Nelle procedure di reclutamento dei ricercatori, la valutazione comparativa deve essere effettuata facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite l’indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari. Il programma di ricerca costituisce l’oggetto dell’attività inerente al posto di ricercatore e non un criterio di valutazione: è pertanto illegittima la predisposizione e l’applicazione di un criterio di conformità dei curricula dei candidati al programma di ricerca oggetto del bando.
TAR Lazio, sez. III, 24 settembre 2026, n. 15218
Il programma di ricerca non può costituire criterio di valutazione nelle procedure di reclutamento dei ricercatori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale S. Lavagnini 41;
contro
Università degli Studi della Tuscia, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto di approvazione (doc. 1) della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 c/o il DIBAF per il g. s. d. 07/AGRI-03 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, s. s. d. AGRI-03/C Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali”
mai comunicato e conosciuto in data 26 novembre 2025 tramite visione dal portale e di tutti gli atti connessi tra cui tutti verbali della procedura (doc. 2), la D.R. n. 551/2025 del 24 settembre 2025 (doc. 3), il bando di concorso in oggetto (doc. 4) il Regolamento di Ateneo (doc. 5), della eventuale graduatoria ad oggi ignota e comunque si impugnano gli eventuali atti di chiamata del dipartimento interessato verso la controinteressata
nonché per il risarcimento dei danni
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 23 marzo 2026:
per l’annullamento
del decreto di approvazione (doc. 1) della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 c/o il DIBAF per il g. s. d. 07/AGRI-03 Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, s. s. d. AGRI-03/C Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali” mai comunicato e conosciuto in data 26 novembre 2025 tramite visione dal portale e di tutti gli atti connessi tra cui tutti verbali della procedura (doc. 2), la D.R. n. 551/2025 del 24 settembre 2025 (doc. 3), il bando di concorso in oggetto (doc. 4) il Regolamento di Ateneo (doc. 5), della eventuale graduatoria ad oggi ignota nonché da ultimo (di qui i presenti motivi aggiunti) dei documenti non pubblicati sull’Albo Pretorio della Università e conosciuti col deposito in giudizio del 12.2.2026 ed esattamente del decreto di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa 690-2025 , del Verbale del Consiglio di amministrazione datato 19.12.2025 ma sottoscritto digitalmente il 10 febbraio 2026, del contratto per ricercatore numero 3 del 2026 sottoscritto digitalmente il 7 gennaio 2026
della nota protocollo 11 49 del 15 gennaio 2026 relativa alla presa in servizio il medesimo giorno
nonché per il risarcimento dei danni
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Tuscia, del Ministero dell’Università e della Ricerca e di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
- Con decreto rettorale prot. 9916883 del 25 giugno 2025 l’Università degli studi della Tuscia ha messo a bando un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. a della l. 240/2010 presso il Dipartimento per la innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali, settore scientifico-disciplinare AGRI-03/C, Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali.
1.1. Il bando ha previsto all’art. 7 le seguenti modalità di svolgimento della procedura:
-una prima fase volta alla selezione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, sulla base di criteri predeterminati;
-una seconda fase costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione, con attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate.
1.2. Nel corso della procedura la Commissione giudicatrice ha operato come segue (doc. 2 ric.):
-alla prima riunione del 9 ottobre 2025 ha stabilito i criteri di valutazione con la predisposizione di vari punteggi, nel limite di un contingente totale disponibile di cento punti;
-alla seconda riunione del 29 ottobre 2025 ha esaminato e valutato i titoli dei candidati, dottori OMISSIS, OMISSIS, ammessi alla fase della discussione dei titoli e della produzione scientifica poi svolta in data 6 novembre 2025;
-sempre in data 6 novembre 2025, come da verbale n. 4 e relativo allegato, la Commissione ha attribuito i punteggi complessivi ai titoli e alla produzione scientifica, nella misura di 80,25 punti al candidato OMISSIS e di 83 punti alla candidata OMISSIS.
La Commissione ha altresì reso i seguenti giudizi finali complessivi:
-per il ricorrente, “Il candidato presenta un profilo scientifico e una solida esperienza nel settore della tecnologia del legno applicata ai Beni Culturali, come attestato dal dottorato, dall’attività di ricerca internazionale e dalla produzione scientifica. L’attività didattica è congruente con il SSD. Tuttavia, nonostante la riconosciuta qualità del profilo, le tematiche specifiche della sua ricerca e delle pubblicazioni presentate risultano solo parzialmente attinenti al programma di ricerca specifico previsto dal bando”;
-per la controinteressata, “La candidata presenta un profilo pienamente coerente con il settore scientifico disciplinare AGRI-03/C e con il programma di ricerca oggetto del bando. L’attività di ricerca dimostra una preparazione approfondita e aggiornata nel settore della Tecnologia del legno, con solide capacità di analisi e un approccio metodologico rigoroso. Il curriculum evidenzia una produzione scientifica di qualità, continuativa e di rilevanza internazionale, pienamente coerente con il profilo richiesto”.
Ha fatto seguito in data 19 novembre 2025 il decreto rettorale di approvazione degli atti con dichiarazione di idoneità alla chiamata dei candidati, odierni ricorrenti ricorrente e controinteressata, e con l’indicazione del relativo punteggio di 80,25 punti per il ricorrente e di 83 punti per la controinteressata.
- Con ricorso notificato il 16 gennaio e depositato il 19 gennaio 2026 il dottor OMISSIS ha gravato il decreto rettorale di approvazione degli atti con il seguente articolato motivo di diritto:
“Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi generali di buon andamento, equità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e legittimo affidamento e della L. 241/90. Violazione e/o falsa applicazione del DPR 487/1994 (artt. 1 comma 1 e 4, 2 commi 6 e 8, 12).
Violazione e/o falsa applicazione: della l. n. 240/2010; del D.M. 25 maggio 2011, n. 243 recante “Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; del Regolamento dell’Ateneo per il reclutamento dei professori e ricercatori universitari.
Falsa applicazione del bando (nella parte in cui stabilisce la valutazione dei soli titoli antecedenti al termine di scadenza della domanda).
Eccesso di potere per manifesta disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, illogicità e contraddittorietà manifeste, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, carenza dei presupposti”.
Sarebbe stato indebitamente penalizzante il criterio dell’attinenza al programma di ricerca previsto dal bando e consterebbe, a dire del ricorrente, l’integrazione di un “bando fotografia”.
La Commissione avrebbe potuto semmai applicare il criterio della congruenza con il settore scientifico-disciplinare ma non anche con il programma di ricerca.
La Commissione avrebbe indebitamente dato rilievo a pubblicazioni della candidata successive al termine di scadenza della partecipazione in data 14 agosto 2025.
Per una pubblicazione del ricorrente sarebbe stato ignorato il ruolo di primo autore “a pari merito”, evidenziato nel suo cv.
Indebitamente svalutante sarebbe l’attribuzione di 3 punti al dottorato di ricerca del ricorrente a fronte dei 5 attribuiti alla controinteressata, sempre con riferimento al programma di ricerca.
Sarebbe poi priva di dettaglio e apodittica l’attribuzione di 5,25 punti del ricorrente, a fronte di 15 punti attribuiti alla controinteressata, per la valutazione della consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione agli indici bibliometrici pur corretti in funzione dell’età accademica.
La valutazione sarebbe in conclusione affetta da genericità e contraddittorietà, con prova di resistenza delle censure in relazione allo scarto di punteggio fra i candidati.
Parte ricorrente chiede dunque l’annullamento ai fini della riassegnazione dei punteggi o della riedizione della procedura e in subordine l’annullamento del bando, ove risulti strutturato sul profilo della candidata controinteressata, e ha avanzato domanda di risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa e domanda cautelare.
- Si sono costituiti l’Ateneo e la controinteressata per chiedere il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare ai fini della trattazione del merito.
- Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 23 marzo 2026 parte ricorrente ha impugnato altresì la delibera del consiglio d’amministrazione che ha approvato la delibera dipartimentale di proposta di chiamata della dottoressa OMISSIS, con decorrenza dal 15 gennaio 2026 e la nota inerente alla relativa presa di servizio in pari data.
Nei motivi aggiunti il ricorrente ribadisce le tesi già formulate.
- In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti e scritti difensivi.
5.1. A fronte delle esposte censure, l’Università ha depositato una relazione della Divisione affari legali in cui sostiene il difetto di prova di resistenza, tenuto conto anche delle preminenti esigenze del Dipartimento a chiamare uno dei candidati dichiarati idonei ovvero a decidere di non procedere ad alcuna chiamata.
Le ricostruzioni del ricorrente sarebbero inesatte e fuorvianti.
Il livello di valutazione riferito a profili di attività scientifica riconducibili al programma di ricerca oggetto del bando avrebbe avuto lo scopo di consentire una valutazione adeguata anche di potenziali candidati la cui carriera scientifica non fosse formalmente inquadrata nello specifico settore disciplinare.
Per mero errore, nella valutazione della controinteressata sarebbe stato inserito un suo manoscritto accettato per la pubblicazione dopo il 14/08/2025, nello specifico “HydrologyOpen source preview-2025”.
La Commissione avrebbe svolto una valutazione comparativa complessiva dei titoli, svolta anche in sede di discussione degli stessi, e avrebbe tenuto conto sia della coerenza disciplinare generale sia del grado di specificità rispetto alle linee di ricerca previste.
5.2. La controinteressata ha sostenuto nei propri atti difensivi fra l’altro quanto segue:
-in [#OMISSIS#] il ricorso sarebbe privo di interesse per effetto dell’omessa impugnazione della delibera del c.d.a. recante approvazione della proposta di chiamata;
-la procedura sarebbe funzionale alla formazione di un mero elenco di idonei con competenza del Dipartimento a effettuare la scelta definitiva, nel senso di “uno dei candidati dichiarati idonei” come da articoli 8 e 9 del regolamento d’ateneo per il reclutamento dei ricercatori.
In particolare il Dipartimento potrebbe prescindere dal punteggio attribuito dalla Commissione a ciascun candidato e non sarebbe soggetto ad alcun obbligo motivazionale “laddove ritenga di individuare per la chiamata un candidato diverso da quello che abbia riportato il punteggio più elevato”, perché sarebbe titolare della più ampia discrezionalità nel procedere alla proposta di chiamata in base al riferimento alle esigenze didattiche e/o di ricerca;
-la menzione della materia del progetto di ricerca sarebbe risultata del tutto legittima e anzi doverosa e la Commissione non vi avrebbe comunque fatto un indebito riferimento, posto che l’assunzione di un ricercatore è comunque rapportata al soddisfacimento di uno specifico fabbisogno che trova, in particolare, espressione in un ben preciso programma di ricerca;
-non sarebbero indicate dal ricorrente le pubblicazioni edite tardivamente ai fini del concorso;
-le ricostruzioni del ricorrente sarebbero arbitrarie e contraddittorie, anche quanto ai parametri per valutare la produzione scientifica e alla pretesa svalutazione del suo dottorato di ricerca.
- All’udienza pubblica del 22 luglio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
- Il ricorso e i motivi aggiunti sono in parte fondati nei termini che seguono.
7.1. Risulta infondata l’eccezione di inammissibilità o improcedibilità avanzata dalla controinteressata, derivante dall’omessa impugnazione o comunque dalla mancata formulazione di censure specificamente inerenti alla fase procedimentale di competenza del Consiglio di dipartimento.
Per un verso il ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti l’approvazione della proposta di chiamata e, per altro verso, in virtù del nesso sostanziale di presupposizione-consequenzialità intercorrente tra esito positivo della procedura selettiva e successivo provvedimento di nomina o comunque approvazione della chiamata, nel caso che venga meno il presupposto necessario costituito dal decreto di approvazione degli esiti della procedura, anche gli effetti di questi ultimi verrebbero meno (cfr. da ultimo Cons. Stato, VII, 619/2026).
7.2. Sono del pari infondate le eccezioni che vertono sul ruolo preminente del Consiglio di Dipartimento.
Gli articoli 8 e 9 del regolamento d’ateneo non conferiscono infatti al predetto Consiglio il compito di proporre la chiamata di un concorrente idoneo a prescindere dall’esito della procedura concorsuale e valorizzando, in via esclusiva e in modo contingente, le esigenze didattiche e/o di ricerca.
Le disposizioni del regolamento d’ateneo vanno infatti interpretate in modo conforme al dato legislativo che prevede una procedura concorsuale finalizzata a giudicare, a cura della Commissione valutatrice, chi sia il candidato più meritevole, in questo caso quanto ai titoli e alla produzione scientifica.
7.3. Le disposizioni del regolamento d’ateneo non autorizzano la lettura proposta in giudizio dalla parte controinteressata, nel senso che il Consiglio possa prescindere dal giudizio di maggiore merito di uno dei candidati idonei, risultante dai verbali conclusivi dell’attività della Commissione e dal decreto rettorale di approvazione degli atti.
In altri termini, pur a fronte di un numero di diversi idonei come nella specie, è evidente che ove il punteggio attribuito ad uno dei candidati sia maggiore la proposta di chiamata non può di base legittimamente dirigersi solo nei confronti di un diverso candidato idoneo e con un punteggio più basso, pena la violazione dei principi di logicità-congruità della procedura concorsuale e dell’impostazione normativa del concorso, che mira alla selezione su base procedurale, e a cura della Commissione, del soggetto più meritevole.
- Passando al merito, in primo luogo risultano infondate le censure vertenti sulla presunta vicinanza della vincitrice al Dipartimento e ai soggetti che hanno richiesto l’indizione del concorso, a fronte della ordinaria e fisiologica possibilità di rapporti personali e professionali in ambito accademico, che di per sé non rileva, in assenza dell’integrazione di precise cause ostative previste dalla legge o comunque della prova di un difetto di imparzialità rilevante ai fini della selezione del vincitore.
8.1. Parimenti infondata è la censura della presunta svalutazione di una pubblicazione del ricorrente con riferimento al criterio primo/ultimo autore, posto che entrambi gli autori della specifica pubblicazione vi hanno lavorato ugualmente.
Risulta in particolare non coerente pretendere l’applicazione del criterio primo e ultimo autore nel caso di due “primi autori” a pari merito, perché siffatto caso fuoriesce dalla valorizzazione di una preminenza individuale dell’autore sottesa al criterio.
8.2. Sono in parte infondate, salvo quanto è a dirsi in merito alla valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica, le censure che sostengono l’intervenuta attribuzione di punteggio da parte della Commissione a lavori presentabili dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande in data 14 agosto 2025, nel quadro di una diffusa attività pubblicistica della controinteressata nel 2025.
Al riguardo la norma amministrativa che regola la questione, contrariamente agli assunti di parte ricorrente e in conformità all’art. 3 del D.M. 243/2011, è posta dalla Commissione al verbale n. 1: “Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, nell’effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prenderà in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali”.
Ne segue che alla data del termine di presentazione delle domande i candidati potevano presentare lavori pubblicati o accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti.
In questi termini, per come correttamente eccepito dalla controinteressata e desumibile dai DOI indicati nel suo elenco delle dodici pubblicazioni presentate per la valutazione di merito, non risulta che il ricorrente dimostri in alcun modo che anche una delle dodici pubblicazioni presentate per la valutazione individuale fosse tardiva, in quanto pubblicata o accettata per la pubblicazione dopo il 14 agosto 2025.
Semmai l’Università Tuscia a pagina 18 della sua relazione, depositata l’11 febbraio 2026, qualifica il manoscritto della controinteressata “HydrologyOpen source preview-2025” come “accettato per la pubblicazione dopo il 14 agosto 2025” ma tale opera è stata esaminata fra le “15 pubblicazioni prese in considerazione per la valutazione della consistenza complessiva”, potendosi quindi affrontare la questione nell’ambito delle censure del ricorrente sulla valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica.
- Risultano invece fondate le seguenti censure del ricorso, ribadite nei motivi aggiunti.
9.1. Sono fondate le censure che denunciano riferimenti espliciti nei giudizi formulati alla conformità dei cv dei candidati al programma di ricerca oggetto del bando, in violazione dell’art. 2 del D.M. 243/2011 secondo cui: “1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all’art. 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati”.
Come indicato all’art. 1 del bando, il programma di ricerca è oggetto dell’attività inerente al posto di ricercatore e non un criterio di valutazione: in questo senso non ricorre l’ipotesi avanzata in via alternativa dal ricorrente di un “bando fotografia”, idoneo per l’estrema specificità dell’oggetto ad affidare specificamente a uno dei candidati l’incarico, ma sussistono invece la predisposizione e applicazione di un criterio contrastante con l’art. 2 del D.M. 243/2011, non previsto dal bando o dal regolamento d’ateneo sul procedimento di chiamata dei ricercatori.
Non convincono sul punto le argomentazioni sviluppate dall’ente resistente e dalla controinteressata, circa la legittima possibilità di valutare la maggiore esperienza specifica dei candidati rispetto all’attività oggetto di ricerca.
Difatti, per orientamento giurisprudenziale largamente condiviso, “Particolare rilevo assume … la previsione di cui all’art. 24, comma 2, lett. a) della sopra richiamata legge con la quale si stabilisce che nelle procedure di chiamata la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo può avvenire “esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico- disciplinari”; nella medesima disposizione, inoltre, si prescrive che gli atti di indizione delle procedure devono contenere “informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale”.
Le riportate previsioni sono finalizzate a scongiurare la predisposizione di bandi con i quali possa essere precostituito un profilo “ad personam”, riferito a competenze già acquisite e particolari, così da privilegiare un candidato a scapito degli altri, in assenza di una effettiva comparazione dei relativi meriti scientifici e tecnici, coerentemente con le finalità perseguite dalla legge di riforma” (cfr. Consiglio di Stato, VII Sez., 2 marzo 2023, 2226; in senso conforme questo TAR, III-ter, 5362 del 23 marzo 2026, nel valorizzare l’illegittimità dei riferimenti della commissione giudicatrice all’esperienza già acquisita dai candidati nel programma di ricerca, in luogo del mero riferimento al settore scientifico–disciplinare nel senso prescritto dall’art. 2, comma 1, del D.M. 243/2011).
Siffatta regula iuris se riguarda il bando a maggior ragione vale per il verbale preliminare di definizione dei criteri di valutazione e per la valutazione discorsiva, che nel caso odierno enunciano e applicano il citato criterio di conformità rispetto al programma di ricerca oggetto del bando.
9.2. È altresì fondata la censura dell’assenza di considerazione degli indici bibliometrici che dovevano essere presi in considerazione in base al verbale di definizione dei criteri (“La commissione nel valutare le pubblicazioni si avvarrà anche dei seguenti indicatori”), con conseguente valutazione di 15 punti della controinteressata contro 5,25 del ricorrente, per consistenza, intensità e continuità temporale della produzione scientifica: se è vero che la valutazione doveva essere corretta in funzione dell’attività accademica (e la controinteressata ha una minore età accademica), è altrettanto vero che le citazioni del ricorrente sono superiori, l’H-index è equivalente a 7 per entrambi e 14 sono le pubblicazioni della controinteressata contro 15 del ricorrente.
Non è dato in merito comprendere come valori bibliometrici, comunque equivalenti o superiori per il ricorrente, dopo la correzione per durata dell’attività accademica siano risultati pari a un rapporto in senso sfavorevole di 5,25 a 15 (ossia di quasi 1 a 3), non rinvenendosi al riguardo alcuna ipotesi metodologica nei verbali e non potendosi dare corso in giudizio a una integrazione della motivazione postuma rispetto agli atti del procedimento.
9.3. Conferma la carenza della valutazione della consistenza, intensità e continuità temporale della produzione scientifica, nel senso accennato al paragrafo 8.2, l’ammissione ad esame, fra le 15 pubblicazioni sottoposte dalla controinteressata, del “manoscritto “HydrologyOpen source preview-2025”, accettato per la pubblicazione dopo il 14/08/2025” (cfr. pag. 18 della relazione dell’Università depositata l’11 febbraio 2026, che ammette a questo riguardo il “mero errore”), posto che un mero manoscritto neanche accettato per la pubblicazione alla data del termine di presentazione delle domande non può concorrere alla valutazione del suo autore (cfr. art. 3 del bando sulla perentorietà del termine di presentazione e il già citato verbale n. 1, sulla possibilità di valutare lavori almeno accettati per la pubblicazione).
9.4. Posto che lo scarto di punteggio dei candidati risulta pari a 2,75 punti quanto alla motivazione numerica e che la motivazione discorsiva si differenzia principalmente per effetto della conformità del profilo dei candidati allo specifico programma di ricerca, sussiste la prova di resistenza in merito alle censure accolte.
- Son quindi annullati i verbali della Commissione; il decreto rettorale di approvazione degli atti; la delibera del c.d.a. di approvazione della proposta di chiamata; l’atto di presa di servizio; con conseguente obbligo di rinnovazione del concorso da parte di una commissione integralmente diversa in ragione dell’estensione dei vizi di legittimità riscontrati, entro il complessivo termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica se anteriore della presente sentenza, in modo da non reiterare i vizi di legittimità qui accertati.
- Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno, nei limiti in cui è stata formulata.
L’art. 30, co. 3, cpv, c.p.a. prevede che “Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti”; nel caso di specie l’esercizio dell’azione di annullamento consente la rinnovazione della procedura emendata dai vizi di legittimità riscontrati, a fronte dell’incarico triennale di ricercatore attribuito nel gennaio 2026.
11.1. Non risulta allo stato risarcibile il prospettato lucro cessante, posto che il ricorrente richiede l’importo della retribuzione che avrebbe ricevuto in seguito all’attribuzione dell’incarico e non può spettare il danno mancata assunzione o da mancata acquisizione della qualifica superiore nella misura intera, a fronte del mancato svolgimento dell’attività.
Peraltro neanche il ricorrente ha allegato con precisione gli elementi della retribuzione dell’incarico, come sarebbe stato eventualmente suo onere ai sensi dell’art. 64, co. 1, c.p.a.
Residuano poi, allo stato, margini di esercizio del potere valutativo e adempimenti istruttori di competenza dell’amministrazione in relazione alla rinnovazione del concorso.
11.2. Del pari non risulta risarcibile il danno emergente corrispondente in tesi al danno curricolare, che non può essere interamente determinato in via equitativa, anche in assenza di specifici elementi economici quanto alla mancata acquisizione di titoli ed esperienze utili anche per i futuri anni accademici.
- In conclusione, per quanto esposto e considerato, il ricorso e i motivi aggiunti sono parzialmente accolti con gli effetti precisati e la domanda di risarcimento del danno è respinta.
In considerazione della peculiarità e complessità della vicenda le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, li accoglie parzialmente come in motivazione, con l’obbligo di rinnovazione del concorso da parte di una commissione in composizione integralmente diversa, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica se anteriore della presente sentenza.
Respinge la domanda di risarcimento del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
Pubblicato il 24/09/2026

