TAR Sardegna, Sez. I, 16 ottobre 2026, n. 1250

Non spetta il risarcimento del danno da mancata assunzione al candidato che non ha preso servizio per sua libera scelta

Data Documento: 2026-10-16
Autorità Emanante: TAR Sardegna
Area: Giurisprudenza
Massima

Non spetta il risarcimento del danno da mancata assunzione al candidato utilmente collocato in graduatoria se, dopo l’annullamento giurisdizionale del diniego di scorrimento, l’Ateneo ne ha deliberato l’assunzione e l’interessato non ha preso servizio per sua libera scelta.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio fisico eletto presso il suo studio, in L’Aquila, via V. Veneto 11;
contro
l’Università degli Studi -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
per la condanna
ai sensi dell’art. 30, co. 5, c.p.a.,
• dell’Università degli Studi di -OMISSIS- al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Prof.ssa -OMISSIS- in dipendenza della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Sperimentali n. -OMISSIS- – prot. n. -OMISSIS- dell’1.7.2021, resa all’esito dell’adunanza n. 10 del 29.6.2021, con cui è stato stabilito “all’unanimità di non procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al D.R. Rep. n. 3127 Prot. n. 117309 del 14 ottobre 2020 e di dar corso alla nuova programmazione basata sulle nuove esigenze didattiche”, con riguardo alla procedura di reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia per il Macro-settore 06/B – Clinica medica generale, Settore concorsuale 06/B1 – Medicina interna, Settore Scientifico disciplinare MED/09 – Medicina interna indetta con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27.3.2020, nonché dei relativi atti presupposti e connessi, tutti annullati con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 134/2024 del 3.1.2024, passata in giudicato il 4.7.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di -OMISSIS-.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
Con decreto del Rettore del 27 marzo 2020 l’Università degli Studi di -OMISSIS- (da qui in poi soltanto “Università”) ha bandito una procedura comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il reclutamento, tra gli altri, di un professore universitario di ruolo di I Fascia, da assegnare al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali per l’Area “06 – Scienze Mediche, Macro-settore 06/B – Clinica Medica Generale, Settore concorsuale 06/B1 – Medicina Interna, Settore Scientifico – disciplinare MED/09 – Medicina Interna”.
Hanno partecipato alla procedura cinque candidati, tra cui l’odierna ricorrente, prof.ssa -OMISSIS-.
All’esito della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, come da verbale n. 5 del 7 ottobre 2020, la Commissione di concorso ha stilato la graduatoria finale, collocando, per quanto ora di specifico interesse, al primo posto il prof. -OMISSIS- (con punti 93,85 su 100) e al secondo posto la prof.ssa -OMISSIS- (con punti 92 su 100).
Con decreto del Rettore in data 14 ottobre 2020 tali esiti concorsuali sono stati approvati e trasmessi al Dipartimento competente sul concreto reclutamento della nuova risorsa selezionata.
Nelle more di tale procedimento, avendo informalmente appreso che in data 26 ottobre 2020 il primo classificato, prof. -OMISSIS-, aveva rinunciato alla chiamata, con nota del 22 febbraio 2021 la prof.ssa -OMISSIS- ha invitato l’Università “a voler procedere senza ulteriore indugio alla definizione della procedura di reclutamento mediante l’adozione degli atti prescritti per la chiamata, seguendo l’ordine della graduatoria approvata”, chiedendo, altresì, di avere accesso all’atto con cui il prof. -OMISSIS- aveva rinunciato alla posizione acquisita ed a tutti gli eventuali atti adottati dall’Università dopo l’approvazione della graduatoria.
Con nota del 9 marzo 2021 l’Ufficio Gestione Docenti dell’Università di -OMISSIS- ha riscontrato la richiesta di accesso, trasmettendo all’interessata la seguente documentazione: – “delibera del 22 ottobre 2020 con la quale il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali procede alla chiamata del prof. -OMISSIS- sul posto di I fascia”; – “mail del 26 ottobre 2020 con la quale il prof. -OMISSIS- manifesta la volontà di rifiutare la chiamata sul posto di professore di prima fascia per il Settore Scientifico Disciplinare MED/09 – Medicina Interna”, con la precisazione che “l’Ufficio Gestione Docenti non ha ricevuto dal suddetto Dipartimento ulteriori delibere relative alla chiamata della Prof.ssa -OMISSIS-, seconda degli idonei nella procedura approvata con DR n. 3127 del 14 ottobre 2020”.
Con nota dell’11 marzo 2021 la prof.ssa -OMISSIS- ha nuovamente invitato il Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Sperimentali a convocare il Consiglio del Dipartimento affinché deliberasse sulla sua chiamata in relazione alla procedura concorsuale in discussione.
Non avendo ottenuto riscontro, con ricorso R.G. n. 49/2021 proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’interessata ha chiesto a questo Tribunale l’accertamento dell’obbligo dell’Università di -OMISSIS- di concludere la procedura comparativa in base alla graduatoria finale e alla rinuncia del primo classificato.
E, tuttavia, poco prima della relativa udienza camerale, con nota dell’1 luglio 2021 l’Area Risorse Umane dell’Università di -OMISSIS- ha trasmesso alla ricorrente copia della deliberazione dell’1 luglio 2021, resa all’esito dell’adunanza n. 10 del 29 giugno 2021, con cui il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Sperimentali aveva stabilito “all’unanimità di non procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al D.R. Rep. n. 3127 Prot. n. 117309 del 14 ottobre 2020 e di dar corso alla nuova programmazione basata sulle nuove esigenze didattiche”, ragion per cui con sentenza 29 luglio 2021, n. 569/2021, questa Sezione ha, poi, dichiarato improcedibile il ricorso proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse. La sopra citata decisione del Consiglio di Dipartimento è stata motivata osservando, fra l’altro, che “In sede di aggiornamento della programmazione annuale dipartimentale di cui alla delibera del 4 febbraio 2021 è stato individuato un fabbisogno di personale docente diverso dal precedente, a causa delle attuali esigenze emerse dall’analisi dell’offerta formativa e dalle carenze nelle Scuole di Specializzazione. In particolare il Consiglio ha ribadito, in relazione agli investimenti per procedure di reclutamento di professori di I fascia, i criteri fondamentali utili alla determinazione del fabbisogno di docenza, con particolare riferimento al “carico didattico delle discipline, la presenza o meno di professori di I fascia e la previsione delle prossime relative quiescenze oltre che la presenza di strutture assistenziali complesse con numero di posti letto superiore a 20”. Pertanto, individuati in tal modo i Macrosettori per professori di I Fascia, il Consiglio ha delineato il fabbisogno di personale docente e ricercatore, subordinato “all’effettiva disponibilità di fondi e all’assegnazione di punti organico, fatte salve modifiche del quadro normativo istituzionale, nonché eventi al momento non prevedibili che potrebbero modificare il quadro prospettato”; ritenendo insussistenti “i presupposti per confermare un ruolo di I fascia per il Macrosettore 06/B – Clinica medica generale, Settore concorsuale 06/B1 – Medicina interna, Settore Scientifico disciplinare MED/09 – Medicina interna…”.
Con nuovo ricorso R.G. n. 759/2021, la prof.ssa -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento di tale deliberazione e dei relativi atti presupposti.
All’esito dell’udienza camerale svoltasi il 3 novembre 2021, questa Sezione, con ordinanza 5 novembre 2021, n. 336, ha respinto l’istanza cautelare allegata al ricorso, ma il Consiglio di Stato, con ordinanza 17 dicembre 2021, n. 6675, ha accolto il relativo appello cautelare nei seguenti termini: “considerato che: a) le questioni poste, con particolare riguardo alla dedotta necessità di concludere il concorso con la chiamata del secondo classificato, richiedono un approfondito esame nel merito; b) le esigenze cautelari della parte appellante possono essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita fissazione della pubblica udienza per la definizione della controversia ai sensi dell’art. 55, comma 10, del c.p.a.”.
Con sentenza di questa Sezione 28 luglio 2022, n. 553 il ricorso sopra descritto è stato respinto nel merito, sul presupposto di fondo che, a seguito della rinuncia da parte del prof. -OMISSIS-, intervenuta a procedura ormai conclusa, l’Università potesse discrezionalmente decidere di evitare lo “scorrimento” della graduatoria in ragione di un sopravvenuto diverso fabbisogno di personale docente.
A seguito di appello proposto dall’interessata, il Consiglio di Stato, con sentenza 3 gennaio 2024, n. 134/2024, in riforma della citata sentenza di primo grado, ha, invece, accolto la domanda dell’interessata, evidenziando, tra l’altro, che: “a fronte, dunque, della rapidità con la quale sono state espletate tutte le attività funzionali al reclutamento della risorsa, altrettanto rapidamente l’Ateneo avrebbe dovuto considerare l’incidenza della rinuncia espressa dal vincitore della selezione e attivarsi entro un tempo ragionevole, idoneo a scongiurare la sostanziale vanificazione della procedura svolta. Nel descritto quadro fattuale, le ragioni ostative addotte dal Consiglio di dipartimento appaiono scarsamente plausibili, essendo stato sostenuto un mutamento così radicale del fabbisogno assunzionale, che sarebbe intervenuto in un arco temporale oggettivamente esiguo, non supportato dallo sviluppo diacronico della procedura in esame” e concludendo che “con riguardo al vincolo conformativo derivante dalla presente sentenza, il Consiglio di dipartimento, nel riesercitare la sua discrezionalità, debba riprendere il procedimento, deliberando, ora per allora, in ordine alla chiamata dei candidati inseriti nella graduatoria approvata con il decreto rettorale, in conformità alle previsioni della normativa primaria e regolamentare di riferimento, oltre che ai vincoli discendenti dalla presente pronuncia”.
Con nota del 5 marzo 2024 l’Ufficio Reclutamento, Carriere e Gestione del Personale Docente dell’Università di -OMISSIS- ha comunicato alla prof.ssa -OMISSIS- che “il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, nella seduta del 21 febbraio 2024, ha deliberato di autorizzare la presa di servizio della prof.ssa -OMISSIS- in qualità di Professore di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico disciplinare MED/09 – Medicina Interna, presso il Dipartimento di Medicina, chirurgia e farmacia, a decorrere dal 1° novembre 2024”.
Con nota del 9 aprile 2024 l’odierna ricorrente ha proposto istanza di accesso al verbale della sopra citata seduta del Consiglio di Amministrazione in data 21 febbraio 2024 e al presupposto verbale del Consiglio di Dipartimento, nonché richiesto i seguenti chiarimenti prodromici all’annunciata presa di servizio: – “esplicitazione relativa all’attività di ricerca: eventuale presenza di laboratori di ricerca e personale dedicato; – esplicitazione relativa all’attività assistenziale: unità operativa da dirigere con specifica di numero di posti in degenza ordinaria, servizio di Day Hospital, ambulatori, personale sanitario, rete formativa; – chiarimenti logistici: indicare lo studio e la segreteria che saranno assegnati; – chiarimenti personale amministrativo: indicare l’assegnazione di personale amministrativo di segreteria; – documenti necessari alla presa di servizio”.
Con nota del 23 aprile 2024 l’Ufficio Reclutamento, Carriere e Gestione del Personale Docente dell’Università di -OMISSIS- le ha trasmesso copia delle richieste deliberazioni del 24 gennaio 2024 e del 21 febbraio 2024 (vedi supra), nonché documentazione relativa alla presa di servizio, e le ha fornito la seguente “esplicitazione relativa all’attività assistenziale: unità operativa da dirigere con specifica di numero di posti in degenza ordinaria, servizio di Day Hospital, ambulatori, personale sanitario, rete formativa”, evidenziando, altresì, che “la direzione della Struttura Complessa di Clinica Medica dell’AOU di -OMISSIS- è attualmente affidata al prof. -OMISSIS-, e l’incarico scadrà il 20 dicembre 2027” e che “sulla base del “Regolamento sull’inserimento in attività assistenziale e conferimento e revoca incarichi di programma ai professori ordinari e associati”, ai Professori Universitari di prima Fascia (Professori Ordinari) cui non sia stato possibile conferire un incarico di direzione “… il Direttore Generale, d’intesa con il Rettore, secondo le modalità di cui all’art. 5 affida la responsabilità e la gestione di programmi, di seguito denominati programmi di tipo “A” …”, invitando, infine, la prof.ssa -OMISSIS- a rivolgere ulteriori richieste di chiarimento al Dipartimento di Medicina, chirurgia e farmacia e alla Struttura di raccordo della Facoltà di Medicina e chirurgia, il che è poi avvenuto con note dell’interessata in data 22 maggio 2024 e 19 agosto 2024, senza esito.
Con nota mail del 22 ottobre 2024, dando riscontro ad una relativa richiesta ricevuta in pari data dal Responsabile dell’Ufficio di Reclutamento, la prof.ssa -OMISSIS- ha comunicato che avrebbe proceduto alla compilazione dei moduli prodromici alla presa di servizio solo dopo avere ricevuto i chiarimenti ritenuti necessari sull’incarico da assumere.
Con mail del 23 ottobre 2024 il Presidente della Struttura di Raccordo, prof. -OMISSIS- le ha indicato alcuni incarichi di insegnamento vacanti presso l’Università che avrebbero potuto esserle assegnati.
Con mail del 29 ottobre 2024 l’interessata ha comunicato al Responsabile dell’Ufficio di Reclutamento che “non avendo a tutt’oggi ricevuto chiarimenti relativi all’attività assistenziale e di ricerca che andrei a svolgere, come diritto di ogni lavoratore, ma solo indicazioni sui potenziali insegnamenti che dovrei coprire, nonostante la mia richiesta di chiarimenti inviata tramite posta certificata in data 22 maggio 2024 sia al Dipartimento di afferenza (il numero assegnato dal sistema di protocollo è: 2024-UNSSMCS-0000622) e successivo sollecito tramite posta certificata del 19 agosto 2024 (il numero assegnato dal sistema di protocollo è: 2024-UNSSMCS-0001023), sia alla Facoltà di Medicina e Chirurgia nelle stesse date (il numero assegnato dal sistema di protocollo al messaggio di posta certificata del 22 maggio 2024 è: 2024-UNSSSMC-0000524, mentre Il numero assegnato dal sistema di protocollo al messaggio di sollecito del 19 agosto 2024 è: 2024-UNSSSMC-0000889), mi vedo impossibilitata a prendere servizio in data 1 novembre 2024”.
A quel punto, con nota prot. n. 2024-UNSSCLE-0122876 dell’11 novembre 2024, l’Università le ha rivolto una formale diffida, a pena di decadenza, a prendere servizio.
Con nota in data 22 novembre 2024, a firma del suo difensore, l’odierna ricorrente, nel rilevare la pretestuosità di quella diffida, ha evidenziato come “il persistente silenzio serbato sulla suddetta richiesta, lungi dal trovare altre giustificazioni, si rivela strumentale a determinare la pur preannunciata impossibilità della mia assistita ad una presa di servizio prima dei richiesti chiarimenti; con tutto ciò che se ne ricava anche sul piano della violazione dei basilari principi di correttezza e buona fede, di cui si terrà conto per le iniziative che saranno assunte a tutela della mia assistita non solo in relazione alla paventata illegittima decadenza”.
Non avendo ricevuto ulteriori riscontri, con il ricorso ora in esame, notificato in data 29 novembre 2024, la prof.ssa -OMISSIS- ha chiesto la condanna dell’Università al “risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Prof.ssa -OMISSIS- in dipendenza della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Sperimentali n. -OMISSIS- – prot. n. -OMISSIS- dell’1.7.2021, resa all’esito dell’adunanza n. 10 del 29.6.2021, con cui è stato stabilito “all’unanimità di non procedere allo scorrimento della graduatoria di cui al D.R. Rep. n. 3127 Prot. n. 117309 del 14 ottobre 2020 e di dar corso alla nuova programmazione basata sulle nuove esigenze didattiche”, con riguardo alla procedura di reclutamento di un professore universitario di ruolo di I fascia per il Macro-settore 06/B – Clinica medica generale, Settore concorsuale 06/B1 – Medicina interna, Settore Scientifico disciplinare MED/09 – Medicina interna indetta con D.R. n. 1085, prot. n. 36450, del 27.3.2020, nonché dei relativi atti presupposti e connessi, tutti annullati con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 134/2024 del 3.1.2024, passata in giudicato il 4.7.2024”, per l’importo complessivo allo stato stimato e stimabile in misura pari ad almeno € 239.899,04, oltre interessi e rivalutazione”.
Con decreto del Rettore 2 dicembre 2024, comunicato all’interessata in pari data, è stata, poi, dichiarata la decadenza della ricorrente dal ruolo di Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia. Tale nuova decisione non è stata impugnata dall’interessata.
Si è costituita nel presente giudizio l’Università, opponendosi all’accoglimento del ricorso in esame.
Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La ricorrente invoca il ristoro dei danni da mancata assunzione, che consisterebbero nella mancata percezione dello stipendio e delle altre indennità, oltre al danno curricolare, in relazione a due fasi distinte del suo rapporto di lavoro con l’Università di -OMISSIS-: – la prima relativa agli anni 2021-2023, idealmente decorrente dalla rinuncia all’incarico da parte del primo classificato prof. -OMISSIS- in data 26 ottobre 2020, durante la quale la mancata assunzione sarebbe da ricollegare agli atti con cui l’Università di -OMISSIS- aveva disposto di non procedere allo scorrimento della graduatoria; – la seconda fase relativa all’anno 2024, idealmente aperta dalla sentenza del 3 gennaio 2024 con cui il Consiglio di Stato aveva annullato i medesimi atti di “non scorrimento”, ove la mancata assunzione sarebbe dovuta a successive condotte scorrette e inadempienti dell’Università, che avrebbe omesso di comunicare elementi fondamentali ai fini della presa di servizio, quali l’incarico che sarebbe stato concretamente assegnato, nonché il personale e i mezzi che sarebbero stati messi a disposizione dell’interessata per lo svolgimento dello stesso.
La domanda risarcitoria è, però, infondata in relazione ad entrambe le fasi sopradescritte, per le ragioni che si passa ad esporre.
Cominciando, per esigenze di corretto ordine espositivo, dalla seconda fase, relativa all’anno 2024 (e seguenti), si evidenzia come, a seguito della più volte citata sentenza del Consiglio di Stato n. 134/2024, che ha annullato l’iniziale decisione dell’Università di non far scorrere la graduatoria in favore della ricorrente, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 21 febbraio 2024 la stessa Università ne abbia, poi, disposto l’assunzione (cfr. doc. 15 di parte ricorrente, pag. 5).
Orbene, pur a fronte di tale decisione dell’Ateneo, l’interessata non ha mai preso servizio e questo per sua libera scelta, il che esclude in radice, prima di tutto in relazione a questa fase temporale, l’esistenza di un nesso causale tra la condotta universitaria e il paventato danno da mancata assunzione.
Non può, infatti, condividersi l’opposta prospettazione della ricorrente laddove sostiene che l’Università, dopo la predetta deliberazione di assunzione, avrebbe tenuto un comportamento dilatorio ed ostruzionistico tale da impedirle materialmente di prendere servizio, posto che dagli atti di causa emerge l’esatto contrario.
Le successive comunicazioni dell’Ateneo evidenziano, infatti, la chiara volontà dello stesso di procedere all’assunzione dell’odierna ricorrente, potendosi, al riguardo, richiamare:
• la nota del 24 aprile 2024 (doc. n. 5 di parte resistente) con cui l’Ufficio Reclutamento, Carriere e Gestione del Personale Docente, nell’indicare alla ricorrente la documentazione da produrre ai fini dell’assunzione, aveva dato riscontro alle sue ulteriori richieste di chiarimenti comunicandole che le sarebbe stata assegnata “la direzione della Struttura Complessa di Clinica Medica dell’AOU di -OMISSIS-”, “attualmente affidata al prof. -OMISSIS-, e l’incarico scadrà il 20 dicembre 2027”, con la precisazione che “Sulla base del “Regolamento sull’inserimento in attività assistenziale e conferimento e revoca incarichi di programma ai professori ordinari e associati”, ai Professori Universitari di prima Fascia (Professori Ordinari) ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di Struttura Complessa, di Struttura Semplice Dipartimentale o di Struttura Semplice (articolazione di SC) all’interno dell’Azienda, per i quali il Direttore Generale, d’intesa con il Rettore, secondo le modalità di cui all’art. 5 affida la responsabilità e la gestione di programmi, di seguito denominati programmi di tipo ”A”, infra o interdipartimentali o in staff alla Direzione generale, finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale”, specificando, altresì, che “per le ulteriori richieste di chiarimento dovrà contattare il Dipartimento di Medicina, chirurgia e farmacia.medicina.chirurgia.farmacia@pec.uniss.it) e la Struttura di raccordo Facoltà di Medicina e chirurgia (fac.medicina.chirurgia@pec.uniss.it)”;
• la nota del 20 agosto 2024 con cui l’Ufficio Reclutamento, Carriere e Gestione del Personale Docente dell’Ateneo aveva sostanzialmente ribadito quanto riportato nella nota precedente (doc. n. 8 di parte resistente);
• le mail di ulteriore chiarimento inviate all’interessata nel mese di ottobre 2024, recanti, fra l’altro, i dati del Presidente della Struttura di Raccordo e la sede del Direttore del Dipartimento in cui prendere servizio, nonché l’elenco degli incarichi di insegnamento vacanti presso l’Università degli Studi di -OMISSIS- per l’anno di riferimento (come individuati dal Presidente della Struttura di Raccordo) che avrebbero potuto esserle assegnati (docc. n. 20 e 21 di parte resistente).
Tutto ciò rende sostanzialmente incomprensibili le successive note con cui l’interessata ha risposto di non poter accettare l’assunzione per mancata comunicazione di informazioni ritenute fondamentali, atteggiamento che ha, infine, determinato l’inevitabile decisione del Rettore, con decreto del 2 dicembre 2024 (mai impugnato dalla ricorrente e dalla stessa neppure sostanzialmente contestato), di dichiararla decaduta dal ruolo di Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia, per omessa presa di servizio.
Ciò posto il Collegio ritiene, poi, che gli elementi sopra descritti conducano al rigetto della domanda risarcitoria anche con riferimento alla prima fase della vicenda, relativa agli anni 2021-2023, precedenti alla pronuncia del Consiglio di Stato di accoglimento del ricorso proposto avverso l’iniziale decisione dell’Ateneo di “non far scorrere la graduatoria”.
Difatti le sin qui descritte evidenze processuali dimostrano, in termini presuntivi ma sufficientemente stringenti, che l’odierna ricorrente non avrebbe preso servizio neppure in quella fase iniziale della vicenda o, quanto meno, comportano un’inversione a suo carico dell’onere sul punto, onere che non è stato minimamente soddisfatto.
Non si vede, infatti, perché l’interessata -la quale, persino dopo la pronuncia giurisdizionale a sé favorevole e la conseguente delibera di assunzione adottata dall’Ateneo si è sostanzialmente rifiutata di prendere servizio, come sopra evidenziato- avrebbe potuto assumere un atteggiamento differente nel periodo precedente della vicenda controversa.
Pertanto la stessa, a fronte della successiva (ed incontestata, come si è visto) decadenza dall’incarico per omessa presa di servizio, aveva il preciso onere probatorio di allegare eventuali ragioni di “maggiore convenienza” della presa di servizio nel triennio 2021-2023 rispetto all’anno 2024, tali da rendere plausibile che la sua scelta sarebbe stata differente qualora le condizioni per l’assunzione si fossero perfezionate già nel triennio 2021-2023.
Viceversa la stessa ricorrente non ha indicato alcun elemento di tal segno, sorvolando persino su quali fossero le attività lavorative concorrenti svolte nell’intero quadriennio 2021-2024, circostanza non trascurabile ai fini della valutazione presuntiva su quale avrebbe potuto ipoteticamente essere la sua scelta in quel periodo.
Pertanto, in presenza di un simile bagaglio ricostruttivo e in difetto di elementi di prova contraria, deve presumersi che l’odierna ricorrente -così come, pur potendolo fare, non ha preso servizio nel 2024- altrettanto (non) avrebbe fatto nel triennio 2021-2023 qualora già all’epoca si fossero perfezionate le condizioni per l’assunzione.
Ne consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria per difetto di prova del nesso di causalità tra la condotta dell’Ateneo e il danno lamentato dalla ricorrente, potendosi ricondurre la vicenda all’ambito applicativo dell’art. 1227, comma 2, del codice civile, a mente del quale “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.
Per quanto premesso il ricorso è infondato e deve essere respinto, ancorché con integrale compensazione delle spese di lite, considerata l’obiettiva peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe proposto.
Spese compensate tra le parti del giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone interessate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Primo Referendario

Pubblicato il 16 ottobre 2026