Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 10, comma 2, Legge n. 240/2010 per l’avvio del procedimento disciplinare a carico dei docenti universitari decorre soltanto dal momento in cui l’amministrazione acquisisce una notizia di infrazione sufficientemente circostanziata, e non dalla mera ricezione di una segnalazione generica.
TAR Emilia Romagna, Sez. I, 5 ottobre 2026, n. 1554
Per l'avvio del procedimento disciplinare nei confronti del professore universitario occorre una notizia di infrazione sufficientemente circostanziata, e non dalla mera ricezione di una segnalazione generica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 838 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l’annullamento
1. del provvedimento di “chiusura del procedimento disciplinare” comunicato a mezzo PEC il 06 maggio 2024 contenente la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per mesi 4 (quattro);
2. della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.04.2024, prot. -OMISSIS-, rep. -OMISSIS- comunicato a mezzo PEC il 06 maggio 2024, allegata al provvedimento di chiusura del procedimento disciplinare;
3. del verbale n.-OMISSIS– seduta del 14.03.2024 del Collegio di Disciplina ricevuto con PEC del 06.05.24;
4. del Decreto della Rettrice dell’Università di -OMISSIS-, rep. -OMISSIS-, prot. N -OMISSIS- del 07/05/2024, comunicato a mezzo PEC in data 07 maggio 2024, con la quale è stata applicata la sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per mesi 4 (quattro) a partire dal 15.05.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.7.2024, -OMISSIS- ha impugnato il Decreto della Rettrice dell’Università di -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui è stata applicata la sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per mesi 4, nonché gli ulteriori atti presupposti (provvedimento di “chiusura del procedimento disciplinare” inerente la sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per mesi 4; la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30.04.2024, allegata al provvedimento di chiusura del procedimento disciplinare; il verbale -OMISSIS- del 14.3.2024 del Collegio di Disciplina), meglio indicati in epigrafe.
Nelle premesse in fatto, per quanto qui rileva, il ricorrente ha esposto quanto segue:
• che con comunicazione del 6.6.2023, protocollata il 13.6.2023, -OMISSIS-, iscritta al -OMISSIS- presso l’Università degli Studi di Ferrara -Scuola di specializzazione in -OMISSIS– avendo sottoscritto contratto di formazione specialistica in data 26.09.2019, inviava ad UniFe e all’Azienda sanitaria di Ferrara, tramite il proprio legale, una “segnalazione attività illecite sul luogo di lavoro” addebitata al prof. -OMISSIS-, organizzatore in concreto del percorso formativo, lamentando che quest’ultimo “inspiegabilmente, a far data dal mese di ottobre 2022 (…) poneva in essere nei [suoi] confronti molteplici condotte ostili, minacciose, persecutorie (…)” condotte ivi specificatamente indicate;
• che con verbale -OMISSIS- del 5.7.2023, la Commissione Etica dell’Università di -OMISSIS- deliberava l’avvio del procedimento nei confronti del prof. -OMISSIS- e con successiva comunicazione del 7.7.2023 era disposto l’avvio del procedimento avanti alla Commissione Etica per verificare l’eventuale sussistenza di violazioni dell’art. 2 del Codice Etico dell’Università;
• di aver inviato i propri scritti difensivi in data 3.8.2023, negando ogni addebito e di essere stato sentito oralmente, in data 11.12.2023, dalla Commissione Etica;
• che con pec del 2.2.2024 la Rettrice comunicava la chiusura del procedimento, precisando che la Commissione Etica aveva accertato la violazione degli artt. 2 e 9 del Codice Etico e trasmesso gli atti alla Rettrice per gli adempimenti di competenza e che il Senato Accademico (cui gli atti erano stati trasmessi dalla Rettrice, ex art. 59 dello Statuto di Ateneo) aveva deliberato, stante la gravità del fatto, l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti del docente;
• che con nota ricevuta tramite pec il 6.2.2024 la Rettrice comunicava l’avvio del procedimento disciplinare e indicava le irregolarità contestate e le disposizioni ritenute violate;
• che con pec ricevuta il 9.2.2024, il Collegio di Disciplina comunicava al ricorrente l’invito a presentarsi il giorno 21.2.2024 per essere ascoltato ai sensi dell’art. 10, della legge n. 240/2010 (audizione effettivamente avvenuta), con concessione di un termine per presentare deduzioni e memorie; il ricorrente depositava le proprie deduzioni con cui rilevava la genericità della contestazione, l’inadeguatezza della sua motivazione e la lesione del diritto di difesa, per mancata descrizione della materialità delle condotte e del tempo in cui si sarebbero svolte;
• che con provvedimento ricevuto il 4.3.2024 il Collegio di Disciplina sospendeva per 30 giorni il termine per l’assunzione del proprio parere e per la trasmissione dello stesso al Consiglio di Amministrazione, stante la necessità di acquisire ulteriori atti e documenti;
• di aver inviato, tramite il proprio legale, ulteriori atti e documenti al fine di contestare le dichiarazioni della segnalante dott.ssa -OMISSIS-;
• che con pec ricevuta il 6.5.2024 la Rettrice comunicava la chiusura del procedimento, esponendo che “(…) Il Consiglio di Amministrazione di Ateneo, nella seduta del 30 aprile 2024, preso atto del parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina (…), con verbale (…) del 29 marzo 2024, (…) ha deliberato di applicare nei confronti della SV la sanzione disciplinare della sospensione dall’Ufficio e dallo stipendio per mesi 4 (quattro) (…).”; con successivo D.R. del 7.5.2024 era disposta la sospensione del ricorrente “dall’Ufficio e dallo stipendio per mesi 4 (quattro)“, con corresponsione, per la durata della sospensione, di un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio.
Tanto premesso, il ricorrente ha denunciato i seguenti vizi:
“1) violazione dell’art. 10, commi 2 e 5, legge 240/2010 ed eccesso di potere per intervenuta decadenza dalla potestà dell’amministrazione di procedere in via disciplinare;
2. violazione degli artt. 2, comma 4, legge 240/2010, art. 59 dello statuto di Unife ed art. 17 codice etico ed eccesso di potere per avere Unife sottoposto il ricorrente prima al procedimento avanti la commissione etica e poi al procedimento disciplinare per le medesime segnalazioni del 06.06.2023;
3. violazione degli artt. 89, rd 1591/1933, 10, commi 1 e 2 della legge 240/2010, art. 3, comma 1 della legge 241/1990 nella contestazione disciplinare e nell’avvio del procedimento per la violazione del diritto di essere informati dell’accusa, del diritto di difesa e del contraddittorio, di motivazione della proposta di sanzione in quanto la rettrice nell’atto di avvio del procedimento ha operato un generico riferimento a presunti “atteggiamenti inquisitori” ed alla presunta adozione di “decisioni organizzative per ragioni extra lavorative, volte a danneggiare il percorso professionale e formativo della stessa” ed ha operato un generico richiamo alla violazione delle seguenti disposizioni: “preambolo del codice etico (…..), art. 2 codice etico, comma 1 (…), comma 3 (…), comma 4 (…), comma 5 (…); art. 9, comma 1 del codice etico (…), art. 3, d. lgs. 62/2013 e art. 3 codice di comportamento, comma 1 (…), comma 2 (…), art. 7 statuto di ateneo (…), art. 89, comma 1, rd 1592/1933, art. 612 bis codice penale (…);
4. violazione dell’art. art 10, comma 3, l. 240/2010 per non essere il ricorrente stato informato dell’accusa, delle prove a carico e conseguentemente per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio;
5. eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà delle motivazioni di cui al verbale del collegio di disciplina del 04.03.2024.”
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Ferrara (di seguito UniFe), con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale ha puntualmente contestato le censure avversarie, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 10 giugno 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo, in sintesi, il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 10, commi 2 e 5, della legge n. 240/2010, in quanto tra la segnalazione della specializzanda (protocollata il 13.6.2023) e l’avvio del procedimento (di data 6.2.2024, ad esito della del parere della Commissione Etica) sarebbero trascorsi circa 8 mesi, con conseguente violazione del termine di 30 giorni previsto dal comma 2 (avvio procedimento) e di quello di 180 giorni di cui al comma 5 (conclusione procedimento) della citata disposizione normativa.
La doglianza non è condivisibile.
Giova ricordare che il comma 2 dell’art. 10 della legge n. 240 del 2010 dispone che “L’avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all’irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall’articolo 87 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta”; il successivo comma 5, per quanto qui rileva, prevede che “Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. (…)”.
Premesso, dunque, che spetta al Rettore avviare il procedimento disciplinare e che è solo dal momento in cui questi ha avuto conoscenza dei fatti che può iniziare a decorrere il termine in questione, va rilevato che la giurisprudenza ha chiarito che “la formulazione dell’avviso di avvio procedimentale può richiedere integrazioni successive dopo la prima notizia, al fine di pervenire alla redazione del medesimo avviso in termini il più possibile articolati, con un sufficiente grado di completezza, chiarezza e coerenza. Solo dal momento della chiara e precisa conoscenza dei fatti posti alla base dell’addebito è infatti possibile far decorrere il previsto termine di 30 giorni, per l’avvio del procedimento disciplinare perché, altrimenti, sarebbe impossibile apprezzare compiutamente i fatti stessi e quindi l’opportunità di dar avvio o meno al procedimento disciplinare stesso. Anche in materia di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 5 novembre 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una ’notizia di infrazione’ di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione (v. anche, Cass. 13 luglio 2020, n. 14886). Un fatto è rilevante sul piano disciplinare soltanto se corredato da elementi narrativi e conoscitivi sufficientemente articolati, dettagliati e circostanziati in quanto <è a tutela dello stesso lavoratore evitare che vengano promosse iniziative disciplinari ancora prive di sufficienti dati conoscitivi; né risponde ad un’esigenza di economia ed efficienza dell’agire amministrativo l’apertura di procedimenti disciplinari in assenza di significativi elementi di riscontro della responsabilità>(Cass. n. 33236/2022). Dunque, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell’addebito dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 4, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito (Cass., n. 16706 del 2018). La Corte di Cassazione, inoltre, ha ripetutamente affermato che, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell’addebito, la contestazione (può) essere ritenuta tardiva solo qualora l’Amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte, e non proceda ad avviare il procedimento, pur essendo in possesso degli elementi necessari per il suo valido avvio, mentre il termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione, ma richieda accertamenti di carattere preliminare, volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito (Cass. n. 22075/2018; Cass. n. 12662/2019; Cass. n. 11949/2019; Cass. n. 22379/2022; Cass. n. 33236/2022)” (Consiglio di Stato, sez. VII, 7 giugno 2024, n. 5138).
Ebbene, nel caso in esame, il momento della “conoscenza dei fatti” non è riconducibile alla data di acquisizione della segnalazione della dott.ssa -OMISSIS-, ma è riferibile solo al momento delle valutazioni espresse dal Senato Accademico ovvero, tuttalpiù, al termine dell’attività istruttoria posta in essere dalla Commissione Etica, all’esito della quale sono stati acquisiti quei dati e quegli elementi di fatto indispensabili per poter “circostanziare” l’addebito e per poter, quindi, procedere ad avviare il procedimento di spettanza del Collegio di Disciplina.
Invero, all’esito delle proprie valutazioni, la Commissione Etica rilevava la fondatezza della denuncia sottoposta alla sua attenzione per violazione dell’art. 2 e dell’art. 9 del Codice Etico e inviava gli atti alla Rettrice per le determinazioni di competenza (cfr. verbale dell’8.1.2024 della Commissione Etica), nel rispetto dell’art. 16, comma 2, del Codice Etico di UniFe, a norma del quale “La Commissione etica, qualora accerti la fondatezza delle violazioni del presente codice, ne dà notizia al Rettore, il quale propone al Senato Accademico, che delibera a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le sanzioni da comminare nei riguardi del responsabile della violazione. (….)”.
La Rettrice, pertanto, sottoponeva la questione al Senato Accademico ai sensi dell’art. 59 dello Statuto di Ateneo, secondo il quale “Ferma restando l’eventuale responsabilità penale, civile, amministrativa, su ogni violazione del Codice che non rivesta carattere disciplinare decide il Senato Accademico, che delibera a maggioranza assoluta, su proposta del Rettore. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico, ma anche un illecito disciplinare, prevale la competenza degli organi di cui all’art. 58 del presente Statuto per i docenti e di quelli previsti dalla normativa vigente in materia per gli studenti e il personale tecnico-amministrativo”; il comma 2 del suddetto art. 58, nel rispetto dell’art. 10 della legge n. 240 del 2010, dispone, invero, che “La funzione disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori viene avviata dal Rettore ed esercitata, conformemente al parere espresso dal Collegio di Disciplina e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, dal Consiglio di Amministrazione senza la rappresentanza degli studenti; le sanzioni disciplinari non superiori alla censura sono irrogate dal Rettore, previo parere del Collegio di Disciplina”.
Nella seduta del 30.1.2024 il Senato Accademico riteneva “che la gravità del fatto accertato dalla Commissione Etica sia tale da richiedere l’avvio del procedimento disciplinare” e, pertanto, disponeva “vista la gravità del fatto accertato dalla Commissione Etica nella seduta dell’8 gennaio 2024 e ritenuto che lo stesso rivesta carattere disciplinare, in accordo con la Rettrice, Presidente del presente consesso, che venga avviato un procedimento disciplinare nei confronti del docente ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sopra richiamata”.
La Rettrice, quindi, con nota del 5.2.2024, comunicava al ricorrente l’avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 58 dello Statuto di Ateneo, dell’art. 10 della Legge n. 240/2010, dell’art. 87 del R.D. n. 1592/1933 e dell’art. 17 del Codice Etico, precisando che “La sottoscritta, contestualmente all’invio della presente, provvede, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 240/2010, a trasmettere gli atti relativi al procedimento in oggetto al Collegio di Disciplina, per gli adempimenti di competenza. Si informa inoltre che, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 240/2010, il termine di conclusione dell’intero procedimento è fissato in un massimo di 180 giorni decorrenti dalla data di avvio dello stesso, vale a dire dalla data della presente comunicazione”.
Dunque, ai fini della piena “conoscenza dei fatti” in questione, sia che si ritenga come rilevante la data della deliberazione del Senato Accademico (30.1.2024), sia che si ritenga rilevante quella della deliberazione della Commissione Etica (8.1.2024), risulta in ogni caso rispettato il termine di 30 giorni di cui al comma 2 dell’art. 10 della legge n. 240/2010, in quanto la comunicazione di avvio del procedimento è stata assunta dalla Rettrice in data 5.2.2024.
Conseguentemente, risulta rispettato anche il termine di 180 giorni di cui al comma 5 dell’art. 10 della legge n. 240/2010, atteso che il provvedimento finale è stato adottato dalla Rettrice in data 7.5.2024.
Il primo motivo di ricorso va, pertanto, respinto.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato che sarebbe violata la normativa epigrafata in quanto la Rettrice avrebbe dapprima avviato il procedimento avanti alla Commissione Etica e, una volta concluso questo, avrebbe successivamente avviato, – per la medesima segnalazione- il procedimento disciplinare, sottoponendo il ricorrente ad un doppio procedimento per i medesimi fatti; il secondo procedimento -quello disciplinare- sarebbe, dunque, illegittimo.
La doglianza non è fondata.
Va, invero, rilevato che, per i fatti in questione, l’unica sanzione irrogata è stata quella disciplinare di sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per 4 mesi, sanzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione su parere vincolante espresso dal Consiglio di Disciplina. Alcun provvedimento risulta essere stato assunto dalla Commissione Etica, per cui non è riscontrabile una duplicazione dei procedimenti (e relativi provvedimenti) per gli stessi fatti e, quindi, come correttamente rilevato dalla difesa dell’Università, non si è consumato il potere sanzionatorio in capo all’Amministrazione, atteso che la Commissione Etica non ha irrogato sanzioni, ma ha svolto solo attività istruttoria di accertamento della portata dei fatti contestati.
Il motivo va, pertanto, respinto.
Con il terzo motivo parte ricorrente ha lamentato che l’atto di avvio del procedimento disciplinare sarebbe generico, fumoso e poco chiaro in relazione ai fatti contestati, in modo da impedire una adeguata difesa; i fatti posti a base degli addebiti sarebbero differenti e contraddittori e non sarebbero adeguatamente sistematizzati nella contestazione; tale indeterminatezza si ripercuoterebbe anche sulle conclusioni del Collegio di Disciplina; non sarebbero state indicate le disposizioni normative asseritamente violate.
La censura non è condivisibile.
Nella comunicazione di avvio del procedimento sono indicate le irregolarità contestate nel seguente modo: “- Assunzione di condotte ostili, minacciose e persecutorie, qualificabili in termini di molestie e mobbing, nei confronti della Dott.ssa -OMISSIS-, studentessa della Scuola di Specializzazione in -OMISSIS-, tali da ledere il benessere psico-fisico della stessa ed incidere negativamente sul suo percorso formativo. In particolare risulta che la S.V., quale tutor della predetta studentessa: – assumeva in più occasioni un atteggiamento inquisitorio nei confronti della Dott.ssa -OMISSIS- al fine di ottenere informazioni sulla vita privata e sentimentale della stessa; – adottava decisioni organizzative per ragioni extra-lavorative, volte a danneggiare il percorso professionale e formativo della Dott.ssa -OMISSIS-”.
Anche le disposizioni normative la cui violazione è stata contestata dall’Amministrazione sono state partitamente indicate nella comunicazione di avvio del procedimento: “Preambolo del Codice Etico il quale individua tra i valori cardine che tutto il personale deve contribuire a proteggere e promuovere <la dignità di ciascun essere umano>, <l’integrità> e <la professionalità>; – Preambolo del Codice Etico nella parte in cui dispone che l’Università di Ferrara:
• <riconosce il diritto irrinunciabile dei soggetti che operano nell’Ateneo di essere trattati con dignità, di essere tutelati nella propria libertà personale e di vivere in un ambiente di lavoro sereno e favorevole a relazioni e comunicazioni interpersonali improntate al reciproco rispetto>;
• ;
• <si impegna a promuovere il benessere organizzativo, ovvero ad eliminare cause organizzative […] che possano favorire l’insorgere di [#OMISSIS#] e disagio psicologico>“; inoltre sono state indicate anche le seguenti ulteriori disposizioni normative (riportate per esteso) ritenute violate: art. 2, commi 1, 3, 4 e 5, e art. 9, comma 1, del Codice Etico; art. 3 del D.Lgs. n. 62/2013 e art. 3 del Codice di Comportamento; art. 7 dello Statuto di Ateneo; art. 89, comma 1, del R.D. n. 1592/1933; art. 612 bis c.p..
Non pare dubbio, dunque, che l’avvio del procedimento contenesse una sufficiente indicazione dei fatti, rappresentati in maniera chiara ed essenziale, in modo tale da permettere la piena comprensione delle accuse rivolte al ricorrente e consentire al medesimo una adeguata difesa in sede procedimentale.
Peraltro, il ricorrente ha pienamente partecipato al procedimento, ha presentato a più riprese memorie difensive e documenti, ha potuto interloquire con il Collegio di Disciplina per esporre le proprie argomentazioni difensive in contrapposizione alle risultanze dell’istruttoria e alle affermazioni della segnalante.
Dunque, la comunicazione di avvio del procedimento ha pienamente svolto la propria funzione, consentendo al ricorrente di esercitare esaustivamente e pienamente il proprio diritto di difesa in sede procedimentale.
Quanto al Collegio di Disciplina, le conclusioni dallo stesso assunto -come meglio si dirà infra – non sono né indeterminate né contraddittorie ma, al contrario, rappresentano un quadro ben definito della vicenda per cui è causa.
Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato che non sarebbe stato informato delle prove e delle accuse a suo carico con conseguente lesione del diritto difesa; il Collegio di Disciplina non avrebbe effettuato alcuna verbalizzazione dell’attività istruttoria compiuta (audizione del ricorrente e degli altri soggetti ascoltati); non sarebbero stati ascoltati tutti i colleghi informati dei fatti.
La doglianza è infondata.
L’Amministrazione resistente ha depositato agli atti di causa i seguenti verbali del Collegio di Disciplina: (i) verbale n.-OMISSIS- della seduta del 6.2.2024, relativo all’audizione della Rettrice Prof.ssa -OMISSIS-; (ii) verbale n.-OMISSIS-della seduta del 21.2.2024 relativo all’audizione del prof. -OMISSIS- (accompagnato dal proprio legale) e della dott.ssa -OMISSIS-; (iii) verbale n.-OMISSIS- della seduta del 27.2.2024 relativo all’audizione del prof. -OMISSIS- (Direttore della Scuola di Specializzazione in -OMISSIS-); (iv) verbale n. -OMISSIS- della seduta del 14.3.2024, relativo all’”esame documentazione istruttoria integrativa trasmessa nell’ambito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del prof. -OMISSIS-”; da tale ultimo verbale emerge che il Collegio di Disciplina “alla luce di tutti gli elementi emersi e in applicazione del principio proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché dell’art. 87 del Regio Decreto 31 agosto 1933 n. 1592, esprime il proprio parere circa l’applicazione al Prof. -OMISSIS-, Professore Associato afferente al Dipartimento di -OMISSIS-, della sanzione disciplinare della “sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per mesi 4 (quattro)“.
Dunque, a differenza di quanto sostenuto in ricorso, l’attività compiuta dal Collegio di Disciplina risulta essere stata debitamente verbalizzata ed era, quindi, regolarmente accessibile anche (e a maggior ragione) da parte del diretto interessato, il quale era perfettamente informato delle prove e delle accuse a suo carico.
Dall’esame dei suddetti verbali emerge che il Collegio di Disciplina ha svolto una istruttoria approfondita, articolata e dettagliatamente verbalizzata. Proprio al fine di istruire compiutamente il procedimento, il Collegio, all’esito dell’audizione del ricorrente, ha richiesto al Rettore la sospensione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 5 della Legge n. 240/2010, del termine per l’espressione del proprio parere e per la conseguente trasmissione dello stesso al Consiglio di Amministrazione per un periodo pari a 30 giorni, richiesta motivata dal rilievo “che nel corso della riunione del Collegio tenutasi in data 27 febbraio 2024 è emersa la necessità di acquisire ulteriori atti e documenti al fine di garantire la completezza dell’istruttoria (…) che allo scopo di consentire il regolare soddisfacimento delle esigenze istruttorie manifestate si ritiene necessaria una sospensione di 30 giorni del termine per l’assunzione del parere da parte del Collegio e per la trasmissione dello stesso al Consiglio di Amministrazione”.
Le doglianze formulate dalla parte ricorrente si dimostrano, pertanto infondate.
Con il quinto e ultimo motivo il ricorrente ha censurato le valutazioni del Collegio di Disciplina in relazioni ad alcune frasi, riportate nei relativi verbali, attribuite al ricorrente medesimo (e da questi ritenute irrilevanti sotto il profilo probatorio) e che, nelle conclusioni del Collegio, dimostrerebbero (erroneamente) gli addebiti formulati a suo carico; l’intero impianto del verbale del Collegio di Disciplina sarebbe, inoltre contraddittorio e inficiato da travisamento dei fatti.
Le doglianze non possono essere condivise.
In linea generale giova ricordare che la giurisprudenza ha sempre affermato che “la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa che non è sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali l’illogicità e il travisamento dei fatti; spetta pertanto all’amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto di rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità” (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1672; id., 27 luglio 2020, n 4761; id., 18 settembre 2018, n. 5451; id., sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858; id., sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791; id., sez. VI, 16 aprile 2015 n. 1968; id., sez. III, 20 marzo 2015 n. 1537). Di recente è stato ribadito che costituisce “principio generale in tema di sanzioni disciplinari per i dipendenti pubblici quello secondo cui la pubblica amministrazione dispone di un’ampia sfera di discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, fermo restando che l’applicazione della misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell’illecito ascritto; di conseguenza, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà“ (TAR Lazio, Roma, sez. III, 2 aprile 2025, n. 6639; id., sez. I bis, 2 marzo 2020, n. 2689).
Tanto chiarito, dall’esame dei verbali del Collegio di Disciplina non emergono profili di manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o contraddittorietà; al contrario, dai suddetti verbali emerge che l’istruttoria è stata svolta in modo del tutto regolare, è stata completa ed esaustiva, non fondata solo su alcuni elementi probatori (“alcune frasi” come sostenuto in ricorso) e ha permesso di delineare con chiarezza il quadro complessivo in cui si sono svolti i fatti oggetto del procedimento in questione. Proprio la lettura dei verbali redatti dal Collegio consente di evidenziare il percorso motivazionale che ha condotto il Collegio medesimo alla definizione della sanzione da applicare.
Nello specifico, il complessivo comportamento ascritto al ricorrente -che va esaminato, appunto, nel suo complesso e non solo sulla base di una singola frase o di un singolo atteggiamento- emerge con chiarezza dai verbali del Collegio di Disciplina ed è del tutto idoneo a supportare la sanzione proposta dall’organo competente: nel verbale n. -OMISSIS-, dopo un’ampia e approfondita esposizione degli elementi posti a base della valutazione effettuata, è precisato che: “il Collegio di Disciplina
• accertato che il Prof. -OMISSIS- ha tenuto un atteggiamento inquisitorio nei confronti della Dott.ssa -OMISSIS- al fine di ottenere informazioni sulla sua vita privata e sulla sfera sentimentale, come risulta con tutta evidenza dalla lettera consegnata alla Dott.ssa -OMISSIS- in data 5 dicembre 2022 e dalla registrazione dell’incontro avvenuto con la stessa in data 22 febbraio 2023, nei passaggi sopra dettagliati;
• ritenuto altresì che il docente abbia adottato delle decisioni organizzative per ragioni extra lavorative, come dimostrato anche in questo caso dalla medesima lettera e dai passaggi della registrazione dell’incontro citati nella precedente esposizione contenuta nel presente verbale, nonché dalle audizioni verbalizzate;
• ritenuto che i suddetti atteggiamenti non siano consoni al ruolo di responsabilità rivestito dal docente tramutandosi in un abuso della posizione gerarchicamente sovraordinata da lui detenuta nei confronti degli specializzandi ed in continue indebite interferenze nella sfera personale della Dott.ssa -OMISSIS-, che nulla hanno a che fare con l’ambito strettamente professionale in cui solo ed esclusivamente dovrebbe esplicarsi il rapporto tra tutor e specializzandi sul luogo di lavoro, anche con riferimento agli atteggiamenti di favore tenuti nei suoi confronti prima della “rottura”;
• rilevato che i docenti universitari in generale e, con riferimento al caso specifico, chiunque rivesta un ruolo di tutoraggio nei confronti di personale in formazione, abbiano un ruolo educativo e formativo di particolare importanza da svolgersi con la massima professionalità ed integrità, senza che siano ammesse intromissioni nella sfera privata altrui;
• ritenuto che la professionalità si esplichi non solo sotto il profilo delle competenze tecniche, ma anche sul piano del comportamento etico del professionista, con la conseguenza che la professionalità medesima viene meno qualora siano adottati comportamenti che niente hanno a che fare con l’ambito lavorativo e siano tali da creare una situazione di disagio nei destinatari degli stessi;
• evidenziato che, alla luce di quanto sopra esposto, i comportamenti tenuti dal Prof. -OMISSIS- sono pertanto chiaramente da intendersi in violazione della normativa di seguito esplicitata: (….);
• ritenuto infatti che l’atteggiamento tenuto dal Prof. -OMISSIS- nei confronti delle vicende personali della Dott.ssa -OMISSIS- e l’indebito interesse dello stesso verso le sue relazioni interpersonali abbiano creato una situazione di disagio psicologico nella dottoressa, impedendole di svolgere la sua attività formativa con la serenità e la tranquillità necessarie;
• evidenziato altresì che anche l’ordinamento giuslavoristico prevede tra i propri principi fondanti il divieto per il datore di lavoro e quindi per chiunque rivesta un ruolo di “potere” nei confronti dei lavoratori di effettuare indagini su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale dei lavoratori medesimi;
• rilevato che il comportamento del Prof. -OMISSIS- sia da ritenersi altresì in contrasto con le disposizioni di seguito indicate: (…..);
• ritenuto infatti che, nel corso dell’intera vicenda, il Prof. -OMISSIS- abbia utilizzato l’autorevolezza della propria posizione per ottenere, in via diretta o indiretta, informazioni sulla Dott.ssa -OMISSIS- o per assumere decisioni fondate su motivazioni totalmente extra-lavorative che nulla avevano a che fare con l’ambito strettamente formativo; (….)”;
alla luce di tutti gli elementi emersi e in applicazione del principio proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare (…..) esprime il proprio parere circa l’applicazione al Prof. -OMISSIS-, Professore Associato afferente al Dipartimento di -OMISSIS-, della sanzione disciplinare della “sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per mesi 4 (quattro)”.
In definitiva, in considerazione di tutto quanto sopra, emerge non solo che il ricorrente, in ogni fase del procedimento, è stato messo nelle condizioni di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, ma anche che la decisione assunta dal Collegio di Disciplina è risultata ampiamente motivata, logica e proporzionata, sostenuta da adeguati elementi probatori.
Anche l’ultimo motivo di ricorso va, dunque, respinto.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto respinto.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti citati nella decisione.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
Pubblicato il 5 ottobre 2026

