TRGA Trento, Sez. Unica, 5 ottobre 2026, n. 169

I "like" sui social non dimostrano il conflitto d'interessi

Data Documento: 2026-10-05
Autorità Emanante: TRGA Trento
Area: Giurisprudenza
Massima

Le cosiddette amicizie su Facebook sono del tutto irrilevanti poiché lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9;
nei confronti
– -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Trento, via Ss. Trinità, n. 14;
– -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1) del verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della -OMISSIS- dell’Università degli Studi di Trento (di seguito UNITN), con il quale è stata deliberata “la chiamata della Dott.ssa -OMISSIS- a ricercatore -OMISSIS- presso la -OMISSIS-” e degli atti presupposti e di seguito indicati in ordine cronologico, ovvero
2) del verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della -OMISSIS- di UNITN, con il quale è stato designato “quale membro della Commissione giudicatrice il prof. -OMISSIS-” e allegato curriculum;
3) del Modello per elenchi possibili commissari/referee;
4) della delibera del Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere di UNITN del -OMISSIS- per indicazione degli altri due membri della Commissione giudicatrice (proff. -OMISSIS- e -OMISSIS-);
5) delle dichiarazioni sostitutive dei Commissari funzionali alla loro nomina;
6) del Decreto del Rettore di UNITN n. -OMISSIS–OMISSIS- recante ad oggetto “Nomina nuova commissione giudicatrice”;
7) del Verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Commissione giudicatrice e dichiarazioni di adesione;
8) dell’Allegato A) al verbale n. -OMISSIS- recante Criteri di valutazione, indicatori e modalità di svolgimento della discussione pubblica e del seminario;

9) del Verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Commissione giudicatrice e Allegato A) Giudizi sui titoli e sulle pubblicazioni e dichiarazioni di adesione;
10) delle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei Commissari per esclusione di [#OMISSIS#] di interessi del -OMISSIS- (prof. -OMISSIS-) e del -OMISSIS- (prof. -OMISSIS- e -OMISSIS-);
11) dell’Avviso dell’-OMISSIS- per “la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica nonché la prova di conoscenza della lingua straniera”;
12) della nota del Rettore di UNITN prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- di diniego all’istanza di annullamento e alla ricusazione;
13) del Verbale n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- della Commissione giudicatrice e Allegato A) Giudizi espressi sulle conoscenze linguistiche e Allegato B) Valutazione complessiva a seguito della discussione pubblica e dichiarazioni di adesione;
14) dell’Avviso del -OMISSIS- per “presentazione relativa all’attività di ricerca svolta e prospettive di sviluppo”;
15) della nota della prof. -OMISSIS- del -OMISSIS- e presupposta nota del dott. -OMISSIS- di UNITN del -OMISSIS-;
16) della nota del Rettore di UNITN prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- di ulteriore diniego all’istanza di annullamento e ricusazione;
17) del Verbale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- della Commissione giudicatrice e Allegato A) Giudizi sul seminario e Allegato B) Valutazione complessiva a seguito del seminario e dichiarazioni di adesione;
18) del decreto del Rettore di UNITN n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di approvazione degli atti,
19) del Regolamento del comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere di UNITN emanato con D.R. 358 del 21.6.2013;
20) dei Criteri per la scelta dei commissari ai fini del reclutamento e la progressione di carriera di UNITN e delle Linee guida per la scelta di esperti esterni ai fini del reclutamento e la progressione di carriera sempre di UNITN;
21) del Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, l. 240/2010 (di seguito Regolamento per il reclutamento) di UNITN nella versione modificata con D.R. del 3.12.2024 e con D.R. 293 del 31.3.2025,
nonché, per quanto occorrer possa
22) del decreto del Rettore di UNITN n. -OMISSIS- del -OMISSIS- recante ad oggetto “Valutazione comparativa per assunzione di n. 1 ricercatore senior, presso la -OMISSIS- – settore concorsuale -OMISSIS-) ”, Allegato A) e delibere presupposte, ivi inclusa quella del Consiglio della -OMISSIS- del -OMISSIS-, del Comitato per il reclutamento e del Senato Accademico,
23) degli atti pubblicati online e riferiti alla Valutazione comparativa codice -OMISSIS-;

24) della nota di UNITN prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, nonché del non conosciuto – ove esistente – verbale del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere di UNITN riferito alla seduta del -OMISSIS- e di altri atti consequenziali, presupposti, endoprocedimentali e connessi non acquisiti o acquisendi, sui quali il ricorrente si riserva motivi aggiunti e per disapplicazione annullamento o nullità del contratto di lavoro, laddove medio tempore stipulato tra l’Università degli Studi di Trento e la controinteressata dott.ssa -OMISSIS-.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Trento e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2026 il consigliere OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. L’Università degli Studi di Trento (d’ora in poi anche UNITN) con decreto del Rettore -OMISSIS-, ha indetto la procedura di “Valutazione comparativa per l’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a tre anni, di n. 1 ricercatore senior, ai sensi dell’art. 24, comma 13, lettera b) della Legge 240/2010, presso la -OMISSIS- – settore concorsuale -OMISSIS- – settore scientifico disciplinare -OMISSIS-”, a seguito della deliberazione del Senato Accademico del -OMISSIS- di accoglimento della proposta del Consiglio della struttura dipartimentale -OMISSIS- del -OMISSIS-, favorevolmente valutata dal Comitato per il Reclutamento e lo sviluppo delle carriere il -OMISSIS-.
2. In esito ad una prima procedura, svoltasi nel 2022, che ha visto la partecipazione del dott. -OMISSIS-, odierno ricorrente, e della dott.ssa -OMISSIS-, attuale controinteressata, oltre ad un terzo candidato dott. -OMISSIS-, il Consiglio dipartimentale della -OMISSIS- aveva deliberato la chiamata all’incarico di ricerca della dott.ssa -OMISSIS-.
3. Con ricorso sub. RG. 156/2022 il dott. -OMISSIS- ha impugnato l’esito della procedura in parola e, con sentenza 15 giugno 2023, n. 98, questo Tribunale aveva respinto il ricorso. La sentenza è stata riformata dal Consiglio di Stato, adito in sede di appello, che, con sentenza della sezione VII, 25 ottobre 2024, n. 8516, ha accolto il ricorso a suo tempo proposto dal dott. -OMISSIS- per l’assorbente motivo dell’illegittimità del Regolamento di Ateneo. La sentenza del Giudice di Appello conclude nei termini seguenti: “In conclusione, si rivelano fondati il primo e il sesto motivo dell’appello, lì dove censurano ab imis la legittimità del Regolamento di Ateneo nella parte in cui (artt. 24-26), declinando la previsione della legge statale (art. 24 della l. n. 240/2010), disciplina le procedure per chiamata di ricercatori del tipo per cui è causa. Il suindicato Regolamento, infatti, travalicando in parte qua dai limiti di autonomia comunque riconosciuti dalla l. n. 240/2010, ha di fatto svilito il ruolo della Commissione di concorso e ha demandato la decisione finale a un organismo (il Consiglio della struttura dipartimentale) non dotato di adeguata competenza tecnica e comunque non deputato in via ordinaria allo svolgimento di attività valutative, le quali, per evidenti ragioni sistematiche, vanno demandate alle Commissioni di concorso. La disciplina regolamentare ha così violato i pur ampi margini di autonomia riconosciuti all’Ateneo trentino nella materia in questione dalla normativa statale e, segnatamente, dagli artt. 3 e 6, comma 3, del d.lgs. n. 142/2011, che risultano violati, unitamente all’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 240/2010, ai sensi del quale i ricercatori universitari a tempo determinato <sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione>. L’illegittimità della riferita disciplina regolamentare comporta, a cascata, l’illegittimità degli atti della procedura valutativa adottati in applicazione della suddetta disciplina, e in specie del più volte citato verbale n. -OMISSIS-, che ha deliberato la chiamata della dr.ssa -OMISSIS. La fondatezza dei motivi di appello ora esaminati è dirimente, nonché dotata di efficacia assorbente rispetto a tutti gli altri motivi, poiché essa comporta – in uno con l’annullamento delle disposizioni regolamentari illegittime – l’annullamento dell’intera procedura selettiva, non limitato alla fase in cui sono intervenute le valutazioni e poi la deliberazione del Consiglio di Facoltà (di cui al verbale n. 6), ma esteso alle pregresse operazioni valutative compiute dalla Commissione giudicatrice ed alla loro approvazione da parte del Rettore con decreto -OMISSIS-. Infatti, con le suddette operazioni la Commissione non ha individuato il candidato più meritevole in vista della sua chiamata, secondo quello che avrebbe dovuto essere il suo compito, ma si è limitata alla stesura di una lista di candidati idonei (pur se in ordine di preferenza), ai fini del successivo svolgimento, da parte di questi ultimi, del seminario innanzi al Consiglio di Facoltà, deputato a valutare tale (ulteriore) prova e titolare del potere di identificare il vincitore e procedere alla sua chiamata. Nel caso di specie, dunque, non è possibile invocare il principio di conservazione degli atti giuridici (il quale fa sì che, in base all’effetto retroattivo in genere connaturato alla decisione di annullamento, la P.A. rinnovi il procedimento a partire dal momento segnato dalla statuizione demolitoria e conservi gli effetti giuridici degli atti endoprocedimentali anteriori, non inficiati dai vizi di legittimità accertati in sede giurisdizionale: cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4969; id., 2 maggio 2023, n. 4449; Sez. VI, 11 dicembre 2023, n. 11038; id., 6 aprile 2022, n. 2552; id., 10 gennaio 2022, n. 163; id., 23 agosto 2021, n. 5995), poiché in realtà quanto poc’anzi esposto fa sì che l’intero insieme delle operazioni della Commissione sia inficiato dai vizi riscontrati.
Ne consegue che è necessaria una rinnovazione ab imis della procedura selettiva, secondo i principi di diritto recati dalla presente decisione, con integrale affidamento delle operazioni di valutazione dei candidati a una nuova Commissione giudicatrice in diversa composizione affinché questa provveda a individuare il concorrente più meritevole, di tal ché spetterà alla Commissione:
I) valutare anche la presentazione del seminario ad opera dei candidati risultati idonei all’esito della valutazione preliminare del loro curriculum, dei loro titoli e delle loro pubblicazioni;
II) a conclusione di detta ulteriore fase valutativa, procedere all’individuazione del concorrente più meritevole, ai fini della sua chiamata da parte dell’Università In conclusione, l’appello è fondato e da accogliere nei termini ora visti, attesa la fondatezza del primo (nella parte oggetto di esame) e del sesto motivo ivi dedotti e con assorbimento di tutte le ulteriori censure in esso contenute. La fondatezza dell’appello comporta che, in riforma della sentenza appellata, il ricorso di primo grado deve essere accolto e per l’effetto gli atti con esso impugnati debbono essere annullati, ai fini della rinnovazione della procedura secondo le regole e principi più sopra enunciati. La pronuncia di annullamento si estende alle disposizioni del Regolamento dell’Università di -OMISSIS- sul reclutamento dei docenti e dei ricercatori universitari che disciplinano le modalità di reclutamento dei ricercatori (artt. 24-26), anch’esse impugnate con il ricorso. In virtù dell’efficacia erga omnes (per questa parte) della decisione di annullamento, l’Università è vincolata a garantire la pubblicità della presente decisione con le stesse forme di pubblicazione del Regolamento parzialmente annullato, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199: tale disposizione, infatti, stabilita in materia di decreto decisorio del ricorso straordinario per il caso di annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, si applica secondo la giurisprudenza anche al giudicato di annullamento dei medesimi atti (C.d.S., Sez. VI, 30 novembre 1993, n. 954)”.
4. Pertanto, il Rettore ha proceduto alla nomina di una nuova commissione, con decreto dd. -OMISSIS-, composta da: Prof. -OMISSIS-, prof. -OMISSIS- e prof.ssa -OMISSIS- (in ragione della delibera del Consiglio della -OMISSIS- dd. -OMISSIS-, con la quale è stato indicato quale membro il prof. -OMISSIS- e della delibera del Comitato per il Reclutamento e lo sviluppo delle carriere di data -OMISSIS-, con la quale sono stati indicati quali membri il prof. -OMISSIS- e la prof.ssa -OMISSIS-).
La commissione ha proceduto a svolgere le scansioni procedurali della procedura in esame, rivalutando i candidati partecipanti alla procedura (oltre al ricorrente e alla controinteressata anche il dott. -OMISSIS-), fermi tutti gli atti presupposti, tra cui il bando.
Il ricorrente, a seguito di accesso agli atti, in data 9.03.2025, dopo lo svolgimento della prima fase della valutazione (documentata nel verbale n. 2, all. 7 resistente Ateneo) (con il seguente esito: -OMISSIS- “discreto”, -OMISSIS- “tra ottimo ed eccellente”;
-OMISSIS- “tra buono e ottimo”) e prima della seduta per la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni, fissata -OMISSIS-, in data -OMISSIS- presentava istanza di annullamento e ricusazione della commissione per una “incontrovertibile coincidenza di interessi e di collaborazioni scientifica tra la candidata dott. -OMISSIS- e la commissaria -OMISSIS-”, istanza rigettata dal Rettore con nota del -OMISSIS-. L’istanza era reiterata dal ricorrente nella seduta -OMISSIS-, il cui esito era il seguente: per la conoscenza della lingua inglese: -OMISSIS- “buona”; -OMISSIS- “eccellente”; -OMISSIS- “buona”; per la valutazione complessiva a seguito della discussione pubblica: -OMISSIS- “discreto”; -OMISSIS- “eccellente”;
-OMISSIS- “tra buono e ottimo”, come documentato nel verbale n. -OMISSIS(allegato 11 resistente Ateneo). Il ricorrente presentava una nuova istanza di riesame della precedente istanza di ricusazione in data 10.04.2025, nuovamente respinta dal Rettore in data 23.04.2025. Successivamente veniva svolto il seminario avanti alla commissione, il -OMISSIS-, finalizzato ad illustrare l’attività di ricerca svolta e le prospettive di sviluppo, in cui parte ricorrente reiterava previamente la propria istanza di ricusazione, e che aveva il seguente esito: -OMISSIS- “discreto”; -OMISSIS“eccellente”; -OMISSIS- “buono”; la valutazione complessiva, infine, era del seguente tenore: -OMISSIS- “discreto”; -OMISSIS- “eccellente”; -OMISSIS- “tra buono e ottimo” e la commissione riteneva come più meritevole la candidata -OMISSIS-, come documentato nel verbale -OMISSIS- (allegato 11 resistente Ateneo).
A seguito dell’approvazione degli atti da parte del Rettore, con decreto del -OMISSIS, il -OMISSIS-, il Consiglio di -OMISSIS- deliberava la chiamata della dott.ssa -OMISSIS-.
5. Il ricorrente impugna gli atti in epigrafe elencati e, premesso l’interesse strumentale alla riedizione della procedura, prospetta i seguenti motivi:
I. “Sulla omessa esclusione della dott.ssa -OMISSIS- violazione ed omessa applicazione degli artt. 71 e 75 d.P.R. 445/2000. Eccesso di potere per carenza istruttoria”, con il quale deduce che dichiarazione della controinteressata resa in sede di curriculum concernente il fatto di essere stata -OMISSIS-, non risponde al vero come risulterebbe dalla documentazione proposta in atti dei due pregressi giudizi, con carenza di istruttoria e violazione degli artt. 71 e 75 d.P.R. 445/2000. Ne conseguirebbe l’esclusione della controinteressata.
II. “Sulla indicazione e nomina dei commissari violazione artt. 1 e 3 l. 241-1990 e dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e omessa osservanza degli indirizzi di cui alla deliberazione ANAC 1208/2017 richiamata da UNITN nei PIAO 2024-2026 e 2025-2027 e atto di indirizzo MIUR 39/2018. Mancata adozione di misure idonee ad evitare il rischio di <indebite pressioni esterne o interne all’Ateneo nella scelta del componente> delle commissioni, indicato da UNITN in all. 5 nei PIAO 2024-2026 e 2025-2027”. Il procedimento di nomina della commissione, pur se formalmente conforme all’art. 23 del Regolamento di reclutamento di UNITN, secondo il dott. -OMISSIS-, è da ritenersi illegittimo in quanto confliggerebbe con i principi di trasparenza ed imparzialità di cui agli art. 1 della l. n. 241 del 1990 e 97 Cost., come garantiti ad esempio nel caso dell’ASN (abilitazione scientifica nazionale) per il quale l’art. 7 del d.P.R. 65/2016 prevede il sorteggio dei commissari. Contrasterebbe altresì con gli indirizzi di ANAC, espressi nella deliberazione n. 1208/2017, richiamata da UNITN nei Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO 2004-2026 e 2025-2027), dove al par. III l’Autorità sollecita gli Atenei a ricorrere alla modalità del sorteggio per l’individuazione dei componenti rispetto a liste di soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale. Nel caso di specie non vi è stato alcun sorteggio ed uno dei commissari non aveva i requisiti per la partecipazione ad una commissione ASN.
Confligge, infine, con gli indirizzi stabiliti dal MIUR nell’atto 39/2018 ove viene ribadita l’esigenza del sorteggio. Gli atti impugnati, non prevedendo alcuna forma di casualità nella scelta dei commissari, non sono idonei a prevenire il verificarsi di rischi corruttivi e rischi gestionali, rischio cui fa cenno UNITN nei PIAO citati. Non rileva l’autonomia regolamentare riservata all’Ateneo in quanto l’art. 6, comma 3, del d.lgs.
n. 142/2011 vincola al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali in materia, che sarebbero stati palesemente violati.
III. “Ancora sulla indicazione e nomina dei commissari: violazione dell’art. 3 l.
241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità, imparzialità e pluralità”.

Secondo parte ricorrente la nuova commissione è stata nominata incorrendo nei vizi denunciati, quali si ricaverebbero dal confronto con gli atti di nomina della pregressa commissione del 2022: allora era stata prevista una lista di 15 professori di I e II fascia, a fronte della lista immotivatamente ristretta a soli 6 professori, con illegittima restrizione della platea entro la quale potevano essere scelti i 2 commissari. La nuova lista di professori, inoltre, include solo due professoresse su sei candidati, riducendo ulteriormente la possibilità di scelta, tenuto conto del vincolo nella rappresentanza di genere (dovendo così scegliere una delle due indicate). Infine, nel Modello per elenchi possibili commissari/referee utilizzato nel 2025 la motivazione è assente, al contrario di quanto era stato nel 2022, sostituita con la frase di stile “docente esperto in materia”

uguale per tutti i commissari e dunque irrilevante. Nel 2022 la rosa includeva anche un docente straniero, poi scelto, mentre nella rosa del 2025 i professori sono solo italiani.

IV. “In merito alle ricusazioni e loro rigetto: violazione degli artt. 51-52 c.p.c. e dell’art. 6 bis l. 241/1990. Eccesso di potere per motivazione contraddittoria, carenza istruttoria e violazione dell’imparzialità”.
Il motivo richiama le istanze di ricusazione via via presentate, e rigettate dal Rettore, fondate sui seguenti elementi:
– il rapporto professionale tra la commissaria prof.ssa -OMISSIS- e la candidata dott.ssa -OMISSIS-, reso evidente dal volume “-OMISSIS-, curato anche dalla dott.ssa -OMISSIS- e che contiene un contributo della prof.ssa -OMISSIS-;

– il rapporto intimo tra la prof.ssa -OMISSIS- e la dott.ssa -OMISSIS-, reso evidente dalle recenti (-OMISSIS-) esternazioni via facebook, con le quali la prima ha commentato (reazione) mediante emoticon con cuoricino due notizie divulgate dalla dott.ssa -OMISSIS- ovvero: (i) la pubblicazione del testo -OMISSIS- e (ii) l’anniversario di matrimonio dei genitori della dott.ssa -OMISSIS- (-OMISSIS-);
– il profilo della dott.ssa -OMISSIS-, rimasto pubblicato sul sito di UNITN anche dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 8516/2024 che annullava la procedura di nomina a ricercatrice, dunque visibile prima e durante i lavori della commissione, con elementi di “pubblicità” in grado di incidere sul giudizio con manifesta violazione della par condicio.
Il Rettore avrebbe erroneamente confutato ciascuna delle argomentazioni e la parte ricorrente ribadisce che le pubblicazioni delle studiose -OMISSIS- e -OMISSIS- non sono presenti nel volume richiamato per mera casualità ma per una deliberata scelta dei curatori del volume, ovvero anche della dott. -OMISSIS-, tenuto conto che la prof.
-OMISSIS- ha ringraziato proprio la collega, rendendo così evidente il debito di riconoscenza. L’occasionalità dei rapporti sarebbe smentita dalla stessa commissaria, che nella mail -OMISSIS-, ammette di essere stata particolarmente colpita dall’invito dei colleghi trentini a partecipare alle giornate tridentine di retorica, e proprio al primo posto delle -OMISSIS- pubblicazioni indicate dalla dott.ssa -OMISSIS- nella domanda vi è quella tratta dal volume indicato. Inoltre, le esternazioni di affetto espresse via facebook dalla commissaria nei confronti della controinteressata non dipendono da un’automatica amicizia via facebook, ma sono frutto di una deliberata scelta della prof.ssa -OMISSIS- di commentare in modo affettuoso notizie private e professionali pubblicate dalla dott.ssa -OMISSIS-, con inconferenza del richiamo, operato dal Rettore, alla giurisprudenza (CDS 2849/2022) che si riferirebbe a fattispecie del tutto diversa. Gli emoticon rappresentano veri e propri giudizi affettuosi espressi dalla docente nel -OMISSIS- con riferimenti a notizie divulgate dalla dott.ssa -OMISSIS-, e, mentre il sistema ammetteva tre reazioni, la commissaria ha scelto quelle più intime.
La commissaria avrebbe violato l’articolo 6 bis della l. n. 241 del 1990 che impone la dichiarazione di [#OMISSIS#] anche solo potenziali.
Infine, vi sarebbero altre prove (la partecipazione ad un convegno da parte della dott.ssa -OMISSIS- in cui la commissaria era membro del comitato organizzatore, anche quale docente presso l’Ateneo ove si svolgeva; la partecipazione, almeno dal -OMISSIS-, al Comitato di redazione della rivista “-OMISSIS-”, da cui è tratta una delle pubblicazioni sottoposte alla commissione dalla controinteressata).
L’illegittimità sarebbe manifesta anche per violazione degli artt. 51 e 52 c.p.c. e comporta il travolgimento dell’intera procedura.

V. “Sulle valutazioni della commissione giudicatrice; violazione dell’art. 3 l. 241/1990 ed eccesso di potere per violazione dei principi di collegialità e trasparenza; violazione dell’art. 24, c. 2, lett. a) e d), l. 240/2010 e dell’art. 24, c. 3 del Regolamento per il reclutamento; violazione dell’art. 24, c. 2, lett. c), l. 240/2010 quale espressione dei principi di trasparenza, concorrenza, misurabilità con criteri intelleggibili e di giustizia. Omessa dichiarazione di conoscenza del tedesco”.
La sequenza delle attività svolte dalla commissione, come espressa anche nei verbali impugnati, evidenzia secondo il dott. -OMISSIS- l’illegittimità emarginata, in quanto sarebbe stato violato il principio di collegialità, poiché i commissari avrebbero operato in piena solitudine. Manca altresì la verbalizzazione o il resoconto o la dichiarazione della conoscenza della lingua tedesca da parte di tutti i commissari, chiamati a valutare anche una monografia in tedesco del ricorrente: in tal senso sarebbe violata la garanzia procedimentale di trasparenza. La vaghezza del verbale non consentirebbe di chiarire se la visione individuale della documentazione sia avvenuta prima o dopo il 13.02.2025 con violazione dell’obbligo di motivazione. La valutazione individuale è avvenuta prima che i commissari dichiarassero formalmente l’assenza di conflitto di interesse. Nel verbale n. -OMISSIS- di valutazione e preselezione è affermato che la commissione “ha espresso le sue valutazioni senza riferirsi alla tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto dal bando” (p. 2 – doc. 9). A tal proposito, il ricorrente osserva che il bando (doc. 22) – su specifico impulso del Consiglio di -OMISSIS- che aveva chiesto l’attivazione della procedura – aveva definito l’impegno di ricerca richiesto, limitandolo “(…) alle indagini sull’-OMISSIS-, orientate tanto ai modelli teorici quanto alle pratiche, nei processi di formazione della -OMISSIS- e nella -OMISSIS- (…)”, da sempre temi di ricerca svolti dalla dott.ssa -OMISSIS- presso la stessa -OMISSIS- di UNITN. La limitazione sarebbe illegittima per violazione dell’art. 24, comma 2, della l. n. 240/2010, alla lettera a), che prevede che nei bandi vi sia la “specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari (…)”. Nel caso di specie, il settore scientifico disciplinare -OMISSIS- sarebbe stato circoscritto a tematiche specifiche, con indubbio vantaggio per chi, come la dott.ssa -OMISSIS-, le ha trattate di fatto in modo esclusivo e oggettivo svantaggio per i candidati, dott. -OMISSIS- e -OMISSIS-, che si sono per lo più dedicati ad altri temi. Leggendo i giudizi espressi dalla nuova Commissione, emergerebbe in modo evidente come essi siano influenzati dall’impegno di ricerca delineato dal bando. Il dato è ancora più eclatante nel giudizio collegiale ove, con riferimento alla produzione scientifica della dott.ssa -OMISSIS-, i Commissari affermano: “(…) Notevole è l’attitudine della candidata ad applicare la prospettiva dell’argomentazione ad ambiti pratici (…)”.
Tali giudizi avrebbero influito sulla valutazione comparativa, alterandola, anche con violazione dell’art. 24, c. 3 del Regolamento per il Reclutamento (doc. 21), che vieta alle Commissioni giudicatrici di esprimere valutazioni con riguardo all’impegno di ricerca previsto dal bando.
Sarebbe manifestamente errata la valutazione del grado di indipendenza dei candidati, poiché la commissione ha valutato come adeguato sia quello del ricorrente che quello della controinteressata, con sottovalutazione per il dott. -OMISSIS-, come si evincerebbe dall’analisi del curriculum.
All’esito della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione non ha proceduto all’“attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa” (art. 24, c. 2, lett. c) L. 240/2010), ma ha svolto una valutazione oltremodo sintetica, generica e complessiva. Con ciò si sarebbe realizzato uno snaturamento della forza di titoli e di pubblicazioni meritevoli di un vaglio autonomo e trasparente se solo si considera che il dott. -OMISSIS- indicava ben n. 8 monografie, mentre la dott.ssa -OMISSIS- solo 2 monografie. Ancora, a titolo di esempio, il dott. -OMISSIS- attestava tra i titoli le abilitazioni in -OMISSIS- per professore ordinario e associato, ottenute in -OMISSIS-, a fronte dell’abilitazione per professore associato, ottenuta dalla dott.ssa -OMISSIS-; il dott. -OMISSIS- produceva tra i titoli la posizione di ricercatore a tempo determinato (-OMISSIS-), posizione che la dott.ssa -OMISSIS- non aveva ricoperto. Il divario, non solo quantitativo, della produzione scientifica e dei titoli sarebbe macroscopico e rivelatore, ictu oculi, di giudizi illegittimi quanto imperscrutabili, con violazione dei principi di trasparenza, concorrenza e di “misurabilità” del merito secondo criteri intelleggibili e di giustizia ai quali UNITN si deve attenere.

VI. “Sul seminario: violazione dell’art. 3 della l. 241-1990 e dell’art. 24, c. 3 Regolamento per il reclutamento (doc. 21). Eccesso di potere per violazione dei principi di par condicio, trasparenza e concorrenza”.
A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, UNITN ha approvato un nuovo testo del Regolamento che non prevede più il seminario da svolgersi avanti al Consiglio della struttura accademica che aveva richiesto la procedura e non ne definisce più i contenuti precedentemente indicati in “attività di ricerca svolta e prospettive di sviluppo>”. La commissione, invece, nel caso di specie, avrebbe fatto rivivere nei contenuti il seminario come previsto dal precedente regolamento (art. 26) riservandolo però alla propria valutazione, sebbene l’articolo 24 del Regolamento per il reclutamento (ante e post novella 2024) abbia sempre vietato alla Commissione di valutare i candidati sulla base della “eventuale tipologia di impegno didattico, di ricerca e assistenziale richiesto dal bando”. Ciò avrebbe determinato un cortocircuito “la Commissione ha valutato come <eccellente> il seminario della dott.ssa -OMISSIS-, facendo chiaro riferimento all’impegno di ricerca, come definito nel bando. Tant’è che la valutazione è stata espressa anche a seguito di un approfondimento richiesto dalla Commissione proprio sulla <didattica del -OMISSIS->, laddove il bando richiede un impegno di ricerca proprio nell’ambito della <didattica -OMISSIS->”. Ciò ha comportato, secondo il dott. -OMISSIS-, la violazione dell’art. 24, c. 3 (ante e post novella del 2024) del Regolamento che impedisce alla Commissione di esprimere le proprie valutazioni riferendosi all’“impegno di ricerca richiesto” come definito nel bando.

VII. “Ancora sul seminario: violazione dell’art. 24, cc. 2 e 3 Regolamento per il reclutamento (doc. 21). Eccesso di potere per omessa indicazione dei criteri di valutazione”. La commissione ha deciso di dedicare al seminario una seduta autonoma a sé stante con una valutazione specifica tanto che il Presidente ha dichiarato a richiesta del prof. -OMISSIS- che anche per il seminario era prevista una valutazione: così facendo sarebbe stata inserita una terza fase non prevista e finanche con discussione pubblica incrementando il numero delle prove e valutazioni e tanto avrebbe conferito autonoma e dirimente rilevanza ad un seminario fondato su basi illegittime, la cui eventuale trattazione, semmai, avrebbe dovuto essere effettuata nell’ambito della seconda fase. Una tale operatività avrebbe violato il divieto di svolgere prove, scritte od orali, ulteriori rispetto alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni e alla prova di lingua inglese.
Inoltre, il tutto si è svolto senza che la commissione avesse predeterminato i criteri di valutazione del predetto seminario, richiamando solo i criteri di valutazione del bando, limitati ai titoli, al curriculum ed alla produzione scientifica. Non sarebbe ammissibile un’applicazione analogica dei criteri già previsti nel bando in quanto il seminario prevedeva anche “prospettive di sviluppo” dell’attività di ricerca che necessitavano di specifici criteri di valutazione.

6. Si è costituita l’Amministrazione intimata in data 16.07.2025 e con memoria del 15.06.2026 ha dedotto l’inammissibilità e/o l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso.
In primis, ha dedotto che è preclusa la disamina del primo motivo di ricorso in quanto vi osta il principio del ne bis in idem, trattandosi di domande precedentemente definite nel pregresso giudizio conclusosi con la sentenza di questo TRGA n. 98/2023, riformata con la sentenza del Consiglio di Stato n. 8516/2024. Sono infondate le doglianze circa la nomina della commissione, in quanto il relativo procedimento è rimasto invariato tra la prima e la seconda procedura, tenutesi rispettivamente nel -OMISSIS-, in conformità con quanto previsto dall’art. 23 del Regolamento di Ateneo.
La modalità di sorteggio nell’individuazione dei membri della commissione, quale motivo di ricorso, è inammissibile in quanto l’efficacia oggettiva del giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, pertanto “risultano evidentemente coperte dal giudicato (c.d. implicito) tutte le questioni che, in relazione all’impugnazione dei singoli atti, sono state dedotte in giudizio e quelle che avrebbero potuto esserlo secondo la disciplina delle preclusioni propria di ciascun [#OMISSIS#] processuale”, rimanendo salvi solo i fatti sopravvenuti, ovvero conosciuti successivamente, la cui mancata deduzione nel giudizio non è imputabile alla parte, situazione non ricorrente nel ricorso in esame. La procedura di nomina non è stata oggetto del precedente giudizio, che non ha censurato il Regolamento di Ateneo in merito alle modalità di nomina della commissione, operando il principio della preclusione dei motivi non dedotti nel primo giudizio. In via subordinata la resistente ha ribadito la piena legittimità della procedura di nomina della commissione, poiché gli indirizzi di ANAC non disciplinano né le regole di formazione delle commissioni né lo svolgimento dei loro lavori rinviando ai regolamenti universitari, poiché le Università godono di ampia autonomia nell’implementazione del Piano Nazionale Anticorruzione, potendo avvenire la nomina anche senza il sorteggio secondo la giurisprudenza consolidata. Le misure elencate da ANAC hanno titolo esemplificativo e non tassativo, poiché sussiste la facoltà delle Università di dotarsi di misure anche differenti purché idonee a prevenire in modo efficace i rischi tipici evidenziati dal PNA. UNITN ha scelto misure diverse, prevedendo un articolato sistema di nomina, di adeguata idoneità a tal fine. Il Comitato ha circoscritto la sua individuazione soltanto a 2 nominativi rispetto alla lista di professori selezionati sulla base delle linee guida del 2022, ed ha indicato la rosa a 6 nominativi, diversi da quelli indicati per la precedente procedura. Non sussiste un difetto di motivazione in tal senso in quanto nella deliberazione del Consiglio di Facoltà sono indicati i criteri per la scelta dei commissari ai fini del reclutamento e della progressione della carriera e la delibera ANVUR n. 132 dd. 13.9.2016, che contengono indicazioni quanto mai chiare e note a tutti i membri del Consiglio di Facoltà. Sono inoltre ben noti i curricula dei nominativi menzionati nel corso della seduta del Consiglio di Facoltà che, nella composizione ristretta ai professori di I fascia, è appunto composto solo ed esclusivamente da professori ordinari, che conoscono perfettamente il profilo scientifico degli studiosi attivi nell’area e nei propri settori scientifici disciplinari; tali curricula sono peraltro liberamente consultabili sui portali istituzionali delle Università dei rispettivi docenti. Le premesse della delibera impugnata del Consiglio di Facoltà costituiscono motivazione sufficiente, come stabilito dalla giurisprudenza. Così anche il Comitato per il reclutamento procede ad un’accurata selezione della lista di professori sulla base delle linee guida del 29.03.2022, pertanto la relativa delibera si limita ad individuare con voto palese soltanto due nominativi, sulla base dei suddetti criteri non essendo necessario esternare presupposti di fatto e ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del Comitato. In ogni caso non si tratta di un giudizio comparativo, ma solo di un giudizio assoluto di idoneità ad assolvere il compito, laddove la valutazione della professionalità, esperienza e competenza è valutazione discrezionale. Sotto altro profilo, non sussiste il conflitto di interessi lamentato. Come del resto confermato dalla giurisprudenza consolidata le cause di astensione sono tassative e anche le delibere ANAC citate escludono che possa rinvenirsi un confitto di interessi derivante dalla qualità di coautore di uno dei membri della commissione. Sono irrilevanti le circostanze al riguardo addotte dal ricorrente, poiché la mera conoscenza accademica non è idonea a pregiudicare di per sé l’imparzialità di valutazione né ad alterare la par condicio tra i candidati, qualora non sussista un sodalizio professionale o comunanza di interessi economici di intensità tale da far dubitare dell’imparzialità nella valutazione della commissione, come stabilito dalla giurisprudenza. Anche quanto al profilo social la giurisprudenza ha confermato che “le cosiddette <amicizie> su Facebook sono del tutto irrilevanti poiché lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute” (Cons. Stato, Sez. VII, Sent., 14/04/2022, n. 2849) e la commissaria ha escluso espressamente rapporti di frequentazione abituale. Sotto altro profilo, non è violato il principio di collegialità: tutti i commissari hanno avuto accesso contestualmente, da remoto, ai files della documentazione oggetto di valutazione dopo l’insediamento della commissione, per cui è corretta la verbalizzazione della visione individuale della documentazione nel verbale della seconda seduta, escludendosi la violazione del principio di trasparenza, poiché tutti i membri della Commissione hanno contestualmente accesso al medesimo materiale caricato nella cartella -OMISSIS- e hanno quindi la possibilità di studiarlo. La verbalizzazione sul punto non deve aver riguardo al dettaglio di tutti gli eventi, come confermato dalla giurisprudenza che prescrive la sola necessità di rendere percepibile, attraverso il verbale, l’iter logico seguito. Infine, in apertura della seduta del 10.03.2025 tutti i componenti della commissione hanno dichiarato l’assenza di incompatibilità e di relazione di parentela ed affinità con i candidati alla selezione precisando altresì la non sussistenza di “comunanza di vita né alcuna collaborazione professionale che presupponga comunione di interessi economici con carattere di sistematicità, stabilità e continuità tra i commissari ed i candidati e che non sussistono collaborazioni di carattere scientifico con i candidati che possano configurarsi come sodalizio professionale”, dichiarazione confermata individualmente prima della successiva seduta dell’-OMISSIS-. Poiché il bando è rimasto inalterato tra la prima e la seconda procedura, il motivo di ricorso che fa leva sull’illegittimità dello stesso nella parte in cui individua l’impegno di ricerca è inammissibile per l’efficacia oggettiva del giudicato della sentenza del TRGA 98/2023 che copre non solo in dedotto ma anche il deducibile. Il motivo è anche infondato in quanto i giudizi riportati dalla commissione valorizzano le attività scientifiche della dott.ssa -OMISSIS- sottolineando la loro piena e perfetta congruenza con il settore scientifico disciplinare messo a bando, a partire dall’esperienza didattica (pienamente coerente con la -OMISSIS-), dall’attività di ricerca svolta sia in istituti italiani sia stranieri nonché dalla partecipazione a gruppi di ricerca e il coordinamento di progetti pertinenti al settore disciplinare, fino ad arrivare alla produzione scientifica. Per contro, dalla mera lettura dei verbali di valutazione, emerge con tutta evidenza che la Commissione abbia più volte rilevato e motivato la mancanza di piena congruenza tra il profilo del dott. -OMISSIS- e il settore messo a bando di -OMISSIS-. Quanto alla erroneità della valutazione del grado di indipendenza, la resistente rammenta l’ampia discrezionalità della commissione, unico organo deputato a verificare e misurare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati, con i conseguenti limiti di sindacato gravanti sul Giudice. Anche sul motivo di ricorso concernente la violazione dell’art. 24, comma 2, della l. n. 240/2010 relativo all’omessa attribuzione del punteggio numerico alla valutazione dei titoli e pubblicazioni compiuta dalla commissione, la resistente eccepisce il ne bis in idem, in ogni caso richiamando la giurisprudenza di questo Tribunale sulla sufficienza di un motivato giudizio analitico anziché di un punteggio numerico. Inoltre evidenzia come appare palese dalla lettura dei giudizi espressi a verbale che, nonostante la differenza numerica di monografie prodotte dalla vincitrice, la dott.ssa -OMISSIS- prevale nella qualità, nell’impatto scientifico e soprattutto nella pertinenza disciplinare della produzione scientifica complessiva, che dal punto di vista comparativo sono giudicate nettamente superiori rispetto alle pubblicazioni del ricorrente per le quali la Commissione reputa una vicinanza alla -OMISSIS- piuttosto che alla -OMISSIS-; pertanto, nel complesso le sue pubblicazioni si rivelano non sempre congruenti al settore messo a bando. Infine, lo svolgimento del seminario è puntualmente coerente con le statuizioni del Consiglio di Stato nella sentenza n. 8516/2024: nel seminario i candidati hanno dato evidenza dei contenuti delle linee di ricerca future, ovvero delle prospettive di sviluppo della ricerca già avviata, dando atto la commissione di aver “espresso le sue valutazioni senza riferirsi alla tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto dal bando”. Infine, quanto all’ultimo motivo di ricorso, UNITN deduce che bando e verbale definiscono chiaramente l’oggetto del seminario: una presentazione delle attività di ricerca svolte e delle prospettive di sviluppo, della durata massima di 20 minuti. In secondo luogo, sebbene non presenti specifici criteri relativi al seminario, nella prima seduta la Commissione ha fissato criteri di valutazione generali in grado di guidare l’intera procedura, compresa la fase seminariale, ed infatti gli stessi criteri valutativi sono assolutamente mutuabili e utilizzabili per ciascuna fase di giudizio.

7. Si è infine costituita anche la dott.ssa -OMISSIS-, controinteressata, in data 12.09.2025 e con memoria del 24.07.2026 ha chiesto, parimenti, il rigetto del ricorso, per la sua infondatezza oltreché inammissibilità. La censura espressa nel primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto mai proposta in precedenza in quei termini e comunque non riproposta in sede di appello e dunque definitivamente coperta dal giudicato. Essa è comunque manifestamente infondata, giacché quanto riportato nel curriculum della dott.ssa -OMISSIS- corrisponde esattamente alla realtà dei fatti, come si evince dalla corrispondenza intercorsa tra lo stesso ricorrente e la prof. – -OMISSIS-, che ha presieduto il -OMISSIS-, nell’ambito progetto-OMISSIS-, e che ha altresì precisato che il mancato inserimento della dott.ssa -OMISSIS- nel sito web era un mero errore. Nel giudizio di appello la dott.ssa -OMISSIS- ha depositato una certificazione del Presidente della -OMISSIS-, dott. -OMISSIS-, che attesta la qualità di membro dell’-OMISSIS- della dott.ssa -OMISSIS- (doc. 3 e 4). Il ricorrente insiste nel sostenere la falsità del curriculum sulla scorta dei contenuti del sito -OMISSIS-.
Pur non ritenendolo necessario, la dott.ssa -OMISSIS- ha richiesto al Presidente della -OMISSIS-, dott. -OMISSIS-, un’ulteriore certificazione (doc. 5), che attesta non solo la qualità di membro dell’-OMISSIS- della dott.ssa -OMISSIS-, ma anche la sua inclusione nel -OMISSIS- e nel -OMISSIS-, con la precisazione che “l’inserimento negli elenchi pubblici dei Working Groups non aveva valore costitutivo” e che “il sito non è stato aggiornato regolarmente”. Il secondo motivo è inoltre inammissibile in quanto la nomina della commissione è avvenuta secondo la medesima procedura e i medesimi criteri della nomina della commissione originaria che non sono stati oggetto di specifica contestazione in precedenza. Trattandosi di mero rinnovo di una procedura valutativa annullata dal giudice opera, pertanto, il principio di preclusione per quelle censure che si sarebbero potute sollevare ab origine ma non sono state sollevate. In ogni caso il motivo è anche infondato perché la procedura di cui all’art. 23 del Regolamento di Ateneo non [#OMISSIS#] alcuna disposizione di legge. Tutti e tre i componenti indicati sono estranei all’Ateneo trentino e tanto vale ad escludere la violazione di principi invocati dal ricorrente, in particolare l’asserito obbligo di ricorrere al sorteggio per la nomina dei componenti, come statuito dalla giurisprudenza consolidata, poiché l’Ateneo, nell’ambito della sua autonomia ha previsto una serie di misure, che appaiono pienamente idonee a scongiurare il paventato rischio corruttivo. Del tutto fuorviante è, poi, il richiamo alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 8980/2022, in quanto riguardante una fattispecie diversa e non pertinente al caso in esame.

Anche la censura che si impernia sul difetto di motivazione della nomina della commissione è inammissibile, trattandosi di un vizio non in precedenza contestato; in ogni caso la stessa è infondata alla luce del consolidato insegnamento giurisprudenziale, fermo restando il richiamo nelle deliberazioni impugnate della delibera ANVR 13.09.2016, n. 132, recante i “Criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori universitari, ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 8 della Legge 240/2010”, e dei “Criteri di scelta dei commissari ai fini del reclutamento e la progressione di carriera”, approvati dallo stesso Comitato di Ateneo il 29 marzo 2022, e il cui rispetto è riscontrabile nel decreto del Rettore del 15 febbraio 2025 di nomina della commissione. Ciò che rileva i fini della legittimità della relativa nomina è esclusivamente la sussistenza dell’idoneità richiesta in capo a ciascun commissario nominato, vale a dire la qualifica di esperto nella disciplina settoriale, idoneità che non può essere messa in discussione per i nominati, trattandosi di tre professori di I° fascia di lungo corso nel settore considerato, per ciò solo qualificabili come “massimi esperti” anche a tacere dei loro prestigiosi curricula, pubblicati nei siti delle Università di appartenenza, mentre il ricorrente non ha adombrato l’inidoneità dei componenti nominati limitandosi a una mera censura di difetto di motivazione. L’indicazione di sei nominativi nella lista dei professori fornita dal Comitato appare congrua per la nomina di una commissione composta da tre membri mentre la presenza di due professoresse è idonea a garantire la rappresentazione di genere. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso che si duole della sussistenza di un conflitto di interessi tra la prof.ssa -OMISSIS- e la controinteressata, con richiamo alla giurisprudenza consolidata che impone la dimostrazione a tal fine della sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità e le circostanze addotte dal ricorrente sono del tutto inadeguate allo scopo prefisso. “È, infatti, evidente che il né il denunciato <coautoraggio>, né tanto meno le due censurate esternazioni mediante l’emoticon del cuore possono assurgere a dimostrazione (o anche solo a elementi sintomatici) di stabili e reciproci rapporti economici, rispettivamente di rapporti personali abituali e intimi”, come statuito dalla giurisprudenza con riguardo alle amicizie facebook, mentre la commissaria ha espressamente e motivatamente escluso l’esistenza tanto di rapporti di frequentazione abituale quanto di sodalizi professionali con la dott.ssa -OMISSIS-, proprio a seguito dell’istanza di ricusazione presentata dal ricorrente. Quanto alle censure relative all’operato della commissione, la controinteressata ne deduce l’infondatezza in quanto la commissione si è regolarmente insediata, come da verbale n. -OMISSIS-, il -OMISSIS- e in seguito al suo insediamento i commissari sono stati abilitati ad accedere al materiale concorsuale appositamente caricato su una piattaforma per la consultazione condivisa. Nella seduta del 5.03.2025 la commissione ha correttamente dato atto dell’accesso dei suoi componenti alla piattaforma e della presa visione della documentazione e non si comprende come tali operazioni possano ritenersi lesive dei principi della collegialità; per altro verso, l’accesso al medesimo materiale è ugualmente e contestualmente consentito a tutti i componenti della commissione in qualsiasi momento. La mancata verbalizzazione della conoscenza della lingua tedesca non costituisce violazione del principio di trasparenza, tanto più che i commissari non sono affatto tenuti a conoscere tutte le lingue delle pubblicazioni dei candidati (v., sul punto, Cons. Stato, Sez. VII, 24 ottobre 2024, n. 8515). La monografia in lingua tedesca del ricorrente risulta trattata analiticamente sia nei giudizi collegiali che individuali. I commissari hanno reso le dichiarazioni circa l’assenza di incompatibilità con i candidati alla procedura valutativa nella prima occasione utile, ovvero in apertura della seduta del 5.03.2025, e pochi giorni dopo tale seduta confermata in separate dichiarazioni individuali singolarmente sottoscritte. La censura concernente al tema, già trattato nel ricorso 2022, della definizione dell’impegno di ricerca operato nel bando, che sarebbe omogeneo con gli argomenti di ricerca della controinteressata, è inammissibile, giacché il bando non è stato oggetto di annullamento del giudice di appello e per questo, non può essere censurato per vizi già denunciati o che avrebbero potuto esserlo in virtù del principio del ne bis in idem. In ogni caso la doglianza è anche infondata, poiché la commissione ha espresso la propria valutazione senza considerare l’impegno di ricerca (v. verbale n. 2) e facendo, invece, esclusivo riferimento al settore concorsuale bandito -OMISSIS-, ricompreso nel settore scientifico disciplinare -OMISSIS-, in applicazione dei criteri di valutazione individuati nel verbale n. -OMISSIS-. Tale ultima circostanza emerge in termini chiari e incontestabili dalla semplice lettura dei giudizi individuali e collegiali della commissione, nei quali ogni valutazione sulla congruenza o pertinenza di titoli, attività e produzione scientifica dei candidati viene riferita sempre e soltanto al “settore concorsuale per il quale è bandita la procedura”, ovvero con il settore concorsuale -OMISSIS-, come risulta dai verbali.

Il problema, già emerso nel primo giudizio, è che il ricorrente ha un profilo più orientato al versante-OMISSIS-, il che non può non riverberare i propri effetti nell’ambito di un concorso bandito per il settore scientifico -OMISSIS-. La censura che mira a contestare la valutazione sul grado di indipendenza del candidato è inammissibile in quanto, stante l’ampia discrezionalità tecnica della valutazione espressa dalla commissione giudicatrice, con i conseguenti limiti di sindacato del giudice amministrativo, manca nel caso di specie la manifesta illogicità, irragionevolezza e un errore di fatto o il palese sviamento di potere, dovendo il ricorrente argomentare la palese inattendibilità del giudizio tecnico-discrezionale, come statuito dalla giurisprudenza, inattendibilità nel caso di specie indimostrata. La commissione ha considerato gli indicatori del grado di autonoma ed indipendenza che non si limitano alla “permanenza in centri di ricerca diversi da quelli di origine”, ma comprendono anche, secondo l’elencazione riportata nell’allegato A) al verbale n. – -OMISSIS- della commissione, la “percentuale di prodotti di ricerca presentati con co-autori diversi da quelli dei gruppi sopra menzionati”, gli “inviti presso università o istituzioni di prestigio”, la “partecipazione a comitati scientifici di riviste di rilievo”, la “capacità di reperire risorse per le proprie ricerche, di farsi promotore di nuove linee di indagine, supervisore di collaboratori, studenti, assegnisti, e di avviare la rete di collaborazioni internazionali”, come si evince dal giudizio collegiale. La mancata previsione dell’assegnazione, da parte della commissione, di un punteggio numerico a titoli e pubblicazioni dei candidati, per i quali è comunque previsto, in sede di selezione preliminare, il “motivato giudizio analitico”, è pienamente legittima, laddove lo scostamento dal modello procedimentale fissato dalla legge statale non lede affatto i principi fondamentali della legge di riforma universitaria. Il “motivato giudizio analitico” espresso su titoli, curriculum e pubblicazioni di ciascun candidato corrisponde all’autonomia riservata all’Ateneo trentino, come statuito da questo Tribunale nei suoi precedenti, e consente la ricostruzione dell’iter logico sotteso alle valutazioni della commissione giudicatrice anche per la seconda fase della discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, all’esito della quale viene comunque espresso un nuovo giudizio. Dai giudizi analitici della commissione si evincono le ragioni per le quali la produzione scientifica della dott.ssa -OMISSIS- è stata valutata migliore di quella del dott. -OMISSIS-, ancorché più contenuta sotto il profilo quantitativo: i commissari hanno correttamente ritenuto di dover valorizzare in primis gli aspetti qualitativi della produzione. Il sesto motivo di ricorso, incentrato sul seminario, è da respingere in quanto sul punto la commissione si è attenuta alle statuizioni della sentenza del Consiglio di Stato, che ha espressamente stabilito che la commissione avrebbe dovuto valutare anche la presentazione del seminario.

Contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, il seminario non si è affatto incentrato sull’impegno didattico e di ricerca richiesto dal bando ma solamente sulle attività di ricerca svolte dai candidati e sulle relative prospettive di sviluppo. Il fatto che nel corso del seminario possano essere stati toccati temi, quali la “-OMISSIS-”, potenzialmente coincidenti con quelli dell’impegno didattico e di ricerca richiesto, non spostano i termini della questione: trattandosi di argomenti oggetto dell’ambito di ricerca della dott.ssa -OMISSIS- (ma non solo, visto che anche il candidato -OMISSIS- ne ha parlato) essi sono stati legittimamente trattati nel corso del seminario, mentre la “-OMISSIS-”, è inclusa espressamente nella declaratoria -OMISSIS-. Infine, il bando e il primo verbale hanno delineato chiaramente modalità e oggetto del seminario (presentazione di circa 20 minuti delle attività di ricerca svolte dai candidati e delle prospettive di sviluppo), mentre nella procedura rinnovata il verbale n. -OMISSIS- della commissione ha stabilito criteri generali di valutazione, pacificamente applicabili a tutte le fasi della procedura, ivi compresa quella di presentazione del seminario.

Da ultimo, la parte controinteressata (punto 9 della memoria) evidenzia il fatto che il ricorrente ha utilizzato due screenshot del profilo facebook personale della dott.ssa -OMISSIS- (doc. 48 ricorrente), i cui contenuti riservati, secondo la dott.ssa -OMISSIS-, sono accessibili esclusivamente ai soggetti autorizzati, fra i quali non rientrano né il dott. -OMISSIS-, né il suo difensore. Deduce altresì la controinteressata che l’acquisizione e la diffusione non autorizzata di tali contenuti riservati, che includono fra l’altro immagini e nomi di soggetti terzi, hanno comportato una significativa lesione del diritto della dott.ssa -OMISSIS- alla riservatezza e alla protezione dei dati. Per tale ragione quest’ultima ha presentato un circostanziato e documentato reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (riportato in allegato al doc. 9), chiedendo di accertare la violazione dei suoi dati personali da parte del ricorrente e del suo difensore e/o di altri soggetti ignoti e di disporre le misure correttive e sanzionatorie, ivi compresa la rimozione o l’oscuramento dei contenuti illecitamente trattati. Il Garante, esaminato il reclamo, ne ha disposto l’archiviazione, ritenendo che, nell’ambito dei procedimenti giudiziari, “spetta all’Autorità giudiziaria già adita – e non al Garante- pronunciarsi sul trattamento dei dati personali asseritamente non conforme alla disciplina di protezione dei dati (…), trattandosi di una vicenda di trattamento (raccolta e successivo utilizzo) da considerarsi unitariamente sotto l’aspetto logico giuridico e di un accertamento necessariamente presupposto e propedeutico rispetto alla valutazione della validità, efficacia e utilizzabilità in giudizio dei dati medesimi”. La dott.ssa -OMISSIS- insiste, dunque, affinché questo Tribunale “previo accertamento della violazione dei dati personali della stessa dott.ssa -OMISSIS- da parte del dott. -OMISSIS- e/o del suo difensore e/o di altri soggetti allo stato ignoti, voglia dichiarare l’inutilizzabilità del doc. 48 della produzione del ricorrente, disponendone la rimozione o l’oscuramento”.

8. La parte ricorrente nella memoria del 24.07.2026 ribadisce la fondatezza del motivo II, sulla scorta della riforma del reclutamento del sistema universitario 2026 che prevede il sorteggio dei commissari quale presidio e garanzia dei principi di trasparenza ed imparzialità pacificamente vincolanti anche per UNITN. A comprova del più elevato grado di indipendenza del ricorrente ha prodotto ulteriori documenti, per un aggiornamento delle attività svolte dopo il deposito del ricorso ovvero negli anni 2025-2026, anche a confronto con la più modesta attività svolta dalla controinteressata. Reputa il ricorrente che nemmeno l’ulteriore certificazione prodotta in giudizio dimostrerebbe che la controinteressata sia anche stata membro del gruppo di ricerca -OMISSIS- e -OMISSIS-. Quanto all’azione svolta dalla controinteressata presso il Garante, archiviata, deduce come la dott.ssa -OMISSIS- “non poteva e non può non sapere che alcune immagini dalla stessa pubblicate (ivi incluse quelle di cui al doc. 48) erano e sono tuttora pubbliche, dunque visibili a tutti, in uno con i relativi commenti”, come risulta dalle evidenze dimesse in giudizio, lamentando come il comportamento processuale della controinteressata (che ha presentato reclamo al Garante in data 12.08.2025, non notificato ai controinteressati e privo di contraddittorio, e poi un atto di costituzione del 12.09.2025 privo di riferimenti al tema privacy), avrebbe violato il diritto di difesa del ricorrente precludendo il deposito di prove nei termini di cui all’art. 73 c.p.a. A tale scopo il ricorrente deposita quali atti sopravvenuti: – la stampa del profilo della controinteressata, quello indicato nel reclamo, effettuata senza alcuna forma di accesso, recante data 20.07.2026, dalla quale sono visibili almeno -OMISSIS- tra le quali le due di cui al doc. 48 (doc.1); – il doc. 2 del 20.07.2026 estratto cliccando sulle immagini visibile nel doc. 1, recante l’immagine del volume con i relativi commenti più pertinenti e le reazioni espresse dalla prof.ssa -OMISSIS- (doc. 3); – nonché il documento che riporta l’immagine del matrimonio (doc. 4) con i relativi commenti, ivi comprese le reazioni della professoressa (doc. 5).
Precisa il difensore del dott. -OMISSIS- che solo cliccando sulla voce “vedi tutte le foto” il sistema chiede di effettuare l’accesso quale passaggio necessario per accedere ad aree private alle quali il ricorrente ed il suo difensore non hanno mai avuto accesso né tentato di accedere.
Inoltre, il ricorrente osserva che il doc. 48 è stato depositato in giudizio a supporto di un motivo di ricorso volto a censurare un atto impugnato, vale a dire il diniego posto dal Rettore di UNITN all’istanza di ricusazione svolta personalmente dal dott. -OMISSIS-, e dunque al fine di esercitare appieno il diritto di difesa. Con il reclamo la controinteressata, infine, finirebbe per dimostrare che la prof.ssa -OMISSIS- faceva parte del ristretto gruppo di amici della dott.ssa -OMISSIS-, confermando la fondatezza del motivo di ricorso.

9. La dott.ssa -OMISSIS-, in sede di replica del 3.09.2026, ha contrastato le deduzioni di parte ricorrente argomentando come la riforma approvata e richiamata dalla controparte, che ha reso obbligatorio il sorteggio dei componenti esterni, al di là dell’irretroattività della sua applicazione a procedure precedentemente espletate, conferma la legittimità dell’operato di UNITN: solo la nuova normativa ha reso obbligatorio il sorteggio con piena legittimità anche di sistemi diversi per il pregresso.
Inoltre, sotto altro profilo, l’attività svolta dal dott. -OMISSIS- dopo l’indizione del concorso è del tutto irrilevante e non avvalora alcunché, precisando che il medesimo non può avere cognizione dell’attività svolta dalla dott.ssa -OMISSIS- nel periodo successivo al concorso, poiché l’attività successiva non è desumibile dal profilo internet universitario, non aggiornato.
Conferma, altresì, l’idoneità della documentazione prodotta a comprova delle dichiarazioni curricolari. Quanto al reclamo privacy la controinteressata replica che il suo profilo facebook è stato da sempre utilizzato come riservato alla cerchia di “amici” (tra i quali non vi è il ricorrente né il suo difensore), pertanto, la dott.ssa -OMISSIS- non si spiega come il ricorrente abbia potuto accedere a sue immagini. Inoltre, contesta che le circostanze illustrate nel reclamo avvalorino le doglianze di cui al motivo 5, ovvero il rapporto personale con la commissaria, precisando che la dott.ssa -OMISSIS- “è socia e partecipe della -OMISSIS-, alla quale aderiscono gran parte dei professori, ricercatori e dottori di ricerca operanti in Italia nella disciplina, ed è, inoltre, coordinatrice del -OMISSIS- -OMISSIS-) ” ed in tal senso il profilo facebook è utilizzato anche come strumento di collegamento professionale e di divulgazione delle rispettive attività scientifiche ed accademiche, risultando normale che nei suoi contatti figurino docenti e studiosi anche del medesimo settore, tra i quali la prof.ssa -OMISSIS-, sicché tale collegamento non è idoneo a dimostrare l’esistenza di un rapporto professionale qualificato che presuppone circostanze concrete e ulteriori, nel caso di specie del tutto assenti come espressamente dichiarato dall’interessata.

10. Infine, nella replica del 3.09.2026 parte ricorrente ha insistito per le proprie conclusioni. In particolare, ha contrastato l’eccezione della violazione del principio del ne bis in idem in quanto si tratta di due distinte procedure valutative, con commissioni in diversa composizione: perciò non c’è identità degli atti impugnati con il primo ricorso e nell’odierno giudizio, e nemmeno nei motivi di ricorso. Nel giudizio RG. 156/2022 la questione -OMISSIS- e -OMISSIS- non formava oggetto di un motivo di ricorso, ed è stata trattata a contestazione delle difese svolte dalla controinteressata circa il proprio grado di indipendenza. Nel nuovo ricorso si contesta alla commissione, invece, l’omessa applicazione dell’art. 71 e 75 del d.P.R. 445/2000 con mancata esclusione della controinteressata. La questione, poi, è rimasta assorbita nelle statuizioni del TRGA 98/2023 e dunque non vi è giudicato. In ogni caso non vi è prova in atti della veridicità di quanto affermato dalla dott.ssa -OMISSIS- nel proprio curriculum, ovvero di essere stata “-OMISSIS-”, in particolare nemmeno la dichiarazione del 2025 del prof. -OMISSIS- comproverebbe il fatto che la controinteressata è stata titolare dello status di “-OMISSIS-” dei predetti -OMISSIS-.

Non è fondata neppure l’eccezione di giudicato circa i motivi afferenti alla nomina della commissione, in quanto l’annullamento del Consiglio di Stato della sentenza del TRGA ha provocato l’adozione di un nuovo Regolamento con la ridefinizione del ruolo e dei poteri della commissione che risultano diversi e più pregnanti, in quanto chiamata ad individuare il vincitore e non solo a presentare al dipartimento la mera rosa di candidati idonei. L’amicizia facebook confermerebbe la sussistenza di un obbligo di astensione della prof.ssa -OMISSIS-, come è statuito dalla giurisprudenza con riguardo ai rapporti di amicizia personale (ex multis recentemente Cass Civ. SSUU sent. 260/2026, TAR Brescia, sent. 496/2026; Cons. Stato sent. 1960/2026). Con riferimento al tema privacy il ricorrente chiarisce che la dott.ssa -OMISSIS- ha modificato le impostazioni del proprio account facebook che dal 27.07.2026 risulta totalmente illeggibile per chi non è “amico”, comprovando la non veridicità di quanto espresso nel reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, e ciò comporta l’inammissibilità e comunque improcedibilità e/o infondatezza dell’istanza svolta dalla controinteressata al punto 9 della memoria.
11. Il dott. -OMISSIS-, ancorché ritualmente reso notificatario del ricorso, non si è costituito in giudizio.
12. All’odierna udienza pubblica, dopo ampia discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
I. Il ricorso non è fondato, e tanto consente di prescindere dalle eccezioni svolte dalle parti resistenti che reclamano la reiezione in [#OMISSIS#] di puntuali censure espresse nei motivi di ricorso, in forza dell’applicazione del principio del ne bis in idem, che copre il dedotto ed il deducibile.
II. Il primo motivo di gravame non merita favorevole apprezzamento. La documentazione prodotta in giudizio da parte della dott.ssa -OMISSIS- (allegato 4, 5 e 6 della produzione del 14.07.2026) promanante da soggetti componenti a vario titolo la “-OMISSIS-” conduce a non ritenere comprovato, ad avviso del Collegio, quanto sostenuto dal dott. -OMISSIS- circa la natura non veritiera della dichiarazione espressa dalla controinteressata nel proprio curriculum (in particolare si sottolinea il tenore della dichiarazione del dott. -OMISSIS- prodotta sub doc. 5, che certifica come la dott.ssa -OMISSIS- “ha preso parte ed è stata membro della-OMISSIS-”…“Le attività di ricerca svolte dalla stessa rientrano nell’ambito del -OMISSIS-”, il cui elenco “non ha valore costitutivo”).
III. Anche il secondo motivo va respinto stante la legittimità dell’omessa applicazione del sorteggio per la scelta dei commissari alla luce della giurisprudenza, anche di questo Tribunale, che si presta ad essere applicata alla selezione in esame e a cui si intende dare continuità (cfr. punto VIII. sentenza TRGA Trento, 26 marzo 2026, n. 50, del seguente tenore: “VIII. Nel secondo motivo di gravame la parte ricorrente prospetta l’illegittimità degli atti Regolamentari dell’Ateneo e dei Criteri generali per il reclutamento, ad essi ancillari, per non aver informato il procedimento della scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici alla procedura del sorteggio, secondo le raccomandazioni suggerite con deliberazione di ANAC n. – -OMISSIS- (e atto di indirizzo del MIUR n. -OMISSIS-) al fine di prevenire il rischio corruttivo, consistente in fenomeni di distorsione delle procedure selettive. Il Collegio sul punto presta adesione alla giurisprudenza ormai consolidata che reputa non vincolanti dette indicazioni, del resto proposte dalla stessa Autorità come <raccomandazioni> e <suggerimenti>, stante l’autonomia statutaria e regolamentare di cui dispongono le Università (Cons. Stato, sez. VII, 15.07.2024, n. 6313; TAR Lazio Roma, Sez. III-ter, 21.01.2026, n. 1250; TAR Lazio Roma, Sez. III ter, 17.03.2023, n. 4699; TAR Lazio, sez. III Ter, 8.6.2024 n. 11673; Cons. Stato, sez. VII, 26.3.2025 n. 2552; TAR Veneto Sez. I, 25.09.2025, n. 1614). Il che vale a dire che UNITN ha facoltà di fronteggiare siffatto rischio anche mediante altre modalità. In tal senso la resistente rappresenta che la stessa giurisprudenza ha individuato, quale idonee misure allo scopo, anche la nomina di commissari esterni all’Università, come è prescritto per due sui tre componenti secondo le disposizioni a cui deve informarsi la procedura di nomina in esame (art. 6 del Regolamento di Ateneo sopra citato, secondo il quale <1. Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, il Rettore nomina una Commissione di valutazione composta da tre componenti appartenenti al ruolo dei professori di prima fascia o a un ruolo equivalente, attivi in ambito corrispondente al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva. Di questi, due componenti sono indicati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere e un componente è indicato dalla struttura accademica che ha deliberato la proposta di attivazione della procedura. 2.

I componenti della Commissione provenienti da Atenei italiani sono scelti fra i professori appartenenti al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva. 3. Almeno due componenti della Commissione devono provenire da altra Università italiana o straniera. Nel caso di nomina di un componente proveniente da Università straniera, la corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di prima fascia è stabilita dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010. […]>) tanto più che nel caso di specie si tratta di selezione aperta solo agli esterni (Cons. Stato, sez. VII, 4.06.2024, n. 5024). UNITN deduce altresì come, prima ancora, allo stesso scopo sia orientato il complesso procedimento di individuazione dei componenti delle commissioni applicato nel caso di specie in osservanza dell’art. 6 del Regolamento, che si distribuisce su organi diversi: il Consiglio di Facoltà e il Comitato di reclutamento, nonché il Rettore per l’atto di formale nomina, modalità anch’esse funzionali a perseguire l’obiettivo di prevenzione in questione”). E’ appena il caso di evidenziare al riguardo che la, recente, approvazione della riforma del sistema di reclutamento che prevede il sorteggio, legge 16.07.2026, n. -OMISSIS-, non è utile a supportare le argomentazioni di parte ricorrente non solo in quanto non rileva nel caso di specie, non potendo operare con riguardo alla procedura in esame che costituisce reiterazione della precedente procedura sulla scorta di regole già definite e non può comunque applicarsi retroattivamente anche in forza della norma transitoria ivi prevista (art. -OMISSIS-), ma anche per l’assorbente considerazione che essa dimostra come il principio del sorteggio non era applicabile in precedenza, in assenza di una norma di diritto positivo al riguardo.

IV. Il terzo motivo (che riguarda i vizi di eccesso di potere sulla nomina della commissione) è, parimenti, infondato: circa la pregnanza dell’obbligo di motivazione nella nomina dei commissari deve, nuovamente, richiamarsi il condiviso indirizzo giurisprudenziale, come confermato nella citata sentenza di questo Tribunale, n. 50/2026, che ha chiarito quanto segue: “VII. In via preliminare vale evidenziare al riguardo che la giurisprudenza condivisa ha statuito che <l’illegittimità della delibera di nomina dei membri della commissione di gara non può essere ancorata all’omessa motivazione della scelta, quanto piuttosto al dato obiettivo che i soggetti prescelti non siano effettivamente esperti nella materia oggetto di gara: …> (Cons. Stato, sez. VII, 22.07.2022, n. 6446). Infatti, la scelta dei componenti delle commissioni giudicatrici non costituisce, come bene evidenziato dalle resistenti, una procedura comparativa tra soggetti candidabili poiché è sufficiente all’adempimento dell’obbligo motivazionale il richiamo alla normativa di riferimento e l’indicazione della qualità del soggetto nominato (nella specie, come <esperto>) (cfr. Cons. Stato, sez. II, 19.10.2021, n. 7031, secondo la quale <Anzitutto, per condivisa giurisprudenza di questo Consiglio (C.d.S., sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 6989) ‘non sussiste alcun particolare obbligo di motivazione in ordine alla scelta dei commissari, giustificandosi la scelta stessa in ragione della qualifica rivestita (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2014, n. 4791; id., sez. VI, 27 agosto 2014, n. 4348)’.
In aggiunta s’è chiarito, in senso qui condiviso, che le censure dedotte qui all’esame ‘appaiono inidonee a configurare vizi di legittimità dell’intera procedura, attenendo ad una fase prodromica ampiamente discrezionale, non richiedente motivazione sulle ragioni della scelta stessa né sulle modalità di individuazione dei singoli, purché idonei a svolgere le funzioni loro affidate.’ (cfr., Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2014, n. 3260)>; in termini Cons. Stato, sez. VI, 6.05.2016, n. 1829; vedi anche Cons. Stato, sez. VII, 16.05.2025, n. 4208). Pertanto, rileva esclusivamente la sussistenza dell’idoneità richiesta in capo a ciascun commissario nominato, ossia la qualifica di esperto nella disciplina settoriale, la quale, con riferimento ai membri di cui si discute, è attestata dal fatto che trattasi di professori di I fascia di lungo corso nel macrosettore considerato (il che rende ragione di per sé della qualifica di <massimo esperto>), i cui curricula sono rinvenibili ex lege nei siti delle Università di appartenenza, oltreché valutati in sede di designazione (in allegato alla nomina del consiglio di Facoltà quanto al componente interno Prof. ….) costituendo allo scopo motivazione sufficiente per la designazione avversata (cfr. TAR Lombardia Brescia, sez. II, 16.11.2020, n. 799)”.
Come precisato nel decreto del Rettore dd. 15 febbraio 2025, i commissari nominati sono tutti esterni all’Ateneo trentino e professori di I° fascia che “appartengono al settore concorsuale e al settore scientifico disciplinare per cui è indetta la procedura ovvero ai corrispondenti gruppo scientifico disciplinare e settore scientifico disciplinare ex D.M. n. 639/2024 (… omissis …), non hanno riportato una valutazione negativa ai sensi dell’art. 6, commi 7 e 8 della L. 240/2010 e soddisfano i requisiti definiti dalla sopra citata delibera ANVUR ai fini della partecipazione alle commissioni locali” e il ricorrente non ha nemmeno adombrato l’inidoneità dei commissari, alfine nominati a far parte della Commissione giudicatrice per la procedura in argomento, ma si è limitato ad avanzare il difetto di motivazione.
Sotto altro profilo, il confronto con l’ampiezza della lista formata nella precedente nomina, estesa a 15 nominativi contro solo 6 nel caso di specie di cui solo 2 donne e nessun docente straniero, è sotto un primo aspetto del tutto ultroneo, trattandosi di una nuova procedura di nomina, e dunque non di un segmento procedurale di uno stesso procedimento, procedura svolta nel rispetto dell’art. 23 del Regolamento di Ateneo, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente. Comunque, tale circostanza non comprova la sussistenza dei vizi esposti nel motivo di ricorso, costituendo la nomina espressione di attività discrezionale, a cui consegue il noto limite di sindacato, e tenuto conto anche del fatto che nella nuova lista non dovevano comparire i soggetti coinvolti nella precedente commissione. Il numero di professori indicati nella lista, infine, dato il numero di soggetti da nominare (3) è da ritenere congruo, anche per la scelta della rappresentante di genere.

V. Il quarto motivo di ricorso si incentra, censurandolo, sul rigetto delle plurime istanze di ricusazione della commissaria prof.ssa -OMISSIS-, svolte dal dott. -OMISSIS- e fa richiamo al rapporto professionale tra la stessa e la candidata dott.ssa -OMISSIS-, in tesi, reso evidente dal volume “-OMISSIS-” pubblicato -OMISSIS-, curato anche dalla dott.ssa -OMISSIS- e che contiene un contributo della prof.ssa – -OMISSIS-; dal rapporto intimo tra la prof.ssa -OMISSIS- e la dott.ssa -OMISSIS-, reso evidente dalle recenti -OMISSIS- esternazioni via facebook (doc. 48), con le quali la prof.ssa -OMISSIS- ha commentato (reazione) mediante emoticon con cuoricino due notizie divulgate dalla dott.ssa -OMISSIS- (ovvero: (i) alla pubblicazione del testo-OMISSIS- -OMISSIS- e (ii) l’anniversario di matrimonio dei genitori della dott.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-); dal profilo della dott.ssa -OMISSIS-, rimasto pubblicato sul sito di UNITN anche dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 8516/2024 che annullava la procedura di nomina a ricercatrice, dunque visibile prima e durante i lavori della commissione, con elementi di “pubblicità” in grado di incidere sul giudizio con manifesta violazione della par condicio.

VI. In ordine a tale questione il Collegio reputa doveroso farsi preliminarmente carico della domanda svolta dalla controinteressata nel punto 9 della memoria del 24.07.2026, che, a seguito dell’archiviazione di un analogo reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali (doc. 9 resistente), chiede a questo Tribunale “previo accertamento della violazione dei dati personali della stessa dott.ssa -OMISSIS- da parte del dott. -OMISSIS- e/o del suo difensore e/o di altri soggetti allo stato ignoti, voglia dichiarare l’inutilizzabilità del doc. 48 della produzione del ricorrente, disponendone la rimozione o l’oscuramento”.

Al riguardo si è dell’avviso che la produzione documentale effettuata in giudizio da parte del dott. -OMISSIS- il 24.07.2026 rende verosimile il fatto che vi sia stata un’accessibilità pubblica del profilo facebook della dott.ssa -OMISSIS-, rispetto quantomeno ai dati tratti dallo stesso e replicati negli screenshot depositati sub. doc. 48 di parte ricorrente. Quanto al diverso tema dell’utilizzo nel presente giudizio dei dati in parola, ossia dello stesso screenshot, che pur sempre costituisce un nuovo trattamento di dati, reputa il Collegio che lo stesso non possa considerarsi eccedente o non pertinente rispetto alla necessità di corroborare con le dovute evidenze quanto argomentato nel motivo IV di ricorso, ossia la ritenuta sussistenza di una fondata ragione di ricusazione della prof.ssa -OMISSIS-, quale sarebbe dimostrata dall’espressione degli emoticon apparenti sugli screenshot depositati in giudizio. In definitiva, i dati in parola sono utilizzati, nel presente giudizio, quale esercizio del diritto di difesa che assume carattere prevalente (cfr. Cass. Civ., sez. Lav. 17.06.2021, n. 33809, secondo cui “la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove sia necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza: dovendo, tuttavia, tale facoltà di difendersi in giudizio, utilizzando gli altrui dati personali, essere esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza […], sicché la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, con le esigenze di difesa. […] le prove precostituite, quali i documenti, entrano nel giudizio attraverso la produzione e nella decisione in virtù di un’operazione di semplice logica giuridica, essendo tali attività contestabili solo se svolte in contrasto con le regole rispettivamente processuali o di giudizio, che vi presiedono, senza che abbia rilievo una valutazione in termini di utilizzabilità, categoria propria del [#OMISSIS#] penale ed ignota al processo civile”; Cass. Civ., sez. I, ord. 21.03.2023, n. 9314), non rilevandosi, pertanto, una violazione delle disposizioni concernenti la tutela privacy dei dati ed in particolare di quanto disposto dall’art. 5, par. 1, lett. c), GDPR (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), secondo il quale “i dati personali devono essere: <adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati> (“data minimisation”). Invero l’art. 6, par. 1, lett. f), GDPR ammette il trattamento quando è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse del titolare o di terzi, quale può essere l’esercizio del diritto di difesa. Inoltre, l’art. 9, par.
2, lett. f), GDPR consente il trattamento anche di categorie particolari di dati quando esso sia necessario: “per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria”, trattamento che deve svolgersi nel rispetto di principi di necessità, pertinenza e non eccedenza, non esorbitati nel caso di specie. Si veda anche l’art. 17, paragrafo 3, lett. e) che esclude il diritto all’oblio nel caso di trattamento necessario “per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”.

VII. Anche alla luce di tale produzione documentale, pertanto, deve essere approfondito il motivo di ricorso, che però si appalesa infondato.
Vale richiamare sul punto la giurisprudenza, del tutto consolidata e ben nota anche alla parte ricorrente, secondo la quale non è sufficiente un mero rapporto professionale e di collaborazione scientifica, a sancire la sussistenza di un conflitto di interessi e comunque l’obbligo di astensione, che ricorre sono nei casi tassativamente intesi dell’art. 51 c.p.c. (ex multis da ultimo Cons. Stato sez. VII, 18.03.2025, n. 2236).
L’orientamento della giurisprudenza in materia di concorsi universitari, in particolare, è consolidato nel senso che non comporta l’obbligo di astensione di un componente della commissione la circostanza “che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica che risponde alle esigenze dell’approfondimento dei temi di ricerca; non costituisce, quindi, ragione di incompatibilità la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale mentre l’obbligo di astensione sorge nella sola ipotesi di comunanza d’interessi economici di intensità tale da far ingenerare il ragionevole dubbio che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario. L’obbligo di astensione invece sussiste quando l’intensità della collaborazione sia stata tale da far desumere che non vi è stata una valutazione indipendente dello stesso candidato” (Cons. Stato, Sez. VI, 29 agosto 2017, n. 4105 richiamato in Cons. Stato 14 marzo 2022, n. 1722; in termini, Sez. III, 17 gennaio 2020, n. 420; Sez. VI, 24 agosto 2018, n. 5050 e 13 dicembre 2017, n. 5865; di recente, T.A.R. Firenze, sez. I, 26 aprile 2022, n. 573). Ed ancora “Nei concorsi universitari, la circostanza che un candidato ed un commissario abbiano pubblicato insieme una o più opere, così come l’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituiscono ipotesi ricorrenti nel mondo accademico, che non sono tali da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, né rileva il fatto che tutti i commissari avessero avuto tali rapporti, visto che nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati” (Consiglio di Stato sez. II, 7 marzo 2014, n. 3768). Nel caso di specie quanto dedotto dal dott. -OMISSIS- non è idoneo, ad avviso del Collegio, a comprovare la sussistenza di una relazione qualificata e dello spessore rilevante al fine dell’apprezzamento della sussistenza della ragione di ricusazione, alla stregua del richiamato consolidato indirizzo giurisprudenziale, trattandosi di evidenze ascrivibili a rapporti consueti nell’ambito delle relazioni accademiche.
Con riferimento, poi, all’amicizia facebook tra la commissaria prof.ssa -OMISSIS- e la controinteressata, assume rilievo quanto da ultimo dedotto da quest’ultima, ossia il fatto che un canale social può essere utilizzato, anche dalla dott.ssa -OMISSIS-, come strumento di collegamento professionale e di divulgazione delle rispettive attività scientifiche ed accademiche, risultando normale che nei contatti figurino docenti e studiosi anche del medesimo settore, e tale collegamento non è di per sé idoneo a dimostrare l’esistenza del rapporto professionale qualificato richiesto ai fini dell’integrazione del conflitto di interessi in esame. D’altra parte le amicizie sviluppate nei canali social, per le caratteristiche di funzionamento degli stessi, non sono affatto assimilabili all’amicizia personale, quale ragione di astensione a mente dell’art. 51 e 52 c.p.c, valorizzata nella giurisprudenza riportata da ultimo dal ricorrente, come confermato anche dalla recente e condivisibile sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, 14.04.2022, n. 2849 che, quanto al profilo social ha chiarito che “le foto <caricate> sui profili dei social network non valgono, da sole, a dimostrare la <commensalità abituale>, prevista dall’art. 51 c.p.c.”, abitualità di cui va fornita adeguata prova ed ha anche confermato che “le cosiddette <amicizie> su Facebook sono del tutto irrilevanti poiché lo stesso funzionamento del social network consente di entrare in contatto con persone che nella vita quotidiana sono del tutto sconosciute” (in termini anche TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 24.07.2023, n. 475). Affinché ricorra la causa di astensione reclamata dal dott. -OMISSIS-, deve invece trattarsi di una frequentazione abituale e una colleganza personale di tutt’altro spessore rispetto alle evidenze prodotte in giudizio, e dunque di una situazione non dimostrata dal ricorrente.
Da ultimo, per completezza, non assume rilevanza, in termini di violazione della par condicio, il profilo rimasto pubblicato sul sito internet dell’Ateneo, non aggiornato dopo la sentenza del Consiglio di Stato, tenuto conto del fatto che la commissione deve limitarsi a valutare quanto già prodotto in occasione della precedente procedura.

VIII. Il quinto motivo critica, sotto più aspetti, la valutazione della commissione.
Esso presenta non irrilevanti profili di inammissibilità, per il fatto che il ricorrente, che è stato collocato al terzo posto della graduatoria redatta dalla commissione (vedi verbale n. 4), non si spende in alcun modo nel dimostrare che la, reclamata, migliore valutazione avrebbe potuto determinare il superamento del candidato collocato al secondo posto della graduatoria (dott. -OMISSIS-). Manca dunque la prova di resistenza necessaria all’ammissibilità delle doglianze che si incentrano sul confronto tra il giudizio riportato dalla controinteressata, vincitrice, e quello attribuito al ricorrente.
Il mezzo di censura è comunque infondato.

Vale rammentare al riguardo la granitica giurisprudenza, anche di questo Tribunale, che sottolinea come le operazioni valutative della commissione sono caratterizzate dall’esercizio di discrezionalità tecnica, il che delimita il sindacato spettante a questo Giudice (ex multis da ultimo la già citata sent. TRGA Trento n. 50/2026, ivi: “le valutazioni della Commissione giudicatrice costituiscono espressione di ampia discrezionalità sindacabile da parte del Giudice amministrativo solo nel caso in cui trovino ictu oculi evidenza profili di irragionevolezza, erroneità e travisamento dei fatti od arbitrarietà (cfr. sul punto, ex plurimis, C.d.S., sez. V, n. 6518/2018). Infatti anche volendo valorizzare quella giurisprudenza che afferma la sindacabilità da parte del Giudice amministrativo dei giudizi della Commissione non solo mediante un mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dalla Commissione, ma anche con la verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo, ciò è tuttavia ammissibile soltanto se risultino elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà subito rilevabile (cfr., ad es., C.d.S., sez. VI, n. 202/2021). Inoltre nell’ambito dei concorsi universitari, <il giudizio finale della Commissione rappresenta il risultato di una valutazione complessiva tra i candidati, effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, che, oltre ad essere connotata da ampia discrezionalità tecnica, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando. In questo tipo di procedure, in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli, come è anche nel caso di specie, la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di evidente disparità di trattamento.
Pertanto, il fatto che la valutazione compiuta dalla Commissione sia di carattere comparativo non implica che, per ciascun punto che compone il giudizio comparativo finale, debba essere espressamente esplicitato ogni singolo elemento preso in esame e le relative considerazioni in merito. Infatti, la valutazione comparativa si realizza attraverso un raffronto complessivo delle capacità e dei titoli dei candidati.> (Con Stato, sez. VII, 15.05.2025, n. 4185). Pertanto, la valutazione comparativa che costituisce l’esito finale della valutazione della Commissione, consiste in un raffronto globale e complessivo della capacità dei candidati e non impone che ogni singolo giudizio debba riportare una specifica valutazione comparativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16.07.2015, n. 3561: <La valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati. Ciò implica che dei candidati deve essere costruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, i quali sono apprezzati in tale quadro non isolatamente ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario. Ne consegue ancora che la suddetta valutazione specifica dei titoli deve essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe, altrimenti, la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione> (in termini TAR Toscana Firenze, Sez. I, 23.06.2022, n. 851; TAR Toscana Firenze, sez. I, 08.06.2021, n. 855; e, da ultimo tra le tante, TAR Lazio, sez. III ter, 16.02.2026, n. 2953). Infatti, costituisce affermazione [#OMISSIS#] nella condivisibile giurisprudenza, che si presta ad essere applicabile anche al caso di specie (TAR Milano, sez. V, 18.07.2025, n. 2724) <ritenere che le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598)> (Cons. Stato, Sez. VII, 27 giugno 2024, n. 5685; in termini, Tar Lazio, III ter, 12 giugno 2025, n.11540)”.
Reputa il Collegio che i giudizi criticati dalla commissione costituiscano espressione di siffatta discrezionalità e che non sia stata dimostrata dal ricorrente la sussistenza di quegli indici sintomatici di eccesso di potere che soli giustificherebbero l’accoglimento del ricorso.
In particolare, nel merito delle singole censure: – il principio di collegialità della valutazione è stato rispettato, come risulta dai verbali prodotti in giudizio, certo non smentito dall’accesso individuale alla documentazione, che UNITN ha dimostrato essere stato consentito dopo l’insediamento della commissione in maniera contestuale per tutti i membri. L’accesso individuale è avvenuto sulla piattaforma in cui sono stati caricati i materiali da visionare e, da quel momento, è stato assicurato per tutta la durata della procedura, rappresentando una prassi non solo utile ma anche necessaria per garantire la dovuta conoscenza e consultabilità individuale della documentazione in vista di una consapevole espressione del giudizio nell’ambito della valutazione. – Il verbale dei lavori della commissione non deve soffermarsi su ogni dettaglio, mentre la conoscenza della lingua tedesca in capo a ciascun commissario non sarebbe nemmeno necessaria alla luce della condivisa giurisprudenza citata dalla controinteressata (Cons. Stato 8515/2024). Inoltre, per il rigetto del motivo di gravame, soccorre la giurisprudenza consolidata, ove si precisa che è sufficiente che la commissione disponga complessivamente della competenza richiesta (Cons. Stato, Sez. IV, 31.08.2018, n. 5129; TRGA Trento, 19.04.2023, n. 57; Cons. Stato, Parere n. 259/2025 del 27.03.2025: “Intuitive esigenze di speditezza e semplificazione dell’azione amministrativa postulano che il requisito di esperto proprio di ciascun commissario deve essere valutato con ragionevolezza, evitando che un’interpretazione troppo rigorosa della qualifica di esperto in ciascuna delle materie d’esame (per titoli di studio, riconoscimenti scientifici, esperienza professionale) [#OMISSIS#] un intollerabile aggravamento del procedimento selettivo già nella fase della formazione dell’organo tecnico chiamato ad operare le valutazioni sui titoli e le prove d’esame dei candidati (Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2015, n.5137; sez. III, 21 ottobre 2020, n. 6366)”. Nel caso di specie, manca da parte della ricorrente una comprovata critica sulla competenza in lingua tedesca di tutti i componenti della Commissione. Sotto altro profilo, la verbalizzazione dimostra che vi è stata la valutazione collegiale ed anche individuale di tutte le pubblicazioni del ricorrente, ivi compresa anche la monografia in tedesco.
– La dichiarazione dell’assenza del conflitto di interessi è stata resa in sede del verbale dd. 5.03.2025 dopo l’insediamento della commissione, alla prima occasione utile prima della valutazione, e ribadita con dichiarazioni individuali successive. Nel caso della prof.ssa -OMISSIS-, siffatta dichiarazione è stata esplicitata anche a seguito delle istanze di ricusazione presentate dal ricorrente. Ciò che rileva, in ogni caso, è che la dichiarazione sussista, sul piano formale e, su quello sostanziale, che non vi siano [#OMISSIS#] di interesse tra valutato e valutatore.
– In disparte la considerazione che il bando, nella parte che riporta l’impegno di ricerca, non è impugnabile in questa sede, i verbali, al contrario di quanto dedotto, danno conto che la valutazione è stata espressa senza riferimento all’impegno di ricerca (cfr. Verbale n. -OMISSIS- “Per le valutazioni la Commissione ha tenuto conto dei criteri di cui all’allegato A al verbale n. -OMISSIS-. La Commissione ha espresso le sue valutazioni senza riferirsi alla tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto dal bando”), come condivisibilmente rimarcato dalle resistenti ed il tenore delle valutazioni espresse nel verbale non depone nel senso esposto dal ricorrente. La “-OMISSIS-”, di cui si fa cenno nell’ambito della verbalizzazione del seminario, in particolare, non vale a comprovare il contrario, non solo per il fatto che essa ineriva all’oggetto del seminario riguardante l’“attività di ricerca svolta e prospettive di sviluppo”, come indicato nel bando, ma anche in quanto essa è inclusa espressamente nella declaratoria GSD (Gruppo scientifico disciplinare) del -OMISSIS- – -OMISSIS- (di cui all’Allegato A del d.m. del 2 maggio 2024, n. 639), circostanza non smentita dalla parte ricorrente, e dunque la considerazione di tale profilo non significa far riferimento all’impegno di ricerca. La disamina dei verbali della commissione (segnatamente i Verbali 2, 3 e 4) rende ragione in termini descrittivi e analitici delle motivazioni della migliore valutazione accordata alla dott.ssa -OMISSIS- che risiede in sostanza sulla più puntuale congruenza del suo profilo con il settore scientifico e disciplinare oggetto della procedura a fronte della minor congruenza del profilo del dott. -OMISSIS-, come evidenziano sostanzialmente tutti i verbali in cui sono documentate le valutazioni espresse, sia nei giudizi individuali che collegiali. Tanto conduce a ritenere non inficiate dai vizi dedotti in giudizio le conclusioni cui è pervenuta la commissione, non rinvenendosi errori di fatto o macroscopiche illogicità, quanto piuttosto valutazioni non condivise, alle quali però, per quanto già detto, non possono essere sostituite quelle (eventualmente) diverse di questo Giudice.
– Il grado di indipendenza del ricorrente e della controinteressata è stato valutato, come risulta espressamente dal tenore dei verbali. La parte ricorrente fa discendere la censura di manifesta erroneità della valutazione del proprio profilo esclusivamente dalle esperienze maturate presso le istituzioni universitarie nazionali e straniere, se confrontato con quello della controinteressata che ha sempre operato presso il gruppo di ricerca di -OMISSIS- della -OMISSIS- di Trento, da cui conseguirebbe la prevalenza della propria candidatura al riguardo. Invero, come ben evidenziato dalla dott.ssa -OMISSIS-, tale valutazione, non si fonda esclusivamente sulla “permanenza in centri di ricerca diversi da quelli di origine”, ma si impernia anche sull’applicazione degli altri criteri di valutazione prefigurati dal bando stesso e coinvolgenti anche la “percentuale di prodotti di ricerca presentati con co-autori diversi da quelli dei gruppi sopra menzionati”, gli “inviti presso università o istituzioni di prestigio”, la “partecipazione a comitati scientifici di riviste di rilievo”, la “capacità di reperire risorse per le proprie ricerche, di farsi promotore di nuove linee di indagine, supervisore di collaboratori, studenti, assegnisti, e di avviare la rete di collaborazioni internazionali”. La stessa controinteressata nel suo curriculum, valutato dalla commissione, ha esposto di aver “avuto ruoli in gruppi e progetti di ricerca nazionali e internazionali”, “contribuito all’organizzazione di varie iniziative scientifiche”, “tenuto un numero rilevante di relazioni a convegni nazionali e internazionali” e “svolto attività di ricerca all’estero per un periodo complessivo non superiore all’anno”. Sulla scorta del complesso di questi elementi si è sviluppata la valutazione di indipendenza, giudicata in definitiva collegialmente “adeguata” sia per il ricorrente che per la controinteressata, frutto dell’esercizio della discrezionalità rimessa alla commissione non inficiato da macroscopici vizi che ne consentano il sindacato.
– L’attribuzione dei punteggi ai titoli e a ciascuna della pubblicazione non è richiesta dalle disposizioni applicabili all’Ateneo, dotato di autonomia al riguardo, che dispongono nel senso della sufficienza del “giudizio analitico”, come già statuito da questo Tribunale in precedenti arresti e ribadito anche recentemente nella sentenza 22 ottobre 2020, n. 180, orientamento confermato dal Consiglio di Stato per quanto attiene alle procedure di reclutamento in ambito universitario (Cons. Stato, sez. VI, 18.10.2017, n. 4832; Cons. Stato, sez. VII, 15.05.2025, n. 4185; Cons. Stato, sez. VII, 10.11.2025, n. 8698).
In particolare, la valutazione di titoli e pubblicazioni è stata effettuata ed è motivata in dettaglio, come riscontrabile dai verbali, da cui si evince una valutazione non tanto quantitativa quanto qualitativa, e l’espressione di un giudizio di congruenza del profilo rispetto al settore disciplinare, così come prescritto dai criteri di valutazione (approvati nella prima seduta), il che giustifica ancora una volta, la preferenza conseguita in definitiva dalla controinteressata rispetto al dott. -OMISSIS-. Merita sottolineare, nuovamente, che tale [#OMISSIS#] valutazione è in misura determinante attribuita alla [#OMISSIS#] congruenza del profilo della controinteressata, emerso dai titoli e dalle pubblicazioni, con il settore scientifico disciplinare messo a bando, rispetto a quello del ricorrente (a titolo esemplificativo, si rinviene dai verbali che l’esperienza d’insegnamento svolta dal ricorrente non è sempre congruente con il settore scientifico disciplinare e i titoli presentati non hanno una stretta pertinenza; quanto alla produzione scientifica, diverse opere del ricorrente sono valutate solo in parte congruenti con -OMISSIS- o non congruenti, per le quali la commissione reputa una vicinanza alla -OMISSIS- piuttosto che alla -OMISSIS-; la commissione ha apprezzato dal punto di vista qualitativo le monografie dei candidati, rilevando, per la vincitrice, la piena aderenza al settore disciplinare, qualificandole come eccellenti per originalità, innovatività e rigore metodologico, mentre per il ricorrente esse sono giudicate non sempre congrue con il settore messo a bando e la valutazione è espressa come discreta, nonché le analisi vengono qualificate come piuttosto limitate.
Similmente, anche sotto il profilo della collocazione editoriale, per la dott.ssa – -OMISSIS- viene segnalata una diffusione piena nella comunità scientifica di riferimento, cosa che non è invece valorizzata per il dott. -OMISSIS-).
In definitiva, alla luce di quanto sopra evidenziato, ad avviso del Collegio, non trovano fondamento le censure espresse nel ricorso circa la valutazione svolta dalla commissione. Al riguardo, il ricorrente tradisce il tentativo di far operare al Giudice un inammissibile nuovo giudizio sostituendosi alla commissione, cosa evidentemente preclusa al sindacato del Giudice amministrativo secondo la pacifica giurisprudenza sopra citata (giurisprudenza [#OMISSIS#]: cfr. per tutte citata sent. TAR Milano 2724/2025: “nel formulare il giudizio tecnico sui titoli o sulle pubblicazioni l’Amministrazione è chiamata ad applicare regole elastiche ed opinabili, contrassegnate da un fisiologico margine di opinabilità (c.d. concetti giuridici indeterminati), per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. In altri termini, la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell’idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnicodiscrezionale operata dalla P.A. il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A. (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 803; T.A.R. Veneto, sez. III, 8 gennaio 2020, n. 24)» (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 3456)”.

IX. Sono infine infondate le censure espresse nei motivi sesto e settimo che si appuntano sul seminario svolto davanti alla commissione. La commissione, sotto un primo profilo, non ha fatto che attenersi all’obbligo conformativo derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato, che ha chiesto, nella reiterazione del potere conseguente al giudicato di annullamento, una valutazione del seminario da parte della commissione, adempimento sul quale non sussistevano margini di discrezionalità (cfr. sentenza Cons Stato n. 8516/2024: “Ne consegue che è necessaria una rinnovazione ab imis della procedura selettiva, secondo i principi di diritto recati dalla presente decisione, con integrale affidamento delle operazioni di valutazione dei candidati a una nuova Commissione giudicatrice in diversa composizione affinché questa provveda a individuare il concorrente più meritevole, di tal ché spetterà alla Commissione: I) valutare anche la presentazione del seminario ad opera dei candidati risultati idonei all’esito della valutazione preliminare del loro curriculum, dei loro titoli e delle loro pubblicazioni; II) a conclusione di detta ulteriore fase valutativa, procedere all’individuazione del concorrente più meritevole, ai fini della sua chiamata da parte dell’Università”).

X. Sotto altro aspetto, i criteri di valutazione del seminario sono quelli indicati dal bando (ad esempio il bando definiva l’oggetto e le modalità del seminario: presentazione di circa 20 minuti delle attività di ricerca svolte dai candidati e delle prospettive di sviluppo), e nella prima seduta del 13.2.2025 (verbale n. -OMISSIS-) la commissione ha fissato i criteri di valutazione generali in grado di guidare l’intera procedura, e dunque anche alla fase seminariale, che sono stati applicati nel caso di specie come si evince dalla lettura del verbale n. 4 in cui le presentazioni dei singoli candidati sono valutate sulla base del criterio di “piena congruenza e rilevanza dei temi trattati con il settore scientifico disciplinare messo a bando”.

XI. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

XII. Le spese del giudizio seguono la regola generale della soccombenza di lite, nella misura indicata nel dispositivo, mentre nulla è dovuto per la parte non costituita.

P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’Amministrazione resistente e della controinteressata nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) ciascuna, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e gli altri soggetti coinvolti.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2026 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore

Pubblicato il 5 ottobre 2026