R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7100 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi della Campania -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, pubblicata in data 27 maggio 2025.
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Campania -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2026 il Cons. OMISSIS;
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La controversia concerne l’esclusione del dott. -OMISSIS- dal corso di dottorato di ricerca in “Scienze mediche cliniche e sperimentali”, XXXVI ciclo, dell’Università degli Studi dellaCampania -OMISSIS-, la conseguente non ammissione al terzo anno e la decadenza dal beneficio della borsa di studio finanziata dall’INPS.
Nell’anno accademico 2020/2021 il dott. -OMISSIS- era stato ammesso al predetto corso con una borsa finanziata dall’INPS nell’ambito del programma “Welfare e Benessere”, per lo svolgimento del progetto di ricerca denominato «L’impatto sul sistema pensionistico e lavorativo italiano dei pazienti affetti da insufficienza renale cronica in RRT. Misure disupporto al lavoro alternative». La progettualità prevedeva attività concernenti, sotto diversi profili, la patologia renale cronica, le relative ricadute sulla capacità lavorativa e sul sistema previdenziale e assistenziale, nonché periodi di formazione e ricerca presso strutture diverse dall’Ateneo e all’estero.
Al dottorando veniva assegnato quale supervisore il prof. -OMISSIS- docente di area nefrologica presso l’Università -OMISSIS-. Nel corso del 2021 al percorso veniva affiancato, con funzioni di co-supervisione scientifica, il prof. -OMISSIS-, docente dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, di area nefrologica.
L’avvio del percorso coincideva con le restrizioni conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19, che determinarono modifiche alle modalità
originariamente programmate di svolgimento delle attività. Una parte di queste veniva pertanto rimodulata attraverso attività a distanza e ulteriori attività e linee di ricerca individuate nel corso delle interlocuzioni con i supervisori. Nell’ambito del percorso furono, tra l’altro, affrontate attività di analisi di dati, una revisione sistematica della letteratura e la predisposizione di un protocollo destinato alla registrazione sulla piattaforma -OMISSIS-.
Il progetto contemplava inoltre un periodo di ricerca all’estero. La sede inizialmente programmata era l’Università di Aarhus, in Danimarca; successivamente, su richiesta del dottorando, veniva autorizzato lo svolgimento del periodo presso l’Università di Dundee, in Scozia, ove la referente scientifica era la prof.ssa -OMISSIS-
Nel corso del 2022 emergevano divergenze tra il dottorando e i supervisori in ordine all’andamento del progetto, alle attività da svolgere e alla loro progressione. Tra settembre e ottobre 2022 il Collegio dei docenti acquisiva le valutazioni del prof. – OMISSIS-, del prof. -OMISSIS- e della prof.ssa -OMISSIS-, nelle quali, pur con contenuti e accenti non coincidenti, venivano formulate osservazioni critiche circa la continuità dell’attività, i tempi di esecuzione dei compiti assegnati e la progressione del percorso di ricerca.
Nella seduta del 19 ottobre 2022 il Collegio esaminava la posizione del dott. – OMISSIS- e disponeva di sentirlo ai sensi dell’art. 27 del regolamento di Ateneo in materia di dottorato diricerca, fissando una prima audizione per il 14 dicembre 2022. Nel frattempo l’interessato,anche tramite i propri difensori, contestava le valutazioni formulate nei suoi confronti e presentava istanze di accesso volte ad acquisire le relazioni, la corrispondenza e gli ulteriori documenti posti a fondamento delle contestazioni.
Il dottorando non partecipava all’audizione del 14 dicembre 2022, rappresentando, tramite i propri difensori, di non avere ancora ottenuto la completa documentazione richiesta e didover permanere in Scozia. Il Collegio fissava quindi una nuova audizione per il 16 gennaio 2023. Anche a tale seconda convocazione l’interessato non partecipava, deducendo il persistente mancato completamento dell’accesso documentale. Nel verbale del 14 dicembre il Collegio dava inoltre atto della mancata presentazione del registro delle attività del secondo anno e della mancata tempestiva comunicazione della sospensione della frequenza presso la sede estera.
Parallelamente proseguiva il procedimento di accesso agli atti. A seguito dell’istanza del 15 novembre 2022, l’Ateneo consentiva inizialmente la visione della documentazione e procedeva poi a trasmetterne copia in formato digitale; seguivano ulteriori richieste dell’interessato concernenti, in particolare, il formato elettronico originario di alcune comunicazioni e la completezza della documentazione acquisita. Parte degli atti, e in particolare la relazione del prof. -OMISSIS- nonché taluni documenti ad essa collegati, veniva acquisita dall’interessato soltanto successivamente, anche attraverso distinti procedimenti di accesso nei confronti dell’Università di -OMISSIS-.
Con deliberazione del 6 febbraio 2023 il Collegio dei docenti riteneva non raggiunti gli obiettivi formativi previsti per il secondo anno e formulava la proposta di non ammissione del dott. -OMISSIS- al terzo anno del corso ai sensi dell’art. 27 del regolamento di Ateneo,richiamando, tra l’altro, le criticità rilevate nello svolgimento delle attività di ricerca, nelperiodo all’estero e nel segmento del progetto da realizzare presso l’ente finanziatore.
Con nota del 27 febbraio 2023 l’Università comunicava formalmente all’interessato l’avvio del procedimento di esclusione, assegnandogli quindici giorni per la presentazione di osservazioni. Il 15 marzo 2023 i difensori del dott. -OMISSIS-depositavano una memoria con la quale contestavano, sotto il profilo procedimentale e sostanziale, i presupposti della proposta e chiedevano altresì la sospensione del procedimento in attesa della definizione delle controversie allora pendenti in materia di accesso documentale e presso il foro scozzese.
Il Collegio riesaminava la posizione dell’interessato nella seduta del 30 marzo 2023 e riteneva che le osservazioni presentate non contenessero elementi nuovi o rilevanti tali da determinare una revisione della precedente valutazione. Con DR n. -OMISSIS-, comunicato all’interessato il 26 aprile successivo, venivano quindi disposte l’esclusione dalla frequenza del terzo anno del corso di dottorato, la decadenza dall’ammissione al corso e la conseguente perdita della borsa di studio.
Il dott. -OMISSIS- impugnava il provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, estendendo l’impugnazione, ove occorresse, all’art. 27 del regolamento di Ateneo emanato con DR n. -OMISSIS- dell’11 marzo 2022 e agli atti presupposti e connessi.
Con un primo ricorso per motivi aggiunti, a seguito dell’acquisizione di ulteriore documentazione attraverso il giudizio di accesso instaurato dinanzi al TAR Umbria, il ricorrente insisteva, in particolare, sull’assenza di un accordo o di una convenzione tra l’Università -OMISSIS- e l’Università di -OMISSIS- che consentisse lo svolgimento delle attività formative presso quest’ultima e contestava la ricostruzione relativa alla mancata partecipazione alle attività programmate nella sede perugina.
Con ulteriori motivi aggiunti, depositati il 7 ottobre 2024, il ricorrente valorizzava la documentazione acquisita nell’ambito del contenzioso instaurato in Scozia e la decisione della Court of Session comunicata l’11 giugno 2024, riproponendo e integrando le censure relative alla vicenda del periodo estero e all’attendibilità della relazione della prof.ssa -OMISSIS-, anche alla luce della corrispondenza intercorsa con il prof. -OMISSIS-.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il ricorso, come integrato dai due motivi aggiunti, è stato respinto.
Il primo giudice riteneva, in particolare, che il progetto avesse un contenuto essenzialmentemedico-nefrologico, pur presentando ricadute sul sistema lavorativo e previdenziale, e chela scelta del prof. -OMISSIS- e del prof. -OMISSIS- non evidenziasse profili di manifesta irragionevolezza. Riteneva inoltre adeguatamente istruite e motivate le valutazioni dei docenti, dalle quali desumeva l’insufficienza dell’attività svolta dal dottorando, e non reputava decisiva l’assenza di una formale convenzione con l’Università di -OMISSIS-.
Quanto ai profili procedimentali, il primo giudice giudicava adeguata la partecipazione assicurata all’interessato, richiamando le plurime interlocuzioni relative all’accesso documentale, le convocazioni per l’audizione e la successiva possibilità di presentare osservazioni scritte. Riteneva inoltre che la decisione resa dalla Corte scozzese non introducesse elementi idonei a modificare il giudizio sulle censure già proposte. Le spese del giudizio venivano compensate in ragione della particolarità e complessità delle questioni trattate.
Avverso tale sentenza il dott. -OMISSIS- ha proposto il presente appello.
Con un primo complesso motivo egli contesta, sotto diversi profili, la ricostruzione seguita dal primo giudice quanto alla natura del progetto di ricerca e all’adeguatezza dellecompetenze dei supervisori, deducendo la violazione della disciplina della borsa finanziata dall’INPS e degli obblighi di tutoraggio. Contesta inoltre il giudizio del primo giudice sull’attendibilità delle valutazioni formulate dal prof. -OMISSIS-, dal prof. -OMISSIS- edalla prof.ssa -OMISSIS-, deducendo errori e travisamenti dei fatti, la mancata considerazionedelle difficoltà organizzative del percorso, l’assenza di una formale base organizzativa per la frequenza delle strutture perugine, l’erronea valorizzazione dell’assenza di pubblicazioni e la mancata considerazione dei documenti acquisiti attraverso i procedimenti di accesso.Ripropone altresì le censure concernenti il conflitto di interessi e il dovere di astensione.
Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di istruttoria. Deduce, in particolare, di non avere avutotempestiva e completa disponibilità degli atti utilizzati nel procedimento, segnatamente dellarelazione del prof. -OMISSIS- e di parte della corrispondenza relativa alla sede estera; contesta le modalità con le quali erano state previste le audizionidinanzi al Collegio e sostiene di non avere potuto esercitare compiutamente la propria difesa nella prima fase del procedimento. Lamenta inoltre la mancata sospensione del procedimento nelle more dei contenziosi in materia di accesso e del giudizio instaurato in Scozia eripropone, nei termini illustrati nell’atto di gravame, le doglianze concernenti l’art. 27 del regolamento di Ateneo.
Nel corso del presente grado l’appellante ha proposto due successivi atti di motivi aggiunti.
Con i primi motivi aggiunti ha prodotto una nota dell’Azienda ospedaliera di – OMISSIS- del 9 dicembre 2025, resa in riscontro ad una sua istanza di accesso, nella quale l’Azienda ha comunicato che, per il periodo indicato nella richiesta, non risultavano convenzioni nominative riferite al dott. -OMISSIS- né convenzioni generiche di tirocinio con l’Università -OMISSIS-. Sulla base di tale documento l’appellante ha ulteriormente sviluppato le censure relative all’organizzazione delle attività presso le strutture perugine e alla corrispondenza al vero dei presupposti valorizzati nel procedimento di esclusione.
Con i secondi motivi aggiunti l’appellante ha invece richiamato la sentenza di questa Sezione 1° luglio 2026, n. -OMISSIS-, resa nel distinto giudizio di accesso instaurato nei confronti dell’Università degli Studi di -OMISSIS-. Con tale pronuncia è stato accolto l’appello avverso la sentenza del TAR Umbria n. -OMISSIS- del 2025 in relazione all’istanza ostensiva concernente, tra l’altro, il database richiamato nella relazione del prof. -OMISSIS-; la Sezione ha rilevato che il database non era stato esibito e che l’Ateneo perugino non ne aveva formalmente attestato l’indisponibilità o l’inesistenza, disponendone l’ostensione ovvero il rilascio di una formale attestazione in tal senso. L’appellante ha dedotto che tale sopravvenienza confermerebbe ulteriori vizi originari delle valutazioni poste a fondamento della sua esclusione.
Con i primi motivi aggiunti in appello l’interessato ha altresì formulato istanze istruttorie,chiedendo, tra l’altro, di valutare la necessità di un ordine di esibizione e di una verificazione, nonché della trasmissione di atti all’autorità giudiziaria penale.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi della Campania “-OMISSIS-”, chiedendo il rigetto dell’appello e dei motivi aggiunti e sostenendo, in sintesi, la correttezza della scelta dei supervisori, la pluralità e congruenza degli elementi posti a fondamento della valutazione di insufficienza formativa, l’adeguatezza delle garanzie partecipative assicurate all’interessato e l’irrilevanza, ai fini dell’esito del giudizio, delle sopravvenienze documentali valorizzate dall’appellante. L’Ateneo ha altresì contestato le richieste istruttorie e quella di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie e documenti, insistendo nelle rispettive conclusioni.
In prossimità dell’udienza pubblica, con istanza depositata il 2 ottobre 2026, l’appellante hachiesto di valutare la sospensione del presente giudizio in ragione della pendenza di accertamenti penali concernenti, tra l’altro, l’ipotesi di falsità ideologica di cui all’art. 479 c.p., ovvero, in via alternativa, il rinvio dell’udienza di merito ad altra data, al fine di poter acquisire e depositare le risultanze documentali delle indagini. A sostegno dell’istanza ha richiamato la documentazione già prodotta nel presente giudizio relativa al procedimento penale e al supplemento di indagini disposto dall’autorità giudiziaria, rappresentando che taliaccertamenti non risultavano ancora conclusi. Ha inoltre prospettato l’utilità di attendere la pubblicazione delle decisioni relative ai distinti giudizi di appello RG nn. -OMISSIS- del 2026, concernenti controversie instaurate nei confronti del Consolato generale d’Italia per la Scozia e l’Irlanda del Nord e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché richiamato la questione della contestata tempestività di una produzione documentale dell’Università depositata il 13 agosto 2026.
All’udienza pubblica del 6 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
- In via preliminare, deve essere delimitato l’oggetto del presente giudizio e precisata la portata delle sopravvenienze documentali allegate dall’appellante.
- L’appello ha ad oggetto la sentenza in epigrafe, che ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto rettorale n. -OMISSIS- e gli atti del procedimento che ha condotto all’esclusione dell’appellante dal corso di dottorato, nonché i due ricorsi per motivi aggiunti proposti nel giudizio di primo grado.
- Nel corso del presente grado l’appellante ha depositato ulteriori documenti e proposto due atti di motivi aggiunti, valorizzando, con il primo, la nota dell’Azienda ospedaliera di -OMISSIS- del 9 dicembre 2025 e, con il secondo, la sentenza di questa Sezione 1° luglio2026, -OMISSIS-, resa nel distinto giudizio di accesso instaurato nei confronti dell’Università degli Studi di -OMISSIS-.
La produzione dei documenti formatisi successivamente alla definizione del giudizio diprimo grado è consentita dall’art. 104, comma 2, c.p.a., essendo evidente che la loro mancata produzione in quella sede dipende da una causa non imputabile alla parte. Quanto ai motivi aggiunti proposti in appello, gli stessi possono essere esaminati nei limiti stabiliti dall’art.104, comma 3, c.p.a., in quanto diretti a far valere ulteriori vizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi già impugnati, che l’appellante assume emergere dalle sopravvenienze acquisite nel corso del presente grado. Resta invece preclusa l’introduzione in appello dell’impugnazione di nuovi atti sopravvenuti.
Ne consegue che le sopravvenienze invocate dall’appellante non possono determinare una «illegittimità sopravvenuta» del decreto di esclusione. La legittimità del provvedimento deve essere verificata con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. I documenti successivamente formati o acquisiti possono assumere rilievosoltanto nella diversa prospettiva di dimostrare che uno o più presupposti fattuali già posti a fondamento della decisione amministrativa erano, fin dall’origine, inesistenti, erroneamente rappresentati o travisati.
Entro tali limiti devono essere valutate entrambe le sopravvenienze dedotte.
- La nota dell’Azienda ospedaliera universitaria di -OMISSIS- del 9 dicembre 2025 attesta che, per il periodo oggetto della richiesta, presso la predetta Azienda non risultavanoconvenzioni nominative riferite all’appellante né convenzioni generiche di tirocinio con l’Università -OMISSIS-.
Il contenuto dell’attestazione è chiaro, ma altrettanto chiari ne sono i limiti: la stessa riguardai rapporti convenzionali con l’Azienda ospedaliera e non accerta l’inesistenza di rapporti di collaborazione scientifica con docenti dell’Università degli Studi di – OMISSIS-, né esclude, di per sé, che potessero essere svolte attività di ricerca, supervisione, interlocuzione scientifica o attività non richiedenti la frequenza delle strutture sanitarie.
- Parimenti definita è la portata della sentenza n. -OMISSIS- del 2026. In quel giudizioquesta Sezione ha accertato che il database richiesto dall’odierno appellante non era stato esibito dall’Università di -OMISSIS- e che quest’ultima non ne aveva formalmente dichiarato l’inesistenza o l’indisponibilità; ha conseguentemente ordinato all’Ateneo di ostendere il database oppure di attestarne formalmente l’indisponibilità o l’inesistenza.
La pronuncia non contiene, invece, alcun accertamento dell’inesistenza materiale del database, né della sua indisponibilità nel periodo rilevante ai fini del dottorato, né, tanto meno, della falsità delle dichiarazioni rese dai docenti nel procedimento conclusosi nel 2023. La stessa formulazione del comando giudiziale – esibizione del database ovvero attestazionedella sua indisponibilità o inesistenza – esclude che uno di tali alternativi presupposti fattuali sia stato giudizialmente definitivamente accertato.
- Il presente giudizio deve, pertanto, stabilire se il decreto di esclusione, alla luce di tutti gli elementi ritualmente acquisiti e tenendo conto anche delle sopravvenienze nei limiti appena indicati, sia affetto dai vizi originari dedotti dall’appellante. Non appartiene invece all’oggetto della controversia l’accertamento autonomo della legittimità dei comportamentisuccessivamente tenuti dall’Università di -OMISSIS- o dall’Azienda ospedaliera universitaria, né la definizione di questioni estranee alla legittimità degli atti impugnati.
- Devono essere preliminarmente respinte l’istanza di sospensione del giudizio e, in viasubordinata, la richiesta di rinvio dell’udienza formulate dall’appellante con l’atto depositato il 2 ottobre 2026.
- Quanto alla sospensione, l’art. 79, comma 1, p.a. rinvia, per la relativa disciplina, al codice di procedura civile, alle altre leggi e al diritto dell’Unione europea. L’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha chiarito che il sistema processuale non contempla una sospensione disposta per mere ragioni di opportunità e che la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. presuppone l’esistenza di una questione o controversia aventecarattere effettivamente pregiudiziale rispetto alla decisione del giudizio (Cons. Stato, Ad. plen., 22 marzo 2024, n. 4).
Nel caso di specie tale rapporto di necessaria pregiudizialità non ricorre. La pendenza degli accertamenti penali richiamati dall’appellante, concernenti, tra l’altro, l’ipotesi di falsità ideologica di cui all’art. 479 c.p., è invocata al fine di acquisire future risultanze documentalisuscettibili, nella prospettazione dell’istante, di contribuire alla ricostruzione dei fatti. La definizione del presente giudizio non richiede, tuttavia, il previo accertamento in sede penale della falsità o veridicità delle dichiarazioni contestate, né dipende dall’esito di quel procedimento. Come emerge dall’esame che segue, il Collegio è in grado di scrutinare autonomamente la correttezza dei presupposti fattuali della valutazione amministrativa e, ovesingoli segmenti risultino controversi o non sufficientemente dimostrati, di prescinderneverificando se residui una base istruttoria autonoma e sufficiente. L’attesa dell’esito delle indagini risponderebbe, pertanto, ad una ragione di mera opportunità e non ad una necessità pregiudiziale rilevante ai sensi dell’art. 295 c.p.c. Né ricorrono i presupposti della sospensione facoltativa prevista dall’art. 296 c.p.c., che richiede l’istanza di tutte le parti.
Per le medesime ragioni non assume carattere pregiudiziale la definizione dei giudizi di appello RG nn. -OMISSIS- del 2026 richiamati nell’istanza. Le relative controversie, per quanto rappresentato dallo stesso appellante, concernono vicende e documenti relativi all’arresto avvenuto in -OMISSIS- e ai rapporti con il Consolato generale d’Italia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dunque fatti successivi all’adozione del decreto impugnato del 17 aprile 2023. L’eventuale utilità di ulteriori acquisizioni documentali non equivale, pertanto, alla necessaria pregiudizialità richiesta per la sospensione del presente processo.
- Non può essere accolta neppure la richiesta subordinata di rinvio dell’udienza. Ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., il rinvio della trattazione può essere disposto soltanto in presenza di «casi eccezionali», da individuarsi in ragioni di particolare gravità concretamente incidenti sulle esigenze di tutela del diritto di difesa, nel necessario bilanciamento con ilprincipio di ragionevole durata del Nel caso in esame non ricorre una situazione ditale natura. La richiesta è diretta essenzialmente ad attendere future risultanze investigative e la pubblicazione di decisioni rese in controversie distinte, il cui contenuto è allo stato nonacquisito e la cui definizione non costituisce presupposto necessario della presente decisione. La possibilità che da tali procedimenti possano emergere ulteriori elementi conoscitivi non è sufficiente, in presenza di un quadro istruttorio già idoneo alla decisione, a integrare l’eccezionalità richiesta dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
- Non giustifica il differimento neppure la questione, richiamata dall’appellante, delladedotta tardività della produzione documentale effettuata dall’Università il 13 agosto 2026. Dal raffronto con il fascicolo del giudizio di primo grado risulta, infatti, che la documentazione così depositata, per quanto rileva ai fini della presente controversia, riproduce atti e documenti già ritualmente versati dalle parti nel precedente grado e, pertanto, già acquisiti al materiale processuale utilizzabile nel presente giudizio.
La reiterazione del deposito in prossimità dell’udienza non attribuisce a tali atti natura didocumenti nuovi ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e l’eventuale tardività della loro nuova produzione non incide sulla rituale acquisizione già avvenuta nel giudizio di primo grado. Non sussiste, pertanto, ragione di disporne lo stralcio o di escluderne l’utilizzazionenei limiti in cui essi risultino già presenti nel fascicolo di primo grado. Restaconseguentemente priva di rilievo, anche sotto tale profilo, la richiesta di rinvio dell’udienza, non potendo il differimento essere giustificato dall’esigenza di conservare l’efficacia di unaproduzione che, per la parte documentale già ritualmente acquisita, ha carattere meramente reiterativo.
- Il Collegio non ritiene necessario disporre i supplementi istruttori richiesti dall’appellante.
L’appellante ha chiesto, in particolare, di acquisire ulteriori documenti e di disporre una verificazione diretta ad approfondire le circostanze concernenti il database menzionato nelle relazioni dei supervisori, nonché taluni profili organizzativi relativi allo svolgimento delle attività di ricerca.
Le istanze non possono essere accolte.
La verificazione costituisce un mezzo istruttorio destinato all’accertamento di fatti o all’acquisizione di valutazioni che richiedano specifiche competenze tecniche e può essere disposta quando l’approfondimento risulti necessario ai fini della decisione. Tale incombente non è invece funzionale alla ricostruzione generalizzata dell’intera vicenda amministrativa quando gli atti di causa consentano già di individuare i fatti rilevanti e di decidere le censure devolute al giudice.
Nel caso di specie gli atti di causa evidenziano un quadro documentale ampio e sufficiente per la decisione. Le relazioni dei supervisori, i verbali del Collegio dei docenti, la corrispondenza intercorsa nel corso del dottorato, la documentazione progressivamente acquisita attraverso i procedimenti di accesso, gli atti relativi al periodo svolto all’estero e le ulteriori produzioni effettuate in entrambi i gradi di giudizio consentono di verificaredirettamente la consistenza dei presupposti sui quali è stata fondata la valutazione di insufficienza formativa.
In particolare, non occorre svolgere un’ulteriore istruttoria sull’esistenza e sulla consistenza del database.
La sentenza n. -OMISSIS- del 2026 ha già disposto, nel distinto giudizio instaurato nei confronti dell’Università di -OMISSIS-, lo specifico adempimento ritenuto necessario ai fini dell’accesso, ordinando all’Ateneo di esibire il database oppure di attestarne formalmente l’indisponibilità o l’inesistenza. Non è necessario attendere o replicare nel presente giudizio l’accertamento documentale conseguente all’ordine di ostensione, poiché la questione relativa al database non riveste, per le ragioni di seguito esposte, carattere decisivo ai fini della presente controversia.
Occorre, infatti, tenere distinti i due piani.
Nel giudizio sull’accesso, la documentazione è stata ritenuta indispensabile perché potenzialmente utile all’esercizio del diritto di difesa dell’interessato. La relativa pronuncia non comporta che l’esistenza, la consistenza o l’effettiva disponibilità di quel database costituiscano, nel presente giudizio di legittimità, il presupposto indefettibile per stabilire se la complessiva valutazione di insufficienza formativa fosse o meno legittima. La stessa sentenza n. -OMISSIS- del 2026 ha ricostruito l’interesse ostensivo dell’appellante proprio in termini di strumentalità difensiva, rilevando che il documento poteva essere utilizzato percontestare uno degli argomenti posti a sostegno dell’esclusione.
Né dalla mancata acquisizione, nel presente giudizio, di una successiva attestazione dell’Università di -OMISSIS- può desumersi, in via presuntiva, l’inesistenza del database: tale circostanza conferma soltanto che la relativa questione non risulta definitivamentechiarita e, proprio per questo, il Collegio ritiene di non porre il relativo addebito a fondamento della decisione.
Ai fini della decisione della presente controversia può quindi assumersi, nella prospettiva più favorevole all’appellante, che non risulti adeguatamente dimostrata l’effettiva messa a sua disposizione dello specifico database richiamato nelle relazioni. Ciò consente di prescindere integralmente dall’addebito relativo alla mancata elaborazione di quel particolare insieme di dati, senza che sia necessario accertarne ulteriormente l’esistenza materiale.
Anche così circoscritto il quadro istruttorio, restano infatti suscettibili di autonoma valutazione gli ulteriori elementi documentati nel corso del procedimento: la progressione e i tempi di svolgimento delle attività assegnate, le difficoltà riscontrate nello sviluppo della revisione sistematica, la non tempestiva finalizzazione di varie attività, la mancata sottomissione del protocollo -OMISSIS-, la continuità nello svolgimento delle attività assegnate e l’andamento dell’attività svolta durante il periodo all’estero. Come sarà espostonell’esame dei singoli motivi, tali elementi non dipendono dall’accertamento relativo al database e consentono di verificare, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, l’attendibilità e la coerenza del giudizio di insufficienza formativa espresso dal Collegio dei docenti.
- Il primo ordine di censure, con il quale l’appellante contesta la ricostruzione della natura del progetto di ricerca e la conseguente adeguatezza della scelta del prof. – OMISSIS- quale supervisore, è infondato.
- La sentenza appellata deve essere precisata nella parte in cui riconduce il progetto ad una dimensione essenzialmente medico-nefrologica, contrapponendola a quella economico-giuridica. Il progetto aveva, infatti, una struttura La disciplina della borsa finanziata dall’INPS, nell’ambito “Welfare e Benessere”, comprendeva tematiche relative al mercato del lavoro, al sistema pensionistico e assistenziale, al diritto previdenziale e del lavoro e all’impiego di metodologie economico-statistiche. Lo stesso appellante richiama tali previsioni per sostenere la centralità della componente economico-giuridica.
- Tale componente non può, tuttavia, essere considerata isolatamente dall’oggetto concreto del progetto ammesso al finanziamento e dall’articolazione delle attività in esso programmate.
Il progetto riguardava, infatti, «L’impatto sul sistema pensionistico e lavorativo italiano deipazienti affetti da insufficienza renale cronica in RRT. Misure di supporto al lavoroalternative» e assumeva quale oggetto di indagine una specifica popolazione di pazienti affettida insufficienza renale cronica sottoposti a terapia renale sostitutiva. La proposta prevedeva, nella sua articolazione originaria, dodici mesi presso la divisione di Nefrologiadell’Università -OMISSIS-, tre mesi presso la Società Italiana di Nefrologia, dodici mesi presso l’INPS e sei mesi presso una sede universitaria estera.
- In particolare, la frequenza della divisione di Nefrologia era prevista al fine di consentire al dottorando di acquisire conoscenza delle esigenze cliniche e psicologiche deipazienti affetti da insufficienza renale cronica, delle relative modalità terapeutiche e dei principi di statistica epidemiologica, quale base per la successiva analisi delle ricadute lavorative, assistenziali e previdenziali della patologia.
Ne deriva che la componente nefrologica, pur non esaurendo l’oggetto della ricerca, ne costituiva un presupposto scientifico strutturale, qualificante e non accessorio. Lo studio delle conseguenze occupazionali e previdenziali della malattia presupponeva, secondo la stessa progettualità approvata, una conoscenza scientifica della patologia, della popolazione interessata e del relativo percorso terapeutico.
- Gli artt. 14 e 16 del regolamento di Ateneo attribuiscono al Collegio dei docenti la designazione del supervisore e dei co-supervisori e prevedono che a ciascun dottorando siano assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, scelti anche tra soggetti esterni al Collegio. La disciplina regolamentare non impone una corrispondenza esclusiva tra il settore scientifico-disciplinare del supervisore e ciascuna delle componenti di un progetto interdisciplinare, né dagli atti che disciplinavano la borsa INPS emerge l’obbligo di assegnare al dottorando un supervisore appartenente all’area giuridica o economica.
- La designazione del -OMISSIS-, docente di area nefrologica coinvolto nella stessa predisposizione della proposta progettuale, risulta pertanto coerente con uno degli assi scientifici centrali del progetto e non presenta profili di incongruenza o irragionevolezza rispetto alle finalità formative perseguite. La stessa proposta approvata dall’INPS contemplava, quale segmento iniziale, lo svolgimento dell’attività presso la divisione di Nefrologia; tale dato rende priva di fondamento la tesi secondo cui la competenzanefrologica del supervisore fosse estranea o marginale rispetto all’oggetto della ricerca. La sentenza di primo grado ha, sul punto, correttamente valorizzato anche la partecipazione del prof. -OMISSIS- alla predisposizione della proposta formativa.
- I pareri pro veritate prodotti dall’appellante, nella misura in cui sottolineano la rilevanza delle componenti giuridiche, economiche e previdenziali del progetto, confermano il carattere interdisciplinare della ricerca, ma non dimostrano l’inadeguatezza scientifica dellascelta compiuta dall’Ateneo. Detti pareri prospettano una diversa ponderazione dellecompetenze utili allo svolgimento del progetto, senza individuare una disposizione della lex specialis o della disciplina regolamentare che imponesse una diversa appartenenza disciplinare del supervisore.
- La censura deve, pertanto, essere respinta. Il carattere interdisciplinare del progetto nonrende incongrua la designazione di un supervisore di area nefrologica, poiché tale area costituiva una componente strutturale del percorso concretamente approvato.
- Sono parimenti infondate le censure con le quali l’appellante assume che l’assenza di una convenzione tra l’Università -OMISSIS- e l’Università degli Studi di – OMISSIS-, nonché tra la prima e l’Azienda ospedaliera di -OMISSIS-, determinerebbe l’inesistenza o l’illegittimità della co-supervisione affidata al prof. – OMISSIS- e priverebbe di attendibilità le valutazioni da questi formulate.
Occorre distinguere, anche sotto tale profilo, due questioni diverse: da un lato, la legittimità e l’effettività della co-supervisione scientifica; dall’altro, l’esistenza delle condizioni amministrative e organizzative necessarie per consentire al dottorando la frequenza fisica di strutture appartenenti ad altra amministrazione.
- Quanto al primo profilo, la disciplina regolamentare applicabile al procedimento nonindividua nella stipulazione di una convenzione interuniversitaria un presupposto della co-supervisione scientifica. In particolare, l’art. 16 del regolamento di Ateneo stabilisce che a ciascun dottorando siano assegnati un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio dei docenti anche tra soggetti esterni ad esso. La disposizione non subordina la designazione di un co-supervisore esterno alla stipulazione di una convenzione tra l’Ateneo sede del dottorato e quello di appartenenza del docente.
La co-supervisione scientifica deve, inoltre, essere tenuta distinta dalla co-tutela di tesi realizzata sulla base di un accordo fra università e finalizzata a forme congiunte di svolgimento del dottorato. Non assume pertanto rilievo, ai fini della legittimità della designazione del prof. -OMISSIS-, l’assenza di una convenzione interuniversitaria avente ad oggetto il percorso del dott. -OMISSIS-.
- Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che il rapporto di supervisione con il prof. -OMISSIS- non rimase meramente nominale. Nel gennaio 2021 il docente fu individuatoper affiancare il supervisore principale; il 20 gennaio 2021 incontrò
personalmente il dottorando a -OMISSIS- e, successivamente, seguirono interlocuzioni telematiche, indicazioni sulle conoscenze da approfondire e la definizione di attività di ricerca. La documentazione dà altresì conto del coinvolgimento del prof. -OMISSIS- nella successiva rimodulazione del percorso e nella definizione delle attività scientifiche affidate al dottorando.
Tali circostanze sono sufficienti a dimostrare l’effettività del rapporto di supervisione scientifica, indipendentemente dall’esistenza di un distinto rapporto amministrativo tra il dott. -OMISSIS- e l’Università di -OMISSIS-.
Non conduce a diversa conclusione la nota dell’Università di -OMISSIS- con la quale, nelriscontrare una richiesta di accesso, si affermava che non risultava alcun rapporto tra l’interessato e quell’Ateneo. Tale attestazione, considerati l’oggetto del procedimento di accesso nel quale è stata resa e il suo contenuto, deve essere riferita all’assenza di un rapporto giuridico-amministrativo formalizzato tra il dottorando e l’Ateneo perugino; la stessa non smentisce il distinto dato, documentalmente comprovato, che un docente di quell’Università fosse stato individuato quale co-supervisore esterno e avesse concretamente intrattenuto rapporti scientifici con il dottorando.
- Diversa è la questione relativa alla frequenza in presenza delle strutture La nota dell’Azienda Ospedaliera di -OMISSIS- del 9 dicembre 2025, già sopra esaminata, attestache nel periodo considerato non risultavano convenzioni nominative riferite all’appellante né convenzioni generiche di tirocinio con l’Università – OMISSIS-. Tale circostanza non incidesulla validità della co-supervisione scientifica, ma impedisce di attribuire senz’altro all’appellante la mancata effettuazione delle specifiche attività in presenza che presupponessero adempimenti o autorizzazioni amministrative non risultanti dagli atti.
La sentenza appellata deve pertanto essere precisata nella parte in cui riconduce esclusivamente alle restrizioni determinate dall’emergenza epidemiologica ogni difficoltà di accesso alle strutture perugine.
Ai fini della decisione può quindi prescindersi dagli addebiti relativi alla mancata frequenza fisica delle strutture perugine nei casi in cui non risulti sufficientemente dimostrata la sussistenza delle condizioni amministrative e organizzative necessarie per consentirla. Anche così delimitata, tuttavia, la censura non è fondata.
Non può infatti essere condivisa la conseguenza che l’appellante pretende di trarre dall’assenza della convenzione, vale a dire che essa travolga anche l’effettività del rapporto scientifico con il prof. -OMISSIS- e renda inutilizzabili tutte le valutazioni da questi formulate. Come si è visto, i due piani non coincidono.
La mancanza delle condizioni necessarie per la frequenza fisica di determinate strutture può escludere l’imputabilità al dottorando di quello specifico segmento del percorso; non rende invece inesistenti le attività di supervisione svolte a distanza, gli incontri effettivamenteintervenuti, le indicazioni metodologiche impartite e le attività scientifiche concretamente assegnate che non presupponessero l’accesso materiale alle strutture.
- Restano infatti autonomamente valutabili le attività scientifiche che non presupponevano la stabile frequentazione delle strutture perugine. La relazione del prof. -OMISSIS-, riscontrata dalla corrispondenza in atti, dà conto di incontri telematici, progress report, attività di revisione sistematica, predisposizione del relativo protocollo e successive verifiche sul materiale prodotto. Tali attività ebbero dunque svolgimento indipendentemente dall’accesso fisico alle strutture e costituiscono oggetto di valutazioni autonome, la cui attendibilità sarà esaminata nel
Ne consegue che la documentazione sopravvenuta relativa all’assenza di convenzioni imponedi non valorizzare in danno dell’appellante gli specifici addebiti di mancata frequenza in presenza per i quali non risultino dimostrate le necessarie condizioni organizzative e amministrative, ma non determina né l’illegittimità della co-supervisione scientifica né l’inutilizzabilità delle valutazioni del prof. -OMISSIS-riferite alle ulteriori attività concretamente svolte o assegnate.
- Non sono fondate neppure le censure con le quali l’appellante contesta l’attendibilitàdelle valutazioni tecnico-scientifiche poste a fondamento del giudizio di insufficienza formativa.
- La valutazione compiuta dal Collegio dei docenti sull’andamento del percorso dottorale costituisce espressione di discrezionalità tecnica. Ciò non la sottrae al sindacato giurisdizionale, che si estende all’esattezza dei presupposti di fatto, alla completezza dell’istruttoria, alla coerenza del procedimento valutativo e all’attendibilità dell’applicazione delle regole tecnico-scientifiche. Il controllo del giudice non può tuttavia tradursi nella sostituzione di una propria valutazione scientifica a quella demandata all’organo universitario, una volta accertato che quest’ultima si fondi su fatti sufficientemente dimostrati e presenti caratteri di coerenza, ragionevolezza e attendibilità tecnica. In termini analoghi, questa Sezione ha di recente ribadito che il sindacato sulle valutazioni tecniche universitarie investe la correttezza dell’applicazione dei criteri tecnico-valutativi, senza consentire al giudice di sostituirsi all’organo titolare della relativa competenza (Cons. Stato, sez. VII, 24 giugno 2026, n. 5061).
- Applicando tali principi al caso in esame, non può essere condivisa la prospettazione secondo cui il giudizio di insufficienza sarebbe il risultato di affermazioni apodittiche, di unaricostruzione artificiosa del percorso o di valutazioni prive di un adeguato riscontro fattuale.
Assume particolare rilievo, sotto questo profilo, la relazione del prof. -OMISSIS- del 1° settembre 2022. Il documento non contiene un giudizio indistintamente negativo sull’interopercorso, ma ne ricostruisce analiticamente l’evoluzione e dà conto anche di taluni elementi favorevoli al dottorando. Tale ricostruzione, unitamente ai riscontri documentali esaminati, non evidenzia il carattere aprioristico o l’assenza di una base concreta della valutazione.
Quanto alle attività svolte tra l’autunno del 2021 e l’estate del 2022, la relazione individua una sequenza precisa. Il primo progress report, esaminato il 19 ottobre 2021, venivagiudicato «confuso e poco puntuale» e i tempi impiegati per l’esecuzione dei compiti assegnati venivano ritenuti prolungati. Dopo la revisione del report era richiesta la predisposizione di un elaborato sulla metodologia della revisione sistematica; alla riunione del 24 gennaio 2022 tale elaborato non risultava ancora consegnato né abbozzato.
La medesima relazione registra, peraltro, un successivo miglioramento. Il report consegnato l’11 maggio 2022, pur pervenuto dopo tempi definiti «piuttosto dilatati», era giudicato qualitativamente «significativamente migliorato»; il prof. -OMISSIS-dava atto dell’impegno mostrato dal candidato in quella fase e della produzione di elaborati «di discreta qualità».Venivano quindi concordate le integrazioni necessarie alla finalizzazione del protocollo della revisione sistematica e alla sua registrazione sulla piattaforma -OMISSIS-, nonché la predisposizione di una comunicazione scientifica per il congresso nazionale della Società Italiana di Nefrologia.
- Il miglioramento qualitativo così riconosciuto non contraddice il successivo giudizio di insufficienza. Dimostra, al contrario, che la valutazione non è stata formulata ignorando i progressi effettivamente compiuti. Alla data della relazione, infatti, il protocollo -OMISSIS- non risultava ancora sottomesso e il co-supervisore concludeva che il percorso, pur condizionato dalle oggettive difficoltà logistiche e organizzative determinate dall’emergenza sanitaria, era stato caratterizzato da «fasi alterne» nell’impegno e nel rispetto dei compiti e dei programmi assegnati.
- Anche la relazione del prof. -OMISSIS- trova riscontro, per la parte rilevante ai finidella formazione scientifica, in dati oggettivi relativi alla progressione delle attività. Tale relazione dà atto, tra l’altro, che l’abstract destinato al congresso nazionaledella Società Italiana di Nefrologia era stato scritto, revisionato e sottomesso nei termini, mache ulteriori compiti contestualmente assegnati non risultavano ancora svolti alla data del 23 agosto 2022.
Anche tale elemento esclude una ricostruzione secondo la quale l’Amministrazione avrebbe semplicemente negato qualsiasi risultato positivo conseguito dal dottorando.
- I riferimenti al carattere, alla personalità o alla «vis polemica» dell’interessato non costituiscono, di per sé, parametri pertinenti alla valutazione della sufficienza della formazione scientifica. Rilevano, invece, le concrete modalità di svolgimento delle attività assegnate e di collaborazione scientifica con i supervisori, nella misura in cui abbiano inciso sull’andamento del percorso formativo. Il giudizio espresso dal Collegio trova comunque fondamento negli elementi relativi ai tempi di esecuzione, alla continuità dell’attività, alle difficoltà metodologiche riscontrate e alla non tempestiva finalizzazione di alcune delle attività assegnate, indipendentemente dagli apprezzamenti di carattere personale.
- Parimenti, non occorre attribuire valore decisivo alle contestazioni concernenti lo specifico database, già considerate ai fini della decisione sulle istanze istruttorie. Anche prescindendo dall’addebito relativo alla mancata elaborazione di quello specifico database e assumendo, nella prospettiva già indicata, che non ne sia sufficientemente dimostrata l’effettiva messa a disposizione, la documentazione concernente la revisione sistematica e il protocollo -OMISSIS- offre un riscontro autonomo dei tempi e dell’andamento non lineare delle attività scientifiche.
- Ne consegue che il giudizio del Collegio non si fonda su un unico episodio né sulla mera adesione alle conclusioni di uno dei supervisori. La valutazione del Collegio trova una base documentale in una pluralità di elementi formatisi nel corso del tempo e riferibili allaconcreta progressione delle attività di Le circostanze favorevoli all’appellante – imiglioramenti qualitativi intervenuti, la produzione dell’abstract e la finalizzazione preliminare di alcuni prodotti – risultano compatibili con la valutazione conclusiva, poiché l’art. 27 del regolamento non richiedeva di accertare l’assenza assoluta di risultati, ma rimetteva al Collegio la valutazione complessiva della sufficienza della formazione acquisita.
- Le ulteriori contestazioni concernenti la relazione della prof.ssa -OMISSIS- e l’attività svolta presso la sede estera richiedono un esame separato, in ragione delle loro specificità.Resta tuttavia già accertato, con riferimento alle attività documentate nel rapporto con isupervisori italiani, che le censure esaminate non evidenziano profili di inattendibilità tecnico-scientifica idonei a privare di fondamento il giudizio
- Non sono suscettibili di positivo apprezzamento neppure le censure concernenti la relazione della prof.ssa -OMISSIS- e la rilevanza attribuita dall’Amministrazione al periodo di ricerca svolto presso l’Università di Dundee.
- La relazione del 16 settembre 2022 non contiene una valutazione indistintamente negativa dell’esperienza svolta all’estero. La prof.ssa -OMISSIS- riferisce che, nella fase iniziale della permanenza, l’appellante appariva poco coinvolto, comunicava in modo non soddisfacente, frequentava il Dipartimento in maniera discontinua, rispondeva con ritardoalle comunicazioni e procedeva con lentezza nello svolgimento delle attività concordate. La stessa relazione dà tuttavia espressamente atto di un miglioramento intervenuto nelle ultime due o tre settimane, durante le quali il dottorando aveva iniziato a frequentarequotidianamente il Dipartimento, a partecipare con regolarità alle riunioni settimanali e a lavorare alla revisione sistematica. Quanto all’attitudine alla ricerca, la docente rilevava una limitata autonomia, la necessità di una significativa attività di direzione e tempi di lavoro non rapidi.
La circostanza che la relazione registri anche l’evoluzione favorevole verificatasi nell’ultimaparte del periodo costituisce elemento contrario alla prospettazione secondo cui il documento offrirebbe una rappresentazione unilateralmente negativa o aprioristicamente orientata dell’attività dell’appellante.
- Non assumono invece rilievo ai fini della valutazione della formazione scientifica talune considerazioni di carattere personale contenute nella relazione della prof.ssa – OMISSIS-, tra le quali rientrano anche alcuni riferimenti alla possibile condizione emotiva dell’interessato. Si tratta di apprezzamenti che, non attenendo direttamente all’attività di ricerca, ai risultaticonseguiti o alle capacità scientifiche dimostrate, non possono essere assunti quali elementi a sostegno del giudizio di insufficienza.
La loro mancata considerazione non incide, tuttavia, sull’utilizzabilità delle ulteriori osservazioni della docente, specificamente riferite alla frequenza del Dipartimento, alla continuità delle comunicazioni, ai tempi di esecuzione delle attività e al grado di autonomia mostrato nello svolgimento del lavoro scientifico. Né l’affermazione secondo cui la docente aveva avuto «very limited dealings» con l’appellante assume il significato attribuitole nel gravame, trattandosi di un rilievo formulato nel contesto delle considerazioni di carattere personale e non idoneo a contraddire le precedenti osservazioni relative alle attività accademiche direttamente seguite dalla stessa docente.
- Neppure i riscontri positivi formulati dalla prof.ssa -OMISSIS- nel corso della permanenza all’estero rendono inattendibile la successiva relazione.
L’appellante richiama, tra l’altro, comunicazioni nelle quali singoli elaborati erano stati giudicati favorevolmente, con riferimenti alla chiarezza dello stile scritto, alla qualità della ricerca e alla validità di specifici lavori.
Tali apprezzamenti riguardano tuttavia specifici prodotti o singole fasi dell’attività e non sono incompatibili con una valutazione complessiva che, pur riconoscendo il miglioramento successivamente intervenuto, abbia rilevato criticità nella continuità, nell’autonomia e nei tempi di svolgimento del percorso.
La stessa relazione del 16 settembre 2022, del resto, dà espressamente conto del miglioramento verificatosi nelle settimane precedenti. Non sussiste quindi la contraddizioneprospettata dall’appellante tra i feedback positivi ricevuti in itinere e il contenuto della successiva valutazione: entrambi descrivono aspetti diversi di un andamento non uniforme del periodo di ricerca.
- Non è condivisibile neppure la tesi secondo cui la relazione sarebbe stata artificiosamente precostituita dal prof. -OMISSIS-.
Nell’e-mail del 3 agosto 2022 il supervisore, dopo avere richiamato una precedente interlocuzione telefonica con la prof.ssa -OMISSIS-, le chiedeva di predisporre una valutazione scritta destinata al Collegio, invitandola a riferire quanto da lei stessa rappresentato il giorno precedente e osservando che sarebbe stato importante che il Collegio potesse constatare la convergenza delle valutazioni dei tre supervisori.
La formulazione manifesta indubbiamente l’aspettativa del prof. -OMISSIS- che le diverse valutazioni risultassero convergenti, ma non dimostra che egli ne abbia determinato il contenuto. La richiesta era, infatti, espressamente riferita alle circostanze e alle valutazioni che la docente aveva già rappresentato nella precedente interlocuzione; né dalla corrispondenza emergono indicazioni puntuali circa i fatti da attestare o i giudizi da formulare.
Assume inoltre rilievo il contenuto della relazione effettivamente redatta, che non presenta un quadro uniformemente negativo, ma dà espressamente atto del miglioramento intervenuto nelle ultime settimane. Tale circostanza costituisce un ulteriore elemento che non avvalora la tesi secondo cui il documento sarebbe stato predisposto al solo fine di costruire artificiosamente una valutazione negativa uniforme.
Neppure l’espressione «Hope this is ok», contenuta nell’e-mail di trasmissione, è di per sé idonea a dimostrare che il contenuto della relazione fosse stato concordato o imposto dalsupervisore. Considerata insieme alla precedente corrispondenza, essa non offre un elemento ulteriore sufficiente a provare che la docente abbia formulato valutazioni non corrispondenti alla propria esperienza accademica.
- Non modifica tale conclusione la decisione resa dalla Court of Session l’11 giugno
Con l’interlocutor pronunciato in tale data, il Lord Ordinary ha caducato la decisione dell’Università di Dundee del 21 dicembre 2022 nella parte in cui non consentiva all’appellante di procedere con l’impugnazione interna della decisione disciplinare del 1° dicembre 2022; per il resto, ha consentito l’abbandono della petition, regolando separatamente le spese del giudizio.
La pronuncia ha dunque ad oggetto il diniego di accesso al rimedio interno contro la decisione disciplinare e non contiene alcun accertamento sulla veridicità o attendibilità scientifica della relazione -OMISSIS- del 16 settembre 2022, né ne dispone l’annullamento. Quest’ultima era, del resto, anteriore alla vicenda disciplinare successivamente insorta.
Ne consegue che l’esito del giudizio scozzese non priva di rilevanza le osservazioni accademiche formulate dalla prof.ssa -OMISSIS- sull’attività di ricerca svolta durante la permanenza a Dundee. La successiva vicenda disciplinare può essere considerata qualeelemento del più ampio contesto nel quale si è svolto il rapporto tra l’appellante e l’Università scozzese, ma non assume, di per sé, autonoma né decisiva [#OMISSIS#] ai fini del giudizio sulla sufficienza della formazione scientifica.
- In conclusione, la relazione della prof.ssa -OMISSIS- costituisce elemento concorrentedel quadro valutativo; non integra una ragione autonoma e autosufficiente dell’esclusione, ma si inserisce coerentemente nel più ampio quadro documentale quanto ai tempi di esecuzione delle attività, alla continuità del percorso e al grado di autonomia mostrato nello svolgimento del lavoro scientifico.
Le censure dirette a dimostrarne la complessiva inattendibilità o l’artificiosa precostituzione devono pertanto essere respinte.
- Non è fondata la censura relativa alla mancata produzione di pubblicazioni
- La mancata pubblicazione di lavori scientifici, pur richiamata dalla sentenza appellatatra gli elementi descrittivi dell’andamento del percorso, non costituisce, nella disciplinaapplicabile, un’autonoma causa di esclusione dal corso e non risulta posta a fondamento delprovvedimento impugnato come requisito autonomamente necessario per la prosecuzione del dottorato.
L’art. 27 del regolamento di Ateneo individua, tra le cause di esclusione, la «formazione valutata insufficiente da parte del collegio dei docenti» e non richiede, ai finidella prosecuzione del dottorato, il conseguimento di un determinato numero di pubblicazioni.
Ciò non rende, tuttavia, irrilevante lo stato di avanzamento dell’attività scientifica. Il regolamento impone al dottorando di svolgere il percorso formativo deliberato dal Collegio,di presentare le relazioni sulle attività e sulle ricerche svolte e di adempiere agli ulteriori compiti previsti dal programma; al Collegio compete, correlativamente, la verifica delle attività svolte e dei risultati prodotti.
- Nel caso di specie, il giudizio negativo non è stato fondato sulla mera assenza di pubblicazioni, ma sulla complessiva progressione del percorso di ricerca.
- Era infatti pertinente al giudizio sulla sufficienza della formazione la valutazione del grado di avanzamento e di finalizzazione dell’attività scientifica. Il grado di avanzamento delle attività finalizzate alla produzione scientifica poteva pertanto essere considerato nel più ampio quadro dei risultati concretamente raggiunti, quale elemento indicativo della progressione e della maturazione del percorso di ricerca, indipendentemente dall’effettiva pubblicazione di lavori scientifici.
La doglianza non incide, pertanto, sulla legittimità della valutazione impugnata, che nonattribuisce alla mancata pubblicazione autonoma [#OMISSIS#] ostativa, ma si fonda su una pluralità di elementi concernenti lo svolgimento, l’avanzamento e il grado di finalizzazione delle attività di ricerca.
- Non conduce all’accoglimento dell’appello la censura relativa al mancato svolgimento del segmento di attività previsto presso l’INPS.
- La documentazione acquisita non consente di imputare integralmente all’appellante la mancata realizzazione di tale parte del programma. Nella comunicazione del 28 gennaio 2022 la dott.ssa -OMISSIS- precisava che, secondo la prassi dell’Istituto, il primo contatto era normalmente assunto dal docente di riferimento e che, nel caso concreto, ciò non era avvenuto. Successivamente, l’INPS rappresentava che i dati sanitari necessari alla realizzazione del progetto non erano nella disponibilità della Direzione interessata,manifestando tuttavia la disponibilità a un incontro finalizzato alla definizione delle attività; veniva inoltre chiarito che il periodo avrebbe potuto essere svolto da remoto.
Da tali risultanze emerge che la mancata tempestiva attivazione del segmento presso l’INPS non è riconducibile a una condotta esclusivamente imputabile all’appellante, ma si inserisce in un quadro che richiedeva il coordinamento tra l’Ateneo, il dottorando e l’ente finanziatore,nonché la previa definizione delle concrete modalità di svolgimento dell’attività. Il mancato svolgimento di tale parte del programma non può, pertanto, essere considerato quale elemento negativo integralmente riferibile al dottorando.
- Ciò, tuttavia, non dimostra, di per sé, una violazione della disciplina della borsa idonea a determinare l’illegittimità del giudizio di insufficienza formativa.
La documentazione attesta, infatti, che l’INPS non aveva escluso lo svolgimento dell’attività, ma aveva proposto un’interlocuzione volta a definirne concretamente i contenuti e avevaaltresì chiarito che il periodo avrebbe potuto essere svolto da remoto. La mancata realizzazione di questo specifico segmento del programma non equivale, pertanto, all’impossibilità complessiva di dare esecuzione al progetto di ricerca.
Soprattutto, il giudizio di insufficienza non trova il proprio necessario fondamento nel mancato periodo presso l’INPS. Come già rilevato, la valutazione negativa è sorretta da ulteriori elementi, autonomamente apprezzabili, concernenti lo svolgimento delle attività scientifiche effettivamente assegnate, i tempi della loro esecuzione, le difficoltàmetodologiche riscontrate, la discontinuità del percorso e la non tempestiva finalizzazione di alcune delle attività concretamente assegnate.
- Le questioni organizzative concernenti il periodo presso l’INPS non sono, pertanto, idonee a determinare l’illegittimità del provvedimento impugnato. Anche escludendo dal quadro valutativo il mancato svolgimento di tale segmento, resta integra la base fattuale delgiudizio di insufficienza formativa, costituita dagli ulteriori elementi relativi alle attività scientifiche effettivamente svolte e sopra esaminati.
- Sono infondate le censure relative alla partecipazione procedimentale e all’incompletezza dell’accesso agli atti.
- L’art. 27 del regolamento di Ateneo richiede che, prima della proposta di esclusione, ilCollegio acquisisca il parere del supervisore e dei co-supervisori e senta il dottorando.
Nel caso di specie l’appellante fu convocato per l’audizione del 14 dicembre 2022 e, dopo la sua mancata partecipazione, nuovamente per quella del 16 gennaio 2023. In entrambe le occasioni non comparve, rappresentando, con riguardo alla prima convocazione, anche lanecessità di permanere in Scozia e, con riguardo ad entrambe, la ritenuta incompletezza della documentazione acquisita mediante accesso.
Il procedimento partecipativo non si esaurì, tuttavia, con tali convocazioni. Dopo la deliberazione del 6 febbraio 2023, con la nota del 27 febbraio l’Università comunicò all’interessato le ragioni della proposta di esclusione e gli assegnò quindici giorni per formulare osservazioni. Il 15 marzo 2023 i suoi difensori presentarono una memoria con la quale contestarono sia i presupposti sostanziali sia le modalità procedimentali della proposta. Il Collegio riesaminò tali osservazioni nella seduta del 30 marzo 2023 e ritenne che non contenessero elementi idonei a modificare la precedente valutazione; soltanto il 17 aprile fu adottato il decreto rettorale conclusivo. Il Collegio ebbe, pertanto, la possibilità di riesaminare la propria proposta alla luce delle difese dell’interessato prima dell’adozione del provvedimento finale.
L’adempimento richiesto dall’art. 27 non fu dunque omesso dall’Ateneo, avendo quest’ultimo posto per due volte l’interessato in condizione di essere sentito; la concreta incidenza sulla partecipazione della documentazione non tempestivamente ostesa deve essere valutata separatamente nei termini che seguono.
- Non conduce a diversa conclusione la circostanza che la relazione del prof. -OMISSIS- e parte della documentazione ad essa collegata non siano state integralmente rese disponibili all’appellante nel corso del procedimento. L’ostensione non fu completa sotto tale profilo, poiché la relazione del co-supervisore venne acquisita dall’interessato soltanto successivamente.
Tale incompletezza non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento, dovendosene verificare la concreta incidenza sull’effettività della partecipazione procedimentale.
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che detta incompletezza abbia compromesso in misura invalidante l’effettività della partecipazione procedimentale.
Il nucleo delle contestazioni era già stato reso noto all’appellante e riguardava la continuitàdell’attività di ricerca, i tempi di esecuzione dei compiti, il raggiungimento degli obiettivi formativi, il periodo presso la sede estera e il segmento relativo all’INPS. La comunicazione del 27 febbraio 2023 indicava espressamente, tra le ragioni della proposta, il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, la compromissione del percorso presso la sede estera e quella relativa all’attività da svolgere presso l’INPS.
L’esame della relazione del prof. -OMISSIS- e della documentazione ad essa collegata, successivamente acquisite, consente di verificare anche la concreta rilevanza degli elementi non tempestivamente conosciuti dall’interessato ai fini della valutazione amministrativa. Come già rilevato, tali acquisizioni impongono di ridimensionare taluni specifici segmenti della ricostruzione amministrativa, ma non privanoil giudizio di insufficienza della sua residua base fattuale. La stessa relazione -OMISSIS- contiene elementi favorevoli all’appellante, ma documenta altresì i tempi di esecuzione delle attività assegnate, le difficoltà incontrate nello sviluppo della revisione sistematica, l’andamento non uniforme del percorso e la mancata sottoposizione del protocollo -OMISSIS- alla data della relazione.
Ne consegue che l’incompletezza dell’ostensione non risulta avere sottratto all’interessato la conoscenza delle ragioni essenziali della proposta né avergli impedito di contestarne il nucleo sostanziale prima dell’adozione del provvedimento finale.
- L’acquisizione successiva degli atti consente al giudice di verificare quale concreta incidenza abbia avuto la loro mancata tempestiva ostensione sull’esercizio delle facoltà partecipative. Nel caso in esame, pur riconosciuta l’incompletezza dell’accesso durante il procedimento, non emerge un deficit partecipativo tale da determinare l’illegittimità del provvedimento finale.
L’appellante conosceva le ragioni essenziali della proposta; fu convocato per essere sentito in due occasioni; poté formulare articolate osservazioni scritte prima dell’adozione del decretorettorale; tali osservazioni furono sottoposte nuovamente al Collegio; e gli elementi acquisiti successivamente, pur imponendo le precisazioni sopra indicate su alcuni segmenti della ricostruzione amministrativa, non incidono sulla base autonoma residua del giudizio di insufficienza formativa.
- È infondata la censura relativa alla mancata sospensione del procedimento in attesa della definizione dei procedimenti distinti.
- L’appellante sostiene che l’Università avrebbe dovuto sospendere il procedimento diesclusione in attesa della definizione delle iniziative intraprese in materia di accesso documentale e della controversia instaurata nei confronti dell’Università di Dundee.
La censura non può essere condivisa.
Nessuna disposizione imponeva all’Università -OMISSIS- di subordinare l’esercizio del proprio potere di valutazione della formazione dottorale all’esito di procedimenti instauratinei confronti di amministrazioni o istituzioni diverse. L’Ateneo era tenuto a concludere il procedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti e delle osservazioni dell’interessato, non essendo la definizione dei distinti procedimenti e giudizi indicati dall’appellante configurata dall’ordinamento quale presupposto necessario dell’esercizio del potere di valutazione della formazione dottorale.
- Né gli esiti successivamente intervenuti evidenziano l’esistenza di una relazione di necessaria pregiudizialità che imponesse di attendere la loro definizione.
Quanto alle vicende scozzesi, la Court of Session, con interlocutor dell’11 giugno 2024, ha rimosso la decisione dell’Università di Dundee del 21 dicembre 2022 che non consentivaall’appellante di procedere con l’impugnazione interna della decisione disciplinare del 1° dicembre 2022. La pronuncia non ha annullato né dichiarato inattendibile la relazione dellaprof.ssa -OMISSIS- e non contiene alcun accertamento incompatibile con le osservazioni di carattere accademico da questa formulate. Tale esito non contiene, pertanto, un accertamento che, ove intervenuto prima della conclusione del procedimento universitario, avrebbeimposto una diversa valutazione della relazione -OMISSIS- o del percorso formativo.
Analogamente, le acquisizioni successivamente ottenute attraverso i procedimenti in materia di accesso hanno imposto, come sopra esposto, di ridimensionare alcuni specifici segmenti della ricostruzione amministrativa, in particolare quanto alla frequenza delle strutture perugine e alla questione del database. Dette acquisizioni non hanno tuttavia inciso sulla distinta base fattuale costituita dalle ulteriori attività scientifiche concretamente assegnate e dal loro andamento.
- La sospensione richiesta non costituiva, pertanto, un presupposto necessario per la legittima conclusione del procedimento. Gli esiti delle vicende esterne avrebbero potutoassumere rilievo ove fossero stati idonei a smentire un presupposto necessario dellavalutazione amministrativa o a privare di attendibilità un elemento determinante del relativo quadro istruttorio. Come risulta dall’esame che precede, tale evenienza non si è verificata: le sopravvenienze, infatti, non hanno inciso sulla base autonoma residua del giudizio di insufficienza formativa.
- Non è suscettibile di accoglimento neanche la censura rivolta, in via subordinata, avverso l’art. 27 del regolamento di Ateneo.
- La disposizione non presenta i profili di illegittimità prospettati dall’appellante. L’art. 27 stabilisce che il Collegio dei docenti, con motivata deliberazione, acquisito il parere delsupervisore e dei co-supervisori e «sentito il dottorando», può proporre al Rettore l’esclusione dal corso, tra l’altro, nel caso di «formazione valutata insufficiente da parte del collegio dei docenti».
La disposizione non contiene alcun divieto di presentare osservazioni scritte né impone di intendere l’audizione del dottorando come modalità esclusiva di esercizio delle facoltà partecipative. L’impugnazione subordinata è formulata dall’appellante proprio per l’ipotesiin cui l’art. 27 venga interpretato nel diverso senso di precludere tali osservazioni.
Tale presupposto interpretativo non ricorre e, pertanto, viene meno la stessa premessa della censura subordinata.
- Neppure assume carattere invalidante la qualificazione del successivo provvedimento rettorale come «atto dovuto», contenuta nella comunicazione del 27 febbraio 2023.
L’art. 27 distingue la deliberazione con la quale il Collegio, all’esito della valutazione tecnico-formativa, «può proporre» l’esclusione dal successivo provvedimento del Rettore, senza qualificare quest’ultimo come atto dovuto né disciplinare in tali termini il rapporto tra i due momenti procedimentali.
Decisivo, ai fini che in questa sede rilevano, è che la formulazione utilizzata nella comunicazione del 27 febbraio non determinò, in concreto, la cristallizzazione dell’esito del procedimento.
Dopo tale comunicazione, infatti, l’appellante presentò articolate osservazioni scritte e ilCollegio tornò ad esaminare la posizione nella seduta del 30 marzo 2023, ritenendo le deduzioni formulate non idonee a modificare la precedente valutazione; soltanto successivamente, il 17 aprile 2023, fu adottato il decreto rettorale conclusivo. Tale sequenza è documentalmente accertata.
L’espressione «atto dovuto» deve quindi essere considerata impropria rispetto allo svolgimento concreto del procedimento, ma non dimostra che il contraddittorio successivamente instaurato fosse meramente apparente né determina, per le ragioni già esposte, l’illegittimità dell’art. 27 o del provvedimento finale.
- Sono infondate le censure relative al conflitto di interessi e al dovere di
- L’art. 6-bis della legge n. 241 del 1990 impone l’astensione in presenza di un conflittodi interessi, anche potenziale; l’art. 7 del P.R. n. 62 del 2013 contempla, tra le altre ipotesi, lagrave inimicizia e le gravi ragioni di convenienza. L’applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, circostanze concrete idonee a compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità nell’esercizio della funzione. Non è sufficiente, a tal fine, lamera esistenza di contrasti tra il soggetto valutato e il docente, né la circostanza che quest’ultimo abbia precedentemente formulato valutazioni sfavorevoli nell’esercizio dei propri compiti istituzionali.
Con specifico riguardo al prof. -OMISSIS-, l’appellante deduce che il deterioramento dei rapporti e l’intensità del contrasto insorto durante il percorso dottorale avrebbero integrato una situazione di grave inimicizia, imponendo al supervisore di astenersi anche dalla partecipazione alle successive sedute del Collegio.
La censura non è fondata. La documentazione dà conto della conflittualità progressivamente insorta in relazione alla conduzione del progetto, alla valutazione delle attività svolte e alle richieste formulate dal dottorando, ma non dimostra l’esistenza di un interesse personale del docente nell’esito del procedimento né di un antagonismo personale qualificato, autonomo edistinto dal contrasto sorto nell’ambito della relazione accademica, tale da integrare la grave inimicizia rilevante ai fini dell’obbligo di astensione.
La circostanza che il supervisore avesse già espresso valutazioni critiche sull’andamento delpercorso non determina, di per sé, incompatibilità con il successivo procedimento valutativo. L’art. 27 del regolamento presuppone, anzi, l’acquisizione del parere del supervisore e dei co-supervisori proprio ai fini della valutazione della sufficienza della formazione.
- A conclusioni analoghe deve pervenirsi con riguardo alla prof.ssa -OMISSIS-. Le comunicazioni richiamate dall’appellante, pur dando conto della progressiva difficoltà dei rapporti e di una gestione conflittuale della vicenda, non dimostrano un interesse personale della coordinatrice nell’esito del procedimento né una situazione di grave inimicizia distinta dall’esercizio delle funzioni connesse alla conduzione del corso di dottorato. La convocazione del Collegio, la partecipazione alle sedute e l’intervento nella gestione dellequestioni emerse durante il percorso rientravano nelle attribuzioni proprie della funzione ricoperta.
Quanto alla prof.ssa -OMISSIS-, la doglianza non pone propriamente una questione di astensione dell’organo procedente, ma investe l’autonomia e l’attendibilità della relazione dalla stessa resa. Sul punto valgono le considerazioni già svolte: la corrispondenza con ilprof. -OMISSIS- non dimostra che la relazione del 16 settembre 2022 sia stata eterodiretta.
- Deve essere respinta anche la censura di conflitto riferita al Rettore, quale organo competente all’adozione del provvedimento conclusivo.
L’appellante valorizza, in particolare, la circostanza che il Rettore avesse sottoscritto, in data1° febbraio 2023 e dunque anteriormente all’adozione del decreto conclusivo, una denuncia-querela nei suoi confronti, nella quale erano richiamati anche fatti concernenti il percorsodottorale e i rapporti con gli organi universitari. La circostanza, tuttavia, non è sufficiente,isolatamente considerata, a integrare una situazione di grave inimicizia o una grave ragione diconvenienza tale da imporre l’astensione. A tal fine occorre che dagli atti emergano elementi concreti idonei a dimostrare che il rapporto conflittuale abbia assunto una consistenza tale da porre oggettivamente in dubbio l’imparzialità nell’esercizio della funzione.
Nel caso di specie tali ulteriori elementi non risultano comprovati. Non emergono, in particolare, circostanze ulteriori rispetto alla presentazione della denuncia-querela che, valutate nel complessivo contesto procedimentale, siano oggettivamente idonee a porre in dubbio l’imparzialità del Rettore nell’adozione del provvedimento conclusivo, né risulta che la denuncia-querela abbia inciso sulla formazione della valutazione tecnico-scientifica posta a fondamento dell’esclusione. Tale valutazione apparteneva infatti al Collegio dei docenti, che aveva formulato la proposta di non ammissione e che, dopo la presentazione delle osservazioni dell’interessato, tornò nuovamente ad esaminare la posizione nella seduta del 30 marzo 2023, confermando il precedente giudizio. Il decreto rettorale conclusivo non espresse un autonomo giudizio tecnico-scientifico sul percorso del dottorando, ma si collocòall’esito di tale sequenza procedimentale e dispose l’esclusione sulla base della valutazioneformulata dal Collegio.
La struttura collegiale e plurifattoriale della valutazione assume, sotto un diverso profilo,ulteriore rilievo. Il giudizio di insufficienza non dipende dalla sola valutazione del prof. -OMISSIS-, della prof.ssa -OMISSIS- o di un singolo docente, ma trova fondamento neglielementi convergenti relativi alla progressione delle attività, ai tempi della loro esecuzione, alle difficoltà metodologiche e alla non tempestiva finalizzazione di alcune attività, già analiticamente esaminati.
Le deduzioni dell’appellante non consentono, pertanto, di ravvisare, neppure alla luce della denuncia-querela del 1° febbraio 2023, una situazione di conflitto di interessi, grave inimicizia o gravi ragioni di convenienza idonee a imporre l’astensione del Rettore, né ulteriori circostanze che siano oggettivamente idonee a porne in dubbio l’imparzialità nell’adozione del provvedimento conclusivo.
- Sono infondate le residue censure di difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento di esclusione.
- È infondata, anzitutto, la censura di difetto di Il decreto rettorale n. -OMISSIS- deve essere letto unitamente agli atti del procedimento espressamente richiamatinelle sue premesse, secondo una tecnica di motivazione per relationem che, nel caso di specie, consente di individuare con sufficiente precisione sia il parametro applicato sia le ragioni della determinazione conclusiva.
Il decreto richiama, in particolare, la deliberazione del Collegio del 6 febbraio 2023, dando atto del giudizio di mancato raggiungimento degli obiettivi formativi previsti per il secondoanno e della ritenuta compromissione di specifici segmenti del percorso; richiama inoltre lacomunicazione del 27 febbraio, le osservazioni dell’interessato del 15 marzo e la successiva deliberazione del 30 marzo, con la quale il Collegio, dopo avere riesaminato la posizione allaluce delle difese presentate, confermò la precedente valutazione.
Non era pertanto necessario che il Rettore riproducesse nel decreto conclusivo l’intera sequenza istruttoria né fornisse una replica analitica a ciascuna deduzione difensiva, essendo le ragioni della determinazione ricavabili dal complesso degli atti espressamente richiamati.
- L’istruttoria, valutata nel suo complesso, presenta una base sufficiente anche una voltaesclusi gli elementi che, per le ragioni già esposte, non possono essere utilizzati in senso sfavorevole all’appellante.
In particolare, non assumono valore determinante l’addebito relativo alla mancata elaborazione dello specifico database, non essendo sufficientemente dimostrata la sua effettiva messa a disposizione, la mancata frequenza delle strutture perugine ove non risultino predisposte le condizioni amministrative necessarie, il mancato svolgimento del segmento presso l’INPS e la mera assenza di pubblicazioni. Neppure la vicenda disciplinare intervenuta presso l’Università di Dundee costituisce un’autonoma ragione di insufficienza.
Restano, tuttavia, elementi rilevanti e convergenti relativi ai tempi di esecuzione delle attività scientifiche concretamente assegnate, alle difficoltà metodologiche emerse nello sviluppodella revisione sistematica, alla non tempestiva finalizzazione di alcune attività concretamente assegnate, alla mancata sottomissione del protocollo – OMISSIS- e alla discontinuità registrata nel percorso. La stessa relazione del prof. – OMISSIS-, pur riconoscendomiglioramenti qualitativi e la produzione preliminare di alcuni risultati, descrive un andamento caratterizzato da tempi dilatati e da «fasi alterne» nel rispetto dei programmi assegnati.
Nel quadro procedimentale risultano altresì documentate la mancata presentazione, alla datadel 14 dicembre 2022, del registro delle attività del secondo anno e la mancata tempestiva comunicazione al Collegio della sospensione dell’attività presso la sede estera. Tali circostanze, già rilevate dal Collegio nel corso del procedimento, assumono valore integrativo rispetto agli ulteriori elementi sui quali si è fondata la valutazione di insufficienza formativa, la cui attendibilità non risulta compromessa dalle criticità sopra esaminate.
- Il giudizio di insufficienza formativa conserva, dunque, una base istruttoria autonoma,plurima e coerente anche dopo l’espunzione o il ridimensionamento degli elementi che, per le ragioni sopra esposte, non risultano sufficientemente dimostrati, non sono integralmente imputabili all’appellante o non assumono comunque rilievo decisivo.
Le carenze e le incertezze riscontrate con riguardo a singoli segmenti della ricostruzione amministrativa non investono, pertanto, il nucleo residuo della valutazione e non evidenziano travisamenti o incongruenze idonei a privarla di attendibilità tecnico-scientifica.
Accertata l’esistenza di tale autonoma base fattuale, il sindacato giurisdizionale non può tradursi nella sostituzione di una diversa valutazione sull’andamento scientifico del dottorando a quella rimessa all’organo universitario competente.
- Il primo atto di motivi aggiunti proposto in appello è
- Con tale atto l’appellante valorizza la nota dell’Azienda Ospedaliera di – OMISSIS- del 9 dicembre 2025, secondo cui, per il periodo considerato, non risultavano convenzioni nominative riferite al dott. -OMISSIS- né convenzioni generiche di tirocinio con l’Università -OMISSIS-.
Il documento conferma, pertanto, che presso l’Azienda non risultava una base convenzionale di tale natura per la frequenza formativa dell’appellante. Esso non dimostra, tuttavia,l’inesistenza del distinto rapporto di supervisione scientifica con il prof. -OMISSIS-, né incide sulla legittimità della sua designazione quale co-supervisore. La nota concerne infatti i rapporti convenzionali con l’Azienda Ospedaliera e non il rapporto scientifico instaurato, nell’ambito del dottorato della – OMISSIS-, con un docente dell’Università degli Studi di -OMISSIS-.
L’assenza delle predette convenzioni rileva, invece, ai fini dell’imputabilità delle specifiche attività in presenza che avessero richiesto l’accesso alle strutture dell’Azienda. Per le ragioni già esposte, la mancata effettuazione di tali attività non può essere valorizzata in sensosfavorevole all’appellante ove non risulti dimostrata la predisposizione dei necessari presupposti organizzativi e amministrativi.
- La sopravvenienza non incide, tuttavia, sugli ulteriori elementi del giudizio di insufficienza formativa.
Restano autonomamente valutabili le attività scientifiche concretamente assegnate che nonpresupponevano l’accesso materiale alle strutture dell’Azienda, nonché i dati già esaminati relativi ai tempi della loro esecuzione, alle difficoltà metodologiche, all’andamentodiscontinuo del percorso e alla non tempestiva finalizzazione di alcune attività.
Il primo atto di motivi aggiunti deve pertanto essere respinto. La nota del 9 dicembre 2025 impone di circoscrivere la rilevanza della mancata frequenza delle strutture dell’AziendaOspedaliera di -OMISSIS-, ma non incide sulla distinta base fattuale che, per le ragioni sopra esposte, sorregge il giudizio di insufficienza formativa.
- Anche il secondo atto di motivi aggiunti proposto in appello è
- L’appellante richiama la sentenza di questa Sezione 1° luglio 2026, n. – OMISSIS-, resa nel distinto giudizio di accesso nei confronti dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, sostenendo che essa confermerebbe l’erroneità del presupposto relativo alla disponibilità del database richiamato negli atti del procedimento.
La pronuncia non ha tale contenuto.
La sentenza n. -OMISSIS- del 2026 ha accertato che l’Università di -OMISSIS- non aveva esibito il database richiesto e non ne aveva formalmente dichiarato l’indisponibilità o l’inesistenza; ha altresì ritenuto non equivalenti al database i materiali in formato PowerPoint indicati dall’Amministrazione. Per tale ragione ha ordinato all’Ateneo di procedere all’ostensione del database oppure di attestarne formalmente l’indisponibilità o l’inesistenza.
La pronuncia non ha quindi risolto, sul piano dell’accertamento materiale, la questione concernente l’esistenza e la disponibilità del documento, ma ha ritenuto incompleto il riscontro ostensivo. Come emerge dalle relative statuizioni, la sentenza non ha accertato cheil database fosse inesistente, né che non fosse disponibile nel periodo
rilevante per il percorso dottorale, né che fossero non veritiere le precedenti rappresentazioni circa la sua esistenza e messa a disposizione; rappresentazioni delle quali la stessa sentenza dà espressamente atto.
- Ai fini del presente giudizio non è tuttavia necessario risolvere definitivamente tale questione.
Anche assumendo, nella prospettiva più favorevole all’appellante, che non possa esserevalorizzato a suo carico l’addebito relativo alla mancata elaborazione di quello specifico database, il giudizio di insufficienza formativa conserva, come sopra evidenziato, la distintabase fattuale già esaminata, relativa ai tempi di esecuzione delle attività concretamenteassegnate, alle difficoltà metodologiche emerse nello sviluppo della revisione sistematica, all’andamento discontinuo del percorso e alla non tempestiva finalizzazione di alcune attività, compresa la mancata sottomissione del protocollo -OMISSIS- alla data della relazione del co-supervisore.
Né conduce a diversa conclusione il fatto che la sentenza n. -OMISSIS- del 2026 abbia riconosciuto al database carattere indispensabile per la difesa dell’interessato e abbia reputato l’accesso strumentale al relativo interesse difensivo. Tale qualificazione concerneva la sussistenza e l’ampiezza del diritto di accesso nel distinto giudizio ex art. 116 c.p.a.; noncomporta l’accertamento che quello specifico database costituisse un presupposto necessario e indefettibile del giudizio di insufficienza formativa oggetto della presente controversia.
Il secondo atto di motivi aggiunti deve pertanto essere respinto, poiché la sopravvenienzainvocata giustifica la mancata valorizzazione dello specifico addebito relativo al database, [#OMISSIS#] incide sulla base autonoma e sufficiente della valutazione impugnata.
- Alla luce dell’esame che precede, il giudizio di insufficienza formativa risulta sorretto da una base istruttoria autonoma e sufficiente.
- Le questioni concernenti lo specifico database, la frequenza delle strutture perugine in assenza di comprovati presupposti organizzativi, il segmento presso l’INPS, la mancata produzione di pubblicazioni e la successiva vicenda disciplinare scozzese non assumono rilievo decisivo ai fini della legittimità del provvedimento. Per le ragioni sopra esposte, tali elementi non vengono posti a fondamento della decisione se non nei limiti sopra precisati.
Anche prescindendo integralmente da essi, residuano infatti gli elementi autonomi e convergenti relativi ai tempi di esecuzione delle attività concretamente assegnate, alle difficoltà metodologiche emerse nello sviluppo della revisione sistematica, alla non tempestiva finalizzazione di alcune attività, alla mancata sottomissione del protocollo
-OMISSIS- e all’andamento discontinuo del percorso. La relazione del prof. – OMISSIS-, pur riconoscendo i miglioramenti qualitativi intervenuti e alcuni risultati preliminari,descrive significativamente un andamento caratterizzato da «fasi alterne». La mancata presentazione del registro delle attività del secondo anno e la non tempestiva comunicazione della sospensione dell’attività presso la sede estera costituiscono ulteriori dati del percorso, di carattere integrativo e non necessari, da soli, a sostenere la conclusione raggiunta.
- Le difficoltà determinate dall’emergenza sanitaria e i problemi organizzativi emersi nelcorso del dottorato impediscono di imputare all’appellante attività che egli non fosse stato concretamente posto in condizione di svolgere. Dette circostanze non eliminano, tuttavia, larilevanza delle attività scientifiche effettivamente assegnate ed esigibili, né dei tempi, della continuità e delle modalità con cui esse furono portate
Il giudizio del Collegio conserva pertanto un fondamento autonomo nei profili attinenti allaprogressione delle attività, alla metodologia, alla continuità del percorso e alla capacità diportare a compimento i compiti assegnati, tutti pertinenti alla verifica della sufficienza della formazione ai sensi dell’art. 27 del regolamento.
- Le inesattezze e le insufficienze riscontrate con riguardo a singoli segmenti della ricostruzione amministrativa non investono, dunque, il nucleo residuo della valutazione e non evidenziano travisamenti o incongruenze idonei a privarla di attendibilità tecnico-scientifica. Verificato che il giudizio di insufficienza formativa espresso dal Collegio dei docenti conserva, anche alla luce delle criticità esaminate, un fondamento fattuale autonomo e attendibile, il sindacato giurisdizionale non può tradursi nella sostituzione di una diversa valutazione dell’andamento del percorso dottorale a quella rimessa all’organo universitario competente.
- Quanto, infine, alla richiesta di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, è sufficiente osservare che non introduce una domanda sulla quale il giudice sia tenuto a pronunciarsi e non determina, di per sé, alcun obbligo di trasmissione (Cons. Stato, sez. II, 26 maggio 2025, n. 4574; sez. IV, 21 luglio 2022, n. 6410). Né, alla luce delle risultanzeesaminate, emergono elementi che impongano la trasmissione degli atti ai sensi dell’art. 331, comma 4, c.p.p.
- In conclusione, l’appello e i motivi aggiunti proposti nel presente grado devono essere respinti.
- La particolare complessità fattuale e documentale della controversia, nonché le sopravvenienze intervenute nel corso del giudizio, integrano ragioni eccezionali per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello e sui motivi aggiunti (RG n. 7100 del 2025), come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificarlo e delle generalità delle altre persone fisiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente F/F
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 20/10/2026