È legittimo il giudizio di non idoneità fondato sulla ritenuta insufficienza della qualità scientifica delle pubblicazioni, sotto i profili dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo, qualora la Commissione abbia adeguatamente esplicitato le ragioni della valutazione negativa. Tale giudizio, espressione della discrezionalità tecnica della Commissione, è sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità, senza che il sindacato giurisdizionale possa tradursi in una sostituzione dell’apprezzamento del giudice a quello dell’organo valutatore.
TAR Lazio, sez. III, 29 ottobre 2026, n. 17055
ASN: valutazione della qualità della produzione scientifica e limiti del sindacato giurisdizionale
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12978 del 2025, proposto da
OMISSIS, da se stesso rappresentato e difeso, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- del diniego, pubblicato il 4 luglio 2025, all’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per le funzioni di professore universitario di II fascia, settore concorsuale “12/ A1 – Diritto Privato”, di cui al decreto direttoriale n.1796 del 27 ottobre 2023;
- del relativo giudizio collegiale e dei giudizi individuali della Commissione sulla domanda del ricorrente n. 145952;
- di ogni altro atto propedeutico, conseguenziale o comunque
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente – avvocato e ricercatore universitario presso l’Università della Calabria – impugna il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di professore universitario di II fascia nel settore concorsuale “12/A1 – Diritto privato”, da costui riportato all’esito della procedura di cui al decreto direttoriale delMinistero dell’Università e della Ricerca (di seguito anche semplicemente “MUR” o “Ministero”) n. 1796 del 27 ottobre 2023.
Il ricorrente chiede, in particolare, l’annullamento del relativo giudizio, con cui la Commissione – pur avendo riconosciuto il possesso di almeno tre titoli dei sette individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 95/2016 nonché valutato positivamente l’impatto della produzione scientifica – ha ritenutoall’unanimità che egli non fosse idoneo, in ragione di una valutazione delle pubblicazioni presentate giudicate complessivamente di qualità non elevata, sotto il profilo della qualitàdella produzione scientifica, oltre che della rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale.
La Commissione, in particolare, gli negava l’abilitazione, affermando – all’esito di una descrizione analitica del contenuto di ogni singola pubblicazione -, quanto al criterio: “c)Qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e delcarattere innovativo” che “ad una valutazione complessiva delle pubblicazioni, le stesse non raggiungano il livello qualitativo richiesto per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale di seconda fascia”.
La Commissione, in ragione di ciò, concludeva, dunque, nel senso di “rit(enere) NON raggiunta la maturità scientifica per il conferimento al candidato dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia”.
Il candidato chiede l’annullamento del giudizio avversato sostanzialmente per difetto di motivazione, avendo omesso la Commissione di spiegare le ragioni poste a fondamento della valutazione negativa della produzione scientifica da lui prodotta, trincerandosi dietro ad una motivazione “disancorata da qualsivoglia criterio o parametro oggettivo” e, comunque,“solo apparente e, in molti casi, contraddittoria”, in quanto fondata su espressioni vaghe e stereotipate.
Parte ricorrente formula, altresì, in sede di ricorso introduttivo, “ai sensi della L. n.241/1990, … formale richiesta di accesso a:
- Verbali integrali di tutte le sedute della Commissione;
- Schede di valutazione dettagliate per ciascuna opera;
- Griglie di valutazione e applicazioni;
- Minute e bozze;
- Comparazioni interne con altri candidati;
- Corrispondenza interna della
- atti relativi alle posizioni di altri candidati, in forma anonimizzata, ove rilevanti per la prova della disparità di trattamento”.
Il MUR si costituiva in giudizio, diffusamente argomentando sulla legittimità dell’avversato giudizio.
Parte ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento di tutte le censure proposte.
All’udienza pubblica del 21 ottobre 2026, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Deve essere, innanzi tutto, dichiarata radicalmente inammissibile l’istanza di accesso agli atti formulata in ricorso, avendo parte ricorrente persino omesso di allegare di aver avanzato all’amministrazione una relativa domanda di ostensione – invero non solo non depositata ma nemmeno richiamata in atti – sicché non appare essere stato fornito finanche un principio di prova in merito ad una relativa inerzia dell’amministrazione, a ben vedere nemmeno posta in condizione di poterla riscontrare.
Ciò posto, l’impugnativa del gravato giudizio di inidoneità impone alcune annotazioni preliminari circa i limiti di sindacabilità degli atti che siano, come quelli in esame, espressione di discrezionalità tecnica nella peculiare forma di giudizi di valore implicanti competenze specialistiche di alto profilo.
In rapporto a tali giudizi – resi, peraltro, nell’ambito di procedure di esame a carattere abilitativo e non concorrenziale – non può, infatti, non sottolinearsi l’estrema difficoltà di un sindacato giurisdizionale non debordante nel merito (di per sé insindacabile) delle scelte compiute dall’amministrazione, sussistendo, di norma, per siffatte valutazioni margini didiscrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza nonché all’alta specializzazione dei docenti chiamati a far parte della commissione esaminatrice.
Non possono, tuttavia, essere trascurate ulteriori circostanze, attinenti sia allo sviluppo deiprincipi affermati dalla giurisprudenza in tema di giudizio di legittimità su atti che siano espressione di discrezionalità tecnica, sia alla peculiare disciplina in materia di abilitazionescientifica nazionale, istituita per attestare la qualificazione dei professori
universitari di prima e di seconda fascia ai quali potranno essere successivamente affidati incarichi di docenza.
Sotto il primo profilo, infatti, la cognizione del giudice amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, fino a ritenere censurabile qualunque valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità ogni qual volta non appaiano rispettati i parametri tecnici di univoca lettura ovvero gli orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata o di dottrina dominante in materia (in termini, questa Sezione n. 9086/2016 nonché Consiglio di Stato, sezione IV, n. 6201/2003, n. 2138/2012, n. 3357/2014 e n. 2888/2015).
L’indagine deve, comunque, limitarsi all’attendibilità delle valutazioni effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale qualora l’indagine del giudice si estendesse all’opportunità o alla convenienza dell’atto o, ancora, al merito di scelte tecniche opinabili, con oggettiva sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’amministrazione competente in materia (Sezioni Unite 5 agosto 1994, n. 7261). Ciòpremesso, per quanto riguarda la richiamata disciplina vigente in tema di abilitazionescientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, ulteriormentepuntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente in ordine al discostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivoriscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata pernegare il titolo abilitante a soggetti che per titoli professionali e produzionepubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento ad un livello, sotto diversi profili, adeguato.
Il citato regolamento di cui al d.m. n. 120/2016 stabilisce, in particolare, all’art. 6 che “1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:
- ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impattodella produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
- presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B” al medesimo regolamento (“Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per ilcontributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”), altresì chiarendo che l’elevata qualità dei lavori è determinata dalla Commissione in ragione dei seguenti criteri di valutazione fissati al precedente 4, quali“a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) lacollocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
Il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale richiede, dunque, il possesso
cumulativo di tutti tali requisiti previsti, potendo essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – soloai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e delle proprie pubblicazioni in ragione dei criteri dettagliatamente specificati nelle su richiamate previsioni regolamentari (in tal senso, ex multis, questo T.A.R., sez. IV, 18/01/2022, n. 552).
Come ogni fattispecie normativa rivolta a conformare l’espressione di giudizi da parte diorgani amministrativi ai fini di procedure di tipo idoneativo, anche il procedimento di abilitazione scientifica nazionale di cui al d.m. n. 120/2016 si fonda sulla formazione di giudizi di valore che integrano la realizzazione dell’interesse pubblico all’accertamento, in capo al candidato, di quelle determinate qualità soggettive presupposte al titolo da conseguire.
Quindi, pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel sensodel c.d. “merito amministrativo”), l’accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l’attitudine dell’esaminato a svolgeredeterminate funzioni, o meglio la sussistenza nel candidato di caratteristiche (di formazione, di attitudine e di curriculum) che corrispondono a quel modello ottimale di docente che non èdescritto nella norma (che dunque presenta, sotto questo profilo, una nozione “aperta”), la quale per definirlo rimanda all’esperienza della comunità scientifica, sulla base dellaconoscenza specialistica che possiede, perciò vincolando l’espressione del giudizio di quest’ultima, nel caso in concreto, a determinati valori e schemi di analisi che devono poi sorreggere l’esito della valutazione.
Per questa ragione, il giudizio circa i presupposti dell’abilitazione scientifica deve venire desunto da presupposti obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall’esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni) che conducono a qualificarlo in termini di “valore”.
Quest’ultimo può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano aritenere che il processo valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento trasparente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della necessaria dimostrazione di imparzialità dell’organo, o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio).
Si tratta di tipologie di censure che sono ricondotte dalla pacifica giurisprudenza ai limiti di un riscontro estrinseco di non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità (tanto che la domanda di annullamento, in giudizio come quello odierno, mira alla ripetizione del procedimento, non all’ottenimento dell’abilitazione quale effetto della sentenza).
In questo senso, l’esegesi dei criteri guida che sono contenuti nelle disposizioni indicate deve rifuggire da ogni formalismo, dovendosi avere riguardo all’effettivo assetto di interessi che ilprocedimento di abilitazione conduce ad affermare, secondo un criterio funzionale che consenta di verificare se – al di là delle formule espressive utilizzate nella motivazione – ilgiudizio di idoneità sia stato correttamente condotto o meno.
Orbene, nel caso di specie, l’abilitazione scientifica nazionale di II fascia per il settore concorsuale “12/A1 – Diritto privato” è stata negata all’unanimità dalla Commissione in relazione sostanzialmente di una ritenuta qualità non elevata delle pubblicazioni presentate, segnatamente sotto il profilo della qualità della produzione scientifica, valutata negativamente.
Ciò premesso, il ricorso è infondato, non ravvisando il Collegio nelle prospettazioni di parte ricorrente circostanze convincenti a contrastare l’attendibilità del gravato giudizio, invero esente dai vizi denunciati per avere la Commissione, con adeguata motivazione, spiegato le ragioni per le quali non è stata attribuita l’abilitazione.
Diversamente da quanto prospettato nel ricorso, il giudizio collegiale ed i cinque giudiziindividuali negativi appaiono, innanzi tutto, sufficientemente ampi, accurati e completi, nonpresentando affatto quei caratteri di ripetitività, persino lessicale, che la giurisprudenza ha individuato come indice di difetto di motivazione nella procedura in esame.
I cinque giudizi negativi dei singoli componenti risultano tutti ragionevolmente autonomi ecoerenti, nonché resi previo esame analitico delle pubblicazioni presentate dal candidato e, nelle conclusioni, convergenti secondo i termini analiticamente espressi nel giudizio collegiale di “NON raggiunta la maturità scientifica per il conferimento al candidato dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia”.
Il giudizio collegiale espone, inoltre, in maniera chiara, le ragioni poste a fondamento del mancato possesso dei criteri di legge, recando, peraltro, finanche una descrizione approfondita del contenuto di ogni monografia, articolo e contributo del candidato, esaminandone gli aspetti positivi o le criticità alla luce dei parametri al riguardo stabiliti all’art. 4 del d.m. n. 120/2016.
In particolare, infatti, le pubblicazioni presentate dal candidato sono state considerate nonidonee a sorreggere un giudizio di piena maturità, in quanto caratterizzate da una qualità, intermini di originalità, rigore metodologico e carattere innovativo, giudicata come non adeguata.
Dalla lettura del giudizio collegiale nonché dei cinque presupposti giudizi individuali dei singoli commissari emergono, infatti, con chiarezza sia l’iter logico deduttivo perseguito che le ragioni del diniego, consistenti, con tutta evidenza, nell’aver il candidato presentato delle pubblicazioni meramente riepilogative, ricostruttive e descrittive, ritenute limitate edinsufficienti – in punto di originalità – a consentirgli di mostrare il raggiungimento della maturità scientifica necessaria all’accesso alla docenza universitaria.
Ebbene, il Collegio è dell’avviso che tale valutazione risulti attendibile e non erronea in fatto, ritenendo che il riconoscimento dell’abilitazione possa essere ragionevolmente negatoa fronte di pubblicazioni la cui qualità e rigore metodologico
siano ritenute non adeguate in ragione dell’approccio prevalentemente compilativo degli scritti del candidato, trattandosi, a ben vedere, di una considerazione (logicamente) condivisibile, implicando evidentemente la figura del professore universitario anche di II fascia una padronanza della materia scientifica che sia specifica, approfondita e tendenzialmente completa.
Per quanto fin qui detto, il ricorso è, dunque, infondato, risultando l’avversato giudizio diinidoneità legittimamente fondato sul mancato raggiungimento del criterio relativo allaqualità della produzione scientifica, che, ai sensi del citato art. 4, lett. c), del d.m.
- 120 del 2016, la Commissione è chiamata a valutare espressamente e che deve ricorrere cumulativamente agli altri parimenti stabiliti ed elencati in tale art. 4.
La Commissione, pur evidenziando la sussistenza di elementi positivi, ha, infatti, a parere del Collegio, adeguatamente espresso le molteplici ragioni per le quali le pubblicazioni sono state valutate, nel complesso, negativamente.
A ciò si aggiunga come – pur accedendo ad un orientamento favorevole ad ampliare i margini valutativi rimessi all’organo giudicante e i relativi poteri di vaglio in sede giudiziale -rientrando tale valutazione della qualità della produzione scientifica nella discrezionalità tecnica della Commissione, le relative contestazioni comunque sfuggano, come accennato, al sindacato giurisdizionale e non siano, dunque, sindacabili nel merito ove, come nel caso dispecie, il giudizio risulti attendibile e non erroneo in fatto.
Appare, pertanto, non irragionevole il giudizio di non idoneità conseguentemente espresso dalla Commissione, non avendo, peraltro, il ricorrente dimostrato di aver raggiunto una posizione riconosciuta a livello nazionale e la maturità scientifica richiesta per l’abilitazione a detta II fascia.
In conclusione, il ricorso deve, dunque, essere disatteso, sia per quel che riguarda la domanda accesso ivi formulata, che deve essere dichiarata inammissibile, sia per quantoconcerne la domanda caducatoria del giudizio avversato, ritenendo il Collegio
che tale giudizio sia immune dai vizi denunciati per avere la Commissione, nell’ambito dellapropria valutazione tecnica, adeguatamente esplicitato le ragioni del diniego.
Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibile la domanda di accesso formulata in sede di atto introduttivo;
- respinge il ricorso perché
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Ministero, delle spese di lite, che liquidain complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Referendario
Pubblicato il 29/10/2026

