Cons. Stato, sez. VII, 20 ottobre 2026, n. 7638

Procedimento disciplinare nei confronti dei professori universitari: il Collegio di disciplina può proporre la destituzione anche se il Rettore ha richiesto la sospensione

Data Documento: 2026-10-20
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Nel procedimento disciplinare nei confronti dei professori universitari, il Collegio di disciplina, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge n. 240 del 2010, non è vincolato alla sanzione proposta dal Rettore, potendo ritenere necessaria l’applicazione di una misura più grave.

Pertanto, anche qualora il Rettore abbia proposto la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio, il Collegio può esprimere parere favorevole alla destituzione del docente, purché tale scelta sia adeguatamente motivata. In particolare, è necessario che dalla motivazione emergano non soltanto la gravità delle condotte accertate, ma anche le ragioni per le quali esse risultino incompatibili con la prosecuzione del rapporto di impiego e rendano inadeguata una sanzione temporanea.

Contenuto sentenza

R E P U B B L I C A      I T A L I A N A

 

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

 

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1524 del 2026, proposto dal dott. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero università e della ricerca, non costituito in giudizio;

l’Università di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Rigano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

 

della -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Mazzone e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS- 2025.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università di -OMISSIS- e della – OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2026 il Cons. [#OMISSIS#] Bruno e uditi perle parti gli Avvocati Massimo [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rigano e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in sostituzione dell’Avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’appellante è professore di seconda fascia a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di -OMISSIS- e ha svolto funzioni accademiche e assistenziali di particolare rilievo. Dal 2016 ha ricoperto l’incarico di Direttore della Scuola di specializzazione in Anestesia,Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore; dal 2017 ha assunto un incarico direttivo presso una unità operativa di terapia intensiva della – OMISSIS- e, dall’ottobre 2020 al dicembre 2024, quello di Direttore di una unità operativa complessa di Anestesia eRianimazione. Nell’esercizio di tali funzioni

 

intratteneva rapporti didattici, formativi e assistenziali con i medici in formazione specialistica.

La vicenda trae origine dai questionari di valutazione compilati, nel mese di ottobre 2021, dai medici in formazione specialistica con riferimento all’anno accademico 2019/2020.Alcune risposte contenevano segnalazioni relative a comportamenti fisici, verbali e tramite messaggistica ritenuti inappropriati, riferiti in particolare alla figura del Direttore della Scuola, nonché a episodi indicati come «presunte molestie sessuali». La segnalazione veniva portata all’attenzione del Rettore dal Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia il 17 novembre 2021.

Con comunicazione del 1° dicembre 2021 l’Università avviava un procedimento disciplinare, formulando contestualmente l’addebito e disponendo la trasmissione degli atti al Collegio di disciplina. La comunicazione dava atto della possibile rilevanza disciplinare dei comportamenti segnalati e della necessità di procedere a un’adeguata istruttoria.

Nel corso del procedimento il Collegio acquisiva le difese dell’interessato e procedeva a diverse audizioni. Venivano sentiti alcuni rappresentanti dei medici in formazione specialistica e, successivamente, la Consigliera di fiducia dell’Ateneo, la quale dava letturadi sette dichiarazioni provenienti da specializzandi, nelle quali erano riferiti, in parte per esperienza diretta e in parte sulla base di conoscenze dirette o indirette, episodi di contatto fisico con alcune specializzande ritenuti non necessari rispetto all’attività clinica e formativa.

All’esito dell’istruttoria, con parere del 22 marzo 2022, il Collegio rilevava che le attivitàsvolte non avevano consentito di raccogliere «denunce circostanziate da parte di soggetti diidentità nota al Collegio» e riteneva, pertanto, che «allo stato degli atti» si imponessel’archiviazione del procedimento. Nel medesimo parere veniva precisato che, qualora fosserosopravvenute denunce regolarmente sottoscritte, il procedimento avrebbe potuto riprenderedinanzi al Collegio. Il Consiglio di Amministrazione, con

 

deliberazione del 29 aprile 2022, disponeva conseguentemente l’archiviazione, rilevando l’assenza, in quel momento, di elementi idonei a fondare l’irrogazione di una sanzione disciplinare.

Successivamente, in relazione a fatti collocati nel periodo compreso tra il 2016 e il 2021, veniva avviato un procedimento penale. L’Università acquisiva notizia della relativa pendenza attraverso un articolo di stampa pubblicato all’inizio del giugno 2024 e, concomunicazione del 13 giugno 2024, disponeva il riavvio del procedimento disciplinare,formulando una nuova contestazione sulla base delle informazioni in quel momento disponibili.

Nel corso del mese di giugno 2024 la difesa dell’appellante comunicava all’Ateneo che, il 4 aprile precedente, era stata formulata richiesta di rinvio a giudizio per fatti commessi tra il 2016 e il 2021. Il Collegio di disciplina prendeva atto di tale circostanza nella riunione del 28 giugno 2024 e il procedimento disciplinare veniva sospeso, con provvedimento del 4 luglio 2024, in attesa della definizione di quello penale.

Nell’autunno del 2024 l’Università si costituiva nel procedimento penale, nel quale era stata chiamata quale responsabile civile, e accedeva al relativo fascicolo. Attraverso tale accesso acquisiva le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dalle specializzande e dalle altre persone informate sui fatti, venendo così a conoscenza di episodi specificamente riferiti apersone determinate e descritti quanto alle modalità e al contesto nel quale si sarebbero verificati.

Il procedimento penale si concludeva il 16 dicembre 2024 con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., con applicazione della pena di due anni di reclusione, condizionalmente sospesa. Nell’ambito dell’accordo veniva riconosciuta l’ipotesi di minore gravità prevista dall’art. 609-bis, comma 3, c.p.

 

Con decreto del 24 dicembre 2024 l’Università disponeva la sospensione cautelare dell’appellante dal servizio. Successivamente alla definitività della sentenza penale, comunicata all’Ateneo nel gennaio 2025, il procedimento disciplinare veniva ripreso. Conatto del 14 gennaio 2025 veniva formulata una circostanziata contestazione degli addebiti. L’atto riproduceva le dichiarazioni raccolte nell’ambito del procedimento penale e contestava una pluralità di episodi verificatisi nel contesto dell’attività universitaria e clinico-assistenziale. Venivano, in particolare, riferiti dalle dirette interessate contatti fisici ritenuti non necessari e, in alcuni casi, sessualmente connotati, avvenuti durante attività cliniche o formative, nonché condotte reiterate di avvicinamento e contatto corporeo e l’invio di messaggi dal contenuto ritenuto ambiguo. L’Università qualificava il complesso degli episodi come condotte abituali poste in essere nell’esercizio della funzione docente emediante abuso della posizione istituzionale nei confronti di persone in formazione.

Con atto del 23 gennaio 2025 il Rettore trasmetteva gli atti al Collegio di disciplina e, richiamata la gravità delle risultanze acquisite e la posizione rivestita dall’interessato neiconfronti delle specializzande, formulava la proposta motivata di irrogazione della sanzionedella sospensione dall’ufficio e dallo stipendio «per un periodo non inferiore a mesi dieci», facendo salva l’ulteriore attività da svolgersi dinanzi al Collegio.

L’appellante depositava le proprie giustificazioni, contestando la sussistenza e la volontarietà delle condotte, la possibilità di riaprire il procedimento già archiviato, la tempestivitàdell’azione disciplinare, la specificità degli addebiti e l’utilizzabilità delle risultanze provenienti dal procedimento penale.

Nel corso dell’audizione del 4 febbraio 2025, alla presenza dell’appellante e del difensore, il rappresentante del Rettore precisava che la proposta di sospensione non inferiore a diecimesi doveva essere intesa quale «sanzione minima adeguata» ai fatti contestati, ferma la valutazione spettante al Collegio di disciplina.

 

Con parere del 17 febbraio 2025 il Collegio di disciplina, esaminate le risultanze istruttorie ele difese dell’interessato, riteneva accertati gli addebiti e ne ravvisava una particolare gravità.Il Collegio valorizzava, tra l’altro, la reiterazione delle condotte, il loro inserimento nelcontesto dell’attività didattica e clinico-formativa, la posizione di sovraordinazione rivestitanei confronti delle specializzande, il potere di incidere sulla loro valutazione e sul percorso formativo, la natura di alcuni contatti, le conseguenze riferite dalle interessate e la presenza di comunicazioni ritenute invasive e incompatibili con il rapporto tra docente e discente.Riteneva, inoltre, che le condotte integrassero un grave abuso del ruolo docente e fossero tali da rendere l’interessato inidoneo a continuare a rivestirlo. Su tali premesse proponeva l’applicazione della sanzione della destituzione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 febbraio 2025, deliberava l’applicazione della destituzione; con decreto rettorale n. -OMISSIS- veniva quindi disposta la cessazione del rapporto di impiego universitario mediante destituzione, senza perdita del diritto a pensione o ad assegni e con decorrenza dalla data di repertoriazione del decreto.

Avverso il decreto di destituzione, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ilparere del Collegio di disciplina e gli ulteriori atti presupposti e connessi, l’odierno appellante proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano. Venivano impugnati, tra l’altro, il riavvio del procedimento del13 giugno 2024, il provvedimento di sospensione del procedimento del 4 luglio 2024, la sospensione cautelare dal servizio del 24 dicembre 2024, la contestazione del 14 gennaio 2025, la proposta sanzionatoria del 23 gennaio 2025 e, in parte qua, la disciplina regolamentare di Ateneo.

Con la sentenza indicata in epigrafe il ricorso è stato respinto. Il primo giudice dichiarava,preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della -OMISSIS-, sul rilievo che nonerano stati impugnati atti né censurati comportamenti ad essa

 

imputabili. Nel merito escludeva la violazione del principio del ne bis in idem, ritenendo non preclusiva l’archiviazione del 2022 e valorizzando la differenza tra le originarie segnalazioni anonime e le successive dichiarazioni nominative e circostanziate acquisite dal procedimento penale. Riteneva, inoltre, rispettato il termine previsto dall’art. 10, comma 2, della legge n. 240 del 2010 per effetto della contestazione del 13 giugno 2024 e reputava insussistente la dedotta violazione dell’art. 117 del d.P.R. n. 3 del 1957, rilevando che, acquisita nel giugno 2024 la conoscenza dell’avvenuto esercizio dell’azione penale, l’Ateneo aveva sospeso il procedimento disciplinare il 4 luglio successivo, per poi riprenderlo dopo la definizione del processo penale. Quanto alla sanzione, il primo giudice riteneva che l’art. 10 della legge n.240 del 2010 consentisse al Collegio di disciplina di esprimere una valutazione anche più severa rispetto alla proposta rettorale e reputava il parere del 17 febbraio 2025 adeguatamente motivato sia in ordine all’accertamento delle condotte sia quanto alla loro gravità. Escludeva, infine, che la destituzione risultasse affetta da manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione.

Avverso tale sentenza l’interessato ha proposto il presente appello, notificato il 5

febbraio 2026, chiedendone la riforma e, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati in primo grado.

In via preliminare l’appellante censura la declaratoria relativa alla -OMISSIS-, sostenendo che questa fosse stata evocata non quale amministrazione autrice dei provvedimenti, bensì quale controinteressata, in considerazione della convenzione intercorrente con l’Università e degli effetti che la destituzione era suscettibile di produrre sul distinto rapporto assistenziale.Contesta, per l’effetto, anche la statuizione sulle spese pronunciata in favore della -OMISSIS-.

Con un primo ordine di censure l’appellante ripropone le doglianze concernenti la riapertura del procedimento disciplinare e il principio del ne bis in idem, sostenendo chel’archiviazione del 2022 avrebbe consumato il relativo potere in relazione ai

 

medesimi fatti storici; richiama altresì l’art. 121 del d.P.R. n. 3 del 1957 e deduce che gli elementi successivamente acquisiti non potrebbero considerarsi realmente nuovi, essendo i fatti già noti o comunque conoscibili mediante un più ampio approfondimento istruttorio nelprimo procedimento. Deduce inoltre la violazione del termine di trenta giorni di cui all’art.10, comma 2, della legge n. 240 del 2010 e della disciplina relativa alla contemporanea pendenza del procedimento penale.

Con un ulteriore ordine di censure l’appellante contesta la motivazione del provvedimento sanzionatorio, l’asserita modifica in sede di audizione della proposta rettorale e il successivo aggravamento della sanzione. Sostiene, in particolare, che, a fronte della proposta di sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per un periodo non inferiore a dieci mesi, ilCollegio di disciplina avrebbe applicato la massima sanzione prevista dall’ordinamento senza esplicitare adeguatamente le ragioni per le quali una misura conservativa non sarebbe stata sufficiente. Ripropone altresì le contestazioni relative all’accertamento dei fatti, al valoreattribuito agli atti del procedimento penale e alla proporzionalità della destituzione.

L’Università degli Studi di -OMISSIS- si è costituita nel presente grado, chiedendo il rigettodell’appello. La -OMISSIS- si è parimenti costituita, insistendo, in particolare, per laconferma della statuizione relativa alla propria estraneità al rapporto disciplinare controverso. Il Ministero dell’Università e della Ricerca non si è costituito.

Alla camera di consiglio del 17 marzo 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, è stata disposta la trattazione della controversia all’udienza di merito, previa individuazione della relativa calendarizzazione da parte del Presidente titolare della Sezione.

In vista della trattazione di merito, l’appellante ha prodotto memoria, nella quale ha ulteriormente sviluppato le censure proposte e ha richiamato documentazione sopravvenuta relativa, da un lato, al percorso trattamentale svolto nell’ambito dell’esecuzione penale e,dall’altro, al distinto procedimento disciplinare conclusosi

 

dinanzi all’Ordine professionale. In particolare, è stata prodotta la relazione conclusiva dell’U.E.P.E. del -OMISSIS-, con la documentazione allegata, nonché la decisione della Commissione disciplinare dell’Ordine professionale, che aveva disposto la sospensione dall’esercizio della professione per tre mesi.

L’Università ha replicato, eccependo, tra l’altro, l’inammissibilità della produzione in appelloai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e, comunque, l’irrilevanza dei documenti sopravvenuti rispetto alla verifica di legittimità del provvedimento adottato il – OMISSIS-; nel merito ha insistito per la conferma della sentenza appellata.

All’udienza pubblica del 6 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

  1. L’appello è infondato e deve essere respinto, sia pure con alcune precisazioni e integrazioni della motivazione della sentenza impugnata.
  2. In via preliminare, deve essere esaminata l’eccezione formulata dall’Università in relazione alla documentazione prodotta dall’appellante nel presente grado di La relazione        conclusiva   dell’U.E.P.E.  del                -OMISSIS-          costituisce   documento formatosi successivamente alla pubblicazione della sentenzaappellata e, sotto tale profilo, la sua mancata produzione in primo grado non è imputabileall’appellante. La produzione può, pertanto, essere acquisita ai sensi dell’art. 104, comma 2,c.p.a., fermo restando che la sua rilevanza deve essere apprezzata in relazione all’oggettodel presente giudizio, che concerne la legittimità di un provvedimento disciplinare adottato il -OMISSIS- sulla base della situazione di fatto e di diritto allora esistente. Quantoalla documentazione relativa al distinto procedimento disciplinare svoltosi dinanziall’Ordine professionale, non è necessario risolvere la questione della sua producibilità    in    appello.    La    decisione    disciplinare    è,    infatti,    intervenuta successivamente alprovvedimento universitario qui impugnato e appartiene a un diverso ordinamentodisciplinare. Anche a volerla considerare, tale produzione non è

 

pertanto idonea a incidere sulla legittimità, da valutarsi ex tunc, della determinazione assuntadall’Università. L’allegazione non assume, dunque, carattere indispensabile ai fini della decisione e sarà considerata, ove occorra, soltanto quale elemento del successivo sviluppo della vicenda, senza attribuirle efficacia probatoria retroattiva rispetto al procedimento oggetto del giudizio. L’Università ha, del resto, espressamente eccepito sia la novità sia l’irrilevanza di tali produzioni.

  1. Deve quindi essere esaminato il motivo concernente la posizione della -OMISSIS-

.

La censura non è fondata.

L’appellante osserva correttamente che la -OMISSIS- non era stata evocata quale amministrazione autrice degli atti impugnati, ma sul presupposto della sua qualità di controinteressata, in ragione della convenzione intercorrente con l’Università e delle ripercussioni che la destituzione avrebbe potuto determinare sul distinto rapporto assistenziale. La prospettazione dell’appello è espressamente formulata in tali termini. La statuizione del primo giudice deve, quindi, essere precisata nel senso che la questione non attiene propriamente alla titolarità passiva del rapporto sostanziale disciplinare, certamenteestraneo alla -OMISSIS-, ma alla sussistenza della qualità di controinteressato necessario ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a.

Tale qualità, tuttavia, non ricorre, presupponendo che dall’atto impugnato derivi al soggetto un vantaggio diretto, attuale e giuridicamente qualificato, destinato a essere immediatamente inciso dall’eventuale annullamento. Nella specie, i provvedimenti gravati riguardano il rapporto di impiego universitario. Le conseguenze che la destituzione ha successivamenteprodotto sul rapporto assistenziale sono derivate dalle autonome determinazioni adottate dalla -OMISSIS- nell’ambito del rapporto ad essa facente capo. Dagli atti risulta, infatti, che la -OMISSIS- ha assunto proprie determinazioni relative al rapporto assistenziale, nell’esercizio di un distinto potere.

 

Deve, pertanto, essere confermato l’esito cui è pervenuto il primo giudice, con la precisazione motivazionale ora esposta.

È infondata anche la specifica censura proposta avverso la condanna alle spese di primo grado in favore della -OMISSIS-. Una volta esclusa la qualità di controinteressato necessario, la sua evocazione in giudizio ha comunque reso necessaria la costituzione e losvolgimento di attività difensiva; non emerge, pertanto, alcuna manifesta irragionevolezzanell’applicazione del criterio della soccombenza da parte del primo giudice, nell’eserciziodell’ampia discrezionalità che gli è riconosciuta in materia.

  1. Può quindi procedersi all’esame del primo motivo di appello, con il quale vengono dedotte, sotto diversi profili, l’illegittimità della riapertura del procedimento disciplinare definito nel 2022, la violazione del principio del ne bis in idem, la violazione dell’art. 121 del d.P.R. n. 3 del 1957, l’inosservanza del termine previsto dall’art. 10, comma 2, della legge n. 240 del 2010 e l’illegittimo coordinamento tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

Le censure non sono fondate.

  • Quanto agli effetti dell’archiviazione del 2022, la motivazione della sentenza impugnata richiede anzitutto una precisazione.

Non può affermarsi che il primo procedimento sia stato definito senza alcun esame della vicenda o per una ragione meramente formale. Il Collegio di disciplina svolse attività istruttoria, acquisì le difese dell’interessato, procedette alla sua audizione e a ulteriori audizioni e acquisizioni. È quindi fondata, sotto questo limitato profilo, la critica dell’appellante all’espressione utilizzata dal primo giudice secondo cui l’archiviazione sarebbe intervenuta in una fase soltanto “procedimentale”. L’appello dà analiticamente conto dell’attività istruttoria svolta nel 2021-2022.

 

Da ciò non consegue, tuttavia, che l’archiviazione abbia definito nel merito, con efficacia preclusiva, la responsabilità disciplinare in relazione a fatti compiutamente individualizzati.

Il parere del 22 marzo 2022 rilevava espressamente che l’attività istruttoria non aveva consentito di raccogliere denunce circostanziate provenienti da soggetti di identità nota al Collegio e concludeva che, proprio per tale ragione, «allo stato degli atti» si imponesse l’archiviazione. Lo stesso parere aggiungeva che, qualora fossero sopravvenute denunce regolarmente sottoscritte, il procedimento avrebbe potuto riprendere.

Il significato dell’atto conclusivo del 2022 deve essere ricostruito alla luce di tale motivazione. Tale atto non contiene un accertamento positivo dell’insussistenza delle condotte né un giudizio di estraneità dell’incolpato, ma prende atto dell’insufficienza delmateriale allora disponibile per pervenire, con le garanzie ritenute necessarie dallo stesso organo disciplinare, a un affidabile accertamento della responsabilità.

  • In tale prospettiva deve essere affrontato specificamente l’argomento, particolarmente valorizzato dall’appellante, secondo cui i fatti storici sarebbero rimasti i medesimi e sarebbero sopravvenute soltanto nuove prove relative a episodi già conosciuti dall’Ateneo.

La premessa è, in parte, corretta: sussiste una continuità storico-fenomenica tra le segnalazioni che avevano dato origine al procedimento del 2021 e le condotte successivamente specificate nel fascicolo penale. Ciò che assume rilievo è, piuttosto, la diversità qualitativa del quadro storico-probatorio sul quale i due procedimenti si sono fondati.

Nel primo procedimento l’Ateneo disponeva essenzialmente di questionari anonimi e di dichiarazioni che non avevano consentito di correlare compiutamente le singole condotte a persone determinate e di instaurare su ciascun episodio un contraddittorio riferito a unaspecifica vicenda. Nel procedimento successivo sono state invece

 

acquisite dal fascicolo penale dichiarazioni nominative e circostanziate, rese dalle personedirettamente interessate e da altre persone informate sui fatti, nelle quali erano individuati, con grado di dettaglio incomparabilmente maggiore, i soggetti coinvolti, le modalità delle condotte e il contesto clinico o formativo nel quale queste si sarebbero verificate. L’atto del14 gennaio 2025 dà espressamente atto che, attraverso il fascicolo processuale, l’Ateneo aveva acquisito «compiuta contezza di episodi specifici e circostanziati» e riproduce le relative deposizioni quali specifici addebiti disciplinari.

Né conduce a diverse conclusioni il rilievo secondo cui la delibera di archiviazione faceva riferimento alla possibilità di un nuovo procedimento in presenza di «nuove segnalazioni», mentre nella specie sarebbero state acquisite soltanto nuove risultanze probatorie. L’espressione non può essere isolata dal parere del Collegio sul quale l’archiviazione sifondava, che individuava il deficit istruttorio proprio nella mancanza di denunce circostanziate riferibili a soggetti identificati e contemplava la ripresa del procedimento nel caso di sopravvenienza di denunce regolarmente sottoscritte. La delibera del Consiglio di amministrazione, richiamata dallo stesso appellante, si riferiva infatti all’eventualità di «nuove segnalazioni».

Il riferimento alle «denunce regolarmente sottoscritte» non può, tuttavia, essere inteso come previsione di un requisito formale e tassativo, tale da subordinare la possibilità di un successivo esercizio del potere disciplinare alla presentazione al Collegio di un atto avente specificamente forma e denominazione di denuncia. Letta nel contesto della motivazione, tale formula individua piuttosto il requisito sostanziale che era mancato nel primo procedimento: l’esistenza di dichiarazioni circostanziate, riconducibili a persone identificate e tali da consentire l’individualizzazione dei singoli episodi e l’effettivo esercizio del contraddittorio dell’incolpato.

Le dichiarazioni nominative successivamente acquisite dal fascicolo penale presentavanoprecisamente tali caratteristiche. La diversa sede nella quale esse erano

 

state originariamente rese non ne muta, sotto questo profilo, la funzione: una volta acquisite agli atti del procedimento disciplinare, analiticamente trasfuse nella contestazione e sottoposte alle difese dell’interessato, esse hanno consentito di superare il limite istruttorioche aveva determinato l’archiviazione. Ciò che rileva non è, quindi, la fonte formale dell’atto dichiarativo, ma la sopravvenuta disponibilità di un materiale nominativo, circostanziato e suscettibile di contraddittorio, qualitativamente diverso da quello sul quale il Collegio avevadovuto pronunciarsi nel 2022.

Non rileva, a tal fine, che alcune dichiarazioni abbiano riguardato episodi già genericamente evocati nelle precedenti segnalazioni: ciò che era mancato nel 2022 non era la percezione dell’esistenza di un possibile fenomeno disciplinarmente rilevante, ma la possibilità di individualizzare in termini sufficientemente affidabili i singoli fatti, le persone direttamente coinvolte e le relative circostanze. La stessa deduzione dell’appellante muove, del resto, dalla distinzione tra identità dei fatti storici e novità degli elementi probatori, sostenendo chequesti ultimi avrebbero potuto essere acquisiti già nel primo procedimento.

Né la circostanza che l’Ateneo avrebbe astrattamente potuto svolgere nel primo procedimento un’attività istruttoria più estesa consente di trasformare ex post un’archiviazione espressamente adottata «allo stato degli atti» in un giudizio definitivo di merito. Diversamente opinando, si attribuirebbe all’ipotetica possibilità di acquisire prove non allora effettivamente disponibili un’efficacia preclusiva maggiore di quella risultante dal contenuto stesso dell’atto conclusivo.

  • Non è pertinente, in senso contrario, il richiamo all’art. 121 del d.P.R. n. 3 del

La disposizione disciplina la riapertura, in favore dell’impiegato già sanzionato, del procedimento definito con l’applicazione di una sanzione, quando sopravvengano prove talida giustificare il proscioglimento o una misura meno grave. La previsione

 

non detta una regola generale secondo cui qualsiasi procedimento concluso con archiviazione per insufficienza istruttoria consumerebbe definitivamente il potere disciplinare.

Il precedente di Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2022, n. 1141, invocato dall’appellante, non conduce a una diversa soluzione; tale pronuncia, infatti, riguardava la specifica disciplina dell’art. 1393 del codice dell’ordinamento militare, che individua tassativamente le ipotesi diriapertura del procedimento disciplinare nei confronti del personale militare; proprio su tale speciale dato normativo la pronuncia fonda il divieto di riapertura in malam partem. La fattispecie non è, pertanto, sovrapponibile a quella ora in esame.

  • Per le stesse ragioni non risultano violate le garanzie sovranazionali richiamate nell’appello.

Anche a prescindere dalla questione della riconducibilità della presente sanzione disciplinarealla “materia penale” in senso convenzionale, il divieto sancito dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU presuppone una precedente definizione definitiva del medesimo fatto con una decisione avente contenuto sostanziale di assoluzione o condanna. Tale presupposto nonricorre in presenza dell’archiviazione sopra descritta, adottata per l’insufficienza del quadro istruttorio e dichiaratamente «allo stato degli atti». Per la medesima ragione non è ravvisabile, nei termini dedotti, una violazione dell’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Il primo profilo del motivo deve, dunque, essere respinto.

  1. Devono essere esaminate congiuntamente, per la loro stretta connessione, le censure incentrate sull’art. 117 del d.P.R. n. 3 del 1957, sull’art. 13 del Regolamento di funzionamento del Collegio di disciplina e sul termine di trenta giorni stabilito dall’art. 10, comma 2, della legge n. 240 del 2010.

 

  • Quanto alla cosiddetta pregiudiziale penale, l’appellante sostiene che il procedimentonon avrebbe potuto essere riavviato il 13 giugno 2024, essendo stata già esercitata l’azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio.

Il Collegio ritiene di aderire all’indirizzo (Cons. Stato, sez. VII, 4 giugno 2024, n. 4920),specificamente riferito ai professori universitari, secondo cui l’art. 117 del

d.P.R. n. 3 del 1957 non trova ad essi diretta applicazione. La pronuncia valorizza, tra l’altro, il mancato richiamo dell’art. 117 da parte dell’art. 12 della legge n. 311 del 1958, che individuava le disposizioni del testo unico applicabili ai professori universitari.

Il Collegio è consapevole che, nella precedente elaborazione giurisprudenziale, la regoladella sospensione in pendenza dell’azione penale era stata affermata in termini più generali per il pubblico impiego. La specificità del rapporto dei professori universitari e il dato normativo valorizzato dal precedente della Sezione inducono, tuttavia, a condividere l’indirizzo più recente.

Ciò non esaurisce la questione.

L’Ateneo si era infatti dotato di una propria disciplina regolamentare sui rapporti con il processo penale. L’art. 13 del Regolamento di funzionamento del Collegio di disciplina,emanato con d.R. n. 2206 del 2014 e modificato con d.R. n. 1765 del 2016, recepisce espressamente la regola secondo cui, quando sia stata iniziata l’azione penale per i medesimi fatti, il procedimento disciplinare non può essere promosso e, se già avviato, deve essere sospeso; il comma 2 stabilisce inoltre che il procedimento sospeso deve essere ripreso «entro i termini di legge» dal momento in cui l’Ateneo riceve comunicazione della sentenza penale definitiva.

Tale disposizione non è stata impugnata dall’appellante. L’unica previsione regolamentarespecificamente gravata è l’art. 4, nella parte in cui non riprodurrebbe il termine di trentagiorni stabilito dall’art. 10, comma 2, della legge n. 240 del 2010.

 

L’appellante, al contrario, richiama proprio l’art. 13 quale parametro della dedotta illegittimità dell’avvio del procedimento in pendenza dell’azione penale.

Il provvedimento del 4 luglio 2024 risulta, inoltre, espressamente adottato sia con richiamo all’art. 117 del d.P.R. n. 3 del 1957 sia, autonomamente, all’art. 13 del Regolamento edispone la sospensione fino alla definizione del procedimento penale. L’inapplicabilità diretta dell’art. 117 non comporta, pertanto, l’inefficacia della sospensione in concreto disposta in forza della disciplina regolamentare vigente e rimasta estranea all’impugnazione.

  • Neppure è fondato il rilievo secondo cui già il 13 giugno 2024 l’Ateneo avrebbe dovuto considerare certamente integrato il presupposto regolamentare dell’avvenuto esercizio dell’azione penale.

La comunicazione del 13 giugno traeva origine da un articolo di stampa che dava notizia di una futura udienza preliminare e che, secondo la stessa prospettazione dell’appellante, non indicava nominativamente il docente né il reparto interessato.

Tale notizia non equivaleva ancora alla documentata conoscenza dell’atto processuale con cui l’azione penale era stata esercitata.

La conoscenza certa della richiesta di rinvio a giudizio risulta acquisita attraverso la memoria difensiva depositata nel giugno 2024; il Collegio ne prese atto il 28 giugno e il procedimento fu quindi sospeso con comunicazione del 4 luglio.

Non emerge, pertanto, una violazione della disciplina regolamentare tale da travolgere l’intero procedimento.

  • In questo quadro deve essere esaminata la censura relativa al termine di trenta

L’art. 10, comma 2, della legge n. 240 del 2010 stabilisce che il Rettore, «entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti», trasmetta gli atti al Collegio di disciplina formulando motivata proposta.

 

Non è necessario prendere posizione, ai fini della presente controversia, sulla natura ordinatoria o perentoria di tale termine. Anche assumendone, secondo la prospettazione più favorevole all’appellante, la natura perentoria, esso risulta rispettato.

Assume carattere decisivo la circostanza che gli elementi istruttori sui quali si fondano gli addebiti analiticamente formulati nel gennaio 2025 furono acquisiti attraverso l’accesso al fascicolo penale quando il procedimento disciplinare era già sospeso. La stessa difesa dell’Università dà atto che gli episodi specifici, le condotte e le relative circostanze dipersona, tempo e luogo divennero disponibili durante tale periodo e che la sentenza definitiva fu comunicata all’Ateneo il 13 gennaio 2025.

È qui decisivo il coordinamento con l’art. 13 del Regolamento. Il procedimento era stato formalmente posto in stato di quiescenza il 4 luglio 2024 e il comma 2 della disposizioneregolamentare stabiliva che esso dovesse essere ripreso, «entro i termini di legge», dal momento della comunicazione della sentenza penale definitiva.

Non sarebbe coerente con tale disciplina ritenere, da un lato, che il procedimento non potesse proseguire durante la sospensione e, dall’altro, che proprio durante quel periodo maturasse una decadenza derivante dal mancato compimento di un atto appartenente alla sequenza procedimentale sospesa.

Il punto non consiste, dunque, nell’attribuire alla scelta discrezionale dell’Ateneo l’effetto di dilatare un termine perentorio. La sospensione discendeva da un provvedimento adottato sulla base di una specifica disposizione regolamentare, mai impugnata e anzi invocata dallo stesso appellante; tale disposizione collegava espressamente la ripresa del procedimento allacomunicazione della decisione penale definitiva. L’eventuale inapplicabilità diretta dell’art.117 del d.P.R. n. 3 del 1957 non priva, infatti, di effetti il distinto provvedimento di sospensione adottato sulla base della disciplina regolamentare dell’Ateneo, la cui validità non è stata contestata sotto tale profilo.

 

La sentenza penale divenuta definitiva fu comunicata all’Ateneo il 13 gennaio 2025; il 14 gennaio fu formulata la contestazione circostanziata e il 23 gennaio venne adottata e trasmessa la proposta motivata. Dagli atti emerge la sequenza appena indicata.

La proposta è quindi intervenuta dieci giorni dopo la cessazione della causa di sospensione.

Resta soltanto da osservare, quanto al periodo anteriore alla sospensione, che la mera notiziagiornalistica dell’esistenza di un procedimento penale non aveva ancora posto l’Ateneo nella condizione di disporre di una conoscenza circostanziata dei singoli episodi idonea allaformulazione della proposta motivata richiesta dall’art. 10, comma

  1. La conoscenza documentata dell’avvenuto esercizio dell’azione penale fu acquisita soltanto nel corso del successivo mese di giugno e il procedimento venne sospeso il 4 luglio,senza che, medio tempore, fosse comunque decorso il termine di trenta giorni. La censura avverso l’art. 4 del Regolamento è conseguentemente priva di concreta incidenza. L’eventuale mancata riproduzione, nella fonte regolamentare, dell’intera formulazione dell’art. 10, comma 2, della legge n. 240 del 2010 non è idonea a escludere l’applicazione diretta del termine legislativo, che nella fattispecie, per le ragioni esposte, è stato rispettato.
  1. Con il secondo motivo l’appellante contesta l’accertamento della responsabilità disciplinare, il rilievo attribuito agli atti provenienti dal procedimento penale, la specificità degli addebiti, l’aggravamento della sanzione rispetto alla proposta rettorale e la proporzionalità della destituzione.

Anche tali censure non sono fondate.

  • Deve anzitutto essere precisato il valore assumibile dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444c.p.p. non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nel giudizio

 

disciplinare. Ne consegue che né la responsabilità disciplinare né la gravità delle condotte possono essere desunte dalla sentenza penale in quanto tale.

Sotto questo profilo alcune espressioni utilizzate negli atti del procedimento – là dove sembrano attribuire alla sentenza penale un’autonoma funzione accertativa della materialità o della qualificazione dei fatti – non possono essere condivise e devono essere prive di rilievo ai fini della verifica della legittimità della sanzione.

Ciò non determina, tuttavia, l’illegittimità dell’esito disciplinare, qualora esso trovi autonomo e sufficiente fondamento nelle risultanze istruttorie diverse dalla sentenza. È quanto si verifica nella fattispecie. La contestazione del 14 gennaio 2025 non si limita a richiamare la decisione penale, ma incorpora analiticamente le dichiarazioni rese nel corso delle indagini dalle persone direttamente coinvolte e dalle persone informate sui fatti, assumendole quali specifici addebiti disciplinari. Il Collegio ha quindi proceduto a un’autonoma valutazione delle dichiarazioni, confrontandole con le difese dell’incolpato emotivando sulle ragioni per le quali ha ritenuto non plausibile la ricostruzione dei contatti quali eventi meramente accidentali.

La regola dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. impedisce di utilizzare come prova la sentenza di patteggiamento; non impedisce, invece, all’Amministrazione di acquisire e autonomamente valutare gli atti istruttori formatisi nel procedimento penale, nel rispetto del contraddittorio.

  • Neppure può ritenersi carente l’istruttoria per il solo fatto che l’Università non abbia nuovamente escusso tutte le persone le cui dichiarazioni erano state acquisite dal fascicolo penale.

L’Amministrazione disponeva di dichiarazioni formalmente rese, analiticamente riprodotte nella contestazione e sottoposte alla contestazione dell’interessato. L’appellante ha potuto contrastarne attendibilità, significato e ricostruzione fattuale mediante memorie e nel corso dell’audizione. Il Collegio ha esaminato le tesi difensive, comprese quelle relative allaristrettezza degli ambienti clinici, alla

 

necessaria prossimità fisica nell’esecuzione di determinate manovre, all’assenza di intento sessuale e alla prospettata formazione di una lettura collettiva e progressivamente negativa dei comportamenti.

In tale situazione non sussisteva un obbligo generalizzato di ripetere in sede disciplinare ogni attività istruttoria già compiuta in altra sede, essendo necessario verificare, piuttosto, se il materiale acquisito consentisse un’autonoma valutazione e se l’interessato fosse stato postoin condizione di contraddirvi. Entrambe le condizioni risultano soddisfatte.

La contestazione, inoltre, non può essere considerata generica. Per le condotte poste a fondamento della decisione essa individua le persone coinvolte, la natura dei comportamenti, il contesto clinico o formativo e, ove disponibile, un sufficiente riferimento temporale. La specificità dell’addebito disciplinare non richiede una precisione cronologica propria dell’imputazione penale, quando la descrizione complessiva consenta comunque all’incolpato di individuare il fatto e difendersi in modo effettivo.

  • Ai fini del sindacato sulla gravità dei fatti, il Collegio ritiene opportuno distinguere ilmateriale direttamente percettivo da quello de relato e dagli episodi che presentano, per le stesse dichiarazioni delle interessate, margini di maggiore equivocità.

Anche operando tale distinzione e senza attribuire valore determinante alle voci di reparto o ai singoli episodi di contatto suscettibili, isolatamente considerati, di spiegazioni alternative, permane un nucleo di condotte di particolare gravità, direttamente riferite dalle specializzande e risultanti dagli atti.

Il Collegio di disciplina ha valorizzato precisamente la durata di alcuni contatti, la reiterazione, il comportamento di sottrazione delle interessate e la modalità con cui il docente si sarebbe posizionato rispetto alle specializzande, giungendo a ritenere che le condottefossero volontariamente ricercate e poste in essere approfittando della

 

relazione di subordinazione. Ha inoltre attribuito rilievo ai messaggi, definiti invasivi ecaratterizzati da una confidenzialità incompatibile con il rapporto docente-discente. Si trattadi una valutazione istruttoria che, nei limiti propri del sindacato di legittimità, non presenta profili di manifesta illogicità o travisamento tali da consentirne la sostituzione con una diversa ricostruzione giudiziale.

  1. È infondata anche la censura relativa allo scostamento tra la proposta rettorale e la sanzione successivamente ritenuta appropriata dal Collegio di disciplina.

L’art. 10, comma 3, della legge n. 240 del 2010 attribuisce al Collegio il compito di esprimere il proprio parere sulla proposta del Rettore sia in relazione alla rilevanza disciplinare dei fatti sia «in relazione al tipo di sanzione da irrogare».

La proposta rettorale non delimita, pertanto, in senso vincolante il potere valutativo del Collegio sul tipo della sanzione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1° settembre 2016, n. 3789).

Nella specie il Rettore aveva proposto la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per unperiodo non inferiore a dieci mesi. L’appellante contesta che, in sede di audizione, taleproposta sia stata successivamente qualificata dal delegato del Rettore come

«sanzione minima adeguata», assumendo che ciò avrebbe costituito una illegittima modificazione postuma della proposta. La censura è espressamente articolata nell’appello.

Il rilievo non è decisivo. Anche a prescindere da tale precisazione, il Collegio disponeva per legge di un autonomo potere di valutazione sul tipo di sanzione e poteva, pertanto, ritenere i fatti meritevoli della destituzione senza necessità di una previa modifica della propostarettorale. Neppure risulta leso, sotto un diverso profilo, il diritto di difesa per il fatto che laproposta rettorale avesse inizialmente indicato una misura conservativa. La destituzione appartiene al catalogo legale delle sanzioni disciplinari applicabili ai professori universitari nei casi di maggiore gravità e l’art. 10, comma 3, della legge n. 240 del 2010 attribuiscedirettamente al Collegio il potere

 

di pronunciarsi sul tipo di sanzione, senza vincolarlo a quella prospettata dal Rettore. L’incolpato non poteva, pertanto, fare affidamento sulla proposta rettorale quale limite massimo della potestà sanzionatoria esercitabile all’esito del procedimento.

A ciò si aggiunge che, nell’audizione del 4 febbraio 2025, svoltasi alla presenza dell’interessato e del difensore, fu espressamente precisato che la misura proposta dovesseessere intesa quale «sanzione minima adeguata». Da quel momento risultava quindi concretamente rappresentata, prima dell’adozione del parere conclusivo, la possibilità che il Collegio ritenesse applicabile una misura più grave. La difesa dell’Università ha evidenziato che tale precisazione intervenne prima del parere del 17 febbraio e che l’appellante non haindividuato una specifica attività difensiva della quale sarebbe stato privato.

  1. Resta da esaminare il profilo concernente la proporzionalità della

La precisazione resa in audizione, pertanto, non ha modificato i fatti contestati né introdotto nuovi addebiti e, al tempo stesso, esclude che la sanzione espulsiva possa qualificarsi come esito del tutto imprevedibile o sottratto al contraddittorio. Resta distinto, e viene esaminatonei paragrafi successivi, il problema della sufficienza della motivazione posta a fondamento dello scostamento dalla proposta rettorale.

  • La destituzione costituisce la sanzione massima e definitiva prevista dal sistema disciplinare dei professori universitari. Proprio per tale ragione il controllo giurisdizionale non può arrestarsi alla generica constatazione della gravità dell’illecito, ma deve verificare che sussista una sufficiente connessione logico-giuridica tra i fatti accertati, il loro disvalore in rapporto alla funzione esercitata e la scelta della misura espulsiva.

Come evidenziato da questa Sezione (24 ottobre 2024, n. 8510), quando le mancanze possono dar luogo a sanzioni di diversa gravità, la determinazione dell’Amministrazione deve essere sorretta da una motivazione idonea a rendere comprensibile la connessione tra le responsabilità accertate, la loro concreta gravità e

 

la sanzione prescelta, assumendo particolare rilievo, in caso di applicazione della misura massima, la possibilità di comprendere perché il fatto sia stato reputato incompatibile con la prosecuzione del rapporto e perché una misura di carattere temporaneo non sia stata ritenuta adeguata. Tale esigenza non postula, tuttavia, l’impiego di formule sacramentali o lanecessaria presenza di un autonomo paragrafo dedicato all’esclusione di ciascuna sanzione minore, purché le ragioni della scelta espulsiva risultino in modo univoco dal complesso della motivazione effettivamente resa dall’autorità disciplinare.

Il sindacato del giudice deve, pertanto, rimanere ricognitivo del contenuto dell’atto: esso può verificare se la motivazione, letta unitariamente, esprima un giudizio di incompatibilità conla prosecuzione della funzione, ma non può introdurre in giudizio una ragione della sanzione che l’Amministrazione non abbia, neppure sostanzialmente, fatto propria.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 128 del 2026, ha a sua volta ricostruito gli artt. 87-89 del r.d. n. 1592 del 1933 nel senso che, per gli illeciti disciplinari più gravi, l’ordinamento consente una graduazione crescente tra sospensione e sanzioni espulsive, la cui applicazione dipende dalla gravità della concreta condotta; la stessa Corte ha ribadito, in termini generali, la necessità del controllo di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni amministrative.

  • Applicando tali principi alla fattispecie, non può ritenersi che il Collegio si sia limitato ad affermare apoditticamente che i fatti erano gravi e che, per ciò solo, dovesse seguire la destituzione.

Il parere individua una pluralità di fattori qualificanti: la reiterazione delle condotte; l’abusodella posizione apicale ricoperta nella struttura clinica e, soprattutto, del ruolo di Direttore della Scuola; la condizione di soggezione delle specializzande; il timore di conseguenze sullavalutazione annuale e sulla prosecuzione del percorso formativo; il carattere sessualmenteconnotato delle condotte ritenute provate; l’umiliazione e il

 

disagio arrecati alle interessate; l’utilizzazione dello stesso contesto didattico e clinico quale occasione della condotta.

Assume rilievo particolare quest’ultimo elemento. Le condotte più significative non risultano collocate nella vita privata dell’appellante o in situazioni occasionalmente connesse all’ambiente universitario, ma sono state ritenute poste in essere nell’esercizio stessodell’attività docente e clinico-formativa, nei confronti di persone affidate alla formazione del docente e sottoposte alla sua autorità accademica e professionale.

In alcuni casi la specializzanda era impegnata nell’esecuzione di una procedura sul paziente e, proprio per tale ragione, disponeva di minore possibilità di interrompere l’attività osottrarsi immediatamente alla prossimità fisica. L’episodio riferito durante l’inserimento di una cannula giugulare è emblematico sotto questo profilo: la specializzanda ha descritto ilproprio turbamento e, contemporaneamente, la necessità di mantenere la concentrazione per evitare conseguenze sul paziente.

Il disvalore disciplinare non risiede, pertanto, soltanto nella natura dei contatti, ma nel loro inserimento in una relazione funzionale fortemente asimmetrica e nell’utilizzazione delle occasioni derivanti dall’attività formativa e assistenziale.

  • Nel caso in esame, la ragione della scelta espulsiva emerge direttamente da una sequenza di passaggi testuali del parere del 17 febbraio Il Collegio, dopo avere qualificato le condotte come di «estrema gravità intrinseca», ha individuato il loro specifico disvalore  nell’«approfittamento  del  ruolo  del  docente»,  realizzatosi

«attraverso abusi vessatori e umilianti» che «contraddicono al più estremo livello i doveri del docente» e ha concluso che esse rendono l’incolpato «inidoneo a rivestire tale ruolo». Il parere dà quindi espressamente atto che il Rettore aveva proposto una sospensione noninferiore a dieci mesi e, «alla luce delle considerazioni esposte», sia sulle risultanzeistruttorie sia sulle difese dell’incolpato, ritiene proporzionata la

 

destituzione. Tali passaggi sono riportati negli atti difensivi mediante trascrizione del parere.

Non si tratta, pertanto, di ricavare aliunde una giustificazione che l’Amministrazione abbia omesso, ma di attribuire ai passaggi sopra riportati il loro significato nella complessiva struttura motivazionale del parere. Il giudizio di «inidoneità a rivestire tale ruolo» non esprime soltanto una graduazione quantitativa della gravità dell’illecito, ma una valutazionequalitativa di incompatibilità tra le condotte accertate e la prosecuzione della funzione docente.

Tale valutazione è strettamente correlata agli elementi che il medesimo parere aveva poco prima indicato quali fattori di particolare gravità: la reiterazione, l’abuso della posizione ricoperta, l’approfittamento della subordinazione formativa delle specializzande e l’incompatibilità dei comportamenti con il rapporto tra docente e discente. In questo contesto, la conclusione di inidoneità a rivestire ulteriormente il ruolo rende univocamente percepibile la ragione per la quale il Collegio non ha ritenuto adeguata una misura soltanto temporanea: cessata la sospensione, sarebbe stata ricostituita la medesima relazione funzionale di autorità e affidamento il cui abuso costituisce, secondo il parere, il tratto qualificante dell’illecito.

Questa conclusione non integra in via postuma la motivazione amministrativa, poiché nonintroduce un fattore di gravità, una finalità preventiva o una ragione sanzionatoria estranei alparere; si limita a porre in connessione la dichiarata «inidoneità a rivestire tale ruolo» con la natura necessariamente definitiva della misura che l’organo disciplinare, consapevolmentediscostandosi dalla proposta di sospensione, ha ritenuto proporzionata.

Il sindacato giurisdizionale deve arrestarsi alla verifica che la scelta espulsiva non sia manifestamente sproporzionata e che la motivazione consenta di comprendere perché l’Amministrazione abbia ravvisato nei fatti un’incompatibilità con la prosecuzione del rapporto. Nel caso in esame tale soglia risulta superata.

 

  • Né il giudizio di proporzionalità può essere sovvertito dall’esito del procedimento

Il riconoscimento, nell’ambito dell’accordo ex art. 444 c.p.p., dell’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 609-bis, comma 3, c.p. attiene alla graduazione penalistica del fatto e non determina automaticamente una corrispondente graduazione della responsabilità disciplinare.

La valutazione disciplinare risponde a parametri diversi: rilevano la relazione docente-discente, l’abuso dell’autorità formativa, la reiterazione, il contesto istituzionale e la compatibilità del comportamento con la prosecuzione della funzione. La conclusione non presuppone, pertanto, che alla condotta debba essere attribuita una determinata gravità penalistica, né che sia intervenuta una sentenza penale di condanna in senso proprio.

  1. Le produzioni sopravvenute richiamate dall’appellante non conducono a una diversa conclusione.

La decisione adottata dall’Ordine professionale, che ha applicato una sospensione temporanea dall’esercizio della professione, non costituisce parametro vincolante per la graduazione della sanzione universitaria. I due procedimenti attengono a rapporti differenti, sono governati da fonti diverse e tutelano interessi non coincidenti. In particolare, nel procedimento universitario assume rilievo centrale la relazione formativa con lespecializzande e l’idoneità alla prosecuzione della funzione docente, profilo che non coincidecon quello dell’abilitazione e dell’esercizio della professione sanitaria.

Inoltre, la determinazione dell’Ordine è successiva di diversi mesi al decreto di destituzione; non potrebbe quindi dimostrare un difetto originario di motivazione del provvedimento universitario. La stessa difesa dell’Università ha evidenziato tale scansione cronologica.

 

La relazione U.E.P.E. del -OMISSIS- e gli atti relativi al percorso trattamentale documentano un’evoluzione successiva dell’interessato, formatasi nell’ambito dell’esecuzione penale e con finalità proprie di quel procedimento. Tali produzioni possono assumere rilievonell’ambito per il quale sono stati redatti, ma non dimostrano che, un anno prima, l’Università abbia irragionevolmente valutato i fatti allora disponibili. Né il giudizio di legittimità sulla destituzione può trasformarsi in una rivalutazione della sanzione alla luce della successiva evoluzione personale dell’interessato.

  1. Non risultano, infine, elementi idonei a sostenere la dedotta influenza del contesto mediatico o esterno sulla decisione disciplinare.

La circostanza che la vicenda abbia avuto risonanza pubblica non dimostra, di per sé, uno sviamento del potere. La determinazione impugnata è fondata su un articolato procedimento disciplinare, su specifiche risultanze istruttorie e su una motivazione riferita ai doveri dellafunzione e alle concrete condotte ritenute accertate. La censura, nella misura in cui prospettaun condizionamento esterno della decisione, rimane priva di elementi specifici idonei a dimostrare che il potere sia stato esercitato per finalità diverse da quelle disciplinari.

  1. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello deve essere
  2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra l’appellante e l’Università degli Studi di -OMISSIS- e sono liquidate come da dispositivo. Sussistono, invece, giustificate ragioni per disporne l’integrale compensazione nei rapporti tra l’appellante e la -OMISSIS-, avuto riguardo alla peculiarità della posizione processuale diquest’ultima e alla necessità di precisare, nei termini sopra esposti, la motivazione della sentenza di primo grado quanto alla sua evocazione in Nulla deve disporsi neiconfronti del Ministero dell’università e della ricerca, non costituito.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 1524 del 2026), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante alla rifusione, in favore dell’Università degli Studi di – OMISSIS-,delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), oltre accessori di legge. Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra l’appellante e la -OMISSIS-. Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell’università e della ricerca, non costituito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 delParlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e delle altre persone fisiche menzionate nella sentenza, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentirne l’identificazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2026 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente F/F

OMISSIS, Consigliere

 OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore