TAR Lazio, sez. III, 29 ottobre 2026, n. 17053

La natura non comparativa del giudizio dell'ASN

Data Documento: 2026-10-29
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

La procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale non ha natura comparativa, non essendo finalizzata a operare un confronto diretto tra i candidati, bensì ad accertare la maturità scientifica di ciascuno di essi sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica presentati.

Ne consegue che, ai fini della contestazione del giudizio di non idoneità, non assume rilievo il diverso esito delle valutazioni espresse nei confronti di altri candidati, anche qualora questi abbiano presentato un numero inferiore di pubblicazioni o una produzione scientifica caratterizzata da analoghi ambiti di ricerca, dovendo la Commissione formulare un giudizio autonomo sulla qualificazione scientifica del singolo candidato.

Contenuto sentenza

R E P U B B L I C A      I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

 

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 12887 del 2025, proposto da

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, che si dichiara antistatario, condomicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore rappresentato edifeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

 

  • del “giudizio collegiale” pubblicato sul sito dedicato all’ASN del MUR in data 10.07.2025 con il quale la Commissione nazionale per l’abilitazione scientifica

 

nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia (D.D. 1796/2023) ha giudicato il ricorrente, a maggioranza di tre su cinque componenti, NON IDONEO al conseguimento dell’abilitazione scientifica alla seconda fascia di insegnamento nel settore concorsuale 08/E2 “Restauro e storia dell’architettura”;

  • di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comprese le motivazioni del predetto giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca; visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente espone di aver partecipato alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale 08/E2 “Restauro e storiadell’architettura”, nell’ambito della tornata 2023-2025 ed impugna gli atti in epigrafe, con i quali l’abilitazione è stata negata.

Più precisamente, premette che la procedura veniva indetta con Decreto Direttoriale MIURn. 1796 del 27 ottobre 2023; il ricorrente presentava la propria domanda per la II fascia nelsettore concorsuale 08/E2, allegando i titoli e le pubblicazioni scientifiche necessari. La Commissione, insediatasi il 5 febbraio 2024, individuava i criteri di valutazione ai sensi del D.M. 120/2016 e dell’art. 16 L. 240/2010 (e succ. modd.).

Con specifico riguardo all’odierno ricorrente, la Commissione riteneva sussistente il possesso di 3/3 valori soglia (D.M. 589/2018) e 6 titoli tra i 9 prescelti nella seduta di insediamento, concludendo, tuttavia, con valutazione assunta con maggioranza di 3 su

 

5 dei Commissari, nel senso dell’inidoneità del dott. OMISSIS a conseguire l’abilitazione scientifica.

  1. Avverso tale esito ed a sostegno del gravame, il ricorrente formula il seguente complessomotivo di censura: “Violazione e falsa applicazione del M. n. 120/2016, del D.P.R. n. 95/2016, del D.M. n. 589 dell’08/08/2018, del D.M. n. 553 del 26.02.2021 e del D.D. 1796del 27.10.2023. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione delle pubblicazionistabiliti dalla commissione esaminatrice nel verbale
  2. 1 del 5.02.24. Violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere perillogicità, falsità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia”.
    • Secondo la prospettazione attorea la valutazione espressa dalla Commissione nazionale sul dott. OMISSIS sarebbe affetta da contraddittorietà in quanto, pur riconoscendosi il possesso di 6 titoli su 9 ed un positivo impatto della produzione scientifica del candidato, l’abilitazione viene negata affermando la limitatezza quantitativa delle opere prodotte e la eccessiva concentrazione geografica dei temi
      • In particolare il ricorrente eccepisce che i 21 lavori presentati in valutazione sono già oltre il numero previsto dai valori soglia della tabella 2 di cui al D.M. 589/2018, con la conseguenza che il rilievo quantitativo in questione non potrebbe essere posto a fondamento del giudizio di inidoneità espresso nei suoi confronti; inoltre, afferma che nemmeno la critica circa la concentrazione geografica della propria produzione avrebbe rilievo ai fini delgiudizio di mancata abilitazione atteso che tale aspetto esula dai criteri di valutazione stabiliti dalla normativa generale e da quelli fissati dalla Commissione in prima seduta.
    • Inoltre, a tal proposito, altri candidati che sono stati giudicati abilitati risulterebbero essere stati trattati diversamente dal ricorrente e premiati impropriamente nonostante lapresentazione di un minor numero di opere e parimenti

 

concentrate dal punto di vista geografico, laddove il dott. OMISSIS è stato penalizzato da una complessiva svalutazione delle sue pubblicazioni.

  • Infine, il giudizio di non idoneità risulterebbe illegittimo e contraddittorio ove si affermache la produzione scientifica del ricorrente non sarebbe fondata su progetti di ricerca svolti nell’ambito della comunità scientifica nazionale di riferimento e pertanto, nel complesso, il candidato non avrebbe una posizione riconoscibile nel panorama accademico, atteso che tutte le attività curriculari, riconosciute tra i titoli del ricorrente dalla stessa Commissione –direzione/partecipazione a gruppi di ricerca, conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica svolta ecc…-presupporrebbero necessariamente il riconoscimento e l’appoggio della comunità scientifica di riferimento.
  • Conclude per l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento degli atti impugnati ed ogni consequenziale statuizione.
  1. In data 11 novembre 2025 si è costituito il Ministero intimato per resistere al ricorso, delquale ha chiesto il rigetto anche alla luce delle controdeduzioni della Commissione depositate in atti.
  2. Alla pubblica udienza del giorno 21 ottobre 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

  1. Il ricorso va respinto per le ragioni di seguito
  2. La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata piùpropriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione

 

“nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).

6.1. Il quadro normativo di riferimento va ricostruito, in primo luogo, richiamando la leggen. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) che ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento in discorso. Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione.

L’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università, sentiti il CUN e l’ANVUR, di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato puòpresentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la lororilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione;

4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidatiall’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari. Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e allaseconda fascia dei professori universitari,

 

nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”.

L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…”.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati dirilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturitàscientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca (comma 2, art. 3 cit.).

Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “a) la coerenza con letematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b)l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla basedell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale ointernazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodottoda pubblicare; e) il numero e il

 

tipo delle pubblicazioni produzione scientifica sotto presentate il profilo nonché la continuità della temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

Il successivo art. 5 indica i criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “a) l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando accerta obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2”.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), laCommissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Infine, l’art. 6 (dalla rubrica: “Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale”) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B (secondo il quale “Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità erigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbiaconseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica diriferimento a livello anche internazionale”).

 

  1. Nella fattispecie odierna, il giudizio impugnato dipende essenzialmente dalla valutazione della qualità della produzione scientifica e dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate dalcandidato che, valutati all’interno del panorama nazionale della ricerca, non sono stati reputati dalla Commissione ancora tali da conferire al dott. OMISSIS una posizione riconoscibile in relazione al settore concorsuale ed alla fascia per la quale è stata richiestal’abilitazione, tanto da non ritenerlo ancora maturo, sotto il profilo scientifico e nonostante i titoli posseduti, per svolgere le funzioni di professore di II fascia.

Parte ricorrente lamenta la contraddittorietà del giudizio espresso reputando che gli aspetti critici sollevati sul suo profilo non solo non costituiscano parametri di valutazione presenti nella normativa di riferimento o prestabiliti dalla Commissione ma si contrappongano ancheal riconoscimento stesso dei titoli effettuato dall’Organo di valutazione.

A fronte di ciò, nel giudizio impugnato si legge che: “GIUDIZIO: Il candidato Donato [#OMISSIS#] OMISSIS, architetto, è dottore di ricerca in “Storia della Città” e in “Storia,Disegno e Restauro dell’Architettura” presso l’Università “La Sapienza” di Roma e presenta il profilo di un ricercatore nell’ambito della storia della città e dell’architettura in epoca medievale e moderna, con particolare se non esclusiva attenzione al territorio [#OMISSIS#]. Ilcandidato possiede n. 6 su 9 titoli tra quelli stabiliti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016 ed è valutato positivamente con riferimentoal titolo 1 dell’Allegato A al DM 120/2016, poiché raggiunge 3 su 3 valori soglia dal DM589/2018. Partecipa, sin dal 1999, a convegni nazionali e internazionali, congruenti con ilsettore concorsuale. La produzione scientifica complessiva nel periodo di riferimento ai fini degli indicatori compreso tra il 2020 e oggi consta di 21 contributi. I temi che emergono sonodi storia urbana, con particolare attenzione al patrimonio costruttivo salentino tra tecniche costruttive ed evoluzioni urbanistiche. Il metodo storiografico espresso si basa sulla

 

ricerca di natura archivistica e mostra interesse per l’uso della cultura digitale, circoscritta alle “narrazioni multimediali” per la fruizione applicata a casi reali (Nardò Chiesa di San [#OMISSIS#] di Padova). Degne di nota le pubblicazioni dedicate alla Basilica di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] D’Alessandria e al Barocco leccese, con studi sull’Incoronata e sul Monastero di [#OMISSIS#] Chiara a Nardò. E’ sempre individuabile l’apporto del candidato. Pur dimostrando una discreta attitudine alla ricerca, la produzione, seppur congruente con il settore scientificodisciplinare, appare piuttosto limitata e riguardante ambiti geografici molto specifici. Non siindividua un percorso di ricerca che collochi il lavoro scientifico del candidato all’interno di progetti di ricerca svolti nell’ambito della comunità scientifica nazionale di riferimento e in alcuni casi la metodologia non appare pienamente aggiornata. Complessivamente la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale della ricerca, e i risultati raggiunti nelle ricerche affrontate non sono ancora tali da conferire al candidato una posizione riconoscibile. Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016, la Commissione ritiene a maggioranza di tre su cinque che il profilo scientifico del candidato NON sia adeguato al conferimento dell’abilitazione scientifica alla seconda fascia nel SC 08/E2 e pertanto che il candidato sia NON IDONEO”.

Vero è, quindi, che la Commissione, nel giudizio collegiale, non manca di evidenziare

punti di forza della presentazione del candidato (rispetto alle pubblicazioni, giudicate coerenti con il settore di ricerca prescelto, viene affermato che “E’ sempre individuabile l’apporto del candidato”, il quale dimostra anche “una discreta attitudine alla ricerca); ma è parimenti vero che, a fronte di elementi favorevoli e sfavorevoli, la Commissione e la maggior parte dei suoi Componenti hanno ritenuto ostativo (e dunque dirimente) il profilo della qualità delle pubblicazioni presentate reputata ancora non sufficientemente idonea adelineare una posizione riconoscibile

 

del candidato nel panorama accademico nazionale e rispetto al settore concorsuale ed alla fascia per la quale è stata richiesta l’abilitazione.

Il giudizio espresso, infatti, pur riconoscendo la buona qualità delle pubblicazioni presentate in valutazione e la relativa coerenza con il settore di ricerca prescelto, chiarisceinequivocabilmente che i risultati con esse raggiunti, il circoscritto spettro di indaginepercorso, la metodologia non sempre aggiornata rappresentino caratteristiche del profilo scientifico del candidato che non gli consentono di dimostrare l’acquisizione di una posizione definita e di sicuro impatto nella comunità scientifica nazionale ovverosia, in altri termini, la maturità scientifica necessaria per conseguire l’abilitazione a professore diseconda fascia a termini dell’art. 3 del D.M. n. 120/2016 sopra richiamato.

In tal senso soccorrono anche i giudizi individuali, rispettivamente, dei Proff. GiovanniLeoni, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Pugliano tutti concordi nel concludere che il candidato non abbia la richiesta presenza nella comunità scientifica e non abbia maturato un profilo adeguato alla II fascia di docenza per la quale è stata richiesta l’abilitazione. Né a diverse conclusioni potrebbero portare i pareri favorevoli all’abilitazione rilasciati dalla Prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pezone e [#OMISSIS#] Ciranna atteso che esprimono genericamente unavalutazione di adeguatezza complessiva che, presa isolatamente, non è idonea a superare ipareri di senso opposto espressi sul punto dagli altri tre Commissari.

Diversamente il giudizio della Commissione, letto alla luce dei singoli pareri individuali,include ogni aspetto di fatto rilevante ai fini del giudizio di non idoneità e non consente di riconoscere alcun difetto formale o testuale di motivazione. Tale valutazione può essere condivisibile o meno nel merito (aspetto che attiene alla discrezionalità in quanto tale ed è dunque non fungibile), ma certamente è chiara ed inequivoca (così non verificandosi alcun difetto di motivazione sul punto).

 

Va, sul punto, rammentato che la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nell’enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di dirittoche ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata, sicché la motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni cheimpongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impedisconol’ampliamento (cfr. Tar Bologna, sez. II, 15 febbraio 2017, n.127).

La motivazione del giudizio in questione appare idonea ed autosufficiente a descrivere leragioni che hanno spinto la Commissione a pervenire all’esito del giudizio negativo basato sul mancato raggiungimento della piena maturità scientifica da parte del candidato e, pertanto, il giudizio impugnato deve considerarsi formulato in piena conformità alle disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 6 del D.M. n. 120/2016, indipendentemente dalla premessa circa il possesso del numero minimo dei titoli individuati dalla Commissione e dei valori soglia di cui al DM 589/2018 il cui accertamento è svolto, come sopra anticipato, sulla base di meri parametri ed indicatori.

  • Inoltre vale precisare sulle contestazioni specificamente mosse dal ricorrente sul giudizio collegiale che, come correttamente osservato nelle controdeduzioni della Commissione depositate in atti l’11 novembre 2025, il profilo della collocazione del candidato in seno alla comunità scientifica non mira esclusivamente a “certificare la semplice presenza di uno studioso nella comunità scientifica di riferimento ma [a] valutare l’impatto della sua produzione nella stessa e considerare il grado di reputazione accademica trattandosi di una procedura che certifica e attribuisce la maturità per un ruolo già di natura apicale”; cosìcome appare evidente che i rilievi

 

mossi circa il limitato ambito geografico delle ricerche effettuate dal ricorrente attengano, come ovvio, al profilo dei contenuti delle stesse reputati, con valutazione riservata alla discrezionalità tecnica della Commissione, non idonei in termini qualitativi ai fini del riconoscimento dell’ASN.

Pertanto, ritiene il Collegio che tali profili di doglianza non siano in grado di incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato.

  • Infine, con riferimento alla censura relativa ai giudizi relativi ad altri candidati, valeosservare che la procedura de qua non è di tipo comparativo, ovvero non prevede un confronto diretto tra i candidati per determinare l’assegnazione dell’abilitazione; all’opposto,l’ASN è una procedura di valutazione di merito, specificamente calibrata sulla produzione scientifica del singolo candidato, gestita dal Ministero dell’Università e della Ricerca attraverso le Commissioni nazionali, che valutano i candidati in base a requisiti specifici e oggettivi.
  1. Ne deriva, alla luce delle considerazioni sopra esposte, che il ricorso va
  2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazioneresistente che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2026 con l’intervento dei magistrati:

 

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Referendario, Estensore

 

 

Pubblicato il 29/10/2026