TAR Lazio, sez. III, 2 settembre 2026, n. 14559

La limitata attinenza delle pubblicazioni al settore concorsuale può giustificare il diniego dell’ASN

Data Documento: 2026-09-02
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il riconoscimento dell’abilitazione alle funzioni di professore di prima fascia può essere negato qualora la qualità e la coerenza delle pubblicazioni siano ritenute non adeguate, anche in ragione della loro limitata attinenza al settore concorsuale, richiedendo la prima fascia una padronanza della materia scientifica specifica, approfondita e tendenzialmente completa.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5888 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Serio, con domicilio digitale in atti;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca e ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

– degli atti, compresa la comunicazione individuale del 10 marzo 2025, di mancata inclusione della ricorrente tra gli abilitati delle abilitazioni scientifiche nazionali relativamente alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel “settore concorsuale 06/A1 Genetica Medica” ASN 2023-2025, in riferimento al bando di cui alla d.d. n. 1796/2023;

– del conseguente elenco degli abilitati, nella parte in cui non include la ricorrente;

– del giudizio negativo espresso con riferimento alla ricorrente dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale e dei singoli giudizi individuali espressi dai commissari;

– di tutti i verbali, non conosciuti, della Commissione giudicatrice, in particolare ove riguardano la ricorrente;

– ove occorra, del decreto direttoriale di nomina della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale 06/A1 (Genetica medica), nonché di tutti gli atti successivi;

– ove occorra e in parte qua del bando di cui al decreto direttoriale 1796 del 2023;

– ove occorra e in parte qua, del d.m. 7 giugno 2016, n. 120 e del d.P.R. 14 settembre 2011, n. 222;

– di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’ANVUR – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2026 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, la ricorrente – già professore di II fascia presso l’Università di Palermo – impugna il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di professore universitario di I fascia nel settore “06/A1 Genetica Medica”, da costei riportato all’esito della procedura di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito anche semplicemente “MUR” o “Ministero”) n. 1796 del 27 ottobre 2023.

La ricorrente chiede l’annullamento del relativo giudizio nella parte in cui la Commissione – pur avendola riconosciuta in “in possesso di 3 titoli tra quelli individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016” nonché “valutata positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016 in quanto raggiunge 3 su 3 valori soglia dal D.M. 589/2018” – l’ha ritenuta all’unanimità “dopo analisi cumulativa dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, … NON IDONEA al ruolo”, in ragione sostanzialmente di una parziale originalità e continuità nella produzione scientifica, di una collocazione editoriale delle riviste complessivamente di qualità insufficiente e di una scarsa attinenza delle tematiche trattate alla genetica oncologica.

La candidata chiede l’annullamento di tale giudizio sostanzialmente lamentando, in estrema sintesi, che la Commissione abbia espresso una “motivazione estremamente generica, tautologica e autoreferenziale”, avendo omesso di spiegare le ragioni poste a fondamento della valutazione negativa della produzione scientifica da lui prodotta.

Il MUR si costituiva in giudizio, instando per la reiezione delle censure proposte.

Parte ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento del gravame.

All’udienza pubblica del 24 giugno 2026, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.

L’impugnativa impone, innanzi tutto, alcune annotazioni preliminari circa i limiti di sindacabilità degli atti che siano, come quelli in esame, espressione di discrezionalità tecnica nella peculiare forma di giudizi di valore implicanti competenze specialistiche di alto profilo.

In rapporto a tali giudizi – resi, peraltro, nell’ambito di procedure di esame a carattere abilitativo e non concorrenziale – non può, infatti, non sottolinearsi l’estrema difficoltà di un sindacato giurisdizionale non debordante nel merito (di per sé insindacabile) delle scelte compiute dall’amministrazione, sussistendo, di norma, per siffatte valutazioni margini di discrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza nonché all’alta specializzazione dei docenti chiamati a far parte della commissione esaminatrice.

Non possono, tuttavia, essere trascurate ulteriori circostanze, attinenti sia allo sviluppo dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di giudizio di legittimità su atti che siano espressione di discrezionalità tecnica, sia alla peculiare disciplina in materia di abilitazione scientifica nazionale, istituita per attestare la qualificazione dei professori universitari di prima e di seconda fascia ai quali potranno essere successivamente affidati – con la procedura di cui all’art. 18 della citata l. n. 240/2010 – incarichi di docenza.

Sotto il primo profilo, infatti, la cognizione del giudice amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, fino a ritenere censurabile qualunque valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità ogni qual volta non appaiano rispettati i parametri tecnici di univoca lettura ovvero gli orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata o di dottrina dominante in materia (in termini, questa Sezione n. 9086/2016 nonché Consiglio di Stato, sezione IV, n. 6201/2003, n. 2138/2012, n. 3357/2014 e n. 2888/2015).

L’indagine deve, comunque, limitarsi all’attendibilità delle valutazioni effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale qualora l’indagine del giudice si estendesse all’opportunità o alla convenienza dell’atto o, ancora, al merito di scelte tecniche opinabili, con oggettiva sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’amministrazione competente in materia (Sezioni Unite 5 agosto 1994, n. 7261).

Ciò premesso, per quanto riguarda la richiamata disciplina vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, ulteriormente puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente in ordine al discostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il titolo abilitante a soggetti che per titoli professionali e produzione pubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento ad un livello, sotto diversi profili, adeguato.

Il citato regolamento di cui al d.m. n. 120/2016 stabilisce, in particolare, all’art. 6 che “1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

  1. a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
  2. b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B” al medesimo regolamento (“Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”), altresì chiarendo che l’elevata qualità dei lavori è determinata dalla Commissione in ragione dei seguenti criteri di valutazione fissati al precedente art. 4, quali “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

Il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale richiede, dunque, il possesso cumulativo di tutti tali requisiti previsti, potendo essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e delle proprie pubblicazioni in ragione dei criteri dettagliatamente specificati nelle su richiamate previsioni regolamentari (in tal senso, ex multis, questo T.A.R., sez. IV, 18/01/2022, n. 552).

Come ogni fattispecie normativa rivolta a conformare l’espressione di giudizi da parte di organi amministrativi ai fini di procedure di tipo idoneativo, anche il procedimento di abilitazione scientifica nazionale di cui al d.m. n. 120/2016 si fonda sulla formazione di giudizi di valore che integrano la realizzazione dell’interesse pubblico all’accertamento, in capo alla candidata, di quelle determinate qualità soggettive presupposte al titolo da conseguire.

Quindi, pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. “merito amministrativo”), l’accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l’attitudine dell’esaminato a svolgere determinate funzioni, o meglio la sussistenza nel candidato di caratteristiche (di formazione, di attitudine e di curriculum) che corrispondono a quel modello ottimale di docente che non è descritto nella norma (che dunque presenta, sotto questo profilo, una nozione “aperta”), la quale per definirlo rimanda all’esperienza della comunità scientifica, sulla base della conoscenza specialistica che possiede, perciò vincolando l’espressione del giudizio di quest’ultima, nel caso in concreto, a determinati valori e schemi di analisi che devono poi sorreggere l’esito della valutazione.

Per questa ragione, il giudizio circa i presupposti dell’abilitazione scientifica deve venire desunto da presupposti obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall’esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni) che conducono a qualificarlo in termini di “valore”.

Quest’ultimo può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano a ritenere che il processo valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento trasparente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della necessaria dimostrazione di imparzialità dell’organo, o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio).

Si tratta di tipologie di censure che sono ricondotte dalla pacifica giurisprudenza ai limiti di un riscontro estrinseco di non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità (tanto che la domanda di annullamento, in giudizio come quello odierno, mira alla ripetizione del procedimento, non all’ottenimento dell’abilitazione quale effetto della sentenza).

In questo senso, l’esegesi dei criteri guida che sono contenuti nelle disposizioni indicate deve rifuggire da ogni formalismo, dovendosi avere riguardo all’effettivo assetto di interessi che il procedimento di abilitazione conduce ad affermare, secondo un criterio funzionale che consenta di verificare se – al di là delle formule espressive utilizzate nella motivazione – il giudizio di idoneità sia stato correttamente condotto o meno.

Orbene, nel caso di specie, (pur a fronte del possesso di almeno tre dei titoli tra quelli individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 95/2016) l’abilitazione scientifica nazionale di I^ fascia per il settore concorsuale “06/A1 Genetica Medica” è stata negata all’unanimità dalla Commissione in ragione della mancata qualità elevata delle pubblicazioni scientifiche, ritenute come caratterizzate da una solo “parziale originalità e continuità” e da “collocazione editoriale delle riviste … complessivamente di qualità insufficiente” nonché incentrate su “tematiche … essenzialmente attinenti alla genetica oncologica” e, dunque, estranee al settore concorsuale di interesse.

Ciò premesso, il ricorso è infondato, non ravvisando il Collegio nelle prospettazioni di parte ricorrente circostanze convincenti a contrastare l’attendibilità del gravato giudizio, invero esente dai vizi denunciati per avere la Commissione, con adeguata (ancorché sintetica) motivazione, spiegato le ragioni per le quali non è stata attribuita l’abilitazione.

Diversamente da quanto prospettato nel ricorso, i giudizi individuali ed il giudizio collegiale appaiono, innanzi tutto, sufficientemente ampi, accurati e completi, non presentando affatto quei caratteri di ripetitività, persino lessicale, che la giurisprudenza ha individuato come indice di difetto di motivazione nella procedura in esame.

I giudizi espressi dai singoli componenti risultano, infatti, tutti ragionevolmente autonomi, coerenti e, nelle conclusioni, convergenti secondo i termini analiticamente espressi nel giudizio collegiale di “NON … piena maturità scientifica necessaria per ricoprire il ruolo di professore di prima fascia in Genetica Medica”.

Relativamente, al contestato giudizio di qualità “non elevata” delle pubblicazioni presentate, la valutazione di tale requisito risulta sorretta, tanto nel giudizio collegiale quanto nei singoli giudizi individuali, da un’attenta disamina di tutti i parametri al riguardo stabiliti, nell’art. 4 nonché nell’allegato B al d.m. n. 120/2016, ai fini della formulazione di tale giudizio.

In particolare, infatti, le pubblicazioni presentate dalla candidata sono state considerate non idonee a sorreggere un giudizio di piena maturità, in quanto caratterizzate da una qualità, in termini di originalità e continuità, giudicata come solo “parziale”, al pari della coerenza con le tematiche del settore concorsuale di interesse nonché, infine, da una rilevanza delle pubblicazioni all’interno del medesimo settore concorsuale considerata “insufficiente”.

Ebbene, il Collegio è dell’avviso che tale valutazione della qualità non elevata della produzione scientifica risulti attendibile e non erronea in fatto, ritenendo che il riconoscimento dell’abilitazione possa essere ragionevolmente negato a fronte di pubblicazioni la cui qualità e coerenza sia ritenuta non adeguata anche in ragione della loro limitata attinenza al settore concorsuale di interesse, trattandosi, a ben vedere, di una considerazione (logicamente) condivisibile, dal momento che la figura di Professore Universitario di prima fascia implica, evidentemente, una padronanza della materia scientifica che sia specifica, approfondita e tendenzialmente completa.

Per quanto fin qui detto, il ricorso è, dunque, infondato, risultando l’avversato giudizio di inidoneità legittimamente fondato sul mancato raggiungimento di una pluralità dei criteri – come visto quelli relativi alla qualità delle pubblicazioni, alla collocazione editoriale della produzione scientifica e alla coerenza con le tematiche del settore concorsuale considerato – che, ai sensi del citato art. 4, lett. b), del d.m. n. 120 del 2016, la Commissione è chiamata a valutare espressamente e che devono ricorrere cumulativamente agli altri parimenti stabiliti ed elencati in tale art. 4.

Sotto tutti tali concorrenti aspetti la Commissione ha, infatti, a parere del Collegio, adeguatamente espresso le molteplici ragioni per le quali la produzione scientifica è stata valutata, nel complesso, negativamente.

A ciò si aggiunga come – pur accedendo ad un orientamento favorevole ad ampliare i margini valutativi rimessi all’organo giudicante e i relativi poteri di vaglio in sede giudiziale – rientrando tale valutazione della qualità “elevata” della produzione scientifica nella discrezionalità tecnica della Commissione, le relative contestazioni comunque sfuggano, come accennato, al sindacato giurisdizionale e non siano, dunque, sindacabili nel merito ove, come nel caso di specie, il giudizio risulti attendibile e non erroneo in fatto.

Anche in considerazione del maggior rilievo che la dimensione internazionale acquista nella I fascia di docenza, appare, pertanto, non irragionevole il giudizio di non idoneità conseguentemente espresso dalla Commissione, non avendo, peraltro, la ricorrente dimostrato di aver raggiunto una posizione riconosciuta a livello internazionale e la piena maturità scientifica per l’abilitazione a detta I fascia.

In conclusione, il ricorso deve, dunque, essere disatteso, ritenendo il Collegio che il giudizio impugnato sia immune dai vizi denunciati per avere la Commissione, nell’ambito della propria valutazione tecnica, adeguatamente esplicitato le ragioni del diniego.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ponendole a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Ministero, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Referendario

Pubblicato il 02/09/2026