Se il giudicato impone alla commissione di verificare di nuovo i titoli di un candidato per un sub-criterio, la commissione deve anche apprezzarne di nuovo il “peso”, perché qualificare un titolo come valutabile precede logicamente l’attribuzione del punteggio. La nuova quantificazione è quindi una determinazione amministrativa autonoma, non coperta dal precedente giudicato e impugnabile.
TAR Liguria, Sez. I, 5 ottobre 2026, n. 1118
Se il giudicato impone alla commissione di verificare di nuovo i titoli di un candidato per un sub-criterio, la commissione deve anche apprezzarne di nuovo il “peso”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Massa in Genova, via Roma 11/1;
contro
l’Università degli Studi di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Genova -OMISSIS-, non comunicato, pubblicato sul sito dell’Università, avente ad oggetto «accertamento della regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) per il settore scientifico disciplinare GSPS-08/A Sociologia dei processi economici e del lavoro, gruppo scientifico disciplinare 14/GSPS-08 Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio» e dichiarazione -OMISSIS–OMISSIS- vincitore della procedura, e per l’annullamento, previa sospensione, di ogni atto al medesimo antecedente, preparatorio, presupposto, conseguente e comunque connesso, ed in particolare:
della nota rettorale -OMISSIS-, di «trasmissione alla Commissione giudicatrice della documentazione acquisita da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e dalle parti in causa, in aderenza alle disposizioni del Giudice amministrativo»;
degli atti della Commissione giudicatrice, in particolare del verbale aggiuntivo relativo ai lavori svolti datato -OMISSIS- e sottoscritto in date successive, trasmesso agli uffici in data -OMISSIS-;
della non conosciuta proposta di chiamata ex art. 9 del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e seconda fascia di cui all’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
del non conosciuto decreto di nomina in ruolo -OMISSIS–OMISSIS-.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale depositato da -OMISSIS- il 28 gennaio 2026, per l’annullamento:
– del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Genova -OMISSIS-, avente ad oggetto accertamento della «regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) per il settore scientifico disciplinare GSPS-08/A Sociologia dei processi economici e del lavoro, gruppo scientifico disciplinare 14/GSPS-08 Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del territorio», limitatamente alla parte in cui approva il verbale di cui al punto che segue nella parte contestata;
– degli atti della Commissione giudicatrice, in particolare del verbale aggiuntivo relativo ai lavori commissariali svoltisi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 17 aprile 2025, n. 331, e datato -OMISSIS- e sottoscritto in date successive, trasmesso agli uffici in data -OMISSIS-, limitatamente al giudizio (all. A al Verbale) attribuito dalla Commissione -OMISSIS- con riferimento al progetto di ricerca “-OMISSIS-” e al punteggio attribuito (nullo) ad esso con riferimento al criterio B2;
– di ogni atto, presupposto conseguente e/o comunque connesso, nei limiti di cui sopra e limitatamente all’interesse dell’odierno ricorrente incidentale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 25 febbraio 2026, per l’annullamento del decreto del Rettore della Università degli Studi di Genova -OMISSIS- recante nomina -OMISSIS–OMISSIS- a -OMISSIS- presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) per il settore scientifico disciplinare SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro, e di ogni atto del procedimento al medesimo antecedente presupposto o comunque connesso.
Visti il ricorso, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti, e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Genova e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 luglio 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 28 novembre 2025 e depositato in data 12 dicembre 2025 -OMISSIS- -OMISSIS- ha esposto quanto segue.
2. In data 23 marzo 2023 il Rettore dell’Università degli Studi di Genova ha indetto una procedura di valutazione comparativa per la copertura della cattedra di professore di prima fascia di sociologia dei processi economici e del lavoro presso il Dipartimento di Scienze della Formazione (d’ora in avanti anche “DISFOR”).
Ai sensi dell’art. 6 del bando di gara, è stata formata una Commissione giudicatrice composta da cinque professori di prima fascia, di cui quattro non in servizio presso l’Università di Genova. Alla procedura concorsuale hanno partecipato l’odierna ricorrente e -OMISSIS- -OMISSIS-, controinteressato.
La Commissione, in virtù del citato art. 6, ha predeterminato i criteri con cui valutare i candidati e, sulla base di questi, ha esaminato l’attività didattica, di ricerca scientifica e i titoli di ciascuno dei concorrenti; infine, ha espresso un giudizio complessivo e collegiale per ciascun candidato.
In esito alla valutazione dei curricula dei candidati, è risultato maggiormente qualificato -OMISSIS- -OMISSIS-, che ha conseguito un punteggio di 85,5, mentre alla ricorrente è stato attribuito un punteggio di 82,4 punti.
La ricorrente ha impugnato gli esiti della procedura dinanzi al T.A.R. Liguria, che con sentenza della Prima Sezione, -OMISSIS-il ricorso, annullando gli atti gravati per l’assorbente motivo della ritenuta violazione delle norme in materia di parità di genere nella composizione della Commissione, essendo la stessa formata unicamente da soggetti di genere maschile.
La sentenza è stata appellata dall’Ateneo e -OMISSIS-, innanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza della Sezione Settima, -OMISSIS-, ha, con diversa motivazione, annullato gli atti impugnati, rilevando un difetto di istruttoria e di motivazione nella valutazione dei titoli di cui al subcriterio B.2, e ha invitato la Commissione giudicatrice a rivalutare i titoli dichiarati d-OMISSIS- alla luce della documentazione prodotta.
In ottemperanza al giudicato, la Commissione giudicatrice ha provveduto a verificare nuovamente i titoli indicati nel curriculum d-OMISSIS-, concludendo il secondo procedimento con l’attribuzione al medesimo di n. 2 punti per il sottocriterio B.2, a fronte dei n. 4 punti precedentemente assegnati, in quanto uno dei due progetti di ricerca presentati dal controinteressato, denominato “-OMISSIS-”, è stato ritenuto non idoneo a soddisfare pienamente i requisiti necessari.
All’esito della rinnovata valutazione, -OMISSIS- -OMISSIS- nuovamente vincitore della procedura, con un punteggio di 83,5 punti, a fronte degli 82,4 assegnati alla ricorrente. Con decreto del 2 ottobre 2025, n. 3913 è stato dichiarato vincitore.
3. Impugnando il nuovo esito, la ricorrente ha dedotto: l’illegittimità degli atti gravati nella parte in cui la Commissione ha reputato il progetto “-OMISSIS-” privo dei presupposti necessari per la valutazione ma non ha provveduto ad escludere il candidato che – in tesi – avrebbe riportato dichiarazioni non veritiere; l’erroneità della valutazione compiuta dalla Commissione nella parte in cui ha ritenuto pienamente valutabile l’ulteriore progetto “-OMISSIS-” indicato dal candidato per il sub-criterio B.2, pur essendo il progetto privo, secondo la ricorrente, dei requisiti richiesti; la disparità di trattamento e la palese illogicità tra il punteggio conseguito e quello assegnato al controinteressato per il sub-criterio B.2.
Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Genova e il controinteressato, eccependo la parziale inammissibilità delle censure avanzate dalla ricorrente, in quanto coperte dal giudicato del Consiglio di Stato e, nel merito, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
3.1. Il controinteressato, con ricorso incidentale notificato in data 26 gennaio 2026 e depositato in data 28 gennaio 2026, ha impugnato, in via subordinata e condizionata all’accoglimento del ricorso principale, il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Genova del -OMISSIS-, nonché gli atti della Commissione giudicatrice e, in particolare, il verbale aggiuntivo dell’-OMISSIS-, nella parte in cui ha attribuito un punteggio pari a 0 al progetto “-OMISSIS-”, rilevando l’eccesso di potere per carenza e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Commissione, in sede di riedizione, ha ritenuto il progetto presentato privo dei requisiti necessari stabiliti per il sub-criterio B.2.
3.2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 23 febbraio 2026 e depositato in data 25 febbraio 2026, la ricorrente ha impugnato, altresì, il decreto rettorale del -OMISSIS-, di nomina -OMISSIS–OMISSIS-, nonché la previa proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione dell’8 ottobre 2025 e la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del 29 ottobre 2025 di approvazione della chiamata, deducendo l’illegittimità derivata di tali atti in relazione alle censure già sollevate col ricorso principale.
Le parti hanno depositato memorie e repliche, insistendo nelle reciproche posizioni.
All’udienza pubblica del 16 luglio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Il ricorso principale è in parte fondato.
4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la decisione della Commissione nella parte in cui, per il sub-criterio B.2, la medesima ha reputato il titolo “-OMISSIS-” privo dei requisiti necessari, attribuendo al candidato, per tale titolo, un punteggio pari a 0, senza tuttavia escluderlo per aver – in tesi – riportato nel curriculum informazioni non veritiere.
La doglianza non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
4.1.1. Come rilevato dalle altre parti, tale censura risulta coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, nella parte in cui, con riguardo alle valutazioni compiute dalla Commissione in relazione ai due titoli presentati dal controinteressato, si legge che «il motivo di ricorso non è fondato nella parte in cui si sostiene che il candidato avrebbe dovuto essere escluso per la falsità delle dichiarazioni, in quanto assume qui rilievo l’assenza di adeguata istruttoria e di motivazione sulla valutabilità di titoli che il candidato ha ascritto al criterio B.2 e che al massimo potevano non essere ritenuti coerente dalla Commissione, senza alcun effetto escludente».
In ogni caso, chiosando quanto già osservato dal Giudice di appello, si può osservare che la sottoposizione di un titolo di non immediata qualificazione al vaglio della Commissione non implica l’attestazione di una circostanza falsa, essendo l’organo collegiale proprio deputato alla valutazione dei dati forniti dai candidati.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce l’illegittimità degli atti gravati nella parte in cui la Commissione giudicatrice ha reputato pienamente valutabile, per il subcriterio B.2, il progetto “-OMISSIS-”.
4.2.1. Anzitutto, la ricorrente contesta che il titolo potesse ritenersi maturato al momento della scadenza della procedura.
Reputa il Collegio che, alla luce delle produzioni documentali versate in atti, si può ritenere che alla data di scadenza dei termini per la partecipazione alla procedura, 11 maggio 2023, fosse stata pubblicata la graduatoria della prima fase del bando indetto dalla -OMISSIS-. Ciò risulta inequivocabilmente dalla dichiarazione del Segretario della Fondazione, sottoscritta in data 31 maggio 2025, ove si attesta che gli esiti della prima fase della selezione sono stati pubblicati in data 7 aprile 2023 (doc. 8 degli allegati della p.e.c. trasmessa dal legale del controinteressato all’Università in data 10 giugno 2026 – deposito in formato .eml del 28 gennaio 2026).
Ciò chiarito, è pure evidente che all’esito di tale fase è stato erogato un finanziamento, come riconosciuto dalla stessa ricorrente (pag. 17 ricorso). La circostanza che gli adempimenti burocratici e la materiale corresponsione dell’importo siano avvenuti in un momento successivo rispetto alla chiusura dei termini di partecipazione al concorso è irrilevante, in quanto ciò che conta ai fini della valutazione è che il progetto del ricorrente sia stato positivamente apprezzato nell’ambito della procedura comparativa indetta dalla Fondazione.
Del resto, una siffatta conclusione non collide con il tenore letterale del regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari di prima e di seconda fascia (doc. 2 ricorrente), il quale, all’art. 17, rubricato «Valutazione dell’attività di ricerca scientifica», prevede che la Commissione giudicatrice apprezzi la «capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto», senz’altro aggiungere.
4.2.2. La ricorrente sostiene poi che il titolo non fosse valutabile in quanto il controinteressato non avrebbe presentato un vero e proprio progetto di ricerca, ma una manifestazione di interesse.
È doveroso a tal proposito premettere che il bando “-OMISSIS-”, pubblicato dalla -OMISSIS- (doc. 12 Università), presenta dei caratteri peculiari. La selezione è divisa in due fasi: nella prima «viene richiesto agli enti di presentare una manifestazione di interesse a candidarsi al Bando, illustrando sinteticamente il contesto geografico e socio-demografico, i bisogni e i possibili ambiti di intervento, la rete territoriale esistente, la struttura del raggruppamento proponente, progettuale, nonché la possibilità di mobilitare ulteriori risorse economiche»; nella seconda «i raggruppamenti selezionati accederanno ad un percorso di capacity building e di accompagnamento alla progettazione dettagliata della proposta. La partecipazione attiva da parte del raggruppamento a queste attività è condizione necessaria per poter essere ammessi alla valutazione delle proposte dettagliate. […] La Compagnia sosterrà fino ad un massimo di 5 proposte della durata di 20 mesi». Essenzialmente, si tratta di una procedura articolata in due momenti: un primo di preselezione, fondato su un progetto di massima, e un secondo nel quale viene elaborato e valutato un progetto più dettagliato. Vi è però una peculiarità: il superamento della prima fase consente già di beneficiare di un finanziamento, fino a euro 10.000,00, un importo modesto se paragonato a quello conseguente al superamento della seconda selezione (fino a euro 150.000,00).
Ritiene il Collegio, entro i margini in cui è consentito un sindacato sull’operato dell’organo collegiale, che la scelta della Commissione di considerare la proposta avanzata dal controinteressato per la prima fase della selezione in parola come un’attività progettuale non possa essere reputata irragionevole. La manifestazione di interesse (doc. 13 Università) contiene una elaborazione progettuale, seppur in forma embrionale, articolata in ambiti di intervento, come si evince anche dal descrittore presente nel modulo, ove viene chiesto di fornire una «descrizione sintetica dell’ipotesi progettuale».
Del resto, la Commissione era pienamente consapevole dell’articolazione della procedura in due fasi: nel verbale dell’-OMISSIS- (doc. 25 ricorrente) si legge che «alla luce della documentazione integrativa trasmessa dagli uffici amministrativi competenti dell’Università degli Studi di Genova (Area personale – Servizio Personale docente – Settore Reclutamento e mobilità del personale docente), la Commissione ritiene che i requisiti necessari […] siano […] pienamente sussistenti per il titolo -OMISSIS- (-OMISSIS-). Per quanto concerne l’ultimo progetto, dalla documentazione trasmessa risulta evidente la responsabilità del candidato sia nella fase di progettazione, sia nel riconoscimento formale del finanziamento conseguito nella fase iniziale, a seguito della selezione effettuata dall’ente finanziatore e della relativa graduatoria, intervenuto entro i termini di scadenza del bando di concorso».
4.2.3. Infine, per quanto suggestiva, non convince la deduzione della ricorrente circa la riconducibilità del progetto in esame all’attività di terza missione, piuttosto che a quella di ricerca.
Anche sotto tale aspetto il Collegio non può che arrestarsi dinanzi alla qualificazione offerta dalla Commissione, non sussistendo elementi dai quali inferire l’esistenza di vizi che consentono di infirmare la valutazione tecnico-discrezionale.
Come già osservato (supra § 4.2.2.) il controinteressato ha partecipato al bando presentando un’ipotesi progettuale; la circostanza che quest’ultima si riferisca a iniziative aventi ricadute nella collettività non ne esclude di per sé la [#OMISSIS#] di elaborazione teorica, anche perché la materia in questione si connota per una fisiologica contiguità – dovuta a intuibili esigenze di studio – rispetto ai fenomeni, ai protagonisti e alle relazioni proprie di una determinata realtà sociale.
4.3. Con il terzo motivo di gravame la ricorrente censura essenzialmente una disparità di trattamento nell’attività della Commissione, che avrebbe valutato l’unico titolo utile presentato dal controinteressato per il predetto sub-criterio con un punteggio pari a due punti, a fronte dei quattro punti complessivi attribuiti al-OMISSIS- -OMISSIS-.
La doglianza merita positivo apprezzamento.
4.3.1. Anzitutto, deve essere respinta l’eccezione, sollevata dal controinteressato e dall’Università, secondo i quali si tratterebbe di un profilo coperto dal giudicato formatosi in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-. Tale assunto non può essere condiviso per due ordini di ragioni.
In primo luogo, la sentenza del Consiglio di Stato, dopo aver rilevato l’«assenza di una adeguata istruttoria e motivazione», ha imposto una verifica dei titoli con riferimento al criterio B.2. Si tratta di una operazione che ad avviso del Collegio non può che implicare anche un nuovo apprezzamento del ‘peso’ dei titoli stessi; infatti, la qualificazione di un determinato dato rappresentato dal candidato in termini di titolo valutabile in base alla lex specialis è attività che logicamente precede l’attribuzione di un punteggio.
Secondariamente, quand’anche si ritenga di non condividere tale notazione, va comunque osservato che la Commissione ha proceduto a una nuova attribuzione del punteggio. Nel verbale dell’-OMISSIS- (doc. 25 ricorrente) si legge, che «a seguito di approfondita discussione, la Commissione attribuisce al candidato -OMISSIS- il punteggio di 2 punti con riferimento alla voce B2». Ebbene, si tratta all’evidenza di una nuova determinazione amministrativa che non impinge solo il profilo della verifica documentale dei titoli dichiarati – come sostiene il controinteressato – ma anche quello dell’apprezzamento quantitativo degli stessi. Sotto l’aspetto dell’aderenza al vincolo conformativo discendente dalla sentenza del Consiglio di Stato la valutazione non è stata censurata – come si vedrà di seguito il ricorso incidentale concerne un altro profilo – e, conseguentemente, allo stato esplica pienamente i suoi effetti.
4.3.2. Procedendo dunque con la disamina del motivo di ricorso, va premesso che, secondo giurisprudenza che si ritiene di condividere, «le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile» (Cons. Stato, Sez. VII, 5 marzo 2024, n. 2175; conf. T.A.R. Toscana, Sez. IV, 20 febbraio 2025, n. 281).
Alla luce di tali coordinate, reputa il Collegio che non appare sorretta da plausibile e logica giustificazione l’attribuzione al controinteressato di 2 punti su 5 per il progetto “-OMISSIS-”, che – come si è detto in precedenza – si configura come una elaborazione preliminare che ha conseguito solo la prima modesta parte di un finanziamento articolato in una selezione progressiva, a fronte dei 4 punti su 5 riconosciuti alla ricorrente, per tre progetti di carattere sovranazionale, tutti portati a compimento, stando al verbale del 6 ottobre 2023 (doc. 7 ricorrente). Nel dettaglio, il progetto “-OMISSIS-”, dipanatosi dal 2011 al gennaio 2014, ha visto la ricorrente quale coordinatrice dell’intero progetto, con più Paesi coinvolti. Per il progetto “-OMISSIS-”, della durata di cinque anni, dal 2007 al 2011, la Commissione ha riconosciuto alla ricorrente un ruolo di coordinamento a livello locale (doc. 7 ricorrente): anche in questo risultano coinvolte numerose istituzioni universitarie e di ricerca estere ed è stato concesso un finanziamento corposo (doc. 27 ricorrente). Sebbene più modesto per numero di partecipanti e fondi a disposizione, anche per il progetto “-OMISSIS-, realizzato da 2006 al 2008, alla ricorrente è stato sempre riconosciuto dalla Commissione un ruolo di coordinamento locale (doc. 28 ricorrente).
Ovviamente, l’attribuzione del punteggio non avviene sulla base di una mera operazione di moltiplicazione, che non terrebbe conto di aspetti qualitativi, come l’aderenza del progetto al settore scientifico disciplinare; nondimeno, non è possibile negare che dal quadro appena tratteggiato risulta evidente una certa sproporzione tra le valutazioni conseguite dai due candidati con riferimento al sub- criterio B.2. e non emergono le ragioni dell’apprezzamento compiuto.
Peraltro – e qui risalta un elemento di contraddittorietà –, nel verbale del’-OMISSIS- (doc. 25 ricorrente), nonostante l’avvenuto stralcio del progetto “Critical transition”, si legge che il ricorrente «è stato principal Investigator e/o Task Leader di numerosi progetti di ricerca assegnati attraverso bandi competitivi».
5. Stante il parziale accoglimento del ricorso principale, deve ora passarsi all’esame del ricorso incidentale, con il quale il ricorrente si duole dell’attribuzione di un punteggio pari a 0 per il progetto “-OMISSIS-”, ritenendo la rinnovata valutazione della Commissione errata e comunque priva di motivazione.
La censura è fondata.
Con la già ricordata sentenza n. -OMISSIS- il Consiglio di Stato ha disposto di procedere «alla verifica dei titoli dichiarati d-OMISSIS-, con riferimento alle documentate contestazioni della ricorrente sopra richiamate».
Nel verbale dell’-OMISSIS-, con riguardo al progetto “-OMISSIS-”, si legge che «alla luce della documentazione integrativa trasmessa dagli uffici amministrativi competenti dell’Università degli Studi di Genova (Area personale – Servizio Personale docente – Settore Reclutamento e mobilità del personale docente), la Commissione ritiene che i requisiti necessari per valutare il titolo -OMISSIS- (DAAD) ai sensi della voce B2 non risultino pienamente soddisfatti».
Dallo stralcio riportato non è dato comprendere effettivamente il motivo per la quale non è stato possibile valutare il titolo esibito dal ricorrente incidentale nell’ambito delle attività di ricerca, laddove una minima esplicitazione delle ragioni sarebbe stata opportuna anche solo per ottemperare al dictum del Giudice d’appello, che imponeva una verifica dei titoli sulla scorta delle contestazioni della ricorrente. Ovviamente, non è possibile che la motivazione venga ricostruita sulla base delle – pur pregevoli – argomentazioni difensive spese in tal proposito dalla Difesa Erariale.
Ne discende che la rinnovata valutazione della Commissione è illegittima anche sotto tale aspetto, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure avanzate con il ricorso incidentale.
6. Conclusivamente, per i motivi di cui sopra, il ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, e quello incidentale, devono essere accolti, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Conseguentemente, tramite una Commissione in diversa composizione, l’Ateneo dovrà procedere a:
– attribuire un punteggio per il progetto “-OMISSIS-”, tenuto conto dei rilievi formulati in motivazione ed esplicitando le ragioni della quantificazione;
– rivalutare il progetto “-OMISSIS-”, sulla base della documentazione già versata nel precedente giudizio e di quella sopravvenuta nella nuova fase procedimentale successiva alla sentenza del Consiglio di Stato – così come stabilito nella medesima sentenza –, esprimendo un motivato giudizio circa la possibilità di apprezzare positivamente o negativamente lo stesso ai fini del sub-criterio B.2;
– in caso di esito positivo del giudizio di cui al punto precedente, quantificare il punteggio attribuito -OMISSIS- per il suddetto progetto;
– in ogni caso, quantificare il punteggio complessivamente attribuito -OMISSIS- per il sub-criterio B.2;
7. Le spese di lite possono essere compensate stante la peculiarità della vicenda e l’esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale nei sensi di cui in motivazione e dispone una nuova rivalutazione dei titoli -OMISSIS–OMISSIS- con riguardo al sub-criterio B.2., ad opera della Commissione in diversa composizione, nei sensi e nei limiti di cui in narrativa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
Pubblicato il 5 ottobre 2026

