza, l’art. 92 c.p.c., comma 2, cui rinvia l’art. 26 c.p.a., si limita a prevedere la possibilità (non l’obbligo) di una compensazione integrale o parziale delle stesse, devolvendo al giudice, secondo una valutazione discrezionale informata al principio di causalità, il compito di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali. In ragione del predetto criterio di prevalenza le spese del presente grado di giudizio vanno qui poste, per due terzi e nella misura indicata in dispositivo, a carico dell’Università degli studi di Catania; per il resto possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello principale e sull’appello incidentale in epigrafe, così statuisce:

– respinge l’appello principale;

– respinge l’appello incidentale.

Condanna l’Università degli studi di Catania alla rifusione, in favore di OMISSIS, dei due terzi delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre s.g. e accessori come per legge; compensa, per il resto, le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

Pubblicato il 17/08/2026