Non sussiste un obbligo, in capo alla commissione valutatrice, di giungere, in assenza di candidati ritenuti idonei, alla proclamazione di un vincitore della procedura.
TAR Campania, Sez. I, 25 settembre, n.5349
La commissione non è tenuta a giungere alla proclamazione di un vincitore della procedura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2040 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università Telematica Pegaso, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa da sé stessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– il Decreto Rettorale N. -OMISSIS-, con cui controparte ha approvato gli atti della Commissione giudicatrice per la “procedura di selezione per la copertura di -OMISSIS- ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo A con regime di impegno a tempo definito –-OMISSIS-, presso la Facoltà di Scienze Umanistiche”, stabilendo che “Nessuno dei candidati alla suddetta procedura concorsuale è dichiarato idoneo a ricoprire il posto di ricercatore oggetto della procedura de quo”;
– il verbale n. -OMISSIS-, con cui la Commissione esaminatrice ha proceduto a valutare i curricula, i titoli e le pubblicazioni dei candidati, nella parte in cui attribuisce una valutazione negativa al profilo dell’odierno ricorrente, sulla base della seguente motivazione “Sebbene il candidato presenti degli indicatori bibliometrici complessivamente buoni, l’impatto della produzione scientifica-OMISSIS- presentati con le tematiche di riferimento del -OMISSIS- e della -OMISSIS- scientifica nel tempo. Il candidato presenta un percorso professionale e scientifico solo parzialmente compatibile con le competenze definite dal profilo del -OMISSIS-”;
– del bando di concorso, pubblicato con Decreto Rettorale n. -OMISSIS-, nella parte in cui dovesse considerarsi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
– di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università Telematica Pegaso e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 9 giugno 2026, celebratasi da remoto, la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha impugnato il Decreto Rettorale N. -OMISSIS- di approvazione degli atti della commissione giudicatrice per la “procedura di selezione per la copertura di -OMISSIS- ricercatore con contratto a tempo determinato di tipo A con regime di impegno a tempo definito –-OMISSIS-, presso la Facoltà di Scienze Umanistiche”, oltre atti presupposti, chiedendone l’annullamento.
Con un unico, articolato, motivo di censura, si lamenta quanto segue:
si deduce, in primo luogo, che il ricorrente, nell’ambito della menzionata procedura selettiva, ha dapprima ottenuto una valutazione complessiva pari-OMISSIS-, collocandosi, quindi, al -OMISSIS- nella graduatoria finale del concorso e, successivamente, in sede di rinnovata valutazione del profilo, sarebbe stato, inspiegabilmente, dichiarato inidoneo: sussisterebbe, dunque, una macroscopica violazione commessa dalla Commissione esaminatrice;
si afferma, in proposito, che la decisione di non ritenere idoneo nessuno dei candidati sarebbe in contrasto con quanto previsto dal bando per la selezione del vincitore, nonché con il regolamento dell’Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato (DR n. -OMISSIS-), che imporrebbero di individuare, comunque, il candidato idoneo alla chiamata;
invero, il punteggio finale attribuito all’odierno ricorrente, per quanto certamente inferiore a quello legittimamente spettante, sarebbe, comunque, superiore a quello della -OMISSIS- e, pertanto, lo stesso sarebbe stato certamente dichiarato vincitore dell’odierna procedura concorsuale;
peraltro, non si comprenderebbe la ragione per la quale l’odierno ricorrente sarebbe stato giudicato inidoneo, senza alcun parametro e/o criterio normativo posto a fondamento di tale giudizio;
infine, non si comprenderebbe la ragione per cui il profilo del -OMISSIS- sia stato valutato come non sufficientemente attinente rispetto al posto messo a concorso, considerato che lo stesso, oltre a vantare una brillante e copiosa carriera nell’ambito della Medicina preventiva e dell’Igiene, ha conseguito -OMISSIS-, nonché diversi master e diplomi di specializzazione e numerosissime pubblicazioni scientifiche di alta rilevanza, anche internazionale, sul tema.
Si è costituita la controinteressata, nonché l’Amministrazione resistente, entrambe concludendo per la reiezione del ricorso.
All’udienza straordinaria del 9 giugno 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La controversia in disamina verte sulla legittimità degli esiti del concorso pubblico per la copertura di -OMISSIS- ricercatore con contratto a tempo determinato per il Settore concorsuale -OMISSIS-, presso la Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università telematica Pegaso, secondo quanto più puntualmente indicato in epigrafe.
Il ricorrente contesta la valutazione della commissione giudicatrice nella parte in cui avrebbe ritenuto che: “Nessuno dei candidati alla suddetta procedura concorsuale è dichiarato idoneo a ricoprire il posto di ricercatore oggetto della procedura de quo”.
Egli afferma, in particolare, che, una volta esclusa la candidata -OMISSIS-, la commissione avrebbe dovuto dichiararlo vincitore della procedura concorsuale in commento: infatti, a suo dire, sussisterebbe, comunque, un obbligo di individuare il candidato idoneo alla chiamata; inoltre, non si apprezzerebbe alcuna inidoneità del ricorrente a ricoprire il posto messo a concorso, in quanto la commissione avrebbe errato nella valutazione del relativo curriculum.
2. Dagli atti prodotti in giudizio emerge quanto segue.
La procedura si è conclusa, in un primo momento, con la vittoria della candidata -OMISSIS-, mentre-OMISSIS- si è classificato secondo (cfr. decreto di approvazione degli atti: allegato n. 2 alla produzione della parte resistente).
In seguito, il ricorrente ha trasmesso all’Ateneo un’istanza di autotutela, evidenziando la sussistenza di possibili profili di incompatibilità della Presidente della Commissione, Prof.-OMISSIS-, rispetto alla candidata vincitrice (cfr. allegato n. 3 della produzione di parte resistente): in particolare, nella segnalazione si evidenziava che: “la vincitrice del Concorso, Avv. -OMISSIS-, è Avvocato
dello Studio Legale -OMISSIS-, che risulta essere difensore della Prof.-OMISSIS-, Presidente della Commissioni giudicatrice, in un contenzioso del quale ci informa direttamente -OMISSIS- di Napoli, per il suo rilievo tra noi Igienisti (…)”.
All’esito, l’Università, con decreto rettorale n. -OMISSIS- (cfr. allegato n. 7 della produzione di parte resistente), ha disposto l’annullamento di tutti gli atti compiuti dalla Commissione ritenendo: “non sufficientemente garantito, nel caso di specie, il principio di imparzialità dell’azione amministrativa, sia a fronte della relazione scientifica fra la -OMISSIS-, che si appalesa di “rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali” (Cons. St., Sez. VII, 7 novembre 2022, n. 9768), sia a fronte della circostanza per cui il rapporto tra le medesime si caratterizza, quantomeno potenzialmente, per cointeressenze di carattere professionale”.
L’Ateneo ha, quindi, nominato una nuova commissione giudicatrice che ha provveduto a una nuova valutazione dei candidati, concludendo in tal senso: “(…) nessuno dei due candidati sia idoneo a ricoprire il posto di ricercatore oggetto della procedura di valutazione comparativa in narrativa” (cfr. allegato n. 19 alla produzione di parte resistente).
L’organo valutatore si è espresso in tal senso: “(..) l’impatto della [sua] produzione scientifica-OMISSIS- presentati con le tematiche di riferimento del -OMISSIS- e della -OMISSIS- scientifica nel tempo”; ed ancora, nel verbale finale: “Nel corso del colloquio è emersa scarsa conoscenza della metodologia della ricerca scientifica e della metedologia epidemiologica, disciplina, quest’ultima, caratterizzante del -OMISSIS-. Inoltre, i candidati hanno mostrato notevoli difficoltà a descrivere correttamente il proprio contributo rispetto alle pubblicazioni scientifiche discusse […] nonché -OMISSIS- tematiche oggetto delle pubblicazioni su cui si è incentrato il colloquio”.
Il punteggio finale riportato dal -OMISSIS-è stato di -OMISSIS-.
3. Ciò premesso, e venendo al vaglio delle censure prospettate dal ricorrente, occorre in primo luogo evidenziare che, come ovvio risulta, il giudizio di idoneità del candidato, espresso dalla precedente commissione giudicatrice (sostituita su impulso dello stesso-OMISSIS-) non incide in alcun modo sulla legittimità delle autonome valutazioni espresse dal nuovo organo valutatore, la diversità dei giudizi essendo, appunto, il frutto di tale autonomia.
Neppure coglie nel segno quanto si lamenta in riferimento alla pretesa violazione di un assunto obbligo, in capo alla commissione valutatrice, di giungere, comunque, e anche in assenza di candidati ritenuti idonei, alla proclamazione di un vincitore della procedura.
Si tratta di una conclusione che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, non è suffragata da alcun dettato normativo che preveda l’obbligo richiamato; peraltro, anche astrattamente, viene proposta una prospettiva alla quale non è in alcun modo possibile aderire, in quanto, applicata in concreto, condurrebbe all’esito paradossale di obbligare un Ateneo ad assumere tra il personale docente un soggetto ritenuto non adeguatamente preparato per svolgere tale incarico, con esiti paradossali e nocivi rispetto agli obiettivi formativi che l’istruzione universitaria si propone di perseguire.
4. Resta, dunque, da esaminare il gravame con riferimento alle censure svolte al fine di contestare la valutazione di inidoneità del candidato espressa dalla commissione giudicatrice.
Anche tali censure non colgono nel segno.
Si è riportato, in precedenza, il giudizio articolato e coerente, intrinsecamente e rispetto ai dati valutati, espresso dalla commissione giudicatrice nei riguardi del-OMISSIS-.
Come noto, i limiti entro i quali detta valutazione è in questa sede sindacabile, sono quelli costantemente tracciati dalla giurisprudenza; tra i numerosi arresti, di recente, questo Tar ha osservato: “Nei concorsi universitari, il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni da parte della Commissione non comporta l’applicazione di scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma in tale sede la Commissione formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. La parte ricorrente non può limitarsi ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell’idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A., il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A.” (cfr. T.A.R. Napoli Campania sez. I, 18/05/2026, n. 3131).
Nel caso di specie, si ripete, la commissione si è espressa nei seguenti termini.
“Per diverse attività professionali non sono specificate le sedi dove sono state svolte e il periodo di svolgimento. Non è documentata attività di ricerca in istituti riconosciuti italiani o esteri. Sebbene il candidato presenti degli indicatori bibliometrici complessivamente buoni, l’impatto della produzione scientifica-OMISSIS- presentati con le tematiche di riferimento del -OMISSIS- e della -OMISSIS- scientifica nel tempo. Il candidato presenta un percorso professionale e scientifico solo parzialmente compatibile con le competenze definite dal profilo del -OMISSIS-” (cfr. verbale n. -OMISSIS-).
Nel verbale -OMISSIS- la Commissione, in occasione dell’espletamento della prova orale, ha espresso il seguente giudizio collegiale: “La Commissione non ha ritenuto, all’unanimità, scientificamente maturo e complessivamente congruente il profilo del candidato rispetto -OMISSIS-.”
Rispetto a tali puntuali e plurimotivate conclusioni, le doglianze del ricorrente non consentono di pervenire agli esiti auspicati dall’interessato: esse si palesano in parte generiche, in parte volte a sostituire la propria, personale valutazione delle competenze vantate a quella della commissione, in altra parte risultano, comunque, parziali, poiché non coprono tutti i profili valutati dalla commissione.
Egli si è, infatti, limitato a evidenziare che “oltre a vantare una brillante e copiosa carriera nell’ambito della Medicina preventiva e dell’Igiene, (lo stesso) ha conseguito -OMISSIS-, nonché diversi master e diplomi di specializzazione e numerosissime pubblicazioni scientifiche di alta rilevanza, anche internazionale, sul tema” (cfr. ricorso introduttivo del giudizio).
Dunque, il ricorrente propone una diversa valutazione del proprio curriculum, senza contestare quanto ritenuto dalla commissione con riferimento: alla ritenuta -OMISSIS-; alla difficoltà a descrivere correttamente il proprio contributo rispetto alle pubblicazioni scientifiche discusse; alla -OMISSIS- tematiche oggetto delle pubblicazioni su cui si è incentrato il colloquio (si rinvia sul punto alle valutazioni della commissione all’esito dell’espletamento della prova orale).
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Quanto al regolamento delle spese di lite, la considerazione della complessiva vicenda in commento ne giustifica la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2026, celebratasi da remoto, con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 25 settembre 2026

