È legittima la revoca di un concorso universitario motivata dalla perdita, ormai certa, del finanziamento ministeriale, quando i tempi per rifare la valutazione dei candidati non consentono di rispettare il termine perentorio fissato per l’utilizzo dei fondi, perché questa perdita costituisce un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’indizione.
TAR Lombardia, Sez. V, 2 ottobre 2026, n. 4440
È legittima la revoca di un concorso universitario motivata dalla perdita, ormai certa, del finanziamento ministeriale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3265 del 2022, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Politecnico di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 3377 del 2022, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Politecnico di Milano, non costituito in giudizio;
nei confronti
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
I) quanto al ricorso n. 3265 del 2022:
con il ricorso introduttivo:
a) del Decreto Direttoriale del 24/11/2022, Rep. n. 12381 – Prot. n. 272194 Pos. VII/1, di annullamento ex artt. 21 octies, comma 1, e 21 nonies, comma 1, della L. 241/1990 dei verbali della Commissione giudicatrice e di contestuale revoca, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quinquies della L. 241/90, della procedura di selezione di 1 Ricercatore a tempo determinato (Senior) presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 – Settore Concorsuale 08/A3 – Codice procedura 2022_RTDB_DICA_2, comunicata all’odierna ricorrente in data 24/11/2022 con Nota, a firma del Responsabile del procedimento, decreto e nota di comunicazione contenuti in unico file pdf onnicomprensivo;
b) della Relazione della Commissione giudicatrice del 17/11/2022, prot. 266915 del 18/11/2022, richiamata nel sopracitato decreto direttoriale, laddove – stando a quanto emerge dal medesimo decreto – è stata confermata dai Commissari la scelta di valutare separatamente le due pubblicazioni del candidato OMISSIS, contrassegnate dai numeri 2 e 8, rilevando due errori materiali (allo stato ignoti) nell’attribuzione dei punteggi alla pubblicazione numero 8 del controinteressato, e di ogni altra parte della stessa lesiva per la ricorrente, al momento non cognita;
c) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi, anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti e che risultino lesivi dell’interesse della ricorrente all’avanzamento nel primo posto della graduatoria finale di merito ai fini della propria assunzione o, comunque, alla rinnovazione della valutazione dei candidati;
con richiesta di ogni conseguente statuizione, idonea a rendere effettivo il giudicato secondo la previsione dell’art. 34 c.p.a., riconoscendo e precisando, in ragione della posizione soggettiva dedotta in giudizio, in tesi, che dalla decisione di annullamento consegua l’avanzamento dell’odierna ricorrente al primo posto della graduatoria finale di merito finalizzato all’assunzione o, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere condivisa tale tesi, la rinnovazione del segmento procedimentale di valutazione per il tramite di una Commissione esaminatrice in diversa composizione;
Con il ricorso incidentale presentato da OMISSIS il 10/1/2023:
del D.D. rep. N. 12381 del 24/11/2022 con cui l’Amministrazione ha provveduto all’annullamento della procedura di selezione di 1 Ricercatore a tempo determinato (Senior) presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 – Settore Concorsuale 08/A3 – Codice procedura 2022_RTDB_DICA_2, nella parte in cui sostiene erroneamente che le doglianze rappresentate nell’istanza di rettifica/annullamento in autotutela inviata dal dott. (prot. n. 258984 del 10/11/2022) non trovano riscontro, rigettando l’istanza di rivalutazione della propria posizione e di quella della dott.ssa OMISSIS e, per l’effetto confermare il precedente Decreto Direttoriale del 21/09/2022, Rep. n. 9113 – Prot. n. 216045 Pos. VII/1 di approvazione degli atti, che vedeva vincitore il Dott. OMISSIS;
In subordine:
– per l’annullamento della Relazione finale del 19/09/2022 della Commissione giudicatrice e relativi allegati n. 1 (“motivato giudizio collegiale analitico sui titoli” e “motivato giudizio collegiale analitico sulla produzione scientifica”) e n. 2 (“graduatoria di merito”) nella parte in cui [#OMISSIS#] i criteri di valutazione definiti dalla Stessa Commissione e la Relazione della Commissione giudicatrice, del 17/11/2022, prot. 266915 del 18/11/2022, nella parte in cui, relativamente all’istanza del dott. OMISSIS, conferma la valutazione della dott.ssa OMISSIS, nonché gli Allegati n.1 al I verbale (Criteridi valutazione e Criteri_bis), nella parte in cui nella definizione dei criteri non tengono conto dello specifico oggetto del Programma di Ricerca e, per l’effetto, condannare l’Amministrazione a concludere la procedura nel rispetto dell’interesse pubblico e di quello proprio del controinteressato.
II) quanto al ricorso n. 3377 del 2022:
del Decreto Direttoriale del 21/09/2022, Rep. n. 9113 – Prot. n. 216045 Pos. VII/1, di Approvazione degli atti della selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b, (Senior) della L. 240/2010 con regime di impegno a tempo pieno presso il dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Milano per il Settore concorsuale 08/A3 – infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione (cod. proc. 2022_RTDB_DICA_2) (doc.1), dai quali risulta idoneo vincitore il controinteressato Dr. OMISSIS, e degli ulteriori atti meglio individuati nel ricorso notificato, cui dunque si rimanda, con richiesta di ogni conseguente statuizione, idonea a rendere effettivo il giudicato secondo la previsione dell’art. 34 c.p.a., riconoscendo e precisando, in ragione della posizione soggettiva dedotta in giudizio, in tesi, che dalla decisione di annullamento consegua l’obbligo per Politecnico di Milano di collocare l’odierna ricorrente al primo posto della graduatoria finale di merito e di assumere gli atti conseguenti o, nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere condivisa tale tesi, l’obbligo di rinnovare il segmento procedimentale di valutazione per il tramite di una Commissione esaminatrice in diversa composizione.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Milano e del Prof. OMISSIS;
Visto il ricorso incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Politecnico di Milano ha indetto con il D.D. n. 2198 del 03/03/2022 una selezione pubblica per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato e tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 31.12.2010, n. 240, presso il dipartimento di Ingegneria civile e ambientale; Settore Concorsuale 08/A3 – Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione; Settore Scientifico Disciplinare ICAR/04 – Strade, ferrovie ed aeroporti.
Il posto da assegnare veniva finanziato grazie all’incremento della L. di Bilancio 2019, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Poiché i fondi, a causa del periodo pandemico, non venivano utilizzati, con D.M. n. 1167/2022 il Ministero dell’Università e della Ricerca ha prorogato il termine entro cui gli atenei avrebbero potuto utilizzare i fondi ancora disponibili, ponendo però quale termine essenziale quello del 31.12.2022.
Nel caso del procedimento de quo, la commissione giudicatrice, nominata con D.R. n. 4653 del 06/05/2022, al termine della discussione pubblica svoltasi da remoto in data 19/09/2022 e di una valutazione comparativa dei candidati, redigeva la graduatoria in base ai seguenti punteggi finali:
– al Dott. OMISSIS: punti 107,05 (di cui 46,9 punti complessivi per i titoli posseduti e 60,15 punti complessivi per la produzione scientifica);
– alla Dott.ssa OMISSIS: punti 103,55 (di cui 43,9 punti complessivi per i titoli posseduti e 59,65 punti complessivi per la produzione scientifica);
– al Dott. OMISSIS: punti 79,75 (di cui 36,4 punti complessivi per i titoli posseduti e 43,35 punti complessivi per la produzione scientifica).
Con il D.D. n. 9113 del 21/09/2022 venivano approvati gli atti della procedura.
Dopo aver esercitato il diritto di accesso agli atti, la ricorrente ha chiesto la rettifica in autotutela della graduatoria e della valutazione dei titoli in data 25/10/2022, avendo riscontrato che due pubblicazioni del Dott. OMISSIS (indicate nell’elenco ai nn 2 e 8) dal titolo “Evacuation plan as a risk mitigation measure: Scenario – based time estimation of partial evacuation operation (International scientific conference with referee – ISTEC2013) http://hdl.handle.net/11311/1152609 – 2013_ISTEC.pdf” e “Evacuation plan as a risk mitigation measure: Scenario – based time estimation of partial evacuation operation (The Online Journal of Science and Technology) -https://tojsat.net/journals/tojsat/volumes/tojsat-volume04- i02.pdf – 2014_TOJSAT.pdf” valutate rispettivamente con un punteggio di 4,10 e 4,25 presentavano il medesimo contenuto.
In data 10.11.2022 perveniva anche la richiesta di rettifica da parte del Dott. OMISSIS del punteggio assegnato ai titoli presentati dalla Dott.ssa OMISSIS.
La Commissione giudicatrice in data 18/11/2022 ribadiva la correttezza delle valutazioni dei due candidati, respingendo quindi la richiesta di autotutela.
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato e depositato (rubricato al n. 3377/2022) la Dott.ssa OMISSIS impugnava gli atti in epigrafe, tra cui il Bando nella parte in cui all’art. 6, 7° alinea, dispone che <<Tale discussione, che potrà essere sostenuta, a scelta del candidato, in lingua italiana o in lingua inglese, …>>, se da interpretarsi nel senso della non richiesta conoscenza della lingua italiana.
Con atto Prot. n. 272194 Pos. VII/1, Rep. 12381, del 24/11/2022, il Politecnico di Milano annullava ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della L. 241/1990, il D.D. 21/09/2022, n. 9113 gli atti di approvazione della selezione e i verbali della Commissione giudicatrice e revocava il bando di concorso indetto con D.D. del 03/03/2022, n. 2198.
Avverso questi ultimi atti veniva proposto ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato (rubricato con n. 3265 del 2022 in quanto depositato prima di quello avverso la graduatoria), deducendo due motivi di ricorso.
Nella prima censura viene lamentata la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 21 octies, comma 1, e 21 nonies, comma 1, della l.241/1990, dell’art. 24 della L. 240/2010, del bando (Decreto Direttoriale n. 2198/2022), del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a t.d. (Decreto rettorale n. 9234/2020) e dei criteri di valutazione prestabiliti dalla commissione, nonché la carenza e/o difetto totale di istruttoria, in quanto non vi erano i presupposti per l’annullamento dell’intera procedura.
Con la seconda censura è dedotta l’illegittimità della revoca, mancando un concreto interesse pubblico e in assenza di un qualunque mutamento della situazione di fatto. Le giustificazioni attinenti alla sopravvenuta decadenza della copertura finanziaria della posizione in modo non prevedibile al momento dell’indizione della procedura di selezione, secondo la ricorrente, non sarebbero ammissibili in quanto al momento dell’annullamento, ossia il 24/11/2022, la copertura non era ancora venuta meno, essendo la sua data di scadenza fissata al 31/12/2022.
Nel giudizio n. 3265/2022 si è costituita in giudizio l’Università intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituito il controinteressato, che ha depositato ricorso incidentale in data 10/01/2023, chiedendo l’annullamento del Decreto Direttoriale del 24/11/2022, nella parte in cui respinge la sua istanza per la rivalutazione della propria posizione e di quella della dott.ssa OMISSIS.
Il ricorrente incidentale chiede altresì il rigetto del ricorso principale.
Con ordinanza n. 155 dell’8.2.2023 la prima Sezione rigettava la domanda di misure cautelari, con la seguente motivazione: “Rilevato, in via preliminare, che il ricorso incidentale non può essere esaminato ai fini della trattazione della domanda cautelare presentata dalla ricorrente principale, perché non è corredato a sua volta da una specifica domanda cautelare (già Tar Lombardia Brescia, sez. II, 441/2016);
Ritenuta l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, con riferimento al periculum in mora, in quanto, da un lato, il termine del 31 dicembre 2022, cui era correlato uno specifico finanziamento, risulta ormai decorso, dall’altro, il pregiudizio lamentato appare ristorabile sul piano economico, fermo restando che le considerazioni relative allo sviluppo della carriera anche come professore di seconda fascia risultano generiche e non connotate da profili di attualità.
Con ordinanza presidenziale n. 116 del 10.3.2026 veniva chiesto a parte ricorrente la permanenza dell’interesse alla decisione nel merito del ricorso.
Con memoria del 2.4.2026 parte ricorrente ha chiesto la riunione dei ricorsi, dichiarando di avere interesse ai fini risarcitori, previa dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
All’udienza pubblica del 16 luglio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio
DIRITTO
1) Con i ricorsi in oggetto sono stati impugnati gli atti della selezione indetta dal Politecnico di Milano per l’assunzione di n. 1 Ricercatore a tempo determinato e tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 31.12.2010, n. 240, presso il dipartimento di Ingegneria civile e ambientale; Settore Concorsuale 08/A3 – Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione.
Come emerge dalla ricostruzione in fatto, sono stati impugnati con due distinti ricorsi il Decreto Direttoriale del 21/09/2022, Rep. n. 9113 – Prot. n. 216045 Pos. VII/1, di approvazione degli atti della selezione pubblica (n. R.G. n. 3377/2022) e con il secondo ricorso (seppur depositato anteriormente n. 3265/2022), il Decreto Direttoriale rep. n. 12381 del 24.11.2022 di annullamento in autotutela ex artt. 21 octies, comma 1, e 21 nonies, comma 1, della L.241/1990 dei verbali della Commissione giudicatrice e di contestuale revoca, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quinquies della L. 241/90, della procedura della selezione de qua.
2) Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, stante le ragioni di connessione soggettiva e oggettiva tra i medesimi, in quanto proposti tra le medesime parti e aventi ad oggetto la stessa procedura selettiva.
Per ogni ricorso deve essere scrutinata la sussistenza dell’interesse alla decisione, eventuali profili di improcedibilità, nonché tenuto conto della domanda di accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ai fini della successiva tutela risarcitoria ex art. 30, comma 5, c.p.a.
3) Il Collegio ritiene di scrutinare il ricorso n. 3265/2022, avente ad oggetto l’annullamento in autotutela degli atti della selezione, in quanto pregiudiziale rispetto alla decisione del ricorso avverso gli atti della selezione.
3.1 Nella memoria del 2.4.2026 parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse all’annullamento, ma permane l’interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori.
Pertanto il ricorso 3265/2022 va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, fatto salvo l’interesse ai fini risarcitori.
L’improcedibilità del ricorso principale costituisce motivo oggettivo di arresto all’esame del ricorso incidentale, essendo venuta meno la ragione che ha dato origine a quest’ultimo.
3.2 Il Collegio deve quindi procedere alla disamina nel merito delle censure articolate nel ricorso, ai soli fini del mero accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati, tenuto conto della domanda di accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ai fini della possibile successiva tutela risarcitoria ex art. 30, comma 5, c.p.a.
Oggetto del ricorso 3265/2022 è il Decreto Direttoriale del 24/11/2022, Rep. n. 12381 – Prot. n. 272194 Pos. VII/1, di annullamento ex artt. 21 octies, comma 1, e 21 nonies, comma 1, della L. 241/1990 del D.D. 21/09/2022, n. 9113 di approvazione degli atti della selezione per l’assunzione di 1 Ricercatore a tempo determinato (Senior), dei verbali della Commissione giudicatrice, nominata con D.R. 27/06/2022, n. 6025 e con cui viene revocato il D.D. 03/03/2022, n. 2198 di indizione della selezione pubblica per l’assunzione di 1 Ricercatore a tempo determinato (Senior).
L’Università, dopo aver esaminato le due richieste di rettifica delle valutazioni, in un unico provvedimento ha disposto l’annullamento degli atti della selezione e la revoca del bando.
3.3 Parte ricorrente articola due censure: nella prima deduce l’illegittimità dell’annullamento e del mancato accoglimento della richiesta di correzione dei verbali, in quanto si trattava, secondo la ricorrente, di applicare una regola chiara e precisa che “non poteva trovare alcuna giustificazione nel soggettivismo interpretativo”, per cui l’Ateneo avrebbe dovuto solo rettificare gli atti, senza neppure consultare la Commissione.
Nella seconda censura viene contestata la scelta di revoca per carenza di motivazione, in quanto la copertura finanziaria al momento del provvedimento non era venuta meno e comunque non sarebbe stato rappresentato l’interesse pubblico alla revoca.
Con il ricorso incidentale il controinteressato ha dedotto tre motivi.
Nel primo motivo contesta la decisione della Commissione giudicatrice di rigetto della sua istanza, per la rivalutazione della propria posizione e di quella della dott.ssa OMISSIS.
Con il secondo motivo lamenta l’illegittimità della Relazione finale del 19/09/2022 della Commissione giudicatrice, nella valutazione dei titoli e la disparità di trattamento.
Con il terzo e ultimo motivo parte ricorrente censura i criteri di valutazione relativi alla competenza scientifica.
3.4 Il Collegio ritiene di scrutinare anzitutto il ricorso introduttivo atteso che l’interesse al ricorso incidentale, trattandosi di ricorso non escludente, intanto potrebbe assumere i prescritti caratteri di attualità e concretezza in quanto venisse riscontrata la fondatezza del ricorso principale.
3.5 Il primo motivo del ricorso introduttivo, in cui viene censurata la scelta di annullare gli atti della selezione, è infondato.
Nel provvedimento sono riportate le ragioni sia dell’annullamento in autotutela degli atti della selezione e di conseguenza di rigetto delle richieste di rettifica dei punteggi, sia della revoca del bando.
Il Responsabile del procedimento ha rilevato l’errore della Commissione nel valutare due volte la stessa pubblicazione indicata dal controinteressato, facendo presente che i relativi verbali hanno portato alla luce “elementi contraddittori emersi nella relazione della Commissione che non permettono di garantire una certa e trasparente valutazione comparativa dei candidati.”
Tuttavia, pur riconoscendo la presenza di “elementi contraddittori” rispetto alla valutazione delle pubblicazioni del dott. OMISSIS, nel provvedimento di annullamento si dà atto della impossibilità di rispettare “le tempistiche necessarie a svolgere una nuova valutazione dei candidati, da parte di una Commissione giudicatrice in diversa composizione”, essendo posto il termine per la presa di servizio del 31/12/2022, indicato nel DM 11/10/2022, n. 1167.
La scelta dell’annullamento riporta due motivazioni strettamente connesse: contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, nel procedimento sono state riscontrate criticità, per cui la fase di valutazione avrebbe dovuto essere ripetuta ad opera di una nuova Commissione; tuttavia la riedizione del procedimento era ostacolata dai termini perentori indicati dal D.M. n. 1167/2022.
3.6 Nel secondo motivo la ricorrente censura il provvedimento nella parte in cui ha disposto la revoca della selezione, per violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 21 quinquies della l. 241/1990, dell’art. 3 della l. 241/1990, nonché vari profili di eccesso di potere per errore di presupposizione, contraddittorietà e violazione del principio di buona fede: afferma che la motivazione riferita alla copertura finanziaria non sarebbe sufficiente né rispondente alla reale situazione, né sarebbe stato indicato l’effettivo e concreto interesse pubblico alla revoca.
Anche questa censura non è condivisibile.
Secondo l’orientamento consolidato la revoca può essere disposta nei casi di i) sopravvenuti motivi di interesse pubblico; ii) mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento; iii) nuova valutazione dell’interesse pubblico originario (da ultimo questo Tribunale, Sez. I 19/01/2026, n. 223).
La valutazione della conformità all’interesse pubblico delle scelte dell’amministrazione di agire in autotutela non è sindacabile dal giudice amministrativo, salvo che ricorrano i tradizionali vizi di illegittimità, eccesso di potere, incompetenza, che vanno ovviamente rapportati al parametro normativo che disciplina il potere di revoca.
Nel caso in esame, il provvedimento dà atto che è “mutata la situazione di fatto in quanto venuta meno la copertura finanziaria della posizione in modo non prevedibile al momento dell’indizione della procedura di selezione”: proprio a seguito della complessità della selezione e delle contestazioni presentate dai candidati, il decorso del tempo ha comportato il reale rischio – alias la certezza – di perdere il finanziamento: si tratta quindi di sopravvenute ragioni economiche sufficienti a giustificare la scelta di revoca.
3.7 Il rigetto del ricorso principale comporta l’improcedibilità del ricorso incidentale.
Il Collegio osserva in ogni caso che nel ricorso incidentale le censure sono finalizzate a contestare le valutazioni della Commissione di concorso, non tanto il provvedimento di annullamento.
4) Nel ricorso n. 3377/2022 avverso il decreto di approvazione della graduatoria e gli atti della selezione, non vi è costituzione né dell’Università né del controinteressato, primo classificato.
Nella memoria ex art. 73 c.p.a. parte ricorrente dichiara di avere interesse alla definizione del ricorso, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ai fini della successiva tutela risarcitoria ex art. 30, comma 5, c.p.a. e in via subordinata, chiede di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al presente ricorso, con regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera c) del c.p.a., a fronte della dichiarazione della parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso.
A fronte della domanda ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., ai soli fini della successiva tutela risarcitoria ex art. 30, comma 5, c.p.a., devono essere esaminate in via incidentale, le censure proposte avverso i provvedimenti impugnati.
4.1 La ricorrente deduce l’illegittimità della nomina e degli atti della selezione, in quanto la Commissione sarebbe incorsa nell’errore di valutare due pubblicazioni del controinteressato che hanno il medesimo contenuto (primo motivo) e il candidato avrebbe dovuto essere escluso non avendo provato di conoscere la lingua italiana, pur avendo dichiarato di possedere la certificazione C1 (secondo e terzo motivo).
Entrambi i motivi sono fondati.
L’errore nella valutazione delle pubblicazioni del primo classificato è riconosciuto anche nel provvedimento di annullamento in autotutela, laddove si richiamano “elementi contraddittori nella relazione della Commissione Giudicatrice, riguardanti la valutazione delle pubblicazioni contrassegnate dai numeri 2 e 8 presentate dal candidato OMISSIS”.
Pertanto, sottraendo il punteggio di una delle due valutazioni, la ricorrente si sarebbe collocata al primo posto.
Meritevole di accoglimento anche la censura relativa alla mancanza del requisito della conoscenza della lingua italiana: in base al bando il colloquio poteva essere sostenuto in italiano o in inglese, ma in ogni caso il concorrente doveva dimostrare di conoscere la lingua italiana, tant’è che la Commissione ha sottoposto al candidato un testo in inglese da tradurre in italiano.
Il dott. OMISSIS ha dichiarato di possedere la certificazione C1, ma nel giudizio del colloquio la Commissione si è limitata ad affermare che “il candidato ha ottima conoscenza della lingua inglese”, senza alcun riferimento alla conoscenza della lingua italiana.
L’accoglimento di questa censura avrebbe comportato l’esclusione dal concorso del controinteressato, privo del requisito del possesso della conoscenza della lingua italiana.
4.2 Il Collegio in via incidentale, ai sensi dell’art. 34 comma 3, c.p.a., ai soli fini della successiva tutela risarcitoria ex art. 30, comma 5, c.p.a. accerta l’illegittimità del Decreto Direttoriale del 21/09/2022, Rep. n. 9113 – Prot. n. 216045 Pos. VII/1, di approvazione degli atti della selezione pubblica e degli atti conseguenti, nella parte in cui non ha disposto l’esclusione del dott. OMISSIS.
5) In conclusione i ricorsi, previa riunione, nella parte in cui viene chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, devono essere dichiarati improcedibili.
Deve essere dichiarato improcedibile anche il ricorso incidentale proposto nel giudizio n. 3265/2022.
In via incidentale, ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a., deve essere dichiarata la legittimità degli atti impugnati con il ricorso n. 3265/2022 e l’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso n. 3377/2022, come precisato al punto 4.2.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della complessità del procedimento di selezione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa loro riunione, dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorsi nella parte annullatoria, compreso il ricorso incidentale.
Ai sensi dell’art. 34 comma 3 c.p.a. dichiara in via incidentale la legittimità degli impugnati con il ricorso n. 3265/2022 e l’illegittimità del Decreto Direttoriale del 21/09/2022, Rep. n. 9113 – Prot. n. 216045 Pos. VII/1, di approvazione degli atti della selezione pubblica e gli atti conseguenti, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2026 e del 9 settembre 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
Pubblicato il 2 ottobre 2026

