REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5783 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I fascia, settore concorsuale “13/A2 – Politica economica”, Bando di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1796/2023, formulato nei confronti della ricorrente dalla Commissione nazionale nominata con d.d. n. 2190 del 19 dicembre 2023 ed integrata con d.d. n. 167 del 12 febbraio 2024, pubblicato sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca in data 10 marzo 2025;
– del verbale n. 1 del 20 febbraio 2024, con cui la Commissione ha stabilito le modalità organizzative dei propri lavori per l’espletamento delle procedure di abilitazione alla prima e alla seconda fascia, i criteri e le modalità di valutazione delle pubblicazioni scientifiche ex art. 7, d.m. n. 120 del 2016 e le condizioni per l’ammissione dei candidati;
– di ogni atto ad esso presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi tutti i verbali della procedura (verbale della riunione del 5 febbraio 2025, verbale della riunione del 14 febbraio 2025, verbale della riunione del 28 febbraio 2025), bandita con decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1796 del 27 ottobre 2023;
per la conseguente condanna del Ministero a nominare una nuova Commissione in diversa composizione con il compito di rivalutare la domanda della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, la ricorrente – già professore associato presso Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – impugna il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di professore universitario di I fascia nel settore concorsuale “13/A2 – Politica economica”, da costei riportato all’esito della procedura di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito anche semplicemente “MUR” o “Ministero”) n. 1796 del 27 ottobre 2023.
La ricorrente chiede l’annullamento del relativo giudizio nella parte in cui la Commissione – pur avendola “valutata positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016 poiché raggiunge 3 su 3 valori soglia dal D.M. 589/2018” e riconosciutole il possesso di “n. 7 titoli (a,b,e,f,g,h,l) tra quelli stabiliti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016” – ha ritenuto, con giudizio non unanime (tre voti negativi su cinque), che “la candidata NON POSSIEDA la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia”, sostanzialmente ritenendo le relative pubblicazioni “di qualità non adeguata per conseguire l’abilitazione di prima fascia” in ragione sostanzialmente de “la collocazione editoriale limitata … (e) il limitato impatto citazionale”.
La candidata chiede l’annullamento di tale giudizio sostanzialmente lamentando, in estrema sintesi, che la Commissione abbia espresso “una valutazione estremamente superficiale, intrinsecamente irragionevole e avvinta da un grave difetto di istruttoria e di motivazione, dal travisamento dei fatti e delle norme di riferimento, nonché dalla manifesta violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di ASN”, per aver in particolare “svalutato” le pubblicazioni da lei presentate “sulla base di una erronea ed illegittima considerazione dell’impatto citazionale”.
Contesta, inoltre, la ricorrente la presunta “limitata” rilevanza editoriale della sua produzione scientifica, evidenziando un macroscopico travisamento dei presupposti fattuali a fondamento del giudizio negativo, per essere “tutte le pubblicazioni presentate della candidata … pubblicate su riviste di indubbio prestigio scientifico e di rilevanza non solo nazionale, ma anche internazionale”.
Il MUR si costituiva in giudizio, instando per la reiezione delle censure proposte.
Parte ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento del gravame.
All’udienza pubblica del 24 giugno 2026, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Come accennato, la ricorrente deduce, in particolare, che la Commissione avrebbe omesso ogni motivato giudizio circa la reale qualità delle pubblicazioni presentate, limitandosi a riferire che la sua produzione scientifica – “sufficientemente original(e) a fronte della letteratura di riferimento, (e) caratterizzat(a) da sufficiente innovatività, da un sufficiente rigore metodologico” nonché “continua sotto il profilo temporale” – sarebbe comunque “non adeguata per conseguire l’abilitazione di prima fascia”, affermando che “la collocazione editoriale delle pubblicazioni risulta limitata, con riferimento al loro prestigio riconosciuto nel campo della Politica Economica” e che “l’impatto citazionale delle pubblicazioni – tenuto conto dell’età accademica e delle abitudini citazionali del suo specifico campo di indagine – risulta limitato”, senza in alcun modo esplicitare l’iter logico sotteso a tali affermazioni.
Ebbene, occorre premettere che la legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.
La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento de quibus.
Con d.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’abilitazione, demandando al MUR di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari (in tal senso, l’art. 4).
Successivamente è stato emanato il d.m. del MUR 7 giugno 2016, n. 120, “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari”, che all’art. 3 ha, in particolare, stabilito che “1. Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l’abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
- La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è, inoltre, volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca”.
Il successivo art. 4 di tale d.m., nell’elencare “i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche”, precisa, poi, che la Commissione deve al riguardo valutare “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
Infine, l’art. 6, rubricato “Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale” prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che – oltre ad ottenere “una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica)” ed essere “in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5” – vantino “pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B”, ovvero “che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia(no) conseguito o è presumibile che consegua(no) un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”.
Poste tali premesse, il Collegio – pur non potendo sindacare il contenuto intrinseco delle pubblicazioni presentate dalla ricorrente, trattandosi di valutazioni caratterizzate da ampi margini di discrezionalità tecnica – è, comunque, dell’avviso che il ricorso sia fondato, osservando come l’avversato giudizio di non idoneità presenti delle indubbie e gravi carenze motivazionali per avere la Commissione motivato la propria valutazione negativa deducendo la “qualità non adeguata” della produzione scientifica, oltre che da una collocazione editoriale delle riviste di pubblicazione apoditticamente ritenuta non adeguata, dal “limitato” impatto citazionale della stessa.
Ebbene, quanto all’aspetto della limitata collocazione editoriale, la Commissione fa discendere il proprio giudizio negativo dalla mera affermazione apodittica e stereotipata che “La collocazione editoriale delle pubblicazioni risulta limitata, con riferimento al loro prestigio riconosciuto nel campo della Politica Economica”, risultando per l’effetto la relativa motivazione gravemente viziata sotto il profilo motivazionale, tanto più trattandosi nel caso di specie di un giudizio espresso dalla Commissione non già all’unanimità ma in ragione di tre giudizi negativi su cinque, che avrebbero imposto, a parere del Collegio, una motivazione rinforzata, in grado di superare la valutazione positivamente espressa da due dei membri della Commissione medesima.
L’avversato giudizio collegiale appare, dunque, sotto tale aspetto del tutto generico e apodittico, non comprendendosi nemmeno come esso si sia formato, essendo impossibile ricostruire come il dissenso dei due commissari espressisi a favore dell’ottenimento dell’A.S.N. sia stato superato e quali specifici aspetti siano stati considerati come rivelatori (e perché) dell’evidenziata limitatezza.
Qualora due commissari abbiano espresso un giudizio positivo per un candidato, il dovere di motivazione della commissione assume, infatti, una maggiore pregnanza: in tal caso, pur non essendo necessaria una confutazione puntuale di tutti gli elementi di giudizio positivi da costoro espressi, devono comunque risultare comprensibili, in ragione della particolarità della valutazione, le ragioni per le quali la Commissione, decidendo a maggioranza, ha ritenuto recessivi tali elementi nell’assunzione della determinazione finale (in tal senso, da ultimo, questo T.A.R., sezione IV, n. 476/2025).
A ciò si aggiunga come parte resistente, nell’articolare le proprie difese, abbia peraltro omesso di smentire la circostanza, specificamente allegata da parte ricorrente a sostegno della rilevanza editoriale della propria produzione scientifica, “che ben 9 su 15 pubblicazioni (scientifiche ex art. 7 D.M. 120/2016) presentate dalla ricorrente risultano pubblicate su riviste classificate di fascia A secondo i criteri Anvur”, elemento questo dell’appartenenza di una rivista alla classe A espressamente considerato come dato positivo nel verbale di insediamento della Commissione.
Ugualmente viziato appare, poi, il riferimento al “limitato” impatto citazionale delle pubblicazioni, trattandosi di un criterio effettivamente estraneo al settore concorsuale di interesse della candidata – quello di Politica Economica (13/A2) – che, come anche confermato da parte resistente, non è un settore bibliometrico ai sensi dell’allegato D al d.m. n. 120 del 2016, la cui valutazione sub specie di “impatto della produzione scientifica”, dipende da tre indicatori: (i) numero di articoli pubblicati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science”; (ii) numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science”; (iii) indice H di Hirsch, calcolato sulla base delle citazioni rilevate dalle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” (allegato C, punto 2).
A ciò si aggiunga come, a prescindere dal settore considerato (bibliometrico o meno), il criterio dell’impatto citazionale, al più, avrebbe potuto rilevare ai fini della valutazione dell’impatto della produzione scientifica, ma non certo essere utilizzato per la valutazione delle pubblicazioni prodotte dalla ricorrente ex art. 7 del d.m. n. 120 del 2016.
Il giudizio della qualità delle pubblicazioni, come delineato dal menzionato art. 4, è, infatti, un giudizio più articolato che deve tener conto di altri elementi qualitativi (originalità, rigore metodologico e carattere innovativo), non desumibili da detto dato meramente numerico, quest’ultimo peraltro suscettibile di “essere condizionato da elementi esogeni quali la data di pubblicazione dei lavori scientifici, la lingua in cui sono stati scritti, la diffusione delle riviste in cui sono stati pubblicati o nel caso di monografie la rilevanza e la diffusione della casa editoriale e la specificità degli argomenti oggetto delle suddette pubblicazioni” (in tal senso, ex multis, questo Tribunale, sezione III, n. 2/2022 e n. 7018/2021).
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente abbia raggiunto e superato ampiamente tutti e i valori soglia, sicchè risulta, oltre che illegittimo, ancor prima contraddittorio che la Commissione abbia considerato il valore di cui si discorre al fine di addivenire ad un giudizio negativo sulla qualità delle pubblicazioni.
Non appare, dunque, manifestato, ad avviso del Collegio, un coerente quadro valutativo, che avrebbe dovuto, invece, essere rapportato all’effettiva qualità della produzione scientifica prodotta dalla candidata.
Peraltro, non intellegibile appare, infine, il riferimento alla solo “sufficiente” originalità, innovatività e rigorosità metodologica, osservando il Collegio come – seppur la qualità risulti valutata autonomamente e non già, come tenta di sostenere la ricorrente, attraverso il diverso e concorrente parametro della “collocazione editoriale” – non sia dato comprendere dalla lettura del giudizio avversato se tale valutazione sia stata resa in termini di effettiva “adeguatezza” alla rilevanza richiesta ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione alla prima fascia ovvero, viceversa, in termini assoluti, quale ulteriore ragione posta a fondamento del diniego.
Per quanto fin qui detto, il giudizio formulato nei confronti della ricorrente non esprime, dunque, una seria e approfondita disamina delle varie pubblicazioni scientifiche, essendo quest’ultime rese oggetto di una valutazione non adeguatamente sviluppata e – dunque – inidonea a definire compiutamente le ragioni del mancato ottenimento dell’A.S.N..
Questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire come la Commissione sia, invece, chiamata a “chiarire, ancorché sinteticamente, le ragioni per le quali le pubblicazioni – nel caso di specie neanche indicate – siano di qualità non elevata”, in particolare spiegando “perché la produzione scientifica è caratterizzata da una collocazione editoriale di scarso livello e di basso impatto ovvero perché le pubblicazioni siano poco originali e con scarse collaborazioni internazionali e di scarsa qualità scientifica. Non essendo, quindi, comprensibile il percorso motivazionale seguito dalla Commissione il diniego impugnato è … illegittimo” (in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, sezione IV, n. 7112/2025 ed i precedenti ivi richiamati).
In conclusione, per quanto fin qui detto, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza che non sia stata oggetto di specifica disamina, e, per l’effetto, il contestato giudizio di inidoneità deve essere annullato in parte qua, in relazione alla valutazione negativa delle pubblicazioni presentate dalla ricorrente.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), cod. proc. amm., il Collegio ritiene, inoltre, che, in esecuzione della presente sentenza, la posizione della ricorrente debba essere riesaminata da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di novanta giorni (di cui trenta per la nomina della nuova Commissione e sessanta per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza, evidenziando come i (nuovi) Commissari siano chiamati a rivalutare le pubblicazioni presentate dalla candidata tenendo conto dei suindicati rilievi del Collegio.
Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la peculiarità della vicenda, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando in parte qua l’atto impugnato nonché ordinando all’amministrazione di rivalutare le pubblicazioni del ricorrente nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Referendario
Pubblicato il 02/09/2026