La valutazione dei titoli e quella della produzione scientifica costituiscono fasi del tutto autonome del giudizio di abilitazione, aventi ad oggetto requisiti concorrenti che la Commissione è chiamata ad accertare sulla base di distinti parametri oggettivi, senza che l’una possa influenzare l’altra.
TAR Lazio, Roma, sez. III, 21 settembre 2026, n. 15046
Nell’ASN, titoli e produzione scientifica sono oggetto di valutazioni autonome
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8563 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di II^ fascia per il settore concorsuale 06/D4 “Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente”, pubblicato sul sito istituzionale del ministero e conosciuto dalla candidata in data 14 marzo 2025, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non;
– del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione;
– del verbale n. 1 del 8 febbraio 2024 della commissione nella parte in cui fissa e determina le modalità ed i criteri di valutazione;
– dei verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda del ricorrente;
– del bando di concorso D.R. 1796 del 27 ottobre 2023 e relativi allegati, nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;
– di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Con il presente gravame, la ricorrente – dirigente Medico di I livello presso UOSD di Dermatologica e MST dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San [#OMISSIS#]” di Potenza – impugna il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di professore universitario di II^ fascia nel settore concorsuale “06/D4 “Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente”, da costei riportato all’esito della procedura di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito anche semplicemente “MUR” o “Ministero”) n. 1796 del 27 ottobre 2023.
La ricorrente chiede, in particolare, l’annullamento del relativo giudizio – con cui la Commissione ha ritenuto all’unanimità che lei “non dimostri di avere acquisito la maturità scientifica necessaria per conseguire l’abilitazione a Professore di seconda fascia e sia quindi NON IDONEA”, in relazione al mancato possesso di almeno tre titoli dei sette individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 95/2016.
In particolare, il ricorrente si vedeva negare l’abilitazione “risultano soddisfatti due dei criteri definiti dalla Commissione” (quelli di cui alle lettere “b” e “g”) atteso che “Non risultano soddisfatti i seguenti titoli:
- e) Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio; congruità con il SC 06/D4 (almeno 1 direzione o partecipazione al board): la Candidata documenta partecipazione ad 1 editorial board di non acclarato prestigio.
- f) Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero: la Candidata non documenta attività coerenti con il criterio.
- i) Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti; congruità con il SC 06/D4: la Candidata descrive attività non congruente con il titolo in oggetto.
- l) Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione: la Candidata descrive attività non di ricerca e pertanto non congruenti con il titolo in oggetto.
La Candidata non descrive il titolo d): Responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari; congruità con il SC 06/D4 (almeno 1 progetto con responsabilità).”.
La candidata chiede, dunque, l’annullamento del giudizio avversato in quanto asseritamente erroneo in relazione al non averle la Commissione correttamente riconosciuto anche il titolo “e – Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”, il titolo “l – Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione” ed il titolo “i – Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti”.
Deduce, poi, la candidata come la contestata valutazione dei titoli avrebbe, altresì, influenzato negativamente il giudizio espresso sulle pubblicazioni scientifiche da costei presentate.
- Il MUR si costituiva in giudizio, diffusamente argomentando sulla legittimità dell’avversato giudizio.
- Parte ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento di tutte le censure proposte.
- All’udienza pubblica del 15 luglio 2026, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
- L’impugnativa impone, innanzi tutto, alcune annotazioni preliminari circa i limiti di sindacabilità degli atti che siano, come quelli in esame, espressione di discrezionalità tecnica nella peculiare forma di giudizi di valore implicanti competenze specialistiche di alto profilo.
In rapporto a tali giudizi – resi, peraltro, nell’ambito di procedure di esame a carattere abilitativo e non concorrenziale – non può, infatti, non sottolinearsi l’estrema difficoltà di un sindacato giurisdizionale non debordante nel merito (di per sé insindacabile) delle scelte compiute dall’amministrazione, sussistendo, di norma, per siffatte valutazioni margini di discrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza nonché all’alta specializzazione dei docenti chiamati a far parte della commissione esaminatrice.
Non possono, tuttavia, essere trascurate ulteriori circostanze, attinenti sia allo sviluppo dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di giudizio di legittimità su atti che siano espressione di discrezionalità tecnica, sia alla peculiare disciplina in materia di abilitazione scientifica nazionale, istituita per attestare la qualificazione dei professori universitari di prima e di seconda fascia ai quali potranno essere successivamente affidati incarichi di docenza.
Sotto il primo profilo, infatti, la cognizione del giudice amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, fino a ritenere censurabile qualunque valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità ogni qual volta non appaiano rispettati i parametri tecnici di univoca lettura ovvero gli orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata o di dottrina dominante in materia (in termini, questa Sezione n. 9086/2016 nonché Consiglio di Stato, sezione IV, n. 6201/2003, n. 2138/2012, n. 3357/2014 e n. 2888/2015).
L’indagine deve, comunque, limitarsi all’attendibilità delle valutazioni effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale qualora l’indagine del giudice si estendesse all’opportunità o alla convenienza dell’atto o, ancora, al merito di scelte tecniche opinabili, con oggettiva sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’amministrazione competente in materia (Sezioni Unite 5 agosto 1994, n. 7261).
- Ciò posto, il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
- Per quel che riguarda i titoli pretesi dal ricorrente, il Collegio ritiene che le argomentazioni svolte in ricorso non valgano a dimostrare la pretesa manifesta erroneità dei relativi giudizi.
7.1. Quanto al titolo e) “Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”, deduce la ricorrente che la Commissione avrebbe errato nel giudicare come insufficienti ai fini del riconoscimento del titolo le referenze da lei sottoposte a valutazione, esaltando, in ragione di proprie mere autovalutazioni, l’importanza della rivista “Dermatology Practical & Conceptual”.
Ebbene, ritiene il Collegio che i commissari, nel legittimo esercizio della loro discrezionalità, non abbiano riconosciuto alla candidata tale titolo nella considerazione che “le attività dichiarate sono esercitate per una rivista di non adeguato e riconosciuto prestigio e le partecipazioni ad iniziative editoriali non sono ritenute di rilievo … la Candidata documenta partecipazione ad 1 editorial board di non acclarato prestigio”, fondando tale giudizio sul dato dirimente della classificazione di non elevata qualità di detta rivista, per la quale la ricorrente aveva fatto valere l’attività di editorial board, invero “ascrivibile, per il campo della dermatologia, solo a partire dal 2023, al quartile Q2” (in tal senso, quanto allegato dal MUR in atti e non adeguatamente contestato da parte ricorrente).
7.2. Non colgono, parimenti, nel segno le deduzioni volte a screditare le valutazioni espresse in ordine al titolo di cui alla lettera l) “Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al settore concorsuale per cui è presentata la domanda per l’abilitazione”.
In primo luogo, infatti la ricorrente pone a sostegno del riconoscimento del titolo una serie di referenze non specificatamente presentate per il conseguimento di tale titolo bensì, per sua stessa ammissione, sottoposte a valutazione per il conferimento del diverso titolo di cui alla lettera c), che la Commissione non poteva, quindi, considerare come valide per il riconoscimento del titolo di cui alla lettera l), in ossequio alle espresse previsioni dell’art. 2, comma 4, lettera d), del d.d. 1796/2023 (bando), a mente del quale “Il candidato ha l’obbligo di indicare gli elementi che intende sottoporre a valutazione attraverso l’inserimento della propria dichiarazione nell’apposito campo di testo presente nella domanda e specificando per quale tipologia di titolo li sottopone” e “Gli elementi dichiarati dal candidato, ritenuti utili per il conseguimento di un titolo, non posso essere utilizzati per il riconoscimento di un’ulteriore tipologia di titolo”.
Quanto, invece, alle referenze specificatamente presentate per il riconoscimento del titolo l), è del tutto evidente, già alla sola lettura dalla domanda, come queste non rappresentino in alcun modo attività di ricerca.
Invero, la candidata pone a fondamento del riconoscimento del titolo in questione il diploma di laurea, l’ammissione e il diploma conseguito presso la scuola di specializzazione, il diploma di master, il diploma del corso di perfezionamento, l’attività di visiting doctor o ancora il ruolo di medico specialista che in alcun caso prevedono attività di ricerca, come invece richiesto esplicitamente nella declaratoria del titolo in parola.
Lo stesso è a dirsi per il ruolo di Delegato Regionale Basilicata della Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse che per come descritto in ricorso non sembra aver contemplato lo svolgimento di alcuna attività di ricerca, invero essenziale per il conseguimento del titolo in questione, riferendo la stessa candidata come esso abbia comportato lo svolgimento delle “seguenti mission: – rapporti con le istituzioni regionali – organizzazione dei congressi regionali, in associazione con Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica (ADOI) – partecipazione e promozione locale delle attività dei registri di patologia – promozione delle attività della SIDeMaST a livello regionale per stimolare l’associazione dei dermatologi alla società”, tutte attività evidentemente estranee al perimento delle “esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca”.
Per tali ragioni, non manifestamente illogico o erroneo risulta, dunque, la scelta della Commissione di non riconoscere il titolo alla candidata perchè “le attività dichiarate non soddisfano i requisiti richiesti … la Candidata descrive attività non di ricerca e pertanto non congruenti con il titolo in oggetto”.
7.3. Con rifermento, poi, al titolo di cui alla lettera i), “Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti”, la ricorrente, come evincibile dalla domanda presentata, sottopone alla valutazione dei commissari due referenze che, per come ivi descritte dalla stessa candidata, non risultano essere esitate, come invece richiesto ai fini del riconoscimento del titolo medesimo, in una nuova impresa e/o brevetto, bensì in un solo caso in una pubblicazione scientifica.
Anche in questo caso, dunque, quanto indicato dalla ricorrente in domanda non corrispondeva a quanto richiesto dalla declaratoria del titolo, sicchè correttamente la Commissione riteneva di non riconoscerlo con motivazione che “Le attività dichiarate non soddisfano i requisiti richiesti … la Candidata descrive attività non congruente con il titolo in oggetto”.
- Nemmeno può essere accolta, poi, la doglianza con cui la ricorrente assume che il giudizio espresso dalla Commissione relativamente ai titoli avrebbe influenzato la valutazione, resa dalla stessa Commissione, della produzione scientifica della candidata.
Come noto, infatti, il citato regolamento di cui al d.m. n. 120/2016 stabilisce, in particolare, all’art. 6 che “1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
- b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B” al medesimo regolamento (“Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”), altresì chiarendo che l’elevata qualità dei lavori è determinata dalla Commissione in ragione dei seguenti criteri di valutazione fissati al precedente art. 4, quali “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
Il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale richiede, dunque, il possesso cumulativo di tutti tali requisiti, potendo essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e delle proprie pubblicazioni in ragione dei criteri dettagliatamente specificati nelle su richiamate previsioni regolamentari (in tal senso, ex multis, questo T.A.R., sez. IV, 18/01/2022, n. 552).
Ben si comprende, dunque, come, trattandosi di requisiti che devono concorre e che la Commissione è chiamata ad accertare in ragione di distinti parametri oggettivi, non possa rinvenirsi tra le relative valutazioni alcuna pretesa influenza – comunque nel caso di specie nemmeno in concreto ravvisabile – trattandosi di fasi tra loro del tutto autonome del giudizio di abilitazione (in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 2/03/2022, n. 2411).
- In conclusione, il ricorso deve, dunque, essere disatteso, ritenendo il Collegio che il giudizio impugnato sia immune dai vizi denunciati.
Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Ministero, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Referendario
Pubblicato il 21/09/2026

